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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13030 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XVIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ.,
iscritta al n. 24526/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...], il [...], Parte_1
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia minore
[...]
nata negli Stati Uniti d'America il 23 ottobre 2024, Parte_2
elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Pinò, dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'avvocato stabilito Andrea Braga Firreira;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani delle Sig.re (1)
[...]
, nata il [...], a Londrina (PR) in [...]
Brasile in proprio e n. q. di rappresentante legale (in uno con il di lei padre,
Sig. , nato il [...]) della figlia minore (2) Controparte_2 [...]
[...] [..
[...]
nata il [...] a [...], Parte_2
e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle
relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari
competenti; con vittoria di spese, competenze e onorari del presente
giudizio che si dichiarano antistatari'.
Per il convenuto: CP_1
'…1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda;
2) nel merito, in
caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia
compensare le spese di lite'.
premesso
Con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da (nato a [...], São Paulo in Per_1 Persona_2
Brasile il 10.01.1951) il quale ha ottenuto il riconoscimento della
cittadinanza italiana iure sanguinis in forza di un atto amministrativo di
riconoscimento da parte del Parte_3
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto Controparte_1
l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso,
osserva
Deve preliminarmente evidenziarsi l'irrilevanza, alla luce dei motivi sui cui si fonda la decisione, della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del d.gs. 28 marzo 2025 n. 36, convertito in legge 23 maggio
2025 n. 74.
Ciò detto, il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a
norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la
costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo
implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica
mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta
eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la
parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge
dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un
termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare
le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e
produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per
replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle
difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
[…] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore
termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. I ricorrenti, all'atto della costituzione in giudizio, si sono infatti limitati a produrre i rispettivi certificati di nascita, di per sé inidonei a fornire tale prova. Parte della documentazione necessaria alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato risulta prodotta soltanto il giorno dell'udienza fissata, ovvero in data 17 settembre 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_1
Resta in ogni caso indimostrato, mancandone evidenza documentale, lo
status di cittadino italiano di '…SÈ (nato a [...]_2 do Sul, São Paulo in Brasile il 10.01.1951)', dal quale i ricorrenti intendono derivare il proprio.
Non appare per altro verso possibile invocare, al fine di pervenire ad una diversa decisione, il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il
Tribunale l'onere di attivare i suoi limitati poteri di richiesta officiosa di informazioni al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già
delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione
VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre
2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 17 settembre 2025. il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ.,
iscritta al n. 24526/2025 del Ruolo Generale e promossa da
, nata in [...], il [...], Parte_1
in proprio e nella qualità di rappresentante legale della figlia minore
[...]
nata negli Stati Uniti d'America il 23 ottobre 2024, Parte_2
elettivamente domiciliati in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell'avv. Salvatore Pinò, dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'avvocato stabilito Andrea Braga Firreira;
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
conclusioni delle parti
Per i ricorrenti:
'…accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani delle Sig.re (1)
[...]
, nata il [...], a Londrina (PR) in [...]
Brasile in proprio e n. q. di rappresentante legale (in uno con il di lei padre,
Sig. , nato il [...]) della figlia minore (2) Controparte_2 [...]
[...] [..
[...]
nata il [...] a [...], Parte_2
e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_1
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle
relative iscrizioni, trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari
competenti; con vittoria di spese, competenze e onorari del presente
giudizio che si dichiarano antistatari'.
Per il convenuto: CP_1
'…1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda;
2) nel merito, in
caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia
compensare le spese di lite'.
premesso
Con la presente azione i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da (nato a [...], São Paulo in Per_1 Persona_2
Brasile il 10.01.1951) il quale ha ottenuto il riconoscimento della
cittadinanza italiana iure sanguinis in forza di un atto amministrativo di
riconoscimento da parte del Parte_3
Si è costituito il contestando in fatto ed in diritto Controparte_1
l'azione proposta dalla controparte ed instando per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Ciò premesso,
osserva
Deve preliminarmente evidenziarsi l'irrilevanza, alla luce dei motivi sui cui si fonda la decisione, della questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 del d.gs. 28 marzo 2025 n. 36, convertito in legge 23 maggio
2025 n. 74.
Ciò detto, il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto. Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a
norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri
1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la
costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo
implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica
mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta
eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la
parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge
dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un
termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare
le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e
produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per
replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle
difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che
'…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per
[…] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore
termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che il ricorso è stato depositato in assenza di qualsivoglia elemento atto a dimostrare la cittadinanza dell'avo e la linea di discendenza degli odierni ricorrenti. I ricorrenti, all'atto della costituzione in giudizio, si sono infatti limitati a produrre i rispettivi certificati di nascita, di per sé inidonei a fornire tale prova. Parte della documentazione necessaria alla dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato risulta prodotta soltanto il giorno dell'udienza fissata, ovvero in data 17 settembre 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_1
Resta in ogni caso indimostrato, mancandone evidenza documentale, lo
status di cittadino italiano di '…SÈ (nato a [...]_2 do Sul, São Paulo in Brasile il 10.01.1951)', dal quale i ricorrenti intendono derivare il proprio.
Non appare per altro verso possibile invocare, al fine di pervenire ad una diversa decisione, il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il
Tribunale l'onere di attivare i suoi limitati poteri di richiesta officiosa di informazioni al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già
delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione
VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre
2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, CP_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 3.809,00 (di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase di trattazione ed euro 1.453,00 per la fase decisoria), oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.
Roma, 17 settembre 2025. il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino