Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Viterbo Sezione Civile
In Nome del Popolo Italiano RG 1734/2024
Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente
Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel.
D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di conIGlio, visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente
Sentenza sulla domanda proposta da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VETTORI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
VETTORI ALESSANDRO
Ricorrente nei confronti di
(C.F. , contumace. Controparte_1 C.F._2
Resistente in relazione al
RICORSO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO stabilite dal Tribunale di Viterbo con Sentenza n° 799/2017 emessa in data 17.03.2017.
Rilevato che la resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non è comparsa all'udienza; Che pertanto la mancata comparizione denota chiaramente disinteresse per le sorti della causa;
Visto il verbale di udienza del 27.01.2025 e le note aggiuntive richieste dal G.D. e depositate in data 13.02.2025 nel corso della quale il ricorrente ha insistito affinchè il Collegio si pronunziasse in suo favore e per l'effetto riconoscesse la legittimità delle richieste indicate nel ricorso e che di seguito si riportano (con la modifica aggiuntiva sopra evidenziata)
1) accertare, dichiarare e disporre che la residenza della minore sia Persona_1 stabilita in Viterbo, Strada SS Salvatore, n. 16/A presso l'abitazione paterna che il IG. ha sistemato ed adattato per le eIGenze di che ha una propria Parte_1 Per_1 camera a disposizione e spazi dedicati;
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3) disporre che trascorrerà week-end alternati con la madre dalle Per_1 Controparte_1 ore 9:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica e, a tal fine, la IG.ra Controparte_1 si recherà in Viterbo ove preleverà la GL dalla abitazione del padre negli orari suindicati e potrà trattenersi con la GL ove riterrà più opportuno, per poi riaccompagnarla presso l'abitazione paterna;
4) disporre che, in ogni caso, la IG.ra potrà incontrare e trascorrere Controparte_1 del tempo con la GL anche durante la settimana, previo accordo con il IG. Per_1
e compatibilmente alle eIGenze scolastiche e ricreative della minore;
Parte_1
5) disporre che possa trascorrere un periodo di vacanza con la madre per Per_1 almeno 7 giorni durante le festività natalizie, dalla fine della scuola al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni. La IG.ra avrà cura di Controparte_1 prelevare la GL dalla abitazione paterna ed ivi ricondurla al termine della vacanza;
6) disporre che trascorra le festività pasquali, le feste civili e non religiose, Per_1 rispettando la medesima alternanza annuale sopra indicata;
7) disporre che durante l'estate possa trascorrere con la madre un periodo di 30 Per_1 giorni, anche non consecutivi (15+15) tra il primo giugno ed il 30 agosto, previo accordo tra i genitori da comunicarsi almeno il 30 maggio di ogni anno. Anche in questo caso la IG.ra dovrà prelevare la GL presso l'abitazione del Controparte_1 padre in Viterbo, ed ivi riaccompagnarla al termine delle ferie;
8) porre in capo alla IG.ra , l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 ordinario della GL , versando al IG. la somma di € 200,00 (€ Per_1 Parte_1 duecento\\00) mensili oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese su c/c bancario intestato al medesimo, alle coordinate IBAN: [...]” conseguentemente revocare, con effetto retroattivo sin dal mese di settembre 2023, quando la GL si è definitivamente trasferita in Viterbo senza fare più ritorno in Pordenone, l'obbligo posto in capo al IG. Pt_1 di versare la somma di € 200,00 (€ duecento\\00) mensili in favore della IG.ra
[...]
a titolo di mantenimento ordinario della GL , posto che la Controparte_1 Per_1 minore è collocata e vive stabilmente presso l'abitazione paterna sita in Viterbo, Strada SS Salvatore, n. 16/A, considerato che il padre già provvede quotidianamente alle eIGenze della GL;
9) accertare e dichiarare che le spese straordinarie relative a , continueranno ad Per_1 essere sostenute al 50% tra i genitori e dovranno essere concordate tra le parti e previa esibizione di documentazione fiscale;
10) La percezione al 100 % dell'assegno unico universale;
pagina2 di 4 11) L'autorizzazione a richiedere all'SSN l'iscrizione al medico di base territorialmente competente in Viterbo.
