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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14946/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14946/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato FEDERICA FEDRIGO, elettivamente Parte_1 domiciliato in Brescia (BS), via Giovanni Bruni n. 5 presso il suo studio
ATTORE
contro
in persona del titolare sig. , con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'avvocato ALBERTO ONDEI, elettivamente domiciliata in Trescore Balneario (BG), via Locatelli
n. 43 presso il suo studio con il patrocinio dell'avvocato ENRICO ALMICI, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Brescia (BS), corso Zanardelli n. 32 presso il suo studio
CONVENUTI
* * *
Discussa all'udienza del giorno 23 gennaio 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
come nelle note conclusive autorizzate
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15 dicembre 2022, conveniva in Parte_1 giudizio la società e l'Arch. al fine di sentirli condannare, in Controparte_1 Controparte_3 via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti, complessivamente quantificati nell'importo di
€ 6.697,80, ovvero nella diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre rivalutazione pagina 1 di 6 monetaria e interessi.
L'attore riferiva, in particolare, i) di essere proprietario dell'immobile sito in Castel Mella (BS), via
Santuario n. 115; ii) di aver commissionato in data 22 gennaio 2014, in occasione della ristrutturazione dello stesso, alla società le opere di fornitura e posa di nuova copertura;
iii) di aver Controparte_1 affidato la direzione dei citati lavori all'Arch. iv) di aver successivamente CP_3 CP_3 riscontrato, in data 8 novembre 2019, la presenza di fenomeni infiltrativi in corrispondenza delle pareti e dei soffitti della camera da letto padronale, provenienti dalla copertura del tetto realizzata dalla società convenuta;
iv) di aver denunciato all'impresa e al direttore lavori, con raccomandata datata 30 dicembre 2019, la non corretta esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate e i gravi danni riportati dal proprio immobile;
v) di aver nel frattempo incaricato altra società dell'esecuzione delle opere necessarie per la sistemazione della copertura del tetto, stante l'urgenza di intervenire sulla stessa;
vi) di aver a tal fine sostenuto una spesa pari ad € 6.100,00 (oltre ad ulteriori € 597,80 per la tinteggiatura dei locali danneggiati); vii) che gli odierni convenuti, in riscontro all'anzidetta missiva, si erano resi disponibili ad effettuare un sopralluogo presso l'immobile; viii) che, all'esito del sopralluogo eseguito in data 4 febbraio 2021, i convenuti avevano respinto ogni addebito a proprio carico;
ix) di averli, quindi, invitati, in data 16 dicembre 2021, a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, la quale aveva, tuttavia, dato esito negativo;
x) di aver diritto al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 1669 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043
c.c.
Con comparsa depositata in data 28 febbraio 2023, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 contestando le domande, eccezioni e conclusioni avversarie in quanto reputate infondate in fatto e
[...] in diritto e chiedendo il rigetto delle relative domande. In particolare, la difesa della società convenuta esponeva i) che le opere di copertura dell'immobile dell'attore erano state da quest'ultimo accettate senza riserve;
ii) che nessuna contestazione o denuncia era pervenuta prima del 13 gennaio 2020, data di ricezione della raccomandata in cui l'attore esponeva formalmente le contestazioni oggetto dell'odierna lite;
iii) di aver accettato di eseguire un sopralluogo conoscitivo presso l'immobile; iv) di aver, all'esito dello stesso, respinto ogni addebito, anche in considerazione del fatto che le condizioni dei luoghi interessati dalle presunte infiltrazioni erano state nel mentre mutate, avendo l'attore affidato ad altri le attività di ripristino;
v) che nessuna ulteriore comunicazione era giunta sino al 16 dicembre
2021, data in cui gli odierni convenuti erano stati invitati ad aderire alla procedura di negoziazione assistita. In diritto, la società convenuta i) contestava l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1669 c.c. in ragione dell'assenza di qualsivoglia rischio di rovina ovvero di distruzione dell'edificio; ii) deduceva come, piuttosto, la fattispecie andasse ricondotta nell'alveo dell'art. 1667 c.c., rispetto al quale il termine di prescrizione biennale era ampiamente maturato;
iii) rilevava come, in ogni caso, anche l'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. fosse altrettanto prescritta, dal momento che dalla ricezione della denuncia dei vizi (avvenuta in data 13 gennaio 2020) all'avvio della procedura di negoziazione assistita
(16 dicembre 2021) era trascorso ben più di un anno;
iv) escludeva, in ogni caso, la sussistenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico in ordine ai pretesi vizi, evidenziando come l'attività di progettazione fosse stata interamente affidata all'Arch. TT e come, in ogni caso, l'attore non avesse offerto alcuna dimostrazione della imputabilità di tali vizi all'appaltatore; v) deduceva come le lamentate infiltrazioni si fossero manifestate a distanza di oltre cinque anni dal completamento dell'opera e come l'attore non avesse allegato alcunché in ordine allo svolgimento di attività di pagina 2 di 6 manutenzione.
Con comparsa depositata in data 1° marzo 2023 si costituiva altresì in giudizio l'Arch. CP_3 contestando integralmente quanto dedotto dalla difesa attorea. In particolare, il rilevava
[...] CP_3
i) di aver svolto, con riferimento alle opere di copertura del tetto dell'immobile di parte attrice, la sola funzione di direttore lavori;
ii) che, come risulta dal testo della raccomandata datata 30 dicembre 2019, le contestazioni svolte dall'attore riguardavano una presunta errata progettazione della copertura;
iii) che egli era rimasto del tutto estraneo rispetto a detta attività; iv) che, pertanto, nessuna responsabilità poteva essergli attribuita;
v) che, peraltro, l'attore aveva modificato sostanzialmente l'originaria copertura dell'immobile, impedendo alle odierne convenute la verifica delle relative condizioni nonché dell'eventuale riconducibilità dei lamentati vizi al proprio operato;
vi) che, in ogni caso, l'azione esperita da parte attrice sarebbe stata prescritta ai sensi del secondo comma dell'art. 1669 c.c., avendo l'attore promosso la procedura di negoziazione assistita a distanza di oltre due anni dall'avvenuta denuncia. Il TT chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione ovvero, nel merito, il rigetto delle domande avanzate dall'attore nei propri confronti in quanto infondate in fatto e in diritto.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 23 gennaio 2025, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di brevi note scritte.
A seguito di breve discussione, è stata pronunciata la presente sentenza.
* * *
L'attore ha agito in giudizio domandando la condanna - ai sensi dell'art. 1669 c.c. ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c. - dei convenuti e al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 in tesi riportati dal proprio immobile a seguito dei fenomeni infiltrativi asseritamente occorsi in data 8 novembre 2019.
In primo luogo, deve escludersi l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dall'art. 1669 c.c. stante l'impossibilità di qualificare le lamentate infiltrazioni come “gravi difetti” dell'opera. Invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, i gravi difetti che ai sensi della citata disposizione fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, compromettono “la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass. SS.UU., n.
7756/2017; Cass., n. 24230/2018). Ai fini dell'operatività dell'art. 1669 c.c., pertanto, il godimento del bene deve essere ridotto nella sua globalità a causa dei lamentati difetti dell'opera, con conseguente rilevante compromissione della sua normale utilizzazione.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle fotografie versate in atti da parte attrice (cfr. doc. 2) - che raffigurano alcune porzioni della copertura di un tetto in parte danneggiate e porzioni di soffitto di una o più stanze con piccole macchie di umidità e lievi percolamenti - e in considerazione dell'esiguo importo asseritamente pagato per il ripristino dei luoghi (pari ad imponibili € 5.000,00), deve escludersi che le lamentate infiltrazioni possano essere giudicate alla stregua di “gravi difetti”, tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene.
