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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42666 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Moscogiuri Parte_1
PARTE OPPONENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP
dagli Avv.ti Rosalba Barillaro e Antonio Natalino Barillaro;
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Del Prete
PARTE OPPOSTA
e
, , CP_3 CP_4 CP_5
PARTI OPPOSTE CONTUMACI
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e di terzo (art. 619 cod.proc.civ.)
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale ed accertati i fatti di causa, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e l'improcedibilità della esecuzione forzata, la violazione di legge e in particolare degli artt. 180 disp. att. c.p.c., degli artt. 569, 599, 600, 619 cpc;
143, 191,
540 720, c.c.; 54 ter d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020; 65 del DPR 600/73599 c.p.c., 600 cpc, 540 e 720 c.c., per omessa notifica nelle forme di legge del pignoramento alla opponente;
per erronea individuazione del debitore esecutato quale unico esclusivo proprietario del bene oggetto dell'espropriazione; per nullità ed illegittimità dell'accertamento peritale che non individua le quote e la possibilità di divisione in natura del bene;
per nullità ed illegittimità dell'ordinanza di vendita;
per nullità ed illegittimità del Decreto di Trasferimento immobile subastato per tutto quanto nel merito sopra rilevato;
ancora rispetto all'intervenuta dichiararsi la nullità, CP_6 illegittimità, invalidità ed inefficacia dei titoli posti a sostegno dell'intervento e, per
l'effetto, respingerlo, per tutti i molteplici profili di diritto e di fatto sopra ampiamente illustrati. Dichiararsi la prescrizione estintiva del diritto per decorso del CP_6 termine quinquennale di legge. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria si riporta ai documenti allegati in atti e insiste affinché il Giudice, ritenuta l'ammissibilità
e rilevanza del mezzo istruttorio richiesto (CTU contabile), rimetta la causa sul ruolo istruttorio onde procedere all'espletamento della detta CTU”; per “Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione perché CP infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse nel contesto dell'atto. Con condanna dell'attrice per responsabilità processuale aggravata. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ai procuratori che si dichiarano antistatari”; per : “Rigettare l'opposizione poiché Controparte_2
infondata sia in fatto che in diritto, nonché destituita di ogni fondamento giuridico, per le motivazioni ampiamente espresse nel contesto dell'atto. Chiede, altresì condannarsi
l'attrice per responsabilità processuale aggravata. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO - Con ricorso al giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva R.G.E.
1510/2019, la IG.ra proponeva opposizione ex artt. 617 e 619 c.p.c. Parte_2 avverso il decreto di trasferimento del 9-12/3/2023 deducendo:
- l'improcedibilità dell'esecuzione forzata, derivante dal fatto che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione di un bene in comunione, per debiti personali di uno solo di essi, debba avere ad oggetto il bene nella sua interezza, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita o assegnazione e con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene o del valore di questo, in caso di assegnazione.
Assumevano, pertanto, che gli atti che danno inizio alla procedura esecutiva avrebbero dovuto essere notificati anche al coniuge non debitore, mentre la stessa non è mai stata destinataria della notifica dell'atto di pignoramento.
Pag. 2 di 8 - la mancata notifica dell'avviso previsto dagli artt. 180 disp. att. c.p.c. e 599 c.p.c. che il creditore procedente (od altro legittimato a dare impulso alla procedura) ha l'onere di notificare ai comproprietari;
- la mancata audizione dell'opponente ex art. 600 c.p.c. ai fini della separazione della quota in natura spettante al debitore, ovvero, nel caso in cui una tale separazione in natura non è chiesta o non è possibile, al fine di procedere alla divisione a norma del codice civile;
- la necessità dello scioglimento della comunione legale, stante l'agevole divisibilità del bene;
- la sussistenza del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. dell'opponente/coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, a seguito del decesso in data
4.5.2020 del debitore;
Persona_1
- la mancanza di valido ed efficace titolo esecutivo da parte dell'intervenuta ADE, non avendo quest'ultima prodotto in giudizio copia delle cartelle di pagamento asseritamente notificate;
- il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, poiché ai sensi dell'art. 65 del
DPR 600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, salva l'esclusione degli interessi delle sanzioni e delle more, che non possono essere addebitate ai detti eredi;
- la nullità assoluta dei titoli esecutivi per violazione art. 65 DPR 600/1973, stante la mancata notifica della cartella di pagamento all'opponente nella qualità di chiamata all'eredità;
- l'eccessività delle somme oggetto dell'intervento, poiché la normativa sopra richiamata prescrive tra l'altro che agli eredi si trasmettano ove esigibili soltanto gli importi dell'imposta evasa, mentre le sanzioni e gli interessi e le spese di mora per l'omesso versamento da parte del defunto non si trasmettono agli eredi;
- l'illegittimità dell'intervento per violazione del D.L. 50/2017, essendo prescritto che l'agente di riscossione possa procedere esecutivamente nei confronti del contribuente a condizione che il valore catastale dell'immobile oggetto della procedura sia almeno pari ad euro 120.000,00 e risultando il valore dell'immobile al di sotto della predetta soglia minima.
Pag. 3 di 8 Con ordinanza del 16.08.2023 il Giudice dell'Esecuzione definiva la fase cautelare e pronunciava ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione della procedura e, al contempo, assegnava termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione, la sig.ra introduceva il giudizio Parte_1 di merito citando in giudizio (creditore procedente), CP Controparte_7
(creditore intervenuto), , e
[...] CP_3 CP_4 CP_5
(contumaci), insistendo nelle deduzioni e domande già prospettate dinanzi al Giudice dell'Esecuzione. Tanto premesso, l'odierna parte opponente concludeva così nell'atto di citazione: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta e accertati i fatti di causa, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e l'improcedibilità della esecuzione forzata violazione di legge e in particolare per violazione degli artt. 180 disp. att. c.p.c., 599 c.p.c., 600 cpc, 540 e 720
c.c., per omessa notifica del pignoramento alla opponente;
per erronea individuazione del debitore esecutato quale unico esclusivo proprietario del bene oggetto dell'espropriazione; per nullità ed illegittimità dell'accertamento peritale che non individua le quote e la possibilità di divisione in natura del bene;
per nullità ed illegittimità dell'ordinanza di vendita;
per nullità ed illegittimità del Decreto di
Trasferimento immobile subastato per tutto quanto nel merito sopra rilevato;
ancora rispetto all'intervenuta dichiararsi la nullità, illegittimità, invalidità ed CP_6 inefficacia dei titoli posti a sostegno dell'intervento e, per l'effetto, respingerlo, per tutti
i molteplici profili di diritto e di fatto sopra ampiamente illustrati. Dichiararsi la prescrizione estintiva del diritto per decorso del termine quinquennale di CP_6 legge. Con vittoria di spese e compensi.”
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio ed CP [...]
, entrambe chiedendo il rigetto della proposta opposizione. Controparte_7
Deduceva la che controparte ha proposto l'opposizione, ma non ha addotto CP le ragioni giuridiche che hanno determinato la presunta invalidità relativa al decreto di trasferimento, così come anche evidenziato dal G.E. nelle ordinanze depositate agli atti.
Rilevava, inoltre, che anche il decreto di aggiudicazione è divenuto irrevocabile, non essendo stato impugnato nei termini di legge. Precisava, ancora, che le contestazioni relative alla regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo, prospettabili con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ove non siano state tempestivamente dedotte nel termine di decadenza previsto per tale rimedio, non possono più essere fatte valere con
Pag. 4 di 8 l'opposizione al decreto di trasferimento. Deduceva, altresì, l'infondatezza della richiesta della controparte mirante ad ottenere il diritto di abitazione ex art. 540 c.p.c. in capo alla IG.ra , avendo la Suprema Corte di Cassazione statuito che l'ipoteca Pt_1 in vita sui beni del defunto prevale sul diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite. Quanto allo scioglimento della comunione dell'immobile sottoposto a pignoramento, precisava che avviene con il decreto di trasferimento dell'immobile, e non già come sostiene la controparte con la morte del debitore, ed il coniuge non debitore avrà diritto alla metà della somma ricavata dalla vendita del bene stesso. Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Che l'Ill.mo
Tribunale adito Voglia rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse nel contesto dell'atto. Con condanna dell'attrice per responsabilità processuale aggravata. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ai procuratori che si dichiarano antistatari.”
Costituendosi in giudizio, anche l' rilevava che controparte in Controparte_2
questa sede ha riproposto questioni già decise con provvedimenti divenuti ormai definitivi. Osservava, in particolare che:
a) il G.E. con provvedimento del 23/03/23 ha rigettato l'istanza di sospensione richiesta con l'opposizione depositata in data 17/01/2023 richiamando il provvedimento del 23/01/23;
b) avverso il provvedimento del 23/01/23 la sig.ra ha proposto reclamo al Pt_1
Collegio, il quale ha respinto predetto reclamo con ordinanza in data 24/05/23, comunicata in data 11/07/23;
c) il G.E. con il provvedimento del 23/03/23 ha assegnato alla il termine di Pt_1
30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito e controparte non ha provveduto ad instaurare tale giudizio nel termine perentorio assegnato.
In merito alla validità e legittimità dell'intervento di precisava che le cartelle CP_8 sono state tutte regolarmente notificate, depositando la relativa documentazione.
Precisava, inoltre, che le cartelle esattoriali sono state notificate al coniuge, IG.ra
, che si è dichiarata vedova e, pertanto erede del de cuius, e quindi, ha Parte_1 avuto notizia delle predette cartelle. Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “rigettare l'opposizione poiché infondata sia in fatto che in diritto per le motivazioni di cui sopra;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
Pag. 5 di 8 All'udienza del 30/10/2024 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione non può essere accolta.
Va in primo luogo rilevato che in questa sede vengono sollevate questioni che sono state oggetto di decisione in precedenti fasi cautelari e che dovevano essere decise anche nel merito. Invero, si osserva che precedentemente al provvedimento cautelare del 16 agosto 2023 (oggetto della presente fase di merito)
✓ il G.E. con provvedimento del 23/03/23 ha rigettato l'istanza di sospensione richiesta con l'opposizione depositata in data 17/01/2023 richiamando il provvedimento del 23/01/23;
✓ avverso il provvedimento del 23/01/23 la sig.ra ha proposto reclamo al Pt_1
Collegio, il quale ha respinto predetto reclamo con ordinanza in data 24/05/23, comunicata in data 11/07/23;
✓ il G.E. con il provvedimento del 23/03/23 ha assegnato alla odierna opponente il termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito e, tuttavia, la stessa non ha dimostrato di avere provveduto ad instaurare tale giudizio nel termine perentorio assegnato.
Invero, emerge unicamente il deposito di un ricorso (vds. Doc. 12 allegato da parte opponente) datato 21 aprile 2023 per l'introduzione della fase di merito. Tuttavia, il giudizio di merito di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc.civ. o di un'opposizione di terzo ex art. 619 cod.proc.civ., deve essere introdotto previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire.
Sul punto la Cassazione è granitica e non lascia alcun dubbio interpretativo, peraltro il tutto ribadito anche in una recentissima sentenza (sentenza n. 6237/23 – 3 Sezione
Civile della Suprema Corte di Cassazione – depositata in cancelleria il 02.03.2023), ove
è stato ribadito che: “l'art. 616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge
18 luglio 2009 n. 69 - dev'essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra
Pag. 6 di 8 nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed
è il giudice a fissare l'udienza » (Cass., sez. 3, 19/01/2011, n. 1152). Tale principio viene affermato sia con riguardo all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. che con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 - 3, 07/11/2012, n. 19264; Cass., sez. 3, 30/12/2014, n.
27527; Cass., sez. 3, 29/05/2014, n. 12055; Cass., sez. 3, 29/07/2014, n. 17223; Cass., sez. L, 15/01/2016, n. 602; Cass., sez. 6 - 3, 13/04/2017, n. 9654; Cass., sez. 6 - 3,
10/05/2017, n. 11415; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14336; Cass., sez. 6 - 3,
08/06/2017, n. 14337). Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria, purché nel termine concesso dal Giudice il ricorso sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cass., sez. U, 10/02/2014, n. 2907)”.
Considerato che nel caso di specie è applicabile il rito ordinario alla fase di merito e che, quindi, non si tratta di giudizio in materia soggetta ad alcun rito speciale,
l'introduzione del merito doveva avvenire con citazione notificata e successivamente iscritta. Mentre, risulta solo il ricorso senza nessuna precedente notifica. Sul punto, la
Suprema Corte di Cassazione è da sempre univoca: “A norma dell'art. 618, comma 2,
c.p.c., l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616
c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena. Pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (Corte di Cassazione,
Sezione III Civile, con l'ordinanza del 9 luglio 2019, n. 18348).
Nel caso di specie, pertanto, l'odierna opponente non ha dimostrato che abbia introdotto e coltivato il precedente giudizio di merito, con conseguente estinzione del precedente procedimento di opposizione ex art. 619 c.p.c., nell'ambito del quale il provvedimento cautelare impugnato era stato emesso. Pertanto, il provvedimento del G.E. reso in data
23/03/23 deve ritenersi definitivo non essendo stato instaurato il giudizio di merito nel
Pag. 7 di 8 termine fissato dal Giudice, con conseguente inammissibilità della nuova opposizione proposta sostanzialmente sulle medesime circostanze.
In ogni caso, si osserva, come condivisibilmente rilevato dal G.E., che: “1)che con riferimento all'impugnazione del decreto di trasferimento non sussiste alcuna censura per vizio proprio del decreto in considerazione della mancata impugnazione del verbale di aggiudicazione, ormai preclusa;
2) con riguardo alle altre questioni prospettate, le stesse sono la riproposizione di medesime questioni già rigettate con provvedimento del
g.e. del 23.3.2023, da intendersi qui richiamato, sicchè se ne profila la loro inammissibilità tenuto altresì conto dell'inopponibilità di qualunque preteso diritto avanzato dalla ricorrente, oltre ai profili di infondatezza rilevati nel provvedimento richiamato, nei confronti del creditore ipotecario ”. Controparte_2
Esistono giusti motivi, considerata la natura meramente processuale della presente decisione, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 10/01/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42666 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Moscogiuri Parte_1
PARTE OPPONENTE
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP
dagli Avv.ti Rosalba Barillaro e Antonio Natalino Barillaro;
nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Del Prete
PARTE OPPOSTA
e
, , CP_3 CP_4 CP_5
PARTI OPPOSTE CONTUMACI
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) e di terzo (art. 619 cod.proc.civ.)
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria Parte_1 istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale ed accertati i fatti di causa, in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e l'improcedibilità della esecuzione forzata, la violazione di legge e in particolare degli artt. 180 disp. att. c.p.c., degli artt. 569, 599, 600, 619 cpc;
143, 191,
540 720, c.c.; 54 ter d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020; 65 del DPR 600/73599 c.p.c., 600 cpc, 540 e 720 c.c., per omessa notifica nelle forme di legge del pignoramento alla opponente;
per erronea individuazione del debitore esecutato quale unico esclusivo proprietario del bene oggetto dell'espropriazione; per nullità ed illegittimità dell'accertamento peritale che non individua le quote e la possibilità di divisione in natura del bene;
per nullità ed illegittimità dell'ordinanza di vendita;
per nullità ed illegittimità del Decreto di Trasferimento immobile subastato per tutto quanto nel merito sopra rilevato;
ancora rispetto all'intervenuta dichiararsi la nullità, CP_6 illegittimità, invalidità ed inefficacia dei titoli posti a sostegno dell'intervento e, per
l'effetto, respingerlo, per tutti i molteplici profili di diritto e di fatto sopra ampiamente illustrati. Dichiararsi la prescrizione estintiva del diritto per decorso del CP_6 termine quinquennale di legge. Con vittoria di spese e compensi. In via istruttoria si riporta ai documenti allegati in atti e insiste affinché il Giudice, ritenuta l'ammissibilità
e rilevanza del mezzo istruttorio richiesto (CTU contabile), rimetta la causa sul ruolo istruttorio onde procedere all'espletamento della detta CTU”; per “Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione perché CP infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse nel contesto dell'atto. Con condanna dell'attrice per responsabilità processuale aggravata. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ai procuratori che si dichiarano antistatari”; per : “Rigettare l'opposizione poiché Controparte_2
infondata sia in fatto che in diritto, nonché destituita di ogni fondamento giuridico, per le motivazioni ampiamente espresse nel contesto dell'atto. Chiede, altresì condannarsi
l'attrice per responsabilità processuale aggravata. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
FATTO - Con ricorso al giudice dell'esecuzione, nella procedura esecutiva R.G.E.
1510/2019, la IG.ra proponeva opposizione ex artt. 617 e 619 c.p.c. Parte_2 avverso il decreto di trasferimento del 9-12/3/2023 deducendo:
- l'improcedibilità dell'esecuzione forzata, derivante dal fatto che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione di un bene in comunione, per debiti personali di uno solo di essi, debba avere ad oggetto il bene nella sua interezza, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita o assegnazione e con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene o del valore di questo, in caso di assegnazione.
Assumevano, pertanto, che gli atti che danno inizio alla procedura esecutiva avrebbero dovuto essere notificati anche al coniuge non debitore, mentre la stessa non è mai stata destinataria della notifica dell'atto di pignoramento.
Pag. 2 di 8 - la mancata notifica dell'avviso previsto dagli artt. 180 disp. att. c.p.c. e 599 c.p.c. che il creditore procedente (od altro legittimato a dare impulso alla procedura) ha l'onere di notificare ai comproprietari;
- la mancata audizione dell'opponente ex art. 600 c.p.c. ai fini della separazione della quota in natura spettante al debitore, ovvero, nel caso in cui una tale separazione in natura non è chiesta o non è possibile, al fine di procedere alla divisione a norma del codice civile;
- la necessità dello scioglimento della comunione legale, stante l'agevole divisibilità del bene;
- la sussistenza del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. dell'opponente/coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, a seguito del decesso in data
4.5.2020 del debitore;
Persona_1
- la mancanza di valido ed efficace titolo esecutivo da parte dell'intervenuta ADE, non avendo quest'ultima prodotto in giudizio copia delle cartelle di pagamento asseritamente notificate;
- il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, poiché ai sensi dell'art. 65 del
DPR 600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, salva l'esclusione degli interessi delle sanzioni e delle more, che non possono essere addebitate ai detti eredi;
- la nullità assoluta dei titoli esecutivi per violazione art. 65 DPR 600/1973, stante la mancata notifica della cartella di pagamento all'opponente nella qualità di chiamata all'eredità;
- l'eccessività delle somme oggetto dell'intervento, poiché la normativa sopra richiamata prescrive tra l'altro che agli eredi si trasmettano ove esigibili soltanto gli importi dell'imposta evasa, mentre le sanzioni e gli interessi e le spese di mora per l'omesso versamento da parte del defunto non si trasmettono agli eredi;
- l'illegittimità dell'intervento per violazione del D.L. 50/2017, essendo prescritto che l'agente di riscossione possa procedere esecutivamente nei confronti del contribuente a condizione che il valore catastale dell'immobile oggetto della procedura sia almeno pari ad euro 120.000,00 e risultando il valore dell'immobile al di sotto della predetta soglia minima.
Pag. 3 di 8 Con ordinanza del 16.08.2023 il Giudice dell'Esecuzione definiva la fase cautelare e pronunciava ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione della procedura e, al contempo, assegnava termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione in riassunzione, la sig.ra introduceva il giudizio Parte_1 di merito citando in giudizio (creditore procedente), CP Controparte_7
(creditore intervenuto), , e
[...] CP_3 CP_4 CP_5
(contumaci), insistendo nelle deduzioni e domande già prospettate dinanzi al Giudice dell'Esecuzione. Tanto premesso, l'odierna parte opponente concludeva così nell'atto di citazione: “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e richiesta e accertati i fatti di causa, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e l'improcedibilità della esecuzione forzata violazione di legge e in particolare per violazione degli artt. 180 disp. att. c.p.c., 599 c.p.c., 600 cpc, 540 e 720
c.c., per omessa notifica del pignoramento alla opponente;
per erronea individuazione del debitore esecutato quale unico esclusivo proprietario del bene oggetto dell'espropriazione; per nullità ed illegittimità dell'accertamento peritale che non individua le quote e la possibilità di divisione in natura del bene;
per nullità ed illegittimità dell'ordinanza di vendita;
per nullità ed illegittimità del Decreto di
Trasferimento immobile subastato per tutto quanto nel merito sopra rilevato;
ancora rispetto all'intervenuta dichiararsi la nullità, illegittimità, invalidità ed CP_6 inefficacia dei titoli posti a sostegno dell'intervento e, per l'effetto, respingerlo, per tutti
i molteplici profili di diritto e di fatto sopra ampiamente illustrati. Dichiararsi la prescrizione estintiva del diritto per decorso del termine quinquennale di CP_6 legge. Con vittoria di spese e compensi.”
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio ed CP [...]
, entrambe chiedendo il rigetto della proposta opposizione. Controparte_7
Deduceva la che controparte ha proposto l'opposizione, ma non ha addotto CP le ragioni giuridiche che hanno determinato la presunta invalidità relativa al decreto di trasferimento, così come anche evidenziato dal G.E. nelle ordinanze depositate agli atti.
Rilevava, inoltre, che anche il decreto di aggiudicazione è divenuto irrevocabile, non essendo stato impugnato nei termini di legge. Precisava, ancora, che le contestazioni relative alla regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo, prospettabili con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ove non siano state tempestivamente dedotte nel termine di decadenza previsto per tale rimedio, non possono più essere fatte valere con
Pag. 4 di 8 l'opposizione al decreto di trasferimento. Deduceva, altresì, l'infondatezza della richiesta della controparte mirante ad ottenere il diritto di abitazione ex art. 540 c.p.c. in capo alla IG.ra , avendo la Suprema Corte di Cassazione statuito che l'ipoteca Pt_1 in vita sui beni del defunto prevale sul diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite. Quanto allo scioglimento della comunione dell'immobile sottoposto a pignoramento, precisava che avviene con il decreto di trasferimento dell'immobile, e non già come sostiene la controparte con la morte del debitore, ed il coniuge non debitore avrà diritto alla metà della somma ricavata dalla vendita del bene stesso. Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Che l'Ill.mo
Tribunale adito Voglia rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse nel contesto dell'atto. Con condanna dell'attrice per responsabilità processuale aggravata. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi ai procuratori che si dichiarano antistatari.”
Costituendosi in giudizio, anche l' rilevava che controparte in Controparte_2
questa sede ha riproposto questioni già decise con provvedimenti divenuti ormai definitivi. Osservava, in particolare che:
a) il G.E. con provvedimento del 23/03/23 ha rigettato l'istanza di sospensione richiesta con l'opposizione depositata in data 17/01/2023 richiamando il provvedimento del 23/01/23;
b) avverso il provvedimento del 23/01/23 la sig.ra ha proposto reclamo al Pt_1
Collegio, il quale ha respinto predetto reclamo con ordinanza in data 24/05/23, comunicata in data 11/07/23;
c) il G.E. con il provvedimento del 23/03/23 ha assegnato alla il termine di Pt_1
30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito e controparte non ha provveduto ad instaurare tale giudizio nel termine perentorio assegnato.
In merito alla validità e legittimità dell'intervento di precisava che le cartelle CP_8 sono state tutte regolarmente notificate, depositando la relativa documentazione.
Precisava, inoltre, che le cartelle esattoriali sono state notificate al coniuge, IG.ra
, che si è dichiarata vedova e, pertanto erede del de cuius, e quindi, ha Parte_1 avuto notizia delle predette cartelle. Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “rigettare l'opposizione poiché infondata sia in fatto che in diritto per le motivazioni di cui sopra;
con vittoria di spese e competenze di lite”.
Pag. 5 di 8 All'udienza del 30/10/2024 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione non può essere accolta.
Va in primo luogo rilevato che in questa sede vengono sollevate questioni che sono state oggetto di decisione in precedenti fasi cautelari e che dovevano essere decise anche nel merito. Invero, si osserva che precedentemente al provvedimento cautelare del 16 agosto 2023 (oggetto della presente fase di merito)
✓ il G.E. con provvedimento del 23/03/23 ha rigettato l'istanza di sospensione richiesta con l'opposizione depositata in data 17/01/2023 richiamando il provvedimento del 23/01/23;
✓ avverso il provvedimento del 23/01/23 la sig.ra ha proposto reclamo al Pt_1
Collegio, il quale ha respinto predetto reclamo con ordinanza in data 24/05/23, comunicata in data 11/07/23;
✓ il G.E. con il provvedimento del 23/03/23 ha assegnato alla odierna opponente il termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito e, tuttavia, la stessa non ha dimostrato di avere provveduto ad instaurare tale giudizio nel termine perentorio assegnato.
Invero, emerge unicamente il deposito di un ricorso (vds. Doc. 12 allegato da parte opponente) datato 21 aprile 2023 per l'introduzione della fase di merito. Tuttavia, il giudizio di merito di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod.proc.civ. o di un'opposizione di terzo ex art. 619 cod.proc.civ., deve essere introdotto previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire.
Sul punto la Cassazione è granitica e non lascia alcun dubbio interpretativo, peraltro il tutto ribadito anche in una recentissima sentenza (sentenza n. 6237/23 – 3 Sezione
Civile della Suprema Corte di Cassazione – depositata in cancelleria il 02.03.2023), ove
è stato ribadito che: “l'art. 616 c.p.c. - nel testo sostituito dall'art. 14 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, e sul punto rimasto immutato dopo la modifica operata dalla legge
18 luglio 2009 n. 69 - dev'essere interpretato nel senso che l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui all'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in riferimento al rito con cui l'opposizione deve essere trattata quanto alla fase di cognizione piena e, quindi, con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra
Pag. 6 di 8 nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed
è il giudice a fissare l'udienza » (Cass., sez. 3, 19/01/2011, n. 1152). Tale principio viene affermato sia con riguardo all'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. che con riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 - 3, 07/11/2012, n. 19264; Cass., sez. 3, 30/12/2014, n.
27527; Cass., sez. 3, 29/05/2014, n. 12055; Cass., sez. 3, 29/07/2014, n. 17223; Cass., sez. L, 15/01/2016, n. 602; Cass., sez. 6 - 3, 13/04/2017, n. 9654; Cass., sez. 6 - 3,
10/05/2017, n. 11415; Cass., sez. 6 - 3, 08/06/2017, n. 14336; Cass., sez. 6 - 3,
08/06/2017, n. 14337). Pertanto, nell'ipotesi in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è certamente suscettibile di sanatoria, purché nel termine concesso dal Giudice il ricorso sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cass., sez. U, 10/02/2014, n. 2907)”.
Considerato che nel caso di specie è applicabile il rito ordinario alla fase di merito e che, quindi, non si tratta di giudizio in materia soggetta ad alcun rito speciale,
l'introduzione del merito doveva avvenire con citazione notificata e successivamente iscritta. Mentre, risulta solo il ricorso senza nessuna precedente notifica. Sul punto, la
Suprema Corte di Cassazione è da sempre univoca: “A norma dell'art. 618, comma 2,
c.p.c., l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 616
c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena. Pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice” (Corte di Cassazione,
Sezione III Civile, con l'ordinanza del 9 luglio 2019, n. 18348).
Nel caso di specie, pertanto, l'odierna opponente non ha dimostrato che abbia introdotto e coltivato il precedente giudizio di merito, con conseguente estinzione del precedente procedimento di opposizione ex art. 619 c.p.c., nell'ambito del quale il provvedimento cautelare impugnato era stato emesso. Pertanto, il provvedimento del G.E. reso in data
23/03/23 deve ritenersi definitivo non essendo stato instaurato il giudizio di merito nel
Pag. 7 di 8 termine fissato dal Giudice, con conseguente inammissibilità della nuova opposizione proposta sostanzialmente sulle medesime circostanze.
In ogni caso, si osserva, come condivisibilmente rilevato dal G.E., che: “1)che con riferimento all'impugnazione del decreto di trasferimento non sussiste alcuna censura per vizio proprio del decreto in considerazione della mancata impugnazione del verbale di aggiudicazione, ormai preclusa;
2) con riguardo alle altre questioni prospettate, le stesse sono la riproposizione di medesime questioni già rigettate con provvedimento del
g.e. del 23.3.2023, da intendersi qui richiamato, sicchè se ne profila la loro inammissibilità tenuto altresì conto dell'inopponibilità di qualunque preteso diritto avanzato dalla ricorrente, oltre ai profili di infondatezza rilevati nel provvedimento richiamato, nei confronti del creditore ipotecario ”. Controparte_2
Esistono giusti motivi, considerata la natura meramente processuale della presente decisione, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara inammissibile l'opposizione proposta;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 10/01/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
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