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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 401/19 vertente
tra
nata a [...] il [...] residente in [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Antico CodiceFiscale_1
Appellante
CONTRO
nato a [...] l'[...] (C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] (C.F. , in proprio CP_2 CodiceFiscale_3
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore rappresentati e difesi dall'avv. Per_1
Antonino Muratori presso il cui studio, sito in Cittanova (Rc) alla via Vittorio Emanuele III, n. 20,
sono elettivamente domiciliati,
Appellati
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 210/2019, pubblicata il 28.02.2019
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e quali Controparte_1 CP_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore omandavano la condanna degli eredi Per_1
di al risarcimento del danno patrimoniale e non, per i fatti illeciti penalmente rilevanti CP_3
commessi dallo stesso, nei confronti della loro figlia minore.
Si costituiva in giudizio , contestando la propria qualità di erede ed a tal fine proponendo Parte_1
eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto, aveva rinunciato all'eredità del padre.
In via pregiudiziale veniva dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta, atteso che con sentenza n. 382/2018 emessa dal Tribunale di Palmi era stata dichiarata la qualità di erede di
, quale successore di . Parte_1 CP_3
Quanto al merito il Tribunale rilevava che la sentenza penale, che aveva condannato CP_3
per il reato di cui agli artt. 81, 609 bis c.1°, 609 ter ultimo comma e 609 quinquies c.p. per aver commesso atti di violenza sessuale nei confronti di che all'epoca dei fatti non aveva ancora Per_1
compiuto dieci anni, è passata in giudicato in data 12.02.2015 e, pertanto, deve ritenersi vincolante ex art. 651 c.p.p. nel presente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni veniva dichiarata la responsabilità extra contrattuale di
[...]
e, pertanto, nella qualità di erede dello stesso, veniva condanna al risarcimento CP_3 Parte_1
dei danni nei confronti degli attori nella misura di €. 24.000,00 somma già rivalutata, oltre interessi.
Avverso la prefata sentenza propone appello sul presupposto che la pretesa creditizia Parte_1
azionata nel presente giudizio si fonda sulla sentenza di condanna n° 1134/2014 emessa dal Tribunale
Penale di Palmi in data 29.10.2014 a carico di , dante causa dell'odierna appellante;
CP_3
tuttavia, la sentenza di cui sopra non è passata in giudicato e pertanto non è mai divenuta irrevocabile,
in quanto ha subito la stessa sorte del processo ovvero cessati al momento del decesso dell'imputato avvenuto il 17/12/2014. La dipartita del , è avvenuta dopo l'udienza dibattimentale di CP_3
discussione e, quindi, dopo la lettura del dispositivo, ma prima dello scadere del termine per il deposito della motivazione e, quindi, dello spirare del termine di passaggio in giudicato, che sarebbe
2 caduto alla data del 12.02.2015. Il decesso dell'imputato, ancora sub iudice, ha determinato ipso iure
l'estinzione del reato e, per l'effetto, la cessazione del processo e di tutti gli effetti giuridici dallo stesso prodotti, ciò ai sensi e per gli effetti dell'art.150 c.p., poiché detto decesso è intervenuto prima che la pronuncia sia diventata irrevocabile ai sensi degli artt. 648 e ss. c.p.p.
La sentenza impugnata si presenta erronea anche sotto diverso, ulteriore profilo, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, non ha mai accettato tacitamente l'eredità del padre Parte_1
l'aver ricevuto la raccomandata contenente il titolo esecutivo non equivale CP_3
assolutamente ad accettazione tacita dell'eredità non foss'altro perché quel comportamento poteva essere posto in essere anche da persona diversa dal chiamato all'eredità. Concludeva l'appellante chiedendo la riforma della sentenza appellata e la condanna degli appellati al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta del 30.05.2024 si costituiva in giudizio parte appellata chiedendo in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità dell'appello in quanto iscritto a ruolo oltre i 10 giorni dalla notifica e nel merito dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il gravame avverso la sentenza n. 210/2019 del Tribunale di Palmi, emessa nel giudizio iscritto al n. 1466/2015 di R.G., il 28.02.2019
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e con vittoria spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 25/06/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03/06/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'improcedibilità dell'appello proposto con l'atto di citazione datato 29/04/2019, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
1.1) In via pregiudiziale, anche in accoglimento dell'eccezione proposta dalla parte appellata costituita, dev'essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello proposto con l'atto di citazione datato
29/04/2019 notificato in pari data dalla , ai sensi dell'art. 348 c.p.c. ed iscritto a ruolo il Parte_1
10/05/2019. Invero, per quanto concerne le forme e i termini della costituzione in appello, si deve
3 innanzitutto richiamare l'art. 347, 1° comma, c.p.c., ai sensi del quale “La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale” e, dunque, la costituzione dell'appellante deve avvenire ai sensi dell'art. 165 c.p.c.
L'appellante deve pertanto costituirsi nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163 bis c.p.c., mediante il deposito di un fascicolo in Cancelleria, contenente l'atto di citazione d'appello notificato, il mandato alle liti, la copia della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 347, 2° comma,
c.p.c., i documenti offerti in comunicazione ed il fascicolo della fase di primo grado. L'appellante deve infine depositare la nota di iscrizione a ruolo. A norma dell'art. 165, ult. comma, c.p.c., se il giudizio è instaurato nei confronti di più convenuti, l'originale della citazione dev'essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
Ciò chiarito, l'appello proposto con l'atto di citazione datato 29/04/2019 dev'essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., il quale dispone che “l'appello è dichiarato improcedibile,
anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Risulta, infatti, pacifico in causa in quanto documentalmente provato che l'atto di appello è stato notificato il 29/04/2019 e che la parte appellante non ha provveduto a costituirsi ed iscrivere la causa a ruolo nel termine di giorni 10 dalla notificazione dell'atto di appello, ai sensi degli artt. 347 e 165
c.p.c.
Questa Corte condivide l'orientamento della Cassazione prevalente (se non pacifica) secondo cui, in tema di improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 l. 26 novembre 1990 n. 353, la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., determina automaticamente l'improcedibilità
dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti,
l'applicazione del regime di cui all'art. 171, comma 1, in relazione all'art. 307, comma 1, c.p.c. e,
quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine
4 di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art. 171, comma 2, dello stesso codice e, quindi, la possibilità
della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello. Infatti, il richiamo alle “forme” ed ai “termini” del procedimento avanti al tribunale, contenuto nell'art. 347, comma 1, c.p.c., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 c.p.c., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile - ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione o dell'altra parte o di entrambe le parti. L'applicazione della norma dell'art. 171, comma 2, c.p.c. resta possibile, invece,
per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza (ferma l'applicazione del comma 1 dell'art. 343, c.p.c., in punto di decadenza dall'appello incidentale e salva in ogni caso l'applicazione del comma 2 di tale norma)
(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 24 gennaio 2006, n. 1322 in Giust. civ. 2007, 3 708 ed in Guida
al diritto 2006, 13 82; in senso conforme cfr. anche Cass. civile, sez. III, 31 maggio 2005, n. 11594
in Giust. civ. Mass. 2005, 5; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2004, n. 6782 in Dir. e prat. soc. 2005, 14/15
87; Cass. civile, sez. I, 23 luglio 2003, n. 11423 in Giur. it. 2004, 736; Cass. civile, sez. trib., 17
gennaio 2002, n. 463 in Giust. civ. Mass. 2002, 75).
In particolare, la Cassazione ha precisato che la previsione dell'art. 171 comma 2 deve ritenersi incompatibile con il tenore dell'art. 348 del codice di rito, il quale esclude in ogni caso la possibilità
di una ritardata costituzione di una delle parti o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte, così che, a seguito della novella del 1990, i due termini di costituzione, fissati per l'appellante e l'appellato, sono indipendenti l'uno dall'altro e ciascuna parte
5 è tenuta ad osservare il proprio (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 23 luglio 2003, n. 11423 in Giur.
it. 2004, 736).
Le altre questioni restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
5.201,00 a 26.000,00), valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale
(€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
6 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1
210/2019 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
Dichiara l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dell'appello proposto con l'atto di citazione datato 29/04/2019 avverso la sentenza n° 210/2019 del Tribunale di Palmi.
conferma la sentenza n. 210/2019 del Tribunale di Palmi;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in complessivi €.4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Antonino Muratori il quale ha reso la dichiarazione di rito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 04/02/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 401/19 vertente
tra
nata a [...] il [...] residente in [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Antico CodiceFiscale_1
Appellante
CONTRO
nato a [...] l'[...] (C.F. ) e Controparte_1 CodiceFiscale_2
, nata a [...] il [...] (C.F. , in proprio CP_2 CodiceFiscale_3
e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore rappresentati e difesi dall'avv. Per_1
Antonino Muratori presso il cui studio, sito in Cittanova (Rc) alla via Vittorio Emanuele III, n. 20,
sono elettivamente domiciliati,
Appellati
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 210/2019, pubblicata il 28.02.2019
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e quali Controparte_1 CP_2
esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore omandavano la condanna degli eredi Per_1
di al risarcimento del danno patrimoniale e non, per i fatti illeciti penalmente rilevanti CP_3
commessi dallo stesso, nei confronti della loro figlia minore.
