CASS
Sentenza 12 settembre 2023
Sentenza 12 settembre 2023
Massime • 1
In tema di accertamento tributario, l'impugnazione di un avviso notificato regolarmente, ma oltre il termine di decadenza previsto, in materia doganale, dagli artt. 84 TULD e 221 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, non è idonea a sanare le irregolarità relative ad un precedente avviso di identico contenuto, notificato entro tale termine ma invalidamente, e non determina la reviviscenza del potere accertativo dell'amministrazione, poiché, non avendo il contribuente impugnato l'atto invalidamente notificato, non può operare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/09/2023, n. 26385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26385 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1243/2019 R.G. proposto da ISOTECK s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Damascelli, presso il cui studio in Roma, via Alberico II n. 33, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente – Contro Agenzia delle DO e dei LI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1949/06/2018, depositata l’11.06.2018. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 19.04.2023; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, il quale, ribadendo le conclusioni rese per iscritto, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Oggetto: Tributi – DA Civile Sent. Sez. 5 Num. 26385 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 12/09/2023 2 Sentito, per la ricorrente, l’avvocato Antonio Damascelli, che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso e, per l’Agenzia delle DO e dei LI, l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli che ha concluso chiedendone il rigetto. FATTI DI CAUSA La CTP di Bari accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla IS s.r.l. avverso l’avviso di rettifica, con il quale l’Agenzia delle DO e dei LI (ADM) aveva richiesto il pagamento di maggiori diritti doganali (dazio antidumping e dazio compensativo) e irrogato le relative sanzioni, a seguito di un verbale di revisione dell’accertamento in cui era emerso che la merce oggetto di 29 bollette doganali, facenti parte di un’unica partita di merce riferibile a complessive 31 bollette doganali, inclusa in un’unica fattura predisposta dall’esportatore cinese, dichiarata in dogana in data 11.05.2013 come “coils di acciaio non legato verniciato su un lato peso zinco 79,83”, con codice TARIC 7210 7080 19, non soggetta a dazio, era risultata, a seguito di analisi di laboratorio, “prodotto laminato piatto in acciaio non legato, zincato per immersione a caldo e poi verniciato (rivestimento finale) con vernice che non contiene zinco”, da classificare con il codice TARIC 7210 7080 91, soggetta al pagamento del dazio. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Puglia rigettava l’appello principale proposto dalla IS e accoglieva quello incidentale proposto dall’ADM, rigettando, di conseguenza, il ricorso introduttivo della società contribuente. Dalla sentenza impugnata si evince, in sintesi, che: - la CTP aveva annullato parzialmente l’avviso di rettifica, riducendo le sanzioni e confermando nel resto la pretesa, ad eccezione del dazio antidumping, ritenuto non dovuto;
- l’atto impositivo di rettifica era stato notificato entro il termine triennale di prescrizione, imposto dall’art. 221 Reg. CEE 2913/1992, 3 con raccomandata postale del 22.04.2016, recapitata presso la sede legale della IS in Acquaviva delle Fonti e rifiutata per un refuso, essendo stata indicata come destinataria la società Isotek, piuttosto che IS;
- la nullità della notificazione era stata comunque sanata per raggiungimento dello scopo, con la tempestiva costituzione in giudizio della società che aveva contestato nel merito la pretesa;
- le risultanze delle analisi effettuate dal laboratorio chimico delle DO di Venezia, che aveva certificato l’essenza di zinco nel rivestimento esterno dei prodotti importati, erano più attendibili rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente di parte della società, ing. Tribuzio, che non aveva effettuato personalmente alcuna analisi sui prodotti, si era limitato ad esaminare gli elementi contenuti nella fattura commerciale emessa dall’esportatore cinese, l’analisi era stata effettuata da un laboratorio privato e non da una struttura pubblica, senza la presenza di un referente doganale, in contrasto con la disposizione di cui all’art. 61 del TULD;
- poiché l’attribuzione del codice TARIC 7210 7080 91, operata dall’Amministrazione doganale, era corretta, legittimamente era stato imposto sull’importazione della merce sia il dazio antidumping, istituito dall’art. 1 del Reg. CE 214/2013, sia il dazio compensativo, introdotto dall’art. 1 del Reg. CE 215/2013; - risultava inconferente il richiamo ad altre precedenti operazioni di importazione in cui non era stata rilevata alcuna irregolarità in ordine alla classificazione della merce, sia perché non era stata dimostrata l’identità, anche sotto l’aspetto chimico, del prodotto, sia perché alcune di queste operazioni riguardavano merce di origine non cinese;
- andavano confermate anche le sanzioni irrogate dall’ADM, in quanto il primo giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo considerato le 29 operazioni doganali, ai fini sanzionatori, come 4 un’unica violazione e avendo applicato un’unica sanzione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre era corretta la disciplina del cumulo materiale, trattandosi di plurime violazioni di natura sostanziale, per le quali non poteva configurarsi il fine unico di evasione;
- nella specie, poi, non andava applicata la sanzione prevista dall’art. 303, comma 1, del TULD, ma quella contemplata dall’art. 303, comma 3, del TULD, che costituisce una circostanza aggravante della prima;
- la società contribuente non aveva dimostrato, come era suo onere, la mancanza di colpa, considerato che avrebbe potuto richiedere una Informazione tariffaria vincolante prima dell’importazione; - non era applicabile l’esenzione di cui all’art. 220 n. 2 lett. b) del CDC, posto che, in mancanza degli altri presupposti previsti per il suo riconoscimento, era irrilevante l’eventuale buona fede del dichiarante;
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la IS s.r.l., affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. L’ADM resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la IS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 del Reg. CEE 2913/1992, 84 del TULD e 8 della l. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la notificazione dell’avviso di rettifica era avvenuta in data 20.05.2016 e, quindi, oltre il termine triennale di prescrizione, atteso che le dichiarazioni di importazione erano state presentate in data 11.05.2013, attribuendo erroneamente efficacia sanante al ricorso della contribuente, ritenuto proposto avverso il primo avviso di rettifica, la cui notificazione, avvenuta con raccomandata postale del 22.04.2016 e asseritamente perfezionatasi per compiuta giacenza, era inesistente o comunque affetta da nullità 5 assoluta, mentre il ricorso era stato proposto contro il secondo avviso, di identico contenuto, con il quale l’ADM aveva sostituito il primo, notificato, appunto, in data 20.05.2016. 2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE 214/2013 e 215/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che ai prodotti importati si applicasse il dazio antidumping e il dazio compensativo, sebbene la normativa comunitaria non richieda la presenza, sul rivestimento esterno della merce, di vernice zincata contenente una percentuale del 70% di zinco, quando il prodotto sia stato già zincato a caldo. 3. Con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1 dei Regolamenti CE 214/2013 e 215/2013, 10 l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare la documentazione versata in atti, attestante precedenti importazioni dalla Cina della medesima merce, classificata con il medesimo codice tariffario 7210 7080 19, a seguito delle quali si era creato un legittimo affidamento nella società importatrice circa la corretta classificazione della merce, poi contestata con l’avviso di rettifica oggetto del presente processo. 4. Con il quarto motivo, eccepisce l’illegittimità delle sanzioni irrogate, la violazione e falsa applicazione del cumulo giuridico in materia di sanzioni, la violazione e falsa applicazione degli artt. 303, comma 3, del TULD, 8, comma 3, del d.lgs. n. 374 del 1990, 5, 6, 12 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 8 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’applicare l’art. 303, comma 3, del TULD, per non avere rilevato la mancanza della colpa, desumibile dal fatto che la contribuente si era affidata alla pregressa prassi dell’Amministrazione finanziaria, e per 6 avere erroneamente escluso il cumulo giuridico con riferimento alle sanzioni irrogate. 5. Con il quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione all’intervenuta decadenza dell’azione sanzionatoria. 6. La prima censura è fondata. 6.1 Preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità della censura, per asserito difetto di autosufficienza, atteso che risulta dalla stessa sentenza impugnata che la società contribuente l’aveva riproposta con l’atto di appello. 6.2 Occorre altresì premettere che, secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U. n. del 05/10/2004), “la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria”, sia pure condizionatamente alla circostanza che il raggiungimento dello scopo dell'atto avvenga prima della scadenza del termine di decadenza stabilito, dalle varie leggi di imposta, per l'esercizio del potere di accertamento. Orbene, dal rapporto di consegna, riportato dall’ADM nel controricorso, emerge solamente che, a seguito di un primo tentativo di notificazione, eseguito in data 2.05.2016, era stato emesso avviso di giacenza e che, successivamente, era stata richiesta una seconda notificazione, effettuata in data 11.05.2016, ma l’atto era stato rifiutato dal destinatario, in quanto sul plico non era stata indicata 7 l’esatta denominazione della società destinataria. A quel punto il plico era stato restituito al mittente. Non essendo stato riportato il contenuto della prima relazione di notificazione dell’atto impositivo, risalente al 2.05.2016, al fine di verificare se il tentativo di consegna dell’atto fosse avvenuto presso l’esatto indirizzo del destinatario e se a questi fosse stato consegnato l’avviso di deposito del piego nell’ufficio postale (che la ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto), non può ritenersi che detta notificazione sia stato regolarmente eseguita, tanto che l’ADM ne aveva richiesta una nuova, eseguita in data 11.05.2016. Neppure in tale occasione l’atto era stato recapitato, in quanto era stato “rifiutato dal destinatario”, per una erronea indicazione della denominazione della società, ed era stato restituito al mittente. Anche questa notificazione, tuttavia, deve ritenersi nulla (come, peraltro, è stato rilevato dalla stessa CTR), in quanto al rifiuto dell’addetto di ricevere l’atto, l’Amministrazione avrebbe dovuto fare seguire gli ulteriori adempimenti richiesti dall’art. 8, comma 2, della l. n. 890 del 1982 (ratione temporis applicabile), in materia di notificazione degli atti a mezzo posta, secondo il quale, quando colui che rifiuta l’atto non è il destinatario, ma la persona abilitata a ricevere il piego, in luogo del destinatario, il piego va depositato nell’ufficio postale e del tentativo di notifica e del deposito va dato avviso al destinatario a cura dello stesso agente postale preposto alla consegna, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, infatti, il solo rifiuto di ricevere l’atto da parte di una persona diversa dal destinatario non equivale alla consegna del plico, come prevede l’art. 8, comma 1, della l. n. 890 del 1982 (ratione temporis vigente). Poiché nella specie non è stato riprodotto dalla controricorrente il contenuto della relazione di notificazione, riguardante il tentativo di 8 consegna dell’11.05.2016, non è possibile stabilire chi abbia rifiutato la consegna del piego. Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo (Cass. n. 9779 del 19.04.2018). A quel punto l’ADM provvedeva a notificare un nuovo avviso di rettifica in data 20.05.2016, regolarmente eseguita, ma oltre il termine di decadenza, previsto per l’esercizio del potere accertativo in materia doganale dagli artt. 84 TULD e 221 Reg. CEE n. 2913/1992. L’impugnazione proposta dalla contribuente avverso questo secondo avviso, pertanto, non ha sanato le irregolarità riguardanti la notificazione del primo avviso di rettifica, non avendo la contribuente impugnato l’atto invalidamente notificato, ma, appunto, il secondo avviso di rettifica, notificato correttamente in data 20.05.2016, ma oltre il termine triennale di decadenza. A tale proposito è irrilevante che il ricorso introduttivo sia stato notificato all’Ufficio in data 20.06.2016 e, quindi, tempestivamente rispetto al primo atto impositivo (invalidamente notificato), dovendosi considerare esclusivamente l’atto nei confronti del quale il ricorso era diretto, che, nella specie, era l’avviso di accertamento notificato in data 20.05.2016; la notificazione di tale avviso (che costituisce un elemento essenziale della fattispecie, necessaria per evitare la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo) era intervenuta quando il termine per l’esercizio del potere di accertamento era già scaduto, non potendo operare, pertanto, la sanatoria di cui all’art. 156 cod. proc. civ. 9 6. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame delle restanti censure. 7. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente. Per quanto riguarda le spese, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio e della oggettiva complessità della vicenda processuale, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti, in relazione a tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla IS s.r.l. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023
– ricorrente – Contro Agenzia delle DO e dei LI, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1949/06/2018, depositata l’11.06.2018. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all’udienza pubblica del 19.04.2023; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, il quale, ribadendo le conclusioni rese per iscritto, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Oggetto: Tributi – DA Civile Sent. Sez. 5 Num. 26385 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: HMELJAK TANIA Data pubblicazione: 12/09/2023 2 Sentito, per la ricorrente, l’avvocato Antonio Damascelli, che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso e, per l’Agenzia delle DO e dei LI, l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli che ha concluso chiedendone il rigetto. FATTI DI CAUSA La CTP di Bari accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla IS s.r.l. avverso l’avviso di rettifica, con il quale l’Agenzia delle DO e dei LI (ADM) aveva richiesto il pagamento di maggiori diritti doganali (dazio antidumping e dazio compensativo) e irrogato le relative sanzioni, a seguito di un verbale di revisione dell’accertamento in cui era emerso che la merce oggetto di 29 bollette doganali, facenti parte di un’unica partita di merce riferibile a complessive 31 bollette doganali, inclusa in un’unica fattura predisposta dall’esportatore cinese, dichiarata in dogana in data 11.05.2013 come “coils di acciaio non legato verniciato su un lato peso zinco 79,83”, con codice TARIC 7210 7080 19, non soggetta a dazio, era risultata, a seguito di analisi di laboratorio, “prodotto laminato piatto in acciaio non legato, zincato per immersione a caldo e poi verniciato (rivestimento finale) con vernice che non contiene zinco”, da classificare con il codice TARIC 7210 7080 91, soggetta al pagamento del dazio. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Puglia rigettava l’appello principale proposto dalla IS e accoglieva quello incidentale proposto dall’ADM, rigettando, di conseguenza, il ricorso introduttivo della società contribuente. Dalla sentenza impugnata si evince, in sintesi, che: - la CTP aveva annullato parzialmente l’avviso di rettifica, riducendo le sanzioni e confermando nel resto la pretesa, ad eccezione del dazio antidumping, ritenuto non dovuto;
- l’atto impositivo di rettifica era stato notificato entro il termine triennale di prescrizione, imposto dall’art. 221 Reg. CEE 2913/1992, 3 con raccomandata postale del 22.04.2016, recapitata presso la sede legale della IS in Acquaviva delle Fonti e rifiutata per un refuso, essendo stata indicata come destinataria la società Isotek, piuttosto che IS;
- la nullità della notificazione era stata comunque sanata per raggiungimento dello scopo, con la tempestiva costituzione in giudizio della società che aveva contestato nel merito la pretesa;
- le risultanze delle analisi effettuate dal laboratorio chimico delle DO di Venezia, che aveva certificato l’essenza di zinco nel rivestimento esterno dei prodotti importati, erano più attendibili rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente di parte della società, ing. Tribuzio, che non aveva effettuato personalmente alcuna analisi sui prodotti, si era limitato ad esaminare gli elementi contenuti nella fattura commerciale emessa dall’esportatore cinese, l’analisi era stata effettuata da un laboratorio privato e non da una struttura pubblica, senza la presenza di un referente doganale, in contrasto con la disposizione di cui all’art. 61 del TULD;
- poiché l’attribuzione del codice TARIC 7210 7080 91, operata dall’Amministrazione doganale, era corretta, legittimamente era stato imposto sull’importazione della merce sia il dazio antidumping, istituito dall’art. 1 del Reg. CE 214/2013, sia il dazio compensativo, introdotto dall’art. 1 del Reg. CE 215/2013; - risultava inconferente il richiamo ad altre precedenti operazioni di importazione in cui non era stata rilevata alcuna irregolarità in ordine alla classificazione della merce, sia perché non era stata dimostrata l’identità, anche sotto l’aspetto chimico, del prodotto, sia perché alcune di queste operazioni riguardavano merce di origine non cinese;
- andavano confermate anche le sanzioni irrogate dall’ADM, in quanto il primo giudice era incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo considerato le 29 operazioni doganali, ai fini sanzionatori, come 4 un’unica violazione e avendo applicato un’unica sanzione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre era corretta la disciplina del cumulo materiale, trattandosi di plurime violazioni di natura sostanziale, per le quali non poteva configurarsi il fine unico di evasione;
- nella specie, poi, non andava applicata la sanzione prevista dall’art. 303, comma 1, del TULD, ma quella contemplata dall’art. 303, comma 3, del TULD, che costituisce una circostanza aggravante della prima;
- la società contribuente non aveva dimostrato, come era suo onere, la mancanza di colpa, considerato che avrebbe potuto richiedere una Informazione tariffaria vincolante prima dell’importazione; - non era applicabile l’esenzione di cui all’art. 220 n. 2 lett. b) del CDC, posto che, in mancanza degli altri presupposti previsti per il suo riconoscimento, era irrilevante l’eventuale buona fede del dichiarante;
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la IS s.r.l., affidato a cinque motivi, illustrati con memoria. L’ADM resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la IS deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 del Reg. CEE 2913/1992, 84 del TULD e 8 della l. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato che la notificazione dell’avviso di rettifica era avvenuta in data 20.05.2016 e, quindi, oltre il termine triennale di prescrizione, atteso che le dichiarazioni di importazione erano state presentate in data 11.05.2013, attribuendo erroneamente efficacia sanante al ricorso della contribuente, ritenuto proposto avverso il primo avviso di rettifica, la cui notificazione, avvenuta con raccomandata postale del 22.04.2016 e asseritamente perfezionatasi per compiuta giacenza, era inesistente o comunque affetta da nullità 5 assoluta, mentre il ricorso era stato proposto contro il secondo avviso, di identico contenuto, con il quale l’ADM aveva sostituito il primo, notificato, appunto, in data 20.05.2016. 2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CE 214/2013 e 215/2013, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che ai prodotti importati si applicasse il dazio antidumping e il dazio compensativo, sebbene la normativa comunitaria non richieda la presenza, sul rivestimento esterno della merce, di vernice zincata contenente una percentuale del 70% di zinco, quando il prodotto sia stato già zincato a caldo. 3. Con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1 dei Regolamenti CE 214/2013 e 215/2013, 10 l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di esaminare la documentazione versata in atti, attestante precedenti importazioni dalla Cina della medesima merce, classificata con il medesimo codice tariffario 7210 7080 19, a seguito delle quali si era creato un legittimo affidamento nella società importatrice circa la corretta classificazione della merce, poi contestata con l’avviso di rettifica oggetto del presente processo. 4. Con il quarto motivo, eccepisce l’illegittimità delle sanzioni irrogate, la violazione e falsa applicazione del cumulo giuridico in materia di sanzioni, la violazione e falsa applicazione degli artt. 303, comma 3, del TULD, 8, comma 3, del d.lgs. n. 374 del 1990, 5, 6, 12 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 8 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR errato nell’applicare l’art. 303, comma 3, del TULD, per non avere rilevato la mancanza della colpa, desumibile dal fatto che la contribuente si era affidata alla pregressa prassi dell’Amministrazione finanziaria, e per 6 avere erroneamente escluso il cumulo giuridico con riferimento alle sanzioni irrogate. 5. Con il quinto motivo, deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronuncia in relazione all’intervenuta decadenza dell’azione sanzionatoria. 6. La prima censura è fondata. 6.1 Preliminarmente va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilità della censura, per asserito difetto di autosufficienza, atteso che risulta dalla stessa sentenza impugnata che la società contribuente l’aveva riproposta con l’atto di appello. 