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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 1386/2024 Cont.
Corte d'Appello di Milano
Sezione Persone, Minori e Famiglia
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello riunita in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto ConIGliere dott. Lucio Marcantonio ConIGliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso mediante atto di citazione in appello da
(C.F. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.ssa Ida Parisi del Foro di Taranto e dall'Avv.ssa Giulia Sapi del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Milano, via Monte Nero n. 51
(indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Iacovino, dall'Avv. Vincenzo Fiorini e
1 dall'Avv.Francesco Beer, elettivamente domiciliata alla casella pec
(indirizzo telematico); Email_1
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza n. 400/2024 emessa dal Tribunale di Como l'8.03.2024, pubblicata e notificata il 9.04.2024, a definizione del procedimento n. 4507/2021;
Minore: , nata a [...] il [...] Persona_1
CONCLUSIONI DEL P.G.
//
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, in accoglimento dei suesposti motivi di gravame, in riforma della sentenza n. 400/2024 del 9 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Como, pubblicata in data 9 aprile 2024, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
NEL MERITO: a integrale riforma della sentenza n. 400/2024 del Tribunale di Milano 1.
Respingere la richiesta di accertamento e dichiarazione della paternità del Sig. Parte_1
2. Dichiarare non dovuto l'obbligo per il Sig. di corrispondere, a titolo di Pt_1 mantenimento indiretto della figlia minore, l'importo mensile di Euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie a far data dalla domanda o in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, rideterminare l'importo nella somma mensile non superiore a Euro 165,00; 3. Dichiarare non dovuto l'obbligo per il
Sig. di corrispondere, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento Pt_1
della figlia minore, l'importo mensile di Euro 700,00, oltre interessi legali, dalla nascita della minore alla domanda o in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, rideterminare l'importo nella somma mensile non superiore a Euro 150,00; 4. Dichiarare non dovuto l'obbligo per il Sig. di pagare Pt_1
ad , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore, CP_1
l'importo di Euro 30.000,00, oltre interessi legali, dalla data della pronuncia di primo grado fino a quella del saldo;
5. Condannare alla rifusione delle spese processuali di CP_1
2 primo e secondo grado, condannandola, altresì, alla restituzione delle spese di CTU. Con ogni più ampia riserva”.
CONLUSIONI PER L'APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, positivamente valutando le addotte argomentazioni, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. In via principale, salva la domanda proposta in via incidentale, rigettare integralmente l'appello proposto, perché totalmente destituito di fondamento in fatto e in diritto alla stregua delle argomentazioni sopra addotte e, per l'effetto, sempre salva la seguente domanda proposta in via incidentale, confermare integralmente la sentenza n. 400/2024 del 09.04.2024 - n.r.g. 4507/2021 – Tribunale di Como -
Collegio Sez. I Civile, relatore dr.ssa Cao (cfr. All. 2);
2. In via incidentale, in riforma parziale della sentenza n. 400/2024 del 09.04.2024 - n.r.g. 4507/2021 – Tribunale di Como - Collegio
Sez. I Civile, relatore dr.ssa Cao, dichiarare la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del IG. nei confronti della figlia minore, con ogni conseguente statuizione Pt_1
di legge;
3. In ogni caso, condannare la parte appellante al pagamento delle spese e competenze processuali del grado di appello, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis
DM 55/2014 così come modificato dal DM n. 37/2018, e distrazione in favore dei sottoscritti legali anticipatari”.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel giudizio di primo grado, con atto di citazione del 26.10.2021 chiedeva al CP_1
Tribunale di Como: la dichiarazione giudiziale di paternità di sulla minore Parte_1
nata a [...] il [...]; l'affidamento esclusivo della minore;
la Persona_1 decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
la determinazione a carico di quest'ultimo di un assegno di mantenimento nella misura di un 1/3 del suo effettivo reddito mensile, e, comunque, nella somma non inferiore ad € 1.300,00; la condanna del al risarcimento Pt_1 dei danni morali in favore dell'attrice quantificati nella misura di € 30.000,00 ; la condanna del convenuto al rimborso delle spese per il mantenimento della minore anticipate dall'attrice, quantificate nella somma di € 26.765,88.
Con comparsa di costituzione del 22.02.2022 negava la paternità della minore e Parte_1
chiedeva il rigetto di tutte le domande avverse in quanto infondate, formulando altresì domanda di risarcimento del danno all'immagine.
All'udienza del 16.03.2022 il Giudice, stante la proposizione da parte del IG. della Pt_1 querela di falso nei confronti dell'atto notarile greco prodotto dall'attrice, disponeva il rinvio dell'udienza, ordinando al convenuto di integrare il contraddittorio nei confronti del Pubblico
Ministero.
All'udienza del 08.06.2022, il Giudice invitava le parti a pronunciarsi sulla procedibilità della querela di falso, concedendo i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e disponendo il rinvio dell'udienza per l'ammissione delle prove.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.11.2022, il Giudice rinviava il procedimento all'udienza del 21.12.2022, fissando un termine a parte attrice entro il quale comunicare la sua volontà di valersi o meno in giudizio del documento oggetto di querela di falso.
All'udienza del 21.12.2022 il Giudice, rilevata la volontà della di rinunciare ad CP_1
avvalersi del documento impugnato di falso dalla controparte, accogliendo la richiesta in tal senso formulata dall'attrice, disponeva una CTU diretta ad accertare la compatibilità genetica tra il IG. e la minore , nominando a tale scopo il dott. Pt_1 Persona_1 Persona_2
4 In data 10.05.2023 veniva depositata la relazione del CTU, che accertava la paternità biologica del IG. nei confronti della minore . Pt_1 Persona_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.05.2023, il Giudice, con provvedimento del 16.06.2023, ordinava ex art. 213 c.p.c. alla Prefettura di Campobasso di depositare la domanda scritta alla stessa presentata da nel dicembre 2019, volta ad ottenere Parte_1
un cambio di nome e cognome della minore , ordinando altresì alle parti il Persona_1
deposito della documentazione relativa alla loro situazione economico-reddituale.
Rilevato il parziale adempimento da parte del a tale ordine del Giudice, con Pt_1
provvedimento del 29.05.2023, il Giudicante ordinava all' INPS, all'Agenzia delle Entrate e al
Centro per l'Impiego la produzione in giudizio della documentazione riguardante la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica del IG. confermando l'udienza già Pt_1 fissata per il 29.11.2023 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza così fissata, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 400/2024 emessa il 08.03.2024, pubblicata e notificata alle parti il 9.04.2024, il
Tribunale di Como, decidendo sulle domande proposte, così statuiva: “1) DICHIARA che
nato a [...] il [...], è il padre biologico della minore Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...]; 2) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile Per_1
competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di;
3) DISPONE che assuma il Persona_1 Persona_1
cognome paterno in aggiunta al cognome materno ( Pt_1 Per_1 Per_3
; 4) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere ad
[...] Parte_1
(a decorrere dalla domanda), a titolo di mantenimento indiretto della figlia CP_1
minore, l'importo mensile di € 700,00 - somma da versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat - oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Como a far data dalla domanda;
5)
CONDANNA a pagare ad , a titolo di rimborso delle Parte_1 CP_1 spese sostenute per il mantenimento della figlia minore , l'importo di € 700,00 mensili, Per_1
oltre interessi legali, dalla nascita della minore (10.10.2019) alla domanda (12.11.2021); 6)
CONDANNA a pagare ad , a titolo di risarcimento del Parte_1 CP_1 danno non patrimoniale subito dalla minore, l'importo già rivalutato di € 30.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino a quella del saldo;
7) RIGETTA le ulteriori domande;
8) CONDANNA a rifondere ad le Parte_1 CP_1
5 spese di lite, che si liquidano in € 6.000, oltre IVA, c.p.a. e spese generali come per legge;
9)
PONE definitivamente a carico di il pagamento delle spese di CTU”. Parte_1
Il Tribunale accoglieva la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sulla base delle risultanze della CTU genetica, che accertava la paternità biologica del convenuto. Accoglieva altresì la domanda volta a disporre l'affidamento esclusivo della minore presso la madre, stante la totale assenza del padre dalla vita della figlia verso la quale egli non aveva mai dimostrato alcuna forma di affetto o di interesse.
Riteneva, invece, assenti i presupposti necessari a giustificare la dichiarazione di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 c.c., considerando già idonea a tutelare il preminente interesse della minore la previsione di un regime di affido super esclusivo alla madre.
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento per la minore, alla luce della documentata situazione economico reddituale delle parti, considerate l'età della piccola e la mancanza Per_1
di qualsiasi contributo da parte del padre al mantenimento diretto della stessa, poneva in capo al l'obbligo di pagare la somma mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento della figlia Pt_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo altresì a carico dello stesso l'obbligo di pagare la somma di € 700,00 mensili, determinata in via equitativa, per il rimborso delle spese sostenute dalla dalla nascita della figlia alla domanda giudiziale. CP_1
Il Tribunale, poi, condannava il al risarcimento del danno non patrimoniale da egli Pt_1 causato alla minore , quantificandolo in € 30.000,00 sulla base delle tabelle Persona_1
giurisprudenziali del Tribunale di Milano relative alla liquidazione del danno da morte del genitore. In particolare, il Giudice di prime cure riteneva provata la circostanza che il convenuto fosse a conoscenza della propria paternità - avendo egli ammesso di aver contribuito al progetto di mettere al mondo un figlio con la e avendo, successivamente, avanzato istanza di CP_1
mutamento del nome della figlia -, senza, tuttavia, essersi mai assunto le relative responsabilità, con evidente danno per la minore, esplicatosi sia in termini di sofferenza, sia avuto riguardo al diverso tenore di vita che la medesima avrebbe potuto godere qualora riconosciuta.
Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno all'immagine formulata dal convenuto, il Tribunale rigettava tale istanza, ritenendo sforniti di prova sia il danno sia la condotta pregiudizievole imputata alla controparte.
Quanto alle spese processuali, il Giudice di prime cure condannava il al pagamento in Pt_1
favore della delle spese processuali, ivi comprese quelle relative alla CTU. CP_1
6 In data 08.05.2024, proponeva appello chiedendo quanto sopra riportato e Parte_1
adducendo i seguenti motivi.
Primo motivo di appello: errata valutazione dei fatti e circostanze poste a fondamento della pronuncia di accertamento della paternità biologica
Col primo motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata per aver fondato la decisione relativa all'accertamento della paternità legale del Sig. sulle asserzioni distorte e prive Pt_1 di prova dell'odierna appellata.
Il spiega che lui e la IG.ra si erano conosciuti nel 2018 tramite un sito web Pt_1 CP_1 chiamato www.co-genitori.it, dove il iscrittosi al sito come “donatore di sperma Pt_1 gratuito”, veniva contattato dalla , all'epoca single, chiedendogli la disponibilità di CP_1
donarle il suo materiale biologico per aiutarla ad avere un figlio tramite il trattamento di fecondazione assistita eterologa, che avrebbe portato avanti in una clinica greca.
Il decideva di assecondare le richieste della IG.ra , convinto e rassicurato da Pt_1 CP_1
questa che egli sarebbe stato trattato come mero donatore di gameti esterno e che tale donazione non avrebbe comportato alcun obbligo giuridico o diritto nei confronti del nascituro, e si recava, quindi, con la controparte presso la clinica IASO di Atene per effettuare la donazione, a seguito della quale, tramite la fecondazione con gli ovociti di una donatrice esterna, nasceva il
10.10.2019 la piccola . Persona_1
Essendo il concepimento avvenuto in queste modalità, l'appellante lamenta che il dato a cui avrebbe dovuto fare riferimento il Giudice di prime cure per verificare l'instaurazione del rapporto di filiazione tra il IG. e la piccola non è il rapporto genetico Pt_1 Per_1
intercorrente tra loro –accertato, nel caso di specie, tramite test del DNA –, bensì il mancato consenso del manifestato prima dell'effettivo concepimento, volto ad assumersi la Pt_1
responsabilità di diventare genitore del nascituro.
L'errore in cui è incorso il Tribunale, a detta di parte appellante, sarebbe dovuto all'errata ricostruzione dei fatti operata dall'odierna appellata, la quale, cercando di distorcere la realtà, ha fatto credere, prima alla clinica greca e poi al Giudicante di primo grado, di avere una relazione stabile col IG. e di aver progettato insieme la decisione di avere un figlio. Pt_1
A dimostrazione dell'infondatezza della ricostruzione dei fatti operata da controparte,
l'appellante riporta: l'inidoneità delle prove documentali depositate in primo grado dall'odierna appellata a dimostrare la sussistenza di una relazione stabile tra le parti;
la circostanza che la IG.ra abbia nominato il IG. nella sua rubrica telefonica con il suo codice CP_1 Pt_1
7 fiscale;
la circostanza che, nonostante la possibilità prevista per le coppie di accedere alle tecniche di PMA eterologa anche in Italia, controparte abbia deciso di recarsi all'estero, a riprova del fatto che ella fosse una donna single e che, quindi, fosse costretta a rivolgersi ad un centro straniero;
la decisione, presa da controparte durante il procedimento di primo grado a seguito della querela di falso proposta dal di non avvalersi dell'atto notarile di consenso alla Pt_1
PMA prodotto dalla stessa e recante la sottoscrizione del Pt_1
Da ultimo, parte appellante spiega che la decisione di presentare un'istanza alla Prefettura di
Campobasso volta a dichiarare la sussistenza di un vincolo genetico rispetto alla minore, è stata da egli presa con la mera finalità di ristabilire una verità rispetto all'identità genetica e biologica della minore, assecondando così le plurime richieste in tal senso della , divenuta CP_1
ossessiva e persecutoria.
Sulla base di tali considerazioni, col primo motivo, parte appellante chiede la completa riforma del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato la paternità biologica del nonché Pt_1
di quello con il quale i giudici di primo grado hanno ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere all'annotazione della sentenza e disposto che la minore assuma il cognome del Signor Pt_1
Secondo motivo di appello: errato riconoscimento di un assegno periodico per il mantenimento della minore e totale assenza di motivazione sulla relativa quantificazione
Col secondo motivo, l'appellante contesta la decisione impugnata per aver posto a carico dello stesso un assegno periodico per il mantenimento della minore dell'importo mensile di € 700,00, sostenendo, in primo luogo, l'assenza di un legame giuridico di filiazione con la minore, e, in secondo luogo, l'eccessività della somma determinata dal giudice di primo grado, sia in relazione alla situazione economico-reddituale delle parti (l'appellante, insegnante di scuola superiore con un reddito pari a circa € 1.600,00 mensili;
l'appellata, impiegata pubblica con un reddito netto di
€ 2.207,00 mensili), sia in relazione al costo medio della vita della minore come risultante dalle tavole relative alle spese per consumi delle famiglia italiane nell'anno 2022, di cui il giudice avrebbe dovuto fare applicazione.
Alla luce di tali considerazioni, parte appellante chiede la riforma del capo terzo della sentenza impugnata.
Terzo motivo di appello: errato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute dalla per il mantenimento della figlia ed erronea quantificazione dello stesso CP_1
Col terzo motivo, l'appellante contesta la decisione di prime cure per aver condannato lo stesso a
8 pagare alla IG.ra la somma di € 700,00 mensili a titolo di rimborso delle spese da CP_1
questa sostenute per il mantenimento della figlia, dalla nascita della piccola (10.10.2019) alla domanda giudiziale (12.11.2021): a sostegno delle proprie ragioni, il rappresenta, Pt_1 anzitutto, l'assenza del legame giuridico di filiazione con la minore, in secondo luogo, la mancanza di qualsiasi prova, da parte della IG.ra , circa l'an e il quantum degli esborsi CP_1 sostenuti e, da ultimo, l'eccessività della somma così determinata, tenuto conto della condizione reddituale delle parti e della fascia di età della minore nel periodo di riferimento (da 0 a 2 anni).
Quarto motivo di appello: violazione dell'art. 112 c.p.c. in punto di risarcimento danno non patrimoniale
Col quarto motivo, l'appellante contesta la decisione di prime cure per aver condannato il al pagamento di € 30.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale arrecato Pt_1 alla minore , rilevando che il giudicante, in violazione dell'art. 112 c.p.c., Persona_1
avrebbe pronunciato oltre i limiti delle domande formulate dalla parte attrice, la quale si era limitata a chiedere il risarcimento del danno morale asseritamente subito da se stessa, riservandosi di promuovere una successiva azione per il risarcimento del danno subito dalla figlia per la lesione del diritto alla genitorialità.
Ad ogni modo, parte appellante evidenzia come la IG.ra non abbia fornito alcuna prova CP_1
né in relazione al danno morale da ella subito, né in relazione al danno patito dalla minore a causa dell'assenza della figura RN, sottolineando altresì l'erroneità delle motivazioni addotte in primo grado per la quantificazione del danno riconosciuto.
Alla luce di tali considerazioni, parte appellante chiede la dichiarazione di nullità del capo 6) della sentenza, avendo questa travalicato i limiti della domanda.
Quinto motivo di appello: errata e illogica condanna di al pagamento delle spese Parte_1
di CTU
Col quinto motivo l'appellante contesta la decisione di prime cure per aver posto a carico dell'odierno appellante le spese di lite del procedimento di primo grado, e, in particolare, quelle relative alla CTU, sostenendo che tale strumento istruttorio fosse assolutamente irrilevante ai fini del decidere, posta l'evidente prevedibilità del relativo esito, non avendo il mai negato Pt_1
la compatibilità genetica con la minore . CP_1
Con provvedimento presidenziale del 13.05.2024, il procedimento veniva assegnato al Cons.
Relatore e veniva fissata udienza al 3.10.2024 per la trattazione della causa.
In data 03.09.2024 si costituiva , opponendosi all'impugnazione avversaria e CP_1
9 proponendo, a sua volta, un unico motivo di appello incidentale.
Quanto ai motivi di appello contestava come segue.
I. Sul primo motivo di appello
Parte appellata rileva l'infondatezza della doglianza con cui l'appellante censura la statuizione di prime cure relativa all'accertamento della paternità del sulla piccola , Pt_1 Persona_1
evidenziando che, come emerso dalle risultanze istruttorie e documentali del primo grado correttamente valutate dal Tribunale, controparte, lungi dall'essere un semplice donatore di seme, fosse pienamente consapevole della propria paternità nei confronti della suddetta minore, avendo voluto e accettato di diventare genitore insieme alla stessa . Ciò risulterebbe CP_1 ampiamente confermato dall'istanza del 11.12.2019 con la quale lo stesso ha chiesto Pt_1
alla Prefettura di Campobasso di attribuire alla minore il nome della nonna RN ( ed il Per_4
proprio cognome ( . Pt_1
Alla luce di ciò, parte appellata chiede il rigetto del primo motivo di appello.
II. Sul secondo motivo di appello
Parte appellata contesta la doglianza con cui controparte censura la previsione, a proprio carico, dell'obbligo di versare alla l'importo mensile di € 700,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della minore, sottolineando la correttezza dei criteri utilizzati per la determinazione della somma e l'esaustività della ricostruzione operata dal Giudice di prime cure.
Alla luce di tali considerazioni, la IG.ra chiede il rigetto del secondo motivo di appello. CP_1
III. Sul terzo motivo di appello
Quanto alla doglianza con cui controparte censura la previsione, a suo carico, dell'obbligo di versare l'importo di € 700,00 mensili alla a titolo di rimborso per le spese da ella CP_1
sostenute in via esclusiva nei primi due anni di vita della bambina, l'appellata evidenzia, nuovamente, la correttezza dei criteri utilizzati dal giudice di prime cure per la determinazione della somma, sottolineando, altresì, che, come giustamente evidenziato dal Tribunale, non si può gravare la parte diligente dell'obbligo di rendicontazione di spese sostenute per anni, né tale obbligo può divenire una sorta di probatio diabolica a carico della stessa.
Per tali ragioni, l'appellata chiede il rigetto anche del terzo motivo di appello.
IV. Sul quarto motivo di appello
Quanto alla doglianza con cui controparte censura la sentenza impugnata per averlo condannato al pagamento di € 30.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti della minore in difetto di una specifica domanda sul punto da parte della , parte appellata CP_1
10 mette in luce che, contrariamente a quanto sostenuto dal ella aveva in primo grado Pt_1 richiesto il risarcimento del danno patito da quest'ultima in via non patrimoniale, con conseguente giusta pronuncia del Collegio in sentenza.
La IG.ra evidenzia poi la genericità delle censure mosse dall'appellante avverso la CP_1 determinazione dell'importo del risarcimento operata dal Tribunale, sottolineando che esse non risultano ancorate ad alcuna specifica disamina.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellata chiede il rigetto del quarto motivo di appello.
V. Sul quinto motivo di appello.
Quanto all'ultimo motivo di gravame, l'appellata evidenzia l'infondatezza della doglianza con cui controparte censura la sentenza di prime cure per aver posto a suo carico le spese relative alla
CTU, evidenziando la correttezza della decisione del Tribunale sul punto.
Alla luce di tali considerazioni, l'appellata chiede il rigetto anche del quinto motivo di appello.
L'appello incidentale e unico motivo di appello incidentale: erronea ricognizione dei fatti di causa e delle CP_2 allegazioni probatorie dell'odierno appellante incidentale, atteso l'omesso esame di fatti decisivi, nonché l'errata e/o insufficiente valutazione delle prove documentali in atti e delle argomentazioni dedotte nei medesimi
Con un unico motivo di appello incidentale, la censura la sentenza di primo grado nella CP_1
parte in cui ha rigettato, per mancanza dei relativi presupposti, la domanda da lei formulata in quella sede volta a far dichiarare la decadenza del IG. dalla responsabilità genitoriale Pt_1
nei confronti della minore . Persona_1
Al contrario, l'appellante incidentale ritiene pienamente sussistenti i requisiti a sostegno della domanda avanzata, stanti il costante e perdurante disinteresse del IG. per la propria Pt_1
figlia e la circostanza che, nonostante la minore si trovi privata di qualsiasi apporto affettivo da parte della figura RN, questa continua ad avere voce in capitolo in ordine alle scelte inerenti alla minore, con gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico della stessa.
Alla luce di tali circostanze, l'appellante incidentale chiede la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui questa ha respinto la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale del IG. sulla figlia . Pt_1 Persona_1
L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati.
Sul primo motivo di appello riguardante la dichiarazione di paternità biologica del Pt_1
Preliminarmente, deve osservarsi come la ricostruzione dei fatti operata da entrambe le parti
11 presenti diverse incongruenze e contraddizioni.
