Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2086/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2086/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. CARETTA Parte_1 C.F._1
FRANCESCA;
- RICORRENTE E
, , con l'avv. CARRI ETELINA;
CP_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p..c, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: « Disporre l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con esercizio da parte di ciascun genitore della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di
• settimana in cui il padre osserva il turno dalle 5:00 alle 12:30: i minori frequenteranno il padre il lunedì e il mercoledì, dal termine della scuola fino a dopo cena, con cura della madre di riaccompagnarli a casa;
nel fine settimana, il padre li preleverà da scuola il venerdì e li terrà con sé fino al lunedì mattina, quando li riporterà a scuola.
• settimana in cui il padre lavora dalle 12:30 alle 20:00: i minori staranno con il padre il mercoledì dal termine del suo orario lavorativo, cioè dalle ore 20.10 circa (orario in cui li preleverà dalla mamma dopo che i bambini avranno cenato), con pernotto presso di lui, fino al mattino seguente quando li riporterà a scuola, e il giovedì, dal termine del suo turno lavorativo, cioè dalle ore 20:10 circa (orario in cui il papà li preleverà dalla mamma dopo che i bambini avranno cenato) con pernotto presso di lui, fino al mattino seguente quando li riporterà a scuola;
nel weekend, la madre li preleverà il venerdì all'uscita da scuola e li terrà con sé per l'intero fine settimana, fino al lunedì mattina, quando li riporterà a scuola.
• Vacanze natalizie a metà tra ciascun genitore ad anni alterni ossia dal 23 al 30 dicembre con un genitore (con Natale e Vigilia di Natale alternati tra i genitori) e dal 31 dicembre al 7 gennaio con l'altro genitore, con una "elasticità" per il secondo periodo, che potrebbe essere adattato a esigenze specifiche di entrambi. Per il corrente anno 2025 i figli saranno con la mamma nel periodo dal 23 al 30 dicembre.
• Vacanze pasquali: tre giorni con la mamma e tre giorni con il papà, alternando la domenica di Pasqua ed il lunedì di Pasqua tra ciascun genitore ad anni alterni. Per il corrente anno 2025 i figli saranno con la mamma nei tre giorni che comprendono la domenica di Pasqua.
• Vacanze estive: il padre potrà tenere con sè i figli per due settimane anche non consecutive. I genitori dovranno comunicarsi le rispettive ferie entro il 31 maggio di ogni anno e il papà dovrà comunicare i periodi in cui i figli saranno lo stesso per le due settimane non consecutive. Tenuto conto che le ferie della mamma sono sempre collocate, in ragione del suo rapporto lavorativo, nel mese di agosto, le due settimane in cui i figli saranno con il papà dovranno essere collocate nei mesi di giugno e luglio, e nella prima settimana di agosto.
- Porre a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, a decorrere da aprile 2025, la somma mensile di € 400,00, somma da annualmente rivalutarsi in base all'indice Istat di svalutazione monetaria nazionale, da corrispondersi entro e non oltre il 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul C/C di IBAN: CP_1
[...];
- Disporre che l'assegno unico per i figli verrà percepito al 50% tra i genitori;
Disporre che le spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Reggio Emilia a decorrere dal mese di aprile 2025 verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Ogni fine mese invierà a il dettaglio delle spese CP_1 Parte_1 straordinarie effettuate, corredato di copia delle relative ricevute/fatture, e Pt_1
dovrà provvedere al pagamento della propria quota del 50% delle suddette spese
[...] entro i dieci giorni successivi al ricevimento del suddetto dettaglio spese, tramite bonifico bancario sul C/C di IBAN: [...]. In relazione CP_1 alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsApp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa come rappresentata dal genitore che ha formulato la richiesta.
- Disporre l'assegnazione della casa familiare in godimento esclusivo al sig. Pt_1
e la sig.ra trasferirà la propria abitazione e residenza insieme ai
[...] CP_1 figli in Guastalla (RE), Via Cavallo 23/3;
- Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali disporre che tutto il mobilio della precedente abitazione (che la stessa provvederà ad asportare dalla casa familiare a propria cura e spese) costituito da: camera dei figli, armadio da ingresso, comodino, letto a una piazza e ½ oltre a asciugatrice, tavolo e sedie della cucina e lavatrice è di proprietà della sig.ra per espresso riconoscimento di tale proprietà da parte CP_1 del sig. , mentre il resto del mobilio, compresi le due reti con materassi Parte_1 della stanza dove dormono i figli, la camera matrimoniale e l'armadio è di proprietà del sig. per espresso riconoscimento di tale proprietà da parte della sig.ra Parte_1
; CP_1
- Disporre che la sig.ra e il sig. rimangono esclusivi proprietari delle CP_1 Pt_1 autovetture agli stessi intestate;
- Disporre che il conto corrente intestato ad entrambe le parti verrà estinto con divisione al 50% delle somme presenti nel conto;
- Disporre che, per espresso accordo delle parti, al momento dell'estinzione del predetto conto corrente cointestato, dovranno essere effettuati i conguagli relativi alle utenze domestiche, alle spese condominiali e a ogni altra spesa inerente la gestione dell'immobile adibito a casa familiare sito in Guastalla (RE), Via Circonvallazione 75/1. Tali spese saranno ripartite in misura paritaria (50% ciascuno) tra le Parti per l'intero periodo in cui la Signora avrà continuato a risiedere nell'abitazione familiare. CP_1
La Signora si impegna a rimborsare al Sig. la quota di sua CP_1 Pt_1 competenza entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla determinazione dell'importo dovuto mediante bonifico bancario o altro mezzo di pagamento indicato dal Signor . Pt_1
- Disporre che i Sigg.ri e , avendo provveduto a regolamentare ogni Pt_1 CP_1 reciproca pendenza economica, di conseguenza, ad eccezione di quanto sopra previsto nelle condizioni di cessazione della convivenza di cui al presente atto, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro;
- Disporre che le parti prestino sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti d'identità per i figli minori;
- Disporre che le spese di lite della presente procedura sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia per i professionisti al vincolo di solidarietà professionale.»; Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 20/05/2025 .
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi