Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/03/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente Dott. Luigi Nannipieri Consigliere relatore Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 917/2021 con OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario). promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), con il patrocinio dell'avv. GNOCATO ELIO MICHELE. C.F._2
APPELLANTI contro
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
C.F. ), a mezzo Controparte_2 P.IVA_2 della mandataria (C.F. con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_3 dell'avv. SOLA CATERINA.
INTERVENUTA-APPELLANTE INCIDENTALE
1
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 764/2020 del Tribunale di Siena pubblicata il 14/11/2020.
CONCLUSIONI
In data 11 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per la parte appellante d : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Collegio, disattesa ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione, per le ragioni esposte,
RIFORMARE PARZIALMENTE la sentenza n. 764/2020 del Tribunale di Siena, pubbli- cata in data 14.11.2020, per l'effetto ridetermini il saldo confermando le risultanze del primo grado, storni l'importo pari ad Euro 55.673,00 e pertanto accerti un saldo conto a debito per Euro 12.732,33 (anziché per Euro 55.633,00).
NEL MERITO: A) Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti a pattui- zione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi:
a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a rego- lamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applica- zione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
d) accertare e di- chiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
e) conseguentemente a mezzo nominanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di re-
2 cesso ovvero di citazione e per l'effetto ordinare alla banca convenuta la rettifica e/o l'indicazione del corretto ammontare;
Con espressa rinuncia alle proposte domande in tema di usura soggettiva, richiesta di risarcimento del danno e alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate.
B) Con vittoria di spese ed onorari di ambo i gradi di giudizio, oltre Spese generali e oneri accessori come per Legge per i quali il procuratore si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- nominarsi CTU contabile al fine di confermare il saldo conto nel rapporto di da- re/avere tra le parti.”
Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni domanda ed istanza ex adverso proposta,
In via pregiudiziale: - dichiarare l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. dell'appellante alle parti della sentenza n. 764/2020 non impugnate, con conseguente rinuncia ex art. 346
c.p.c. alle domande, eccezioni ed istanze avversarie respinte e/o pretermesse dal Tri- bunale di e non riproposte ex adverso, per le ragioni e nei limiti indicati al para- CP_1 grafo (II) nella comparsa di risposta.
In via istruttoria: - respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate;
Nel merito, in via principale: - respingere l'appello proposto dai signori Parte_1 ed e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 764/2020 pubblicata in data Parte_2
14/11/2020 dal Tribunale di Siena, nell'ambito del giudizio R.G. 2252/2017; - in ogni caso assolvere a ogni domanda ed eccezione ex adverso proposta. CP_2
In via di appello incidentale principale: - in riforma della sentenza n. 764/2020 pubbli- cata in data 14/11/2020 dal Tribunale di Siena, nell'ambito del giudizio R.G.
2252/2017, accogliere i motivi di impugnazione incidentale proposti e per l'effetto re- spingere tutte le domande ex adverso proposte, a qualunque titolo, nei confronti di IN-
3 in nome e per conto di assolvendola da ogni prete- Controparte_4 CP_2 sa;
In subordine: - in riforma parziale della sentenza n. 764/2020 pubblicata in data
14/11/2020 dal Tribunale di Siena, nell'ambito del giudizio R.G. 2252/2017, determina- re la somma da ripetere in favore del correntista pari ad Euro 18.996,12 (con saldo del c/c ricalcolato a debito del correntista, alla data del 30/06/2016, di Euro -49.409,21), come da integrazione/rinnovazione di perizia disposta nel presente giudizio di appello dal CTU dott.ssa Persona_1
Con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. 147/2022, oltre il rimborso forfettario nella misura del 15%, le spese, oneri, IVA e CPA”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. ed convenivano davanti al Tribunale di Siena Parte_1 Parte_2 esponendo: Controparte_1
- che era titolare presso la banca convenuta del conto corrente n. Parte_1
63145036 affidato, con garanzia di;
Parte_2
- di aver richiesto ex art. 119 TUB, con pec del 10 maggio 2017, copia dei contratti del conto corrente nonché dei relativi estratti conto e scalari;
- che la banca aveva applicato illegittimamente interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, commissione di massimo scoperto ed ulteriori spese non pattuite oltre ad aver illegittimamente variato in via unilaterale i tassi praticati. Contr Gli attori chiedevano la rideterminazione del saldo con condanna di alla ripe- tizione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno patito. Domandavano poi dichiarar- si la nullità della fideiussione prestata.
Si costituiva in giudizio opponen- Controparte_1 dosi alla domanda.