Ciò che risulta chiaro, però, è il fatto che il IG. e la IG. , conosciutisi on line, Pt_1 CP_1
si sono recati insieme in Grecia, e, in particolare, nella clinica IASO di Atene, per sottoporsi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, a seguito delle quali, in data 10.10.2019, è nata la minore . Persona_1
A tale proposito, il IG. sostiene di aver partecipato all'intera procedura come mero Pt_1
“donatore esterno”, avendo deciso di donare il suo materiale biologico alla IG.ra – CP_1
conosciuta su un apposito sito che mette in contatto donatori e persone che vogliono diventare genitori – per aiutarla ad avere un figlio, non avendo però mai espresso la volontà di instaurare una relazione genitoriale con il nascituro.
Al contrario, la IG.ra afferma che lei e il aventi una relazione sentimentale CP_1 Pt_1
già da un paio di anni, avessero deciso di comune accordo di diventare genitori, decidendo, a tal fine, di sottoporsi alla procedura di procreazione medicalmente assistita, non essendo riusciti nel loro intento attraverso il concepimento naturale.
Ebbene, come giustamente affermato dall'odierno appellante, in materia di procreazione medicalmente assistita, il consenso assume un ruolo essenziale ai fini della costituzione del rapporto di filiazione, essendo necessaria la sussistenza di un progetto genitoriale condiviso: ciò
è stato espressamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che la L. n. 40 del 2004, art. 8 esprime l'assoluta centralità del consenso come fattore determinante nella dinamica giuridica finalizzata a condurre alla genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A. (Cass. n. 13000/2019).
Ciò perché, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 161/2023, la libertà di autodeterminazione della persona a non divenire genitore costituisce uno degli interessi meritevoli di tutela in questo ambito: il diritto di scelta in ordine all'assunzione del ruolo genitoriale trova specifico riconoscimento negli artt. 2 e 117, primo comma Cost. in relazione all'art. 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e riguarda, quindi, anche il diritto all'autodeterminazione in ordine alla decisione di non diventare genitore.
A tale proposito, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che l'art. 6 della legge n. 40 del
2004 reca un'articolata disciplina dell'obbligo informativo prodromico alla prestazione del consenso, «in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa» (comma 1, ultimo periodo), anche in merito a tutte le «conseguenze giuridiche» derivanti dall'applicazione delle tecniche di PMA (comma 1, primo periodo), posto che lo status
12 di genitore comporta una modifica sostanziale dei diritti e degli obblighi di una persona, idonea a investire la maggior parte degli aspetti e degli affetti della vita.
Si legge, nella sentenza 161/2023 della Corte Costituzionale che: “il consenso prestato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 40 del 2004 ha una portata diversa e ulteriore rispetto a quello ascrivibile alla mera nozione di “consenso informato” al trattamento medico, in quanto si è in presenza di un atto finalisticamente orientato a fondare lo stato di figlio. In questa prospettiva il consenso, manifestando l'intenzione di avere un figlio, esprime una fondamentale assunzione di responsabilità, che riveste un ruolo centrale ai fini dell'acquisizione dello status filiationis”. A tale riguardo, prosegue la Corte, “è IGnificativo, che l'art. 8 stabilisca che «[i] nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6».
Il consenso, in base all'art. 6, comma 3 della L. 40/2004, deve essere manifestato «per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400» (comma 3, primo periodo).
D'altro canto, anche il Codice civile greco, all'art. 1456 relativo alle procedure di procreazione medicalmente assistita, attribuisce un ruolo fondamentale all'elemento del consenso dei partecipanti, richiedendo che esso sia manifestato per iscritto.
Nel caso di specie, l'atto notarile da cui emergerebbero, a detta di parte appellata, l'esplicito consenso del IG. a sottoporsi alla procreazione medicalmente assistita e la volontà Pt_1
dello stesso di riconoscere il figlio nato a [...] tale pratica, è inutilizzabile nel presente giudizio, atteso che, dopo la proposizione della querela di falso ad opera del IG. parte Pt_1
appellata ha rinunciato ad avvalersi del suddetto documento.
Tuttavia, dagli atti, emergono alcuni elementi che inducono a ritenere sussistente la volontà del IG. ad instaurare un rapporto genitoriale con la piccola Pt_1 Per_1
D'altro canto, è la stessa legge 40/2004, all'art. 9, a dare rilievo agli “atti concludenti”, dai quali poter desumere il consenso delle parti e da cui dipende l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità, proprio al fine di tutelare l'interesse del minore alla conservazione dello status filiationis.
Anzitutto, la chat di whatsapp tra la IG.ra e il IG. datata aprile 2019 (all. n 1 CP_1 Pt_1
alle note difensive depositate da il 5.05.2022 nel procedimento di primo grado) CP_1
13 mostra che, alla domanda della IG.ra “Dimmi una cosa: ma questo figlio lo vuoi?”, CP_1
inizialmente rimasta senza risposta, il nella conversazione immediatamente successiva, Pt_1 dopo l'invio di un messaggio di buongiorno e di augurio per il weekend delle palme da parte della , ha risposto “Certo che lo voglio”. CP_1
A tale circostanza, l'odierno appellante ha replicato che, essendosi controparte limitata a produrre non l'intera conversazione, ma soltanto stralci della stessa, è “difficile evincere quale possa davvero essere il senso della conversazione” e che, in tal modo, è “facile disegnare una realtà distorta” (pag. 10 atto di appello).
Tuttavia, il IG. non ha fornito alcuna prova di tali sue affermazioni, né nel presente Pt_1
giudizio, né in primo grado, omettendo di produrre, per esempio, le restanti parti delle conversazioni whatsapp intervenute con la IG.ra volte a spiegare il contesto CP_1
complessivo della conversazione.
Ma l'elemento che, a parere di questa Corte, risulta decisivo per ritenere sussistente la volontà del ad instaurare un rapporto genitoriale con la piccola risiede nella Pt_1 Per_1
documentazione depositata dalla Prefettura di Campobasso in data 17.07.2023 nel procedimento di primo grado, dalla quale risulta che il convenuto aveva avanzato, in data 11.12.2019, istanza di mutamento del nome della minore . Persona_1
Per spiegare tale comportamento, parte appellante ha rappresentato diverse giustificazioni (tutte, peraltro, addotte per la prima volta nell'odierno giudizio, essendosi egli limitato, nella comparsa conclusionale in primo grado del 29.01.2024, ad affermare che la documentazione prodotta dalla
Prefettura di Campobasso fosse idonea a sostenere le proprie ragioni, in quanto l'Amministrazione aveva giudicato inammissibile la domanda proposta dal IG. sul Pt_1 presupposto che l'atto di nascita della minore non attestava per il richiedente la dichiarata qualità di suo genitore) che, a detta di questa Corte, si rivelano prive di pregio.
Anzitutto, parte appellante ha affermato che la decisione di presentare l'istanza in questione è stata dettata dalle minacce e dalle incessanti pressioni della volte a chiedere all'odierno CP_1
appellante di riconoscere la minore e attribuirle il cognome Si rileva, però, che: anche Pt_1 questa circostanza non risulta essere stata provata dall'appellante; se davvero la posizione del era quella di un mero donatore di gameti, intenzionato a rimanere totalmente estraneo Pt_1 alle vicende della e della minore, ben avrebbe potuto egli, per “placare il CP_1 comportamento ossessivo” e “persecutorio” (atto di appello, pag. 13) di controparte, prendere altri provvedimenti - ad esempio presentare una denuncia – invece di assecondare la volontà
14 della e compiere un atto avente notevoli conseguenze sul piano giuridico, conseguenze CP_1
che, considerata la professione del IG. docente di Discipline Giuridiche ed Pt_1
Economiche presso la scuola secondaria superiore, ben potevano essere prese in considerazione dallo stesso.
Per la stessa ragione, appare poco credibile l'ulteriore motivazione addotta dal per Pt_1 giustificare l'istanza di cambiamento del nome della minore alla prefettura di Persona_1
Campobasso: a detta dell'appellante, tale istanza è, in realtà, un modello già preimpostato
(questo spiegherebbe la presenza della dicitura “genitore”, oltreché la presenza di spazi dove inserire le proprie richieste con crocetta) ed è stata presentata dallo stesso per ristabilire una verità rispetto all'identità genetica e biologica della minore, al fine di dichiarare la sussistenza di un vincolo genetico rispetto alla stessa.
A tale riguardo, si rileva, anzitutto, che il “modello precompilato” inviato alla CP_3 dall'odierno appellante presenta una parte liberamente compilabile dall'istante,
[...] dedicata all'esposizione delle motivazioni a sostegno della domanda.
In tale parte, si legge: “è stato inizialmente attribuito per motivi fiscali il cognome della madre gestazionale presso l'Ospedale di Campobasso (CB) ma essa non corrisponde in alcun modo alla madre biologica che avrà in seguito il diritto di aggiungere il cognome a quello del padre;
per quanto riguarda il nome attuale, che è di fantasia, e che non corrisponde alle tradizioni cattoliche con le quali si vuole educare la bambina, in generale con l'usanza di attribuire il nome di un Santo ai figli, ed in particolar modo, quello della madre RN per prima: arrecherebbe in futuro un pregiudizio sociale rivelando l'origine naturale del nome svincolato da quello familiare. Il padre, che attualmente è l'unico ad avere il diritto di decidere il nome alla bambina e art. 34 del d.p.r. n. 369/2000, a cui appartiene geneticamente, attribuirà alla propria figlia il medesimo nome della nonna RN …”
Ebbene, tale istanza non sembra certo provenire da un soggetto esterno limitatosi a donare il proprio materiale biologico, disinteressandosi totalmente delle vicende della nascitura: in tale istanza, infatti, il si propone come padre della minore , chiedendo di Pt_1 Persona_1
attribuire alla figlia il nome della nonna RN (Angela) e il cognome del padre ( , Pt_1 così da evidenziare il contesto familiare a cui appartiene la bambina e l'educazione cattolica che si vuole dare alla stessa.
Da ciò si evince l'intenzione del di assumere la relazione genitoriale con la minore Pt_1
, non apparendo per nulla credibile l' “ingenuità” (pag. 13 atto di appello) del IG. Persona_1
15 nel comprendere le conseguenze dei suoi gesti, posta la sua formazione e qualifica Pt_1
professionale di docente di materie giuridiche.
Per tali ragioni, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l'elemento del consenso richiesto dalla L. 40/2004, nonché dalla legge greca, ai fini dell'instaurazione del rapporto di filiazione tra la minore e il IG. dovendosi conseguentemente respingere il Persona_1 Parte_1
primo motivo di appello proposto.
Sul secondo e sul terzo motivo di appello riguardanti l'obbligo, posto a carico del di Pt_1 pagare alla , rispettivamente, la somma mensile di € 700,00 a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento della figlia, e la somma mensile di € 700,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla nei primi due anni di vita della bambina. CP_1
Dati economico-reddituali delle parti.
1.Sig. Parte_1
Il IG. lavora quale lavoratore dipendente presso il : Pt_1 Controparte_4
è docente presso un liceo e ha un contratto a tempo pieno e indeterminato.
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto mensile d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale
PF-2023 € 23.714 € 1.281 € 322 € 22.111 € 1.842,58 PF-2022 € 21.972 € 2.608 € 295 € 19.069 € 1.589,08 PF-2021 € 19.538 € 1.743 € 256 € 17.539 € 1.461,58
Redditi calcolati su 12 mensilità
Per i redditi del 2023 non è stato prodotto nulla.
Come emerge dalla autodichiarazione (all. 002 all'atto di appello), egli svolge anche un'attività quale mediatore CCIAA, attività per la quale ha prodotto modelli IVA del 2022 e del 2023 (all.
004 e 003 all'atto di appello).
Patrimonio immobiliare: nonostante la sentenza di primo grado abbia indicato che il IG. possieda, in aggiunta alla propria abitazione, un solo immobile situato nella provincia Pt_1
di Bari, come emerge dai modelli redditi P.F. e dal documento recante le risultanze catastali relative al prodotto dalla in primo grado (all. 15 all'atto introduttivo del Pt_1 CP_1
giudizio di primo grado), sembra che lo stesso possegga diversi immobili. Gli immobili risultanti da questi due documenti, in realtà, non coincidono: questo potrebbe essere dovuto al fatto che il
16 IG. sembra avere due codici fiscali, come emerge dalle risultanze catastali prodotte Pt_1 dalla (all. 15 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado). Uno è: CP_1
l'altro è: . C.F._1 C.F._3
Per quanto riguarda la situazione finanziaria, ha cinque conti correnti, e cinque conti deposito, come risulta da pag. 66 della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate in primo grado, in data 16.11.2023.
2) . CP_1
Lavora come funzionario amministrativo presso il Ministero dell'interno
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto
Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
CU2023 € 26.498,75 €
€ 560,92 € 161,21 €
€ 4.065,76 21.710,86 1.809,24
CU2022 € 21.156,51 €
€ 441,79 € 112,36 €
€ 2.877,51 17.724,85 1.477,07
€ 23.705,96 €
€ 498,64 € 133,21 €
€ Per_5 3.713,46 19.360,65 1.613,39
Redditi calcolati su 13 mensilità
Redditi Aurisano 2023: la parte ha prodotto le buste paga da gennaio ad agosto 2023:
Gennaio 2023: € 1.788,71
Febbraio 2023: € 1.842,01
Marzo 2023: € 1.605,39
Aprile 2023: € 1.737,15
Maggio 2023: € 1.594,44
Giugno 2023: € 1.673,70
Luglio 2023: € 4.381,90
Agosto 2023: € 1.914,63
Media: € 2067,24 mensili (il Giudice di prime cure aveva indicato una media di € 1.746 mensili)
Situazione finanziaria: ha tre conti correnti, una polizza vita.
17 Beneficia dell'assegno unico per la figlia di € 135 mensili.
Proprietà immobiliari: in aggiunta alla propria abitazione, è piena proprietaria di due immobili ed
è proprietaria per un sesto di altri due immobili (il Giudice di primo grado, questo, non l'ha indicato).
Spese: Dall'esame dei tre estratti conto prodotti in primo grado con la nota di deposito del 18 settembre 2023, emerge che la paga al mese € 760 a titolo di mutuo;
€ 257,00 ed € 198 CP_1 al mese per due finanziamenti. La quota mensile di € 217 relativa ad altro finanziamento, di cui parla il Tribunale a pag. 8 della sentenza, non emerge dagli estratti conto, bensì dalla documentazione contrattuale relativa ai suindicati finanziamenti e depositata in primo grado il 18 settembre 2023.
La , a partire dalla nascita della minore ha poi sostenuto le seguenti spese per la CP_1 Per_1
propria figlia: spese per la cameretta della figlia: circa € 8.000
Iscrizione della figlia all'asilo: € 460
Spese mediche, per abbigliamento, festa di compleanno e varie: più di 8000 euro (cfr. allegati n.
11, 12, 13, 14 all'atto introduttivo di primo grado).
Sul quarto motivo di appello relativo all'obbligo, posto in capo al di pagare € 30.000 a Pt_1
titolo di risarcimento del danno nei confronti della minore . Persona_1
Profilo dell'an
L'appellante si duole che il Giudice di prime cure ha posto a suo carico l'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale subito dalla minore e quantificato in € 30.000 in assenza di una specifica domanda di controparte, la quale, invece, si era limitata a chiedere al Giudicante il risarcimento dei danni morali da ella subiti a seguito del comportamento del Pt_1
Il motivo non merita accoglimento.
È vero che, nelle conclusioni dell'atto introduttivo di primo grado, la difesa della aveva CP_1
chiesto solo il risarcimento dei danni morali provocati alla stessa dal ed è altresì vero Pt_1
che, il Giudicante di primo grado, come si legge nella parte motiva della sentenza, ha erroneamente ritenuto che la stessa difesa avesse invece proposto domanda di risarcimento del danno “endofamiliare” a favore della figlia (Pag. 10 sentenza di primo grado: “Parte attrice ha domandato anche la rifusione del danno da c.d. illecito endofamiliare in favore della minore che la stessa rappresenta, dovuto al mancato riconoscimento di da parte del convenuto”). Per_1
18 Tuttavia, questa Corte ritiene che, nel caso di specie, non sussista una violazione dell'art. 112
c.p.c., posto che, come stabilisce l'art. 709 ter c.p.c., secondo comma n. 2, – applicabile al caso in esame, essendo stato il procedimento di primo grado iscritto a ruolo in data 19 novembre 2021
e quindi sottratto all'applicazione del D. Lgs. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia, (si noti che, anche ritenendo applicabile la suddetta Riforma, la soluzione non sarebbe diversa, posto che la stessa previsione dell'art. 709 ter c.p.c. si trova ora contenuta nell'art. 473 bis 39, secondo comma c.p.c.) – il Giudice, “in caso in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica,
o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale” può, anche d'ufficio, disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore.
Deve osservarsi che l'art. 709 ter c.p.c., pur essendo formalmente inserito tra le norme dettate per lo svolgimento del processo di separazione personale dei coniugi, trova applicazione anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, come statuito dall' art. 4, 2° co., L. n.
54/2006.
Peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, con riguardo ai provvedimenti a tutela dei figli minori, anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati, “il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter
c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche "ultra petitum" (Cass. n. 25055/2017).
Da tali premesse, si evince che il Tribunale, condannando il al risarcimento del danno Pt_1
endofamiliare subito dalla minore pur in assenza di una specifica domanda della sul CP_1
punto – e, quindi, in assenza altresì di prova sull'esistenza e sull'entità del danno fornita dalla stessa - ha comunque esercitato una facoltà riconosciutagli sia dalla legge, sia dalla giurisprudenza, provvedendo a tutelare il preminente interesse della minore . Persona_1
Sul quinto motivo di appello relativo all'obbligo, posto in capo al di pagare le spese Pt_1
relative alla CTU espletata in primo grado
L'appellante si duole della circostanza che il Giudice di prime cure ha posto a carico dello stesso le spese relative alla CTU genetica disposta al fine di accertare la sua paternità biologica nei confronti della minore . Persona_1
La censura non merita accoglimento.
19 Come emerge sin dagli atti di primo grado, infatti, il IG. non avrebbe mai negato di Pt_1
avere un legame genetico con la minore in questione, posto che, come dallo stesso ripetutamente riferito, il aveva deciso di dare il proprio materiale genetico alla IG.ra per Pt_1 CP_1 consentirle di fare un figlio attraverso le tecniche di fecondazione assistita. L'espletamento della
CTU, quindi, sarebbe stato del tutto irrilevante, dal momento che, in presenza di una pacifica ammissione del circa il proprio legame biologico con la minore e considerate le Pt_1
modalità con cui è avvenuto il concepimento nel caso di specie, ciò che avrebbe dovuto valutare il Giudice di prime cure per determinare la sussistenza del rapporto di filiazione, come sopra ampiamente argomentato, sarebbe dovuta essere la sussistenza del consenso del Pt_1
richiesto dalla normativa sulla fecondazione assistita.
Ciononostante, sul punto si condivide l'approccio del primo Giudice che ha ritenuto di procedere ad istruttoria, tenendo conto anche delle ulteriori domande formulate dalla madre della minore, per cui tale accertamento costituiva un presupposto non revocabile in dubbio.
Sull'unico motivo di appello incidentale relativo al rigetto, da parte del giudice di primo grado, della domanda volta a conseguire la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. Pt_1
L'appellante incidentale censura la decisione di prime cure per aver rigettato la domanda formulata in primo grado volta a conseguire la dichiarazione della decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del IG. nei confronti della minore . Pt_1 Persona_1
Ad avviso della Corte, tale censura non merita accoglimento.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado e come osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a crescere nel contesto familiare d'origine (Cass. n. 12237/2023).
Ebbene, l'appellante incidentale non ha fornito prova del “gravissimo pregiudizio” (comparsa di costituzione in appello, pag. 17) subito dalla minore a seguito della condotta del non Pt_1 essendo il “perdurante disinteresse” (comparsa di costituzione in appello, pag. 17) da questi manifestato nei confronti della figlia da solo sufficiente, ad avviso di questa Corte, ad integrare una misura estrema come quella in esame, volta “a recidere ogni rapporto giuridico, morale ed affettivo tra i genitori ed il figlio, e che perciò non può prescindere dalla sussistenza di ulteriori
20 elementi, in assenza dei quali ben potrebbero intervenire altri provvedimenti "intermedi", meno incisivi e altrettanto idonei a tutelare il minore, ma che al contempo costituiscano minor danno per il suo diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria familiare d'origine”
(Cass. n. 12237/2023).
Nel caso in esame, come correttamente individuato dal giudice di primo grado, la previsione di un regime di affido super-esclusivo della minore alla madre risulta già adeguatamente tutelante e in grado di consentirne un sano e sereno percorso di crescita e sviluppo, non sussistendo abbastanza prove circa la coincidenza dell'interesse del minore con il richiesto provvedimento di decadenza, per il quale, invece, il paradigma normativo e gli orientamenti giurisprudenziali di legittimità richiedono l'accertamento rigoroso di un concreto pregiudizio per il minore derivante dalla condotta del genitore (in specie, del padre), nonché una prognosi attuale ed effettiva sull'eventuale recupero del suo ruolo genitoriale.
Come la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, i provvedimenti modificativi e ablativi della potestà (rectius responsabilità) dei genitori, ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., sono preordinati alla eIGenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (cfr. Cass. civ., sez. 1, n.
14091 del 17 giugno 2009, n. 18562 del 22 settembre 2016 e n. 22633 del 21 novembre 2016).
Ne deriva, quindi, “che tali provvedimenti non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto sono fondati sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale” (Cass. n. 14145/2017).
Questa Corte, dunque, condividendo quanto sul punto statuito dalla sentenza di primo grado, ritiene che, allo stato, non sussistano i presupposti per pronunciare la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del IG. nei confronti della minore . Pt_1 Persona_1
Peraltro, si tratta di una decisione che si basa sulla constatazione delle condizioni attuali e che potrà essere modificata qualora l'auspicato recupero del rapporto genitoriale, da compiere con l'ausilio e il controllo da parte dell'autorità giudiziaria competente che si avvarrà delle competenze specialistiche necessarie, venga a dimostrarsi contrario all'interesse del minore.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. , le spese di lite sono compensate per intero fra le parti.
Non si applica l'art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
21 dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis ...” ), trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
la Corte così statuisce:
- conferma la sentenza impugnata;
- compensa per intero le spese del presente grado.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si comunichi al Procuratore
Generale e ai difensori delle parti.
Milano, 20.02.2025
Il ConIGliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Anna Maria Pizzi
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