6.2 Occorre altresì premettere che, secondo un orientamento ormai consolidato di questa Corte (ex plurimis, Cass. Sez. U. n. del 05/10/2004), “la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria”, sia pure condizionatamente alla circostanza che il raggiungimento dello scopo dell'atto avvenga prima della scadenza del termine di decadenza stabilito, dalle varie leggi di imposta, per l'esercizio del potere di accertamento. Orbene, dal rapporto di consegna, riportato dall’ADM nel controricorso, emerge solamente che, a seguito di un primo tentativo di notificazione, eseguito in data 2.05.2016, era stato emesso avviso di giacenza e che, successivamente, era stata richiesta una seconda notificazione, effettuata in data 11.05.2016, ma l’atto era stato rifiutato dal destinatario, in quanto sul plico non era stata indicata 7 l’esatta denominazione della società destinataria. A quel punto il plico era stato restituito al mittente. Non essendo stato riportato il contenuto della prima relazione di notificazione dell’atto impositivo, risalente al 2.05.2016, al fine di verificare se il tentativo di consegna dell’atto fosse avvenuto presso l’esatto indirizzo del destinatario e se a questi fosse stato consegnato l’avviso di deposito del piego nell’ufficio postale (che la ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto), non può ritenersi che detta notificazione sia stato regolarmente eseguita, tanto che l’ADM ne aveva richiesta una nuova, eseguita in data 11.05.2016. Neppure in tale occasione l’atto era stato recapitato, in quanto era stato “rifiutato dal destinatario”, per una erronea indicazione della denominazione della società, ed era stato restituito al mittente. Anche questa notificazione, tuttavia, deve ritenersi nulla (come, peraltro, è stato rilevato dalla stessa CTR), in quanto al rifiuto dell’addetto di ricevere l’atto, l’Amministrazione avrebbe dovuto fare seguire gli ulteriori adempimenti richiesti dall’art. 8, comma 2, della l. n. 890 del 1982 (ratione temporis applicabile), in materia di notificazione degli atti a mezzo posta, secondo il quale, quando colui che rifiuta l’atto non è il destinatario, ma la persona abilitata a ricevere il piego, in luogo del destinatario, il piego va depositato nell’ufficio postale e del tentativo di notifica e del deposito va dato avviso al destinatario a cura dello stesso agente postale preposto alla consegna, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, infatti, il solo rifiuto di ricevere l’atto da parte di una persona diversa dal destinatario non equivale alla consegna del plico, come prevede l’art. 8, comma 1, della l. n. 890 del 1982 (ratione temporis vigente). Poiché nella specie non è stato riprodotto dalla controricorrente il contenuto della relazione di notificazione, riguardante il tentativo di 8 consegna dell’11.05.2016, non è possibile stabilire chi abbia rifiutato la consegna del piego. Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo (Cass. n. 9779 del 19.04.2018). A quel punto l’ADM provvedeva a notificare un nuovo avviso di rettifica in data 20.05.2016, regolarmente eseguita, ma oltre il termine di decadenza, previsto per l’esercizio del potere accertativo in materia doganale dagli artt. 84 TULD e 221 Reg. CEE n. 2913/1992. L’impugnazione proposta dalla contribuente avverso questo secondo avviso, pertanto, non ha sanato le irregolarità riguardanti la notificazione del primo avviso di rettifica, non avendo la contribuente impugnato l’atto invalidamente notificato, ma, appunto, il secondo avviso di rettifica, notificato correttamente in data 20.05.2016, ma oltre il termine triennale di decadenza. A tale proposito è irrilevante che il ricorso introduttivo sia stato notificato all’Ufficio in data 20.06.2016 e, quindi, tempestivamente rispetto al primo atto impositivo (invalidamente notificato), dovendosi considerare esclusivamente l’atto nei confronti del quale il ricorso era diretto, che, nella specie, era l’avviso di accertamento notificato in data 20.05.2016; la notificazione di tale avviso (che costituisce un elemento essenziale della fattispecie, necessaria per evitare la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo) era intervenuta quando il termine per l’esercizio del potere di accertamento era già scaduto, non potendo operare, pertanto, la sanatoria di cui all’art. 156 cod. proc. civ. 9 6. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame delle restanti censure. 7. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente. Per quanto riguarda le spese, in considerazione dell’esito complessivo del giudizio e della oggettiva complessità della vicenda processuale, sussistono giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti, in relazione a tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dalla IS s.r.l. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023