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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/02/2024, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Emanuela
FOGGETTI, all'udienza del 22/2/2024, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa di lavoro iscritta al n. 1423/2023 R.G. chiamata all'udienza del 22/2/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. G. Iurlaro Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall' avv. F. Leone CP_1
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/4/2023, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Brindisi al fine di sentire dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità d'accompagnamento per il periodo dall'1/3/2021 al 30/4/2023 e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della somma di € CP_1
13.680,16 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite.
L' si costituiva in giudizio, rappresentando di aver provveduto ad eseguire l'omologa n. CP_1
1658/2021 in data 9/10/2023. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza, parte ricorrente si associava alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di giudizio in suo favore;
la causa veniva, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preso atto di quanto sopra, visto l'art. 100 c.p.c. e ritenuto venuto meno l'interesse ad agire in conseguenza dell'avvenuto riconoscimento della pretesa attorea da parte dell' , deve essere CP_2
dichiarata cessata la materia del contendere. In ordine alle spese, si osserva che, sulla scorta di quanto rappresentato dallo stesso Istituto previdenziale, emerge che parte resistente ha provveduto alla liquidazione di quanto dovuto solamente nell'ottobre 2023 (cfr. all. memoria), vale a dire in epoca successiva al deposito del ricorso avvenuto in data 26/4/2023; di talché parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , con ricorso depositato il 26/4/2023, così Parte_2 CP_1
provvede:
1)dichiara cessata la materia del contendere;
2)condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00, oltre IVA, CAP CP_1
e rimborso spese forfettarie come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente.
Brindisi, li 22/2/2024
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)