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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/11/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 640/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 11/11/2025, alle ore 10:26, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. ANTONIO PACILLO in sostituzione dell'Avv. Parte_1 GA a scritta che deposita. Per il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA la dottoressa MARIA CHIRIVI' sostituzione dell'Avv. LINARES FRANCESCA, giusta delega scritta che esibisce in udienza. Parte ricorrente dichiara che il familiare ha necessità di una assistenza continuativa e urgente, quotidiana. Esibisce al riguardo certificazione medica dello zio. Esibisce provvedimenti inerenti l'Ufficio del Processo. Allo stato ritiene non opportuna la sospensione per rinvio pregiudiziale in quanto pregiudizievole per l'assistenza al familiare. La ricorrente fa presente di aver chiesto permessi per prendersi cura dello zio. Dichiara di occuparsi solo lei dello zio e che lo zio necessita di lei per le cure. La resistente si rimette sulla questione pregiudiziale. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Fa presente che alcuna contestazione avversaria sarebbe stata fatta sulle circostanze di fatto. Fa presente che la sentenza della Corte d'Appello di Milano riguarderebbe una diversa fattispecie. Esibisce recente sentenza della Corte d'appello di Milano del settembre del 2025 sfavorevole ma inconferente rispetto al caso di specie. Contesta le scoperture di organico eccepite dal , in quanto non veritiere e non CP_1 correttamente calcolate. Esibisce documentazione sul disposition time del Tribunale di Lodi e del Tribunale di Cosenza. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 15 Pag. 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GALLO Parte_1 C.F._1
ENT ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LINARES Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 e contestuale art. 700 c.p.c. in corso di causa, depositato in data 11/07/2025,
, funzionario addetto all'Ufficio del Processo a seguito di concorso Parte_1 pubblico indetto per titoli ed esami in forza del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021, ha convenuto in giudizio il per sentire accertare il rispettivo diritto al trasferimento ai sensi Controparte_1 dell'art. 33 commi 3 e 5 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 in una sede di lavoro prossima al domicilio dello zio portatore di grave disabilità, indicando, come principale preferenza, il Tribunale di Cosenza nel
Distretto di Corte d'Appello di TA.
Nel rispettivo atto introduttivo, la ricorrente ha esposto i fatti di causa, di seguito riepilogati: - la presentazione di domanda di partecipazione al “concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale, Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo”; - l'idoneità ottenuta all'esito del bando e il successivo scorrimento della graduatoria che la vedeva prendere servizio presso il Tribunale di Lodi nel Distretto di
Corte d'Appello di Milano in forza di contratto a tempo determinato della durata di due anni e sette mesi con decorrenza dal 22.06.2022 e scadenza al 30.06.2026; - il parere favorevole espresso dal Dirigente
Pag. 1 di 15 amministrativo del Tribunale di Lodi all'istanza di trasferimento provvisorio ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992; - la comunicazione di rigetto dell'istanza espressa dal per Controparte_1
l'assegnazione provvisoria, per il seguente motivo: “non sussistendo i presupposti di cui all'art. 15 del
D.L.80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, in quanto proposta per distretto diverso da quello di prima assegnazione”; - la presenza di sedi vacanti per scoperture di organico nel distretto di Corte d'Appello di
TA ove la ricorrente avrebbe potuto essere assegnata;
- il primo procedimento contenzioso avanti al
Tribunale di Lodi (r.g. n. 932/2024), avviato con un ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., conclusosi con ordinanza favorevole, poi reclamata dal soccombente e revocata dal Tribunale in composizione collegiale per difetto di periculum in mora; - le gravi e attuali condizioni di salute del familiare malato e disabile, che necessita di cure da parte della ricorrente quale familiare in grado di assisterlo;
-
l'assenza di esigenze effettive dell'Amministrazione alla permanenza di Parte_1 presso la sede di prima destinazione, con l'aggiunta che l'eventuale e disposto trasferimento risponderebbe agli obiettivi fissati dal P.N.R.R. con riferimento al Tribunale di principale preferenza e senza che possa ipotizzarsi un pregiudizio per il Tribunale di appartenenza.
In diritto e in sintesi, la ricorrente, ripercorrendo quanto pronunciato dall'ordinanza reclamata del
Tribunale di Lodi e dall'indirizzo giurisprudenziale di merito favorevole alla propria tesi, ha argomentato ravvisando la sussistenza di un diritto al trasferimento che troverebbe fondamento normativo nell'art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992 e non nell'art. 15 del d.l. n. 80/2021, il cui ambito applicativo sarebbe differente e speciale rispetto alla disposizione, afferendo a trasferimenti di sede di dipendenti aventi carattere di stabilità. Ha concluso sostenendo che il divieto di “mobilità temporanea” introdotto dall'art. 15 commi 1 e 2 del d.l. n. 80/2021 per gli addetti all'ufficio del processo non sarebbe applicabile al trasferimento ex lege n. 104/1992, art. 33, piuttosto previsto a tutela dell'assistenza del familiare in condizione di disabilità.
Il si è costituito ritualmente nel giudizio, ripercorrendo le vicende processuali della Controparte_1 ricorrente e l'esito del precedente giudizio cautelare, ribadendo il tenore dell'art. 15 del d.l. n. 80/2021 quale fattore ostativo all'accoglimento del trasferimento ex lege n. 104/1992, affermando perciò la legittimità del diniego dell'Amministrazione, ravvisando come le argomentazioni proposte sarebbero superate dalla motivazione dell'ordinanza collegiale del Tribunale di Lodi del 29.09.2025, relativamente al portato dell'art. 15 del d.l. cit. quale norma di carattere “speciale e eccezionale”, citando ulteriore giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi, sottolineando la natura non assoluta del diritto della ricorrente sulla base dell'inciso ”ove possibile”, citando gli artt. 11 e 12 del d.l. n. 80/2021 sulle procedure di reclutamento del personale, sui limiti di spesa, sulle modalità di assegnazione degli A.U.P.P., per comprendere le esigenze organizzative dell'Amministrazione, ravvisando che la disposizione evocata – espressione della discrezionalità del legislatore- avrebbe, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., in
Pag. 2 di 15 via astratta escluso a priori la mobilità dei funzionari in diversi distretti di Corte d'Appello, così vietando il trasferimento della ricorrente, anche ai sensi della Legge n. 104/1992, osservando che tale divieto, oltre a essere eccezionale, sarebbe legittimo in quanto contenuto nel tempo a causa del rapporto a termine della ricorrente. Il resistente ha ribadito, infine, che la scopertura di organico del Tribunale di Lodi è CP_1 superiore a quella del Tribunale di Cosenza. Ha ripercorso la giurisprudenza di merito favorevole. Ha infine resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza datata 6.8.2025 (r.g. n. 640-1/2025) il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, si è pronunciato accogliendo la domanda cautelare proposta dalla ricorrente in corso di causa per sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Proposto reclamo dal , il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, ha Controparte_1 revocato l'ordinanza con provvedimento del 29.09.2025 (r.g. n. 734/2025), ravvisando l'insussistenza del fumus boni iuris.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e senza necessità di una istruttoria orale, trattandosi di questione di diritto e documentale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
A) Esigenze di tutela urgente, già emerse in sede di cautela e rese ancor più palesi dagli interessi sottesi al caso di specie (assistenza del parente disabile da un lato, buon andamento dell'amministrazione dall'altro) sconsigliano, allo stato, la sospensione del giudizio mediante il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. suggerito dal Tribunale in composizione collegiale.
Tale istituto è di natura discrezionale (cfr. “il giudice di merito può disporre […]”) e nel caso di specie non sarebbe auspicabile, perché ne risulterebbero frustrate sia le esigenze di tutela delle parti sia di ragionevole durata del giudizio, per un rapporto di impiego che comunque terminerà al 30.06.2026.
B) È noto che il d.l. n. 80 del 9.06.2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021) ha introdotto misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e per l'efficienza della giustizia, prevedendo all'art. 11, “al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo”, l'avviamento di
“procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo […]”.
Pag. 3 di 15 È previsto che i candidati siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati ovvero abbiano conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
Per ciò che rileva ai fini del giudizio pendente avanti al Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, l'art. 15, commi
1 e 2 del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021, rubricato: “vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea”, statuisce: “1. Il personale di cui agli articoli 11 [addetti all'ufficio per il processo] e 13 [cosiddetto operatore data entry, cfr. art. 13 comma 2 lett. l] permane nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa […]”.
L'art. 33 (rubricato “agevolazioni”) comma 5 della L. n. 104 del 5 febbraio 1992, cosiddetta “legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, prevede, come è noto, che: “il lavoratore di cui al comma 3 [nel caso di specie: lavoratore dipendente pubblico addetto all'ufficio per il processo affine entro il terzo grado della persona con disabilità grave] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
La questione interpretativa del rapporto tra le diverse disposizioni (art. 15 del d.l. n. 80/2021 da un lato e art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992 dall'altro, così come l'art. 42bis del d.lgs. n. 151/2001) ha visto il formarsi di due opposti indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di merito, paritari per qualità e quantità delle pronunce.
Secondo un primo indirizzo, adottato da Tribunale di Gorizia (in composizione collegiale), ordinanza del
23.07.2024, Tribunale di Lucca, ordinanza del 12.10.2023, Tribunale di Messina (in composizione collegiale), ordinanza del 29.11.2024, Tribunale di Milano, ordinanza del 7.02.2024, Tribunale di Milano, ordinanza del 20.12.2024, Tribunale di Milano, sentenza del 30.04.2024, Tribunale di Milano, sentenza del
30.10.2024, Corte d'Appello di Milano, sentenza del 27.11.2024 (r.g. n. 963/2024), Tribunale di GG
CA (in composizione collegiale), ordinanza del 6.05.2024, Tribunale di GG CA, ordinanza del
28.02.2024, Tribunale di Roma, ordinanza del 11.02.2025, Tribunale di Roma, ordinanza del 4.11.2024,
Pag. 4 di 15 Tribunale di Monza, ordinanza del 7.02.2024, Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 17.07.2025, le disposizioni (art. 33 L. n. 104/1992 o art. 42bis d.lgs. n. 151/2001 e art. 15 d.l. n. 80/2021) sarebbero di pari rango e l'art. 15 del d.l. n. 80/2021 prevarrebbe comunque quale norma speciale che introduce un vincolo alla mobilità degli Addetto all'Ufficio per il Processo, delimitandolo in ragione dell'ambito del distretto ove prestano servizio, in ragione della ratio di fondo che è quella del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto delle tempistiche del P.N.R.R. Secondo tale orientamento, la disposizione speciale del 2021 avrebbe introdotto due limitazioni alla possibilità di trasferimento: a) la sussistenza di circostanze sopravvenute rispetto all'assegnazione della sede;
b) la mobilità in uffici situati nel medesimo distretto della sede di prima assegnazione. Il che si traduce in pratica con l'applicazione dell'art. 15, norma speciale, che sancisce il divieto di trasferimento anche per sopperire a sopravvenute esigenze assistenziali di un familiare con disabilità grave in un distretto differente da quello di assegnazione.
Secondo un diverso indirizzo ermeneutico, seguito da Tribunale di TA (in composizione collegiale), ordinanza del 19.10.2023, Tribunale di TA (in composizione collegiale), ordinanza del 4.07.2024,
Tribunale di Firenze, ordinanza del 21.06.2024, Tribunale di Firenze, ordinanza del 20.11.2024, Tribunale di Firenze (in composizione collegiale), ordinanza del 20.02.2025, Tribunale di Lodi, ordinanza del
6.08.2025, Tribunale di Ivrea, ordinanza del 28.05.2025, Tribunale di Napoli, ordinanza del 17.06.2025,
Tribunale di Torino, ordinanza del 14.09.2023, Tribunale di Torino (in composizione collegiale), ordinanza del 24.08.2023, Tribunale di Torino (in composizione collegiale), ordinanza del 31.05.2023, Tribunale di
Torino, ordinanza del 11.04.2023, Tribunale di Torino, sentenza del 19.03.2024, Tribunale di Torino, sentenza del 14.09.2023, Tribunale di Treviso (in composizione collegiale), ordinanza del 21.05.2024,
Tribunale di Spoleto (in composizione collegiale), ordinanza del 13.09.2024, piuttosto, il termine “mobilità” utilizzato dal legislatore deve essere inteso secondo l'accezione tecnica conosciuta dalla disciplina del d.lgs.
n. 165/2001, ove esso fa riferimento a trasferimenti di sede di dipendenti aventi carattere di stabilità, avendo la disciplina come prospettiva quella della pianificazione triennale del fabbisogno di personale. Tale lettura risulterebbe essere confermata dal richiamo effettuato, nella seconda parte del secondo comma, a specifici istituti del pubblico impiego integranti modifiche della sede di servizio differenti rispetto al trasferimento previsto dall'art. 33 comma 5, L. n. 104/1992 per l'assistenza di familiare disabile, i quali – a differenza di questo – sono volti a soddisfare esigenze organizzative stabili dell'amministrazione (comando, distacco, applicazione endo-distrettuale, assegnazione presso altra amministrazione).
Secondo tale ultimo orientamento, il concetto di “mobilità” interna richiamato dal comma 2 dell'art. 15 del d.l. n. 80/2021 (il cui ambito è espressamente riservato alla “giustizia ordinaria” e di cui ne sono tracciate le finalità: “necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR”) deve avere un significato tecnico ben preciso, riferito alla mobilità quale istituto del pubblico impiego, necessariamente procedimentalizzato e avente un carattere di stabilità (i riferimenti sono agli istituti contemplati dagli artt. 6,
Pag. 5 di 15 29bis, 30, 33 e 34bis del d.lgs. n. 165/2001).
Consegue che non può farsi applicazione dell'art. 15 cit. ai differenti casi sottoposti all'attenzione dei
Tribunali, di “mobilità” intesa secondo un'accezione lata e atecnica quale movimento di un dipendente, a natura necessariamente provvisoria in quanto funzionale a esigenze assistenziali del familiare.
Il Giudice, consapevole dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali (anche interni all'intestato
Tribunale di Lodi oltre che della Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 715/2025 del 29.09.2025), quali quelli sopra richiamati, intende condividere nuovamente l'indirizzo di merito che salvaguarda, in un rapporto a termine quale quello della ricorrente, il nucleo familiare e le esigenze assistenziali di un parente disabile grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 e invalido al 100% (cfr. doc. n. 5 ric. cit.), non in termini ovviamente “assoluti”, ma “ove possibile” in relazione all'agire amministrativo.
Nella consapevolezza che il Tribunale di Lodi in composizione collegiale ha aderito al diverso indirizzo, salvo ammettere che dal tenore della disposizione le ragioni dello Stato ricevono una “tutela incondizionata”
(fattore di per sé non privo di irragionevolezza, anche per una normativa eccezionale, v. pag. 6 di 8 della ordinanza del Tribunale di Lodi) è coerente pensare che il legislatore, nella disposizione, abbia inteso fare riferimento alla “mobilità” quale istituto di tipo tecnico, che presuppone uno specifico procedimento regolato dalla legge, avente carattere di tendenziale stabilità, ben differente da quanto prevede l'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992.
La soluzione a tale antinomia tra norme è che la lettera, speciale, dell'art. 15 cit. non potrebbe ricomprendere l'istituto del trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 perché si discute del movimento di un dipendente verso altra sede della medesima amministrazione che non è procedimentalizzato ed è provvisorio in quanto destinato a essere caducato dal venire meno delle circostanze che lo hanno legittimato (necessità di assistenza del familiare disabile grave) e previsto in ragione dell'interesse del lavoratore dipendente, pubblico o privato.
Come è stato sottolineato da questo Tribunale – riprendendo argomentazioni condivisibili già espresse dal
Tribunale di Torino, ordinanza collegiale del 31.05.2023-, “in buona sostanza, alla norma di legge in parola è sotteso un bilanciamento tra beni costituzionalmente tutelati, ovvero da una parte, la tutela della famiglia e dell'assistenza del disabile e dall'altra il buon andamento della p.a. (di cui all'art. 97 comma 2 Cost. citato), rendendosi necessaria una verifica del peso degli stessi nella fattispecie concreta, onde valutare quale di essi risulti eventualmente recessivo;
evidenziandosi però un innegabile favor per la tutela della famiglia e per l'assistenza al disabile, in quanto il diritto all'assegnazione a sede limitrofa trova il limite solo nelle esigenze effettive da addursi da parte della P.A. datrice di lavoro, restringendosi così, in modo netto, il campo dei possibili motivi di diniego del beneficio.
Se tali sono la ratio ed il portato valoriale della norma contenuta nell'art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992, risulta quantomeno semplicistico pensare che l'art. 15 del d.l. 80/2021 abbia posto una deroga espressa alla norma, di pari rango ma precedente, che regola a livello ordinamentale il trasferimento ex lege 104/1992, negando quindi, a priori, la possibilità di
Pag. 6 di 15 operare il già citato bilanciamento, in concreto, tra beni parimenti tutelati dalla Carta costituzionale, e dando prevalenza assoluta, senza limite alcuno, ad uno solo di essi, ovvero il buon andamento della pubblica amministrazione”.
A ritenere che la disposizione citata abbia regolato, a priori ed in termini generali ed astratti, una prevalenza degli interessi dell'amministrazione su quelli del dipendente (sottraendo l'accoglimento delle istanze di trasferimento temporaneo al giudizio di bilanciamento di interessi, ciascuno meritevole di tutela, sotteso all'art. 33 comma 5 della L. n. 104/92 richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità), potrebbero porsi dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.L. n. 80/2021 per violazione degli artt. 31 e 38
Cost.
Ancora, i dubbi potrebbero porsi sotto il profilo della ragionevolezza, perché tale norma avrebbe introdotto un'area di assenza di tutela e di disparità di trattamento all'interno dell'ambito del pubblico impiego per la (unica) categoria degli A.U.P.P. (non pare infatti sufficiente a giustificare un simile esito la specialità e settorialità dell'intervento normativo, e si ribadisce che le peculiari esigenze, temporanee, di realizzazione degli obiettivi del P.N.R.R. costituiscono non una giustificazione dell'eventuale deroga alla disciplina ma solo una particolare specificazione della norma di cui all'art. 97 comma 2 Cost.); un'interpretazione costituzionalmente orientata potrebbe far ritenere che la lettera dell'art. 15 d.l. 80/2021 non sia ostativa alla concessione del beneficio, non provvedendo tale norma a porre limiti al trasferimento del dipendente per assistere un familiare in condizione di disabilità grave.
Ed è vero che l'art. 33 comma 5 della Legge n. 104/1992 non introduce un diritto assoluto, ma che deve essere contemperato con le esigenze organizzative effettive del datore di lavoro.
Tuttavia, sono proprio le peculiarità del caso di specie che devono indurre a conclusioni differenti.
Infatti, in un'ottica di raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R. espressi dalla disposizione speciale menzionata: a) a rilevare non è la carenza di organico tra il Tribunale di Cosenza e il Tribunale di Lodi (pur documentata dal , docc. nn.
4-5 fasc. res.), ma la circostanza che il Tribunale di Lodi, fatto CP_1 rimasto pacifico tra le parti, è uno dei nove Tribunale Italiani ad aver raggiunto gli obiettivi del piano in materia di disposition time (cfr. “alla fine del 2023 nessuna Corte avrebbe raggiunto l'obiettivo delineato e solo nove
Tribunali (Aosta, Arezzo, Ferrara, Gorizia, Lodi, Marsala, Rovereto, Savona e Vercelli) l'avrebbero realizzato” e, a livello di Distretto di Corte d'Appello, “venendo ai dati generali il miglioramento del Disposition Time nelle Corti nel settore civile rispetto al 2019 è abbastanza variegato, ma con un trend sicuramente positivo […] Tra l'altro per alcune Pt_2 ma in generale per alcuni Uffici, le performance erano talmente buone che risultava difficile migliorare (vedi le Corti di Torino,
Milano e Trieste) […] nessuna Corte ha raggiunto l'obiettivo dello smaltimento del 90 % e solo due (Milano e Trieste) hanno superato il 70 %, mentre dieci sono ancora sotto il 40 %”, laddove nel Distretto di preferenza scelto dalla ricorrente: “vedendo gli attuali DT ed i trend in atto, le situazioni critiche sono limitate a TA (842), CE (1019),
ZA (1128), GG CA (1275, nonostante abbia dimezzato i tempi nel giro di due anni)” (doc. n. 23 fasc. ric.);
b) ad un raffronto tra i grafici che riguardano il disposition time nel settore civile e penale di entrambi gli
Pag. 7 di 15 uffici giudiziari è il Tribunale di Cosenza a patire una situazione maggiormente critica che richiederebbe l'ausilio della risorsa (docc. nn. 24 e 25 fasc. ric.); c) la dirigenza del Tribunale di Lodi ha espresso parere favorevole al trasferimento in data 21.08.2024, rappresentando: “si esprime parere favorevole per quanto di competenza” (doc. n. 6 fasc. ric.); d) il Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza dove la A.U.P.P. ricorrente è stata trasferita ha espresso un parere negativo allo spostamento verso il Tribunale di Lodi, rappresentando: “stante il suo prezioso ausilio, ritengo che, attualmente, sarebbe assai pregiudizievole per l'ufficio, un suo rientro presso il Tribunale di Lodi” (doc. n. 35 fasc. ric., deposito autorizzato dal Giudice della cautela); e) la ricorrente già fruisce di permessi ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/1992 nella misura di 3 giorni mensili per assistere il familiare di terzo grado (v. doc. n. 12 fasc. ric., provvedimento del Presidente del 21.08.2024) e anche tale circostanza, documentale, è indicativa del fatto che vi è una esigenza assistenziale effettiva.
Si tratta di elementi emergenti dal caso concreto che non possono non essere presi in considerazione.
Si ritiene che tali convergenti elementi, documentali, siano univoci nel senso di ritenere insussistenti nel caso concreto le esigenze organizzative del resistente, che, ancora, in sede di procedimento CP_1 cautelare (r.g. n. 640-1/2025) dispose la proroga della presa di possesso presso il Tribunale di Lodi
“comprendendo le ragioni [di natura personale e familiare] poste a sostegno della richiesta” (doc. n. 3, fasc. res., fase cautelare).
I fatti permettono di affermare che, in base alla lettera della legge (art. 15 del d.l. n. 80/2021 cit.), la
“necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR”, scopo cui è funzionale la delimitazione su base distrettuale degli Addetti all'Ufficio per il Processo nella Giustizia Ordinaria avuto riguardo a circostanze sopravvenute in corso di giudizio (come, nel caso di specie, la condizione di disabilità dello zio), è stata soddisfatta dal Tribunale di Lodi e pertanto non emerge una esigenza concreta di stabilità della ricorrente (quantomeno non è un fatto dedotto dal ). CP_1
Pur rappresentando -in punto di legittimità costituzionale- quanto espresso da Corte cost. n. 372/2002 richiamata dall'ordinanza del Tribunale di Lodi in composizione collegiale (gli incisi significativi sono:
“possono, infatti, esservi normative specifiche per la tutela di rilevanti interessi collettivi, che in varia misura limitano
l'espletamento dell'attività lavorativa a determinate sfere territoriali” o “limite non irragionevole ove si consideri l'esigenza di una particolare stabilità di questi uffici giudiziari”), deve osservarsi che la giurisprudenza, di merito, di legittimità
e costituzionale successiva al 2002 ha assunto un approccio più elastico (si veda per l'istituto dell'assegnazione temporanea, la sentenza della Corte cost., 04/06/2024, n. 99, i cui passaggi significativi sono: “il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell'obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudire i figli” e “non risulta ragionevole consentire il trasferimento temporaneo del genitore che sia dipendente
Pag. 8 di 15 pubblico solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore: tale limitazione, infatti, si fonda sul presupposto per cui il figlio minore da accudire si trovi necessariamente nella medesima provincia o regione in cui è fissata la sede lavorativa dell'altro genitore. Tuttavia, una simile presunzione non tiene adeguatamente conto della maggiore complessità ed eterogeneità che viene oggi a caratterizzare l'organizzazione della vita familiare, alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, grazie anche alle nuove tecnologie, sia i sistemi di trasporto (si veda la sentenza n. 209 del 2022)”; si veda, ancora, la sentenza della Corte cost., 23/09/2016, n. 213, i cui passaggi significativi sono: “il permesso mensile retribuito di cui al censurato art. 33, comma 3, è, dunque, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla L. n. 104 del 1992, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie “il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap” (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del
2005).) assegna un ruolo significativo alla famiglia nell'assistenza del disabile e, in particolare, nel soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione quale fondamentale fattore di sviluppo della personalità e idoneo strumento di tutela della salute del disabile intesa nella sua accezione più ampia che, nel caso di specie, verrebbe deprivata”, “l'interesse primario cui è preposta la norma in questione - come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 - è quello di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito” (sentenze n.
19 del 2009 e n. 158 del 2007). Tanto più che i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da “rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, secondo quanto letteralmente previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992” e pure: “la salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (sentenze n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003). Il diritto alla salute psico-fisica,
[…] comprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2
Cost., deve intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico” (sentenza n. 138 del 2010)”).
