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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5165 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2024/2677
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 2677/2025
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2677/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARTOLOMEO GRIPPO, elettivamente domiciliato in Parte_1
Corso Re Umberto n. 63, 10128 Torino presso il difensore
PARTE OPPONENTE
contro
e per essa quale mandataria in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO ROSSI, elettivamente domiciliata in Vicolo S. Bernardino n. 5/A, 37123 Verona presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, il difetto di legittimazione attiva in capo alla
[...]
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_3 tempore, e nella pretesa vantata e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino
n. 9049/2022, nonché dichiarare la nullità e l'infondatezza della pretesa creditoria.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
2) accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e/o invalido e/o inefficace, con qualsiasi formula, il contratto di finanziamento finalizzato n. PLCO1659818, posto alla base del decreto Parte_2 ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 9049/2022, per i motivi dedotti, e per l'effetto,
3) dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Torino n. 9049/2022, con conseguente revoca dello stesso, e per l'effetto, 4) condannare (già alla restituzione della Controparte_1 Controparte_3 somma di € 13.355,75 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della somma veriore accertanda;
in ogni caso,
5) accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e che nulla è dovuto dal sig. alla (già Parte_1 Controparte_1 [...]
; Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
6) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contrattuali descritte in narrativa, ed in particolare di quelle prevedono la determinazione del tasso di interesse, nonché di ogni altra clausola contrattuale che contribuisca a determinare il tasso di interesse applicato al rapporto oggetto di causa e per l'effetto rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
ovvero
7) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 644 c.p. e della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura)
e/o per violazione dell'art. 117 T.U.B. e per l'effetto, rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.”
Parte convenuta
“In via preliminare:
1) Confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che accertare che è creditrice nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1 di € 14.214,23 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di
[...]
, della suddetta somma;
Controparte_1
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
4) In via istruttoria (omissis)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto al decreto monitorio n. Parte_1
9049/2022 (RG 21853/2022), mediante il quale è stato ingiunto il pagamento di € 14.214,23 oltre interessi e spese giudiziali, asserendo: che l' ha stipulato con la contratto di Pt_1 Parte_2 credito finalizzato all'acquisto di autoveicolo;
che l'opponente si è reso inadempiente in relazione alle proprie prestazioni contrattuali;
che il credito di Plusvalore è stato ceduto dapprima a Rubicon
Spv, alla e, infine, alla;
che nel contratto erano state apposte Controparte_3 Controparte_1 sottoscrizioni apocrife;
che, nella realtà dei fatti, l'opponente avrebbe ottenuto un finanziamento da parte di ai fini di acquisto di autovettura presso la stessa Controparte_4 società; che sul rapporto contrattuale con la sono stati applicati interessi, legali e moratori, Parte_2 usurari e spese, costi, oneri e commissioni non specificamente pattuiti;
che il decreto notificato, per mancanza di opposizione, è stato dichiarato esecutivo in data 31.03.2023; che in forza di detto titolo
è stato notificato ad atto di pignoramento presso terzi;
che in data 29.09.2023 l'opponente ha Pt_1 proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con relativa istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.; che con provvedimento del 29.12.2023, il Giudice dell'esecuzione (del giudizio avente
RGE 4020/2023) ha disposto l'avviso all'esecutato della possibilità di proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per il solo accertamento dell'eventuale abusività delle clausole del contratto di finanziamento al consumatore.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto previo accertamento del difetto CP di legittimazione attiva della e, nel merito, l'accertamento della nullità del CP_1 contratto stipulato data l'apposizione di firma apocrifa e la pattuizione di clausole vessatorie e di interessi usurari ai sensi degli artt. 644 c.p. e 117 TUB. L'attrice ha domandato quindi la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad € 13.355,75 ovvero, in via subordinata,
l'esatta rideterminazione del rapporto dare-avere.
In data 12.04.2024 si è costituita in giudizio , e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2
asserendo che, a seguito della dichiarazione di esecutività del decreto opposto e della
[...] notificazione di atto di precetto e di pignoramento presso terzi, il Giudice dell'esecuzione ha concesso all'opponente di formulare opposizione tardiva a decreto ingiuntivo al fine esclusivo di opporre la vessatorietà delle clausole del contratto azionato in sede monitoria (in conformità a SS.UU. n.
