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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 511/2019 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. ), sia in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio che quale procuratore generale del proprio figlio , nato Parte_2
a Sciacca il 06-06-1989 (c.f. ), e , nato CodiceFiscale_2 Parte_3
a Sciacca il 15- 02-2002 (c.f. ), tutti rappresentati e CodiceFiscale_3 difesi dall'Avv. Antonino Turturici, elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Di Grado (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti,
e
, con sede in Sciacca, Via Mazzini n. 98 (c.f. ), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Cascio, elettivamente domiciliata in Sciacca, via Valverde n. 1/a, presso lo studio del difensore,
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 22 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Antonino Turturici per gli appellanti:
“Adversis reiectis: in riforma della sentenza n.41/2019 resa dal Tribunale Civile di Sciacca in data 30-01-2019, depositata in Cancelleria in pari data, accogliere nel merito il presente appello: A) ritenendo e dichiarando che nulla è dovuto dai Sig.ri e dai figli Parte_1 Parte_3
e nella qualità di eredi del defunto marito e padre nei Parte_2 Persona_1 confronti della per la fornitura ed il montaggio di merce tanto presso l'Hotel Controparte_1
Donna EL sito in Sciacca C.da Maragani, quanto presso l'immobile sito in Sciacca C.da Santa Maria;
B) disponendo, conseguentemente, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n.298/2017 (R.G.n.925/2017) emesso dal Tribunale di Sciacca in data 10-08-2017 in favore della
CP_1
C) ordinando, come ulteriore conseguenza, la restituzione delle somme già corrisposte dalla Sig.ra sia in proprio che nella qualità in favore della in Parte_1 Controparte_1 esecuzione del decreto di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e della efficacia immediatamente esecutiva della sentenza di I grado, ammontanti alla complessiva somma di
€ 8.784,85, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalla data dei singoli accreditamenti e fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”;
- Avv. Maria Grazia Cascio per la convenuta:
“si riporta alla comparsa di costituzione e risposta chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate: IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da sia Parte_1 in proprio che nella qualità di genitore esercente potestà sul minore e nella Parte_3
2 qualità di procuratore generale del figlio per le ragioni indicate in atto ovvero Parte_2 dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione di sia Parte_1 in proprio che nella suesposta qualità; NEL MERITO
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, i motivi di appello proposti da Parte_1 sia in proprio che nella qualità di procuratore generale del figlio e da Parte_2 [...]
confermando la sentenza n. 41/2019 resa dal Tribunale di Sciacca in data e Pt_3 depositata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio e procuratore Parte_3 generale di , proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2
41/2019, del 30 gennaio 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1146/2017 R.G..
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva la declaratoria di CP_1 inammissibilità ed il rigetto dell'impugnazione.
Nel corso del giudizio si costituiva, altresì, in proprio , nelle Parte_3 more divenuto maggiorenne.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, anche nelle indicate qualità, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 298/2017, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 10 agosto 2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di €5.529,75, a fronte di quattro fatture CP_1 relative alla fornitura ed al montaggio di merci.
3 Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, preso atto del disconoscimento, da parte della della Pt_1 firma apparentemente apposta dal suo dante causa, il defunto , Persona_1 sul contratto di fornitura versato in atti dalla società, ritiene dimostrata l'esistenza del credito vantato da quest'ultima.
Al riguardo, evidenzia che la opponente non ha negato l'esistenza del rapporto, né la consegna ed il montaggio della merce fornita dalla azienda ed indicata nelle fatture - circostanza considerata assumere valore indiziario riguardo alla esistenza del credito ed al suo ammontare - e non ha assolto all'onere, su di lei gravante, di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria, ossia, in particolare, la allegata esistenza di un accordo sul prezzo complessivo di €21.600,00, già pacificamente corrisposto.
Proponendo impugnazione, e Parte_1 Parte_3 Parte_2 denunciano l'inversione dell'onere della prova compiuta dal giudice di primo grado, evidenziando che, a fronte della contestazione non sulla esistenza del rapporto e sulla consegna della merce, ma solo sul quantum della pretesa della e stante la inutilizzabilità del contratto la cui sottoscrizione era stata Pt_4 disconosciuta, incombeva sulla creditrice provare la sussistenza del credito, residuato al già avvenuto pagamento, oggetto della ingiunzione.
L'appello è fondato.
Secondo principi ampiamente consolidati, il creditore che agisca per l'adempimento del contratto ha l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 2554/2023; sez. II, n. 127/2022).
Nel caso in esame, la società creditrice ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per un importo di €5.529,75 con riferimento a quattro fatture (n.
4 149/14, del 20 novembre 2014, n. 54/15, del 15 aprile 2015, e nn. 182/15 e 183/15, del 28 dicembre 2015) dell'importo complessivo di €27.129,75.
Nel relativo ricorso, ha descritto l'istanza come “in conformità al contratto di fornitura del 28.08.2014” per quanto attiene ai beni destinati all'Hotel Donna EL di Sciacca.
Il suddetto contratto non è utilizzabile a fini probatori nel presente giudizio, posto che, a fronte della dichiarazione di non conoscenza della firma, ex art. 214, comma 2, c.p.c., da parte degli eredi del sottoscrittore, l'altra contraente non ne ha chiesto la verificazione.
Non è contestato, invece, che parte debitrice abbia corrisposto, a fronte dei beni ricevuti, la somma di €21.600,00.
In tale contesto, rileva la Corte, non è il debitore che non ha ottemperato al proprio onere di provare la verificazione del fatto estintivo dell'obbligazione, come opinato dal primo giudice, bensì il creditore che, pacifica l'esecuzione della sua prestazione, non ha però fornito adeguata dimostrazione del fondamento della sua ulteriore pretesa.
Infatti, venuto meno il riferimento al contratto intercorso con il de cuius, la non ha allegato alcun elemento al fine di dimostrare che il CP_1 corrispettivo dovuto per la cessione ed il montaggio dei beni (e, dunque, il suo credito complessivo) fosse quello di cui alle fatture, superiore a quanto già corrisposto dalla controparte.
Al riguardo, nessun riferimento viene fatto a prezzi di listino o catalogo, a offerte di sorta, ad ulteriori accordi, essendosi limitata la azienda a richiamare le fatture, il cui valore probatorio, però, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di contestazione sull'an o anche solo sul quantum, è nullo (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 26048/2024; sez. III, n. 1994/2023).
Peraltro, singolare appare che la somma di €5.529,75 risulti dalla sommatoria di frazioni dei corrispettivi indicati in quattro differenti fatture, circostanza che rende ulteriormente problematico risalire alle modalità di individuazione del credito totale.
5 Per quanto detto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
A tale statuizione consegue anche la condanna della alla CP_1 restituzione di quanto corrisposto in suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dai singoli pagamenti al soddisfo.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di ciò, tenuto conto dell'accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo, la soccombente, va condannata al pagamento, in CP_1 favore della controparte, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €3.445,50, di cui €3.300,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €600,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.200,00 per la fase decisionale) ed €145,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.832,50, di cui €3.450,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da anche n.q., avverso la sentenza n. 41/2019, del 30 Parte_1 gennaio 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1146/2017 R.G., così provvede:
6 - in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 298/2017, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 10 agosto 2017 nel procedimento n. 925/17 R.G.;
- condanna la alla restituzione di quanto pagato in suo CP_1 favore dagli appellanti in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data dei pagamenti al soddisfo;
- condanna la al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 anche nella qualità di procuratore generale di , e di Parte_2 [...]
, in solido, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Pt_3 liquidano, per il primo grado, in complessivi €3.445,50, di cui €3.300,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.832,50, di cui
€3.450,00 per compensi ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
7
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere;
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
ha emesso la seguente sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 511/2019 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. ), sia in Parte_1 CodiceFiscale_1 proprio che quale procuratore generale del proprio figlio , nato Parte_2
a Sciacca il 06-06-1989 (c.f. ), e , nato CodiceFiscale_2 Parte_3
a Sciacca il 15- 02-2002 (c.f. ), tutti rappresentati e CodiceFiscale_3 difesi dall'Avv. Antonino Turturici, elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Di Grado (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti,
e
, con sede in Sciacca, Via Mazzini n. 98 (c.f. ), in CP_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Cascio, elettivamente domiciliata in Sciacca, via Valverde n. 1/a, presso lo studio del difensore,
1 convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 22 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv. Antonino Turturici per gli appellanti:
“Adversis reiectis: in riforma della sentenza n.41/2019 resa dal Tribunale Civile di Sciacca in data 30-01-2019, depositata in Cancelleria in pari data, accogliere nel merito il presente appello: A) ritenendo e dichiarando che nulla è dovuto dai Sig.ri e dai figli Parte_1 Parte_3
e nella qualità di eredi del defunto marito e padre nei Parte_2 Persona_1 confronti della per la fornitura ed il montaggio di merce tanto presso l'Hotel Controparte_1
Donna EL sito in Sciacca C.da Maragani, quanto presso l'immobile sito in Sciacca C.da Santa Maria;
B) disponendo, conseguentemente, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n.298/2017 (R.G.n.925/2017) emesso dal Tribunale di Sciacca in data 10-08-2017 in favore della
CP_1
C) ordinando, come ulteriore conseguenza, la restituzione delle somme già corrisposte dalla Sig.ra sia in proprio che nella qualità in favore della in Parte_1 Controparte_1 esecuzione del decreto di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e della efficacia immediatamente esecutiva della sentenza di I grado, ammontanti alla complessiva somma di
€ 8.784,85, oltre gli interessi legali maturati e maturandi dalla data dei singoli accreditamenti e fino all'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”;
- Avv. Maria Grazia Cascio per la convenuta:
“si riporta alla comparsa di costituzione e risposta chiedendo l'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate: IN VIA PRELIMINARE
- dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da sia Parte_1 in proprio che nella qualità di genitore esercente potestà sul minore e nella Parte_3
2 qualità di procuratore generale del figlio per le ragioni indicate in atto ovvero Parte_2 dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione di sia Parte_1 in proprio che nella suesposta qualità; NEL MERITO
- rigettare, in quanto inammissibili e infondati, i motivi di appello proposti da Parte_1 sia in proprio che nella qualità di procuratore generale del figlio e da Parte_2 [...]
confermando la sentenza n. 41/2019 resa dal Tribunale di Sciacca in data e Pt_3 depositata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, diritti e onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio e procuratore Parte_3 generale di , proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_2
41/2019, del 30 gennaio 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1146/2017 R.G..
Si costituiva in giudizio la , la quale chiedeva la declaratoria di CP_1 inammissibilità ed il rigetto dell'impugnazione.
Nel corso del giudizio si costituiva, altresì, in proprio , nelle Parte_3 more divenuto maggiorenne.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, anche nelle indicate qualità, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 298/2017, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 10 agosto 2017, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di €5.529,75, a fronte di quattro fatture CP_1 relative alla fornitura ed al montaggio di merci.
3 Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando la opponente al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice, preso atto del disconoscimento, da parte della della Pt_1 firma apparentemente apposta dal suo dante causa, il defunto , Persona_1 sul contratto di fornitura versato in atti dalla società, ritiene dimostrata l'esistenza del credito vantato da quest'ultima.
Al riguardo, evidenzia che la opponente non ha negato l'esistenza del rapporto, né la consegna ed il montaggio della merce fornita dalla azienda ed indicata nelle fatture - circostanza considerata assumere valore indiziario riguardo alla esistenza del credito ed al suo ammontare - e non ha assolto all'onere, su di lei gravante, di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria, ossia, in particolare, la allegata esistenza di un accordo sul prezzo complessivo di €21.600,00, già pacificamente corrisposto.
Proponendo impugnazione, e Parte_1 Parte_3 Parte_2 denunciano l'inversione dell'onere della prova compiuta dal giudice di primo grado, evidenziando che, a fronte della contestazione non sulla esistenza del rapporto e sulla consegna della merce, ma solo sul quantum della pretesa della e stante la inutilizzabilità del contratto la cui sottoscrizione era stata Pt_4 disconosciuta, incombeva sulla creditrice provare la sussistenza del credito, residuato al già avvenuto pagamento, oggetto della ingiunzione.
L'appello è fondato.
Secondo principi ampiamente consolidati, il creditore che agisca per l'adempimento del contratto ha l'onere di provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 2554/2023; sez. II, n. 127/2022).
Nel caso in esame, la società creditrice ha richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per un importo di €5.529,75 con riferimento a quattro fatture (n.
4 149/14, del 20 novembre 2014, n. 54/15, del 15 aprile 2015, e nn. 182/15 e 183/15, del 28 dicembre 2015) dell'importo complessivo di €27.129,75.
Nel relativo ricorso, ha descritto l'istanza come “in conformità al contratto di fornitura del 28.08.2014” per quanto attiene ai beni destinati all'Hotel Donna EL di Sciacca.
Il suddetto contratto non è utilizzabile a fini probatori nel presente giudizio, posto che, a fronte della dichiarazione di non conoscenza della firma, ex art. 214, comma 2, c.p.c., da parte degli eredi del sottoscrittore, l'altra contraente non ne ha chiesto la verificazione.
Non è contestato, invece, che parte debitrice abbia corrisposto, a fronte dei beni ricevuti, la somma di €21.600,00.
In tale contesto, rileva la Corte, non è il debitore che non ha ottemperato al proprio onere di provare la verificazione del fatto estintivo dell'obbligazione, come opinato dal primo giudice, bensì il creditore che, pacifica l'esecuzione della sua prestazione, non ha però fornito adeguata dimostrazione del fondamento della sua ulteriore pretesa.
Infatti, venuto meno il riferimento al contratto intercorso con il de cuius, la non ha allegato alcun elemento al fine di dimostrare che il CP_1 corrispettivo dovuto per la cessione ed il montaggio dei beni (e, dunque, il suo credito complessivo) fosse quello di cui alle fatture, superiore a quanto già corrisposto dalla controparte.
Al riguardo, nessun riferimento viene fatto a prezzi di listino o catalogo, a offerte di sorta, ad ulteriori accordi, essendosi limitata la azienda a richiamare le fatture, il cui valore probatorio, però, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di contestazione sull'an o anche solo sul quantum, è nullo (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 26048/2024; sez. III, n. 1994/2023).
Peraltro, singolare appare che la somma di €5.529,75 risulti dalla sommatoria di frazioni dei corrispettivi indicati in quattro differenti fatture, circostanza che rende ulteriormente problematico risalire alle modalità di individuazione del credito totale.
5 Per quanto detto, in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione proposta deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
A tale statuizione consegue anche la condanna della alla CP_1 restituzione di quanto corrisposto in suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dai singoli pagamenti al soddisfo.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù di ciò, tenuto conto dell'accoglimento della opposizione al decreto ingiuntivo, la soccombente, va condannata al pagamento, in CP_1 favore della controparte, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €3.445,50, di cui €3.300,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €600,00 per la fase di studio della controversia, €600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.200,00 per la fase decisionale) ed €145,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.832,50, di cui €3.450,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da anche n.q., avverso la sentenza n. 41/2019, del 30 Parte_1 gennaio 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Sciacca nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1146/2017 R.G., così provvede:
6 - in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 298/2017, emesso dal Tribunale di Sciacca in data 10 agosto 2017 nel procedimento n. 925/17 R.G.;
- condanna la alla restituzione di quanto pagato in suo CP_1 favore dagli appellanti in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale dalla data dei pagamenti al soddisfo;
- condanna la al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 anche nella qualità di procuratore generale di , e di Parte_2 [...]
, in solido, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si Pt_3 liquidano, per il primo grado, in complessivi €3.445,50, di cui €3.300,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €3.832,50, di cui
€3.450,00 per compensi ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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