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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Stefania Basso Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Michela Bacchetti Consigliere rel (Giudice Ausiliare)
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1115 /2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Gambardella preso il cui studio in Parte_1
Napoli alla via Luca Giordano n. 164 ha eletto domicilio, PEC:
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appellante
E
, in persona del Presidente p.t. Controparte_1
Appellato- contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.5.2023 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli– Sez. Lavoro – n. 6772/2022, pubblicata il 21.12.2023 non notificata, con la quale veniva accolta la sua domanda intesa a dichiarare non ripetibile dall' la somma di € 5.239,14, somma oggetto dell'indebito opposto, con compensazione delle CP_2
spese. L'appellante si doleva della decisione solo nella parte relativa alle spese di giudizio, che erano state compensate, evidenziando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e l'illogicità della motivazione ed insisteva, quindi, per la riforma dell'impugnata sentenza.
L' , benché regolarmente notiziato dell'appello, non si costituiva in giudizio. CP_2
All'udienza odierna la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, benché sia stato regolarmente notiziato CP_2 dell'appello con invio di pec al difensore di primo grado, non si è costituito nel presente grado in giudizio,
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di compensare.
Nel caso in esame è pacifico che la domanda della pensionata è stata interamente accolta e la somma di € 5.239,14 - oggetto dell'indebito opposto - è stata dichiarata non ripetibile dall' . CP_2
La parte appellante si duole della disposta compensazione delle spese di lite del primo grado, sostenendo la violazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nel testo vigente ratione temporis.
Si osserva che alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussista-no altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Nel caso in esame la domanda introduttiva è stata accolta sulla base di consolidata giurisprudenza richiamata in sentenza (… cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019, oltre che da ultimo con la sentenza n. 24180 del 04 agosto 2022) che costantemente afferma: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con
l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti,
Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione
“la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”
Orbene, a parere della Corte, la compensazione delle spese di primo grado – che è basata sul presupposto della “particolare natura della controversia, unitamente alla qualità delle parti” - non può trovare giustificazione.
La domanda della era fondata e sulla base di consolidata giurisprudenza ed in applicazione Pt_1 del principio della pacifica soccombenza dell' non vi erano ragioni per la compensazione delle CP_2 spese del grado che vanno, invece, liquidate tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
Infatti, a norma dell'art. 92 c.p.c., il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le partì, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
Nel caso di specie, la domanda introduttiva era fondata e solo dopo l'azione proposta l'appellante ha ottenuto il riconoscimento del suo diritto a non dover restituire la somma di € 5.239,14.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, le spese del giudizio di primo grado devono essere poste a carico dell' e la liquidazione va effettuata sulla base del D.M. CP_2
55/2014 aggiornato dal DM 147/22 tenuto conto dello scaglione per le cause di valore fino a
26.000,00 euro. L'appello va, quindi, accolto e le spese del primo grado vanno liquidate in € 2.697,00 come richiesto dall'appellante (€ 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva € 832,00 per la fase di trattazione ed € 1.011,00 per la fase decisionale).
La sentenza impugnata va, dunque, in questo senso riformata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e - poste a cario della parte appellata tenuto conto dello scaglione fino ad € 5.200,00 - vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto della modestissima rilevanza giuridica della questione e della semplicità della causa che giustificano una liquidazione nei minimi degli importi previsti dal D.M. 55/2014.
PQM
La Corte così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo B della sentenza impugnata condanna l' al pagamento, in favore di delle spese del primo grado CP_2 Parte_1 che liquida in € 2.697,00 oltre spese generali CPA e Iva, come per legge, con attribuzione all'avv.
Alessandro Gambardella. Condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del CP_2 presente grado che liquida in € 1.500,00 oltre spese generali CPA e Iva, come per legge con attribuzione all'avv. Alessandro Gambardella.
Napoli, 18 aprile 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente