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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1146/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COGGIATTI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. COGGIATTI CLAUDIO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRELLI Controparte_1 P.IVA_2
ALFREDINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE INDIPENDENZA 42 SC.A
ASCOLI PICENOpresso il difensore avv. GRELLI ALFREDINA
APPELLATO/I
pagina 1 di 26 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 290/2022 del 3 maggio 2022 resa dal
Tribunale di Ascoli Piceno in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, : Parte_2
“Voglia la Corte Ill.ma, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, G.U. Dott.ssa Annalisa Giusti, n.
290/2022, emessa a definizione del giudizio rubricato con numero di R.G. 2485/2019 al quale è stato riunito il giudizio contraddistinto da R.G. n. 1284/2020, depositata in data
3 maggio 2022 e non notificata:
➢ In via principale:
- accertare e dichiarare la regolarità della cessione e, quindi, la legittimazione attiva di
(già ad agire, in forza delle cessioni di Parte_2 Parte_1
credito prodotte, nei confronti del;
Controparte_1
- condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di dei seguenti importi: Parte_2
• € 17.326,10 in linea capitale, pari all'importo residuo richiesto nell'ambito del giudizio
R.G. n. 2485/2019 e come precisato dal sottoscritto difensore nelle NTS depositate in data 8 giugno 2021 in vista dell'udienza dell'11 giugno 2021 (doc. n. 4);
• interessi di mora maturati e maturandi sull'importo capitale di € 17.326,10 a far data dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo (al 2.12.2022 gli interessi maturati sono pari ad € 12.054,26);
pagina 2 di 26 • interessi anatocistici maturati sui predetti interessi di mora (al 2.12.2022 gli interessi maturati sono pari ad € 1.399,14)
• € 28.118,09 di cui alla NDI azionata nell'ambito del giudizio R.G. n. 1284/2020 (doc. n.
5) o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalla domanda al saldo, nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 5.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
➢ In via subordinata, condannare il , in persona del Sindaco e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di del Parte_2
complessivo importo che sarà ritenuto dovuto.
➢ In via di estremo subordine, in via equitativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226
e 2056 cod. civ., condannare l'Ente al pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_2
dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compenso professionale forense del doppio grado di giudizio nonché del procedimento monitorio, oltre spese forfettarie ex D.M. 55/2014 nella misura del 15% ed accessori di legge”
PER L'APPELLATO, : Controparte_1
pagina 3 di 26 “Che questa ECC.MA CORTE DI APPELLO voglia, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, accogliere le seguenti
C O N C L U S I O N I
- rigettare l'appello proposto dalla , perché inammissibile, infondato in Parte_2
fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- in subordine, nel merito:
1. accertare e dichiarare che il nulla deve alla per Controparte_1 Parte_3
mancata adesione della pubblica amministrazione ex art. 9 all. E della Legge
20.03.1865 n. 2248 e/o per la nullità/inefficacia//invalidità della cessione Eni gas e luce spa del 29/09/2017 di euro 8.034,62 anche per mancata attivazione procedura di certificazione del credito su piattaforma ex art. 9 comma 3bis d.l. 185/2008;
2. accertare e dichiarare che il nulla deve alla per Controparte_1 Parte_2
inesistenza del credito nei confronti del per essere state le somme Controparte_1
ingiunte rimborsate a da ENI SPA ed ESTRA ENERGIA Parte_4
SRL;
3. accertare e dichiarare che il nulla deve alla a Controparte_1 Parte_2
titolo di interessi moratori, anatocistici e per indennizzo del danno alla per Parte_2
nullità/invalidità/inefficacia/inopponibilità degli atti di cessioni per mancata adesione della pubblica amministrazione ex art. 9 all. E della Legge 20.03.1865 n. 2248 e/o la nullità/inefficacia//invalidità della cessione Eni gas e luce spa del 29/09/2017 di euro
8.034,62 anche per mancata attivazione procedura di certificazione del credito su piattaforma ex art. 9 comma 3bis d.l. 185/2008-
pagina 4 di 26
4. accertare e dichiarare che il nulla deve alla a Controparte_1 Parte_2
titolo di interessi moratori e anatocistici richiesti e parimenti non dovuto il risarcimento dei costi di recupero per tutte le motivazioni in atti;
Comunque in ogni caso rigettare tutte le domande avanzate da nei confronti del
, perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto respingere Controparte_1
integralmente l'avverso gravame.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con decreto ingiuntivo n. 669/2019 del 21 ottobre 2019 – reso dal Tribunale di Ascoli
Piceno ad istanza della ricorrente – veniva ingiunto al Parte_1
il pagamento in favore di quest'ultima della somma di € Controparte_1
201.635,90 (di cui € 193.955,90 a titolo di sorte capitale e € 7.680,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno).
A tal fine la ricorrente aveva allegato che le società Eni Parte_1
S.p.A., Sace FCT S.p.A, RA Eni Gas e Luce S.p.A., a mezzo di distinti atti CP_2
di cessione, redatti e notificati in ossequio al disposto dell'art. 106, c. 13, del Decr.
Legsl. 50/2016, le avevano ceduto propri crediti, a titolo di corrispettivo, rimasti insoluti, per prestazioni di servizi e/o forniture di merci e/o somministrazione di energia/gas, eseguite nei confronti del per complessivi Euro Controparte_1
193.955,90 in linea capitale;
che i crediti ceduti avevano titolo in n. 192 fatture analiticamente indicate negli atti di cessione e nell'estratto conto allegato al ricorso, nel quale era specificato, per ciascuna fattura, il nominativo della società emittente/fornitrice/cedente/somministratrice, nonché l'importo originale e residuo del credito, la data di emissione e scadenza;
che erano riportate nei libri giornale di pagina 5 di 26 debitamente tenuti e vidimati ai sensi di legge;
che il Parte_1
non aveva adempiuto alla richiesta di stragiudiziale definizione Controparte_1
della posizione debitoria fattagli pervenire tramite messaggio PEC inviato, e regolarmente ricevuto dal destinatario, in data 18.12.2019.
Con atto di citazione depositato il 30 dicembre 2019 ed iscritto al n. 2485/2019 RG del
Tribunale di Ascoli Piceno, proponeva rituale opposizione e Controparte_1
conveniva in giudizio e concludeva chiedendo di essere Parte_1
autorizzato a chiamare in causa ENI s.p.a. ed e nel merito di Controparte_3
revocare il decreto ingiuntivo opposto per la nullità/inopponibilità degli atti di cessione per nullità delle notifiche eseguite a mezzo posta elettronica certificata tramite indirizzi pec estratti dal registro IPA ( pubbliche amministrazioni) e/o per invalidità o inesistenza delle attestazioni di conformità per mancata adesione della pubblica amministrazione ex art. 9 all. E della Legge 20.03.1865 n. 2248 e/o per la nullità/inefficacia//invalidità della cessione Eni gas e luce spa del 29/09/2017 di euro 8.034,62 anche per mancata attivazione procedura di certificazione del credito su piattaforma ex art. 9 comma 3bis
d.l. 185/2008; nonché di dichiarare non dovuti gli interessi moratori e anatocistici richiesti e parimenti non dovuto il risarcimento dei costi di recupero per tutte le motivazioni sopra espresse;
nonché, in via subordinata e nel merito, nel caso fossero state riconosciute valide le cessioni di credito e confermate le pretese creditorie della ingiungente nei confronti del accertati gli avvenuti pagamenti eseguiti CP_1
dall'Ente in favore delle società chiamate per le medesime fatture, di condannare la società Eni spa alla restituzione di euro 169.953,58 e RA RG RL alla restituzione di euro 16.139,72 (sedicimilacentotrentanove/72) in favore dell'opponente oltre interessi e rivalutazione come per legge.
pagina 6 di 26 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Parte_1
chiedendo di rigettare ogni avversa richiesta, compresa quella relativa alle chiamate in causa.
Con un separato atto di citazione iscritto al n. 1284/20 RG Tribunale di Ascoli Piceno, la società conveniva in giudizio il , per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento in suo favore di € 28.118,09 di cui alla ND riepilogata nell'elenco prodotto Sub doc 3 o di quella maggiore o minore somma di giustizia, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e
5 del D. Lgs n. 231/02 novellato da D. Lgs n. 192/2012, da calcolarsi dalla domanda al saldo, nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli art. 2 e 5 del D. Lgs n. 231/02, novellato da D. Lgs n. 192/2012, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€
5.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs n. 231/02 come novellato da D. Lgs n.
192/2012, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Con detta citazione, allegava che aveva ricevuto in ritardo Parte_1
il pagamento di una serie di fatture a lei pervenute in forza di diversi atti cessione, invocava il pagamento a carico del degli interessi moratori come Controparte_1
conteggiati in base all'allegato b) accluso alla nota di debito n. 90002178 del
24.01.2020.
Anche in detto giudizio si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda previa riunione al giudizio già pendente ed iscritto al n. 2485/2919 RG Trib.
Disposta la riunione dei due procedimenti, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, con la sentenza n. 290/2022 del 3 maggio 2022 il Tribunale di Ascoli
pagina 7 di 26 Piceno, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, nel giudizio riunito iscritto al n. 1284/2020 RG Trib., rigettava la domanda, regolando le spese.
