Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19703/2022 introdotta da
(Roma, 24.7.1967) con il patrocinio dell'avv. Giovanni Gori;
Parte_1
ricorrente nei confronti di
Roma, 11.11.1973) con il patrocinio dell'avv. Silvia Claroni;
CP_1 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI v. verbale del 5.11.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in data 11.6.2005; ha riferito che dalla loro CP_1 unione erano nati i figli in data 5.1.2007 e in data 2.8.2012; che nel 2021 i Per_1 Per_2 coniugi si erano separati consensualmente e che da allora non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti;
ha chiesto altresì al
Tribunale la conferma delle condizioni della separazione che prevedevano l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente degli stessi presso la
madre e la misura del contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli (pari ad €
250,00 mensili ciascuno); ha però domandato al Tribunale di disporre alcune modifiche alla frequentazione paterna rispetto a quanto stabilito dalle parti in sede di separazione;
di suddividere le spese straordinarie necessarie per i figli nella misura del 50% ciascuno (e non più 70% a carico del padre e 30% a carico della madre) e, da ultimo, di disporre che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento, con contestuale revoca dell'assegno previsto a favore della moglie, pari ad € 100,00 mensili.
La resistente ha aderito alla domanda di divorzio ma ha chiesto l'affidamento esclusivo dei minori, con collocamento prevalente presso il proprio domicilio e conferma delle modalità di frequentazione paterna stabilite in sede di separazione;
ha poi domandato di porre a carico del padre un contributo al mantenimento ordinario dei figli pari ad € 350,00 ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie;
ha poi spiegato domanda di assegno divorzile, per un importo di € 300,00 mensili.
All'esito della prima udienza di comparizione, sentite le parti, il Tribunale ha confermato gli accordi raggiunti in sede della separazione.
1. STATUS
Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 11.6.2005, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
2. REGIME DI AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO, FREQUENTAZIONE la resistente ha chiesto l'affidamento esclusivo dei figli e in ragione della Per_1 Per_2 scarsa attitudine genitoriale del coniuge e della sua totale mancanza di capacità organizzativa e collaborativa;
per le medesime ragioni si è opposta ad un eventuale ampliamento della frequentazione padre-figli.
L'affidamento condiviso come è noto costituisce il regime ordinario nella regolazione dei rapporti delle famiglie disgregate;
ad esso può derogarsi tuttavia ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore o concretamente impraticabile;
nel caso in esame non emergono profili di inadeguatezza genitoriale a carico del padre quanto piuttosto alcune criticità nell'organizzazione pratica e nella regolazione della frequentazione che tuttavia non assumono proporzioni tali da giustificare una deroga al paradigma generale. Va dunque confermato l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi in accordo fra loro, tenendo conto delle relative 3
inclinazioni, capacità e aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. il collegio ritiene tuttavia di dover ammonire il resistente (che risulta avere provveduto più volte con ritardo a versare il contributo perequativo per i figli) ad adempiere esattamente all'obbligo di versare il contributo dovuto, la cui omissione o il cui ritardo possono determinare una ragione di pregiudizio per i figli.
I minori resteranno collocati prevalentemente presso la nuova residenza materna in Roma, viale Bruno Pellizzi 135. Quanto alla frequentazione, gli accordi di separazione prevedevano quanto segue:
“ Il padre potrà vedere ed avere con sé i figli due pomeriggi a settimana, il lunedì e il giovedì fino al 31.12.2020 e il lunedì e il mercoledì dal 1.1.2021, prelevandoli dall'uscita della scuola e riaccompagnandoli presso il domicilio materno alle ore 21,30. I bambini pernotteranno con il padre il giorno del mercoledì dal 1.1.2021 e il genitore provvederà la mattina successiva ad accompagnarli a scuola. Rimarranno con il padre a week and alternati, dal venerdì dopo pranzo alle ore 14,30, sino alla domenica sera alle ore 21,30 quando li riaccompagnerà al domicilio materno dopo cena.
Durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli trascorreranno con la madre il 24 e con il padre il 25 dicembre e ad anni alterni, il 26 dicembre con uno e con l'altro, previo accordo sule modalità e gli orari di frequenza, il 31 dicembre, il primo e il 6 gennaio ad anni alterni, rimanendo inalterato il regime infrasettimanale di frequentazione nei giorni non festivi.
Durante le vacanze scolastiche estive permarranno con il padre 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto con date esatte da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
Il padre si impegna a rispettare la volontà dei figli qualora volessero permanere per l'intero mese di agosto in Calabria, presso il domicilio materno, considerando le stabili e pregresse abitudini degli stessi. Le restanti festività dell'anno, compresa la settimana pasquale, alternate ad annualità”.
Considerato che la madre vive unitamente i figli in zona Tuscolana mentre il padre vive in zona Settecamini, e che pertanto i trasferimenti sono maggiormente impegnativi rispetto al pregresso, rilevato inoltre che di fatto – secondo quanto emerso in giudizio - i ragazzi hanno raramente pernottato il mercoledì presso il padre, il collegio ritiene di modificare come segue la frequentazione paterna:
il padre potrà vedere ed avere con sé i figli:
- due pomeriggi a settimana, indicativamente il lunedì e il mercoledì dalle ore
14.30 prelevandoli dal domicilio materno e riaccompagnandoli presso il medesimo domicilio alle ore 21,30; 4
- a week and alternati, dal venerdì dopo pranzo alle ore 14,30, sino alla domenica sera alle ore 21,30 quando li riaccompagnerà al domicilio materno dopo cena;
Durante le vacanze scolastiche natalizie, i figli trascorreranno con la madre il 24 e con il padre il 25 dicembre e ad anni alterni, il 26 dicembre con uno e con l'altro, previo accordo sulle modalità e gli orari di frequenza, il 31 dicembre, il primo e il 6 gennaio ad anni alterni, rimanendo inalterato il regime infrasettimanale di frequentazione nei giorni non festivi.
I genitori alterneranno tra loro il giorno di Pasqua e il Lunedi dell'Angelo;
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore potrà avere con sé i figli per due periodi di 15 giorni consecutivi, indicativamente nei mesi di luglio e agosto, con date esatte da concordare entro il 30 maggio di ogni anno e fatti salvi sempre eventuali diversi accordi tra i genitori.
3. RICHIESTE ECONOMICHE
Il ricorrente chiede di ripartire in pari quota le spese straordinarie occorrenti per i figli, e di essere esentato dal contribuire alle necessità della moglie;
la resistente invoca invece un assegno divorzile ed un aumento del contributo per i figli.
Il ricorrente è impiegato presso il in qualità di Assistente capo di Controparte_2
Polizia di Stato in servizio presso la Camera dei Deputati ed ha dichiarato un reddito mensile pari a circa 1.800,00.
Inoltre egli percepisce una retribuzione annua anche dalla Camera dei Deputati che al netto delle imposte si aggira intorno ai 217,00 mensili (per 12 mensilità) (cfr. cu 2023 Camera dei Deputati).
Va comunque precisato che in ragione di una cessione del quinto per un finanziamento Agos stipulato in data 1.3.2022 per l'importo di 25.000,00 (cfr. contratto finanziamento) al ricorrente viene trattenuto un importo mensile pari ad € 400,00 direttamente in busta paga.
è poi comproprietario unitamente al fratello di alcuni beni immobili (in particolare Parte_1 una casa in zona Primavalle in Roma, un terreno ed un garage) (cfr. dichiarazione di successione) e vive in una casa in locazione in Roma, zona Settecamini, ove si è recentemente trasferito e per la quale però non ha documentato spese alloggiative, avendo prodotto in giudizio il contratto di locazione relativo alla precedente sua abitazione (cfr. contratto locazione via Vincenzo Monti 59 in Guidonia).
La resistente è una assistente educativa culturale (AEC) e percepisce uno stipendio di circa 5
600,00 mensili (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e ultima buste paga) vive unitamente ai due figli in un appartamento in viale Bruno Pellizzi 135, ove si è trasferita da poco, e che risulta avere di recente acquistato (circostanza documentata dalla controparte).
E' presumibile che il prezzo pagato per l'acquisto sia frutto della vendita della ex casa familiare di viale Stefano D'Arrigo 299 di cui ella risultava proprietaria esclusiva, considerato che dalla dichiarazione sostitutiva depositata all'avvio del giudizio non risultava che la donna disponesse di riserve economiche tali da consentire di dare seguito all'acquisto. La sua situazione economica è comunque senz'altro meno solida di quella del marito, anche sul piano prospettico – previdenziale.
3.1. Assegno divorzile
Secondo un orientamento che a partire dalla pronuncia 18287/2018 delle Sezioni Unite della
Cassazione può dirsi consolidato, l'assegno divorzile presuppone indubbiamente uno squilibrio tra le condizioni economiche dei due interessati, ma non è funzionale al loro livellamento, né al ripristino di un tenore di vita pari a quello della famiglia unita. L'assegno come è noto si articola in diverse componenti, di natura rispettivamente assistenziale, compensativa e risarcitoria, non necessariamente compresenti;
l'elemento assistenziale tende ad assicurare al coniuge debole l'accesso ad una vita dignitosa, quello compensativo serve in certo senso a ripagare il coniuge richiedente del contributo fornito alla vita familiare, inteso sia come apporto “diretto” alla formazione del patrimonio comune, sia come ausilio indiretto fornito all'altro coniuge attraverso il sacrificio delle proprie aspettative di crescita personale e professionale, effettuato in funzione del tipo di assetto familiare concordato tra i coniugi.
Si aggiungono poi quali ulteriori elementi di valutazione, la considerazione dell'età e dello stato di salute degli interessati, nonché la durata del matrimonio.
Di rilevanza statisticamente marginale, il criterio risarcitorio può intervenire infine in funzione riparativa, laddove la fine del matrimonio sia da ricondurre a comportamenti lesivi della dignità o dell'integrità dell'altro coniuge.
Pertanto il riferimento che l'art. 5 l. 898/70 opera all'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone il coniuge richiedente, non va inteso nel senso restrittivo di limitarlo al parametro della libertà dai bisogni essenziali, ma neppure va dilatato sino a prendere a misura dell'adeguatezza il tenore di vita pregresso o l'entità delle sostanze del coniuge onerato. Gli accordi di separazione come già accennato prevedevano a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 100,00 mensili.
All'epoca (2021) la moglie percepiva un reddito mensile lordo di euro 561,16 per tredici mensilità e il mutuo gravante sulla casa familiare (di proprietà esclusiva della moglie) era già 6
stato estinto (cfr. accordo di separazione in atti); ad oggi la situazione reddituale della resistente è rimasta pressoché invariata, così come quella del marito. Non è stato provato né allegato che ricorrano i presupposti per attribuire un assegno in funzione compensativa, mentre ricorrono a parere del collegio sufficienti ragioni per mantenere fermo il contributo di € 100 mensili già previsto in sede di separazione, in funzione assistenziale, attesa l'esiguità dei redditi della richiedente non idonei a garantire una vita dignitosa e libera dal bisogno.
3.2. Mantenimento figli
Il collegio ritiene che il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli e Per_1
, debba essere determinato – con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione Per_2 della presente sentenza- in € 300,00 ciascuno, considerato il naturale aumento delle esigenze connesso all'età, rispetto al tempo della separazione, oltre che della svalutazione intercorsa medio tempore. Le spese straordinarie, tenuto conto dell'aumento per il mantenimento ordinario dei figli e dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della ricorrente, nonché della ridotta disponibilità mensile determinata dal finanziamento contratto dal ricorrente, possono ripartirsi in ragione del 40% a carico della madre e del 60 % a carico del padre .
Per la regolazione delle spese in questione le parti faranno riferimento al protocollo di intesa in uso presso questo ufficio giudiziario.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
19703/2022, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
(Roma, 24.7.1967) e da (Roma, 11.11.1973) in Roma in Parte_1 CP_1 data 11.06.2005 trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma
(atto n. 00685, parte 2, serie A01, anno 2005);
-manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp att c.p.c.;
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori con prevalente collocazione Per_1 Per_2 presso la madre e frequentazione con il padre regolata come indicato in motivazione;
- pone a carico di in favore di un assegno divorzile pari ad Parte_1 CP_1
€ 100,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat con base gennaio 2025;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza pone a carico di in favore di Parte_1 un assegno di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario CP_1 7
dei figli minori (€ 300,00 per ciascuno), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, soggetto a rivalutazione istat con base gennaio 2025;
- pone le spese straordinarie occorrenti per i figli minori - regolate sulla base del protocollo vigente presso questo ufficio giudiziario - a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre nella misura del 40%;
- ammonisce il ricorrente ad adempiere con puntualità all'obbligo di corrispondere quanto dovuto per il mantenimento dei figli minori.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 8-1-2025
La giudice est. La Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi