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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/08/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. 1989/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 1989/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1
e nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ), C.F._2
entrambi on il patrocinio dell'avv. Monia Ferrari ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 13/03/2012 è nata in [...].
Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 26/05/2025 le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista ed al contributo al mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 17/07/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante la natura consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
- la minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione preferenziale e residenza presso la madre,
SI.ra , in Cremona, via Ca' Magra n. 6; Parte_3
- l'abitazione familiare, in comproprietà dei ricorrenti, resterà assegnata alla SI.ra la quale vi abiterà unitamente alla LI Parte_3 minore e ne avrà il godimento esclusivo;
Per_1
- il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra la Parte_2 Pt_3 somma mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della LI minore , da valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT Per_1
FOI a partire dal deposito del ricorso. La predetta somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla SI.ra al seguente codice Parte_3
IBAN: [...] fino a che la LI avrà Per_1 raggiunto l'indipendenza economica. Si dà atto che il SInor Pt_2 verserà sul predetto conto a favore della SInora anche la somma Pt_3 mensile pari ad € 200,00 corrispondente alla rata attuale del mutuo acceso pe la casa familiare;
- il bonus INPS Assegno Unico ed Universale per la LI sarà Per_1 assegnato nella misura del 100% alla SI.ra ; Parte_3
- il SI. dovrà altresì provvedere al pagamento del 50% di Parte_2 tutte le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, sostenute nell'interesse di , sia per le spese mediche, in relazione a Per_1 cure ed interventi non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
sia per le spese scolastiche e/o relative all'istruzione, attività sportive e/o ludico- ricreative, così come indicato nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di
Cremona, Ordine Avvocati di Cremona e l' – Sezione Controparte_1 di Cremona in data 03.12.2105 (Prot. Informatico Trib. CR nr. 1425 del
14.12.2015), aggiornato in data 28 novembre 2024;
- si dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della LI con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della LI;
- entrambi i genitori, al bisogno, per andare a prendere e/o a lasciare a scuola la LI , potranno ricorrere all'aiuto di persone di rispettiva Per_1 fiducia, previo accordo tra gli stessi in proposito;
- il padre avrà ampia facoltà di tenere con sé e vedere la LI , con Per_1 almeno tre giorni infrasettimanali e due week end al mese, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori. Per quanto riguarda il periodo estivo, le festività e i ponti, si potrà osservare il seguente calendario, così come meglio indicato nel piano genitoriale:
Santa Pasqua, dal venerdì al mattino alla domenica di Pasqua sino alle ore 18,00 con un genitore e dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua al martedì mattino con l'altro, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
Santo Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
ponti festivi, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
vacanze estive due settimane consecutive con un genitore e le successive due con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti, previo congruo avviso in ordine al periodo prescelto, tra i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, con almeno un mese di anticipo al fine di permettere ad entrambi i genitori di chiedere le ferie al datore di lavoro, in ogni caso con l'espresso divieto di portare la minore all'estero senza il consenso scritto di entrambi i genitori;
- le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto, o di qualsivoglia altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per la LI minore e si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza;
DICHIARA le spese non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 08/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 1989/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1
e nato a [...] il [...] Parte_2
(C.F. ), C.F._2
entrambi on il patrocinio dell'avv. Monia Ferrari ricorrenti in forma congiunta e con l'intervento della Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio il 13/03/2012 è nata in [...].
Venuta meno la loro relazione, con ricorso congiunto del 26/05/2025 le parti hanno sottoposto a questo Tribunale, per l'omologa, le condizioni fra di esse concordate in ordine all'affido, alla collocazione, al diritto di vista ed al contributo al mantenimento della prole.
La causa è stata trattenuta in decisione il 17/07/2025.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante il fatto che le condizioni qui omologate sono pienamente rispondenti al principio di bigenitorialità.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, stante la natura consensuale del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA le seguenti condizioni, proposte dalle parti:
- la minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori con collocazione preferenziale e residenza presso la madre,
SI.ra , in Cremona, via Ca' Magra n. 6; Parte_3
- l'abitazione familiare, in comproprietà dei ricorrenti, resterà assegnata alla SI.ra la quale vi abiterà unitamente alla LI Parte_3 minore e ne avrà il godimento esclusivo;
Per_1
- il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra la Parte_2 Pt_3 somma mensile di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della LI minore , da valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT Per_1
FOI a partire dal deposito del ricorso. La predetta somma sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato alla SI.ra al seguente codice Parte_3
IBAN: [...] fino a che la LI avrà Per_1 raggiunto l'indipendenza economica. Si dà atto che il SInor Pt_2 verserà sul predetto conto a favore della SInora anche la somma Pt_3 mensile pari ad € 200,00 corrispondente alla rata attuale del mutuo acceso pe la casa familiare;
- il bonus INPS Assegno Unico ed Universale per la LI sarà Per_1 assegnato nella misura del 100% alla SI.ra ; Parte_3
- il SI. dovrà altresì provvedere al pagamento del 50% di Parte_2 tutte le spese straordinarie, previamente concordate e documentate, sostenute nell'interesse di , sia per le spese mediche, in relazione a Per_1 cure ed interventi non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
sia per le spese scolastiche e/o relative all'istruzione, attività sportive e/o ludico- ricreative, così come indicato nel Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di
Cremona, Ordine Avvocati di Cremona e l' – Sezione Controparte_1 di Cremona in data 03.12.2105 (Prot. Informatico Trib. CR nr. 1425 del
14.12.2015), aggiornato in data 28 novembre 2024;
- si dà atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della LI con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della LI;
- entrambi i genitori, al bisogno, per andare a prendere e/o a lasciare a scuola la LI , potranno ricorrere all'aiuto di persone di rispettiva Per_1 fiducia, previo accordo tra gli stessi in proposito;
- il padre avrà ampia facoltà di tenere con sé e vedere la LI , con Per_1 almeno tre giorni infrasettimanali e due week end al mese, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori. Per quanto riguarda il periodo estivo, le festività e i ponti, si potrà osservare il seguente calendario, così come meglio indicato nel piano genitoriale:
Santa Pasqua, dal venerdì al mattino alla domenica di Pasqua sino alle ore 18,00 con un genitore e dalle ore 18,00 della domenica di Pasqua al martedì mattino con l'altro, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
Santo Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
ponti festivi, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti;
vacanze estive due settimane consecutive con un genitore e le successive due con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza anno dopo anno, salvo diversi accordi tra le parti, previo congruo avviso in ordine al periodo prescelto, tra i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, con almeno un mese di anticipo al fine di permettere ad entrambi i genitori di chiedere le ferie al datore di lavoro, in ogni caso con l'espresso divieto di portare la minore all'estero senza il consenso scritto di entrambi i genitori;
- le parti si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e per il rinnovo del passaporto, o di qualsivoglia altro documento equipollente valido per l'espatrio anche per la LI minore e si obbligano a comunicarsi ogni cambio di residenza;
DICHIARA le spese non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 08/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria