Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/1981, n. 3676
CASS
Sentenza 6 giugno 1981

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La clausola con la quale le parti di un contratto preliminare di vendita - al fine di escludere le conseguenze di una vendita di cosa altrui o la stipulazione di un contratto aleatorio ex parte emptoris - abbiano subordinato l'efficacia del medesimo all'avvenuta dimostrazione, in un termine prestabilito, della titolarita del diritto di proprieta sul bene da alienare da parte del promittente venditore configura una condizione impropria e comporta, a carico del compratore che agisce ex art 2932 cod civ per l'esecuzione specifica di detto contratto, l'Onere di provare la sussistenza di tale titolarita in capo alla controparte.*

La mancata Costituzione nel giudizio di rinvio, di alcune delle parti che furono appellanti nel pregresso giudizio di secondo grado, non da luogo ad improcedibilita di detto giudizio, relativamente al quale non trova applicazione l'art 348 cod proc civ. ( Conf 1607/70, mass n 347518; ( Conf 864/57).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/06/1981, n. 3676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3676
    Data del deposito : 6 giugno 1981

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