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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile,
composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Espropriazione (Codice: 106003)
nella causa civile n. R.G.427/2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281
decies c.p.c. e art. 29 d. lgs. n. 150/2011 depositato in data 4 maggio 2023 e
posta in decisione all'udienza collegiale del 11 dicembre 2024
d a
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
pagina 1 di 24 (c.f. , Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SALVADORI C.F._5
ALBERTO (C.F. ) del Foro di Brescia, procuratore C.F._6
domiciliatario come da procura in atti.
RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. , presso i cui P.IVA_2
uffici è legalmente domiciliato in Brescia, via Santa Caterina n. 6.
RESISTENTE
e
(C.F. Controparte_2
, con sede legale in Tortona (AL), Strada Provinciale 211 della P.IVA_3
Lomellina, 3/13 in persona del Dott. , nella sua qualità di Controparte_3
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RENNA UR (C.F. ), dall'avv. C.F._7
SABBINI NICOLA (C.F. ), dall'avv. BOLOGNINI C.F._8
LUCIA (C.F. e dall'avv. AMATI DANIELA (C.F. C.F._9
) tutti del Foro di Milano, con domicilio digitale C.F._10
come da PEC da Registri di Giustizia.
pagina 2 di 24 RESISTENTE
e rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
SGROI MARCO (C.F. del Foro di Piacenza, C.F._11
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MEINI DARIO (C.F.
in Brescia, Borgo Pietro Wuhrer n. 81. C.F._12
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
“I ricorrenti, riportandosi a quanto dedotto nel ricorso e nella memoria
autorizzata, insistono affinché la Corte accolga le seguenti
CONCLUSIONI
(A) riconvochi innanzitutto il CTU al fine di calcolare il giusto indennizzo
dell'area con riferimento alla questione della ghiaia contenuta nelle aree
espropriate. Si ricorda infatti che il CTU, nella seconda perizia, ha
interpretato il quesito nel senso di valutare quel valore solo se le aree dei
ricorrenti fossero state ricomprese nel Piano Cave e sulla base di questo
ragionamento ha assegnato euro ZERO al valore che qui rileva, dal momento
che dette aree non rientrano nel Piano Cave.
In realtà il quesito era diretto a verificare se le aree fossero state ricomprese
pagina 3 di 24 in
“ambito estrattivo”.
Ebbene, il progetto dell'infrastruttura approvato dal CIPE e allegato nella
stessa perizia di CTU riconosce manifestamente che le aree dei ricorrenti
avessero valenza “estrattiva”. Si riposta di seguito il seguente passaggio
““3.4. CAVE Per tutta la tratta di nuova costruzione non si è previsto di
ricorrere ad acquisizione di inerti da cave in esercizio in quanto i materiali
scavati nella parte in trincea verranno utilizzati a totale compenso per
costruire i rilevati. […]
4. SICUREZZA-AREE ED ATTIVITÀ DI CANTIERE La ingente quantità
di inerti (circa 2 milioni di mc) di ottima qualità proveniente dagli scavi del
tratto in trincea (Ghedi - Castenedolo) verrà trasportata in sede definitiva
(formazione di rilevati) in una prima fase utilizzando percorsi esistenti
comunque non interessanti centri abitati e, ad opere d'arte ultimate,
servendosi del sedime della nuova strada.
Si insiste, pertanto, per la riconvocazione del CTU limitatamente a
quest'aspetto. Ed all'uopo si ricorda quanto disposto dalla Corte nell'analogo
procedimento R.G. 688/2019 (cfr. ordinanza versata in atti)
(B) Si insiste per l'escussione dei tesi con riferimento ai capitoli di prova già
ammessi, come indicato nella relativa ordinanza di questa Corte.
(C) Accolga il ricorso e per l'effetto accerti il giusto indennizzo in favore dei
ricorrenti sulla scorta delle già rassegnate conclusioni, di seguito riportate:
pagina 4 di 24 - dichiarare erronea e/o annullare la stima compiuta dalla società
[...]
per le ragioni suesposte;
CP_2
- procedere alla determinazione delle giuste indennità dovute ai ricorrenti per
l'occupazione legittima temporanea, per l'occupazione illegittima
temporanea, per l'acquisizione sanante dei terreni e per il ristoro di tutti i
danni indicati in parte motiva, quantificati in complessivi € 311.759,00 o nella
maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa,
condannando le resistenti, ognuno per quanto di competenza, a versare la
giusta e ragionevole indennità;
- ordinare il deposito e/o integrazione alla Cassa Depositi e Prestiti, delle
indennità come sopra richieste e come verranno determinate, con interessi
legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, dando le disposizioni del
caso e di legge, ferma l'imputazione all'Ente Espropriante e/o beneficiario e/o
promotore dell'esproprio delle spese legali di cui al presente procedimento,
ivi compresi gli oneri fiscali, contributo unificato spese di C.T.U. e di C.T.P.”
