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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2146 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1689/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], C.F. difeso dall'avvocato Stefano Parte_1 C.F._1
Afrune ricorrente nei confronti di
, difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: accertare il diritto a formalizzare la domanda di protezione complementare
b. di parte resistente: “1) in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) del ricorrente e per l'effetto rigettare il ricorso in limine litis, difettando una necessaria condizione dell'azione; 2) in via principale, nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato;
3) in ogni caso, condannare il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente spese e onorari di causa e valutare i presupposti per condannarlo al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.” ha emesso la seguente sentenza
Parte ricorrente:
− ha affermato di aver presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998 personalmente il 7.1.2025 e tramite il suo difensore con comunicazione di posta elettronica l'8.1.2025 (doc. 1 parte 2);
− ha evidenziato che è stato fissato appuntamento per la proposizione di domanda di protezione internazionale per l'8.1.2025 (doc. 4), a cui non si è presentato;
− ha descritto la sua vita lavorativa in Italia (documenti 2 e 3);
− non ha presentato istanze per prove orali. Come correttamente evidenziato dall'amministrazione resistente, la trattazione dell'istanza secondo l'iter procedimentale disciplinato dal decreto legislativo n. 25/2008 anziché che in via autonoma non comporta alcuna reale utilità al ricorrente. Al contrario, la ricevuta attestante la presentazione dell'istanza amministrativa di protezione internazionale, comprensiva di quella per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del citato decreto, ha valore di permesso di soggiorno provvisorio, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 decreto legislativo n. 142/2015.
Oltre a tali dirimenti profili, va evidenziato che è stato il ricorrente a non presentarsi all'appuntamento fissato per la compilazione del c.d. “Modello C3”.
Assente alcun reale e concreto interesse alla trattazione del procedimento secondo una determinata modalità e in assenza di un provvedimento definitivo, l'inammissibile ricorso va rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente. Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità. L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive.
Le spese vanno determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge e
C.p.a. e I.V.A. nelle rispettive aliquote di legge.
L'inammissibilità del ricorso, fondata sull'assenza di interesse ad agire, avendo il ricorrente ottenuto quanto richiesto in questa sede, evidenzia una condotta processuale gravemente colposa che giustifica la condanna, ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., del ricorrente al pagamento a favore dell'amministrazione resistente della somma di euro 726, pari alla metà delle spese processuali liquidate.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a favore del al pagamento delle spese processuali che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge e C.p.a. e I.V.A. nelle rispettive aliquote di legge.
3. Condanna al pagamento di euro 726 a favore del . Parte_1 Controparte_1
Si comunichi.
Brescia, 22.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, nato in [...] il [...], C.F. difeso dall'avvocato Stefano Parte_1 C.F._1
Afrune ricorrente nei confronti di
, difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente sulle conclusioni
a. di parte ricorrente: accertare il diritto a formalizzare la domanda di protezione complementare
b. di parte resistente: “1) in via pregiudiziale, in rito, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) del ricorrente e per l'effetto rigettare il ricorso in limine litis, difettando una necessaria condizione dell'azione; 2) in via principale, nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato;
3) in ogni caso, condannare il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente spese e onorari di causa e valutare i presupposti per condannarlo al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c.” ha emesso la seguente sentenza
Parte ricorrente:
− ha affermato di aver presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998 personalmente il 7.1.2025 e tramite il suo difensore con comunicazione di posta elettronica l'8.1.2025 (doc. 1 parte 2);
− ha evidenziato che è stato fissato appuntamento per la proposizione di domanda di protezione internazionale per l'8.1.2025 (doc. 4), a cui non si è presentato;
− ha descritto la sua vita lavorativa in Italia (documenti 2 e 3);
− non ha presentato istanze per prove orali. Come correttamente evidenziato dall'amministrazione resistente, la trattazione dell'istanza secondo l'iter procedimentale disciplinato dal decreto legislativo n. 25/2008 anziché che in via autonoma non comporta alcuna reale utilità al ricorrente. Al contrario, la ricevuta attestante la presentazione dell'istanza amministrativa di protezione internazionale, comprensiva di quella per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del citato decreto, ha valore di permesso di soggiorno provvisorio, ai sensi dell'articolo 4 comma 3 decreto legislativo n. 142/2015.
Oltre a tali dirimenti profili, va evidenziato che è stato il ricorrente a non presentarsi all'appuntamento fissato per la compilazione del c.d. “Modello C3”.
Assente alcun reale e concreto interesse alla trattazione del procedimento secondo una determinata modalità e in assenza di un provvedimento definitivo, l'inammissibile ricorso va rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente. Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità. L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive.
Le spese vanno determinate in euro 1.453 (851 + 602), oltre alle spese generali previste dalla legge e
C.p.a. e I.V.A. nelle rispettive aliquote di legge.
L'inammissibilità del ricorso, fondata sull'assenza di interesse ad agire, avendo il ricorrente ottenuto quanto richiesto in questa sede, evidenzia una condotta processuale gravemente colposa che giustifica la condanna, ai sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., del ricorrente al pagamento a favore dell'amministrazione resistente della somma di euro 726, pari alla metà delle spese processuali liquidate.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a favore del al pagamento delle spese processuali che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in euro 1.453, oltre alle spese generali previste dalla legge e C.p.a. e I.V.A. nelle rispettive aliquote di legge.
3. Condanna al pagamento di euro 726 a favore del . Parte_1 Controparte_1
Si comunichi.
Brescia, 22.5.2025
Il giudice
Christian Colombo