Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. n. 213/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di L'Aquila
in persona dei magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 213/2024, vertente tra
nato ad [...] il [...]; Parte_1
nata ad [...] il [...]; Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Ugo Giuliani appellanti
e
in persona del legale rappresentante, e per Controparte_1
essa, quale mandataria, la (già Controparte_2 [...]
appartenente al creditizio di Bari), in persona del CP_3 CP_4 CP_5
legale rappresentante;
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Sirolli appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1127/2023 del Tribunale di Teramo, pubblicata in data 1 dicembre 2023.
“dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, agli atti ed all'azione, e di non avere più nulla a pretendere dalla società appellata in relazione all'oggetto del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite, e chiedono che l'Ecc.ma Corte
d'Appello Voglia adottare in merito tutti i conseguenziali provvedimenti processuali”.
Conclusioni dell'appellata:
“la società appellata conferma l'intervenuto accordo conciliativo tra le parti volto alla tacitazione di ogni reciproca pretesa, accettando la rinuncia agli atti e all'azione a spese compensate depositata dalla difesa dei Sig.ri e . Pt_1 Parte_2
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1127/2023, pubblicata in data 1 dicembre
2023, il Tribunale di Teramo pronunciandosi sull'azione esercitata da Pt_1
e nei confronti della
[...] Parte_2 Controparte_6
e della , in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante, e per essa, quale mandataria, la
[...]
rigettava l'opposizione a precetto e le restanti Controparte_2
domande degli attori.
2. Appello. Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_1 [...]
chiedendone la riforma. Parte_2
Si costituiva in giudizio la opponendosi all'accoglimento del Controparte_1
proposto gravame.
3. Rinuncia agli atti del giudizio. Con atto depositato in data 8 maggio 2025 gli appellanti dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio e chiedevano pronunciarsi l'estinzione del processo.
Con atto depositato in data 15 maggio 2025 l'appellata costituito dichiarava di accettare la rinuncia.
Entrambe le parti invocavano, quindi, la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
pag. 2/3 4. In accoglimento della richiesta delle parti costituite deve essere, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c., per rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
5. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dichiara la compensazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente del collegio
Barbara Del Bono
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