La maggiore complessità ed eterogeneità che viene oggi a caratterizzare l'organizzazione della vita familiare
Pag. 9 di 15 – secondo le parole della Corte Costituzionale- nonché il regime di assistenza al familiare in condizioni di non provvedere a se stesso e per cui è necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale che solo la ricorrente è in grado di prestare devono indurre a ripensare quanto motivato dal
Tribunale in composizione collegiale (ordinanza del 29.09.2025, r.g. n. 734/2025), a meno di non rischiare di deprivare di tutela, in tale caso, un diritto fondamentale della persona previsto dall'art. 32 Cost.
Condividendo quanto argomentato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi nella fase cautelare, se il diniego al trasferimento per assistere il familiare disabile si giustifica con il garantire al Tribunale di Lodi la risorsa necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del piano (ai sensi dell'art. 15, d.l. n. 80/2021), a causa della situazione che la ricorrente documenta e del raffronto con la situazione del Tribunale di
Cosenza, il (in ciò onerato) non comprova l'esigenza effettiva e concreta ispirata all'art. 15 d.l. cit. CP_1 in un'ottica di buon andamento ex art. 97 comma 2 Cost.
Consegue che devono applicarsi i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 evidenziati nella fase cautelare e di seguito riportati:
- il diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere (così come lo speculare diritto a non essere trasferito senza consenso) non è assoluto e illimitato e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/07/2023, n. 21627);
- il diritto del lavoratore, relativo e condizionato, può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla
Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con L. n. 18 del 2009; è irrilevante se tale esigenza sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
20/07/2023, n. 21627; conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/03/2019, n. 6150);
- il diritto al trasferimento del lavoratore implica che l'handicap sia grave e che richieda all'attualità una assistenza continuativa per il familiare, con onere della prova a carico del ricorrente (cfr. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ordinanza, 05/09/2011, n. 18223, conforme Cass. civ., Sez. lavoro, 27/05/2003, n.
8436);
- l'handicap deve essere oggetto di accertamento dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l'ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni, con onere della prova a carico del ricorrente (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/09/2011, n. 18223, conforme
Pag. 10 di 15 Cass. civ., Sez. lavoro, 27/05/2003, n. 8436);
- il diritto deve essere garantito “ove possibile” e sempre che il posto risulti esistente e vacante (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 03/08/2015, n. 16298); l'inciso significa che, nel bilanciamento di contrapposti interessi, il datore di lavoro è tenuto ad una verifica puntuale delle carenze in organico e può opporre il proprio rifiuto al trasferimento solo se la sua concessione determina un onere, di carattere economico o organizzativo, sproporzionato od eccessivo (v. Tribunale Roma, Sez. lavoro,
30/01/2024); il diritto (relativo e condizionato) del lavoratore può essere escluso laddove sussistano esigenze aziendali effettive ed urgenti (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/06/2024,
n. 16322), ovvero laddove il suo esercizio cagioni una lesione significativa alle esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l'attività della parte datoriale (v. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/01/2006, n. 1396; v. Tribunale Siena, Sez. lavoro,
21/03/2022, n. 28); il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica, la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 12/12/2016, n. 25379; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/01/2024, n. 47 (conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/10/2017, n.
23857; “è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore”; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
05/09/2011, n. 18223, conforme Cass. civ., Sez. lavoro, 27/05/2003, n. 8436; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/09/2022, n. 25836; Cass. civ., Sez. lavoro, 18/01/2021, n. 704 conforme
Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 18/02/2009, n. 3896; Cass. civ., Sez. lavoro, 18/01/2021, n. 704 conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 18/02/2009, n. 3896); è onere del datore di lavoro dare la prova che nel bilanciamento delle esigenze organizzative tra la sede chiesta e quella ricoperta vi sono ragioni che precludono il trasferimento (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/09/2023, n.
26343; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/03/2008, n. 7945).
Nel caso di specie, la ricorrente, dipendente del Tribunale di Lodi con contratto a tempo determinato avente durata di due anni e sette mesi (doc. n. 4 ric.), ha dimostrato che: a) in data 20.08.2024 ha presentato istanza di assegnazione provvisoria per sopravvenuta necessità di assistenza di un congiunto portatore di handicap ex art. 3, comma 3, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992, dichiarando di avere una anzianità di servizio di anni 2, mesi 1 e giorni 20 (doc. n. 5 ric.); la ricorrente, altro elemento di rilievo, fruisce di permessi ex lege n. 104/1992 per assistere il familiare disabile fino a maggio del 2026 (doc.
n. 12 ric.); b) è familiare della stessa e affine (fratello del padre, zio della ricorrente)(doc. Persona_1
n. 5 ric., allegati all'istanza di assegnazione provvisoria); c) la stessa è la sola parente che presta assistenza allo zio, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione in atti (doc. n. 5 ric. cit.) e dai giorni di permesso concessi alla ricorrente per l'assistenza (doc. n. 12 ric.), senza che la circostanza sia contestata
Pag. 11 di 15 da controparte ex art. 115 primo co., c.p.c.; d) risiede in Cosenza, città situata a circa 1000 Persona_1 km. di distanza dal Tribunale di Lodi (doc. n. 10 ric.), ed è portatore di handicap in condizione di gravità (art. 3 comma 3 L. n. 104/1992), oltre che invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (L. n.
118/1971), accertati dalla Commissione Medica Inps di Bologna il 21.05.2024 (doc. allegati all'istanza di trasferimento, doc. n. 5 ric. cit.); e) come evidenziato, il Tribunale di prima assegnazione ha fornito parere positivo al trasferimento (doc. n. 6 ric.); f) l'esigenza di assistenza del familiare è attuale e effettiva come si evince dai giorni di permesso fruiti per l'assistenza (doc. n. 12 ric. cit.), dalla certificazione del Centro di San
AZ (doc. n. 11 ric.), da cui emerge la necessità di cure del familiare, dall'aggravamento delle condizioni di salute certificato dalla U.O.C. di Cosenza (doc. n. 20 ric.) e dal medico di base (doc. n. 21 ric.); g) come ricordato, sussiste una scopertura di organico nel Tribunale di Cosenza, quale sede più vicina a dove risiede il parente da assistere (doc. n. 9 ric.; cfr. con doc. n. 4 res.).
Il giudizio di bilanciamento vede dunque l'interesse dell'Amministrazione a garantire la risorsa all'interno del distretto (o meglio, presso la sede di prima assegnazione, il Tribunale di Lodi) in posizione recessiva, quantomeno avuto riguardo alle particolarità evidenziate e con riferimento esclusivo a quella che è la necessità normativa di “garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR” per la
Giustizia Ordinaria (che i documenti mostrano essere raggiunti dal Tribunale di Lodi), rispetto al divergente interesse della ricorrente di prestare allo zio l'assistenza continuativa, necessaria e urgente, per la cura della rispettiva salute, aggravatasi medio tempore.
Per questi motivi
, non emergendo necessità ministeriali concrete e univoche al mantenimento della risorsa presso il Tribunale di Lodi, il ricorso deve essere accolto.
C) Il resistente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs. n. 165/2001, a disporre il CP_1 trasferimento temporaneo della ricorrente ai sensi dell'art. 33 della L. n. 104/1992 presso il Tribunale di
Cosenza, Distretto di Corte d'Appello di TA, per tutta la restante durata del rapporto a termine in relazione alle necessità assistenziali del familiare.
D) La presenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza di merito, sottolineata a più riprese dalle parti anche nella stessa udienza di discussione, in uno con la soccombenza reciproca delle parti nei diversi esiti del procedimento cautelare, giustificano senza dubbio la compensazione integrale delle spese del giudizio, comprese le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) ordina al di trasferire temporaneamente la ricorrente, ai sensi dell'art. 33, Controparte_1
L. n. 104/1992 come da parte motiva, presso il Tribunale di Cosenza;
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed
Pag. 12 di 15 allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 13 di 15
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 11/11/2025, alle ore 10:26, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per presente con l'Avv. ANTONIO PACILLO in sostituzione dell'Avv. Parte_1 GA a scritta che deposita. Per il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA la dottoressa MARIA CHIRIVI' sostituzione dell'Avv. LINARES FRANCESCA, giusta delega scritta che esibisce in udienza. Parte ricorrente dichiara che il familiare ha necessità di una assistenza continuativa e urgente, quotidiana. Esibisce al riguardo certificazione medica dello zio. Esibisce provvedimenti inerenti l'Ufficio del Processo. Allo stato ritiene non opportuna la sospensione per rinvio pregiudiziale in quanto pregiudizievole per l'assistenza al familiare. La ricorrente fa presente di aver chiesto permessi per prendersi cura dello zio. Dichiara di occuparsi solo lei dello zio e che lo zio necessita di lei per le cure. La resistente si rimette sulla questione pregiudiziale. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda.
Fa presente che alcuna contestazione avversaria sarebbe stata fatta sulle circostanze di fatto. Fa presente che la sentenza della Corte d'Appello di Milano riguarderebbe una diversa fattispecie. Esibisce recente sentenza della Corte d'appello di Milano del settembre del 2025 sfavorevole ma inconferente rispetto al caso di specie. Contesta le scoperture di organico eccepite dal , in quanto non veritiere e non CP_1 correttamente calcolate. Esibisce documentazione sul disposition time del Tribunale di Lodi e del Tribunale di Cosenza. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 15 Pag. 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 640/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GALLO Parte_1 C.F._1
ENT ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LINARES Controparte_1 P.IVA_1 FRANCESCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 e contestuale art. 700 c.p.c. in corso di causa, depositato in data 11/07/2025,
, funzionario addetto all'Ufficio del Processo a seguito di concorso Parte_1 pubblico indetto per titoli ed esami in forza del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021, ha convenuto in giudizio il per sentire accertare il rispettivo diritto al trasferimento ai sensi Controparte_1 dell'art. 33 commi 3 e 5 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 in una sede di lavoro prossima al domicilio dello zio portatore di grave disabilità, indicando, come principale preferenza, il Tribunale di Cosenza nel
Distretto di Corte d'Appello di TA.
Nel rispettivo atto introduttivo, la ricorrente ha esposto i fatti di causa, di seguito riepilogati: - la presentazione di domanda di partecipazione al “concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale, Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio del Processo”; - l'idoneità ottenuta all'esito del bando e il successivo scorrimento della graduatoria che la vedeva prendere servizio presso il Tribunale di Lodi nel Distretto di
Corte d'Appello di Milano in forza di contratto a tempo determinato della durata di due anni e sette mesi con decorrenza dal 22.06.2022 e scadenza al 30.06.2026; - il parere favorevole espresso dal Dirigente
Pag. 1 di 15 amministrativo del Tribunale di Lodi all'istanza di trasferimento provvisorio ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992; - la comunicazione di rigetto dell'istanza espressa dal per Controparte_1
l'assegnazione provvisoria, per il seguente motivo: “non sussistendo i presupposti di cui all'art. 15 del
D.L.80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 113/2021, in quanto proposta per distretto diverso da quello di prima assegnazione”; - la presenza di sedi vacanti per scoperture di organico nel distretto di Corte d'Appello di
TA ove la ricorrente avrebbe potuto essere assegnata;
- il primo procedimento contenzioso avanti al
Tribunale di Lodi (r.g. n. 932/2024), avviato con un ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c., conclusosi con ordinanza favorevole, poi reclamata dal soccombente e revocata dal Tribunale in composizione collegiale per difetto di periculum in mora; - le gravi e attuali condizioni di salute del familiare malato e disabile, che necessita di cure da parte della ricorrente quale familiare in grado di assisterlo;
-
l'assenza di esigenze effettive dell'Amministrazione alla permanenza di Parte_1 presso la sede di prima destinazione, con l'aggiunta che l'eventuale e disposto trasferimento risponderebbe agli obiettivi fissati dal P.N.R.R. con riferimento al Tribunale di principale preferenza e senza che possa ipotizzarsi un pregiudizio per il Tribunale di appartenenza.
In diritto e in sintesi, la ricorrente, ripercorrendo quanto pronunciato dall'ordinanza reclamata del
Tribunale di Lodi e dall'indirizzo giurisprudenziale di merito favorevole alla propria tesi, ha argomentato ravvisando la sussistenza di un diritto al trasferimento che troverebbe fondamento normativo nell'art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992 e non nell'art. 15 del d.l. n. 80/2021, il cui ambito applicativo sarebbe differente e speciale rispetto alla disposizione, afferendo a trasferimenti di sede di dipendenti aventi carattere di stabilità. Ha concluso sostenendo che il divieto di “mobilità temporanea” introdotto dall'art. 15 commi 1 e 2 del d.l. n. 80/2021 per gli addetti all'ufficio del processo non sarebbe applicabile al trasferimento ex lege n. 104/1992, art. 33, piuttosto previsto a tutela dell'assistenza del familiare in condizione di disabilità.
Il si è costituito ritualmente nel giudizio, ripercorrendo le vicende processuali della Controparte_1 ricorrente e l'esito del precedente giudizio cautelare, ribadendo il tenore dell'art. 15 del d.l. n. 80/2021 quale fattore ostativo all'accoglimento del trasferimento ex lege n. 104/1992, affermando perciò la legittimità del diniego dell'Amministrazione, ravvisando come le argomentazioni proposte sarebbero superate dalla motivazione dell'ordinanza collegiale del Tribunale di Lodi del 29.09.2025, relativamente al portato dell'art. 15 del d.l. cit. quale norma di carattere “speciale e eccezionale”, citando ulteriore giurisprudenza di merito favorevole alla propria tesi, sottolineando la natura non assoluta del diritto della ricorrente sulla base dell'inciso ”ove possibile”, citando gli artt. 11 e 12 del d.l. n. 80/2021 sulle procedure di reclutamento del personale, sui limiti di spesa, sulle modalità di assegnazione degli A.U.P.P., per comprendere le esigenze organizzative dell'Amministrazione, ravvisando che la disposizione evocata – espressione della discrezionalità del legislatore- avrebbe, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., in
Pag. 2 di 15 via astratta escluso a priori la mobilità dei funzionari in diversi distretti di Corte d'Appello, così vietando il trasferimento della ricorrente, anche ai sensi della Legge n. 104/1992, osservando che tale divieto, oltre a essere eccezionale, sarebbe legittimo in quanto contenuto nel tempo a causa del rapporto a termine della ricorrente. Il resistente ha ribadito, infine, che la scopertura di organico del Tribunale di Lodi è CP_1 superiore a quella del Tribunale di Cosenza. Ha ripercorso la giurisprudenza di merito favorevole. Ha infine resistito alla domanda, chiedendone l'integrale rigetto.
Con ordinanza datata 6.8.2025 (r.g. n. 640-1/2025) il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, si è pronunciato accogliendo la domanda cautelare proposta dalla ricorrente in corso di causa per sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Proposto reclamo dal , il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, ha Controparte_1 revocato l'ordinanza con provvedimento del 29.09.2025 (r.g. n. 734/2025), ravvisando l'insussistenza del fumus boni iuris.
La causa è stata istruita tramite i documenti prodotti dalle parti e senza necessità di una istruttoria orale, trattandosi di questione di diritto e documentale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
A) Esigenze di tutela urgente, già emerse in sede di cautela e rese ancor più palesi dagli interessi sottesi al caso di specie (assistenza del parente disabile da un lato, buon andamento dell'amministrazione dall'altro) sconsigliano, allo stato, la sospensione del giudizio mediante il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. suggerito dal Tribunale in composizione collegiale.
Tale istituto è di natura discrezionale (cfr. “il giudice di merito può disporre […]”) e nel caso di specie non sarebbe auspicabile, perché ne risulterebbero frustrate sia le esigenze di tutela delle parti sia di ragionevole durata del giudizio, per un rapporto di impiego che comunque terminerà al 30.06.2026.
B) È noto che il d.l. n. 80 del 9.06.2021 (convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021) ha introdotto misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e per l'efficienza della giustizia, prevedendo all'art. 11, “al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo”, l'avviamento di
“procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nel limite di spesa annuo […]”.
Pag. 3 di 15 È previsto che i candidati siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati ovvero abbiano conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
Per ciò che rileva ai fini del giudizio pendente avanti al Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, l'art. 15, commi
1 e 2 del d.l. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021, rubricato: “vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea”, statuisce: “1. Il personale di cui agli articoli 11 [addetti all'ufficio per il processo] e 13 [cosiddetto operatore data entry, cfr. art. 13 comma 2 lett. l] permane nella sede di assegnazione per l'intera durata del contratto a tempo determinato.
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo all'articolazione su base distrettuale della procedura di reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR, ogni forma di mobilità interna su domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come previsto dalla contrattazione integrativa […]”.
L'art. 33 (rubricato “agevolazioni”) comma 5 della L. n. 104 del 5 febbraio 1992, cosiddetta “legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, prevede, come è noto, che: “il lavoratore di cui al comma 3 [nel caso di specie: lavoratore dipendente pubblico addetto all'ufficio per il processo affine entro il terzo grado della persona con disabilità grave] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
La questione interpretativa del rapporto tra le diverse disposizioni (art. 15 del d.l. n. 80/2021 da un lato e art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992 dall'altro, così come l'art. 42bis del d.lgs. n. 151/2001) ha visto il formarsi di due opposti indirizzi interpretativi nella giurisprudenza di merito, paritari per qualità e quantità delle pronunce.
Secondo un primo indirizzo, adottato da Tribunale di Gorizia (in composizione collegiale), ordinanza del
23.07.2024, Tribunale di Lucca, ordinanza del 12.10.2023, Tribunale di Messina (in composizione collegiale), ordinanza del 29.11.2024, Tribunale di Milano, ordinanza del 7.02.2024, Tribunale di Milano, ordinanza del 20.12.2024, Tribunale di Milano, sentenza del 30.04.2024, Tribunale di Milano, sentenza del
30.10.2024, Corte d'Appello di Milano, sentenza del 27.11.2024 (r.g. n. 963/2024), Tribunale di GG
CA (in composizione collegiale), ordinanza del 6.05.2024, Tribunale di GG CA, ordinanza del
28.02.2024, Tribunale di Roma, ordinanza del 11.02.2025, Tribunale di Roma, ordinanza del 4.11.2024,
Pag. 4 di 15 Tribunale di Monza, ordinanza del 7.02.2024, Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 17.07.2025, le disposizioni (art. 33 L. n. 104/1992 o art. 42bis d.lgs. n. 151/2001 e art. 15 d.l. n. 80/2021) sarebbero di pari rango e l'art. 15 del d.l. n. 80/2021 prevarrebbe comunque quale norma speciale che introduce un vincolo alla mobilità degli Addetto all'Ufficio per il Processo, delimitandolo in ragione dell'ambito del distretto ove prestano servizio, in ragione della ratio di fondo che è quella del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto delle tempistiche del P.N.R.R. Secondo tale orientamento, la disposizione speciale del 2021 avrebbe introdotto due limitazioni alla possibilità di trasferimento: a) la sussistenza di circostanze sopravvenute rispetto all'assegnazione della sede;
b) la mobilità in uffici situati nel medesimo distretto della sede di prima assegnazione. Il che si traduce in pratica con l'applicazione dell'art. 15, norma speciale, che sancisce il divieto di trasferimento anche per sopperire a sopravvenute esigenze assistenziali di un familiare con disabilità grave in un distretto differente da quello di assegnazione.
Secondo un diverso indirizzo ermeneutico, seguito da Tribunale di TA (in composizione collegiale), ordinanza del 19.10.2023, Tribunale di TA (in composizione collegiale), ordinanza del 4.07.2024,
Tribunale di Firenze, ordinanza del 21.06.2024, Tribunale di Firenze, ordinanza del 20.11.2024, Tribunale di Firenze (in composizione collegiale), ordinanza del 20.02.2025, Tribunale di Lodi, ordinanza del
6.08.2025, Tribunale di Ivrea, ordinanza del 28.05.2025, Tribunale di Napoli, ordinanza del 17.06.2025,
Tribunale di Torino, ordinanza del 14.09.2023, Tribunale di Torino (in composizione collegiale), ordinanza del 24.08.2023, Tribunale di Torino (in composizione collegiale), ordinanza del 31.05.2023, Tribunale di
Torino, ordinanza del 11.04.2023, Tribunale di Torino, sentenza del 19.03.2024, Tribunale di Torino, sentenza del 14.09.2023, Tribunale di Treviso (in composizione collegiale), ordinanza del 21.05.2024,
Tribunale di Spoleto (in composizione collegiale), ordinanza del 13.09.2024, piuttosto, il termine “mobilità” utilizzato dal legislatore deve essere inteso secondo l'accezione tecnica conosciuta dalla disciplina del d.lgs.
n. 165/2001, ove esso fa riferimento a trasferimenti di sede di dipendenti aventi carattere di stabilità, avendo la disciplina come prospettiva quella della pianificazione triennale del fabbisogno di personale. Tale lettura risulterebbe essere confermata dal richiamo effettuato, nella seconda parte del secondo comma, a specifici istituti del pubblico impiego integranti modifiche della sede di servizio differenti rispetto al trasferimento previsto dall'art. 33 comma 5, L. n. 104/1992 per l'assistenza di familiare disabile, i quali – a differenza di questo – sono volti a soddisfare esigenze organizzative stabili dell'amministrazione (comando, distacco, applicazione endo-distrettuale, assegnazione presso altra amministrazione).
Secondo tale ultimo orientamento, il concetto di “mobilità” interna richiamato dal comma 2 dell'art. 15 del d.l. n. 80/2021 (il cui ambito è espressamente riservato alla “giustizia ordinaria” e di cui ne sono tracciate le finalità: “necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR”) deve avere un significato tecnico ben preciso, riferito alla mobilità quale istituto del pubblico impiego, necessariamente procedimentalizzato e avente un carattere di stabilità (i riferimenti sono agli istituti contemplati dagli artt. 6,
Pag. 5 di 15 29bis, 30, 33 e 34bis del d.lgs. n. 165/2001).
Consegue che non può farsi applicazione dell'art. 15 cit. ai differenti casi sottoposti all'attenzione dei
Tribunali, di “mobilità” intesa secondo un'accezione lata e atecnica quale movimento di un dipendente, a natura necessariamente provvisoria in quanto funzionale a esigenze assistenziali del familiare.
Il Giudice, consapevole dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali (anche interni all'intestato
Tribunale di Lodi oltre che della Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 715/2025 del 29.09.2025), quali quelli sopra richiamati, intende condividere nuovamente l'indirizzo di merito che salvaguarda, in un rapporto a termine quale quello della ricorrente, il nucleo familiare e le esigenze assistenziali di un parente disabile grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 e invalido al 100% (cfr. doc. n. 5 ric. cit.), non in termini ovviamente “assoluti”, ma “ove possibile” in relazione all'agire amministrativo.
Nella consapevolezza che il Tribunale di Lodi in composizione collegiale ha aderito al diverso indirizzo, salvo ammettere che dal tenore della disposizione le ragioni dello Stato ricevono una “tutela incondizionata”
(fattore di per sé non privo di irragionevolezza, anche per una normativa eccezionale, v. pag. 6 di 8 della ordinanza del Tribunale di Lodi) è coerente pensare che il legislatore, nella disposizione, abbia inteso fare riferimento alla “mobilità” quale istituto di tipo tecnico, che presuppone uno specifico procedimento regolato dalla legge, avente carattere di tendenziale stabilità, ben differente da quanto prevede l'art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992.
La soluzione a tale antinomia tra norme è che la lettera, speciale, dell'art. 15 cit. non potrebbe ricomprendere l'istituto del trasferimento ex art. 33, comma 5, della L. n. 104/1992 perché si discute del movimento di un dipendente verso altra sede della medesima amministrazione che non è procedimentalizzato ed è provvisorio in quanto destinato a essere caducato dal venire meno delle circostanze che lo hanno legittimato (necessità di assistenza del familiare disabile grave) e previsto in ragione dell'interesse del lavoratore dipendente, pubblico o privato.
Come è stato sottolineato da questo Tribunale – riprendendo argomentazioni condivisibili già espresse dal
Tribunale di Torino, ordinanza collegiale del 31.05.2023-, “in buona sostanza, alla norma di legge in parola è sotteso un bilanciamento tra beni costituzionalmente tutelati, ovvero da una parte, la tutela della famiglia e dell'assistenza del disabile e dall'altra il buon andamento della p.a. (di cui all'art. 97 comma 2 Cost. citato), rendendosi necessaria una verifica del peso degli stessi nella fattispecie concreta, onde valutare quale di essi risulti eventualmente recessivo;
evidenziandosi però un innegabile favor per la tutela della famiglia e per l'assistenza al disabile, in quanto il diritto all'assegnazione a sede limitrofa trova il limite solo nelle esigenze effettive da addursi da parte della P.A. datrice di lavoro, restringendosi così, in modo netto, il campo dei possibili motivi di diniego del beneficio.
Se tali sono la ratio ed il portato valoriale della norma contenuta nell'art. 33, comma 5 della L. n. 104/1992, risulta quantomeno semplicistico pensare che l'art. 15 del d.l. 80/2021 abbia posto una deroga espressa alla norma, di pari rango ma precedente, che regola a livello ordinamentale il trasferimento ex lege 104/1992, negando quindi, a priori, la possibilità di
Pag. 6 di 15 operare il già citato bilanciamento, in concreto, tra beni parimenti tutelati dalla Carta costituzionale, e dando prevalenza assoluta, senza limite alcuno, ad uno solo di essi, ovvero il buon andamento della pubblica amministrazione”.
A ritenere che la disposizione citata abbia regolato, a priori ed in termini generali ed astratti, una prevalenza degli interessi dell'amministrazione su quelli del dipendente (sottraendo l'accoglimento delle istanze di trasferimento temporaneo al giudizio di bilanciamento di interessi, ciascuno meritevole di tutela, sotteso all'art. 33 comma 5 della L. n. 104/92 richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità), potrebbero porsi dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.L. n. 80/2021 per violazione degli artt. 31 e 38
Cost.
Ancora, i dubbi potrebbero porsi sotto il profilo della ragionevolezza, perché tale norma avrebbe introdotto un'area di assenza di tutela e di disparità di trattamento all'interno dell'ambito del pubblico impiego per la (unica) categoria degli A.U.P.P. (non pare infatti sufficiente a giustificare un simile esito la specialità e settorialità dell'intervento normativo, e si ribadisce che le peculiari esigenze, temporanee, di realizzazione degli obiettivi del P.N.R.R. costituiscono non una giustificazione dell'eventuale deroga alla disciplina ma solo una particolare specificazione della norma di cui all'art. 97 comma 2 Cost.); un'interpretazione costituzionalmente orientata potrebbe far ritenere che la lettera dell'art. 15 d.l. 80/2021 non sia ostativa alla concessione del beneficio, non provvedendo tale norma a porre limiti al trasferimento del dipendente per assistere un familiare in condizione di disabilità grave.
Ed è vero che l'art. 33 comma 5 della Legge n. 104/1992 non introduce un diritto assoluto, ma che deve essere contemperato con le esigenze organizzative effettive del datore di lavoro.
Tuttavia, sono proprio le peculiarità del caso di specie che devono indurre a conclusioni differenti.
Infatti, in un'ottica di raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R. espressi dalla disposizione speciale menzionata: a) a rilevare non è la carenza di organico tra il Tribunale di Cosenza e il Tribunale di Lodi (pur documentata dal , docc. nn.
4-5 fasc. res.), ma la circostanza che il Tribunale di Lodi, fatto CP_1 rimasto pacifico tra le parti, è uno dei nove Tribunale Italiani ad aver raggiunto gli obiettivi del piano in materia di disposition time (cfr. “alla fine del 2023 nessuna Corte avrebbe raggiunto l'obiettivo delineato e solo nove
Tribunali (Aosta, Arezzo, Ferrara, Gorizia, Lodi, Marsala, Rovereto, Savona e Vercelli) l'avrebbero realizzato” e, a livello di Distretto di Corte d'Appello, “venendo ai dati generali il miglioramento del Disposition Time nelle Corti nel settore civile rispetto al 2019 è abbastanza variegato, ma con un trend sicuramente positivo […] Tra l'altro per alcune Pt_2 ma in generale per alcuni Uffici, le performance erano talmente buone che risultava difficile migliorare (vedi le Corti di Torino,
Milano e Trieste) […] nessuna Corte ha raggiunto l'obiettivo dello smaltimento del 90 % e solo due (Milano e Trieste) hanno superato il 70 %, mentre dieci sono ancora sotto il 40 %”, laddove nel Distretto di preferenza scelto dalla ricorrente: “vedendo gli attuali DT ed i trend in atto, le situazioni critiche sono limitate a TA (842), CE (1019),
ZA (1128), GG CA (1275, nonostante abbia dimezzato i tempi nel giro di due anni)” (doc. n. 23 fasc. ric.);
b) ad un raffronto tra i grafici che riguardano il disposition time nel settore civile e penale di entrambi gli
Pag. 7 di 15 uffici giudiziari è il Tribunale di Cosenza a patire una situazione maggiormente critica che richiederebbe l'ausilio della risorsa (docc. nn. 24 e 25 fasc. ric.); c) la dirigenza del Tribunale di Lodi ha espresso parere favorevole al trasferimento in data 21.08.2024, rappresentando: “si esprime parere favorevole per quanto di competenza” (doc. n. 6 fasc. ric.); d) il Presidente di Sezione del Tribunale di Cosenza dove la A.U.P.P. ricorrente è stata trasferita ha espresso un parere negativo allo spostamento verso il Tribunale di Lodi, rappresentando: “stante il suo prezioso ausilio, ritengo che, attualmente, sarebbe assai pregiudizievole per l'ufficio, un suo rientro presso il Tribunale di Lodi” (doc. n. 35 fasc. ric., deposito autorizzato dal Giudice della cautela); e) la ricorrente già fruisce di permessi ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/1992 nella misura di 3 giorni mensili per assistere il familiare di terzo grado (v. doc. n. 12 fasc. ric., provvedimento del Presidente del 21.08.2024) e anche tale circostanza, documentale, è indicativa del fatto che vi è una esigenza assistenziale effettiva.
Si tratta di elementi emergenti dal caso concreto che non possono non essere presi in considerazione.
Si ritiene che tali convergenti elementi, documentali, siano univoci nel senso di ritenere insussistenti nel caso concreto le esigenze organizzative del resistente, che, ancora, in sede di procedimento CP_1 cautelare (r.g. n. 640-1/2025) dispose la proroga della presa di possesso presso il Tribunale di Lodi
“comprendendo le ragioni [di natura personale e familiare] poste a sostegno della richiesta” (doc. n. 3, fasc. res., fase cautelare).
I fatti permettono di affermare che, in base alla lettera della legge (art. 15 del d.l. n. 80/2021 cit.), la
“necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR”, scopo cui è funzionale la delimitazione su base distrettuale degli Addetti all'Ufficio per il Processo nella Giustizia Ordinaria avuto riguardo a circostanze sopravvenute in corso di giudizio (come, nel caso di specie, la condizione di disabilità dello zio), è stata soddisfatta dal Tribunale di Lodi e pertanto non emerge una esigenza concreta di stabilità della ricorrente (quantomeno non è un fatto dedotto dal ). CP_1
Pur rappresentando -in punto di legittimità costituzionale- quanto espresso da Corte cost. n. 372/2002 richiamata dall'ordinanza del Tribunale di Lodi in composizione collegiale (gli incisi significativi sono:
“possono, infatti, esservi normative specifiche per la tutela di rilevanti interessi collettivi, che in varia misura limitano
l'espletamento dell'attività lavorativa a determinate sfere territoriali” o “limite non irragionevole ove si consideri l'esigenza di una particolare stabilità di questi uffici giudiziari”), deve osservarsi che la giurisprudenza, di merito, di legittimità
e costituzionale successiva al 2002 ha assunto un approccio più elastico (si veda per l'istituto dell'assegnazione temporanea, la sentenza della Corte cost., 04/06/2024, n. 99, i cui passaggi significativi sono: “il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell'obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudire i figli” e “non risulta ragionevole consentire il trasferimento temporaneo del genitore che sia dipendente
Pag. 8 di 15 pubblico solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore: tale limitazione, infatti, si fonda sul presupposto per cui il figlio minore da accudire si trovi necessariamente nella medesima provincia o regione in cui è fissata la sede lavorativa dell'altro genitore. Tuttavia, una simile presunzione non tiene adeguatamente conto della maggiore complessità ed eterogeneità che viene oggi a caratterizzare l'organizzazione della vita familiare, alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, grazie anche alle nuove tecnologie, sia i sistemi di trasporto (si veda la sentenza n. 209 del 2022)”; si veda, ancora, la sentenza della Corte cost., 23/09/2016, n. 213, i cui passaggi significativi sono: “il permesso mensile retribuito di cui al censurato art. 33, comma 3, è, dunque, espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave. Trattasi di uno strumento di politica socio-assistenziale, che, come quello del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001, è basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale. La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità perseguita dalla L. n. 104 del 1992, postula anche l'adozione di interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie “il cui ruolo resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap” (sentenze n. 203 del 2013; n. 19 del 2009; n. 158 del 2007 e n. 233 del
2005).) assegna un ruolo significativo alla famiglia nell'assistenza del disabile e, in particolare, nel soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione quale fondamentale fattore di sviluppo della personalità e idoneo strumento di tutela della salute del disabile intesa nella sua accezione più ampia che, nel caso di specie, verrebbe deprivata”, “l'interesse primario cui è preposta la norma in questione - come già affermato da questa Corte con riferimento al congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 - è quello di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito” (sentenze n.
19 del 2009 e n. 158 del 2007). Tanto più che i soggetti tutelati sono portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da “rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”, secondo quanto letteralmente previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992” e pure: “la salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell'individuo tutelato dall'art. 32 Cost., rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (sentenze n. 158 del 2007 e n. 350 del 2003). Il diritto alla salute psico-fisica,
[…] comprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'art. 2
Cost., deve intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico” (sentenza n. 138 del 2010)”).
La maggiore complessità ed eterogeneità che viene oggi a caratterizzare l'organizzazione della vita familiare
Pag. 9 di 15 – secondo le parole della Corte Costituzionale- nonché il regime di assistenza al familiare in condizioni di non provvedere a se stesso e per cui è necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale che solo la ricorrente è in grado di prestare devono indurre a ripensare quanto motivato dal
Tribunale in composizione collegiale (ordinanza del 29.09.2025, r.g. n. 734/2025), a meno di non rischiare di deprivare di tutela, in tale caso, un diritto fondamentale della persona previsto dall'art. 32 Cost.
Condividendo quanto argomentato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi nella fase cautelare, se il diniego al trasferimento per assistere il familiare disabile si giustifica con il garantire al Tribunale di Lodi la risorsa necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del piano (ai sensi dell'art. 15, d.l. n. 80/2021), a causa della situazione che la ricorrente documenta e del raffronto con la situazione del Tribunale di
Cosenza, il (in ciò onerato) non comprova l'esigenza effettiva e concreta ispirata all'art. 15 d.l. cit. CP_1 in un'ottica di buon andamento ex art. 97 comma 2 Cost.
Consegue che devono applicarsi i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in materia di art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 evidenziati nella fase cautelare e di seguito riportati:
- il diritto del lavoratore a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile da assistere (così come lo speculare diritto a non essere trasferito senza consenso) non è assoluto e illimitato e può e deve essere bilanciato con gli interessi datoriali in conflitto nel caso concreto (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 20/07/2023, n. 21627);
- il diritto del lavoratore, relativo e condizionato, può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla
Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con L. n. 18 del 2009; è irrilevante se tale esigenza sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
20/07/2023, n. 21627; conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/03/2019, n. 6150);
- il diritto al trasferimento del lavoratore implica che l'handicap sia grave e che richieda all'attualità una assistenza continuativa per il familiare, con onere della prova a carico del ricorrente (cfr. Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ordinanza, 05/09/2011, n. 18223, conforme Cass. civ., Sez. lavoro, 27/05/2003, n.
8436);
- l'handicap deve essere oggetto di accertamento dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l'ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni, con onere della prova a carico del ricorrente (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/09/2011, n. 18223, conforme
Pag. 10 di 15 Cass. civ., Sez. lavoro, 27/05/2003, n. 8436);
- il diritto deve essere garantito “ove possibile” e sempre che il posto risulti esistente e vacante (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 03/08/2015, n. 16298); l'inciso significa che, nel bilanciamento di contrapposti interessi, il datore di lavoro è tenuto ad una verifica puntuale delle carenze in organico e può opporre il proprio rifiuto al trasferimento solo se la sua concessione determina un onere, di carattere economico o organizzativo, sproporzionato od eccessivo (v. Tribunale Roma, Sez. lavoro,
30/01/2024); il diritto (relativo e condizionato) del lavoratore può essere escluso laddove sussistano esigenze aziendali effettive ed urgenti (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/06/2024,
n. 16322), ovvero laddove il suo esercizio cagioni una lesione significativa alle esigenze economiche, organizzative e produttive del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l'attività della parte datoriale (v. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/01/2006, n. 1396; v. Tribunale Siena, Sez. lavoro,
21/03/2022, n. 28); il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica, la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 12/12/2016, n. 25379; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 02/01/2024, n. 47 (conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/10/2017, n.
23857; “è posto a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle richieste del lavoratore”; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
05/09/2011, n. 18223, conforme Cass. civ., Sez. lavoro, 27/05/2003, n. 8436; Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/09/2022, n. 25836; Cass. civ., Sez. lavoro, 18/01/2021, n. 704 conforme
Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 18/02/2009, n. 3896; Cass. civ., Sez. lavoro, 18/01/2021, n. 704 conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 18/02/2009, n. 3896); è onere del datore di lavoro dare la prova che nel bilanciamento delle esigenze organizzative tra la sede chiesta e quella ricoperta vi sono ragioni che precludono il trasferimento (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 12/09/2023, n.
26343; cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/03/2008, n. 7945).
Nel caso di specie, la ricorrente, dipendente del Tribunale di Lodi con contratto a tempo determinato avente durata di due anni e sette mesi (doc. n. 4 ric.), ha dimostrato che: a) in data 20.08.2024 ha presentato istanza di assegnazione provvisoria per sopravvenuta necessità di assistenza di un congiunto portatore di handicap ex art. 3, comma 3, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L. n. 104/1992, dichiarando di avere una anzianità di servizio di anni 2, mesi 1 e giorni 20 (doc. n. 5 ric.); la ricorrente, altro elemento di rilievo, fruisce di permessi ex lege n. 104/1992 per assistere il familiare disabile fino a maggio del 2026 (doc.
n. 12 ric.); b) è familiare della stessa e affine (fratello del padre, zio della ricorrente)(doc. Persona_1
n. 5 ric., allegati all'istanza di assegnazione provvisoria); c) la stessa è la sola parente che presta assistenza allo zio, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione in atti (doc. n. 5 ric. cit.) e dai giorni di permesso concessi alla ricorrente per l'assistenza (doc. n. 12 ric.), senza che la circostanza sia contestata
Pag. 11 di 15 da controparte ex art. 115 primo co., c.p.c.; d) risiede in Cosenza, città situata a circa 1000 Persona_1 km. di distanza dal Tribunale di Lodi (doc. n. 10 ric.), ed è portatore di handicap in condizione di gravità (art. 3 comma 3 L. n. 104/1992), oltre che invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (L. n.
118/1971), accertati dalla Commissione Medica Inps di Bologna il 21.05.2024 (doc. allegati all'istanza di trasferimento, doc. n. 5 ric. cit.); e) come evidenziato, il Tribunale di prima assegnazione ha fornito parere positivo al trasferimento (doc. n. 6 ric.); f) l'esigenza di assistenza del familiare è attuale e effettiva come si evince dai giorni di permesso fruiti per l'assistenza (doc. n. 12 ric. cit.), dalla certificazione del Centro di San
AZ (doc. n. 11 ric.), da cui emerge la necessità di cure del familiare, dall'aggravamento delle condizioni di salute certificato dalla U.O.C. di Cosenza (doc. n. 20 ric.) e dal medico di base (doc. n. 21 ric.); g) come ricordato, sussiste una scopertura di organico nel Tribunale di Cosenza, quale sede più vicina a dove risiede il parente da assistere (doc. n. 9 ric.; cfr. con doc. n. 4 res.).
Il giudizio di bilanciamento vede dunque l'interesse dell'Amministrazione a garantire la risorsa all'interno del distretto (o meglio, presso la sede di prima assegnazione, il Tribunale di Lodi) in posizione recessiva, quantomeno avuto riguardo alle particolarità evidenziate e con riferimento esclusivo a quella che è la necessità normativa di “garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal PNRR” per la
Giustizia Ordinaria (che i documenti mostrano essere raggiunti dal Tribunale di Lodi), rispetto al divergente interesse della ricorrente di prestare allo zio l'assistenza continuativa, necessaria e urgente, per la cura della rispettiva salute, aggravatasi medio tempore.
Per questi motivi
, non emergendo necessità ministeriali concrete e univoche al mantenimento della risorsa presso il Tribunale di Lodi, il ricorso deve essere accolto.
C) Il resistente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs. n. 165/2001, a disporre il CP_1 trasferimento temporaneo della ricorrente ai sensi dell'art. 33 della L. n. 104/1992 presso il Tribunale di
Cosenza, Distretto di Corte d'Appello di TA, per tutta la restante durata del rapporto a termine in relazione alle necessità assistenziali del familiare.
D) La presenza di orientamenti contrastanti in giurisprudenza di merito, sottolineata a più riprese dalle parti anche nella stessa udienza di discussione, in uno con la soccombenza reciproca delle parti nei diversi esiti del procedimento cautelare, giustificano senza dubbio la compensazione integrale delle spese del giudizio, comprese le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) ordina al di trasferire temporaneamente la ricorrente, ai sensi dell'art. 33, Controparte_1
L. n. 104/1992 come da parte motiva, presso il Tribunale di Cosenza;
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed
Pag. 12 di 15 allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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