Controparte_5
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa dichiarazione dell'inammissibilità
della domanda proposta quanto all'indennità di occupazione legittima,
ritenere che, rispetto ad essa, il Controparte_1
difetta di legittimazione passiva, con conseguente infondatezza della pretesa,
dichiarando, in ogni caso, la stessa totalmente, o comunque, parzialmente
pagina 5 di 24 prescritta, ex art. 2946 cod. civ. quanto al periodo antecedente al decennio
rispetto alla notifica della proposta opposizione.
Quanto alla pretesa inerente l'indennità aggiuntiva, quali coltivatori diretti,
in favore di e , ritenere e dichiarare la Parte_3 Parte_4
stessa infondata nel merito, in assenza e, comunque, in difetto di prove circa
la sussistenza dei relativi presupposti, dichiarando, in ogni caso, la
prescrizione della pretesa, ex art. 2946 cod. civ., quanto a , Parte_3
con determinazione, in via subordinata, della stessa sulla scorta di valori dei
beni al momento dell'occupazione.
In ordine all'indennità di occupazione illegittima, ritenere e dichiarare che
unico soggetto legittimato passivo rispetto ad essa, sul quale grava la relativa
obbligazione, è con accertamento, anche in Controparte_4
via riconvenzionale, che nulla è, a tale titolo, dovuto dal CP_1 [...]
nonché con dichiarazione, in ogni caso, Controparte_1
dell'intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 2947, comma 1, quanto al
periodo antecedente al quinquennio rispetto all'attivazione del ricorso al
Giudice amministrativo, notificato all'Amministrazione in data 26 gennaio
2018.
Circa il merito dell'opposizione, previa rideterminazione, anche in via
riconvenzionale, dell'effettivo valore dell'area per cui è causa al momento di
adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ritemere e dichiarare
infondate tutte le censure formulate e le pretese avanzate mediante la stessa,
pagina 6 di 24 rigettandole, dichiarando, in ogni caso, inammissibile, essendosi formato
giudicato sotto tale profilo, ogni, ogni domanda inerente pretese “potenzialità
estrattive dei fondi”, comunque infondata, sia in linea di diritto, che di fatto,
anche in assenza di qualsivoglia prova a riguardo.
Spese rifuse”
Della Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis e disattesa ogni
avversaria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:
• in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
adito in relazione alla domanda avversaria di riesame della consistenza dei
beni oggetto di acquisizione sanante;
• in via preliminare di merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto
all'indennità di occupazione legittima, quantomeno relativamente alla
occupazione decorrente dal 19 settembre 2007 al 19 settembre 2012;
• in ogni caso, nel merito, accertato il difetto di legittimazione passiva di
come esposto in atti, respingere il ricorso avversario perché CP_2
inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, e comunque respingere le
domande ed eccezioni avanzate nei confronti dell'esponente CP_2
da ogni controparte tanto in via principale, quanto in via subordinata;
• in accoglimento della domanda riconvenzionale del MIT, rideterminare gli
indennizzi ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 sulla scorta delle valutazioni
pagina 7 di 24 compiute dal CTU, ponendo a carico esclusivo di ACP l'indennizzo per
l'occupazione senza titolo;
• in via istruttoria, respingere l'istanza dei ricorrenti di assunzione della
prova per testimoni, essendo i fatti oggetto di prova irrilevanti ai fini del
decidere.
Con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
Controparte_6
“«Piaccia alla Corte d'Appello Ecc .ma, contrariis reiectis: 1) accertata e
dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Controparte_4
e, comunque, accertato e dichiarato che
[...] [...]
non è tenuta al pagamento/deposito delle indennità Controparte_4
per cui è causa, disporne l'estromissione dal presente giudizio e, comunque,
respingere le domande, istanze ed eccezioni tutte proposte dagli attori e da
ogni altra controparte nei confronti della stessa Controparte_4
e, così, assolverla da ogni avversaria domanda;
[...]
2) in ogni caso: limitatamente alla domanda relativa all'indennità di
occupazione legittima, accertarne e dichiararne l'intervenuta prescrizione, in
toto o per le annualità anteriori al 2010, e per l'effetto rigettarla in tutto o in
parte; respingere altresì, per tutti gli importi e le indennità a qualunque titolo
dovute, l'avversaria domanda di rivalutazione monetaria;
3) in subordine, ed anche in via riconvenzionale, in ogni ipotesi di condanna
pagina 8 di 24 di
al pagamento/deposito delle Controparte_4
indennità per cui è causa, e, comunque, in ogni ipotesi di condanna, a
qualunque titolo, di ACP, in via disgiuntiva o in solido con altri coobbligati,
accertato e dichiarato che il Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, ed
[...] Controparte_2
con sede in 15057 Tortona (AL), Strada Provinciale 211, 3/13, in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, sono tenuti, in via solidale o
disgiuntiva e per le ragioni tutte di cui in esposto, a tenere indenne e
manlevare da ogni onere per le Controparte_4
indennità di cui trattasi, ad assumere tali oneri a proprio carico, e, comunque,
a tenere indenne e rifondere i ogni Controparte_4
importo da questa pagato o depositato per effetto dell'emananda sentenza,
nonché in ogni ipotesi di sua condanna a qualunque titolo, condannare i
predetti
[...]
