Articolo 14 della Legge 26 marzo 1986, n. 86
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 aprile 1986
Art. 14.
I limiti di importo previsti dall' articolo 14, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , come modificati dall' articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 , sono cosi' elevati:
1) limiti di cui alla lettera g): fino a lire 500 milioni;
2) limiti di cui alla lettera h): fino a lire 500 milioni.
La lettera i) del primo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , e' sostituita dalla seguente:
"i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 5 miliardi o superi la meta' dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe o sospensioni, superi di oltre la meta' il tempo contrattuale iniziale".
I limiti di importo previsti dall' articolo 17, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , come modificati dall' articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 , sono cosi' elevati:
1) limiti di cui alla lettera a): rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 6 miliardi e rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 3 miliardi;
2) limiti di cui alla lettera e): rispettivamente fino a lire 100 milioni e lire 500 milioni.
La lettera g) del primo comma dell'articolo 17 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , e' sostituita dalla seguente:
"g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione sia compreso fra lire 2 miliardi e lire 5 miliardi, non superi la meta' dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la meta' il tempo contrattuale iniziale".
I predetti limiti di importo sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS, in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Nota all'art. 14:
Il testo aggiornato del primo comma dell'art. 14 e del primo comma dell'art. 17 della legge n. 59/1961 (per l'argomento della legge v. nella nota all'art. 1) cosi' come modificati da ultimo dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 14. primo comma. - Il parere del consiglio di amministrazione deve essere richiesto:
a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consultivo;
b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilita';
c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale dello Stato, e per le nuove costruzioni di strade statali ed autostrade;
d) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture, a cura dell'ANAS, di importo superiore a 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo superiore a 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
e) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal consiglio stesso;
f) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto di proposta suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza del comitato stesso;
g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 500 milioni;
h) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera g), e quando cio' che l'amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 500 milioni;
i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 5 miliardi o superi la meta' dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe o sospensioni, superi di oltre la meta' il tempo contrattuale iniziale;
l) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione e gestione di nuove autostrade;
m) sui capitolati speciali tipo;
n) sulle proposte di modificazioni all'organizzazione centrale o periferica dell'Azienda;
o) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione delle strade di competenza dell'Azienda;
p) sulle concessioni di pensioni privilegiate".
"Art. 17, primo comma. - Il parere del comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:
a) sui progetti di lavori e forniture - a cura dell'ANAS - di importo complessivo fra lire 2 miliardi e lire 6 miliardi quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire 2 miliardi e lire 3 miliardi, quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia;
b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal comitato stesso, salvo la competenza del consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla lettera i) del precedente art. 14;
c) sulle variazioni ed aggiunte anche a progetti approvati dai direttori di servizio tecnico, quando, per effetto della proposta suppletiva la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei direttori medesimi;
d) sulle istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto ecceda lire 10 milioni;
e) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 100 milioni, ma non le lire 500 milioni;
f) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera e), e quando cio' che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 5 milioni, ma non superi lire 30 milioni;
g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione sia compreso fra lire 2 miliardi e lire 5 miliardi, non superi la meta' dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la meta' il tempo contrattuale iniziale;
h) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;
i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale ritenga sentirlo, e che non sia di competenza del consiglio di amministrazione".
Entrata in vigore il 18 aprile 1986
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