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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 31/10/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 603/2022
Verbale di udienza del 31/10/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Ambrosino che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
E' presente per parte resistente l'avv. Cicenia che si riporta alla memoria difensiva, agli ulteriori scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 31/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
31.10.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 603/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Assunta Caruso e Giacomo Ambrosino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Caruso in Torella dei Lombardi alla via
Dell'Angelo n.8 (indirizzi pec: Email_1
; Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Donato Cicenia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Avellino alla piazza della Libertà n. 39 (indirizzo pec:
; Email_3
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 8
1. Con ricorso depositato in data 23.02.2022, con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., , dipendente del Parte_1 [...]
con mansioni di assistente sociale, impugnava il Controparte_1 provvedimento prot. n. 0001056 del 14/02/2022, con cui il resistente CP_1 aveva disposto la sua sospensione dall'attività lavorativa e da ogni trattamento retributivo a far data dal 15.02.2022.
A fondamento del ricorso, esponeva di essere stata sospesa in quanto, avendo superato il cinquantesimo anno di età, non era in possesso della certificazione verde COVID-19 “rafforzata” (c.d. super green pass), richiesta dal D.L. n. 1/2022 per l'accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15.02.2022.
Deduceva, a sostegno della domanda, plurimi motivi di illegittimità del provvedimento, tra cui la violazione della normativa comunitaria (Reg. UE
953/2021), l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 1/2022 per contrasto con gli artt. 1, 3, 32 e 77 della Costituzione, e la violazione della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea,
Evidenziava altresì di aver richiesto la prescrizione medica per la vaccinazione e di aver offerto la propria prestazione lavorativa in presenza con monitoraggio tramite tampone o in modalità smart working.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inefficacia, illegittimità e conseguente annullamento e disapplicazione del provvedimento di sospensione, con condanna del alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla CP_1 corresponsione del trattamento economico retributivo, contributivo e ogni accessorio connesso e dipendente dal 15.02.2022 e rassegnava le seguenti conclusioni: “previa sospensione anche inaudita altera parte o previa fissazione di udienza ad hoc, accertare e dichiarare l'illegittimità originaria e/o derivata
e, per lo effetto, annullare e disapplicare il provvedimento di sospensione dalla attività lavorativa, della retribuzione e di ogni altro “compenso o emolumento comunque denominati” Prot. N. 0001056 del 14/02/2022 Controparte_1
ambito A3, con condanna del datore di lavoro a reintegrare
[...] la ricorrente (fermi restando l'obbligo e la negatività al tampone o test Covid-
19) e comunque a corrisponderle il trattamento economico retributivo,
Pag. 3 di 8 contributivo ed ogni accessorio connesso e dipendente senza interruzione dal 15-
2-2022, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano anticipatari.”
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
con memoria del 23.03.2022, contestando le avverse Controparte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Sosteneva la piena legittimità del proprio operato, quale mera applicazione di norme imperative di legge, configurandosi la sospensione come un “atto dovuto”.
Evidenziava che l'intero impianto del ricorso si rivolgeva contro le norme di legge piuttosto che contro il provvedimento amministrativo che ne dava applicazione.
Argomentava, inoltre, l'infondatezza delle questioni di costituzionalità e di contrasto con il diritto europeo, richiamando la giurisprudenza amministrativa
(in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7045/2021).
Con ordinanza resa in data 22.04.2022, resa a definizione del subprocedimento
R.G. 603-1/2022, il Giudice del Lavoro disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, rinviando alla definizione del giudizio di merito la statuizione sulle spese di lite della fase cautelare.
All'udienza a trattazione scritta del 17/6/2022, la difesa di parte ricorrente sollevava eccezione di nullità della procura alle liti conferita dal , per CP_1 mancata identificazione del soggetto che l'aveva rilasciata.
In data 16.01.2023 il depositava il provvedimento del 30/11/2022, CP_1 adottato a seguito del D.L. del 24/3/2022 e con cui veniva disposta la revoca della sospensione dal servizio, già disposta con provvedimento del 14/2/2022 prot.
1056/2022 e la conseguente reintegra immediata della lavoratrice.
All'udienza del 17.01.2023, celebrata innanzi allo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo dal 12 settembre 2022, la parte resistente chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, stante la riammissione in servizio della ricorrente, la quale, di contro, si opponeva alla declaratoria di totale cessata materia del contendere, evidenziando che al più poteva essere dichiarata limitatamente al periodo successivo al 30.06.2022, data questa di riammissione in servizio della ricorrente e non anche per il periodo febbraio 2022–giugno
Pag. 4 di 8 2022. Per questo periodo, stante la dedotta illegittimità della sospensione anche dalla retribuzione, la ricorrente chiedeva il riconoscimento delle spettanze retributive, avendo offerto le proprie prestazioni (cfr. il verbale di udienza del
17/01/2023).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c., tenuto conto che la ricorrente è stata riammessa in servizio in data 30.06.2022.
3. Va disattesa la eccezione di difetto di procura alle liti rilasciata al difensore della parte resistente dal l.r.p.t. del , sollevata CP_1 dalla difesa della parte ricorrente.
Sebbene la procura non rechi l'indicazione nominativa del soggetto che l'ha sottoscritta in qualità di legale rappresentante dell'ente, essa è stata conferita in calce alla memoria di costituzione, il cui frontespizio indica chiaramente che il si costituisce “in persona del suo legale rapp.te p.t.”. Tale dicitura, CP_1 unitamente al riferimento al “provvedimento di conferimento incarico” e all'inequivocabile riferibilità dell'atto all'ente pubblico convenuto, consente di ritenere che il mandato sia stato conferito dal soggetto munito del potere di rappresentanza legale pro tempore.
4.Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La decisione della controversia richiede una disamina della complessa normativa emergenziale emanata per fronteggiare la pandemia da COVID-19 (cfr. sent. n.
175/2024 CdA Trieste, sent. n. 5447/2025 Trib. Napoli, sent. 4818/2024 Trib.
Bari). Per il periodo di interesse, si sono succedute diverse disposizioni che hanno introdotto differenti obblighi di seguito indicati:
a) obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha previsto, sin dal 1° aprile 2021, un obbligo vaccinale per tali categorie, definendo la vaccinazione “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative”. La procedura di verifica e sospensione era demandata ai datori di lavoro ai sensi del successivo art.
4-ter.
La ricorrente, quale “assistente sociale”, rientra nella nozione di “operatore di
Pag. 5 di 8 interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.
43”;
b) obbligo di “super green pass” per i lavoratori ultracinquantenni. Il D.L. n.
1/2022 ha introdotto l'art.
4-quater al D.L. n. 44/2021, estendendo l'obbligo vaccinale ai cittadini che avessero compiuto il cinquantesimo anno di età.
Conseguentemente, il successivo art.
4-quinquies ha stabilito che, a decorrere dal
15 febbraio 2022, tali soggetti, per accedere ai luoghi di lavoro, dovessero possedere ed esibire una certificazione verde di vaccinazione o guarigione (c.d.
“super green pass”). L'inadempimento comportava la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, qualificata come “assenza ingiustificata” senza conseguenze disciplinari;
c) cessazione dell'obbligo di green pass per l'accesso al lavoro: L'art. 8, comma 6, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, ha modificato il citato art.
4-quinquies, stabilendo che l'obbligo di possesso del “super green pass” per l'accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori ultracinquantenni cessasse di avere efficacia al 30 aprile 2022.
La giurisprudenza, sia amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 20.10.2021 n. 7045) sia costituzionale (Corte Cost., sent. n. 14 e n. 15 del 2023), ha ritenuto che la scelta del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale a determinate categorie, pur comprimendo il diritto all'autodeterminazione del singolo, non fosse irragionevole né sproporzionata, in quanto finalizzata a tutelare il bene preminente della salute pubblica e a garantire la sicurezza delle cure, in un corretto bilanciamento tra i valori costituzionali coinvolti.
Alla luce del quadro normativo delineato, la posizione della ricorrente deve essere analizzata distinguendo due periodi (dal 15.02.2022 al 30.04.2022 e poi dall'1.05.2022 al 30.06.2022).
Nell'arco temporale del primo periodo (dal 15.02.2022 al 30.04.2022), era in vigore l'art.
4-quinquies del D.L. n. 44/2021, che imponeva alla ricorrente, in quanto lavoratrice ultracinquantenne, il possesso del “super green pass” per accedere al luogo di lavoro. È pacifico che la dott.ssa non fosse in possesso Pt_1 di tale certificazione.
Pag. 6 di 8 Il provvedimento di sospensione impugnato, che fa esplicito riferimento al D.L.
n. 1/2022, costituisce pertanto una corretta e doverosa applicazione di una norma imperativa. Il comportamento del è stato, come correttamente eccepito CP_1 dalla difesa, un “atto dovuto”, privo di discrezionalità. Le censure di incostituzionalità e di contrasto con il diritto dell'Unione Europea, come sopra accennato, sono state ritenute infondate dalla giurisprudenza consolidata.
Di conseguenza, per il periodo compreso tra il 15 febbraio 2022 e il 30 aprile
2022, la sospensione disposta dal deve ritenersi legittima. CP_1
Per il periodo dal 1.05.2022 al 30.06.2022, invece, si deve far riferimento al D.L.
n. 24/2022 che a partire dal 1° maggio 2022 non prevede più l'obbligo di “super green pass” per l'accesso al lavoro per gli ultracinquantenni. È venuta meno, quindi, la base giuridica su cui si fondava il provvedimento di sospensione prot.
n. 0001056 del 14.02.2022.
È pur vero che sulla ricorrente, in qualità di assistente sociale, continuava a gravare l'autonomo obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021.
Tuttavia, l'inadempimento di tale specifico obbligo avrebbe richiesto l'attivazione della diversa procedura prevista dall'art.
4-ter del medesimo decreto, che culmina con l'adozione di un apposito atto di accertamento dell'inadempimento e di un conseguente, distinto, provvedimento di sospensione. Nel caso di specie, il non ha adottato un nuovo atto di sospensione fondato su tale diversa CP_1 base normativa, ma si è limitato a protrarre gli effetti del provvedimento originario, il quale aveva ormai perso la sua efficacia. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, in quanto misura che incide su diritti fondamentali del lavoratore, non può che fondarsi su un provvedimento espresso, motivato e basato su presupposti di legge attuali ed efficaci.
In assenza di un nuovo e specifico atto, la prosecuzione della sospensione della dott.ssa dal 1° maggio 2022 fino alla sua riammissione in servizio Pt_1
(30.06.2022) deve considerarsi illegittima.
Per tale periodo, pertanto, la domanda della ricorrente è fondata e il CP_1 resistente deve essere condannato a corrispondere le retribuzioni indebitamente trattenute, oltre accessori di legge.
Pag. 7 di 8 5. Risulta dagli atti, e non è contestato, che la ricorrente è stata riammessa in servizio in data 30.06.2022. Pertanto, sulla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso e la controvertibilità della materia (quantomeno al tempo della proposizione del ricorso) costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale, ivi incluse le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione prot. n. 0001056 del 14.02.2022 per il periodo dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022;
2. condanna il a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente le retribuzioni maturate e non corrisposte per il periodo dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3. rigetta il ricorso per il periodo dal 15 febbraio 2022 al 30 aprile 2022;
4. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione;
5. compensa le spese.
Così deciso in Avellino, in data 31.10.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 8 di 8
Settore lavoro e previdenza
R.G. 603/2022
Verbale di udienza del 31/10/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Ambrosino che si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
E' presente per parte resistente l'avv. Cicenia che si riporta alla memoria difensiva, agli ulteriori scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 31/10/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
31.10.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 603/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Assunta Caruso e Giacomo Ambrosino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Caruso in Torella dei Lombardi alla via
Dell'Angelo n.8 (indirizzi pec: Email_1
; Email_2
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Donato Cicenia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Avellino alla piazza della Libertà n. 39 (indirizzo pec:
; Email_3
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 8
1. Con ricorso depositato in data 23.02.2022, con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., , dipendente del Parte_1 [...]
con mansioni di assistente sociale, impugnava il Controparte_1 provvedimento prot. n. 0001056 del 14/02/2022, con cui il resistente CP_1 aveva disposto la sua sospensione dall'attività lavorativa e da ogni trattamento retributivo a far data dal 15.02.2022.
A fondamento del ricorso, esponeva di essere stata sospesa in quanto, avendo superato il cinquantesimo anno di età, non era in possesso della certificazione verde COVID-19 “rafforzata” (c.d. super green pass), richiesta dal D.L. n. 1/2022 per l'accesso ai luoghi di lavoro a partire dal 15.02.2022.
Deduceva, a sostegno della domanda, plurimi motivi di illegittimità del provvedimento, tra cui la violazione della normativa comunitaria (Reg. UE
953/2021), l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 1/2022 per contrasto con gli artt. 1, 3, 32 e 77 della Costituzione, e la violazione della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea,
Evidenziava altresì di aver richiesto la prescrizione medica per la vaccinazione e di aver offerto la propria prestazione lavorativa in presenza con monitoraggio tramite tampone o in modalità smart working.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inefficacia, illegittimità e conseguente annullamento e disapplicazione del provvedimento di sospensione, con condanna del alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla CP_1 corresponsione del trattamento economico retributivo, contributivo e ogni accessorio connesso e dipendente dal 15.02.2022 e rassegnava le seguenti conclusioni: “previa sospensione anche inaudita altera parte o previa fissazione di udienza ad hoc, accertare e dichiarare l'illegittimità originaria e/o derivata
e, per lo effetto, annullare e disapplicare il provvedimento di sospensione dalla attività lavorativa, della retribuzione e di ogni altro “compenso o emolumento comunque denominati” Prot. N. 0001056 del 14/02/2022 Controparte_1
ambito A3, con condanna del datore di lavoro a reintegrare
[...] la ricorrente (fermi restando l'obbligo e la negatività al tampone o test Covid-
19) e comunque a corrisponderle il trattamento economico retributivo,
Pag. 3 di 8 contributivo ed ogni accessorio connesso e dipendente senza interruzione dal 15-
2-2022, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano anticipatari.”
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
con memoria del 23.03.2022, contestando le avverse Controparte_1 deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Sosteneva la piena legittimità del proprio operato, quale mera applicazione di norme imperative di legge, configurandosi la sospensione come un “atto dovuto”.
Evidenziava che l'intero impianto del ricorso si rivolgeva contro le norme di legge piuttosto che contro il provvedimento amministrativo che ne dava applicazione.
Argomentava, inoltre, l'infondatezza delle questioni di costituzionalità e di contrasto con il diritto europeo, richiamando la giurisprudenza amministrativa
(in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 7045/2021).
Con ordinanza resa in data 22.04.2022, resa a definizione del subprocedimento
R.G. 603-1/2022, il Giudice del Lavoro disponeva il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare, rinviando alla definizione del giudizio di merito la statuizione sulle spese di lite della fase cautelare.
All'udienza a trattazione scritta del 17/6/2022, la difesa di parte ricorrente sollevava eccezione di nullità della procura alle liti conferita dal , per CP_1 mancata identificazione del soggetto che l'aveva rilasciata.
In data 16.01.2023 il depositava il provvedimento del 30/11/2022, CP_1 adottato a seguito del D.L. del 24/3/2022 e con cui veniva disposta la revoca della sospensione dal servizio, già disposta con provvedimento del 14/2/2022 prot.