in Controparte_7
persona e con sedi ut supra, in via solidale o disgiuntiva e per le ragioni tutte
di cui in esposto, a manlevare, tenere indenne e rifondere
[...]
di ogni importo da questa pagato o depositato a Controparte_4
titolo
di indennità a qualunque titolo per i terreni oggetto di causa, o, comunque, di
ogni importo da questa pagato o depositato per effetto dell'emananda pagina 9 di 24 sentenza, nonché in ogni ipotesi di sua condanna a qualunque titolo;
4) in ogni caso, respingere le domande, istanze ed eccezioni tutte avanzate nei
confronti di a ogni controparte Controparte_4
tanto in via principale, quanto in via subordinata, perché irrite, infondate,
inammissibili, prescritte, non provate e defatigatorie, e per l'effetto assolvere
la società esponente da ogni avversaria domanda.
Con vittoria di spese, e compensi professionali del giudizio».”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
propongono ricorso in opposizione alla stima indicata nell'atto Parte_4 di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001, notificato in data 5 aprile
2023.
I ricorrenti deducono in fatto di essere comproprietari, nella misura di 1/5 ciascuno, di terreni agricoli siti nel Comune di Ghedi, all'epoca identificati ai mappali n.4, 5 e 21 fg. 1 NCT di Ghedi, con perimetro di mq. 3.542 (mapp. 21) e di mq 7.565 (mapp. 4 e 5).
I ricorrenti affermano che una parte di tali terreni è stata sottoposta a procedura espropriativa nell'ambito della realizzazione del raccordo autostradale fra il casello di Ospitaletto (A4), il casello di Poncarale (A21) e la viabilità di accesso all'aeroporto di Montichiari.
Il progetto definitivo dei lavori era stato approvato dal con deliberazione n. Per_1
24/05 del 18 marzo 2005 e in sua esecuzione aveva Controparte_4 assunto a carico dei ricorrenti il provvedimento di occupazione d'urgenza finalizzato all'esproprio. Conseguentemente in data 19 settembre 2007 avveniva l'immissione in possesso dei terreni.
I ricorrenti affermano che il perimetro dell'area occupata, così come indicato nel decreto di occupazione, era pari a mq. 3182.
A partire dalla data di immissione in possesso i ricorrenti espongono di aver perso definitivamente la disponibilità dei terreni, in quanto i lavori pubblici sono stati realizzati e ultimati, con conseguente trasformazione definitiva dei luoghi.
Tuttavia, nonostante ciò non era stato mai emanato il decreto di esproprio.
pagina 10 di 24 Quanto alla pubblica utilità i ricorrenti precisano che essa veniva conferita dalla delibera CIPE n. 24/05 di approvazione del progetto definitivo (con scadenza in data
10 novembre 2010) e successivamente veniva prorogata con decreto del Presidente Anas 29 ottobre 2010 di due anni, con scadenza ultima improrogabile in data 10 novembre 2012.
A fronte della cessazione della pubblica utilità i ricorrenti si rivolgevano al Tar
Brescia chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della irreversibile trasformazione dei terreni.
Il Tar con sentenza n. 656/2022 accoglieva in parte il ricorso, ordinando all'attuale concessionario, ovvero di optare per la restituzione dei beni o Controparte_2 la loro acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 327/2001.
La società , in attuazione dell'ordine disposto dal Tar Brescia, Controparte_2 assumeva il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del TU espropri, liquidando l'indennità dovuta in complessivi €. 80.344,70.
I ricorrenti eccepiscono che l'indennità così liquidata è sottostimata e manchevole di alcune voci risarcitorie.
In via preliminare i ricorrenti osservano che aveva proposto Controparte_2 per la composizione bonaria della controversia la somma pari a €. 94.652,62 (di cui
€. 76.906 a titolo di indennità di acquisizione sanante e €. 17.745,00 a titolo di occupazione legittima, decorrente dal 2007 al 2012).
Tuttavia, in seguito nell'atto impugnato sono stati proposti 80.344,70 € (di cui €. 50.388,00 a titolo di indennità di acquisizione sanante;
€.5.038,00 a titolo di indennizzo per pregiudizio patrimoniale;
€. 24.917 a titolo di occupazione illegittima decorrente dal 2012 al 2022). Pertanto, lamentano che nell'atto impugnato sarebbe stata operata un'incomprensibile riduzione del valore degli immobili, e non si sarebbe indicata la voce economica maturata nell'ambito dell'occupazione legittima occorsa nel segmento temporale compreso fra l'immissione nel possesso (2007) e la cessazione della pubblica utilità (2012).
Inoltre, parte ricorrente eccepisce che nel decreto di occupazione l'area sottoposta ad occupazione temporanea viene indicata in complessivi mq. 3.182, mentre nel decreto di esproprio in complessivi mq 3.167.
In concreto, tuttavia, l'area occupata e poi espropriata è pari a 3.332 mq + il reliquato di 709 mq.
Parte ricorrente contesta la quantificazione dell'indennità riportata nell'atto di acquisizione sanante in quanto si tratterebbe di un valore sottostimato, che non considera le reali caratteristiche dei luoghi: infatti stando al listino di OB
(CCIAA Camera di Commercio di Brescia): i terreni seminativi irrigui della zona di
Ghedi hanno usualmente un valore che si interpone fra un massimo di 130.00/h e 85.000/h.
pagina 11 di 24 Parte ricorrente afferma che stante le caratteristiche del terreno il valore deve essere ricompreso nella quotazione massima di 130.000/h, per cui il solo valore della terra dovrà essere pari ad €. 50.388,00, e a tale somma dovrà poi essere applicato l'aumento del 10%, pari ad €. 5.038,00 per il ristoro del danno non patrimoniale, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 327/2001.
Inoltre, parte ricorrente afferma che a tali somme devono essere necessariamente aggiunte le seguenti voci:
-deve essere riconosciuta l'indennità aggiuntiva spettante ai coltivatori diretti e in quanto entrambi coltivavano la terra Parte_4 Parte_3 espropriata e coltivano tuttora la parte residuale rimasta in loro possesso. Pertanto, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del DPR n. 327/2001, considerato che il VAM della regione agraria n. 14 corrisponde a €. 7,14 mq deve versarsi almeno l'indennità di €. 27.674,00 ciascuno;
-come risulta dal verbale di immissione nel possesso emesso da Controparte_4 al momento dell'occupazione erano presenti sul terreno alcuni alberi, in
[...] particolare 55 robinie, n. 2 peschi, n. 7 salici, n. 1 rovere, n. 6 olmi e n. 20 platani. In considerazione di ciò la perizia di parte ha complessivamente stimato il loro valore in
€. 3.000;
-a causa dei lavori strutturali realizzati per tre annate agricole il mappale 23, di proprietà dei ricorrenti, è stato privato di dotazione irrigua, con conseguente impossibilità di coltivazione del mais. L'irrigazione è stata ripristinata unicamente nel 2015/2016; tuttavia il canale irriguo non è stato realizzato perfettamente e conseguentemente si sono verificati allagamenti con possibili gravi danni alle coltivazioni in pieno campo. Tenendo conto di tali circostanze il perito di parte ha stimato che il mappale 23 ha subito una diminuzione di valore, per perdita della fertilità, del 30%, pari a €. 16.626,00;
-i terreni dei ricorrenti sono collocati su un'area su cui insistono alcune cave ed hanno un potenziale estrattivo, trovandosi nel loro sottosuolo un'enorme quantità di ghiaia. L'intervento realizzato da ha dato luogo alla Controparte_4 escavazione della superficie prevista in esproprio, in considerazione della quale il perito di parte ha quantificato il valore del prodotto cavato pari a €. 135.350,00;
-nel decreto di esproprio, a differenza di quanto indicato nella proposta di composizione bonaria del 2020, non viene presa in considerazione l'indennità di occupazione legittima maturata dall'immissione in possesso nei terreni oggi espropriati sino alla cessazione della pubblica utilità. Parte ricorrente afferma che ai sensi dell'art. 50, comma 1 d.lgs. n. 327/2001 l'indennità di occupazione legittima ammonta ad €. 20.995,00;
-parte ricorrente afferma essere errata la quantificazione dell'occupazione usurpativa verificatasi, cioè in assenza di pubblica utilità. Ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. n. 327/2001 ai ricorrenti deve essere riconosciuto un danno patrimoniale pari a €.
27.713,00;
pagina 12 di 24 -parte ricorrente espone che nel verbale di immissione in possesso controparte ha dato atto che i ricorrenti erano impiegati in una causa con i confinanti per l'utilizzo di un pozzo di irrigazione, causa che è cessata per carenza di interesse essendo stati i terreni trasformati in autostrada. In considerazione di ciò i ricorrenti domandano un'indennità da liquidarsi in via equitativa dal giudice avente ad oggetto il rimborso delle spese legali.
***
Costituendosi in giudizio il Controparte_1 preliminarmente in fatto afferma che in data 31 maggio 2017 esso ha sottoscritto con la la Convenzione disciplinante il rapporto Controparte_2 fra il Concedente e il Concessionario per la gestione del collegamento autostradale
A21 Piacenza Cremona Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda, nonché per la realizzazione e gestione di nuovi interventi fra quali il raccordo autostradale
Ospitaletto- Montichiari.
Successivamente con Decreto interministeriale n. 453/2017 la Convenzione di concessione è stata approvata, e pertanto la summenzionata società è l'attuale concessionario, nonché il soggetto che ha provveduto all'adozione, nel caso in esame, del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis TU Espropri.
Inoltre il MIT rileva che con ricorso al TAR Brescia gli attuali opponenti hanno formulato richieste risarcitorie, ovvero restitutorie, da un lato quanto a porzioni di terreni di loro proprietà che sarebbero stati trasformati in autostrada previa escavazione e dall'altro in relazione a quelle che non sarebbero state oggetto di escavazione, con richiesta altresì di corresponsione della somma a titolo di risarcimento del danno in favore di per mancata percezione Parte_4 dell'indennità aggiuntiva asseritamente dovutagli in quanto coltivatore diretto.
A seguito del parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo ha demandato ad la scelta fra acquisizione del bene e restituzione Controparte_2 dello stesso, specificando che la prima opzione può ritenersi legittima unicamente se accompagnata dalla stima dell'attuale valore di mercato dello stesso.
Inoltre, il giudice amministrativo ha ritenuto che non debba essere preso in considerazione il valore del terreno asportato per l'esecuzione dei lavori, e che, mancando in capo ai ricorrenti alcuna facoltà di scavo e commercializzazione del materiale, non vi è diritto all'indennizzo.
Quanto poi al danno da occupazione senza titolo il TAR ha affermato che l'unico soggetto obbligato è in quanto beneficiario e promotore Controparte_8 dell'espropriazione nel periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità.
pagina 13 di 24 Nello specifico il TAR ha precisato che la circostanza che nella fase di proroga della concessione le convenzioni integrative e aggiuntive abbiano previsto unicamente la prosecuzione della gestione ordinaria dell'infrastruttura autostradale, senza nuovi investimenti, non esonerava dall'obbligo di Controparte_4 concludere le procedure espropriative per le aree già sottoposte a occupazione d'urgenza, considerato altresì che l'immissione in possesso risaliva al 19 settembre 2007.
Tali procedure non possono infatti essere considerate quali nuovi investimenti e non è ravvisabile un concorso di colpa del concedente.
Il MIT afferma che tale decisione è stata impugnata unicamente da
[...] con riferimento alla riconosciuta responsabilità esclusiva della Controparte_4 stessa quanto all'occupazione sine titolo, mentre nessuna impugnazione è stata proposta avverso le statuizioni ivi contenute dagli attuali ricorrenti, con conseguenti definitività delle stesse.
In esecuzione degli obblighi imposti dal Tar la società di Controparte_2 ha emesso atto di acquisizione sanante del diritto di proprietà ex art. 42 bis del
[...] DPR 327/2001 a fronte del deposito dell'importo dell'indennizzo determinato in €. 80.344,70, presso il MEF- Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza.
L'indennità ricomprende 50.388,00 € per l'acquisizione sanante dell'area complessiva di 3.876 mq, 5.038,80 € per pregiudizio non patrimoniale, 24.917,90 € a titolo di occupazione illegittima quanto al periodo temporale ricompreso fra l'11 novembre 2012 ed il 30 settembre 2022.
Al terreno è stato attribuito un valore pari a 13,00 €/m2, da ritenersi sovrastimato all'attualità e di cui conseguentemente si domanda la rideterminazione.
Il MIT osserva che, non contenendo il ricorso amministrativo alcuna richiesta di corresponsione dell'indennità di occupazione asseritamente dovuta quanto al periodo ricompreso fra il momento di immissione nel possesso, nell'anno 2007, e la scadenza dell'occupazione legittima, ogni pretesa al riguardo deve intendersi totalmente o comunque prevalentemente prescritta, ex art. 2946 c.c.
Circa la debenza della stessa il MIT eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza della domanda attivata nei suoi confronti.
Infatti, ha assunto il ruolo di Ente espropriante, oltre che Controparte_4 promotore e beneficiario dell'espropriazione, e conseguentemente è l'unico soggetto titolare dell'obbligazione indennitaria.
Pertanto, è necessario escludere ogni concorrente responsabilità quanto all'obbligazione indennitaria inerente l'occupazione legittima in capo al MIT.
pagina 14 di 24 Inoltre, il MIT eccepisce che il concessionario ha posto in essere un grave inadempimento non solo per quanto concerne il completamento della procedura espropriativa ma anche rispetto agli obblighi assunti in virtù dell'accordo di definizione bonaria del 17 maggio 2010 sottoscritto, che, se fosse stato tempestivamente adempiuto, avrebbe impedito l'aggravamento dell'obbligazione, il cui onere in ogni caso è da porsi in capo ad Controparte_4
Quanto invece alla richiesta di indennità aggiuntiva a coltivatore diretto il MIT rileva che tale circostanza non è stata provata, ed in ogni caso risulta infondata, nonché prescritta quanto alla richiesta di , perché non formulata nel Parte_3 giudizio amministrativo. Ulteriormente il MIT contesta in ogni caso la quantificazione dell'indennità a tale titolo richiesta.
Quanto invece alla richiesta formulata relativamente al materiale estrattivo, il MIT ne chiede il rigetto a fronte della statuizione del Tar sul punto, non impugnata.
Egualmente il MIT eccepisce l'infondatezza delle pretese relative agli asseriti danni al soprasuolo, avendo ad oggetto piante essenzialmente prive di pregio.
***
Costituendosi in giudizio eccepisce in primo luogo Controparte_4 la propria carenza di legittimazione passiva relativamente agli importi determinati sia con riferimento al provvedimento di acquisizione sanante, sia con riguardo all'indennità di occupazione legittima. ritiene infatti che l'unico soggetto legittimato in Controparte_4 proposito è l'autorità acquisente, ovvero in quanto l'atto di Controparte_2 acquisizione, comportando il trasferimento dei beni de quibus nel suo patrimonio, non può che onerare quest'ultima dei versamenti conseguentemente dovuti alle controparti.