Istruita la causa con documenti e CTU, il Tribunale con sentenza n. 764/2020 pub- blicata il 14/11/2020 così statuiva:
4 “dichiara che alla data 30/09/2016 il saldo del conto corrente era di Euro –
55.673; rigetta ogni altra pretesa compensa le spese processuali”.
L'appello.
2. Proponevano appello ed ritenendo la sentenza Parte_1 Parte_2 gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) “erronea valutazione delle risultanze peritali ad opera del giudice”;
2) “rideterminazione sulle spese di lite”.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dagli appellanti richiesta di riforma della sentenza, con espressa rinuncia alle domande “in tema di usura soggettiva, richiesta di risarcimento del danno e alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate”.
Mentre imaneva contumace, si co- Controparte_1 stituiva in giudizio a mezzo della Controparte_2 mandataria essendo subentrata nel rapporto dedotto a seguito Controparte_3
Contr della scissione di che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, riproponeva ex art. 346 c.p.c. le eccezioni rimaste assorbite, proponeva a sua volta appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
1) sull'omessa valutazione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. in relazione alla produzione del contratto di apertura di c/c n. 631450 (già n. 5473) e dei relativi estratti conto;
2) sulla omessa e/o non corretta valutazione delle conseguenze relative al mancato assolvimento da parte di controparte dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.;
3) sulla errata valutazione delle risultanze contabili di cui alla C.T.U. redatta dal dott. Persona_2
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dichiarata la con- tumacia di la causa, senza attività istrutto- Controparte_1 ria, veniva trattenuta una prima volta in decisione in data 16 novembre 2023.
5 La sentenza parziale – non definitiva.
3. Con sentenza n. 365/2024 pubblicata il 22 febbraio 2024 la Corte di Appello così statuiva:
“- accoglie, nei limiti di cui in motivazione il primo motivo di appello incidentale
- dispone la remissione della causa in istruttoria come da separata ordinanza”
Per quanto ancora rileva osservava in sintesi la Corte:
“Nella fattispecie:
- parte attrice in primo grado non ha mai specificato la data in cui il rapporto ha avuto inizio, neppure l'anno; la banca convenuta ha prodotto estratti conto dall'ottobre 2008 (con saldo iniziale negativo al 12 ottobre 2018 di € 71.275,75) al IV°
Trim.2012 relativi al conto corrente n° 5473 e dal I° Trim 2013 al III° Trim.2016 del conto n°631450 (costituente, come osservato dal CTU, una mera ridenominazione del conto, posto che il saldo al 31.12.2012 del conto n° 5473 corrisponde esattamente al sal- do iniziale al l'01.01.2013 del conto n° 631450);
- la banca ha altresì depositato varie lettere di apertura di credito (15/07/1996;
17/04/1997; 10/02/2003; 30/06/2005; 14/01/2008; 30/09/2011; 11/08/2014: vedi doc.
6-12 di parte convenuta in primo grado), la cui riferibilità al rapporto di conto corrente per cui è causa, pur in mancanza in alcuni di esplicitazione del numero, non è stata contestata in primo grado, così come non è stata contestata la loro sottoscrizione;
tali lettere di apertura di credito contengono una compiuta disciplina dei tassi di inte- resse (in quelle iniziali anche dei tassi a credito, sia pure con capitalizzazione annuale), delle spese, delle commissioni, della CMS e successivamente della commissione di istruttoria veloce;
- quindi il rapporto di conto corrente risulta avere avuto inizio oltre dieci anni prima rispetto alla domanda giudiziale e la banca convenuta non era onerata della produzione in giudizio dell'originario contratto;
sono stati comunque prodotte varie lettere di apertura di credito con compiuta disciplina degli interessi, spese e commis- sioni;
6 - considerato l'amplissimo lasso temporale trascorso, la produzione comunque di documenti risalenti ad oltre venti anni prima dell'inizio del rapporto, neppure possono trarsi argomenti di prova dalla condotta della banca ex 116 c.p.c..
Ciò posto, in applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati, il moti- vo attinente al mancato assolvimento dell'onere della prova è fondato, almeno con rife- rimento a interessi ultralegali, commissioni, spese.
E' invece fondata la domanda di esclusione della capitalizzazione trimestrale, po- sto che a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n.
342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle e a fronte della specifica eccezione del cliente è onere della banca fornire la prova che, per il periodo successivo, è stata sanata tale nullità.
Nella fattispecie la banca convenuta in primo grado ha specificatamente dedotto di essersi adeguata attraverso la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale […] tuttavia, come più volte chiarito dai giudici di legittimità, “l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio
2000 pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei con- tratti soggetti al-la nuova disciplina” (vedi Cassazione civile sez. I, 21/06/2021,
n.17634; Cassazione civile sez. I, 19/05/2020, n.9140; Cassazione civile sez. I,
24/07/2023, n.22007).
Non è di ostacolo al parziale accoglimento della domanda del correntista la pro- duzione non integrale degli estratti-conto”.
Con separata ordinanza la causa era rimessa sul ruolo e disposta CTU con il se- guente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa, sentite le parti e i loro consulenti: - tenti la conciliazione e comunque raccolga dalle parti le rispettive dispo- nibilità transattive e le trascriva nella relazione anche ai fini di cui all'art. 91 comma primo secondo periodo c.p.c.; - ridetermini il saldo del rapporto di conto corrente per
7 cui è causa (n. 631450, già n. 5473) con esclusione della sola capitalizzazione trimestra- le degli interessi, per tutto il periodo per il quale sono disponibili gli estratti-conto”.
Depositata la relazione di CTU la causa era nuovamente trattenuta a decisone in data 11 dicembre 2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte,
a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
4. L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale ha determinato l'assorbimento sia del primo motivo di appello principale (con il quale si denunziava l'errore del giudice di primo grado nell'individuare in € 55.673,00 il saldo a debito del conto corrente anziché le somme illegittimamente addebitate sulla base della CTU di primo grado), sia del secondo e terzo motivo di appello incidentale (con il quale si la- mentava, sotto altro concorrente profilo, il mancato assolvimento dell'onere della prova ed era richiesta una nuova valutazione della CTU di primo grado); le spese del giudizio di primo grado (oggetto del secondo motivo di appello principale) saranno oggetto di ride- terminazione anche a seguito della riforma parziale della pronunzia impugnata.
In questa sede quindi, fermi i rilievi già svolti nell'ambito della sentenza parziale emessa, la Corte deve limitarsi a prendere atto delle risultanze della CTU, per le quali non sono state svolte dalle parti osservazioni né in sede di operazioni peritali ex 195
c.p.c. (vedi relazione: “l'elaborato peritale è stato trasmesso al CTP nominato e ai legali delle parti per le eventuali osservazioni (al l nr. 7); non sono pervenute osservazioni”), né nelle memorie conclusive.
Il CTU ha quantificato in € 18.996,12 le differenze a favore del cliente a seguito dell'esclusione della capitalizzazione, con un saldo rideterminato al 30 giugno 2016 in -€
49.409,21, a debito del correntista.
8 5. “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugna- ta, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito te- nendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale” (ve- di tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II -
03/09/2021, n. 23877).
Nella fattispecie all'esito del giudizio le domande proposte da e Parte_1
hanno trovato accoglimento limitato, con rideterminazione del saldo del Parte_2 conto corrente a loro favore per € 18.996,12 per anatocismo e rigetto di ulteriori pretese fondate su altre nullità; le spese dei due gradi di giudizio possono compensarsi nella mi- sura di tre quarti, il residuo quarto delle spese di lite deve porsi a carico di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
e si liquida, per tale frazione, per il primo grado in € 2.000,00 (fase di studio €
[...]
2.000,00; fase introduttiva € 1.200,00; fase istruttoria: € 2.800,00; fase decisionale €
2.000,00; totale € 8.000,00; riduzione di ¾ € 2.000,00) e per il giudizio di appello in €
1.900,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase istruttoria €
2.000,00; fase decisionale € 2.600,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
analoga ripartizione può seguirsi per le spese di CTU di primo grado ed appello: per tre quarti a carico di e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_6
9 per il residuo quarto a carico di e Controparte_7 Parte_1 Pt_2
.
[...]
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sugli appelli proposti da Pt_1
e vverso la
[...] Parte_2 Controparte_2 sentenza n. 764/2020 del Tribunale di Siena pubblicata il 14/11/2020, così provvede:
IN PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata
1) ridetermina il saldo del c/c n. 631450 alla data del 30 giugno 2016 in -€
49.409,21, a debito del correntista;
2) dichiara compensate nella misura dei tre quarti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
condanna e Controparte_1 [...]
rimborsare a e il Controparte_2 Parte_1 Parte_2 residuo quarto delle spese di giudizio, che liquida, per tale frazione, per il primo grado in
€ 2.000,00 e per il giudizio di appello in € 1.900,00, oltre 15% spese generali, esborsi,
IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente la spese di CTU di primo grado ed appello per tre quarti a carico di e Controparte_1 Controparte_2 per il residuo quarto a carico di .
[...] Parte_1 Parte_2
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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