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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 10/09/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
TRENTO, 4 67051 AVEZZANO ITALIA con l'avv. TERRA BERARDINO
) , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
ATTORE contro
), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in V.le Pindaro, 19 65127 PESCARA con l'avv. FAIETA ANTONELLA
), dal quale è rappresentata e difesa C.F._3
CONVENUTA Oggetto: responsabilità professionale medica.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione notificato in data 06/05/2021, conveniva in giudizio Parte_1 la , al fine di sentirla condannare al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni subiti dall'attore derivati a seguito del ricovero ospedaliero presso il P.O. SS. IL e Nicola di Avezzano del 26/09/2019.
In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Avezzano, disattesa ogni contraria istanza, accertare, riconoscere e dichiarare:
A) In via principale, ex art.1218 c.c., la responsabilità contrattuale di tipo professionale medica (e/o cd. da contatto sociale), per colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza, dei sanitari dell'Ospedale Civile “SS IL e NI di Avezzano che ebbero in cura e comunque contatti con il paziente oggi attore e per i fatti così come sopra narrati e conseguentemente causato all'attore tutti i danni ingiusti come meglio descritti e quantificati nella narrativa del presente atto di citazione;
B) In via meramente subordinata, ex art.2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale di tipo professionale medica , per colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza, dei sanitari dell'Ospedale Civile “SS IL e NI di Avezzano che ebbero in cura e comunque contatti con il paziente oggi attore e per i fatti così come sopra narrati e conseguentemente causato all'attore tutti i danni ingiusti come meglio descritti e quantificati nella narrativa del presente atto di citazione:
C) per l'effetto, ed anche ex artt.1228 e 2049 c.c., condannare la convenuta
[...]
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore e con sede legale in , Via G. Saragat (Loc. CP_1
Campo di Pile), P.IVA: , al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore ed P.IVA_1 in suo favore, danni questi che il Giudicante andrà ad accertare, riconoscere e quantificare in termini monetari come di giustizia ed anche in via equitativa . Il tutto con vittoria di spese e competenze legali professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Berardino Terra, che si dichiara procuratore antistatario”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
3) Si costituiva regolarmente in giudizio l' Controparte_4 chiedendo l'integrale rigetto di tutte le domande avverse, in quanto
[...] infondate in fatto ed in diritto e comunque indimostrate;
in via gradata, limitare il risarcimento dei danni a quelli effettivamente subiti e corrispondenti al danno strettamente riconducibile alla condotta dei sanitari e comunque avuto riguardo all'eventuale apporto causale della condotta colposa dell'attore.
4) Veniva ammessa la CTU e nominati Consulenti Tecnici i Dott.ri Persona_1
(Medico Chirurgo Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni), Persona_2
(Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Generale) e (Medico Chirurgo Persona_3
Specialista in Radiologia, in Medicina Legale e delle Assicurazioni).
5) La causa veniva quindi istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali e l'espletamento di CTU medico-legale.
6) Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che alla fattispecie in esame è pacificamente applicabile la disciplina di cui all'art. 1218 c.c. posto che si verte in tema di responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente.
In punto di diritto, va osservato che per quanto concerne il tema di responsabilità medica e del relativo nesso causale vige il principio che la causalità, in sede civile, deve essere valutata secondo la regola del “più probabile che non “(cfr. Cass. Sez. Un. Civ. n. 576/2018 e n. 581/2018).
La Suprema Corte ha altresì precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura ospedaliera dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'esatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. n. 18392/2017).
Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all'onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche.
Pertanto una volta fornita dall'attore la prova della sussistenza del nesso di causalità ricade sulla convenuta l'onere di dimostrare la non responsabilità dell'inadempimento causativo del danno.
Nel caso in esame l'attore ha ampiamente assolto tale onere.
Oltretutto i fatti dallo stesso dedotti, oltre ad essere stati confermati dalla documentazione medica prodotta, sono stati altresì accertati e confermati dalla CTU medico-legale espletata, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili da questo Giudice, perché sorrette da adeguate e congrue indagini mediche svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione in tutte le loro peculiarità.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
Sul punto, con motivazioni esenti da censure, il Collegio peritale, rispondendo ai quesiti posti, ha così concluso:
“In risposta ai quesiti posti dal Giudice, rinviando alla ricostruzione dei fatti come in relazione, sulle condotte:
1. censurabile la mancata refertazione già in sede RX diretta addome del 26/9/2019 di segni indicativi di un dubbio diagnostico che avrebbero richiesto una progressione diagnostica con un esame di II^ livello, TAC addome. La stessa, anche agli effetti del riscontro sul tavolo operatorio, avrebbe rappresentato l'opportunità di porre anticipatamente la diagnosi di perforazione diverticolare, verosimilmente già in essere, confinando di fatto l'espansione della patologia e condizionandone anche l'evoluzione futura.
Parimenti, non conforme alla buona pratica clinica si sono mostrate le manovre operatorie di toilette del cavo addominale, con persistenza di focolai settici responsabili delle successive complicanze: necrosi del moncone colico, cedimento dei piani aponeurotici mediani, distacco della nuova stomia dalla parete addominale e sua introflessione, intensa e tenace periviscerite, ciecostomia, ematoma mediano sottocutaneo, ricovero in TIPO, fistola stercoracea in ipocondrio sinistro.
Incompleta appare la osservazione post-operatoria della apertura stomale, al primo intervento;
i reinterventi successivi sono stati conseguenza sempre come detto della complicanza settica iniziale,mentre efficiente è stata l'osservazione con anoscopio transstomale, al secondo reintervento.
Pertanto, secondo la criteriologia del più probabile che non una condotta differente, che avesse previsto la progressione diagnostica verso una TAC addome, con elementi di cui si poteva avere contezza anche con giudizio ex ante alla RX diretta addome, così come una più accurata toilette e gestione post operatoria della stomia, avrebbero potuto concedere al sorte differente, migliorativa, risultando ad oggi lo stesso portatore di un danno Pt_1 iatrogeno rispetto a quello atteso di una resezione colica, stomia temporanea e sua ricanalizzazione.
La condizione anatomica e clinica attesa per la patologia di base – la perforazione diverticolare - anche alla luce del dato anamnestico, dello strutturarsi fisiopatologico della patologia nel lasso temporale di iniziale manifestazione e suo successivo trattamento chirurgico, alla luce del riscontro istopatologico, considerando fa ipotizzarsi postumi residui del 15%.
La condizione attuale, invece, trova riscontro in un quadro disfunzionale ben più grave valutabile in un danno biologico del 60%, comprensivo di quella quota parte attesa per la naturale evoluzione della primaria lesione e del danno iatrogeno successivamente instauratori che rende ragione di quella quota parte a partire dal 16% all'attuale 60%.
La inabilità temporanea iatrogena, al netto di quella attesa, può computarsi in giorni 60 di ITT, 60 di ITP 50%”.
Ne consegue che in difetto di prova contraria le risultanze della CTU medico legale possono essere interamente recepite in questa sede.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Pertanto sulla scorta di quanto affermato nella CTU medico-legale per la liquidazione del danno si fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, cui si presta adesione, in conformità all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui i parametri delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano “sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (cfr. Cass. Civ. n. 17018/2018).
Sicché avuto riguardo all'età del danneggiato all'epoca dei fatti (75) e ai parametri previsti nella Tabella del Tribunale di Milano, il danno biologico permanente (60%) viene quantificato nella misura complessiva di € 485.825,00 comprensivi del danno biologico temporaneo (invalidità temporanea totale per gg. 60 e parziale al 50% per gg. 60, pari a complessivi € 10.350,00).
Ne consegue quindi che la somma risarcitoria attribuibile all'attore all'esito del giudizio è pari a complessivi € 485.825,00 oltre interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dell'intervento sino al soddisfo (cfr. Cass. Civ. n. 608/2003).
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta secondo i valori medi di liquidazione ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. di cui allo scaglione proprio del presente giudizio “indeterminabile–complessità media”.
8) Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per effetto condanna la di CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagargli, a titolo di
[...] risarcimento di tutti i danni come in motivazione specificati, per l'importo complessivo di € 485.825,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Berardino Terra antistatario, che liquida in € 518,00 per spese ed € 10.860,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario se dovuti;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Avezzano lì 25/08/2025
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 607/2021 promossa da:
), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
TRENTO, 4 67051 AVEZZANO ITALIA con l'avv. TERRA BERARDINO
) , dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
ATTORE contro
), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in V.le Pindaro, 19 65127 PESCARA con l'avv. FAIETA ANTONELLA
), dal quale è rappresentata e difesa C.F._3
CONVENUTA Oggetto: responsabilità professionale medica.