1056/2022 e la conseguente reintegra immediata della lavoratrice.
All'udienza del 17.01.2023, celebrata innanzi allo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo dal 12 settembre 2022, la parte resistente chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere, stante la riammissione in servizio della ricorrente, la quale, di contro, si opponeva alla declaratoria di totale cessata materia del contendere, evidenziando che al più poteva essere dichiarata limitatamente al periodo successivo al 30.06.2022, data questa di riammissione in servizio della ricorrente e non anche per il periodo febbraio 2022–giugno
Pag. 4 di 8 2022. Per questo periodo, stante la dedotta illegittimità della sospensione anche dalla retribuzione, la ricorrente chiedeva il riconoscimento delle spettanze retributive, avendo offerto le proprie prestazioni (cfr. il verbale di udienza del
17/01/2023).
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza ex art. 429 c.p.c., tenuto conto che la ricorrente è stata riammessa in servizio in data 30.06.2022.
3. Va disattesa la eccezione di difetto di procura alle liti rilasciata al difensore della parte resistente dal l.r.p.t. del , sollevata CP_1 dalla difesa della parte ricorrente.
Sebbene la procura non rechi l'indicazione nominativa del soggetto che l'ha sottoscritta in qualità di legale rappresentante dell'ente, essa è stata conferita in calce alla memoria di costituzione, il cui frontespizio indica chiaramente che il si costituisce “in persona del suo legale rapp.te p.t.”. Tale dicitura, CP_1 unitamente al riferimento al “provvedimento di conferimento incarico” e all'inequivocabile riferibilità dell'atto all'ente pubblico convenuto, consente di ritenere che il mandato sia stato conferito dal soggetto munito del potere di rappresentanza legale pro tempore.
4.Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
La decisione della controversia richiede una disamina della complessa normativa emergenziale emanata per fronteggiare la pandemia da COVID-19 (cfr. sent. n.
175/2024 CdA Trieste, sent. n. 5447/2025 Trib. Napoli, sent. 4818/2024 Trib.
Bari). Per il periodo di interesse, si sono succedute diverse disposizioni che hanno introdotto differenti obblighi di seguito indicati:
a) obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario: l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha previsto, sin dal 1° aprile 2021, un obbligo vaccinale per tali categorie, definendo la vaccinazione “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative”. La procedura di verifica e sospensione era demandata ai datori di lavoro ai sensi del successivo art.
4-ter.
La ricorrente, quale “assistente sociale”, rientra nella nozione di “operatore di
Pag. 5 di 8 interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n.
43”;
b) obbligo di “super green pass” per i lavoratori ultracinquantenni. Il D.L. n.
1/2022 ha introdotto l'art.
4-quater al D.L. n. 44/2021, estendendo l'obbligo vaccinale ai cittadini che avessero compiuto il cinquantesimo anno di età.
Conseguentemente, il successivo art.
4-quinquies ha stabilito che, a decorrere dal
15 febbraio 2022, tali soggetti, per accedere ai luoghi di lavoro, dovessero possedere ed esibire una certificazione verde di vaccinazione o guarigione (c.d.
“super green pass”). L'inadempimento comportava la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, qualificata come “assenza ingiustificata” senza conseguenze disciplinari;
c) cessazione dell'obbligo di green pass per l'accesso al lavoro: L'art. 8, comma 6, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, ha modificato il citato art.
4-quinquies, stabilendo che l'obbligo di possesso del “super green pass” per l'accesso ai luoghi di lavoro per i lavoratori ultracinquantenni cessasse di avere efficacia al 30 aprile 2022.
La giurisprudenza, sia amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 20.10.2021 n. 7045) sia costituzionale (Corte Cost., sent. n. 14 e n. 15 del 2023), ha ritenuto che la scelta del legislatore di imporre l'obbligo vaccinale a determinate categorie, pur comprimendo il diritto all'autodeterminazione del singolo, non fosse irragionevole né sproporzionata, in quanto finalizzata a tutelare il bene preminente della salute pubblica e a garantire la sicurezza delle cure, in un corretto bilanciamento tra i valori costituzionali coinvolti.
Alla luce del quadro normativo delineato, la posizione della ricorrente deve essere analizzata distinguendo due periodi (dal 15.02.2022 al 30.04.2022 e poi dall'1.05.2022 al 30.06.2022).
Nell'arco temporale del primo periodo (dal 15.02.2022 al 30.04.2022), era in vigore l'art.
4-quinquies del D.L. n. 44/2021, che imponeva alla ricorrente, in quanto lavoratrice ultracinquantenne, il possesso del “super green pass” per accedere al luogo di lavoro. È pacifico che la dott.ssa non fosse in possesso Pt_1 di tale certificazione.
Pag. 6 di 8 Il provvedimento di sospensione impugnato, che fa esplicito riferimento al D.L.
n. 1/2022, costituisce pertanto una corretta e doverosa applicazione di una norma imperativa. Il comportamento del è stato, come correttamente eccepito CP_1 dalla difesa, un “atto dovuto”, privo di discrezionalità. Le censure di incostituzionalità e di contrasto con il diritto dell'Unione Europea, come sopra accennato, sono state ritenute infondate dalla giurisprudenza consolidata.
Di conseguenza, per il periodo compreso tra il 15 febbraio 2022 e il 30 aprile
2022, la sospensione disposta dal deve ritenersi legittima. CP_1
Per il periodo dal 1.05.2022 al 30.06.2022, invece, si deve far riferimento al D.L.
n. 24/2022 che a partire dal 1° maggio 2022 non prevede più l'obbligo di “super green pass” per l'accesso al lavoro per gli ultracinquantenni. È venuta meno, quindi, la base giuridica su cui si fondava il provvedimento di sospensione prot.
n. 0001056 del 14.02.2022.
È pur vero che sulla ricorrente, in qualità di assistente sociale, continuava a gravare l'autonomo obbligo vaccinale previsto dall'art. 4 del D.L. n. 44/2021.
Tuttavia, l'inadempimento di tale specifico obbligo avrebbe richiesto l'attivazione della diversa procedura prevista dall'art.
4-ter del medesimo decreto, che culmina con l'adozione di un apposito atto di accertamento dell'inadempimento e di un conseguente, distinto, provvedimento di sospensione. Nel caso di specie, il non ha adottato un nuovo atto di sospensione fondato su tale diversa CP_1 base normativa, ma si è limitato a protrarre gli effetti del provvedimento originario, il quale aveva ormai perso la sua efficacia. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, in quanto misura che incide su diritti fondamentali del lavoratore, non può che fondarsi su un provvedimento espresso, motivato e basato su presupposti di legge attuali ed efficaci.
In assenza di un nuovo e specifico atto, la prosecuzione della sospensione della dott.ssa dal 1° maggio 2022 fino alla sua riammissione in servizio Pt_1
(30.06.2022) deve considerarsi illegittima.
Per tale periodo, pertanto, la domanda della ricorrente è fondata e il CP_1 resistente deve essere condannato a corrispondere le retribuzioni indebitamente trattenute, oltre accessori di legge.
Pag. 7 di 8 5. Risulta dagli atti, e non è contestato, che la ricorrente è stata riammessa in servizio in data 30.06.2022. Pertanto, sulla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso e la controvertibilità della materia (quantomeno al tempo della proposizione del ricorso) costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale, ivi incluse le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione prot. n. 0001056 del 14.02.2022 per il periodo dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022;
2. condanna il a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente le retribuzioni maturate e non corrisposte per il periodo dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
3. rigetta il ricorso per il periodo dal 15 febbraio 2022 al 30 aprile 2022;
4. dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di reintegrazione;
5. compensa le spese.
Così deciso in Avellino, in data 31.10.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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