Inoltre, eccepisce l'assenza della propria Controparte_4 legittimazione passiva anche con riferimento all'indennità di occupazione legittima, non potendosi validamente ordinare il pagamento di un'indennità relativa ad un intervento espropriativo ad un soggetto che non ha alcun legame attualmente giuridicamente rilevante con esso. Il soggetto legittimato è colui che deve adottare l'atto di acquisizione sanante, ovvero nel caso in esame Controparte_2
Il difetto di legittimazione risulta confermato anche dalla sentenza del TAR Brescia intervenuta fra le parti.
Ulteriormente, espone che le vicende successive Controparte_4 intervenute nella modifica dei rapporti concessori hanno estromesso la società resistente dalle procedure espropriative in cui era stata coinvolta e conseguentemente essa ha perso ogni facoltà e competenza a riguardo.
Tale circostanza è confermata anche dal fatto sopravvenuto consistente nel subentro del nuovo concessionario, che giustifica di per sé la carenza di legittimazione passiva di e il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi Controparte_4 confronti. pagina 15 di 24 Considerato il contenuto degli accordi intervenuti Controparte_4 afferma che tutte le obbligazioni relative all'opera cui si riferisce il presente procedimento sono state trasferite in capo ad CP_2
Inoltre, la circostanza che gli oneri indennitari per cui è causa siano a carico di emerge anche dal comportamento della nuova concessionaria CP_2 CP_2 la quale ha provveduto direttamente alla liquidazione ed al versamento delle indennità dovute ai proprietari interessati.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di soccombenza di Controparte_4
deve essere tenuta a manlevare e tenere indenne
[...] Controparte_2
Controparte_4
Egualmente, alla luce delle pattuizioni che hanno determinato il subentro del nuovo concessionario e dei rapporti intercorrenti fra ed Controparte_4 ANAS, e/o il MIT dovranno essere condannati all'eventuale Controparte_2 manleva di ovvero al rimborso di quanto dovesse Controparte_4 essere pagato o depositato.
Infine, eccepisce esser in ogni caso intervenuta la Controparte_4 prescrizione per tutte le annualità anteriori al 2010, non risultando validi atti interruttivi della prescrizione o ricognitivi del debito precedenti al 2020, nonché, tenuto conto che il debito indennitario è un debito di valuta, che alle somme eventualmente dovute non va applicata la rivalutazione monetaria.
***
Costituendosi in giudizio la eccepisce in Controparte_2 fatto che non ha mai adottato il decreto di esproprio e Controparte_4 che solo in data 11 gennaio 2022, a seguito della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio R.G.n. 114/2018 del TAR Brescia, ad Controparte_2
è stata formalizzata la richiesta di acquisizione sanante o di restituzione dei
[...] beni.
Inoltre, eccepisce che nel ricorso dinnanzi al giudice Controparte_2 amministrativo non è stato contestato l'atto di identificazione dei beni oggetto di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2021 e per quanto concerne la quantificazione dell'indennizzo la società resistente afferma di essersi attenuta alle indicazioni del Tar Brescia.
Inoltre, quanto all'indennizzo dell'occupazione senza titolo dall'11 novembre 2012 al 30 settembre 2022, afferma di aver effettuato il versamento Controparte_2 in nome e per conto del precedente concessionario, unico soggetto tenuto alla sua liquidazione, come riconosciuto anche dalla sentenza del Tar.
Fra le voci di ristoro non è stato considerato il valore del terreno asportato per l'esecuzione dei lavori, in quanto come affermato dal Tar, il valore venale può essere calcolato unicamente in relazione alle facoltà giuridiche già incorporate nel bene alla data dell'immissione nel possesso e nel caso di specie non sussisteva in capo ai ricorrenti alcuna facoltà di scavo e commercializzazione del materiale.
pagina 16 di 24 Inoltre, non è stata considerata l'indennità aggiuntiva ex art. 40, comma 5 del Tu espropri, non avendo i ricorrenti fornito, nel corso del procedimento, la documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei presupposti di legge.
In diritto, contesta la fondatezza delle doglianze di parte Controparte_2 ricorrente.
In particolare, quanto all'indennità di occupazione legittima dal 2007 al 2012,
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto Controparte_2 la concessione stipulata il 31 maggio 2017 con il MIT è divenuta efficace a decorrere dal 1° marzo 2018, dunque in epoca successiva alla cessazione della occupazione legittima. Pertanto, non ha occupato le aree in questione nel CP_2 CP_2 periodo per il quale gli odierni ricorrenti chiedono la corresponsione dell'indennità di occupazione legittima. Tale occupazione è stata infatti disposta da Controparte_4
unico soggetto che deve ritenersi responsabile delle obbligazioni
[...] indennitarie concesse nel legittimo esercizio del potere espropriativo.
