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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/10/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 718/2025 R.G.A.C., promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Di Pietro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Nobile n. 39; ricorrente
Contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e la (C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici sono domiciliati in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74;
convenuti
OGGETTO: ricorso ex art. 19 ter d. lgs. 150/2011
CONCLUSIONI: come in atti pagina 1 di 11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.5.2025, Parte_1
(C.F. ), nata in [...] il [...], ha impugnato il C.F._1 provvedimento del Questore di Campobasso, emesso il 14.4.2025 (notificato in data
16.5.2025) prot. n. 46 Cat. A12/Imm./2025/2^ Sez, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, chiedendo: in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito, il riconoscimento della protezione speciale con conseguente rilascio del permesso di soggiorno.
La parte ricorrente ha evidenziato che: era titolare di un precedente permesso di soggiorno per cure mediche scaduto l'8.2.2025 (come da permesso di soggiorno rilasciato in data 8.8.2024, in atti); è affetta da una rara malattia, la Per_1
con sospetto timona, ed è sottoposta a cure salvavita presso l'Istituto
[...]
Neuromed di LL (cfr. certificati medici rilasciati in data 5.6.2024 e 15.1.2025, in atti); vive a Campobasso con il marito (come da certificato di famiglia plurilingue, in atti), titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari (come da carta di soggiorno, in atti), il quale lavora regolarmente come addetto alle vendite (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 15.1.2025 e buste paga relative al periodo febbraio – aprile 2025, in atti).
Con provvedimento inaudita altera parte del 3.6.2025, è stata accolta l'istanza di sospensione.
Sì è costituita l'amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando: i diversi rientri della richiedente nel Paese di origine durante il precedente soggiorno in Italia per cure mediche;
la mancanza di prova circa la possibilità, o meno, di proseguire il trattamento terapeutico in Albania;
la mancata partecipazione della ricorrente, in quanto irreperibile, al procedimento amministrativo volto ad effettuare un supplemento istruttorio;
l'insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
La causa è stata istruita in via documentale – non essendo necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio - ed è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 11 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente si duole del provvedimento del Questore di Campobasso che ha rigettato la domanda, presentata in data 31.1.2025 (come si evince dalla ricevuta di consegna dell'istanza presentata alla Questura di Campobasso, in atti) volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche.
Emerge dagli atti che la ricorrente: è cittadina albanese;
è entrata in Italia il
28.5.2024 ed è stata titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato l'8.8.2024 e scaduto l'8.2.2025. Il 31.1.2025 ha presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, rigettata in data 14.4.2025. La richiedente
è affetta da una rara malattia, la con sospetto timona, ed è Persona_1 attualmente sottoposta a cure salvavita presso l'Istituto Neuromed di LL (IS) (cfr. relazione di dimissione Neuromed dal 14.5.2024 al 17.5.2024, visita neurologica di controllo presso Neuromed del 22.1.2025, referto della visita neurologica del
23.7.2025, prescrizione analisi del sangue del 16.10.2025, prenotazione TAC fissata al 31.10.2025 e prenotazione visita neurologica dell'11.11.2025, in atti). L'istante, inoltre, ha subito un intervento chirurgico di timectonia in videotoracoscopia robot- assistita presso il (come da lettera di dimissione del Controparte_3
30.7.2024, in atti). La donna è in Italia con il marito, titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, il quale lavora come addetto alle vendite a
Campobasso con un contratto a tempo indeterminato.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale e alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare correttamente la normativa applicabile al caso che occupa.
1. Il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre
2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della
Protezione Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018 -, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.
2. La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
pagina 3 di 11 l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede, poi, che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1.
Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
3. A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del
D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”.
4. Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo pagina 4 di 11 dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo
2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente".
Sotto il profilo del diritto intertemporale si evince che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è stata presentata al Questore in data 31.1.2025 (come si evince dalla ricevuta di consegna dell'istanza presentata alla Questura di
Campobasso, in atti), dunque nella vigenza del cd. decreto Cutro.
Ritiene il Collegio che la domanda di protezione speciale possa trovare accoglimento e che a ciò non sia ostativa la normativa sopravvenuta introdotta dal cd. decreto
Cutro.
Ciò sulla scorta del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'art. 13 TUI, comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) dispone che, "nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art.
29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine". 4.3. -
Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale disposizione deve ritenersi applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese - previa valutazione "caso per caso", in coerenza con la direttiva 2008/115/CE - anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022, 14167/2023), ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 13318/2023, 1665/2019, 15362/2015, 23597/2018), in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte
EDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass. 25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019), e tenendo conto che nel prisma della stesso art. 8 il concetto di relazione familiare si
pagina 5 di 11 amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che, pur non facendo parte della "famiglia nucleare", tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo (Cass. 2874/2023). 4.4. - In una fattispecie analoga
a quella in esame, questa Corte ha espressamente ribadito che, proprio in ossequio all'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. 19815/2022, che ha cassato l'ordinanza del giudice di pace il quale, rigettando l'opposizione all'espulsione, non aveva tenuto conto dei legami sociali dedotti dal ricorrente a seguito della permanenza ultraventennale in (Omissis), dello svolgimento di attività lavorativa e della totale rescissione dei legami familiari con il Paese d'origine). 4.5. - Non può pertanto condividersi l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha sbrigativamente escluso la sussistenza di circostanze ostative alla emissione del decreto di espulsione, omettendo di valutare, attraverso un "attento e delicato esame" (Cass. 25653/2022; cfr. Cass.
11955/2020, 781/2019) la complessiva condizione di vita privata, familiare e lavorativa, come allegata e documentata dal ricorrente, alla stregua delle indicazioni emergenti dal citato art. 13, comma 2-bis TUI, che come detto richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, su natura ed effettività dei legami personali, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi "suppletivi" della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Cass.
24908/2020; cfr. Cass. 19815/2022). 4.6. - Anche di recente si è ribadito che il divieto di espulsione o di respingimento di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, impone al giudice di pace, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, di valutare attentamente, acquisendo tutte le informazioni necessarie, l'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art. 19 comma 1, nonché dal comma
1.1 (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito
pagina 6 di 11 con modifiche dalla L. n. 173 del 2020, dunque anche sotto il profilo del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, e con riferimento al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023). 4.7. - Dalla necessità di valutare l'incidenza dell'espulsione sul diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU ed espressamente richiamato nel terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 TUI - il quale, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 130 del 2020, stabilisce che "non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla L. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" - discende la necessità di un approccio ermeneutico capace di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari, e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 CEDU (Cass. 2874/2023,
5506/2021, 1347/2021; cfr. Corte Edu, 14 febbraio 2019, c. Italia). 4.8. - Da Per_2 ultimo si da atto, per completezza, che il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere
pagina 7 di 11 la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.” (Cass. 28161/2023).
In altri termini, nonostante l'intervenuta abrogazione dei periodi terzo e quarto dell'art. 19 comma 1.1 del TUI – d. lgs. 286/1998, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, comprensiva anche dell'integrazione socio-lavorativa raggiunta dal richiedente nel Paese di accoglienza, permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., sull'art. 8 CEDU e sull'art. 5 co. 6 TUI, secondo cui “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”: disposizioni di cui occorre fare applicazione diretta e immediata.
Ciò posto, occorre evidenziare che la protezione cd. speciale che occupa è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza della richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020,
n.1333). A tale fine, peraltro, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
Si prevede, inoltre, la necessità di valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare, a tale fine, sono la natura e l'effettività dei vincoli pagina 8 di 11 familiari dell'interessato, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ebbene, ritiene il Collegio, in adesione ai richiamati principi, al fine dell'accertamento della fondatezza della domanda di riconoscimento della protezione speciale a favore del ricorrente, nella valutazione comparativa tra l'integrazione in
Italia e la sua situazione soggettiva ed oggettiva con riferimento al Paese di origine, di doversi pronunciare positivamente.
Si osserva che la Suprema Corte, con due recenti pronunce, ha riconosciuto la protezione speciale nel superiore interesse dell'unità familiare, affermando che “in tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. Il mero dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia del richiedente la protezione speciale non può avere un rilievo esclusivo e decisivo, in quanto il giudice del merito è chiamato, piuttosto, a valutare all'attualità la natura e l'effettività del legame familiare e a ponderare quali effetti lesivi produrrebbe il rimpatrio dell'intero nucleo familiare o il suo smembramento” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2024 n. 3978 https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518543/stranieri-riconosciuta-la- protezione-speciale-nel-superiore.html); ed ancora, la Suprema Corte ha cassato il decreto del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, omettendo di valutare che, in caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente avrebbe subito l'allontanamento dalla moglie, la quale, invece, con identico ma separato ricorso, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32851/2023).
Si osserva, altresì, che «i vincoli familiari esistenti in Italia hanno autonoma rilevanza rispetto agli altri criteri di accertamento del livello di integrazione sociale raggiunto, poiché l'art. 8 CEDU tutela il diritto in sé a vivere in famiglia»; pertanto, «la situazione di radicamento familiare, ove sussistente (…), deve essere esaminata e valutata in
pagina 9 di 11 modo autonomo come fattore di per sé espressivo e sintomatico del diritto al riconoscimento della vita familiare ex art. 8 CEDU al fine di verificare se l'eventuale rimpatrio del richiedente nel Paese d'origine renda probabile un significativo peggioramento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare tale da pregiudicare il diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU» (Trib. Milano, 2 novembre 2022).
Ciò posto, ritiene il Collegio che la ricorrente, ottemperando al proprio onere probatorio, abbia fornito sufficiente prova della sussistenza dei presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per casi speciali.
Emerge quindi che la richiedente, legata al territorio nazionale per la presenza del marito ed affetta da una malattia cronica per la quale sta ricevendo cure, vedrebbe nel rientro nel Paese di origine un allontanamento dal coniuge e la mancanza di cure appropriate.
Ed invero, “Le strutture medico ospedaliere pubbliche” (ndr albanesi) “sono ancora fortemente carenti. Le strutture sanitarie private, pur essendo di livello più alto rispetto
a quelle pubbliche, non sono comunque in grado di effettuare interventi complessi. La situazione igienico-sanitaria appare precaria, a causa delle fogne a cielo aperto, delle infiltrazioni della rete fognaria in quella idrica, dell'insufficiente erogazione di acqua e del cattivo funzionamento dello smaltimento dei rifiuti” e la possibilità di reperire farmaci, anche presso le farmacie più fornite, non è sempre facile
(https://www.viaggiaresicuri.it/schede_paese/pdf/ALB ).
La richiedente ha pertanto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma 1.e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma ter D.lgs. n.25/2008.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
1) Accoglie la domanda ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 ed accerta il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 32 comma 3 d. Lvo. n. 25/2008 e dell'art. 19.1.1. d. lgs. n. 286/1998, e per l'effetto pagina 10 di 11 dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Campobasso, 25 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Campobasso, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice relatore
- dott.ssa Emanuela Luciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 718/2025 R.G.A.C., promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Di Pietro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Campobasso, via Nobile n. 39; ricorrente
Contro
(C.F. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e la (C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici sono domiciliati in Campobasso, via Insorti d'Ungheria n. 74;
convenuti
OGGETTO: ricorso ex art. 19 ter d. lgs. 150/2011
CONCLUSIONI: come in atti pagina 1 di 11
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 19.5.2025, Parte_1
(C.F. ), nata in [...] il [...], ha impugnato il C.F._1 provvedimento del Questore di Campobasso, emesso il 14.4.2025 (notificato in data
16.5.2025) prot. n. 46 Cat. A12/Imm./2025/2^ Sez, di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, chiedendo: in via cautelare, la sospensione del provvedimento impugnato;
nel merito, il riconoscimento della protezione speciale con conseguente rilascio del permesso di soggiorno.
La parte ricorrente ha evidenziato che: era titolare di un precedente permesso di soggiorno per cure mediche scaduto l'8.2.2025 (come da permesso di soggiorno rilasciato in data 8.8.2024, in atti); è affetta da una rara malattia, la Per_1
con sospetto timona, ed è sottoposta a cure salvavita presso l'Istituto
[...]
Neuromed di LL (cfr. certificati medici rilasciati in data 5.6.2024 e 15.1.2025, in atti); vive a Campobasso con il marito (come da certificato di famiglia plurilingue, in atti), titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari (come da carta di soggiorno, in atti), il quale lavora regolarmente come addetto alle vendite (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 15.1.2025 e buste paga relative al periodo febbraio – aprile 2025, in atti).
Con provvedimento inaudita altera parte del 3.6.2025, è stata accolta l'istanza di sospensione.
Sì è costituita l'amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso ed evidenziando: i diversi rientri della richiedente nel Paese di origine durante il precedente soggiorno in Italia per cure mediche;
la mancanza di prova circa la possibilità, o meno, di proseguire il trattamento terapeutico in Albania;
la mancata partecipazione della ricorrente, in quanto irreperibile, al procedimento amministrativo volto ad effettuare un supplemento istruttorio;
l'insussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
La causa è stata istruita in via documentale – non essendo necessario alcun ulteriore approfondimento istruttorio - ed è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 2 di 11 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La ricorrente si duole del provvedimento del Questore di Campobasso che ha rigettato la domanda, presentata in data 31.1.2025 (come si evince dalla ricevuta di consegna dell'istanza presentata alla Questura di Campobasso, in atti) volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche.
Emerge dagli atti che la ricorrente: è cittadina albanese;
è entrata in Italia il
28.5.2024 ed è stata titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato l'8.8.2024 e scaduto l'8.2.2025. Il 31.1.2025 ha presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche, rigettata in data 14.4.2025. La richiedente
è affetta da una rara malattia, la con sospetto timona, ed è Persona_1 attualmente sottoposta a cure salvavita presso l'Istituto Neuromed di LL (IS) (cfr. relazione di dimissione Neuromed dal 14.5.2024 al 17.5.2024, visita neurologica di controllo presso Neuromed del 22.1.2025, referto della visita neurologica del
23.7.2025, prescrizione analisi del sangue del 16.10.2025, prenotazione TAC fissata al 31.10.2025 e prenotazione visita neurologica dell'11.11.2025, in atti). L'istante, inoltre, ha subito un intervento chirurgico di timectonia in videotoracoscopia robot- assistita presso il (come da lettera di dimissione del Controparte_3
30.7.2024, in atti). La donna è in Italia con il marito, titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, il quale lavora come addetto alle vendite a
Campobasso con un contratto a tempo indeterminato.
In punto di protezione speciale, occorre evidenziare quanto segue, con particolare riferimento al diritto intertemporale e alle disposizioni che si sono succedute nel tempo, al fine di individuare correttamente la normativa applicabile al caso che occupa.
1. Il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre
2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della
Protezione Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018 -, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto.
2. La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
pagina 3 di 11 l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede, poi, che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1.
Applicando la normativa citata, quindi, deve ritenersi che l'inserimento sociale e lavorativo, insieme alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, costituiscono i presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che “protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare”.
3. A chiarire le incertezze di diritto intertemporale sull'applicabilità delle già menzionate modifiche, ricorrono le Disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del
D.L. 130/2020, ove il legislatore ha stabilito che “si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore, e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”.
4. Il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo pagina 4 di 11 dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo
2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente".
Sotto il profilo del diritto intertemporale si evince che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è stata presentata al Questore in data 31.1.2025 (come si evince dalla ricevuta di consegna dell'istanza presentata alla Questura di
Campobasso, in atti), dunque nella vigenza del cd. decreto Cutro.
Ritiene il Collegio che la domanda di protezione speciale possa trovare accoglimento e che a ciò non sia ostativa la normativa sopravvenuta introdotta dal cd. decreto
Cutro.
Ciò sulla scorta del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'art. 13 TUI, comma 2-bis (introdotto dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, comma 1, lett. c), n. 1) dispone che, "nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'art.