Si costituiva in giudizio , contestando la propria qualità di erede ed a tal fine proponendo Parte_1
eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto, aveva rinunciato all'eredità del padre.
In via pregiudiziale veniva dichiarata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla convenuta, atteso che con sentenza n. 382/2018 emessa dal Tribunale di Palmi era stata dichiarata la qualità di erede di
, quale successore di . Parte_1 CP_3
Quanto al merito il Tribunale rilevava che la sentenza penale, che aveva condannato CP_3
per il reato di cui agli artt. 81, 609 bis c.1°, 609 ter ultimo comma e 609 quinquies c.p. per aver commesso atti di violenza sessuale nei confronti di che all'epoca dei fatti non aveva ancora Per_1
compiuto dieci anni, è passata in giudicato in data 12.02.2015 e, pertanto, deve ritenersi vincolante ex art. 651 c.p.p. nel presente giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni veniva dichiarata la responsabilità extra contrattuale di
[...]
e, pertanto, nella qualità di erede dello stesso, veniva condanna al risarcimento CP_3 Parte_1
dei danni nei confronti degli attori nella misura di €. 24.000,00 somma già rivalutata, oltre interessi.
Avverso la prefata sentenza propone appello sul presupposto che la pretesa creditizia Parte_1
azionata nel presente giudizio si fonda sulla sentenza di condanna n° 1134/2014 emessa dal Tribunale
Penale di Palmi in data 29.10.2014 a carico di , dante causa dell'odierna appellante;
CP_3
tuttavia, la sentenza di cui sopra non è passata in giudicato e pertanto non è mai divenuta irrevocabile,
in quanto ha subito la stessa sorte del processo ovvero cessati al momento del decesso dell'imputato avvenuto il 17/12/2014. La dipartita del , è avvenuta dopo l'udienza dibattimentale di CP_3
discussione e, quindi, dopo la lettura del dispositivo, ma prima dello scadere del termine per il deposito della motivazione e, quindi, dello spirare del termine di passaggio in giudicato, che sarebbe
2 caduto alla data del 12.02.2015. Il decesso dell'imputato, ancora sub iudice, ha determinato ipso iure
l'estinzione del reato e, per l'effetto, la cessazione del processo e di tutti gli effetti giuridici dallo stesso prodotti, ciò ai sensi e per gli effetti dell'art.150 c.p., poiché detto decesso è intervenuto prima che la pronuncia sia diventata irrevocabile ai sensi degli artt. 648 e ss. c.p.p.
La sentenza impugnata si presenta erronea anche sotto diverso, ulteriore profilo, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, non ha mai accettato tacitamente l'eredità del padre Parte_1
l'aver ricevuto la raccomandata contenente il titolo esecutivo non equivale CP_3
assolutamente ad accettazione tacita dell'eredità non foss'altro perché quel comportamento poteva essere posto in essere anche da persona diversa dal chiamato all'eredità. Concludeva l'appellante chiedendo la riforma della sentenza appellata e la condanna degli appellati al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Con comparsa di risposta del 30.05.2024 si costituiva in giudizio parte appellata chiedendo in via preliminare di dichiarare l'improcedibilità dell'appello in quanto iscritto a ruolo oltre i 10 giorni dalla notifica e nel merito dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il gravame avverso la sentenza n. 210/2019 del Tribunale di Palmi, emessa nel giudizio iscritto al n. 1466/2015 di R.G., il 28.02.2019
perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e con vittoria spese e compensi di giudizio.
Con ordinanza del 25/06/2024, a scioglimento della riserva dell'udienza del 03/06/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sull'improcedibilità dell'appello proposto con l'atto di citazione datato 29/04/2019, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
1.1) In via pregiudiziale, anche in accoglimento dell'eccezione proposta dalla parte appellata costituita, dev'essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello proposto con l'atto di citazione datato
29/04/2019 notificato in pari data dalla , ai sensi dell'art. 348 c.p.c. ed iscritto a ruolo il Parte_1
10/05/2019. Invero, per quanto concerne le forme e i termini della costituzione in appello, si deve
3 innanzitutto richiamare l'art. 347, 1° comma, c.p.c., ai sensi del quale “La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale” e, dunque, la costituzione dell'appellante deve avvenire ai sensi dell'art. 165 c.p.c.
L'appellante deve pertanto costituirsi nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini a norma dell'art. 163 bis c.p.c., mediante il deposito di un fascicolo in Cancelleria, contenente l'atto di citazione d'appello notificato, il mandato alle liti, la copia della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 347, 2° comma,
c.p.c., i documenti offerti in comunicazione ed il fascicolo della fase di primo grado. L'appellante deve infine depositare la nota di iscrizione a ruolo. A norma dell'art. 165, ult. comma, c.p.c., se il giudizio è instaurato nei confronti di più convenuti, l'originale della citazione dev'essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
Ciò chiarito, l'appello proposto con l'atto di citazione datato 29/04/2019 dev'essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., il quale dispone che “l'appello è dichiarato improcedibile,
anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini”.
Risulta, infatti, pacifico in causa in quanto documentalmente provato che l'atto di appello è stato notificato il 29/04/2019 e che la parte appellante non ha provveduto a costituirsi ed iscrivere la causa a ruolo nel termine di giorni 10 dalla notificazione dell'atto di appello, ai sensi degli artt. 347 e 165
c.p.c.
Questa Corte condivide l'orientamento della Cassazione prevalente (se non pacifica) secondo cui, in tema di improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 l. 26 novembre 1990 n. 353, la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 c.p.c., determina automaticamente l'improcedibilità
dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti,
l'applicazione del regime di cui all'art. 171, comma 1, in relazione all'art. 307, comma 1, c.p.c. e,
quindi, la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine
4 di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art. 171, comma 2, dello stesso codice e, quindi, la possibilità
della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello. Infatti, il richiamo alle “forme” ed ai “termini” del procedimento avanti al tribunale, contenuto nell'art. 347, comma 1, c.p.c., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 c.p.c., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile - ai sensi dell'art. 359 c.p.c. - che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione o dell'altra parte o di entrambe le parti. L'applicazione della norma dell'art. 171, comma 2, c.p.c. resta possibile, invece,
per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza (ferma l'applicazione del comma 1 dell'art. 343, c.p.c., in punto di decadenza dall'appello incidentale e salva in ogni caso l'applicazione del comma 2 di tale norma)
(cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 24 gennaio 2006, n. 1322 in Giust. civ. 2007, 3 708 ed in Guida
al diritto 2006, 13 82; in senso conforme cfr. anche Cass. civile, sez. III, 31 maggio 2005, n. 11594
in Giust. civ. Mass. 2005, 5; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2004, n. 6782 in Dir. e prat. soc. 2005, 14/15
87; Cass. civile, sez. I, 23 luglio 2003, n. 11423 in Giur. it. 2004, 736; Cass. civile, sez. trib., 17
gennaio 2002, n. 463 in Giust. civ. Mass. 2002, 75).
In particolare, la Cassazione ha precisato che la previsione dell'art. 171 comma 2 deve ritenersi incompatibile con il tenore dell'art. 348 del codice di rito, il quale esclude in ogni caso la possibilità
di una ritardata costituzione di una delle parti o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte, così che, a seguito della novella del 1990, i due termini di costituzione, fissati per l'appellante e l'appellato, sono indipendenti l'uno dall'altro e ciascuna parte
5 è tenuta ad osservare il proprio (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 23 luglio 2003, n. 11423 in Giur.
it. 2004, 736).
Le altre questioni restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
5.201,00 a 26.000,00), valori medi per fase studio (€. 1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale
(€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
6 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1
210/2019 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
Dichiara l'improcedibilità, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., dell'appello proposto con l'atto di citazione datato 29/04/2019 avverso la sentenza n° 210/2019 del Tribunale di Palmi.
conferma la sentenza n. 210/2019 del Tribunale di Palmi;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti degli appellati che liquida in complessivi €.4.888,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Antonino Muratori il quale ha reso la dichiarazione di rito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 04/02/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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