TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 2846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2846 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3129/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Irma C.F._1
PALTRINIERI, e elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna (Bo), Via Saragozza n. 195, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Giuseppe C.F._2
CIMMINIELLO e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via de' Gombruti, n. 18, CONVENUTO con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
*** CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 24 ottobre 2024. Il P.M. ha concluso: “riserva le conclusioni”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio a Brindisi il Parte_1 CP_1
20 settembre 2007. Dall'unione sono nati , il 21 agosto 2008, e il 30 settembre 2011. Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nel verbale del 9 dicembre 2020, omologato il successivo 13 gennaio 2021. In particolare è stato stabilito che:
- i figli siano affidati a entrambi i genitori in forma condivisa;
- i minori stiano: a) il lunedì, mercoledì e giovedì con la madre e il martedì e venerdì con il padre, il sabato e la domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
c) nelle festività natalizie, pasquali e i loro compleanni ad anni alterni con la madre o con il padre;
d) nelle vacanze estive 15 giorni con ciascun genitore;
- le spese ordinarie e quelle straordinarie siano suddivise al 50% tra i coniugi.
***
Con ricorso depositato il 1° marzo 2024 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i figli siano affidati a entrambi i genitori;
- i minori stiano: a) il lunedì, mercoledì e giovedì con lei e il martedì e venerdì con il padre, il sabato e la domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
b) nelle vacanze estive 15 giorni con ciascun genitore;
c) nelle festività natalizie ad anni alterni con i genitori dal 23 al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio;
d) una settimana in inverno con lei;
f) nelle vacanze pasquali e nei giorni dei loro compleanni ad anni alterni con la madre o con il padre;
- in considerazione dell'età, a sia concessa l'opportunità di restare presso Per_1 di lei anche nei giorni di competenza paterna e durante le vacanze estive possa decidere liberamente come gestirsi;
- sia posto a carico del padre l'obbligo di versarle l'importo mensile di 150,00 euro con adeguamento ISTAT annuale per il mantenimento ordinario di e di 100,00 Per_1 euro con adeguamento ISTAT per oltre che di sostenere la metà delle spese Per_2 straordinarie effettuate per i figli;
- non sia previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi. Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla pronuncia CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha aderito alle domande relative all'affido condiviso dei minori e al calendario di visita, e per le ulteriori questioni ha domandato che:
- possa restare presso di lui anche nei giorni di competenza materna e Per_1 viceversa;
- non sia previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi;
- la signora intraprenda un percorso per la gestione del conflitto e supporto Pt_1 alla genitorialità;
- sia posto a carico della moglie un contributo di 50,00 euro mensili per il rimborso delle spese sostenute da lui per il recupero del materiale scolastico presso l'abitazione materna;
- la ricorrente sia condannata ex art. 96 cpc a risarcire la somma di 10.000,00 euro;
- siano applicate nei confronti della signora le misure sanzionatorie di cui Pt_1 all'art. 709 ter c.p.c.. pagina 2 di 5 All'udienza del 24 ottobre 2024 sono comparse entrambe le parti e all'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che i ricorrenti hanno accettato.
La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il CP_1
23 dicembre 1976 (C.F. ), unitisi in matrimonio a Brindisi il 20 C.F._2 settembre 2007, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 268, parte 2, Serie A, anno 2007;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 affida e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
4) colloca i minori presso la madre;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alterni dal sabato alle 9,00 al lunedì mattina all'ingresso a scuola o
-in caso di vacanza scolastica- alle 9,00;
- dall'uscita da scuola o dalle 10,00 (nei periodi di vacanza scolastica) del martedì all'ingresso a scuola o alle 10,00 (nei periodi di vacanza scolastica) del mercoledì e pagina 3 di 5 dall'uscita da scuola o dalle 10,00 (nei periodi di vacanza scolastica) del venerdì alle 9,00 del sabato;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre alle 10,00 del 31 dicembre o dalle 10,00 del 31 dicembre al 7 gennaio;
- durante le festività pasquali ad anni alterni dalle ore 10,00 del venerdì fino all'ingresso a scuola dopo le vacanze;
- tre settimane anche non consecutive in estate;
- in occasione dei compleanni dei figli ad anni alterni;
6) prevede che soltanto qualora la scuola sia chiusa la madre possa trascorrere una settimana di vacanza con i figli in inverno;
7) dalla data di pubblicazione della presente sentenza pone in capo al signor CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 200,00 euro (100,00 euro per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 4 di 5 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che i signori e hanno acceso un conto corrente Pt_1 CP_1 cointestato su cui hanno concordato di versare mensilmente quanto percepito a titolo di assegno unico, in modo da avere una provvista da usare per fare fronte alle spese straordinarie per i figli individuate come sopra;
10) compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 29 ottobre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Irma C.F._1
PALTRINIERI, e elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna (Bo), Via Saragozza n. 195, RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Giuseppe C.F._2
CIMMINIELLO e elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Via de' Gombruti, n. 18, CONVENUTO con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
*** CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 24 ottobre 2024. Il P.M. ha concluso: “riserva le conclusioni”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno contratto matrimonio a Brindisi il Parte_1 CP_1
20 settembre 2007. Dall'unione sono nati , il 21 agosto 2008, e il 30 settembre 2011. Per_1 Per_2
pagina 1 di 5 Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nel verbale del 9 dicembre 2020, omologato il successivo 13 gennaio 2021. In particolare è stato stabilito che:
- i figli siano affidati a entrambi i genitori in forma condivisa;
- i minori stiano: a) il lunedì, mercoledì e giovedì con la madre e il martedì e venerdì con il padre, il sabato e la domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
c) nelle festività natalizie, pasquali e i loro compleanni ad anni alterni con la madre o con il padre;
d) nelle vacanze estive 15 giorni con ciascun genitore;
- le spese ordinarie e quelle straordinarie siano suddivise al 50% tra i coniugi.
***
Con ricorso depositato il 1° marzo 2024 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i figli siano affidati a entrambi i genitori;
- i minori stiano: a) il lunedì, mercoledì e giovedì con lei e il martedì e venerdì con il padre, il sabato e la domenica a settimane alterne con ciascun genitore;
b) nelle vacanze estive 15 giorni con ciascun genitore;
c) nelle festività natalizie ad anni alterni con i genitori dal 23 al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 7 gennaio;
d) una settimana in inverno con lei;
f) nelle vacanze pasquali e nei giorni dei loro compleanni ad anni alterni con la madre o con il padre;
- in considerazione dell'età, a sia concessa l'opportunità di restare presso Per_1 di lei anche nei giorni di competenza paterna e durante le vacanze estive possa decidere liberamente come gestirsi;
- sia posto a carico del padre l'obbligo di versarle l'importo mensile di 150,00 euro con adeguamento ISTAT annuale per il mantenimento ordinario di e di 100,00 Per_1 euro con adeguamento ISTAT per oltre che di sostenere la metà delle spese Per_2 straordinarie effettuate per i figli;
- non sia previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi. Si è costituito in giudizio , il quale non si è opposto alla pronuncia CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha aderito alle domande relative all'affido condiviso dei minori e al calendario di visita, e per le ulteriori questioni ha domandato che:
- possa restare presso di lui anche nei giorni di competenza materna e Per_1 viceversa;
- non sia previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco tra i coniugi;
- la signora intraprenda un percorso per la gestione del conflitto e supporto Pt_1 alla genitorialità;
- sia posto a carico della moglie un contributo di 50,00 euro mensili per il rimborso delle spese sostenute da lui per il recupero del materiale scolastico presso l'abitazione materna;
- la ricorrente sia condannata ex art. 96 cpc a risarcire la somma di 10.000,00 euro;
- siano applicate nei confronti della signora le misure sanzionatorie di cui Pt_1 all'art. 709 ter c.p.c.. pagina 2 di 5 All'udienza del 24 ottobre 2024 sono comparse entrambe le parti e all'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che i ricorrenti hanno accettato.
La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
***** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il CP_1
23 dicembre 1976 (C.F. ), unitisi in matrimonio a Brindisi il 20 C.F._2 settembre 2007, e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 268, parte 2, Serie A, anno 2007;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 affida e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 Per_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse dei figli tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta;
4) colloca i minori presso la madre;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a fine settimana alterni dal sabato alle 9,00 al lunedì mattina all'ingresso a scuola o
-in caso di vacanza scolastica- alle 9,00;
- dall'uscita da scuola o dalle 10,00 (nei periodi di vacanza scolastica) del martedì all'ingresso a scuola o alle 10,00 (nei periodi di vacanza scolastica) del mercoledì e pagina 3 di 5 dall'uscita da scuola o dalle 10,00 (nei periodi di vacanza scolastica) del venerdì alle 9,00 del sabato;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre alle 10,00 del 31 dicembre o dalle 10,00 del 31 dicembre al 7 gennaio;
- durante le festività pasquali ad anni alterni dalle ore 10,00 del venerdì fino all'ingresso a scuola dopo le vacanze;
- tre settimane anche non consecutive in estate;
- in occasione dei compleanni dei figli ad anni alterni;
6) prevede che soltanto qualora la scuola sia chiusa la madre possa trascorrere una settimana di vacanza con i figli in inverno;
7) dalla data di pubblicazione della presente sentenza pone in capo al signor CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori, corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di 200,00 euro (100,00 euro per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei minori (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
pagina 4 di 5 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che i signori e hanno acceso un conto corrente Pt_1 CP_1 cointestato su cui hanno concordato di versare mensilmente quanto percepito a titolo di assegno unico, in modo da avere una provvista da usare per fare fronte alle spese straordinarie per i figli individuate come sopra;
10) compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, in data 29 ottobre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5