29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine". 4.3. -
Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale disposizione deve ritenersi applicabile al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese - previa valutazione "caso per caso", in coerenza con la direttiva 2008/115/CE - anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass. 35653/2022, 14167/2023), ed anche quando formalmente non si trovi nella posizione di richiedente il ricongiungimento familiare (Cass. 13318/2023, 1665/2019, 15362/2015, 23597/2018), in conformità alla nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte
EDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale, peraltro senza che possa distinguersi tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU, che non prevede gradazioni o gerarchie (Cass. 25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019), e tenendo conto che nel prisma della stesso art. 8 il concetto di relazione familiare si
pagina 5 di 11 amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 Cost., ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto e per altri legami affettivi che, pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che, pur non facendo parte della "famiglia nucleare", tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo (Cass. 2874/2023). 4.4. - In una fattispecie analoga
a quella in esame, questa Corte ha espressamente ribadito che, proprio in ossequio all'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. 19815/2022, che ha cassato l'ordinanza del giudice di pace il quale, rigettando l'opposizione all'espulsione, non aveva tenuto conto dei legami sociali dedotti dal ricorrente a seguito della permanenza ultraventennale in (Omissis), dello svolgimento di attività lavorativa e della totale rescissione dei legami familiari con il Paese d'origine). 4.5. - Non può pertanto condividersi l'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha sbrigativamente escluso la sussistenza di circostanze ostative alla emissione del decreto di espulsione, omettendo di valutare, attraverso un "attento e delicato esame" (Cass. 25653/2022; cfr. Cass.
11955/2020, 781/2019) la complessiva condizione di vita privata, familiare e lavorativa, come allegata e documentata dal ricorrente, alla stregua delle indicazioni emergenti dal citato art. 13, comma 2-bis TUI, che come detto richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, su natura ed effettività dei legami personali, da considerarsi preminenti rispetto agli elementi "suppletivi" della durata del soggiorno e dell'integrazione sociale nel territorio nazionale del richiedente, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU (Cass.
24908/2020; cfr. Cass. 19815/2022). 4.6. - Anche di recente si è ribadito che il divieto di espulsione o di respingimento di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, impone al giudice di pace, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, di valutare attentamente, acquisendo tutte le informazioni necessarie, l'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall'art. 19 comma 1, nonché dal comma
1.1 (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito
pagina 6 di 11 con modifiche dalla L. n. 173 del 2020, dunque anche sotto il profilo del rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare, e con riferimento al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023). 4.7. - Dalla necessità di valutare l'incidenza dell'espulsione sul diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU ed espressamente richiamato nel terzo e quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 TUI - il quale, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal D.L. n. 130 del 2020, stabilisce che "non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla L. 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" - discende la necessità di un approccio ermeneutico capace di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari, e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 CEDU (Cass. 2874/2023,
5506/2021, 1347/2021; cfr. Corte Edu, 14 febbraio 2019, c. Italia). 4.8. - Da Per_2 ultimo si da atto, per completezza, che il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr.
Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere
pagina 7 di 11 la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria.” (Cass. 28161/2023).
In altri termini, nonostante l'intervenuta abrogazione dei periodi terzo e quarto dell'art. 19 comma 1.1 del TUI – d. lgs. 286/1998, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, comprensiva anche dell'integrazione socio-lavorativa raggiunta dal richiedente nel Paese di accoglienza, permane nell'ordinamento italiano quale diritto fondamentale connesso alla dignità umana ed all'estrinsecazione della personalità nelle formazioni sociali e si fonda sugli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost., sull'art. 8 CEDU e sull'art. 5 co. 6 TUI, secondo cui “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”: disposizioni di cui occorre fare applicazione diretta e immediata.
Ciò posto, occorre evidenziare che la protezione cd. speciale che occupa è una misura atipica e residuale, nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza della richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. VI, 22/01/2020,
n.1333). A tale fine, peraltro, non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, dovendo il riconoscimento di tale diritto allo straniero fondarsi su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.
Si prevede, inoltre, la necessità di valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica: gli indici da considerare, a tale fine, sono la natura e l'effettività dei vincoli pagina 8 di 11 familiari dell'interessato, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ebbene, ritiene il Collegio, in adesione ai richiamati principi, al fine dell'accertamento della fondatezza della domanda di riconoscimento della protezione speciale a favore del ricorrente, nella valutazione comparativa tra l'integrazione in
Italia e la sua situazione soggettiva ed oggettiva con riferimento al Paese di origine, di doversi pronunciare positivamente.
Si osserva che la Suprema Corte, con due recenti pronunce, ha riconosciuto la protezione speciale nel superiore interesse dell'unità familiare, affermando che “in tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. Il mero dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia del richiedente la protezione speciale non può avere un rilievo esclusivo e decisivo, in quanto il giudice del merito è chiamato, piuttosto, a valutare all'attualità la natura e l'effettività del legame familiare e a ponderare quali effetti lesivi produrrebbe il rimpatrio dell'intero nucleo familiare o il suo smembramento” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 febbraio 2024 n. 3978 https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17518543/stranieri-riconosciuta-la- protezione-speciale-nel-superiore.html); ed ancora, la Suprema Corte ha cassato il decreto del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale, omettendo di valutare che, in caso di rientro nel Paese di origine, il ricorrente avrebbe subito l'allontanamento dalla moglie, la quale, invece, con identico ma separato ricorso, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 32851/2023).
Si osserva, altresì, che «i vincoli familiari esistenti in Italia hanno autonoma rilevanza rispetto agli altri criteri di accertamento del livello di integrazione sociale raggiunto, poiché l'art. 8 CEDU tutela il diritto in sé a vivere in famiglia»; pertanto, «la situazione di radicamento familiare, ove sussistente (…), deve essere esaminata e valutata in
pagina 9 di 11 modo autonomo come fattore di per sé espressivo e sintomatico del diritto al riconoscimento della vita familiare ex art. 8 CEDU al fine di verificare se l'eventuale rimpatrio del richiedente nel Paese d'origine renda probabile un significativo peggioramento delle sue condizioni di vita privata e/o familiare tale da pregiudicare il diritto riconosciuto dall'art. 8 CEDU» (Trib. Milano, 2 novembre 2022).
Ciò posto, ritiene il Collegio che la ricorrente, ottemperando al proprio onere probatorio, abbia fornito sufficiente prova della sussistenza dei presupposti per ottenere il permesso di soggiorno per casi speciali.
Emerge quindi che la richiedente, legata al territorio nazionale per la presenza del marito ed affetta da una malattia cronica per la quale sta ricevendo cure, vedrebbe nel rientro nel Paese di origine un allontanamento dal coniuge e la mancanza di cure appropriate.
Ed invero, “Le strutture medico ospedaliere pubbliche” (ndr albanesi) “sono ancora fortemente carenti. Le strutture sanitarie private, pur essendo di livello più alto rispetto
a quelle pubbliche, non sono comunque in grado di effettuare interventi complessi. La situazione igienico-sanitaria appare precaria, a causa delle fogne a cielo aperto, delle infiltrazioni della rete fognaria in quella idrica, dell'insufficiente erogazione di acqua e del cattivo funzionamento dello smaltimento dei rifiuti” e la possibilità di reperire farmaci, anche presso le farmacie più fornite, non è sempre facile
(https://www.viaggiaresicuri.it/schede_paese/pdf/ALB ).
La richiedente ha pertanto diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 19 comma 1.e 1.1, 5 comma 6 del D.lgs. n.286/1998 e art. 32 comma ter D.lgs. n.25/2008.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
1) Accoglie la domanda ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 ed accerta il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso per “protezione speciale” ai sensi dell'art. 32 comma 3 d. Lvo. n. 25/2008 e dell'art. 19.1.1. d. lgs. n. 286/1998, e per l'effetto pagina 10 di 11 dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza.
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Campobasso, 25 ottobre 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente
Dott. Enrico Di Dedda
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