pagina 3 di 6 Peraltro, si rileva altresì che le summenzionate fotografie non risultano adeguatamente circostanziate, limitandosi le stesse a raffigurare limitate porzioni di tetto e di soffitto, sicché non può neppure ritenersi dimostrato che i danni rappresentati fossero effettivamente insistenti all'interno dell'immobile attoreo. Ciò anche in ragione del fatto che il D'AN fece ripristinare lo stato dei luoghi prima di eseguire il sopralluogo presso l'immobile con gli odierni convenuti e senza la previa instaurazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo. Ancora, con riferimento alle opere di ripristino, si evidenzia ulteriormente che l'attore ha versato in atti la sola fattura (cfr. doc. 5) rilasciata dalla società CPL S.r.l. avente ad oggetto la realizzazione di opere per la “sistemazione copertura esistente”, la quale, tuttavia, in assenza di ulteriori riscontri, non dimostra l'effettivo pagamento dell'importo ivi indicato.
In ogni caso, quand'anche la fattispecie in commento fosse riconducibile nell'alveo dell'art. 1669 c.c., la relativa azione sarebbe comunque prescritta ai sensi del comma secondo della medesima disposizione, secondo cui “il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. Invero, la procedura di negoziazione assistita venne instaurata soltanto in data 16 dicembre 2021 (cfr. doc. 8 di parte attrice), ad oltre un anno dalla denuncia dei difetti, perfezionatasi in data 13 gennaio 2020 quanto alla società e in data 9 gennaio 2020 quanto al TT (cfr. doc. 4 di parte attrice), Controparte_1 mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio venne successivamente notificato in data 15 dicembre 2022. D'altro canto, non può ritenersi interruttiva del decorso del termine prescrizionale la trasmissione in data 30 dicembre 2020 - peraltro alla sola - di comunicazione a mezzo CP_1 raccomandata A/R, atteso che la medesima pervenne a conoscenza del destinatario soltanto in data 13 gennaio 2021, ad oltre un anno di distanza dal perfezionamento della denuncia dei vizi (cfr. doc. 11 di parte attrice, allegato alla memoria n. 1).
Ciò posto, si ritiene che la fattispecie de qua sia, invece, riconducibile al disposto dell'art. 1667 c.c., rubricato “difformità e vizi dell'opera”, in virtù del quale “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera”.
Occorre, tuttavia, sin da subito porre in evidenza che il comma secondo dell'art. 1667 c.c. pone in capo al committente l'obbligo di denunciare, a pena di decadenza, le difformità o i vizi dell'opera entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta degli stessi e che, inoltre, il terzo comma della medesima norma prevede un termine di prescrizione biennale decorrente dal giorno della consegna dell'opera.
Nella specie, come risulta dalla documentazione versata in atti, l'attore è innanzitutto decaduto dal diritto di far valere la garanzia per i lamentati vizi della copertura dell'immobile e, in ogni caso,
l'azione di garanzia è prescritta essendo ampiamente decorso il relativo termine.
Il ha affermato di essersi avveduto dell'esistenza delle infiltrazioni in commento in data 8 Pt_1 novembre 2019 e di averle denunciate alla convenuta a mezzo pec in data 21 novembre CP_1
2019 (cfr. doc. 3). Tuttavia, dell'effettiva trasmissione di detta pec non è stata fornita alcuna dimostrazione, non essendo a tal fine idoneo il documento prodotto da parte attrice sub doc. 3 (peraltro proveniente da un indirizzo e-mail ordinario e non certificato) e mancando qualsivoglia attestazione di avvenuta accettazione e consegna della stessa da parte del sistema. Ciò posto, la prima (e unica) comunicazione contenente formale denuncia dei vizi risulta essere quella datata 30 dicembre 2019, spedita in data 4 gennaio 2020 e giunta a conoscenza dei destinatari in data 13 gennaio 2020 quanto ad e in data 9 gennaio 2020 quanto a (cfr. doc. 4 di parte Controparte_1 CP_3 CP_3
pagina 4 di 6 attrice), ossia a distanza, rispettivamente, di 66 e 62 giorni dalla data di scoperta delle infiltrazioni.