(già impugnava la predetta sentenza Parte_2 Parte_1
innanzi alla Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato . Controparte_1
All'udienza del 17 settembre 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 290/2022 del 3 maggio 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• con riferimento all'eccezione di nullità delle notifiche degli atti di cessione perché non effettuata sull'indirizzo pec desumibile dal registro Generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (rectius ReGIndE), unico pubblico registro consultabile ai sensi dell'art. 16 comma 12 del D.L. 179/12, doveva precisarsi che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una
P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571) e che, in considerazione degli interessi coinvolti, contemplasse oneri formali più rigidi;
• detta disciplina era applicabile anche alle cessioni di crediti verso un CP_1
atteso che la Pubblica Amministrazione, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, doveva essere intesa nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie pagina 8 di 26 articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono” (Cass. Sez. III, sentenza 981/2002; sempre nel senso dell'applicabilità agli enti locali, Cass. civ.
n. 11041 del 1996; anche in motivazione la sentenza 32788/19 citata dall'opposta che affermava l'applicabilità della disciplina de qua allo stato ed alle sue articolazioni);
• un primo elemento che caratterizzava la disciplina speciale della cessione del credito verso la P.A. era rappresentato dalla forma richiesta per l'atto di cessione, atteso che, la stessa nella cessione comune era libera, mentre in quella riguardante i crediti della p.a. era vincolata all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata;
• un secondo elemento che caratterizzava la disciplina speciale della cessione del credito verso la P.A. era rappresentato dalla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto;
• diversamente da quanto previsto nel diritto civile, in caso di cessione verso la p.a., era infatti necessaria la notifica della cessione a quest'ultima: a tal riguardo,
l'art. 69 al comma 1, disponeva: “Le cessioni….omissis….debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”;
• nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto fosse ancora pendente al momento della cessione, il legislatore, poi, richiedeva al fine di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, la necessaria adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione (art. 9 legge n. 2248 del 1865);
• la “ratio” di tale normativa era da ravvisarsi, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione del rapporto, evitando che durante il medesimo pagina 9 di 26 potessero venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto stesso;
• con riferimento alla notifica, la stessa doveva essere fatta nelle forme previste ex lege, ovvero nelle forme degli atti processuali e la mancanza della stessa comportava l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione al debitore, quindi alla
Pubblica Amministrazione;
• nel caso di specie, come ammesso dalla stessa società opposta e come si evinceva dalle relate delle notifiche esibite a sostegno dell'azione monitoria,
l'indirizzo utilizzato per le notifiche di tutti gli atti di cessione era quello risultante nella home page del sito istituzionale del comune e non anche quello di cui agli elenchi del ministero della Giustizia;
al proposito, andava precisato che, come rilevato dall'opposta, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, nel testo risultante dalla modifica attuata con D.L. n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, al
Ministero della Giustizia l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco, ma la disposizione era, però, priva di sanzione;
il comma 1 dell'art. 16 ter, prevedeva che “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt.
6-bis, 6-quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del presente Decreto, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
Giustizia; il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, art. 14, comma 2 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT), prevedeva che le pagina 10 di 26 notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, fermo quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611(ReGIndE o Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici); il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter – in seguito alla modifica ad opera del D.L. n. 90 del 2014 – non includeva più tra gli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali l'Indice
PA e si limitava a richiamare la L. n. 2 del 2009, art. 16, comma 6, che riguardava il registro delle imprese;
il “ReGIndE” conteneva, fra l'altro, gli indirizzi di posta elettronica certificata di quelle pubbliche amministrazioni che avevano comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica, in conformità con quanto previsto del medesimo D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 bis;
da ultimo, il Legislatore al fine agevolare la individuazione di un domicilio elettronico idoneo alla notificazione telematica, aveva previsto al D.L. n. 76 del
2020, art. 28, comma 1, lett. c), (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione”, non applicabile al caso in esame ratione temporis), che “in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (nel ReGIndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-ter (nell'Indice PA);
• secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riferito alle ipotesi in cui l'indirizzo del destinatario sia stato inserito nel Reginde, era nulla la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica tratto da altri registri, come quello IPA (Cass. 5 aprile 2019, n. 9562, afferma che l'unico registro valido è quello inserito nel Reginde;
Cass. n. 23738 del 2018, si riferisce pagina 11 di 26 alla notifica eseguita a un indirizzo diverso da quello del Reginde;
Cass. n. 11574 del 2018 e Cass. n. 14523 del 2017, riguardano ipotesi di notifiche eseguite presso l'Avvocatura dello Stato, che ha un indirizzo nel Reginde ed altri indirizzi presenti in altri elenchi), con la conseguenza che nell'ipotesi di indirizzo del destinatario presente, sia nel , che nell'IPA, l'unica notifica valida è quella CP_4
effettuata all'indirizzo Reginde;
• da ultimo, però, la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Tribunale
(Cassazione civile sez. III, 25/08/2021, n.23445), aveva stabilito che tale regola si applicava anche al caso in cui l'indirizzo PEC comparisse esclusivamente nel registro IPA e anche se ciò fosse dipeso dall'inadempimento dell'ente pubblico rispetto alla richiesta di comunicare al Reginde il proprio indirizzo telematico necessario per le notificazioni PEC ad effetti legali;
se il citato decreto L. 16 luglio
2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione”, non applicabile al caso in esame, ratione temporis, prevedeva che la notificazione alle pubbliche amministrazioni era validamente effettuata anche presso il domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art.
6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, doveva desumersi che la precedente normativa non consentisse di effettuare una valida notifica presso il registro IPA;
• doveva quindi concludersi per la nullità della notifica delle cessioni per violazione delle disposizioni che, ai fini della validità delle notificazioni telematiche degli atti, attribuivano valenza soltanto ad alcuni elenchi, con la conseguenza che, ogni differente recapito informatico, ancorché effettivamente collegato all'amministrazione destinataria, non costituiva l'indirizzo ritenuto dal legislatore idoneo al perfezionamento della notificazione;
pagina 12 di 26 • ne discendeva che, risultando nulle le notifiche, il aveva pagato CP_1
regolarmente e correttamente ai suoi fornitori e che non sussisteva la legittimazione attiva della banca;
Parte_1
• l'accoglimento dell'eccezione preliminare assorbiva tutte le ulteriori questioni anche di merito sollevate conseguendone la revoca del decreto in giuntivo e, parimenti, il rigetto della domanda proposta da nel giudizio Parte_1
1284/20 riunito.
I motivi di appello
1. ERRORE NELLA DECISIONE IN PUNTO DI NULLITÀ DEGLI ATTI DI CESSIONE PER
ASSERITA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE NOTIFICHE
TELEMATICHE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME
RICHIAMATE – OMESSO ESAME DELLE ALLEGAZIONI SVOLTE DA Parte_2
[...]
Sostiene l'appellante – articolando il motivo su tre distinti profili - che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile ai crediti verso i Comuni l'art. 69 del RD
2440/1923, corpo normativo in materia di contabilità dello Stato, riferito esclusivamente ai crediti verso lo Stato e non verso la PA nel suo complesso;
deduce inoltre che la sentenza della Suprema Corte richiamata dal primo giudice – peraltro su indicazione della stessa appellante -, cioè Cass. 32788/2019, esprimerebbe il principio opposto a quello ritenuto dal giudice, confermando che è norma eccezionale riferita solo allo Stato e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse.
Sostiene altresì l'appellante che l'art. 9 della legge 2248/1865 sarebbe ormai implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle Disposizioni sulla Legge in generale,
pagina 13 di 26 che sarebbe comunque applicabile ai soli contratti in corso di esecuzione, mentre il nulla avrebbe opposto alla sua affermazione in sede monitoria, secondo cui i CP_1
crediti ceduti sarebbero tutti riferibili a contratti cessati.
Non essendo, infine, applicabile la disciplina speciale sin qui riassunta non è applicabile neppure la normativa in materia di notifica cui ha fatto riferimento il primo giudice.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente ritiene la Corte che debbano essere chiariti i profili di fatto, visto che le parti si limitano a continui riferimenti alla documentazione allegata, mentre la sentenza impugnata è priva di ogni riferimento al fatto posto a fondamento del credito.
Con scrittura privata registrata a Milano il 28 giugno 2016, autenticata nelle sottoscrizioni da notar (rep. n. 31926), ENI s.p.a. ha ceduto a Per_1 [...]
i crediti vantati nei confronti del di cui alle Parte_1 Controparte_1
fatture riepilogate nell'elenco allegato alla scrittura privata autenticata;
in particolare si tratta di fatture emesse dal 18 marzo 2016 al 10 giugno 2016 per l'importo complessivo di euro 33.846,33 e risulta notificata via PEC, nella forma prevista per gli atti processuali, il 13 luglio 2016.
Con scrittura privata registrata a Milano il 27 dicembre 2016, autenticata nelle sottoscrizioni da notar (rep. n. 31948), ENI s.p.a. ha ceduto a Per_1 [...]
i crediti vantati nei confronti del di cui alle Parte_1 Controparte_1
fatture riepilogate nell'elenco allegato alla scrittura privata autenticata;
in particolare si tratta di fatture emesse dal 25 marzo 2016 al 21 ottobre 2016 per l'importo complessivo di euro 17.762,52 e risulta notificata via PEC, nella forma prevista per gli atti processuali, il 13 gennaio 2017.
pagina 14 di 26 Con scrittura privata registrata a Milano il 3 luglio 2017, autenticata nelle sottoscrizioni da notar (rep. n. 17.953), SACE SFT s.p.a. (a cui i crediti erano stati ceduti in Per_2
precedenza da ENI s.p.a.) ha ceduto a i crediti vantati nei Parte_1
confronti del di cui alle fatture riepilogate nell'elenco allegato Controparte_1
alla scrittura privata autenticata;
in particolare si tratta di fatture emesse dal 16 ottobre 2015 al 6 novembre 2015 per l'importo complessivo di euro 110.364,11 e risulta notificata via PEC, nella forma prevista per gli atti processuali, l'11 luglio 2017.
Con scrittura privata registrata a Milano il 6 ottobre 2017, autenticata nelle sottoscrizioni da notar (rep. n. 33396), ENI Gas e Luce s.p.a. ha ceduto a Per_1 [...]
i crediti vantati nei confronti del di cui alle Parte_1 Controparte_1
fatture riepilogate nell'elenco allegato alla scrittura privata autenticata;
in particolare si tratta della fattura emessa il 23 maggio 2017 per l'importo complessivo di 8.034,62 e risulta notificata via PEC, nella forma prevista per gli atti processuali, il 18 ottobre 2017.
Con scrittura privata registrata a Milano il 28 giugno 2018, autenticata nelle sottoscrizioni da notar (rep. n. 20024), ha ceduto a Per_2 Controparte_5 [...]
i crediti vantati nei confronti del di cui alle Parte_1 Controparte_1
fatture riepilogate nell'elenco allegato alla scrittura privata autenticata;
in particolare si tratta di fatture emesse dal 24 luglio 2014 al 24 aprile 2017 per l'importo complessivo di 23.929,77 e risulta notificata via PEC, nella forma prevista per gli atti processuali, il
11 luglio 2018.
Con riferimento ai rapporti con ENI s.p.a. (ed anche con ENI Gas e Luce s.p.a.) eccepisce il – sin dall'atto di opposizione - che il relativo contratto di fornitura energetica CP_1
è cessato ad agosto 2017 (circostanza dimostrata documentalmente e, comunque, non pagina 15 di 26 contestata), sicchè sarebbero inopponibili tutte le cessioni notificate anteriormente a detta data perché eseguite in corso di rapporto contrattuale.
Ciò in quanto – secondo la tesi dell'Ente – dovrebbe ritenersi operante il divieto di cessione di cui all'art. 9 della legge n. 2448/1865 All. E, non essendo stata acquisita la previa adesione del debitore ceduto.
Sarebbero pertanto comprese in detta eccezione tutte le notifiche dei crediti ceduti da
ENI s.p.a. (compresi quelli già ceduti a SACE SFT s.p.a., rispetto ai quali il aveva CP_1
addirittura formalizzato il rifiuto alla cessione da ENI s.p.a. a SACE SFT s.r.l. notificatale il 12 aprile 2017), ad eccezione del credito di ENI Gas e Luce s.p.a. del valore di 8.034,62 euro.
Analoghe considerazioni, secondo il varrebbero per i crediti ceduti da ESTRA CP_1
RG s.r.l. con cui il rapporto di fornitura era ancora in corso al momento del giudizio innanzi al Tribunale, tanto da essere indicato quale unico fornitore di energia termica del . Controparte_1
Tanto premesso, in punto di fatto, va evidenziato che è errato quanto deduce l'appellante nella parte in cui sostiene che “vale, da ultimo, rammentare che il CP_1
nulla ha dedotto, provato e/o chiesto di provare, in punto di pendenza dei contratti in forza dei quali le società sue fornitrici hanno emesso le fatture oggetto di cessione a
La deduzione di per cui “… i rapporti contrattuali tra l'Ente debitore e le imprese fornitrici, titolo dell'emissione delle fatture azionate in sede monitoria, sono, oggi, tutti cessati” non è stata in alcun modo smentita e/o contraddetta dal . Controparte_1
pagina 16 di 26 Di ciò il Tribunale non ha tenuto conto, errando, quindi, nel non trarre da tale omessa contestazione le dovute valutazioni, in applicazione di quanto stabilito dagli art. 115 e
116 c.p.c.”
In realtà, il ha rappresentato le circostanze innanzi riassunte sin dall'atto di CP_1
citazione in opposizione, sicchè con riferimento a quasi tutte le notifiche dei crediti ceduti (ad eccezione di una sola di esse) si pone come primo quesito l'applicabilità o meno dell'art. 9 della legge n. 2448/1865 All. E che così recita testualmente: “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Una volta stabilita l'applicabilità della norma in questione, occorrerà poi valutare se – una volta sopravvenuta la cessione del rapporto contrattuale – debba intendersi efficace la cessione anche nei confronti della P.A. ceduta che non vi aveva in precedenza aderito, essendo incontestabile che il contratto di cessione è comunque valido ed efficace ab initio tra le parti che lo hanno sottoscritto.
Così posti i quesiti in diritto, va subito rilevata l'erroneità dell'affermazione dell'appellante che ritiene la norma in commento abrogata implicitamente ex art. 15 delle disp. sulla legge in generale.
In realtà, la norma non risulta ad oggi abrogata e continua a formare oggetto di pronunzie di legittimità, anche recenti (da ultimo vds. Cass. n. 29420 del 24 ottobre
2023).
La norma, poi, è di generale applicazione ed è riferita tanto ai crediti verso lo Stato quanto a quelli verso gli enti pubblici territoriali (sul punto vds. Cass. n. 11475 dell'8 maggio 2008, Cass. n. 268 dell'11 gennaio 2006 e soprattutto Cass. n. 18610 del 21 settembre 2005 che chiarisce come la norma in commento fosse applicabile non solo pagina 17 di 26 alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tale disposizione, confermata anche dalle norme secondarie che la estendono ai comuni ed alle province (art. 112 del r.d. 19 settembre
1899, n. 394, art. 176 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del r.d. 19 novembre
1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture.).
Può ritenersi anche pacifico che il divieto di cessione in commento condiziona solo l'efficacia del contratto verso la P.A., sicchè (vds. Cass. n. 18610 del 21 settembre 2005) il principio sancito dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dall'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, secondo cui l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. in dipendenza di contratti di fornitura o di appalto è subordinata, qualora l'esecuzione del contratto fosse ancora in corso, all'adesione dell'amministrazione interessata, implica solo l'operatività, dopo l'esecuzione del contratto, della cessione dei crediti non ancora saldati, ma non anche di quella dei crediti estinti, perché pagati o compensati durante il periodo di sospensione dell'efficacia della cessione, nel quale l'amministrazione debitrice, proprio perché non vincolata dalla cessione, conserva la facoltà di pagare il prezzo della fornitura o dell'appalto al creditore originario, con effetto liberatorio.
Ne deriva che, ove venga preteso dal cessionario anche il pagamento del credito ceduto, ma pagato dalla PA durante il periodo di vigenza del divieto di cessione, quest'ultima potrà sempre opporre l'eccezione di pagamento, anche in sede esecutiva.
pagina 18 di 26 A completamento di detto principio va anche considerato che, secondo Cass. n. 15153 del 23 novembre 2000, il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, a norma del quale sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Consegue che, in caso di mancata "adesione" dell'amministrazione debitrice alla cessione del credito che abbia tuttavia accettato, il pagamento fatto al cedente è liberatorio solo se sia stato effettuato prima che la fornitura fosse ultimata.
Tanto chiarito in merito all'interpretazione del citato art. 9, occorre ora considerare che il rapporto di fornitura con ENI s.p.a. è cessato ad agosto 2017, sicchè occorre stabilire se – venuta meno la ragione del divieto di cessione – le notifiche eseguite nel corso del rapporto abbiano acquisito l'efficacia di una valida notifica al debitore a quel punto liberamente cedibile.
Ciò in quanto il fa discendere dalla mancata adesione alle cessioni notificate in CP_1
corso di fornitura la “nullità, invalidità, inefficacia, inopponibilità degli atti di cessione”.
La tesi dell'Ente cumula una serie di conseguenze tra loro incompatibili e distinte.
Per quanto già osservato innanzi va certamente esclusa ogni ipotesi di nullità/invalidità del contratto di cessione che – come detto – è valido tra le parti e temporaneamente inefficace verso la PA, debitore ceduto.
pagina 19 di 26 L'eccezione di inopponibilità/inefficacia è dunque riferibile esclusivamente al periodo di esecuzione del contratto di fornitura, ma essa non ha più ragion d'essere una volta rimossa la condizione sospensiva dell'efficacia, cioè una volta sopraggiunta la cessazione del rapporto di fornitura, anche perché l'ultrattività del divieto sarebbe del tutto incoerente con la ratio che lo ispira, così come delineata dalla giurisprudenza.
D'altro canto, un valido contratto di cessione notificato al debitore ceduto – ancorchè temporaneamente inopponibile allo stesso –, non può essere considerato tamquam non esset una volta venuta meno la causa del divieto, visto che il debito esiste e che il relativo rapporto con la PA ha solo subito una modificazione soggettiva ex latere creditoris, per cui la notifica del valido contratto di cessione vale ad informare il debitore – a quel punto liberamente cedibile – dell'avvenuta modificazione (fermi restando gli effetti – innanzi illustrati – dei pagamenti eseguiti medio tempore all'originario creditore).
Ne deriva, nel caso concreto, che alcuna eccezione di inopponibilità della cessione può essere opposta dal all'appellante con riferimento ai crediti ceduti da ENI s.p.a., CP_1
mentre il divieto di cessione è opponibile solo con riferimento alle cessioni di
[...]
con la quale – stando alle dichiarazioni non contestate del – il CP_5 CP_1
rapporto contrattuale di fornitura energetica sarebbe tuttora in corso.
Il motivo è poi fondato con riferimento ai limiti di applicazione dell'art. 69 r.d. n.
2440/1923 indicati dall'appellante, atteso che (vds. Cass. n. 32788 del 13 dicembre
2019) è pacifico che l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione pagina 20 di 26 statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse.
Quindi, utile normativa di riferimento è quella prevista dall'art. 117 del d.leg.vo n.
163/2006, poi divenuto d.lgs. n. 50/2016 art. 106, comma 13, secondo cui “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Nessun dubbio può esservi circa il rispetto della forma pretesa per il contratto di cessione del credito, essendo stati tutti redatti nella forma della scrittura privata autenticata da notaio.
L'opposizione è stata invece accolta – essenzialmente – con riferimento alle formalità delle notifiche eseguite da ma anche per tale profilo l'appello è fondato e deve essere accolto.
Deduce sul punto il Comune appellato che “invero ammette di Parte_1
aver effettuato tutte le notifiche degli atti di cessione al Controparte_1
pagina 21 di 26 utilizzando l'indirizzo pec rinvenuto nel pubblico registro IPA a cui dal 19.8.2014 al
16.07.2020 non si poteva attingere per reperire gli indirizzi pec da impiegare per le notifiche verso le pubbliche amministrazioni!!!
Come noto l'art. 3 bis della L. 53/94 prevede la possibilità per gli avvocati di procedere alla notifica di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo Pec, utilizzando un indirizzo di posta elettronica risultante da pubblici registri.
L'art. 16 ter del D. L. 179 del 2012 vigente all'epoca dei fatti di causa individuava i pubblici elenchi da cui attingere gli indirizzi PEC validi ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale.
In particolare, in riferimento alle notifiche da effettuarsi nei confronti delle pubbliche
Amministrazioni, gli unici pubblici registri all'epoca consultabili erano quelli previsti dall'art. 16 comma 12 del D.L. 179/12 nonché il registro Generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (rectius ReGIndE).
Nel caso di specie, come ammesso dalla stessa società opposta e come si evince dalle relate di notifica esibite a sostegno dell'azione monitoria, è pacifico che l'indirizzo utilizzato per le notifiche di tutti gli atti di cessione sia stato reperito dall'unico registro che dal 19.8.2014 non era più elenco pubblico utile ai fini delle notificazioni.
La giurisprudenza formatasi sul punto era concorde nel ritenere la notifica effettuata utilizzando un indirizzo Pec non reperito nei pubblici elenchi individuati dal D.L.
179/2012, affetta da nullità non idonea pertanto a produrre effetti giuridici (cfr Cass.
n.3709 dell'08.02.2019- Cass. Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017- Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018- Consiglio d Stat Sez. III 22 ottobre 2019 n. 7170).
pagina 22 di 26 Il decreto semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020 sopravvenuto nelle more del giudizio di primo grado ha modificato l'art. 16 ter del d. l 179/2012 stabilendo (con decorrenza dal 17.7.2020) la possibilità di utilizzare gli indirizzi pec presenti nel registro IPA solo in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec nell'elenco di cui all'articolo 16, comma
12 d.l. 179/2012.
Anche le vigenti disposizioni normative in materia, hanno riabilitato e legittimato le notifiche effettuate utilizzando gli indirizzi per presenti nel registro IPA.
L'introduzione di tali previsioni normative avvalora il fatto che prima della loro adozione, le notifiche effettuate attingendo agli indirizzi pec presenti presso il registro
IPA non erano valide.
Controparte non potendo validamente replicare all'eccezione di nullita' sollevata, ha parlato nel corso del giudizio di primo grado di errore scusabile ex art. 37 c.p.a. (?!?), come se potesse ritenersi legittimato a rinnovare oggi le notifiche degli atti di cessione.
Ma c'è di più, in sede di gravame arriva addirittura a rinnegare le affermazioni esternate nei propri scritti difensivi del primo grado, laddove sostiene che: “la difesa di
contrariamente a quanto inopinatamente ritenuto dal primo Giudice, non ha mai affermato di aver utilizzato i dati pubblicati sul Sito Web del Comune per
l'individuazione dell'indirizzo p.e.c . da utilizzare (ed utilizzato) per eseguire le notifiche delle cessioni”. Eppure nella comparsa di costituzione e risposta nel primo grado a pag.
6 e 7 così dichiara: “..il :…omissis…pubblicizza, nella home page Controparte_1
del proprio sito istituzionale, quale proprio recapito di posta elettronica certificata,
l'indirizzo al quale sono stati notificati gli atti di Email_1
cessione oggetto delle odierne contestazioni”
pagina 23 di 26 Il Giudice di prime cure ha riportato in sentenza quanto dichiarato dalla stessa per cui non vi è stata nessuna sua affermazione che possa essere considerata inopinabile”.
Sul punto l'appellante precisa “di aver attinto i dati per l'individuazione dell'indirizzo
p.e.c. presso il quale eseguire la notifica degli atti di cessione nei confronti dell'Ente appellato, dall'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di
Pubblici Servizi (meglio noto come “IndicePA” e “IPA”); solo al fine di dimostrare che, nonostante le notifiche effettuate all'indirizzo presente in IndicePA, il ha avuto CP_1
piena contezza delle stesse, con conseguente raggiungimento dello scopo, ha rilevato che l'indirizzo presente su IndicePA è il medesimo che il ha dichiarato e dichiara CP_1
sul proprio Sito Web, con la conseguenza che non può negarsi che tale sia quello presso il quale pervengono tutte le comunicazione che il visiona”. CP_1
Effettivamente, il profilo che la tesi del primo giudice non considera che non viene dedotto dal la mancata ricezione della notifica, così come non viene dedotta CP_1
l'estraneità dell'Ente all'indirizzo PEC al quale il creditore ha indirizzato le notifiche, sicchè è certo che lo scopo delle stesse è stato raggiunto.
Il primo giudice, pertanto, non ha considerato – aldilà di tutta l'articolata ricostruzione normativa operata in sentenza – che, se la notifica deve avvenire nelle forme previste per gli atti processuali, è anche applicabile l'art. 156 c.p.c. a tenore del quale la nullità non può essere pronunziata per la sola inosservanza delle forme e, in ogni caso, non può mai essere pronunziata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
In tal senso è orientata anche la copiosa giurisprudenza del giudice amministrativo – richiamata dall'appellante e condivisa dalla Corte – che evidenzia anche come l'ente pubblico non può trarre vantaggio alcuno dalla sua inadempienza, cioè l'omessa comunicazione ed inserimento del proprio indirizzo PEC nei pubblici elenchi nei termini pagina 24 di 26 fissati dalla legge, in tal modo frapponendo ostacoli e rendendo più gravoso l'onere del notificante.
E' pure infondata l'eccezione formulata dal di nullità/inefficacia/invalidità CP_1
della cessione del credito ENI Gas e Luce del 29 settembre 2017 di euro 8.034,62 per la mancata attivazione della procedura di certificazione del credito su piattaforma ex art. 9 comma 3 bis d.l. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009.
L'eccezione è priva d'interesse attuale e concreto posto che la parte stessa deduce che il credito risulterebbe incassato.
In ogni caso la stessa è infondata visto che detta forma di certificazione risponde ad altri fini, esclusivamente deflattivi per facilitare la circolazione del credito, ma non è condizione di validità del contratto di cessione, tanto che la stessa norma fa salvi in ogni caso i pagamenti eseguiti dal creditore ceduto.
Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare dei crediti vantati da Parte_2
va osservato in primo luogo che il decreto ingiuntivo è stato già definitivamente
[...]
revocato dal primo giudice e che nelle more sono sopravvenuti plurimi pagamenti parziali che hanno indotto il creditore a ridurre la propria pretesa, anche se il CP_1
contesta anche detta determinazione, oltre a contestare la spettanza degli accessori così come richiesti dal creditore;
inoltre, sono anche contestate le pretese oggetto del giudizio riunito.
Poiché l'appello deve essere accolto nei termini e nei limiti sin qui esposti, per la determinazione del residuo credito necessita l'espletamento di una consulenza tecnico- contabile ed a tanto si provvede con separata ordinanza.
Riserva di pronunziare sulle residue eccezioni relative agli accessori del credito.
pagina 25 di 26 Spese al merito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1146/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata riserva di determinare l'ammontare residuo del credito, compresi gli accessori, all'esito della CTU disposta con separata ordinanza;
• spese al definitivo.
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1146/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COGGIATTI CLAUDIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. COGGIATTI CLAUDIO
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRELLI Controparte_1 P.IVA_2
ALFREDINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE INDIPENDENZA 42 SC.A
ASCOLI PICENOpresso il difensore avv. GRELLI ALFREDINA
APPELLATO/I
pagina 1 di 26 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 290/2022 del 3 maggio 2022 resa dal
Tribunale di Ascoli Piceno in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, : Parte_2
“Voglia la Corte Ill.ma, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, G.U. Dott.ssa Annalisa Giusti, n.