Viste le argomentazioni addotte dal ricorrente, i documenti prodotti e sentito il Pt_1 in udienza che peraltro, in maniera apprezzabilmente equilibrata attesa la mancata comparizione in udienza della resistente, ha insistito nell'accoglimento delle richieste;
Rilevato e Ritenuto:
Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione del ricorrente è possibile adottare le decisioni con riguardo alle determinazioni economiche, così come proposto nel ricorso dal non apparendo necessaria attività istruttoria;
Pt_1
Che segnatamente, in merito alle valutazioni da compiere con riguardo all'entità del contributo per il mantenimento della GL minore , delle modalità di Per_1 affidamento e di visita il Collegio, anche in considerazione della mancata interlocuzione sul tema da parte della rilevato che la minore ha CP_1 Per_1 consapevolmente scelto di vivere stabilmente presso il padre, condivide l'impostazione assunta dal ricorrente nel ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio,
- visto l'art. 738 CPC così
dispone
a parziale modifica dei provvedimenti stabiliti dal Tribunale di Viterbo con Sentenza n° 799/2017 emessa in data 17.03.2017 e ferme le ulteriori statuizioni:
1) La minore rimane affidata ad entrambi i genitori che continueranno Persona_1 ad esercitare la responsabilità genitoriale come per legge, con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna sita in Viterbo, Strada SS Salvatore, n. 16/A presso cui vive stabilmente;
2) La residenza della minore viene stabilita in Viterbo, Strada SS Persona_1
Salvatore, n. 16/A presso l'abitazione paterna che il IG. Parte_1
3) La minore trascorrerà weekend alternati con la madre dalle Per_1 Controparte_1 ore 9:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica e, a tal fine, la IG.ra Controparte_1 si recherà in Viterbo ove preleverà la GL dalla abitazione del padre negli orari suindicati e potrà trattenersi con la GL ove riterrà più opportuno, per poi riaccompagnarla presso l'abitazione paterna;
4) la IG.ra in ogni caso, potrà incontrare e trascorrere del tempo con Controparte_1 la GL anche durante la settimana, previo accordo con il IG. e Per_1 Parte_1 compatibilmente con le eIGenze scolastiche e ricreative della minore;
pagina3 di 4 5) La minore trascorrerà un periodo di vacanza con la madre per almeno 7 giorni Per_1 durante le festività natalizie, dalla fine della scuola al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni. La IG.ra avrà cura di prelevare la GL Controparte_1 dalla abitazione paterna ed ivi ricondurla al termine della vacanza;
6) La minore trascorrerà le festività pasquali, le feste civili e non religiose, Per_1 rispettando la medesima alternanza annuale sopra indicata;
7) Durante l'estate trascorrerà con la madre un periodo di 30 giorni, anche non Per_1 consecutivi (15+15) tra il primo giugno ed il 30 agosto, previo accordo tra i genitori da comunicarsi almeno il 30 maggio di ogni anno. Anche in questo caso la IG.ra
[...] dovrà prelevare la GL presso l'abitazione del padre in Viterbo, ed ivi CP_1 riaccompagnarla al termine delle ferie;
8) La IG.ra , contribuirà al mantenimento ordinario della GL , Controparte_1 Per_1 versando al IG. la somma di € 200,00 (€ duecento\\00) mensili oltre Parte_1 rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese su c/c bancario intestato al medesimo, alle coordinate IBAN: [...]”; per l'effetto revoca, con effetto retroattivo sin dal mese di settembre 2023, e segnatamente da quando la GL si è definitivamente trasferita in Viterbo senza fare più ritorno in Pordenone, l'obbligo posto in capo al IG. di versare la somma di € Parte_1
200,00 (€ duecento\\00) mensili in favore della IG.ra a titolo di Controparte_1 mantenimento ordinario della GL;
Per_1
9) Le spese straordinarie relative a , continueranno ad essere sostenute al 50% tra Per_1
i genitori e dovranno essere concordate tra le parti e previa esibizione di documentazione fiscale;
10) L'assegno unico universale, verrò percepito interamente dal Sig. Parte_1 con decorrenza immediata;
11) Autorizza il padre della minore a richiedere al SSN l'iscrizione al medico di Per_1 base territorialmente competente in Viterbo.
Le spese sono poste a carico di e si liquidano in complessivi euro Controparte_1
2000,00 per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Viterbo, così deciso nella Camera di ConIGlio del 3 Marzo 2025. Il Giudice Est. (Francesco Scavo Lombardo)
IL PRESIDENTE
(Eugenio Maria Turco)
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