Ferma, quindi, la decadenza dell'attore dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, deve, in ogni caso, dichiararsi prescritto il diritto del D'AN di agire nei confronti degli odierni convenuti. È, infatti, pacifico che le opere di copertura dell'immobile attoreo vennero commissionate in forza di contratto sottoscritto in data 22 gennaio 2014 (cfr. doc. 1 di parte attrice) e che l'attore riscontrò l'esistenza di fenomeni infiltrativi in data 8 novembre 2019; può ritenersi, inoltre, dimostrato - pur in assenza di una data precisa - che le opere realizzate vennero consegnate e accettate da parte del committente senza riserve. Sul punto, invero, parte attrice nulla ha dedotto, essendosi limitata ad esporre i) di aver commissionato a la fornitura e posa in opera di nuova copertura della CP_1 propria abitazione, ii) di aver affidato la direzione dei lavori all'Arch. e iii) di Controparte_3 aver successivamente riscontrato, in data 08 novembre 2019, la presenza di fenomeni infiltrativi.
D'altro canto, nessuna contestazione è stata mossa dalla difesa attorea, né in sede di prima udienza né nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'allegazione svolta da in sede di CP_1 comparsa di costituzione secondo cui “dette opere venivano accettate senza riserve” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione). Pertanto, poiché l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda, nonché quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte, grava sul committente che agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera, a fronte dell'eccezione di prescrizione del diritto di garanzia ex art. 1667, comma 3 c.p.c. svolta dagli odierni convenuti, era onere del dimostrare l'effettiva data di consegna dell'opera, nonché l'eventuale esistenza di Pt_1 eventi interruttivi e, dunque, il mancato decorso della prescrizione biennale, termine il cui rispetto costituisce una condizione dell'azione (cfr. Cass., n. 39599/2021). Tale onere non è stato assolto e, pertanto, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla data in cui vennero commissionate le opere di copertura e la data di denuncia dei vizi il termine biennale di prescrizione deve ritenersi ampiamente decorso.
Da ultimo, deve altresì respingersi la domanda di condanna svolta in via subordinata da parte attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. per mancanza di prova degli elementi costitutivi di detta fattispecie ed in particolare dell'elemento soggettivo della colpa.
Se è vero, infatti, che, per giurisprudenza costante, anche l'art. 2043 cc potrebbe, in astratto, trovare applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che tra la norma appena citata e l'art. 1669 cc esiste un rapporto di genere a specie, in quanto l'art. 1669 cc è norma speciale rispetto al 2043 cc, riguardando la responsabilità dell'appaltatore e introducendo un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta, è altrettanto vero che, non ricorrendo, per quanto sopra detto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 1669 cc, era onere del committente dimostrare la colpa dell'appaltatore.
Così non è stato e di conseguenza anche questa domandava disattesa.
In definitiva, quindi, le domande svolte dall'attore devono essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del
2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, pagina 5 di 6 ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, dichiara decaduto dal diritto di far valere la garanzia per i lamentati vizi, nonché Parte_1 prescritto il diritto dallo stesso fatto valere nel presente giudizio e, pertanto, rigetta la relativa domanda,
rigetta altresì la domanda risarcitoria svolta da parte attrice in via subordinata,
condanna a rifondere ai convenuti e le Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 5.077,00 ciascuno per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 14946/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato FEDERICA FEDRIGO, elettivamente Parte_1 domiciliato in Brescia (BS), via Giovanni Bruni n. 5 presso il suo studio
ATTORE
contro
in persona del titolare sig. , con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'avvocato ALBERTO ONDEI, elettivamente domiciliata in Trescore Balneario (BG), via Locatelli
n. 43 presso il suo studio con il patrocinio dell'avvocato ENRICO ALMICI, elettivamente Controparte_3 domiciliato in Brescia (BS), corso Zanardelli n. 32 presso il suo studio
CONVENUTI
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Discussa all'udienza del giorno 23 gennaio 2025 con rassegnazione delle seguenti
CONCLUSIONI
come nelle note conclusive autorizzate
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15 dicembre 2022, conveniva in Parte_1 giudizio la società e l'Arch. al fine di sentirli condannare, in Controparte_1 Controparte_3 via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni subiti, complessivamente quantificati nell'importo di
€ 6.697,80, ovvero nella diversa somma eventualmente accertata in corso di causa, oltre rivalutazione pagina 1 di 6 monetaria e interessi.