290/2022, emessa a definizione del giudizio rubricato con numero di R.G. 2485/2019 al quale è stato riunito il giudizio contraddistinto da R.G. n. 1284/2020, depositata in data
3 maggio 2022 e non notificata:
➢ In via principale:
- accertare e dichiarare la regolarità della cessione e, quindi, la legittimazione attiva di
(già ad agire, in forza delle cessioni di Parte_2 Parte_1
credito prodotte, nei confronti del;
Controparte_1
- condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore di dei seguenti importi: Parte_2
• € 17.326,10 in linea capitale, pari all'importo residuo richiesto nell'ambito del giudizio
R.G. n. 2485/2019 e come precisato dal sottoscritto difensore nelle NTS depositate in data 8 giugno 2021 in vista dell'udienza dell'11 giugno 2021 (doc. n. 4);
• interessi di mora maturati e maturandi sull'importo capitale di € 17.326,10 a far data dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo (al 2.12.2022 gli interessi maturati sono pari ad € 12.054,26);
pagina 2 di 26 • interessi anatocistici maturati sui predetti interessi di mora (al 2.12.2022 gli interessi maturati sono pari ad € 1.399,14)
• € 28.118,09 di cui alla NDI azionata nell'ambito del giudizio R.G. n. 1284/2020 (doc. n.
5) o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalla domanda al saldo, nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• € 5.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
➢ In via subordinata, condannare il , in persona del Sindaco e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di del Parte_2
complessivo importo che sarà ritenuto dovuto.
➢ In via di estremo subordine, in via equitativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226
e 2056 cod. civ., condannare l'Ente al pagamento di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_2
dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compenso professionale forense del doppio grado di giudizio nonché del procedimento monitorio, oltre spese forfettarie ex D.M. 55/2014 nella misura del 15% ed accessori di legge”
PER L'APPELLATO, : Controparte_1
pagina 3 di 26 “Che questa ECC.MA CORTE DI APPELLO voglia, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, accogliere le seguenti
C O N C L U S I O N I
- rigettare l'appello proposto dalla , perché inammissibile, infondato in Parte_2
fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- in subordine, nel merito:
1. accertare e dichiarare che il nulla deve alla per Controparte_1 Parte_3
mancata adesione della pubblica amministrazione ex art. 9 all. E della Legge
20.03.1865 n. 2248 e/o per la nullità/inefficacia//invalidità della cessione Eni gas e luce spa del 29/09/2017 di euro 8.034,62 anche per mancata attivazione procedura di certificazione del credito su piattaforma ex art. 9 comma 3bis d.l. 185/2008;
2. accertare e dichiarare che il nulla deve alla per Controparte_1 Parte_2
inesistenza del credito nei confronti del per essere state le somme Controparte_1
ingiunte rimborsate a da ENI SPA ed ESTRA ENERGIA Parte_4
SRL;
3. accertare e dichiarare che il nulla deve alla a Controparte_1 Parte_2
titolo di interessi moratori, anatocistici e per indennizzo del danno alla per Parte_2
nullità/invalidità/inefficacia/inopponibilità degli atti di cessioni per mancata adesione della pubblica amministrazione ex art. 9 all. E della Legge 20.03.1865 n. 2248 e/o la nullità/inefficacia//invalidità della cessione Eni gas e luce spa del 29/09/2017 di euro
8.034,62 anche per mancata attivazione procedura di certificazione del credito su piattaforma ex art. 9 comma 3bis d.l. 185/2008-
pagina 4 di 26
4. accertare e dichiarare che il nulla deve alla a Controparte_1 Parte_2
titolo di interessi moratori e anatocistici richiesti e parimenti non dovuto il risarcimento dei costi di recupero per tutte le motivazioni in atti;
Comunque in ogni caso rigettare tutte le domande avanzate da nei confronti del
, perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto respingere Controparte_1
integralmente l'avverso gravame.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con decreto ingiuntivo n. 669/2019 del 21 ottobre 2019 – reso dal Tribunale di Ascoli
Piceno ad istanza della ricorrente – veniva ingiunto al Parte_1
il pagamento in favore di quest'ultima della somma di € Controparte_1
201.635,90 (di cui € 193.955,90 a titolo di sorte capitale e € 7.680,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno).
A tal fine la ricorrente aveva allegato che le società Eni Parte_1
S.p.A., Sace FCT S.p.A, RA Eni Gas e Luce S.p.A., a mezzo di distinti atti CP_2
di cessione, redatti e notificati in ossequio al disposto dell'art. 106, c. 13, del Decr.
Legsl. 50/2016, le avevano ceduto propri crediti, a titolo di corrispettivo, rimasti insoluti, per prestazioni di servizi e/o forniture di merci e/o somministrazione di energia/gas, eseguite nei confronti del per complessivi Euro Controparte_1
193.955,90 in linea capitale;
che i crediti ceduti avevano titolo in n. 192 fatture analiticamente indicate negli atti di cessione e nell'estratto conto allegato al ricorso, nel quale era specificato, per ciascuna fattura, il nominativo della società emittente/fornitrice/cedente/somministratrice, nonché l'importo originale e residuo del credito, la data di emissione e scadenza;
che erano riportate nei libri giornale di pagina 5 di 26 debitamente tenuti e vidimati ai sensi di legge;
che il Parte_1
non aveva adempiuto alla richiesta di stragiudiziale definizione Controparte_1
della posizione debitoria fattagli pervenire tramite messaggio PEC inviato, e regolarmente ricevuto dal destinatario, in data 18.12.2019.
Con atto di citazione depositato il 30 dicembre 2019 ed iscritto al n. 2485/2019 RG del
Tribunale di Ascoli Piceno, proponeva rituale opposizione e Controparte_1
conveniva in giudizio e concludeva chiedendo di essere Parte_1
autorizzato a chiamare in causa ENI s.p.a. ed e nel merito di Controparte_3
revocare il decreto ingiuntivo opposto per la nullità/inopponibilità degli atti di cessione per nullità delle notifiche eseguite a mezzo posta elettronica certificata tramite indirizzi pec estratti dal registro IPA ( pubbliche amministrazioni) e/o per invalidità o inesistenza delle attestazioni di conformità per mancata adesione della pubblica amministrazione ex art. 9 all. E della Legge 20.03.1865 n. 2248 e/o per la nullità/inefficacia//invalidità della cessione Eni gas e luce spa del 29/09/2017 di euro 8.034,62 anche per mancata attivazione procedura di certificazione del credito su piattaforma ex art. 9 comma 3bis
d.l. 185/2008; nonché di dichiarare non dovuti gli interessi moratori e anatocistici richiesti e parimenti non dovuto il risarcimento dei costi di recupero per tutte le motivazioni sopra espresse;
nonché, in via subordinata e nel merito, nel caso fossero state riconosciute valide le cessioni di credito e confermate le pretese creditorie della ingiungente nei confronti del accertati gli avvenuti pagamenti eseguiti CP_1
dall'Ente in favore delle società chiamate per le medesime fatture, di condannare la società Eni spa alla restituzione di euro 169.953,58 e RA RG RL alla restituzione di euro 16.139,72 (sedicimilacentotrentanove/72) in favore dell'opponente oltre interessi e rivalutazione come per legge.
pagina 6 di 26 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la Parte_1
chiedendo di rigettare ogni avversa richiesta, compresa quella relativa alle chiamate in causa.
Con un separato atto di citazione iscritto al n. 1284/20 RG Tribunale di Ascoli Piceno, la società conveniva in giudizio il , per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento in suo favore di € 28.118,09 di cui alla ND riepilogata nell'elenco prodotto Sub doc 3 o di quella maggiore o minore somma di giustizia, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e
5 del D. Lgs n. 231/02 novellato da D. Lgs n. 192/2012, da calcolarsi dalla domanda al saldo, nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli art. 2 e 5 del D. Lgs n. 231/02, novellato da D. Lgs n. 192/2012, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
€
5.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs n. 231/02 come novellato da D. Lgs n.
192/2012, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
Con detta citazione, allegava che aveva ricevuto in ritardo Parte_1
il pagamento di una serie di fatture a lei pervenute in forza di diversi atti cessione, invocava il pagamento a carico del degli interessi moratori come Controparte_1
conteggiati in base all'allegato b) accluso alla nota di debito n. 90002178 del
24.01.2020.
Anche in detto giudizio si costituiva chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda previa riunione al giudizio già pendente ed iscritto al n. 2485/2919 RG Trib.
Disposta la riunione dei due procedimenti, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, con la sentenza n. 290/2022 del 3 maggio 2022 il Tribunale di Ascoli
pagina 7 di 26 Piceno, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, nel giudizio riunito iscritto al n. 1284/2020 RG Trib., rigettava la domanda, regolando le spese.