9479/2023).
Parte convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, previa dichiarazione di inammissibilità di tutte le contestazioni sollevate da controparte e non afferenti alla vessatorietà delle clausole contrattuali. Con pronuncia del 06.04.2023 n. 9479, le Sezioni Unite hanno statuito che nel caso in cui il Giudice del monitorio difetta di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo di vessatorietà delle clausole di un contratto al consumatore e lo stesso decreto viene dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, a seguito di opposizione formulata dal debitore ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., “darà termine di 40 giorni per proporre
l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore (…) Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che
l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
Poiché il sindacato dell'odierno giudizio, a seguito del decreto emanato in data 29.12.203 dal Giudice dell'esecuzione (doc. 08 convenuta), è limitato alla verifica sulla vessatorietà delle clausole del contratto al consumatore, sono da dichiararsi inammissibili le questioni sollevate da parte opponente concernenti il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte opposta, il disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto azionato in sede monitoria e la relativa querela di falso proposta in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., in quanto coperte da giudicato in ragione della mancata opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo.
In via preliminare, ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine Controparte_1 alla presente opposizione poiché il decreto ingiuntivo è stato ottenuto da , la Controparte_3 quale avrebbe dovuto essere citata come parte opposta in luogo dell'odierna società.
Tale eccezione, poiché non è coperta da giudicato, deve essere affrontata nel merito e riqualificata come eccezione di difetto di titolarità, atteso l'orientamento della Suprema Corte per cui “La
“legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre
l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attendendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.” (Cass. n. 7776/2017); e ancora “L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte è tenuto a deliberare nel merito la relativa questione” (Cass. n. 32814/2017). Come sottolineato dall'attore opponente, nel giudizio di esecuzione instauratosi a seguito di dichiarazione di esecutività del decreto opposto (doc. 05 convenuta) e dell'atto di precetto formulato da (doc. 06 convenuta), si costituiva l'attuale parte opposta riferendo che “ Controparte_3 [...]
, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, ha ceduto pro soluto a Controparte_3 [...] il credito vantato nei confronti del Debitore Esecutato con atto del Controparte_1
23/07/2023 (doc. 03); - è pertanto divenuta titolare del credito azionato Controparte_1 da ”, sostituendosi quindi alla precedente titolare del credito. Controparte_3
Poiché la Ifis Npl 2021-1, come dalla stessa affermato, è attualmente titolare del credito azionato in sede monitoria, l'eccezione di difetto di titolarità, come sopra riqualificata, non può essere accolta.
In merito alla vessatorietà delle clausole contrattuali, superando le contestazioni circa il difetto di legittimazione attiva e il disconoscimento del contratto per i motivi sopra detti, l'opponente ha denunciato in modo del tutto generico l'esistenza di clausole vessatorie nel contratto per cui è causa, senza specifica individuazione delle ragioni per cui le clausole indicate sarebbero vessatorie e del motivo per cui la vessatorietà dovrebbe incidere negativamente sulla pretesa azionata in via monitoria
(ciò in conformità ad altro precedente di questo Tribunale, vale a dire sentenza n. 417/2025 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Uniche clausole che sono state specificamente contestate dall'opponente sono quelle relative alla determinazione del TAEG e all'individuazione del tasso degli interessi moratori ai fini di usura.
Con riferimento al TAEG deve rilevarsi, in primo luogo, che la non corretta determinazione dello stesso TAEG, avendo una funzione informativa, non è idonea a qualificare la relativa clausola come vessatoria per cui la doglianza non può essere ritenuta ammissibile.
In ogni caso, anche a volere diversamente ritenere, l'eccezione è infondata nel merito. Parte opponente ha, infatti, lamentato come lo stesso valore, pari a 12,96%, è risultato difforme rispetto al tasso di interesse concretamente applicato al rapporto contrattuale, individuato nella perizia allegata dall'attore nella misura del 15,45% e calcolato “prendendo in considerazione tutti gli elementi del contratto, come da Giurisprudenza conforme, ovvero: importo finanziato, spese istruttorie, commissioni per protezione assicurativa “Plusvalore”, rate, commissioni d'incasso” (pag. 16 atto di citazione). Tale doglianza deve essere respinta.
Si rileva che l'art. 125 bis comma 6 TUB dispone che “Sono nulle le clausole del contratto relative
a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ritenuto quindi indeterminato o non corretto il TAEG, il consumatore è tenuto a dare prova dei costi che sono stati inclusi o esclusi illegittimamente nel tasso effettivo applicato. Tale onere probatorio non è stato compiutamente assolto da parte opponente, considerando anche che la stessa parte ha denunciato come nel tasso effettivo sono state comprese commissioni per protezione assicurativa come sopra menzionato, omettendo tuttavia di produrre elementi probatori circa l'avvenuta stipula di un contratto di assicurazione e non potendosi attribuire efficacia probatoria alla perizia di parte (cfr.
Cass. n. 5362/2025).
In relazione agli interessi moratori, l'art. 18 del contratto sottoscritto tra l'opponente e Parte_2
(originaria titolare del credito azionato in sede monitoria) prevedeva che “Il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto (…) comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
Sebbene sia stata inserita una clausola di salvaguardia, in sede peritale si è comunque accertato che la ha imputato all'opponente, a causa del ritardato pagamento, gli interessi di mora e Parte_2 ulteriori costi a titolo di penale e di “spese insoluti RID”. Tali costi devono dunque essere presi in considerazione ai fini della verifica del superamento del tasso soglia-usura degli interessi moratori.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (SS.UU. 19597/2020, Cass. n.
16526/2024).
In conformità a tale principio di diritto, il CTU ha riscontrato che, in forza dell'art. 18 del contratto,
“Un tasso di interesse mensile pari al 2,5%, in regime di tasso semplice, corrisponde ad un tasso di interesse annuale del 30% e del 34,49% in regime di tasso composto. Prendendo come riferimento la data di erogazione del 15.12.2008, dai decreti ministeriali emerge che nel IV trimestre 2008, in corrispondenza della categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale oltre euro 5.000,00”, il tasso soglia usura era pari a 16,335%.” (pag. 10 CTU). La clausola di cui all'art. 18 indicativa del tasso degli interessi di mora risulta essere, quindi, affetta da usura e pertanto è da considerarsi vessatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 lett. f) Codice del consumo.
In ottemperanza all'incarico conferito, e alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, in luogo degli interessi moratori pattuiti ed eccessivi il CTU ha correttamente proceduto al ricalcolo del tasso corrispettivo ai sensi dell'art. 1224 c.c., giungendo ad accertare come “La differenza tra gli interessi di mora azionati con il decreto ingiuntivo e quelli ricalcolati è pari a euro
2.956,49” e che “il saldo ancora dovuto, alla data della decadenza del beneficio del termine, dall'opponente è quantificabile in euro 11.878,89” (pag. 13 CTU).
Alla luce delle risultanze peritali, le quali devono essere condivise ritenendo infondate le contestazioni alla CTU sollevate da parte opposta, si procede alla revoca del decreto opposto e si condanna l'opponente al pagamento della minor somma pari ad € 11.878,89, maggiorata degli interessi legali maturati dal giorno della domanda sino all'effettivo saldo.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del “decisum” (cfr. Cass. n. 23875/2025).
Le spese della fase monitoria non potranno essere liquidate data la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte opposta, in ragione della soccombenza della stessa in punto usurarietà degli interessi moratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 9049/2022, emanato nella procedura monitoria avente R.G. n.
21853/2022;
condanna al pagamento, in favore della parte opposta, di € 11.878,89 oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo;
rigetta le altre domande formulate da parte opponente;
condanna a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.227,00 (di Parte_1 cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale), le spese di attivazione della procedura di mediazione liquidabili in € 221,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
spese di CTU a carico di parte opposta.
Torino, 26.11.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 2677/2025
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2677/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARTOLOMEO GRIPPO, elettivamente domiciliato in Parte_1
Corso Re Umberto n. 63, 10128 Torino presso il difensore
PARTE OPPONENTE
contro
e per essa quale mandataria in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO ROSSI, elettivamente domiciliata in Vicolo S. Bernardino n. 5/A, 37123 Verona presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“IN VIA PRELIMINARE
1) accertare e dichiarare, per i suesposti motivi, il difetto di legittimazione attiva in capo alla
[...]