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione notificato in data 06/05/2021, conveniva in giudizio Parte_1 la , al fine di sentirla condannare al risarcimento di Controparte_2 tutti i danni subiti dall'attore derivati a seguito del ricovero ospedaliero presso il P.O. SS. IL e Nicola di Avezzano del 26/09/2019.
In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Avezzano, disattesa ogni contraria istanza, accertare, riconoscere e dichiarare:
A) In via principale, ex art.1218 c.c., la responsabilità contrattuale di tipo professionale medica (e/o cd. da contatto sociale), per colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza, dei sanitari dell'Ospedale Civile “SS IL e NI di Avezzano che ebbero in cura e comunque contatti con il paziente oggi attore e per i fatti così come sopra narrati e conseguentemente causato all'attore tutti i danni ingiusti come meglio descritti e quantificati nella narrativa del presente atto di citazione;
B) In via meramente subordinata, ex art.2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale di tipo professionale medica , per colpa dovuta ad imperizia, imprudenza e negligenza, dei sanitari dell'Ospedale Civile “SS IL e NI di Avezzano che ebbero in cura e comunque contatti con il paziente oggi attore e per i fatti così come sopra narrati e conseguentemente causato all'attore tutti i danni ingiusti come meglio descritti e quantificati nella narrativa del presente atto di citazione:
C) per l'effetto, ed anche ex artt.1228 e 2049 c.c., condannare la convenuta
[...]
, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore e con sede legale in , Via G. Saragat (Loc. CP_1
Campo di Pile), P.IVA: , al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore ed P.IVA_1 in suo favore, danni questi che il Giudicante andrà ad accertare, riconoscere e quantificare in termini monetari come di giustizia ed anche in via equitativa . Il tutto con vittoria di spese e competenze legali professionali del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Berardino Terra, che si dichiara procuratore antistatario”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 6
3) Si costituiva regolarmente in giudizio l' Controparte_4 chiedendo l'integrale rigetto di tutte le domande avverse, in quanto
[...] infondate in fatto ed in diritto e comunque indimostrate;
in via gradata, limitare il risarcimento dei danni a quelli effettivamente subiti e corrispondenti al danno strettamente riconducibile alla condotta dei sanitari e comunque avuto riguardo all'eventuale apporto causale della condotta colposa dell'attore.
4) Veniva ammessa la CTU e nominati Consulenti Tecnici i Dott.ri Persona_1
(Medico Chirurgo Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni), Persona_2
(Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Generale) e (Medico Chirurgo Persona_3
Specialista in Radiologia, in Medicina Legale e delle Assicurazioni).
5) La causa veniva quindi istruita mediante l'acquisizione delle prove documentali e l'espletamento di CTU medico-legale.
6) Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che alla fattispecie in esame è pacificamente applicabile la disciplina di cui all'art. 1218 c.c. posto che si verte in tema di responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente.
In punto di diritto, va osservato che per quanto concerne il tema di responsabilità medica e del relativo nesso causale vige il principio che la causalità, in sede civile, deve essere valutata secondo la regola del “più probabile che non “(cfr. Cass. Sez. Un. Civ. n. 576/2018 e n. 581/2018).
La Suprema Corte ha altresì precisato che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura ospedaliera dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'esatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. n. 18392/2017).
Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all'onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche.
Pertanto una volta fornita dall'attore la prova della sussistenza del nesso di causalità ricade sulla convenuta l'onere di dimostrare la non responsabilità dell'inadempimento causativo del danno.
Nel caso in esame l'attore ha ampiamente assolto tale onere.
