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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/08/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 24 giugno 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3242 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Buttarazzi, Parte_1
APPELLANTE E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Paternò, Raffaele De Luca Tamajo, Francesco Bartolotta, APPELLATA
OGGETTO: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito di sentenza della Corte di
Cassazione n. 27130/2022 del 14.9.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.2.2012, ha adito il Tribunale di NE Parte_1 per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 13.8.2008 per genericità dei fatti contestati, essendosi la società limitata a riportare il generico capo di imputazione formulato dalla
Procura di NE, e per avere parte datrice omesso di svolgere specifica attività istruttoria, in violazione dell'art. 6 dello Statuto di . CP_2
A tal fine ha dedotto: di aver prestato la propria attività lavorativa, dal 18.9.2000 al 14.8.2008, presso la (già poi quindi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 quale Agente della Riscossione per la Provincia di poi Controparte_6 CP_4 CP_7 con la mansione di ufficiale di riscossione;
che, a seguito di un esposto-querela, presentato nel
[...]
2007 da in merito ad una presunta scomparsa di fascicoli cartacei inerenti Controparte_5 le posizioni di alcuni contribuenti, la competente Procura della Repubblica aveva avviato delle indagini penali, nel corso delle quali erano emerse alcune incongruenze nel sistema e nella conservazione ed archiviazione dei dati informatici;
che, in particolare, ad esso ricorrente era stata imputata la responsabilità della intervenuta alla cancellazione di tre notifiche relative ad altrettante cartelle esattoriali;
che, con lettera del 3.3.2008, la parte datoriale gli aveva dunque contestato di aver manipolato il sistema informatico della società, irrogandogli poi il licenziamento con lettera del
13.8.2008. si è costituita in giudizio, contestando in fatto e in diritto il fondamento Controparte_7 della domanda, e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di NE, con sentenza n. 486/2016 del 9.6.2016 ha respinto il ricorso sulla base della documentazione acquisita e della prova testimoniale assunta, ritenendo comprovata la responsabilità del lavoratore nella cancellazione dei dati relativi ad una sola delle 3 cartelle esattoriali contestate (la n. 047 2006 000103 01 906), e condannandolo al rimborso delle spese di lite in favore della controparte.
1.1. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il insistendo per l'accoglimento Parte_1 della domanda spiegata in primo grado.
La società ha resistito al gravame, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone il rigetto del merito.
In pendenza del giudizio di appello, è sopravvenuta la sentenza n. 265/2020 del 12.2.2020 della Sezione Penale del Tribunale di NE il quale, “visto l'art. 530 cpv c.p.p.”, ha assolto – insieme agli altri imputati – il dal delitto di “frode informatica” di cui all'art. 640-ter, co. Parte_1
2 c.p. “perché il fatto non sussiste”.
Cionondimeno, con sentenza n. 1336/2020 del 4.8.2020, questa Corte ha respinto l'appello del condannandolo alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Ha ritenuto in particolare questa Corte che: 1) la contestazione disciplinare non fosse generica;
2) l'accertamento istruttorio espletato dalla società si fosse legittimamente fondato sulle risultanze delle indagini esperite nel corso del procedimento penale;
3) il lavoratore in sede penale fosse, sì, stato assolto per insussistenza del fatto ma soltanto con la cd. formula dubitativa ex art. 530, co. 2
c.p.p., di tal ché la sentenza penale, pur passata in giudicato, non era vincolante per il giudice civile, ancorché il datore di lavoro si fosse costituito parte civile nel processo penale, con la conseguenza che correttamente il giudice di prime cure aveva accertato la responsabilità disciplinare del lavoratore sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, autonomamente accertati;
4) la condotta addebitata al lavoratore – di cancellazione dei dati della notifica della cartella n. 047 2006 000103 01 906 relativa al contribuente (padre dell'appellante) – non potesse ritenersi giustificata dalla Persona_1 presunta irritualità di tale notifica, da giudicarsi invece valida alla luce della normativa applicabile;
5) la compromissione del vincolo fiduciario non potesse ritenersi superata da un successivo incarico conferito dalla stessa al lavoratore per circostanze contingenti;
6) l'appellante in primo CP_2 grado avesse dedotto non di essere stato autorizzato alla cancellazione dei dati, bensì di essere del tutto estraneo all'operazione di cancellazione, di tal ché il giudice di prime cure coerentemente non aveva svolto accertamenti sulle procedure interne alla società in merito all'autorizzazione della cancellazione dati;
7) il giudice di prime cure avesse adottato nel corso del giudizio provvedimenti istruttori corretti ed ampiamenti motivati.
1.2. Avverso tale sentenza, il ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo il rinvio Parte_1 del giudizio innanzi alla Corte d'Appello per un nuovo esame nel merito.
Per quanto qui ancora interessa, ha lamentato in particolare, con un primo motivo di ricorso, che la sentenza d'appello impugnata avesse ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 55-ter, d. lgs.
165/2001 (entrato in vigore solo il 16.11.2009), benché il licenziamento fosse stato irrogato il
13.8.2008; e, con un secondo motivo di ricorso, che la Corte d'Appello non avesse tenuto nel debito conto che la parte datoriale si era costituita parte civile nel processo penale, di tal ché nei suoi confronti si erano prodotti gli effetti del giudicato, ed altresì che detta Corte avesse ricostruito il fatto materiale in modo difforme dalla sentenza penale pur divenuta irrevocabile.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 27130/2022 ha ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo ed il quarto attinenti, rispettivamente, “alla valutazione delle risultanze probatorie in relazione ai fatti addebitati, e … [alla] ricostruzione del rapporto fiduciario con il datore di lavoro”.
In particolare, la Corte ha osservato: “
3.2. Occorre rilevare che il licenziamento per cui è causa è intervenuto il 13 agosto 2008 in relazione a fatti accaduti in precedenza.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 21193 del 2018) in tema di procedimento disciplinare nei confronti di dipendente del pubblico impiego contrattualizzato, la nuova disciplina procedurale, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, che sancendone la rispettiva autonomia ha escluso la sospensione necessaria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, si applica ai fatti disciplinarmente rilevanti per i quali la notizia dell'infrazione risulti acquisita dagli organi dell'azione disciplinare dopo l'entrata in vigore della riforma, ossia dal 16 novembre 2009. Tale circostanza non si è verificata ratione temporis nella specie.
Tuttavia, anche a voler dare rilievo nella disciplina previgente al D. Lgs. n. 150 del 2009 alla autonomia tra i due procedimenti, come ha fatto la Corte d'Appello, occorre considerare che l'efficacia delle sentenze penali nel giudizio disciplinare è regolata dall'art. 653 c.p.p., - disposizione che fa sistema con l'art. 654 c.p.p., nel definire l'efficacia del giudicato penale di condanna o di assoluzione - che attribuisce efficacia di giudicato alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione e
a quella di condanna, rispettivamente quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso e quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
La giurisprudenza di legittimità ha pertanto affermato che in tema di rapporti tra processo penale e procedimento disciplinare nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato,
l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato, seppure non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, incontra il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità -
e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale (Cass., n. 3659 del 2021).
Si è altresì precisato che la sentenza penale di assoluzione per gli stessi fatti posti a base del licenziamento non ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, solo quando la formula assolutoria adottata è "perché il fatto non costituisce reato", in quanto, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., tale efficacia opera solo quando l'accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto, alla mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o alla mancata rilevanza penale dell'illecito (Cass.,
n. 17221 del 2020)”.
Ha quindi concluso la Suprema Corte che questa Corte d'Appello non avesse “fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, atteso che la sentenza penale pronunciata dal Tribunale penale di NE …, nel richiamare l'art. 530 cpv. c.p.p. …, ha assolto, tra gli altri, il B. con la formula "perché il fatto non sussiste", e nella motivazione si legge che era dubbia la riferibilità in concreto delle cancellazioni all'operatore con le cui credenziali erano state eseguite le operazioni incriminate”.
1.3. All'esito di tale pronuncia, in data 12.12.2022 il ha proposto ricorso in Parte_1 riassunzione ex art. 392 c.p.c., chiedendo dichiararsi la nullità/annullabilità del licenziamento del
13.8.2008 per genericità della contestazione, ovvero per omissione dello specifico accertamento istruttorio, ovvero in ragione dell'efficacia del giudicato penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste”; e, per l'effetto, condannarsi la parte datoriale alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al pagamento delle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, oltre interessi rivalutazione e contributi;
ovvero, in via subordinata, accertarsi l'illegittimità del licenziamento e condannarsi la parte datoriale alla riassunzione nel termine di 3 gg.
o, in mancanza, al pagamento dell'indennità risarcitoria di legge nella misura massima;
ed in ogni caso, accertare il danno fisico, morale ed esistenziale, già invocato in € 100.000,00 con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente condanna della controparte al risarcimento.
L si è costituita e ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
o comunque l'infondatezza nel merito del ricorso in riassunzione.
All'udienza del 24 giugno 2025, a seguito di integrazioni istruttorie documentali, la causa, matura per la decisione, è stata definita mediante lettura del dispositivo.
2. Preliminarmente, al fine di delimitare il thema decidendum dell'odierno giudizio, pare opportuno ricordare che, anche con la recente sentenza n. 4043/2024, la Suprema Corte ha ribadito che “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, oppure per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, oppure … per l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n. 35790 del 2022). Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 35790 del 2022; Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (cfr. Cass. n. 31901 del 2018;
Cass. n. 35790 del 2022); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass. n. 6707 del 2004; Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n.
35790 del 2022).
1.2.1. Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n. 11202 del 2018 (cfr. in motivazione), il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del 2015). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass. n. 7656 del 2011, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019). Ciò perché il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale
(cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n. 18600 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si veda anche la successiva Cass. n. 5137 del 2019)”.
2.1. Ciò posto, nel caso di specie, poiché con la pronuncia de qua la Suprema Corte ha cassato la sentenza d'appello per violazione di norme di diritto, ovverosia – da un lato – le norme che disciplinano l'applicabilità ratione temporis del d. lgs. n. 150/2009 e – dall'altro – le norme di cui agli artt. 653 e 530, co. 2 c.p.p., ne consegue che l'oggetto del presente giudizio è necessariamente limitato alla mera applicazione dei principi enunciati dalla Corte, senza che possa addivenirsi ad un diverso accertamento in fatto né estendersi il thema decidendum “a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno”.
Ne deriva ulteriormente che, il presente giudizio, incontra “il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale (Cass., n. 3659 del 2021)”, come sottolineato nella pronuncia di rinvio.
3. Tanto premesso, venendo dunque all'esame dei motivi articolati nel ricorso in riassunzione, con il primo il deduce che, all'esito della pronuncia della Suprema Corte, il licenziamento Parte_1 per cui è causa non possa che essere dichiarato nullo o annullabile, con conseguente immediata reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro all'epoca occupato.
Deduce infatti il ricorrente che, applicando alla fattispecie i due principi di diritto enunciati dalla Corte, dovrebbe tarsi la conclusione che “il procedimento disciplinare non solo doveva essere sospeso in pendenza di quello penale (atteso che dalla definizione di quest'ultimo dipendeva la decisione del procedimento disciplinare), ma addirittura annullato, stante l'efficacia di giudicato della sentenza irrevocabile di assoluzione emessa dal Giudice penale con la formula perché il fatto non sussiste, e ciò dopo aver valutato i medesimi addebiti di cui alla contestazione disciplinare”.
L nega invece che la conseguenza dei principi affermati dalla Corte sia CP_8 necessariamente l'annullamento del licenziamento.
3.1. Ebbene, ritiene il Collegio che dall'applicazione del primo dei principi enunciati dalla
Suprema Corte discenda anzitutto che, dovendo escludersi l'applicabilità ratione temporis al caso di specie della disciplina di cui all'art. 55-ter, d. lgs. n. 165/2001 (a mente della quale “il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale”), questa Corte non possa sic et sempliciter ritenere – come prospettato da parte ricorrente – che il procedimento disciplinare dovesse essere sospeso in attesa della definizione di quello penale, ma debba al contrario necessariamente procedere all'individuazione della diversa disciplina ratione temporis applicabile e tanto debba fare alla luce del principio iura novit curia, dunque anche a prescindere da specifiche deduzioni delle parti in proposito, senza che per questo ne risulti esteso il thema decidendum o violato il giudicato implicito ed interno.
3.2. Ed allora, così come peraltro adombrato dalla stessa Suprema Corte con la sentenza di rinvio (“Tuttavia, anche a voler dare rilievo nella disciplina previgente al D. Lgs. n. 150 del 2009 alla autonomia tra i due procedimenti …”), ritiene il Collegio che la parte datoriale, in virtù della disciplina pro tempore vigente – che questa Corte è tenuta ad applicare – era in realtà libera di scegliere se avviare o meno il procedimento disciplinare de quo anche in pendenza del procedimento penale, nonché di concluderlo senza attendere l'esito definitivo del giudizio penale.
Ed infatti, è vero che, l'art. 117, d.P.R. n. 3/1957 recita: “Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”.
Ma è anche vero che l'art. 72, co. 4, d. lgs. n. 165/2001 (vigente all'epoca dei fatti di causa) ha stabilito che “
4. A far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate”.
Orbene, una tale norma è stata interpretata dalla stessa Corte di Cassazione nel senso che, ai dipendenti pubblici privatizzati, come tali assoggettati alle disposizioni del d. lgs. n. 165/2001 e, in particolare, dell'art. 55, che contiene i principi fondamentali in materia di sanzioni disciplinari, nonché dell'art. 72 cit., una volta “stipulato il primo contratto di settore, … la materia disciplinare trova piena ed esaustiva regolamentazione nelle predette disposizioni normative e nella contrattazione collettiva di settore, che trovano applicazione, secondo il principio generale tempus regit actum, ai procedimenti in corso, per gli atti posti in essere nella sua vigenza” (Cass. n.
21032/2006).