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_3 tempore, e nella pretesa vantata e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino
n. 9049/2022, nonché dichiarare la nullità e l'infondatezza della pretesa creditoria.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
2) accertare e dichiarare inesistente e/o nullo e/o invalido e/o inefficace, con qualsiasi formula, il contratto di finanziamento finalizzato n. PLCO1659818, posto alla base del decreto Parte_2 ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 9049/2022, per i motivi dedotti, e per l'effetto,
3) dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Torino n. 9049/2022, con conseguente revoca dello stesso, e per l'effetto, 4) condannare (già alla restituzione della Controparte_1 Controparte_3 somma di € 13.355,75 oltre interessi dal dovuto al saldo, ovvero della somma veriore accertanda;
in ogni caso,
5) accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato e che nulla è dovuto dal sig. alla (già Parte_1 Controparte_1 [...]
; Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
6) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole contrattuali descritte in narrativa, ed in particolare di quelle prevedono la determinazione del tasso di interesse, nonché di ogni altra clausola contrattuale che contribuisca a determinare il tasso di interesse applicato al rapporto oggetto di causa e per l'effetto rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
ovvero
7) accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso di interesse per violazione dell'art. 644 c.p. e della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura)
e/o per violazione dell'art. 117 T.U.B. e per l'effetto, rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle vigenti disposizioni di legge;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.”
Parte convenuta
“In via preliminare:
1) Confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo;
Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che accertare che è creditrice nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1 di € 14.214,23 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di
[...]
, della suddetta somma;
Controparte_1
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
4) In via istruttoria (omissis)”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, si è opposto al decreto monitorio n. Parte_1
9049/2022 (RG 21853/2022), mediante il quale è stato ingiunto il pagamento di € 14.214,23 oltre interessi e spese giudiziali, asserendo: che l' ha stipulato con la contratto di Pt_1 Parte_2 credito finalizzato all'acquisto di autoveicolo;
che l'opponente si è reso inadempiente in relazione alle proprie prestazioni contrattuali;
che il credito di Plusvalore è stato ceduto dapprima a Rubicon
Spv, alla e, infine, alla;
che nel contratto erano state apposte Controparte_3 Controparte_1 sottoscrizioni apocrife;
che, nella realtà dei fatti, l'opponente avrebbe ottenuto un finanziamento da parte di ai fini di acquisto di autovettura presso la stessa Controparte_4 società; che sul rapporto contrattuale con la sono stati applicati interessi, legali e moratori, Parte_2 usurari e spese, costi, oneri e commissioni non specificamente pattuiti;
che il decreto notificato, per mancanza di opposizione, è stato dichiarato esecutivo in data 31.03.2023; che in forza di detto titolo
è stato notificato ad atto di pignoramento presso terzi;
che in data 29.09.2023 l'opponente ha Pt_1 proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con relativa istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c.; che con provvedimento del 29.12.2023, il Giudice dell'esecuzione (del giudizio avente
RGE 4020/2023) ha disposto l'avviso all'esecutato della possibilità di proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per il solo accertamento dell'eventuale abusività delle clausole del contratto di finanziamento al consumatore.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto previo accertamento del difetto CP di legittimazione attiva della e, nel merito, l'accertamento della nullità del CP_1 contratto stipulato data l'apposizione di firma apocrifa e la pattuizione di clausole vessatorie e di interessi usurari ai sensi degli artt. 644 c.p. e 117 TUB. L'attrice ha domandato quindi la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad € 13.355,75 ovvero, in via subordinata,
l'esatta rideterminazione del rapporto dare-avere.
In data 12.04.2024 si è costituita in giudizio , e per essa quale mandataria Controparte_1 CP_2
asserendo che, a seguito della dichiarazione di esecutività del decreto opposto e della
[...] notificazione di atto di precetto e di pignoramento presso terzi, il Giudice dell'esecuzione ha concesso all'opponente di formulare opposizione tardiva a decreto ingiuntivo al fine esclusivo di opporre la vessatorietà delle clausole del contratto azionato in sede monitoria (in conformità a SS.UU. n.
