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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3045 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 27285/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 7 2 8 5 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : f o r n i t u r a p r o d o t t i
T R A
C.F. P.IVA in plrpt con l'avv. Annalisa Intorcia c.f. Parte_1 P.IVA_1
e Francesco Lembo c.f. pec C.F._1 C.F._2
Email_1 Email_2
opponente -
E
N E O S U R G I C A L d e l D o t t . B i a g i o M e r o l a s r l i n p l r p t p . i v a 0 1 1 1 3 5 8 0 6 5 6 c o n l ' a v v . V i n c e n z o D e C e s a r e
C . F . pec CodiceFiscale_3 Email_3
- opposta –
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ha ingiunto all' il pagamento della somma complessiva di CP_1 Parte_2
€6528,00 oltre interessi al tasso ex art. 1284 c.
1. cc con decorrenza 27.3.2017 – 4-04.2017 e al tasso del decreto legislativo 231/02 nonché spese, diritti ed onorario, stante il mancato pagamento di n. 2 fatture la n. 1477 dell'1.12.2016 e la n. 8 del 9.01.2017 per forniture rese in favore dell' Pt_3
La proponeva tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 7747/2022 reso Parte_1
dal Tribunale di Napoli G.I. D.ssa F. Vollero. Si costituiva la ditta opposta. La causa veniva assegnata alla XI sezione del Tribunale di Napoli, G.I. d.ssa f. Vollero, poi scardinata sul ruolo Cont della scrivente
Istruita la causa, ritenutala matura per la decisione, il Giudice la riservava a sentenza concedendo alle parti i termini dell'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali. Parte L' eccepiva l'estinzione dell'obbligazione per compensazione di un doppio pagamento, in quanto le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono oggetto di recupero in autotutela
Parte da parte dell' resistente con procedura di recupero per doppi incassi avviata con nota prot.
38847 del 19.4.2017 versata in atti. Era stato riscontrato che la fattura n. 8 del 9.01.2017 pari a
€ 5369,00 è stata oggetto di compensazione, con nota prot. n. 29551 - 2017 del 19.4.2017 si informava la che le fatture 4 e 6 del 2008 erano state pagate con mandato 449 del CP_1
3.2.2009. Pertanto la fattura n. 8 del 9.1.2017 di € 5369,00 non era esigibile in quanto Part compensata con il credito dell' antato a titolo di doppio incasso da parte della ditta opposta.
Si chiedeva alla ditta la restituzione della somma due volte pagata di € 11.356,01 oltre interessi legali poi quantificati in € 1153,70 per un importo totale di € 12509,71. La fattura 1477 dell'
1.12.2016 di € 1159,00 invece non era stata liquidata. Stante la contestazione del legale della ditta e la mancata restituzione delle somme, con nota del 10.1.2018 n. 1698 si comunicava alla che si sarebbe proceduto alla compensazione del credito di €12509,71 su crediti CP_1
certi, liquidi ed esigibili. Il preteso, pertanto, non era dovuto in quanto compensato con l'azione di recupero amministrativo per doppio incasso di €12509,71. Chiedeva, pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nulla, infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e, per l'effetto revocare il D.I. esecutivo n. 7747/22. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2 Cont La rileva che la ha assolto all'onere della prova perché ha documentato Controparte_3 sia sull'an che sul quantum le ragioni sulle quali si fonda il credito azionato in atti.
La ha eccepito la presunta compensazione ma non ha prodotto alcun Parte_2
documento estintivo del credito, né ha mai prodotto in giudizio la prova del pagamento del mandato 449 del 3.2.09 con il quale assume di aver già pagato il credito vantato dalla
[...]
peraltro, con nota prot. 40410-17 del 6.6.17 (all. 14 della memoria di costituzione) CP_3
Parte la ha riconosciuto alla che non vi è stata alcuna duplicazione di Pt_2 Controparte_3
pagamento. La sin dal 25.4.2017 ha contestato i presunti crediti in atti vantati Controparte_3 dalla per €11356,01 in quanto essi sono stati richiesti per causali estranee al Parte_1
presente giudizio e non sono stati documentati.
L'opposizione dell' va dunque rigettata. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal DM 147/22 tenuto conto del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione dell' in plrpt e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_2
opposto 7747/22 Rg 22938/22; attesta che la in plrpt ha diritto al pagamento della somma ingiunta oltre Controparte_3 interessi di mora e per l'effetto : condanna la in plrpt a pagare alla in plrpt la somma Parte_1 Controparte_3 ingiunta di € 6528,00 oltre interessi e le spese legali come liquidati;
condanna altresì la in plrpt al pagamento in favore dell'opposta delle Parte_1 spese legali del presente giudizio di opposizione pari a €1701,oo e a € 441,oo per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito.
Napoli, 23.3.2025
La Gop
Angela Ronconi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. Angela Ronconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 2 7 2 8 5 / 2 0 2 2 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i A f f a r i
C i v i l i C o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : f o r n i t u r a p r o d o t t i
T R A
C.F. P.IVA in plrpt con l'avv. Annalisa Intorcia c.f. Parte_1 P.IVA_1
e Francesco Lembo c.f. pec C.F._1 C.F._2
Email_1 Email_2
opponente -
E
N E O S U R G I C A L d e l D o t t . B i a g i o M e r o l a s r l i n p l r p t p . i v a 0 1 1 1 3 5 8 0 6 5 6 c o n l ' a v v . V i n c e n z o D e C e s a r e
C . F . pec CodiceFiscale_3 Email_3
- opposta –
Conclusioni: come in atti.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La ha ingiunto all' il pagamento della somma complessiva di CP_1 Parte_2
€6528,00 oltre interessi al tasso ex art. 1284 c.
1. cc con decorrenza 27.3.2017 – 4-04.2017 e al tasso del decreto legislativo 231/02 nonché spese, diritti ed onorario, stante il mancato pagamento di n. 2 fatture la n. 1477 dell'1.12.2016 e la n. 8 del 9.01.2017 per forniture rese in favore dell' Pt_3
La proponeva tempestiva opposizione avverso il d.i. n. 7747/2022 reso Parte_1
dal Tribunale di Napoli G.I. D.ssa F. Vollero. Si costituiva la ditta opposta. La causa veniva assegnata alla XI sezione del Tribunale di Napoli, G.I. d.ssa f. Vollero, poi scardinata sul ruolo Cont della scrivente
Istruita la causa, ritenutala matura per la decisione, il Giudice la riservava a sentenza concedendo alle parti i termini dell'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali. Parte L' eccepiva l'estinzione dell'obbligazione per compensazione di un doppio pagamento, in quanto le somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto sono oggetto di recupero in autotutela
Parte da parte dell' resistente con procedura di recupero per doppi incassi avviata con nota prot.
38847 del 19.4.2017 versata in atti. Era stato riscontrato che la fattura n. 8 del 9.01.2017 pari a
€ 5369,00 è stata oggetto di compensazione, con nota prot. n. 29551 - 2017 del 19.4.2017 si informava la che le fatture 4 e 6 del 2008 erano state pagate con mandato 449 del CP_1
3.2.2009. Pertanto la fattura n. 8 del 9.1.2017 di € 5369,00 non era esigibile in quanto Part compensata con il credito dell' antato a titolo di doppio incasso da parte della ditta opposta.
Si chiedeva alla ditta la restituzione della somma due volte pagata di € 11.356,01 oltre interessi legali poi quantificati in € 1153,70 per un importo totale di € 12509,71. La fattura 1477 dell'
1.12.2016 di € 1159,00 invece non era stata liquidata. Stante la contestazione del legale della ditta e la mancata restituzione delle somme, con nota del 10.1.2018 n. 1698 si comunicava alla che si sarebbe proceduto alla compensazione del credito di €12509,71 su crediti CP_1
certi, liquidi ed esigibili. Il preteso, pertanto, non era dovuto in quanto compensato con l'azione di recupero amministrativo per doppio incasso di €12509,71. Chiedeva, pertanto, in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare nulla, infondata in fatto e in diritto la pretesa creditoria dell'opposta e, per l'effetto revocare il D.I. esecutivo n. 7747/22. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2 Cont La rileva che la ha assolto all'onere della prova perché ha documentato Controparte_3 sia sull'an che sul quantum le ragioni sulle quali si fonda il credito azionato in atti.
La ha eccepito la presunta compensazione ma non ha prodotto alcun Parte_2
documento estintivo del credito, né ha mai prodotto in giudizio la prova del pagamento del mandato 449 del 3.2.09 con il quale assume di aver già pagato il credito vantato dalla
[...]
peraltro, con nota prot. 40410-17 del 6.6.17 (all. 14 della memoria di costituzione) CP_3
Parte la ha riconosciuto alla che non vi è stata alcuna duplicazione di Pt_2 Controparte_3
pagamento. La sin dal 25.4.2017 ha contestato i presunti crediti in atti vantati Controparte_3 dalla per €11356,01 in quanto essi sono stati richiesti per causali estranee al Parte_1
presente giudizio e non sono stati documentati.
L'opposizione dell' va dunque rigettata. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento dal DM 147/22 tenuto conto del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione dell' in plrpt e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_2
opposto 7747/22 Rg 22938/22; attesta che la in plrpt ha diritto al pagamento della somma ingiunta oltre Controparte_3 interessi di mora e per l'effetto : condanna la in plrpt a pagare alla in plrpt la somma Parte_1 Controparte_3 ingiunta di € 6528,00 oltre interessi e le spese legali come liquidati;
condanna altresì la in plrpt al pagamento in favore dell'opposta delle Parte_1 spese legali del presente giudizio di opposizione pari a €1701,oo e a € 441,oo per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore costituito.
Napoli, 23.3.2025
La Gop
Angela Ronconi
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