Oltretutto i fatti dallo stesso dedotti, oltre ad essere stati confermati dalla documentazione medica prodotta, sono stati altresì accertati e confermati dalla CTU medico-legale espletata, le cui conclusioni sono pienamente condivisibili da questo Giudice, perché sorrette da adeguate e congrue indagini mediche svolte nel contraddittorio delle parti, oltre che da logica e razionale motivazione in tutte le loro peculiarità.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 6
Sul punto, con motivazioni esenti da censure, il Collegio peritale, rispondendo ai quesiti posti, ha così concluso:
“In risposta ai quesiti posti dal Giudice, rinviando alla ricostruzione dei fatti come in relazione, sulle condotte:
1. censurabile la mancata refertazione già in sede RX diretta addome del 26/9/2019 di segni indicativi di un dubbio diagnostico che avrebbero richiesto una progressione diagnostica con un esame di II^ livello, TAC addome. La stessa, anche agli effetti del riscontro sul tavolo operatorio, avrebbe rappresentato l'opportunità di porre anticipatamente la diagnosi di perforazione diverticolare, verosimilmente già in essere, confinando di fatto l'espansione della patologia e condizionandone anche l'evoluzione futura.
Parimenti, non conforme alla buona pratica clinica si sono mostrate le manovre operatorie di toilette del cavo addominale, con persistenza di focolai settici responsabili delle successive complicanze: necrosi del moncone colico, cedimento dei piani aponeurotici mediani, distacco della nuova stomia dalla parete addominale e sua introflessione, intensa e tenace periviscerite, ciecostomia, ematoma mediano sottocutaneo, ricovero in TIPO, fistola stercoracea in ipocondrio sinistro.
Incompleta appare la osservazione post-operatoria della apertura stomale, al primo intervento;
i reinterventi successivi sono stati conseguenza sempre come detto della complicanza settica iniziale,mentre efficiente è stata l'osservazione con anoscopio transstomale, al secondo reintervento.
Pertanto, secondo la criteriologia del più probabile che non una condotta differente, che avesse previsto la progressione diagnostica verso una TAC addome, con elementi di cui si poteva avere contezza anche con giudizio ex ante alla RX diretta addome, così come una più accurata toilette e gestione post operatoria della stomia, avrebbero potuto concedere al sorte differente, migliorativa, risultando ad oggi lo stesso portatore di un danno Pt_1 iatrogeno rispetto a quello atteso di una resezione colica, stomia temporanea e sua ricanalizzazione.
La condizione anatomica e clinica attesa per la patologia di base – la perforazione diverticolare - anche alla luce del dato anamnestico, dello strutturarsi fisiopatologico della patologia nel lasso temporale di iniziale manifestazione e suo successivo trattamento chirurgico, alla luce del riscontro istopatologico, considerando fa ipotizzarsi postumi residui del 15%.
La condizione attuale, invece, trova riscontro in un quadro disfunzionale ben più grave valutabile in un danno biologico del 60%, comprensivo di quella quota parte attesa per la naturale evoluzione della primaria lesione e del danno iatrogeno successivamente instauratori che rende ragione di quella quota parte a partire dal 16% all'attuale 60%.
La inabilità temporanea iatrogena, al netto di quella attesa, può computarsi in giorni 60 di ITT, 60 di ITP 50%”.
Ne consegue che in difetto di prova contraria le risultanze della CTU medico legale possono essere interamente recepite in questa sede.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 6
Pertanto sulla scorta di quanto affermato nella CTU medico-legale per la liquidazione del danno si fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, cui si presta adesione, in conformità all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui i parametri delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano “sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (cfr. Cass. Civ. n. 17018/2018).
Sicché avuto riguardo all'età del danneggiato all'epoca dei fatti (75) e ai parametri previsti nella Tabella del Tribunale di Milano, il danno biologico permanente (60%) viene quantificato nella misura complessiva di € 485.825,00 comprensivi del danno biologico temporaneo (invalidità temporanea totale per gg. 60 e parziale al 50% per gg. 60, pari a complessivi € 10.350,00).
Ne consegue quindi che la somma risarcitoria attribuibile all'attore all'esito del giudizio è pari a complessivi € 485.825,00 oltre interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dell'intervento sino al soddisfo (cfr. Cass. Civ. n. 608/2003).
7) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta secondo i valori medi di liquidazione ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. di cui allo scaglione proprio del presente giudizio “indeterminabile–complessità media”.
8) Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Avezzano, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e per effetto condanna la di CP_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagargli, a titolo di
[...] risarcimento di tutti i danni come in motivazione specificati, per l'importo complessivo di € 485.825,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Berardino Terra antistatario, che liquida in € 518,00 per spese ed € 10.860,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario se dovuti;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.
Avezzano lì 25/08/2025
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 5 di 6
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 6 di 6