L'attore riferiva, in particolare, i) di essere proprietario dell'immobile sito in Castel Mella (BS), via
Santuario n. 115; ii) di aver commissionato in data 22 gennaio 2014, in occasione della ristrutturazione dello stesso, alla società le opere di fornitura e posa di nuova copertura;
iii) di aver Controparte_1 affidato la direzione dei citati lavori all'Arch. iv) di aver successivamente CP_3 CP_3 riscontrato, in data 8 novembre 2019, la presenza di fenomeni infiltrativi in corrispondenza delle pareti e dei soffitti della camera da letto padronale, provenienti dalla copertura del tetto realizzata dalla società convenuta;
iv) di aver denunciato all'impresa e al direttore lavori, con raccomandata datata 30 dicembre 2019, la non corretta esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate e i gravi danni riportati dal proprio immobile;
v) di aver nel frattempo incaricato altra società dell'esecuzione delle opere necessarie per la sistemazione della copertura del tetto, stante l'urgenza di intervenire sulla stessa;
vi) di aver a tal fine sostenuto una spesa pari ad € 6.100,00 (oltre ad ulteriori € 597,80 per la tinteggiatura dei locali danneggiati); vii) che gli odierni convenuti, in riscontro all'anzidetta missiva, si erano resi disponibili ad effettuare un sopralluogo presso l'immobile; viii) che, all'esito del sopralluogo eseguito in data 4 febbraio 2021, i convenuti avevano respinto ogni addebito a proprio carico;
ix) di averli, quindi, invitati, in data 16 dicembre 2021, a stipulare convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, la quale aveva, tuttavia, dato esito negativo;
x) di aver diritto al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 1669 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043
c.c.
Con comparsa depositata in data 28 febbraio 2023, si costituiva in giudizio la società Controparte_1 contestando le domande, eccezioni e conclusioni avversarie in quanto reputate infondate in fatto e
[...] in diritto e chiedendo il rigetto delle relative domande. In particolare, la difesa della società convenuta esponeva i) che le opere di copertura dell'immobile dell'attore erano state da quest'ultimo accettate senza riserve;
ii) che nessuna contestazione o denuncia era pervenuta prima del 13 gennaio 2020, data di ricezione della raccomandata in cui l'attore esponeva formalmente le contestazioni oggetto dell'odierna lite;
iii) di aver accettato di eseguire un sopralluogo conoscitivo presso l'immobile; iv) di aver, all'esito dello stesso, respinto ogni addebito, anche in considerazione del fatto che le condizioni dei luoghi interessati dalle presunte infiltrazioni erano state nel mentre mutate, avendo l'attore affidato ad altri le attività di ripristino;
v) che nessuna ulteriore comunicazione era giunta sino al 16 dicembre
2021, data in cui gli odierni convenuti erano stati invitati ad aderire alla procedura di negoziazione assistita. In diritto, la società convenuta i) contestava l'applicabilità al caso di specie dell'art. 1669 c.c. in ragione dell'assenza di qualsivoglia rischio di rovina ovvero di distruzione dell'edificio; ii) deduceva come, piuttosto, la fattispecie andasse ricondotta nell'alveo dell'art. 1667 c.c., rispetto al quale il termine di prescrizione biennale era ampiamente maturato;
iii) rilevava come, in ogni caso, anche l'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. fosse altrettanto prescritta, dal momento che dalla ricezione della denuncia dei vizi (avvenuta in data 13 gennaio 2020) all'avvio della procedura di negoziazione assistita
(16 dicembre 2021) era trascorso ben più di un anno;
iv) escludeva, in ogni caso, la sussistenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico in ordine ai pretesi vizi, evidenziando come l'attività di progettazione fosse stata interamente affidata all'Arch. TT e come, in ogni caso, l'attore non avesse offerto alcuna dimostrazione della imputabilità di tali vizi all'appaltatore; v) deduceva come le lamentate infiltrazioni si fossero manifestate a distanza di oltre cinque anni dal completamento dell'opera e come l'attore non avesse allegato alcunché in ordine allo svolgimento di attività di pagina 2 di 6 manutenzione.
Con comparsa depositata in data 1° marzo 2023 si costituiva altresì in giudizio l'Arch. CP_3 contestando integralmente quanto dedotto dalla difesa attorea. In particolare, il rilevava
[...] CP_3
i) di aver svolto, con riferimento alle opere di copertura del tetto dell'immobile di parte attrice, la sola funzione di direttore lavori;
ii) che, come risulta dal testo della raccomandata datata 30 dicembre 2019, le contestazioni svolte dall'attore riguardavano una presunta errata progettazione della copertura;
iii) che egli era rimasto del tutto estraneo rispetto a detta attività; iv) che, pertanto, nessuna responsabilità poteva essergli attribuita;
v) che, peraltro, l'attore aveva modificato sostanzialmente l'originaria copertura dell'immobile, impedendo alle odierne convenute la verifica delle relative condizioni nonché dell'eventuale riconducibilità dei lamentati vizi al proprio operato;
vi) che, in ogni caso, l'azione esperita da parte attrice sarebbe stata prescritta ai sensi del secondo comma dell'art. 1669 c.c., avendo l'attore promosso la procedura di negoziazione assistita a distanza di oltre due anni dall'avvenuta denuncia. Il TT chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione ovvero, nel merito, il rigetto delle domande avanzate dall'attore nei propri confronti in quanto infondate in fatto e in diritto.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione ed era, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 23 gennaio 2025, con assegnazione di termine alle parti per il deposito di brevi note scritte.
A seguito di breve discussione, è stata pronunciata la presente sentenza.
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L'attore ha agito in giudizio domandando la condanna - ai sensi dell'art. 1669 c.c. ovvero, in subordine, dell'art. 2043 c.c. - dei convenuti e al risarcimento dei danni Controparte_1 Controparte_3 in tesi riportati dal proprio immobile a seguito dei fenomeni infiltrativi asseritamente occorsi in data 8 novembre 2019.
In primo luogo, deve escludersi l'applicabilità al caso di specie della disciplina dettata dall'art. 1669 c.c. stante l'impossibilità di qualificare le lamentate infiltrazioni come “gravi difetti” dell'opera. Invero, secondo la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, i gravi difetti che ai sensi della citata disposizione fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, compromettono “la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo” (cfr. Cass. SS.UU., n.
7756/2017; Cass., n. 24230/2018). Ai fini dell'operatività dell'art. 1669 c.c., pertanto, il godimento del bene deve essere ridotto nella sua globalità a causa dei lamentati difetti dell'opera, con conseguente rilevante compromissione della sua normale utilizzazione.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle fotografie versate in atti da parte attrice (cfr. doc. 2) - che raffigurano alcune porzioni della copertura di un tetto in parte danneggiate e porzioni di soffitto di una o più stanze con piccole macchie di umidità e lievi percolamenti - e in considerazione dell'esiguo importo asseritamente pagato per il ripristino dei luoghi (pari ad imponibili € 5.000,00), deve escludersi che le lamentate infiltrazioni possano essere giudicate alla stregua di “gravi difetti”, tali da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene.
pagina 3 di 6 Peraltro, si rileva altresì che le summenzionate fotografie non risultano adeguatamente circostanziate, limitandosi le stesse a raffigurare limitate porzioni di tetto e di soffitto, sicché non può neppure ritenersi dimostrato che i danni rappresentati fossero effettivamente insistenti all'interno dell'immobile attoreo. Ciò anche in ragione del fatto che il D'AN fece ripristinare lo stato dei luoghi prima di eseguire il sopralluogo presso l'immobile con gli odierni convenuti e senza la previa instaurazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo. Ancora, con riferimento alle opere di ripristino, si evidenzia ulteriormente che l'attore ha versato in atti la sola fattura (cfr. doc. 5) rilasciata dalla società CPL S.r.l. avente ad oggetto la realizzazione di opere per la “sistemazione copertura esistente”, la quale, tuttavia, in assenza di ulteriori riscontri, non dimostra l'effettivo pagamento dell'importo ivi indicato.
In ogni caso, quand'anche la fattispecie in commento fosse riconducibile nell'alveo dell'art. 1669 c.c., la relativa azione sarebbe comunque prescritta ai sensi del comma secondo della medesima disposizione, secondo cui “il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”. Invero, la procedura di negoziazione assistita venne instaurata soltanto in data 16 dicembre 2021 (cfr. doc. 8 di parte attrice), ad oltre un anno dalla denuncia dei difetti, perfezionatasi in data 13 gennaio 2020 quanto alla società e in data 9 gennaio 2020 quanto al TT (cfr. doc. 4 di parte attrice), Controparte_1 mentre l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio venne successivamente notificato in data 15 dicembre 2022. D'altro canto, non può ritenersi interruttiva del decorso del termine prescrizionale la trasmissione in data 30 dicembre 2020 - peraltro alla sola - di comunicazione a mezzo CP_1 raccomandata A/R, atteso che la medesima pervenne a conoscenza del destinatario soltanto in data 13 gennaio 2021, ad oltre un anno di distanza dal perfezionamento della denuncia dei vizi (cfr. doc. 11 di parte attrice, allegato alla memoria n. 1).
Ciò posto, si ritiene che la fattispecie de qua sia, invece, riconducibile al disposto dell'art. 1667 c.c., rubricato “difformità e vizi dell'opera”, in virtù del quale “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera”.
Occorre, tuttavia, sin da subito porre in evidenza che il comma secondo dell'art. 1667 c.c. pone in capo al committente l'obbligo di denunciare, a pena di decadenza, le difformità o i vizi dell'opera entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta degli stessi e che, inoltre, il terzo comma della medesima norma prevede un termine di prescrizione biennale decorrente dal giorno della consegna dell'opera.
Nella specie, come risulta dalla documentazione versata in atti, l'attore è innanzitutto decaduto dal diritto di far valere la garanzia per i lamentati vizi della copertura dell'immobile e, in ogni caso,
l'azione di garanzia è prescritta essendo ampiamente decorso il relativo termine.
Il ha affermato di essersi avveduto dell'esistenza delle infiltrazioni in commento in data 8 Pt_1 novembre 2019 e di averle denunciate alla convenuta a mezzo pec in data 21 novembre CP_1
2019 (cfr. doc. 3). Tuttavia, dell'effettiva trasmissione di detta pec non è stata fornita alcuna dimostrazione, non essendo a tal fine idoneo il documento prodotto da parte attrice sub doc. 3 (peraltro proveniente da un indirizzo e-mail ordinario e non certificato) e mancando qualsivoglia attestazione di avvenuta accettazione e consegna della stessa da parte del sistema. Ciò posto, la prima (e unica) comunicazione contenente formale denuncia dei vizi risulta essere quella datata 30 dicembre 2019, spedita in data 4 gennaio 2020 e giunta a conoscenza dei destinatari in data 13 gennaio 2020 quanto ad e in data 9 gennaio 2020 quanto a (cfr. doc. 4 di parte Controparte_1 CP_3 CP_3
pagina 4 di 6 attrice), ossia a distanza, rispettivamente, di 66 e 62 giorni dalla data di scoperta delle infiltrazioni.
Ferma, quindi, la decadenza dell'attore dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, deve, in ogni caso, dichiararsi prescritto il diritto del D'AN di agire nei confronti degli odierni convenuti. È, infatti, pacifico che le opere di copertura dell'immobile attoreo vennero commissionate in forza di contratto sottoscritto in data 22 gennaio 2014 (cfr. doc. 1 di parte attrice) e che l'attore riscontrò l'esistenza di fenomeni infiltrativi in data 8 novembre 2019; può ritenersi, inoltre, dimostrato - pur in assenza di una data precisa - che le opere realizzate vennero consegnate e accettate da parte del committente senza riserve. Sul punto, invero, parte attrice nulla ha dedotto, essendosi limitata ad esporre i) di aver commissionato a la fornitura e posa in opera di nuova copertura della CP_1 propria abitazione, ii) di aver affidato la direzione dei lavori all'Arch. e iii) di Controparte_3 aver successivamente riscontrato, in data 08 novembre 2019, la presenza di fenomeni infiltrativi.
D'altro canto, nessuna contestazione è stata mossa dalla difesa attorea, né in sede di prima udienza né nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'allegazione svolta da in sede di CP_1 comparsa di costituzione secondo cui “dette opere venivano accettate senza riserve” (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione). Pertanto, poiché l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda, nonché quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte, grava sul committente che agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera, a fronte dell'eccezione di prescrizione del diritto di garanzia ex art. 1667, comma 3 c.p.c. svolta dagli odierni convenuti, era onere del dimostrare l'effettiva data di consegna dell'opera, nonché l'eventuale esistenza di Pt_1 eventi interruttivi e, dunque, il mancato decorso della prescrizione biennale, termine il cui rispetto costituisce una condizione dell'azione (cfr. Cass., n. 39599/2021). Tale onere non è stato assolto e, pertanto, essendo trascorsi oltre cinque anni dalla data in cui vennero commissionate le opere di copertura e la data di denuncia dei vizi il termine biennale di prescrizione deve ritenersi ampiamente decorso.
Da ultimo, deve altresì respingersi la domanda di condanna svolta in via subordinata da parte attrice ai sensi dell'art. 2043 c.c. per mancanza di prova degli elementi costitutivi di detta fattispecie ed in particolare dell'elemento soggettivo della colpa.
Se è vero, infatti, che, per giurisprudenza costante, anche l'art. 2043 cc potrebbe, in astratto, trovare applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che tra la norma appena citata e l'art. 1669 cc esiste un rapporto di genere a specie, in quanto l'art. 1669 cc è norma speciale rispetto al 2043 cc, riguardando la responsabilità dell'appaltatore e introducendo un'ipotesi di responsabilità per colpa presunta, è altrettanto vero che, non ricorrendo, per quanto sopra detto, i presupposti per l'applicazione dell'art. 1669 cc, era onere del committente dimostrare la colpa dell'appaltatore.
Così non è stato e di conseguenza anche questa domandava disattesa.
In definitiva, quindi, le domande svolte dall'attore devono essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del
2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, pagina 5 di 6 ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, dichiara decaduto dal diritto di far valere la garanzia per i lamentati vizi, nonché Parte_1 prescritto il diritto dallo stesso fatto valere nel presente giudizio e, pertanto, rigetta la relativa domanda,
rigetta altresì la domanda risarcitoria svolta da parte attrice in via subordinata,
condanna a rifondere ai convenuti e le Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 spese di lite, che liquida in € 5.077,00 ciascuno per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Brescia, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
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