(già impugnava la predetta sentenza Parte_2 Parte_1
innanzi alla Corte di Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato . Controparte_1
All'udienza del 17 settembre 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 290/2022 del 3 maggio 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• con riferimento all'eccezione di nullità delle notifiche degli atti di cessione perché non effettuata sull'indirizzo pec desumibile dal registro Generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (rectius ReGIndE), unico pubblico registro consultabile ai sensi dell'art. 16 comma 12 del D.L. 179/12, doveva precisarsi che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una
P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571) e che, in considerazione degli interessi coinvolti, contemplasse oneri formali più rigidi;
• detta disciplina era applicabile anche alle cessioni di crediti verso un CP_1
atteso che la Pubblica Amministrazione, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, doveva essere intesa nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie pagina 8 di 26 articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono” (Cass. Sez. III, sentenza 981/2002; sempre nel senso dell'applicabilità agli enti locali, Cass. civ.
n. 11041 del 1996; anche in motivazione la sentenza 32788/19 citata dall'opposta che affermava l'applicabilità della disciplina de qua allo stato ed alle sue articolazioni);
• un primo elemento che caratterizzava la disciplina speciale della cessione del credito verso la P.A. era rappresentato dalla forma richiesta per l'atto di cessione, atteso che, la stessa nella cessione comune era libera, mentre in quella riguardante i crediti della p.a. era vincolata all'atto pubblico o alla scrittura privata autenticata;
• un secondo elemento che caratterizzava la disciplina speciale della cessione del credito verso la P.A. era rappresentato dalla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto;
• diversamente da quanto previsto nel diritto civile, in caso di cessione verso la p.a., era infatti necessaria la notifica della cessione a quest'ultima: a tal riguardo,
l'art. 69 al comma 1, disponeva: “Le cessioni….omissis….debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”;
• nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto fosse ancora pendente al momento della cessione, il legislatore, poi, richiedeva al fine di rendere opponibile la cessione al debitore ceduto, la necessaria adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione (art. 9 legge n. 2248 del 1865);
• la “ratio” di tale normativa era da ravvisarsi, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione del rapporto, evitando che durante il medesimo pagina 9 di 26 potessero venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto stesso;
• con riferimento alla notifica, la stessa doveva essere fatta nelle forme previste ex lege, ovvero nelle forme degli atti processuali e la mancanza della stessa comportava l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione al debitore, quindi alla
Pubblica Amministrazione;
• nel caso di specie, come ammesso dalla stessa società opposta e come si evinceva dalle relate delle notifiche esibite a sostegno dell'azione monitoria,
l'indirizzo utilizzato per le notifiche di tutti gli atti di cessione era quello risultante nella home page del sito istituzionale del comune e non anche quello di cui agli elenchi del ministero della Giustizia;
al proposito, andava precisato che, come rilevato dall'opposta, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, nel testo risultante dalla modifica attuata con D.L. n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto comunicare, entro il 30 novembre 2014, al
Ministero della Giustizia l'indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco, ma la disposizione era, però, priva di sanzione;
il comma 1 dell'art. 16 ter, prevedeva che “a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt.
6-bis, 6-quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del presente Decreto, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il Registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della
Giustizia; il D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, art. 14, comma 2 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT), prevedeva che le pagina 10 di 26 notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, fermo quanto previsto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611(ReGIndE o Registro Generale degli
Indirizzi Elettronici); il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter – in seguito alla modifica ad opera del D.L. n. 90 del 2014 – non includeva più tra gli elenchi rilevanti ai fini dell'estrazione degli indirizzi validi per la notificazione di atti processuali l'Indice
PA e si limitava a richiamare la L. n. 2 del 2009, art. 16, comma 6, che riguardava il registro delle imprese;
il “ReGIndE” conteneva, fra l'altro, gli indirizzi di posta elettronica certificata di quelle pubbliche amministrazioni che avevano comunicato di voler ricevere le notificazioni per via telematica, in conformità con quanto previsto del medesimo D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 bis;
da ultimo, il Legislatore al fine agevolare la individuazione di un domicilio elettronico idoneo alla notificazione telematica, aveva previsto al D.L. n. 76 del
2020, art. 28, comma 1, lett. c), (D.L. 16 luglio 2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione”, non applicabile al caso in esame ratione temporis), che “in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12 (nel ReGIndE), la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art.
6-ter (nell'Indice PA);
• secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, riferito alle ipotesi in cui l'indirizzo del destinatario sia stato inserito nel Reginde, era nulla la notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica tratto da altri registri, come quello IPA (Cass. 5 aprile 2019, n. 9562, afferma che l'unico registro valido è quello inserito nel Reginde;
Cass. n. 23738 del 2018, si riferisce pagina 11 di 26 alla notifica eseguita a un indirizzo diverso da quello del Reginde;
Cass. n. 11574 del 2018 e Cass. n. 14523 del 2017, riguardano ipotesi di notifiche eseguite presso l'Avvocatura dello Stato, che ha un indirizzo nel Reginde ed altri indirizzi presenti in altri elenchi), con la conseguenza che nell'ipotesi di indirizzo del destinatario presente, sia nel , che nell'IPA, l'unica notifica valida è quella CP_4
effettuata all'indirizzo Reginde;
• da ultimo, però, la giurisprudenza di legittimità condivisa dal Tribunale
(Cassazione civile sez. III, 25/08/2021, n.23445), aveva stabilito che tale regola si applicava anche al caso in cui l'indirizzo PEC comparisse esclusivamente nel registro IPA e anche se ciò fosse dipeso dall'inadempimento dell'ente pubblico rispetto alla richiesta di comunicare al Reginde il proprio indirizzo telematico necessario per le notificazioni PEC ad effetti legali;
se il citato decreto L. 16 luglio
2020, n. 76, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione”, non applicabile al caso in esame, ratione temporis, prevedeva che la notificazione alle pubbliche amministrazioni era validamente effettuata anche presso il domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art.
6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, doveva desumersi che la precedente normativa non consentisse di effettuare una valida notifica presso il registro IPA;
• doveva quindi concludersi per la nullità della notifica delle cessioni per violazione delle disposizioni che, ai fini della validità delle notificazioni telematiche degli atti, attribuivano valenza soltanto ad alcuni elenchi, con la conseguenza che, ogni differente recapito informatico, ancorché effettivamente collegato all'amministrazione destinataria, non costituiva l'indirizzo ritenuto dal legislatore idoneo al perfezionamento della notificazione;
pagina 12 di 26 • ne discendeva che, risultando nulle le notifiche, il aveva pagato CP_1
regolarmente e correttamente ai suoi fornitori e che non sussisteva la legittimazione attiva della banca;
Parte_1
• l'accoglimento dell'eccezione preliminare assorbiva tutte le ulteriori questioni anche di merito sollevate conseguendone la revoca del decreto in giuntivo e, parimenti, il rigetto della domanda proposta da nel giudizio Parte_1
1284/20 riunito.
I motivi di appello
1. ERRORE NELLA DECISIONE IN PUNTO DI NULLITÀ DEGLI ATTI DI CESSIONE PER
ASSERITA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE NOTIFICHE
TELEMATICHE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME
RICHIAMATE – OMESSO ESAME DELLE ALLEGAZIONI SVOLTE DA Parte_2
[...]
Sostiene l'appellante – articolando il motivo su tre distinti profili - che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere applicabile ai crediti verso i Comuni l'art. 69 del RD
2440/1923, corpo normativo in materia di contabilità dello Stato, riferito esclusivamente ai crediti verso lo Stato e non verso la PA nel suo complesso;
deduce inoltre che la sentenza della Suprema Corte richiamata dal primo giudice – peraltro su indicazione della stessa appellante -, cioè Cass. 32788/2019, esprimerebbe il principio opposto a quello ritenuto dal giudice, confermando che è norma eccezionale riferita solo allo Stato e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse.
Sostiene altresì l'appellante che l'art. 9 della legge 2248/1865 sarebbe ormai implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle Disposizioni sulla Legge in generale,
pagina 13 di 26 che sarebbe comunque applicabile ai soli contratti in corso di esecuzione, mentre il nulla avrebbe opposto alla sua affermazione in sede monitoria, secondo cui i CP_1
crediti ceduti sarebbero tutti riferibili a contratti cessati.
Non essendo, infine, applicabile la disciplina speciale sin qui riassunta non è applicabile neppure la normativa in materia di notifica cui ha fatto riferimento il primo giudice.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Preliminarmente ritiene la Corte che debbano essere chiariti i profili di fatto, visto che le parti si limitano a continui riferimenti alla documentazione allegata, mentre la sentenza impugnata è priva di ogni riferimento al fatto posto a fondamento del credito.
Con scrittura privata registrata a Milano il 28 giugno 2016, autenticata nelle sottoscrizioni da notar (rep. n. 31926), ENI s.p.a. ha ceduto a Per_1 [...]
i crediti vantati nei confronti del di cui alle Parte_1 Controparte_1
fatture riepilogate nell'elenco allegato alla scrittura privata autenticata;
in particolare si tratta di fatture emesse dal 18 marzo 2016 al 10 giugno 2016 per l'importo complessivo di euro 33.846,33 e risulta notificata via PEC, nella forma prevista per gli atti processuali, il 13 luglio 2016.