9479/2023).
Parte convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, previa dichiarazione di inammissibilità di tutte le contestazioni sollevate da controparte e non afferenti alla vessatorietà delle clausole contrattuali. Con pronuncia del 06.04.2023 n. 9479, le Sezioni Unite hanno statuito che nel caso in cui il Giudice del monitorio difetta di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo di vessatorietà delle clausole di un contratto al consumatore e lo stesso decreto viene dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, a seguito di opposizione formulata dal debitore ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c., “darà termine di 40 giorni per proporre
l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore (…) Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che
l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito”.
Poiché il sindacato dell'odierno giudizio, a seguito del decreto emanato in data 29.12.203 dal Giudice dell'esecuzione (doc. 08 convenuta), è limitato alla verifica sulla vessatorietà delle clausole del contratto al consumatore, sono da dichiararsi inammissibili le questioni sollevate da parte opponente concernenti il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte opposta, il disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto azionato in sede monitoria e la relativa querela di falso proposta in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., in quanto coperte da giudicato in ragione della mancata opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo.
In via preliminare, ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione passiva in ordine Controparte_1 alla presente opposizione poiché il decreto ingiuntivo è stato ottenuto da , la Controparte_3 quale avrebbe dovuto essere citata come parte opposta in luogo dell'odierna società.
Tale eccezione, poiché non è coperta da giudicato, deve essere affrontata nel merito e riqualificata come eccezione di difetto di titolarità, atteso l'orientamento della Suprema Corte per cui “La
“legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre
l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attendendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.” (Cass. n. 7776/2017); e ancora “L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte è tenuto a deliberare nel merito la relativa questione” (Cass. n. 32814/2017). Come sottolineato dall'attore opponente, nel giudizio di esecuzione instauratosi a seguito di dichiarazione di esecutività del decreto opposto (doc. 05 convenuta) e dell'atto di precetto formulato da (doc. 06 convenuta), si costituiva l'attuale parte opposta riferendo che “ Controparte_3 [...]
, nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione, ha ceduto pro soluto a Controparte_3 [...] il credito vantato nei confronti del Debitore Esecutato con atto del Controparte_1
23/07/2023 (doc. 03); - è pertanto divenuta titolare del credito azionato Controparte_1 da ”, sostituendosi quindi alla precedente titolare del credito. Controparte_3
Poiché la Ifis Npl 2021-1, come dalla stessa affermato, è attualmente titolare del credito azionato in sede monitoria, l'eccezione di difetto di titolarità, come sopra riqualificata, non può essere accolta.
In merito alla vessatorietà delle clausole contrattuali, superando le contestazioni circa il difetto di legittimazione attiva e il disconoscimento del contratto per i motivi sopra detti, l'opponente ha denunciato in modo del tutto generico l'esistenza di clausole vessatorie nel contratto per cui è causa, senza specifica individuazione delle ragioni per cui le clausole indicate sarebbero vessatorie e del motivo per cui la vessatorietà dovrebbe incidere negativamente sulla pretesa azionata in via monitoria
(ciò in conformità ad altro precedente di questo Tribunale, vale a dire sentenza n. 417/2025 che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Uniche clausole che sono state specificamente contestate dall'opponente sono quelle relative alla determinazione del TAEG e all'individuazione del tasso degli interessi moratori ai fini di usura.
Con riferimento al TAEG deve rilevarsi, in primo luogo, che la non corretta determinazione dello stesso TAEG, avendo una funzione informativa, non è idonea a qualificare la relativa clausola come vessatoria per cui la doglianza non può essere ritenuta ammissibile.
In ogni caso, anche a volere diversamente ritenere, l'eccezione è infondata nel merito. Parte opponente ha, infatti, lamentato come lo stesso valore, pari a 12,96%, è risultato difforme rispetto al tasso di interesse concretamente applicato al rapporto contrattuale, individuato nella perizia allegata dall'attore nella misura del 15,45% e calcolato “prendendo in considerazione tutti gli elementi del contratto, come da Giurisprudenza conforme, ovvero: importo finanziato, spese istruttorie, commissioni per protezione assicurativa “Plusvalore”, rate, commissioni d'incasso” (pag. 16 atto di citazione). Tale doglianza deve essere respinta.
Si rileva che l'art. 125 bis comma 6 TUB dispone che “Sono nulle le clausole del contratto relative
a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ritenuto quindi indeterminato o non corretto il TAEG, il consumatore è tenuto a dare prova dei costi che sono stati inclusi o esclusi illegittimamente nel tasso effettivo applicato. Tale onere probatorio non è stato compiutamente assolto da parte opponente, considerando anche che la stessa parte ha denunciato come nel tasso effettivo sono state comprese commissioni per protezione assicurativa come sopra menzionato, omettendo tuttavia di produrre elementi probatori circa l'avvenuta stipula di un contratto di assicurazione e non potendosi attribuire efficacia probatoria alla perizia di parte (cfr.
Cass. n. 5362/2025).
In relazione agli interessi moratori, l'art. 18 del contratto sottoscritto tra l'opponente e Parte_2
(originaria titolare del credito azionato in sede monitoria) prevedeva che “Il ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto (…) comporterà l'applicazione su tali somme, senza bisogno di messa in mora, degli interessi di mora nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”.
Sebbene sia stata inserita una clausola di salvaguardia, in sede peritale si è comunque accertato che la ha imputato all'opponente, a causa del ritardato pagamento, gli interessi di mora e Parte_2 ulteriori costi a titolo di penale e di “spese insoluti RID”. Tali costi devono dunque essere presi in considerazione ai fini della verifica del superamento del tasso soglia-usura degli interessi moratori.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio
(T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino
l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” (SS.UU. 19597/2020, Cass. n.
16526/2024).
In conformità a tale principio di diritto, il CTU ha riscontrato che, in forza dell'art. 18 del contratto,
“Un tasso di interesse mensile pari al 2,5%, in regime di tasso semplice, corrisponde ad un tasso di interesse annuale del 30% e del 34,49% in regime di tasso composto. Prendendo come riferimento la data di erogazione del 15.12.2008, dai decreti ministeriali emerge che nel IV trimestre 2008, in corrispondenza della categoria “credito finalizzato all'acquisto rateale oltre euro 5.000,00”, il tasso soglia usura era pari a 16,335%.” (pag. 10 CTU). La clausola di cui all'art. 18 indicativa del tasso degli interessi di mora risulta essere, quindi, affetta da usura e pertanto è da considerarsi vessatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 lett. f) Codice del consumo.
In ottemperanza all'incarico conferito, e alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, in luogo degli interessi moratori pattuiti ed eccessivi il CTU ha correttamente proceduto al ricalcolo del tasso corrispettivo ai sensi dell'art. 1224 c.c., giungendo ad accertare come “La differenza tra gli interessi di mora azionati con il decreto ingiuntivo e quelli ricalcolati è pari a euro
2.956,49” e che “il saldo ancora dovuto, alla data della decadenza del beneficio del termine, dall'opponente è quantificabile in euro 11.878,89” (pag. 13 CTU).
Alla luce delle risultanze peritali, le quali devono essere condivise ritenendo infondate le contestazioni alla CTU sollevate da parte opposta, si procede alla revoca del decreto opposto e si condanna l'opponente al pagamento della minor somma pari ad € 11.878,89, maggiorata degli interessi legali maturati dal giorno della domanda sino all'effettivo saldo.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del “decisum” (cfr. Cass. n. 23875/2025).
Le spese della fase monitoria non potranno essere liquidate data la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di CTU vengono poste a carico di parte opposta, in ragione della soccombenza della stessa in punto usurarietà degli interessi moratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo n. 9049/2022, emanato nella procedura monitoria avente R.G. n.
21853/2022;
condanna al pagamento, in favore della parte opposta, di € 11.878,89 oltre interessi legali Parte_1 dalla domanda al saldo;
rigetta le altre domande formulate da parte opponente;
condanna a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.227,00 (di Parte_1 cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 851,00 per fase decisionale), le spese di attivazione della procedura di mediazione liquidabili in € 221,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali;
spese di CTU a carico di parte opposta.
Torino, 26.11.2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna