Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 1965/2020
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1965/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 8510/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
27/9/2019, vertente
TRA
(C.F. , difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Iacobelli (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Diomede Carafa n. 28F
APPELLATO-CONTUMACE
E
(P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1
del procuratore difesa dall'avv. Pietro Martino (C.F. CP_3
) C.F._4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 22/10/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022.
R.G. n. 1965/2020
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 8510/2019 pubblicata in data 27/9/2019, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da , nei confronti di Parte_1 CP_1
e della società volta ad ottenere il risarcimento dei Controparte_2
danni alla persona subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in Napoli in data 21/1/2016, alle ore 6,30 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del proprio motoveicolo tg DS47416, a causa dell'omessa precedenza a lui dovuta da altro motoveicolo, di proprietà di ed assicurato per la R.C.A presso la CP_1
veniva urtato e cadeva a terra riportando lesioni Controparte_2
personali, così provvedeva:
“- dichiara improponibile la domanda;
- condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale perveniva alla declaratoria di improponibilità dell'azione in quanto la compagnia di assicurazione aveva eccepito che, nonostante il rituale invito, il danneggiato non si era presentato alla visita medica all'uopo predisposta, circostanza non contestata dal predetto e, pertanto, non necessitante di essere provata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Il proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, deducendo, quali motivi d'impugnazione:
- che il comportamento del danneggiato nella fase stragiudiziale non può, di regola, precludergli di agire in giudizio allo spirare del termine di legge (90 giorni dalla richiesta di risarcimento nel caso di lesioni), sicché la relativa azione, rispettati i requisiti formali della richiesta risarcitoria ed il termine di legge, ai sensi dell'art. 145, D. lgs. n. 209/2005, sarà a tutti gli effetti proponibile;
- che, in particolare, la proponibilità della domanda resterà dunque legata unicamente alla richiesta risarcitoria del danneggiato ed ai suoi requisiti formali come rigorosamente prescritti dal D.L. citato (art. 137 e ss.), nel senso che laddove detta richiesta rispetterà tutti i crismi di legge, la proponibilità della domanda resta vincolata solo allo spatium deliberandi prescritto dall'art. 145, mentre il successivo comportamento delle parti (danneggiato e assicuratore) nella fase stragiudiziale, e le rispettive attività svolte in collaborazione o meno, non 3
R.G. n. 1965/2020 potrà costituire alcun motivo e/o presupposto di improponibilità dell'azione risarcitoria;
- che la sentenza della Suprema Corte citata dal primo Giudice si riferiva ad altra fattispecie, sicché il principio nella stessa affermato non poteva condurre al rigetto in rito della pretesa risarcitoria;
- che il Giudice di prime cure, tralasciando il restante e corposo materiale probatorio documentale messo a disposizione dalle parti, riteneva erroneamente che il documento denominato “ALL. 3”, allegato alla produzione della convenuta costituisse prova inconfutabile della colpevolezza di esso CP_4
esponente per non aver cooperato con la Compagnia in fase stragiudiziale;
- che, invece, il documento in questione era tutt'altro che un formale invito a sottoporsi a visita medico-legale, consistendo in un semplice modulo, privo di data, privo di intestazione, privo soprattutto di una firma e/o di timbro, il tutto senza neanche la prova della fissazione della data della presunta visita e che della stessa esso danneggiato fosse stato informato.
Pertanto, chiedeva, in accoglimento del gravame, riformarsi la pronuncia di primo grado e rimettersi la causa dinanzi al Tribunale di Napoli, o, in subordine, ammettersi le richieste istruttorie formulate in primo grado, nonché disporsi CTU
e condannarsi le parti appellate al risarcimento di tutti i danni subiti da esso istante.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello sia perché redatto in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 342
c.p.c., sia perché privo di ogni ragionevole probabilità di essere accolto, a norma dell'art. 348-bis c.p.c., chiedendo comunque, nel merito, il rigetto dello stesso, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma dell'impugnata pronuncia.
Non essendosi costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello ed il rispetto dei termini a comparire, con ordinanza resa in data 20/4/2021 veniva dichiarata la contumacia dell'appellato . CP_1
Ciò posto, occorre in via preliminare disattendere l'eccezione di inammissibilità del gravame, così come formulata dalla Controparte_2
Invero, quanto al primo profilo della prospettata inammissibilità, è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte regolatrice a sezioni unite, intervenuta nella materia in questione onde risolvere una questione di massima di 4
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particolare importanza. Secondo la Corte “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. In tale arresto i giudici di legittimità hanno altresì precisato che
“l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass. sez. un. 16/11/2017, n. 27199). Trattasi di orientamento confermato in successive decisioni della Corte, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.
Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass. 16/1/2024, n. 1600; Cass. 13/12/2023, n. 34969;
Cass. 28/7/2023, n. 23100; Cass. 8/6/2023, n. 16218; Cass. 13/12/2022, n. 36489;
Cass. 3/3/2022, n. 7081; Cass. 7/12/2021, n. 40560; Cass. 12/11/2021, n. 33843).
Tutto ciò premesso, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato dal è certamente idoneo a superare lo scrutinio di Parte_1
ammissibilità nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la decisione di prime cure attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esposto altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte 5
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argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal
Tribunale di Napoli per pervenire alla decisione di rigetto in rito della domanda.
Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
Nel merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Invero, il Giudice di primo grado ha correttamente dichiarato l'improponibilità della domanda formulata dal per avere lo stesso, con il proprio Parte_1
comportamento, impedito alla compagnia di assicurazione di formulare, in relazione al sinistro stradale in oggetto, una congrua offerta ex art. 148, D. lgs. n.
209/2005.
In diritto, nella sentenza impugnata viene operato un pertinente richiamo ad un precedente della Suprema Corte (cfr. Cass. 25/1/2018, n. 1829), secondo cui:
- della norma di cui all'art. 145, D. lgs. cit. – “l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'articolo
148”– possono darsi due diverse letture;
- secondo una prima interpretazione, la disposizione detta una regola processuale di natura prettamente “formale”, nel senso che il danneggiato ha l'onere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione 6
R.G. n. 1965/2020 dell'istanza da parte dell'assicurazione e la condizione di proponibilità della domanda si verifica una volta decorso il termine;
- secondo altra interpretazione, più adeguata alla sua ratio legis, la norma in esame ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari;
- lo scopo del legislatore, in altri termini, non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale, ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 D. lgs. n.
209/2005, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa;
- affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'“offerta congrua”;
- pertanto, la proponibilità della domanda discende sia da un presupposto formale
- la trasmissione di una richiesta contenente elementi sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta – sia da un presupposto sostanziale, quale la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., che nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.);
- il danneggiato, infatti, è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio.
Ebbene, i suindicati principi risultano affermati dai giudici di legittimità in una vicenda nella quale il danneggiato non aveva posto a disposizione dell'impresa di assicurazione il proprio veicolo onde consentire i dovuti accertamenti peritali.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, detti principi ben si attagliano alla fattispecie oggetto della presente controversia, ove viene in rilievo un'evidente violazione del dovere di cooperazione del danneggiato, nei termini innanzi esposti, non avendo lo stesso consentito l'espletamento della visita medica da parte del perito di fiducia dell'assicuratore.
In fatto, non coglie nel segno la doglianza prospettata dal secondo cui il Parte_1
primo Giudice non avrebbe considerato che il documento indicato dalla Allianz 7
R.G. n. 1965/2020 non conteneva l'indicazione della data fissata per la visita in Controparte_2
questione ed era, inoltre, privo di sottoscrizione.
Sul punto, occorre rilevare quanto segue:
- in primo luogo, in detto documento risulta indicata, quale data per la visita da espletare, il giorno 18/10/2016, con la precisazione, nello spazio riservato alle osservazioni, “danneggiato non presentato”;
- inoltre, a prescindere da ogni questione formale relativa al documento in esame,
è assorbente che nel giudizio di primo grado l'attore, a fronte della specifica eccezione della società convenuta, che in comparsa di costituzione allegava la circostanza che il predetto, “sebbene invitato, non ha ritenuto opportuno sottoporsi a Visita medico-legale presso il Fiduciario Medico Dott.ssa , Per_1
non contestava alcunché;
- infatti, né in prima udienza, né in sede di appendice scritta di trattazione il prendeva specifica posizione sulla descritta circostanza, limitandosi ad Parte_1
un mero richiamo alle proprie richieste, anche istruttorie, e formulando contestazioni del tutto generiche e di stile;
- in particolare, all'udienza del giorno 1/2/2019 l'attore svolgeva le seguenti allegazioni: “impugna e contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto e diritto”, il che, in mancanza di una chiara e precisa esplicitazione di quali fossero le circostanze prospettate dalla controparte che intendeva contestare e delle specifiche ragioni che ne ponessero in discussione la veridicità, si risolve in una mancata contestazione di quanto dedotto dalla in merito alla mancata visita;
Controparte_2
- come affermato dalla Corte del diritto, la parte, a fronte di un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto, ha l'onere di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti in questione debbono ritenersi non contestati, nella prospettiva di cui all'art. 115
c.p.c. (cfr. Cass. 23/3/2022, n. 9439);
- va aggiunto che, come pure precisato dalla Corte del diritto, le mere clausole di stile, del tipo, ad esempio, “si impugna e contesta”, non hanno alcun reale valore processuale (cfr. Cass. 13/12/2017, n. 29993; Cass. 3/4/2017, n. 7775), sicché il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, con la sola eccezione dei fatti noti unicamente alla parte che li allega (v., ancora, Cass.
23/3/2022, n. 9439); 8
R.G. n. 1965/2020
- va aggiunto, inoltre, che nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa ove degli stessi sia stata già acquisita al processo la prova, in virtù del principio di non contestazione (cfr. Cass. 15/2/2023, n. 4747);
- ed è appena il caso di evidenziare come l'attore fosse onerato di contestare non già il suindicato documento n. 3 prodotto dalla bensì Controparte_2
la circostanza, come già esposto allegata in modo chiaro e specifico dalla predetta società in comparsa di costituzione di primo grado, della mancata presentazione alla visita fissata presso il medico fiduciario;
- infatti, insegna la Suprema Corte che l'onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti, né la loro valenza probatoria, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice (cfr. Cass.
7/2/2020, n. 2908).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello non può che rigettarsi, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado, nel rapporto fra appellante ed Controparte_2
seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte
[...]
dispositiva, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2004 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione di valore compreso fra € 26.00,01 CP_ ed € 52.000,00; nel rapporto fra l'appellante ed il , invece, le spese vanno dichiarate non ripetibili, tenuto conto della contumacia del predetto appellato.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 28/5/2020, nei Parte_1
confronti di e della società avverso la CP_1 Controparte_2
sentenza n. 8510/2019 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 27/9/2019, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata decisione;
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R.G. n. 1965/2020
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore della società
[...]
delle spese di lite relative al presente grado di Controparte_2 giudizio, che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 750,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) dichiara non ripetibili le spese di lite nel rapporto fra l'appellante e CP_1
[...]
Così deciso in Napoli il giorno 25/2/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.