Con scrittura privata registrata a Milano il 27 dicembre 2016, autenticata nelle sottoscrizioni da notar (rep. n. 31948), ENI s.p.a. ha ceduto a Per_1 [...]
i crediti vantati nei confronti del di cui alle Parte_1 Controparte_1
fatture riepilogate nell'elenco allegato alla scrittura privata autenticata;
in particolare si tratta di fatture emesse dal 25 marzo 2016 al 21 ottobre 2016 per l'importo complessivo di euro 17.762,52 e risulta notificata via PEC, nella forma prevista per gli atti processuali, il 13 gennaio 2017.
pagina 14 di 26 Con scrittura privata registrata a Milano il 3 luglio 2017, autenticata nelle sottoscrizioni da notar (rep. n. 17.953), SACE SFT s.p.a. (a cui i crediti erano stati ceduti in Per_2
precedenza da ENI s.p.a.) ha ceduto a i crediti vantati nei Parte_1
confronti del di cui alle fatture riepilogate nell'elenco allegato Controparte_1
alla scrittura privata autenticata;
in particolare si tratta di fatture emesse dal 16 ottobre 2015 al 6 novembre 2015 per l'importo complessivo di euro 110.364,11 e risulta notificata via PEC, nella forma prevista per gli atti processuali, l'11 luglio 2017.
Con scrittura privata registrata a Milano il 6 ottobre 2017, autenticata nelle sottoscrizioni da notar (rep. n. 33396), ENI Gas e Luce s.p.a. ha ceduto a Per_1 [...]
i crediti vantati nei confronti del di cui alle Parte_1 Controparte_1
fatture riepilogate nell'elenco allegato alla scrittura privata autenticata;
in particolare si tratta della fattura emessa il 23 maggio 2017 per l'importo complessivo di 8.034,62 e risulta notificata via PEC, nella forma prevista per gli atti processuali, il 18 ottobre 2017.
Con scrittura privata registrata a Milano il 28 giugno 2018, autenticata nelle sottoscrizioni da notar (rep. n. 20024), ha ceduto a Per_2 Controparte_5 [...]
i crediti vantati nei confronti del di cui alle Parte_1 Controparte_1
fatture riepilogate nell'elenco allegato alla scrittura privata autenticata;
in particolare si tratta di fatture emesse dal 24 luglio 2014 al 24 aprile 2017 per l'importo complessivo di 23.929,77 e risulta notificata via PEC, nella forma prevista per gli atti processuali, il
11 luglio 2018.
Con riferimento ai rapporti con ENI s.p.a. (ed anche con ENI Gas e Luce s.p.a.) eccepisce il – sin dall'atto di opposizione - che il relativo contratto di fornitura energetica CP_1
è cessato ad agosto 2017 (circostanza dimostrata documentalmente e, comunque, non pagina 15 di 26 contestata), sicchè sarebbero inopponibili tutte le cessioni notificate anteriormente a detta data perché eseguite in corso di rapporto contrattuale.
Ciò in quanto – secondo la tesi dell'Ente – dovrebbe ritenersi operante il divieto di cessione di cui all'art. 9 della legge n. 2448/1865 All. E, non essendo stata acquisita la previa adesione del debitore ceduto.
Sarebbero pertanto comprese in detta eccezione tutte le notifiche dei crediti ceduti da
ENI s.p.a. (compresi quelli già ceduti a SACE SFT s.p.a., rispetto ai quali il aveva CP_1
addirittura formalizzato il rifiuto alla cessione da ENI s.p.a. a SACE SFT s.r.l. notificatale il 12 aprile 2017), ad eccezione del credito di ENI Gas e Luce s.p.a. del valore di 8.034,62 euro.
Analoghe considerazioni, secondo il varrebbero per i crediti ceduti da ESTRA CP_1
RG s.r.l. con cui il rapporto di fornitura era ancora in corso al momento del giudizio innanzi al Tribunale, tanto da essere indicato quale unico fornitore di energia termica del . Controparte_1
Tanto premesso, in punto di fatto, va evidenziato che è errato quanto deduce l'appellante nella parte in cui sostiene che “vale, da ultimo, rammentare che il CP_1
nulla ha dedotto, provato e/o chiesto di provare, in punto di pendenza dei contratti in forza dei quali le società sue fornitrici hanno emesso le fatture oggetto di cessione a
La deduzione di per cui “… i rapporti contrattuali tra l'Ente debitore e le imprese fornitrici, titolo dell'emissione delle fatture azionate in sede monitoria, sono, oggi, tutti cessati” non è stata in alcun modo smentita e/o contraddetta dal . Controparte_1
pagina 16 di 26 Di ciò il Tribunale non ha tenuto conto, errando, quindi, nel non trarre da tale omessa contestazione le dovute valutazioni, in applicazione di quanto stabilito dagli art. 115 e
116 c.p.c.”
In realtà, il ha rappresentato le circostanze innanzi riassunte sin dall'atto di CP_1
citazione in opposizione, sicchè con riferimento a quasi tutte le notifiche dei crediti ceduti (ad eccezione di una sola di esse) si pone come primo quesito l'applicabilità o meno dell'art. 9 della legge n. 2448/1865 All. E che così recita testualmente: “sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Una volta stabilita l'applicabilità della norma in questione, occorrerà poi valutare se – una volta sopravvenuta la cessione del rapporto contrattuale – debba intendersi efficace la cessione anche nei confronti della P.A. ceduta che non vi aveva in precedenza aderito, essendo incontestabile che il contratto di cessione è comunque valido ed efficace ab initio tra le parti che lo hanno sottoscritto.
Così posti i quesiti in diritto, va subito rilevata l'erroneità dell'affermazione dell'appellante che ritiene la norma in commento abrogata implicitamente ex art. 15 delle disp. sulla legge in generale.
In realtà, la norma non risulta ad oggi abrogata e continua a formare oggetto di pronunzie di legittimità, anche recenti (da ultimo vds. Cass. n. 29420 del 24 ottobre
2023).
La norma, poi, è di generale applicazione ed è riferita tanto ai crediti verso lo Stato quanto a quelli verso gli enti pubblici territoriali (sul punto vds. Cass. n. 11475 dell'8 maggio 2008, Cass. n. 268 dell'11 gennaio 2006 e soprattutto Cass. n. 18610 del 21 settembre 2005 che chiarisce come la norma in commento fosse applicabile non solo pagina 17 di 26 alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici, in tal senso deponendo sia la portata generale di tale disposizione, confermata anche dalle norme secondarie che la estendono ai comuni ed alle province (art. 112 del r.d. 19 settembre
1899, n. 394, art. 176 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del r.d. 19 novembre
1923, n. 2440), sia il comune scopo delle norme in questione, consistente nel garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture.).
Può ritenersi anche pacifico che il divieto di cessione in commento condiziona solo l'efficacia del contratto verso la P.A., sicchè (vds. Cass. n. 18610 del 21 settembre 2005) il principio sancito dall'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e dall'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, secondo cui l'efficacia della cessione dei crediti vantati nei confronti della P.A. in dipendenza di contratti di fornitura o di appalto è subordinata, qualora l'esecuzione del contratto fosse ancora in corso, all'adesione dell'amministrazione interessata, implica solo l'operatività, dopo l'esecuzione del contratto, della cessione dei crediti non ancora saldati, ma non anche di quella dei crediti estinti, perché pagati o compensati durante il periodo di sospensione dell'efficacia della cessione, nel quale l'amministrazione debitrice, proprio perché non vincolata dalla cessione, conserva la facoltà di pagare il prezzo della fornitura o dell'appalto al creditore originario, con effetto liberatorio.
Ne deriva che, ove venga preteso dal cessionario anche il pagamento del credito ceduto, ma pagato dalla PA durante il periodo di vigenza del divieto di cessione, quest'ultima potrà sempre opporre l'eccezione di pagamento, anche in sede esecutiva.
pagina 18 di 26 A completamento di detto principio va anche considerato che, secondo Cass. n. 15153 del 23 novembre 2000, il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923, a norma del quale sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Consegue che, in caso di mancata "adesione" dell'amministrazione debitrice alla cessione del credito che abbia tuttavia accettato, il pagamento fatto al cedente è liberatorio solo se sia stato effettuato prima che la fornitura fosse ultimata.
Tanto chiarito in merito all'interpretazione del citato art. 9, occorre ora considerare che il rapporto di fornitura con ENI s.p.a. è cessato ad agosto 2017, sicchè occorre stabilire se – venuta meno la ragione del divieto di cessione – le notifiche eseguite nel corso del rapporto abbiano acquisito l'efficacia di una valida notifica al debitore a quel punto liberamente cedibile.
Ciò in quanto il fa discendere dalla mancata adesione alle cessioni notificate in CP_1
corso di fornitura la “nullità, invalidità, inefficacia, inopponibilità degli atti di cessione”.
La tesi dell'Ente cumula una serie di conseguenze tra loro incompatibili e distinte.
Per quanto già osservato innanzi va certamente esclusa ogni ipotesi di nullità/invalidità del contratto di cessione che – come detto – è valido tra le parti e temporaneamente inefficace verso la PA, debitore ceduto.
pagina 19 di 26 L'eccezione di inopponibilità/inefficacia è dunque riferibile esclusivamente al periodo di esecuzione del contratto di fornitura, ma essa non ha più ragion d'essere una volta rimossa la condizione sospensiva dell'efficacia, cioè una volta sopraggiunta la cessazione del rapporto di fornitura, anche perché l'ultrattività del divieto sarebbe del tutto incoerente con la ratio che lo ispira, così come delineata dalla giurisprudenza.
D'altro canto, un valido contratto di cessione notificato al debitore ceduto – ancorchè temporaneamente inopponibile allo stesso –, non può essere considerato tamquam non esset una volta venuta meno la causa del divieto, visto che il debito esiste e che il relativo rapporto con la PA ha solo subito una modificazione soggettiva ex latere creditoris, per cui la notifica del valido contratto di cessione vale ad informare il debitore – a quel punto liberamente cedibile – dell'avvenuta modificazione (fermi restando gli effetti – innanzi illustrati – dei pagamenti eseguiti medio tempore all'originario creditore).
Ne deriva, nel caso concreto, che alcuna eccezione di inopponibilità della cessione può essere opposta dal all'appellante con riferimento ai crediti ceduti da ENI s.p.a., CP_1
mentre il divieto di cessione è opponibile solo con riferimento alle cessioni di
[...]
con la quale – stando alle dichiarazioni non contestate del – il CP_5 CP_1
rapporto contrattuale di fornitura energetica sarebbe tuttora in corso.
Il motivo è poi fondato con riferimento ai limiti di applicazione dell'art. 69 r.d. n.
2440/1923 indicati dall'appellante, atteso che (vds. Cass. n. 32788 del 13 dicembre
2019) è pacifico che l'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione pagina 20 di 26 statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse.
Quindi, utile normativa di riferimento è quella prevista dall'art. 117 del d.leg.vo n.
163/2006, poi divenuto d.lgs. n. 50/2016 art. 106, comma 13, secondo cui “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Nessun dubbio può esservi circa il rispetto della forma pretesa per il contratto di cessione del credito, essendo stati tutti redatti nella forma della scrittura privata autenticata da notaio.
L'opposizione è stata invece accolta – essenzialmente – con riferimento alle formalità delle notifiche eseguite da ma anche per tale profilo l'appello è fondato e deve essere accolto.
Deduce sul punto il Comune appellato che “invero ammette di Parte_1
aver effettuato tutte le notifiche degli atti di cessione al Controparte_1
pagina 21 di 26 utilizzando l'indirizzo pec rinvenuto nel pubblico registro IPA a cui dal 19.8.2014 al
16.07.2020 non si poteva attingere per reperire gli indirizzi pec da impiegare per le notifiche verso le pubbliche amministrazioni!!!
Come noto l'art. 3 bis della L. 53/94 prevede la possibilità per gli avvocati di procedere alla notifica di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo Pec, utilizzando un indirizzo di posta elettronica risultante da pubblici registri.
L'art. 16 ter del D. L. 179 del 2012 vigente all'epoca dei fatti di causa individuava i pubblici elenchi da cui attingere gli indirizzi PEC validi ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale.
In particolare, in riferimento alle notifiche da effettuarsi nei confronti delle pubbliche
Amministrazioni, gli unici pubblici registri all'epoca consultabili erano quelli previsti dall'art. 16 comma 12 del D.L. 179/12 nonché il registro Generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (rectius ReGIndE).
Nel caso di specie, come ammesso dalla stessa società opposta e come si evince dalle relate di notifica esibite a sostegno dell'azione monitoria, è pacifico che l'indirizzo utilizzato per le notifiche di tutti gli atti di cessione sia stato reperito dall'unico registro che dal 19.8.2014 non era più elenco pubblico utile ai fini delle notificazioni.
La giurisprudenza formatasi sul punto era concorde nel ritenere la notifica effettuata utilizzando un indirizzo Pec non reperito nei pubblici elenchi individuati dal D.L.
179/2012, affetta da nullità non idonea pertanto a produrre effetti giuridici (cfr Cass.
n.3709 dell'08.02.2019- Cass. Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017- Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018- Consiglio d Stat Sez. III 22 ottobre 2019 n. 7170).
pagina 22 di 26 Il decreto semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020 sopravvenuto nelle more del giudizio di primo grado ha modificato l'art. 16 ter del d. l 179/2012 stabilendo (con decorrenza dal 17.7.2020) la possibilità di utilizzare gli indirizzi pec presenti nel registro IPA solo in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec nell'elenco di cui all'articolo 16, comma
12 d.l. 179/2012.
Anche le vigenti disposizioni normative in materia, hanno riabilitato e legittimato le notifiche effettuate utilizzando gli indirizzi per presenti nel registro IPA.
L'introduzione di tali previsioni normative avvalora il fatto che prima della loro adozione, le notifiche effettuate attingendo agli indirizzi pec presenti presso il registro
IPA non erano valide.
Controparte non potendo validamente replicare all'eccezione di nullita' sollevata, ha parlato nel corso del giudizio di primo grado di errore scusabile ex art. 37 c.p.a. (?!?), come se potesse ritenersi legittimato a rinnovare oggi le notifiche degli atti di cessione.
Ma c'è di più, in sede di gravame arriva addirittura a rinnegare le affermazioni esternate nei propri scritti difensivi del primo grado, laddove sostiene che: “la difesa di
contrariamente a quanto inopinatamente ritenuto dal primo Giudice, non ha mai affermato di aver utilizzato i dati pubblicati sul Sito Web del Comune per
l'individuazione dell'indirizzo p.e.c . da utilizzare (ed utilizzato) per eseguire le notifiche delle cessioni”. Eppure nella comparsa di costituzione e risposta nel primo grado a pag.
6 e 7 così dichiara: “..il :…omissis…pubblicizza, nella home page Controparte_1
del proprio sito istituzionale, quale proprio recapito di posta elettronica certificata,
l'indirizzo al quale sono stati notificati gli atti di Email_1
cessione oggetto delle odierne contestazioni”
pagina 23 di 26 Il Giudice di prime cure ha riportato in sentenza quanto dichiarato dalla stessa per cui non vi è stata nessuna sua affermazione che possa essere considerata inopinabile”.
Sul punto l'appellante precisa “di aver attinto i dati per l'individuazione dell'indirizzo
p.e.c. presso il quale eseguire la notifica degli atti di cessione nei confronti dell'Ente appellato, dall'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di
Pubblici Servizi (meglio noto come “IndicePA” e “IPA”); solo al fine di dimostrare che, nonostante le notifiche effettuate all'indirizzo presente in IndicePA, il ha avuto CP_1
piena contezza delle stesse, con conseguente raggiungimento dello scopo, ha rilevato che l'indirizzo presente su IndicePA è il medesimo che il ha dichiarato e dichiara CP_1
sul proprio Sito Web, con la conseguenza che non può negarsi che tale sia quello presso il quale pervengono tutte le comunicazione che il visiona”. CP_1
Effettivamente, il profilo che la tesi del primo giudice non considera che non viene dedotto dal la mancata ricezione della notifica, così come non viene dedotta CP_1
l'estraneità dell'Ente all'indirizzo PEC al quale il creditore ha indirizzato le notifiche, sicchè è certo che lo scopo delle stesse è stato raggiunto.
Il primo giudice, pertanto, non ha considerato – aldilà di tutta l'articolata ricostruzione normativa operata in sentenza – che, se la notifica deve avvenire nelle forme previste per gli atti processuali, è anche applicabile l'art. 156 c.p.c. a tenore del quale la nullità non può essere pronunziata per la sola inosservanza delle forme e, in ogni caso, non può mai essere pronunziata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.
In tal senso è orientata anche la copiosa giurisprudenza del giudice amministrativo – richiamata dall'appellante e condivisa dalla Corte – che evidenzia anche come l'ente pubblico non può trarre vantaggio alcuno dalla sua inadempienza, cioè l'omessa comunicazione ed inserimento del proprio indirizzo PEC nei pubblici elenchi nei termini pagina 24 di 26 fissati dalla legge, in tal modo frapponendo ostacoli e rendendo più gravoso l'onere del notificante.
E' pure infondata l'eccezione formulata dal di nullità/inefficacia/invalidità CP_1
della cessione del credito ENI Gas e Luce del 29 settembre 2017 di euro 8.034,62 per la mancata attivazione della procedura di certificazione del credito su piattaforma ex art. 9 comma 3 bis d.l. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009.
L'eccezione è priva d'interesse attuale e concreto posto che la parte stessa deduce che il credito risulterebbe incassato.
In ogni caso la stessa è infondata visto che detta forma di certificazione risponde ad altri fini, esclusivamente deflattivi per facilitare la circolazione del credito, ma non è condizione di validità del contratto di cessione, tanto che la stessa norma fa salvi in ogni caso i pagamenti eseguiti dal creditore ceduto.
Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare dei crediti vantati da Parte_2
va osservato in primo luogo che il decreto ingiuntivo è stato già definitivamente
[...]
revocato dal primo giudice e che nelle more sono sopravvenuti plurimi pagamenti parziali che hanno indotto il creditore a ridurre la propria pretesa, anche se il CP_1
contesta anche detta determinazione, oltre a contestare la spettanza degli accessori così come richiesti dal creditore;
inoltre, sono anche contestate le pretese oggetto del giudizio riunito.
Poiché l'appello deve essere accolto nei termini e nei limiti sin qui esposti, per la determinazione del residuo credito necessita l'espletamento di una consulenza tecnico- contabile ed a tanto si provvede con separata ordinanza.
Riserva di pronunziare sulle residue eccezioni relative agli accessori del credito.
pagina 25 di 26 Spese al merito.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1146/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• accoglie l'appello nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata riserva di determinare l'ammontare residuo del credito, compresi gli accessori, all'esito della CTU disposta con separata ordinanza;
• spese al definitivo.
Ancona, 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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