Secondo la stessa Suprema Corte, infatti, con riguardo all'epoca anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2009, “A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, essendo divenuto inapplicabile l'art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957, che stabiliva il divieto di avvio di un procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, all'amministrazione è data facoltà in ogni tempo di scegliere se avviare il procedimento disciplinare o attendere l'esito del giudizio penale. Nella vigenza del regime di pubblico impiego "privatizzato" la regola è costituita dalla possibilità - e non più dall'obbligo - di attendere l'esito del processo penale in ordine all'accertamento dei fatti prima di avviare il procedimento disciplinare, così come è facoltà dell'Amministrazione sospendere il procedimento già avviato in attesa dell'esito del giudizio penale”
(Cass. n. 209/2017, i cui principi devono ritenersi applicabili in iva generale al pubblico impiego privatizzato, anche di livello non dirigenziale).
Ciò posto, deve ritenersi che, nel caso di specie, esclusa l'applicabilità dell'art. 55-ter cit. ma anche dell'art. 117, d.P.R. n. 3/1957, dovessero trovare applicazione gli artt. 55 e 72, d. lgs. n.
165/2001, nonché le disposizioni dettate in materia disciplinare dalla contrattazione collettiva di settore la quale, nella fattispecie, risulta prevedere all'art. 34, co. 2 CCNL 4.11.2005 (prodotto in atti sin dal giudizio di primo grado quale doc. 35, e pacificamente applicabile nel caso di specie), che
“qualora l'azienda in relazione a quanto previsto dall'art. 73, lett. c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò comunicazione per iscritto al lavoratore/lavoratrice interessato”, con ciò significando implicitamente che la parte datoriale avesse piena facoltà di scegliere se concludere o meno il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, salvo darne comunicazione per iscritto all'interessato.
Se ne deve concludere, pertanto, che il primo dei principi enunciati dalla Suprema Corte – limitato alla mera inapplicabilità ratione temporis dell'art. 55-ter e del d. lgs. n. 150/2009 alla fattispecie in questione, e non esteso anche all'applicabilità al caso di specie dell'art. 117, d.P.R. n.
3/1957 – non comporta l'illegittimità del licenziamento impugnato.
4. È, tuttavia, dal secondo dei principi enunciati dalla Suprema Corte, che discende invece tale illegittimità.
Ed invero, tale secondo principio vincola questo Collegio a ritenere che, nel diverso rapporto tra il presente giudizio civile – instaurato al fine di impugnare un provvedimento disciplinare – ed il giudizio penale ormai concluso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione produca nel giudizio per responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 653 c.p.p, gli effetti del giudicato – per ciò che qui interessa – “quanto all'accertamento che il fatto non sussiste” e ciò anche se tale formula assolutoria sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.p.
Infatti la Corte, da un lato, ha escluso l'efficacia di giudicato della sentenza assolutoria nel giudizio disciplinare nel solo caso in cui l'assoluzione sia pronunciata “perché il fatto non costituisce reato”, ricordando al contrario espressamente che “ai sensi dell'art. 653 c.p.p., tale efficacia opera … quando l'accertamento sia relativo alla insussistenza del fatto … (Cass., n. 17221 del 2020)”, senza operare alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui tale ultima formula assolutoria sia pronunciata ai sensi dell'art. 530, co. 1 c.p.p. ovvero ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.p.
Dall'altro, ha precisato che “l'accertamento contenuto nella sentenza penale passata in giudicato, seppure non preclude una nuova valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, incontra il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale (Cass., n. 3659 del 2021)”.
Infine, ha censurato la sentenza d'appello per non aver “fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, atteso che la sentenza penale pronunciata dal Tribunale penale di
NE …, nel richiamare l'art. 530 cpv. c.p.p. …, ha assolto, tra gli altri, il con la Parte_1 formula "perché il fatto non sussiste", e nella motivazione si legge che era dubbia la riferibilità in concreto delle cancellazioni all'operatore con le cui credenziali erano state eseguite le operazioni incriminate”.
In sostanza, dunque, la Suprema Corte ha escluso che, a fronte di una assoluzione perché
“manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste”, il giudice del lavoro possa procedere ad autonomo accertamento del fatto, in contrasto con l'insussistenza del medesimo fatto come accertata in sede penale in via irrevocabile.
4.1. Tanto premesso, posto che nessuna delle parti del presente giudizio ha posto in dubbio che il fatto addebitato in sede disciplinare al (cancellazione dal sistema informatico dei Parte_1 dati di notifica relativi alla cartella n. 047 2006 000103 01 906) sia il medesimo fatto già oggetto del giudizio penale, e tenuto conto che tale questione – riguardando un presupposto logico-giuridico della sentenza di annullamento – non può essere in questa sede riesaminata in assenza di tempestive deduzioni delle parti (v. supra al punto 2), ne consegue che, senza potersi procedere ad alcun ulteriore e diverso accertamento in fatto, deve ritenersi mancante insufficiente o contraddittoria anche nel presente giudizio civile la prova del fatto che la cancellazione dei dati relativi alla predetta cartella di pagamento sia stata operata dal benché eseguita con le sue credenziali di accesso al Parte_1 sistema informatico.
In sede penale, infatti, “… è emerso che la gestione delle password e delle postazioni di lavoro nell'ufficio non rispettava protocolli rigidi e che una volta entrati nel sistema il collegamento informatico restava operativo fino allo spegnimento del computer. Questo, riferito da molti testi, faceva in modo che nel corso della giornata, per evenienze varie, un operatore potesse eseguire operazioni su un computer collegato al sistema con credenziali di altri. E pone quindi seriamente in dubbio la riferibilità in concreto delle cancellazioni all'operatore con le cui credenziali sono state eseguite le operazioni incriminate. S'impone pertanto assoluzione degli imputati con la formula di cui al dispositivo”.
4.2. Ciò posto, non v'è chi non veda come, stante “il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione - operato nel giudizio penale”, dovendo ritenersi insussistente il fatto materiale della cancellazione dei dati relativi alla cartella esattoriale n. 047 2006 000103 01 906 ad opera del ne derivi nel caso di specie la totale insussistenza del fatto materiale posto a fondamento Parte_1 della lettera di licenziamento del 13.8.2008 la quale, rinviando sul punto alla lettera di contestazione del 3.3.2008, lo individua nell'essere il “interven[uto] senza diritto sui sistemi informatici Parte_1 in uso alla società stessa e segnatamente procedeva alla cancellazione di file e di dati dai terminali facendo apparire l'inesistenza di procedure di riscossione, o meglio cancellando i dati della avvenuta
e regolare notifica della cartella esattoriale”.
5. Tanto premesso, sotto il diverso profilo della “valutazione dei fatti in sede disciplinare, attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità” (penale e disciplinare), deve poi ulteriormente rilevarsi che la Suprema Corte ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso articolati dal lavoratore non solo relativamente alla valutazione delle risultanze probatorie circa i fatti addebitati ma anche in relazione alla persistenza del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Segno ulteriore che, una volta dichiarata l'insussistenza del fatto materiale anche per prova insufficiente o contradditoria, non solo risulta impossibile in sede disciplinare procedere ad altra e diversa valutazione delle risultanze probatorie, ma risulta altresì irrilevante nel caso di specie ogni valutazione circa la persistenza o meno del rapporto fiduciario.
Ed infatti, sebbene la lettera di licenziamento del 13.8.2008 fosse motivata dalla compromissione irreparabile del rapporto di fiducia, tale compromissione essa faceva derivare proprio dal comportamento del lavoratore, un comportamento che è invece risultato insussistente perché non sufficientemente provato.
Si legge infatti nella lettera predetta: “Oggetto: risoluzione rapporto di lavoro. Facciamo seguito alla lettera di contestazione disciplinare 3 Marzo 2008 i cui contenuti devono intendersi qui integralmente riportati e trascritti, nonché alla nostra del 19 Marzo 2008, da lei ricevuta in pari data, per comunicarle che l'azienda – ritenuto che il suo comportamento ha compromesso in modo irreparabile il vincolo fiduciario – ha deliberato di adottare nei suoi confronti il provvedimento del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 37, co. 1, l. e), del vigente CCNL”.
6. In conclusione, in applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, deve ritenersi definitivamente insussistente il fatto contestato nella lettera del 3.3.2008, ovverosia che il Parte_1
“… abusando dell'abilitazione all'accesso al sistema informatico aziendale, interveniva senza diritto sui sistemi informatici in uso alla società stessa e segnatamente procedeva alla cancellazione di file
e di dati dai terminali facendo apparire l'inesistenza di procedure di riscossione, o meglio cancellando i dati della avvenuta e regolare notifica della cartella esattoriale, procurava alle società ed alle persone di seguito indicate un ingiusto profitto giacché nei loro confronti non venivano attuate procedure coattive di riscossione con grave danno per l'ente pubblico Controparte_4 ora (segue, nel corpo della contestazione, un prospetto con il
[...] Controparte_5 dettaglio delle cartelle esattoriali oggetto di addebito e l'indicazione dei relativi contribuenti, della data di inserimento e di cancellazione dell'avvenuta notifica delle cartelle).
Con la conseguenza che il comportamento serbato dal lavoratore non è suscettibile di porsi
“in contrasto con i doveri di correttezza e buona fede che devono presiedere all'esecuzione … del rapporto di lavoro dei dipendenti incaricati, come nel suo caso, di svolgere mansioni relative ad un pubblico servizio”.
7. Da quanto sin qui osservato, discende che, risultando insussistente la giusta causa di licenziamento, alla fattispecie in esame, va applicato l'art. 18, l. n. 300/1970 nella stesura vigente all'epoca del licenziamento (2008), la quale disponeva: “… il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell' art. 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo …, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro …
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subìto dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o
l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione;
in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto”.
Di tal ché l' , soddisfacendo pacificamente il requisito dimensionale, va condannata alla CP_8 reintegra del lavoratore nel posto di lavoro all'epoca occupato ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento all'effettiva reintegra. 7.1. Ora, dall'unica busta-paga prodotta in atti (luglio 2008), risulta che la retribuzione mensile lorda fosse pari all'epoca ad € 2.142,00, somma su cui va parametrata la retribuzione globale di fatto, tenuto conto delle mensilità spettanti al lavoratore.
7.2. Dalla retribuzione globale di fatto così calcolata va tuttavia detratto l'aliunde perceptum, rispetto al quale devono rammentarsi i seguenti principi di diritto:
- “Nei giudizi di impugnativa di un licenziamento, il cosiddetto aliunde perceptum non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, anche se per iniziativa del lavoratore. Trattandosi di un'eccezione in senso lato, la stessa non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, poichè il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto. Ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi” (Cass. n. 14078/2020);
- “Non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall ” (Cass. Controparte_9
6369/2020).
Ne discende, da un lato, che, al fine di evitare ingiuste locupletazioni in danno del datore di lavoro (peraltro, ente pubblico economico, le cui risorse finanziarie sono almeno parzialmente stanziate sul bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016), è risultata ammissibile ed indispensabile l'acquisizione d'ufficio di elementi istruttori necessari a verificare la ricorrenza nel caso di specie di un aliunde perceptum.
Dall'altro, che non risultano deducibili a tale titolo le somme erogate in favore del lavoratore dal sistema di sicurezza sociale come misure sostitutive del reddito, quali indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, e simili, salva l'eventuale ripetibilità dell'indebito previdenziale.
7.3. Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, pertanto, va detratta nel caso di specie la somma complessiva di € 20.700,00, oltre interessi e rivalutazione, percepita dal a titolo di Parte_1 redditi da lavoro dipendente (in ragione di € 7.875,00 per l'anno 2024 e di € 2.825,00 per l'anno 2025, come risultanti dal CU 2025 emesso da Global s.r.l. e dall'Estratto conto certificativo INPS del maggio 2025), nonché a titolo di compensi per lavoro autonomo non abituale (in ragione di € 5.000,00 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, come risultante dall'attestazione dell' di Controparte_1 in riscontro alla nota prot. n. 63929 del 22.5.2025 nonché dalla dichiarazione IRPEF 2013 CP_4 del lavoratore), con esclusione dei redditi derivanti dal rapporto di lavoro per cui è causa e degli emolumenti erogati dal sistema di sicurezza sociale (secondo quanto risultante agli atti, negli anni
2008/2009, 2018/2019, 2022/2023).
8. Va infine esaminata la domanda di risarcimento danni.
In proposito, nel ricorso in riassunzione il lavoratore deduce di aver subito “gravissime ripercussioni negative sulle proprie abitudini di vita (sia sotto il profilo del conseguente stato di disoccupazione, sia dal punto di vista degli effetti sulle relazioni interpersonali) e sulla sua situazione reddituale” (v. pag. 24 del ricorso in riassunzione).
Deduce in particolare che, al momento del licenziamento, aveva 37 anni ed era nel pieno della propria carriera lavorativa, godendo della stima dei colleghi, non avendo mai ricevuto provvedimenti disciplinari, avendo ricevuto valutazioni di professionalità positive e frequentato corsi di aggiornamento per l'attribuzione di mansioni superiori (come da documenti allegati ai nn. 6, 26 e 27 del fascicolo di primo grado); e che, sotto il profilo personale, aveva da poco contratto matrimonio
(nell'anno 2004) e stipulato un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione familiare (nell'anno
2007).
L'illegittimo licenziamento lo avrebbe pertanto fatto cadere in uno stato ansioso-depressivo
(come da doc. n. 34 del fascicolo di primo grado), privato di ogni capacità retributiva e di ogni progetto di vita familiare, tanto che lo stato di disoccupazione si sarebbe protratto dal 2008 all'attualità, che il rapporto coniugale sarebbe naufragato in una separazione e poi in un divorzio, ed il mutuo ipotecario gli sarebbe stato revocato.
Egli chiede pertanto il risarcimento del danno “fisico, morale ed esistenziale” nella misura di
€ 100.000,00 – come determinata in via equitativa all'epoca del ricorso di primo grado – o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
8.1. Orbene, sul punto il Collegio non può non rilevare che, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. introduttivo del primo grado di giudizio, il lavoratore, spiegando la medesima domanda di risarcimento del solo “danno fisico, morale ed esistenziale subito” quantificato “in via equitativa in
€ 100.000,00 o nel maggiore o minore importo che sarà accertato in corso di causa”, a sostegno di tale domanda si era limitato a dedurre esclusivamente che “a fronte del grave pregiudizio psicofisico, nonché professionale, il Sig. presenta uno stato ansioso-depressivo, così come Parte_1 dichiarato dalla certificazione medica (All.to 34)” (v. par. 74 della premessa in fatto del ricorso). Ne discende che ogni deduzione articolata nel ricorso in riassunzione che si presenti diversa ed ulteriore rispetto a quanto lamentato nel giudizio di primo grado, appare nuova e, pertanto, inammissibile.
Devono pertanto sicuramente ritenersi inammissibili in questo giudizio le doglianze relative ai danni asseritamente cagionati da per non aver dato corso alla reintegra del lavoratore CP_8 all'esito della sentenza penale di assoluzione e/o della pronuncia della Corte di Cassazione, come prospettati alle pagg. 25 e ss. del ricorso in riassunzione, danni che non sono direttamente connessi al licenziamento bensì ad una condotta successiva della parte datoriale.
8.2. Per altro verso, anche a voler ritenere ammissibile la deduzione di danni invece causalmente connessi in via diretta al licenziamento del 2008 ma sopravvenuti nel corso dei vari gradi di giudizio, rileva il Collegio che, a riprova delle attuali doglianze, il produce Parte_1 esclusivamente:
- un unico certificato medico risalente all'8.2.2010 (già prodotto quale doc. n. 34 allegato al fascicolo di primo grado), che attesta una “sindrome depressivo-ansiosa reattiva a vicissitudine lavorative”, non supportata da alcuna documentazione testologica né prescrizione farmacologica o di diversa terapia;
- alcune sintetiche note di valutazione professionale risalenti agli anni 2003-2005 (già prodotte quale doc. n. 6 allegato al fascicolo di primo grado), nelle quali si legge “ha raggiunto gli obiettivi, contributo in linea con le aspettative aziendali”, “ha sviluppato le competenze, sviluppo medio ma costante delle competenze”, “raggiunto gli obiettivi, adeguato alla posizione”, “sviluppato le competenze, professionalità deve continuare a crescere”;
- alcuni documenti ed e-mail provenienti da (già prodotti quali doc. nn. 28 e 29 CP_2 allegati al fascicolo di primo grado), da cui risulta che il lavoratore nel gennaio 2008 sia stato proposto per “esigenze operative” come responsabile di un procedimento, e nel marzo 2008 sia stato indicato tra i 4 referenti di un progetto informatico.
Nulla risulta invece sulle sue vicende personali e familiari, né su eventuali avanzamenti di carriera intercorsi tra il 2005 e l'inizio del 2008.
Né i documenti nn. 26 e 27 allegati al fascicolo di primo grado, invocati a dimostrazione di presunti corsi di aggiornamento frequentati, risultano conferenti, contenendo – il primo – una serie di codici non intelleggibili ed – il secondo – una rilevazione delle presenze in ufficio del ed Parte_1 una “richiesta di lavoro straordinario” relative al mese di marzo 2008.
8.3. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che la domanda di risarcimento danni non possa essere accolta, risultando le relative deduzioni in parte nuove ed in parte non adeguatamente provate. 8.3.1 Ed invero, quanto ad un ipotetico danno alla professionalità, esso è stato solo genericamente menzionato nel giudizio di primo grado quale causa di sindrome ansioso-depressiva
(“a fronte del grave pregiudizio … professionale, il Sig. presenta uno stato Parte_1 ansioso-depressivo”), senza alcuna ulteriore specificazione, sebbene nel 2012 – al momento della presentazione del ricorso ex art. 414 c.p.c. – il presunto danno doveva essersi, se del caso, già prodotto.
Peraltro, seppure in astratto possa presumersi che nel tempo il lavoratore sarebbe “cresciuto” ed avrebbe potuto avvalersi di nuove chances lavorative all'interno dell'ente, è pur vero che dalle valutazioni relative al periodo 2003-2005 da lui stesso prodotte in primo grado al diverso fine di dimostrare di aver “sempre diligentemente ed assiduamente adempiuto ai compiti affidati” e di essere sempre stato “in linea con le aspettative aziendali” (v. par. 5 e 6 del ricorso ex art. 414 c.p.c.), non risulta – al di là delle aspettative dichiarate dal lavoratore – una sua spiccata propensione alla crescita ed alla carriera, tant'è che non ci sono riscontri in tal senso relativi agli anni 2006/2007.
Del resto, le mere circostanze dell'affidamento di un procedimento “per esigenze operative”
(doc. n. 29 del fascicolo di primo grado) e dell'individuazione quale mero co-referente di un progetto informatico (doc. 28 ibidem) – non adeguatamente contestualizzate – non consentono a questo
Collegio di operare realistiche ipotesi sulle chances e sulle prospettive di lavoro che il Parte_1 avrebbe avuto ove non fosse stato licenziato.
Peraltro, come già sottolineato dalle precedenti sentenze di merito, con riguardo ai predetti incarichi risulta dagli atti che il nuovo amministratore delegato – nominato solo nel Parte_2 gennaio 2008, pochi mesi prima dei fatti di causa, e trovatosi immediatamente a far fronte non solo a cambiamenti organizzativi ma anche alle indagini penali scaturite dai fatti di causa –, abbia comunicato con apposita nota alla competente Procura della Repubblica di aver provveduto alla ridistribuzione degli incarichi a persone che risultavano, all'epoca, più affidabili, indicando il nome del in quanto era tra i pochissimi dipendenti ad aver seguito un corso per l'acquisizione Parte_1 delle necessarie competenze informatiche (v. verbale di udienza del 13.11.2008, doc. n. 16 di
, dal quale risulta che il abbia riferito che, dopo il 31 marzo dello stesso anno, CP_2 Pt_2
avrebbe dovuto cambiare Service e che tuttavia la nuova società incaricata non avrebbe CP_2 assicurato lo svolgimento di una serie di attività informatiche, di tal ché fu costretto a reperire tra i dipendenti quelli che avessero delle specifiche conoscenze informatiche, e che il era tra Parte_1 coloro che nell'anno precedente avevano seguito dei corsi specifici).
Si evince, quindi, che l'incarico fu affidato al in ragione delle competenze Parte_1 informatiche acquisite, in riferimento ai particolari motivi di necessità determinati dalle condizioni organizzative aziendali descritte. 8.3.2. Quanto al prolungato ed asseritamente persistente stato di disoccupazione (peraltro venuto meno nel 2024, come attestato dalla documentazione prodotta anche dall'odierno ricorrente ed esaminata supra al punto 7.3), considerati il lungo tempo trascorso dal licenziamento e l'età del lavoratore all'epoca, appare improbabile – in difetto di qualunque prova circa la ricerca di una nuova attività lavorativa – la riconducibilità causale della perdurante inattività al licenziamento del 2008, anche volendo tener conto delle notorie difficoltà che affliggono il mercato del lavoro e dei tempi mediamente necessari al reperimento di una nuova occupazione.
E' difficilmente ipotizzabile, infatti, che uno stato di disoccupazione protrattosi per oltre 15 anni sia causalmente riconducibile per l'intera sua durata ad un licenziamento risalente a molti anni prima.
Senza dire che il danno da mancata percezione del reddito è ampiamente risarcito dall'indennità ex art. 18, l. n. 300/1970 riconosciuta al lavoratore come sopra al punto 7, per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra in applicazione della disciplina pro tempore vigente.
8.3.3. Quanto al danno alla salute, in difetto di ulteriore e più recente documentazione, non è dato sapere in quali termini sia persistita e/o si sia eventualmente evoluta la sindrome attestata dall'unico certificato prodotto in atti, sindrome la cui supposta riconducibilità alle vicende lavorative resta peraltro una mera valutazione – priva di riscontro – operata dallo specialista dell'epoca, evidentemente sulla base di quanto riferito dal paziente.
8.3.4. Quanto infine alle vicende familiari, parimenti rimaste del tutto indimostrate, risulta allo stesso modo meramente ipotetica la sussistenza di un nesso causale con le vicende lavorative.
8.4. In conclusione, ritiene il Collegio che, oltre all'ampia tutela reale assicurata dall'art. 18,
l. n. 300/1970 all'epoca vigente, null'altro possa riconoscersi al lavoratore.
9. Il ricorso in riassunzione va pertanto solo in tali limiti accolto, con annullamento del licenziamento – illegittimo per insussistenza della giusta causa di recesso –, e condanna della parte datoriale all'immediata reintegra del lavoratore nel posto di lavoro all'epoca occupato nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto
(parametrata alla retribuzione mensile lorda di € 2.142,00), oltre versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dal licenziamento all'effettiva reintegra, previa detrazione dell'aliunde perceptum.
Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio – incluse le fasi cautelari – vanno compensate in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso nonché della motivazione squisitamente in diritto posta a fondamento di tale parziale accoglimento (efficacia, nel giudizio civile, del giudicato penale di assoluzione “perché il fatto non sussiste” anche se pronunciata ai sensi dell'art. 530, co. 2 c.p.p., con conseguente esclusione di ogni autonomia del giudice civile nell'accertamento del fatto oggetto di contestazione disciplinare che sia coperto dal giudicato penale), in applicazione del principio vincolante enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 27130/2022.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio nei limiti del devoluto, così provvede:
1. dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato il 13.8.2008 per insussistenza del fatto contestato e, per l'effetto, condanna all'immediata Controparte_10 reintegra di nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al Parte_1 pagamento in suo favore di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto – parametrata alla retribuzione mensile di € 2.142,00 – dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, detratto l'importo di € 20.700,00, oltre interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal licenziamento all'effettiva reintegra;
2. respinge nel resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, lì 24.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
dott. Glauco Zaccardi