Nel caso in esame non si è verificata una successione nelle obbligazioni facenti capo ad né è subentrata nel Controparte_4 Controparte_2 procedimento espropriativo avviato dal precedente cessionario, né si è realizzata una prosecuzione da parte di dell'originario iter espropriativo Controparte_2 condotto da Non può quindi concepirsi una CP_4 Controparte_4 prosecuzione da parte di nell'originario iter espropriativo Controparte_2 condotto da in quanto il procedimento ex art. 42 bis Controparte_4 del TU Espropri ha carattere autonomo e speciale rispetto al procedimento espropriativo ordinario.
In ogni caso eccepisce che la pretesa creditoria risulta in larga Controparte_2 parte prescritta, in quanto parte ricorrente domanda l'indennità per occupazione legittima per il periodo intercorrente fra il 19 settembre 2007 e il 10 novembre 2010, ma non sono stati effettuati atti interruttivi della prescrizione prima della proposizione del presente ricorso, considerato che l'azione risarcitoria introdotta al TAR Brescia non era volta ad ottenere l'indennità per l'occupazione legittima, così che il diritto fatto valere deve ritenersi prescritto quantomeno relativamente all'occupazione decorrente dal 19 settembre 2007 al 19 settembre 2011.
Inoltre, contesta anche i criteri di valorizzazione dell'indennità Controparte_2 di occupazione legittima dedotti dai ricorrenti.
-Identificazione ed estensione dei terreni oggetto di acquisizione sanante. Difetto di giurisdizione del giudice adito. Violazione a falsa applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.: osserva che i ricorrenti contestano che l'area Controparte_2 concretamente occupata sia più estesa di quella indicata nel decreto di acquisizione sanante, censura che tuttavia attiene al corretto esercizio del potere amministrativo e che pertanto avrebbe dovuto essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1 lett. g) c.p.a..
pagina 17 di 24 -Sulla presunta sottostima del valore dei terreni. Infondatezza e illogicità dell'opposizione: in merito alla doglianza concernente la sottostima del valore dei terreni ne eccepisce l'infondatezza essendosi attenuta, come Controparte_2 evincibile dai conteggi matematici, al prezzo al mq stimato dal ricorrente. Tale doglianza risulta inoltre contraddittoria, in quanto i ricorrenti se da un lato si dolgono di una generale sottostima, dall'altro riconoscono la correttezza delle voci di indennizzo liquidate da per l'acquisizione sanante e il pregiudizio CP_2 patrimoniale.
-Sull'indennità di coltivatore diretto: eccepisce il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva rispetto a tale pretesa per le medesime argomentazioni sopra citate. In ogni caso la pretesa risulta infondata in quanto i soggetti interessati non hanno fornito la documentazione utile a dimostrare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità ex art. 40, comma 4 del TU Espropri. Ulteriormente tale indennità non risulta dovuta per una pluralità di ragioni: in primo luogo poiché la valorizzazione dei terreni ablati operata al prezzo di mercato appare incompatibile con la previsione dell'indennità dovuta ex art. 40, comma 4 del TU Espropri che il legislatore ha concepito come aggiuntiva del Valore
Agricolo Medio;
inoltre il riscontro della qualità di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto non risultano comprovati né dalla iscrizione nella sezione Coltivatori diretti dell'INPS, avente valenza unicamente a fini previdenziali, né dall'iscrizione nel registro delle imprese, avente valenza unicamente dichiarativa.
Infine, afferma essere errato il metodo di calcolo prospettato Controparte_2 dai ricorrenti, e da ritenersi infondata la pretesa di duplicazione dell'indennità calcolata da controparte, considerato che l'importo del VAM applicato all'estensione dei terreni acquisiti dovrebbe essere suddiviso pro quota fra i presunti co-legittimati all'indennità aggiuntiva e non moltiplicato per il numero degli asseriti aventi titolo.
-Sull'omessa valutazione del soprassuolo. Violazione dell'art. 42 bis, comma 3 del TU Espropri. Inammissibilità della doglianza per mancato superamento della
“prova di resistenza”: eccepisce che i ricorrenti non hanno Controparte_2 dimostrato che il pregiudizio non è stato ristorato da quanto già riconosciuto a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo.
-Sull'omessa valutazione dell'asserito danno per privazione della dotazione irrigua, nonché delle spese legali inutilmente sostenute per una lite con i confinanti. Violazione dell'art. 42 bis, comma 3 del TU Espropri. Inammissibilità della doglianza per mancato superamento della prova di resistenza: Controparte_2 afferma che, pur non essendo il soggetto obbligato a indennizzare i ricorrenti per il periodo di occupazione illegittima, ha offerto la somma di €. 24.917,90 ai sensi dell'art. 42 bis, comma 3 del TU Espropri. Nel caso di specie i ricorrenti hanno dedotto un pregiudizio per la pregressa occupazione senza titolo che avrebbe generato un danno di €. 16.626,00, somma ampiamente ricompresa nella cifra forfettariamente determinata nella misura del 5% del valore venale del bene.
pagina 18 di 24 -sull'indennità per capacità reddituali potenziali. Infondatezza e in ogni caso eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c.: eccepisce che nel caso Controparte_2 di specie risulta pacifico che alla data di immissione in possesso in capo ai ricorrenti non sussisteva alcuna facoltà di scavo e commercializzazione di materiale di cava.
In merito, inoltre, si è conformata alla pronuncia del Tar Controparte_2
Brescia n. 656/2022, statuizione che, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato.
Ulteriormente osserva che tale domanda risulta incompatibile Controparte_2 con la richiesta dell'indennità aggiuntiva in favore dei coltivatori diretti.
Infine, si oppone alle richieste risarcitorie formulate. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rileva che le domande formulate dai ricorrenti concernono la determinazione delle indennità dovute per l'occupazione legittima temporanea, l'occupazione illegittima temporanea, per l'acquisizione sanante dei terreni e per il ristoro dei danni patiti.
In primo luogo, con riferimento alla prescrizione, si osserva che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui, verificatasi l'occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto ablatorio, l'espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta o al deposito di essa, gli atti ora menzionati, rivestendo natura tipica (e non meramente interna) e costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, costituiscono atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale.” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 923/2013, in senso conforme Cassazione 3700/2008 e Cassazione n. 18858/2011).
Nel caso di specie, come rilevato anche dalla CTU svolta, in data 29/08/2016 il MIT ha consegnato ai ricorrenti una proposta di composizione bonaria, riconoscendo conseguentemente il diritto dei proprietari dei terreni ad ottenere le indennità conseguenti alla procedura espropriativa. Tale atto ha pertanto interrotto il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., e conseguentemente nel caso in esame il Collegio rileva che non è maturata alcuna prescrizione rispetto alle indennità oggetto di causa.
Con riferimento alla indennità dovuta per l'acquisizione sanante del fondo ex art. 42 bis TU Espropri in primo luogo si osserva che:
pagina 19 di 24 -il soggetto tenuto alla corresponsione delle indennità è in Controparte_2 conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 656/2022del TAR Brescia intervenuta fra le parti ove è stato riconosciuto che “il compito di risolvere l'alternativa fra acquisizione e restituzione può spettare solo all'autorità che attualmente utilizza il bene occupato e trasformato, indipendentemente dalle vicende pregresse. Nello specifico, la competenza è quindi di . L'interesse pubblico riguarda CP_2 infatti la situazione presente, come valutata dal soggetto che ha la responsabilità di assicurare la continuità del servizio.”;
-devono essere tenute in considerazione le risultanze istruttorie concernenti la superficie indicata nel decreto di acquisizione sanante.
Quanto alla quantificazione il CTU ha determinato il pregiudizio patrimoniale, ragguagliato al valore venale del bene espropriato, in €. 47.442,24 ed il pregiudizio non patrimoniale in misura pari al 10% del valore venale del bene in €. 4.744,22.
A tali somme deve aggiungersi l'indennità per il soprassuolo arboreo quantificato dal CTU in €.1.024,32.
Ulteriormente deve essere riconosciuta l'indennità da esproprio ai sensi dell'art. 40, comma 4 TUE, prevista per i proprietari coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli, calcolata in funzione del valore Agricolo Medio corrispondente alla tipologia di coltura effettivamente praticata.
Presto atto della documentazione prodotta e della CTU svolta i sigg. Pt_3 e risultano essere iscritti all'INPS in qualità di
[...] Parte_4 lavoratori autonomi nella categoria CD (coltivatori diretti) ed al momento dell'occupazione di urgenza e del decreto di acquisizione sanante il sig. Parte_4 era proprietario in quota 1/5, conduttore dei terreni oggetto di esproprio,
[...] titolare di partita IVA, iscritto alla gestione separata dei lavoratori autonomi agricoli
(Coltivatori Diretti), mentre il sig. risulta proprietario in quota 1/5 Parte_3
e coadiuvante familiare iscritto alla gestione separata dei lavoratori autonomi agricoli
(Coltivatori Diretti).
Il Ctu ha quantificato l'indennità dovuta al proprietario in €. Parte_6
24.806,40.
Preso atto della completezza della valutazione istruttoria svolta in sede di CTU sul punto, si è ritenuto superfluo procedere all'espletamento della prova testimoniale.
Il Collegio rigetta invece la richiesta con la quale i ricorrenti domandano che nell'indennizzo quantificato sia considerata anche una somma relativa al valore del prodotto cavato.
L'integrazione della CTU svolta ha infatti evidenziato che i terreni di parte ricorrente non erano, al momento dell'occupazione di urgenza, inclusi in alcun ambito territoriale estrattivo, pertanto, i ricorrenti non possedevano alcun diritto di estrazione.
pagina 20 di 24 Inoltre, il rigetto della richiesta consegue anche alla statuizione contenuta nella pronuncia del Tar Brescia n. 656/2022 intervenuta fra le parti, e non oggetto di impugnazione sul punto, ove è stato stabilito che non doveva essere preso in considerazione il valore del terreno asportato per l'esecuzione dei lavori, non sussistendo nel caso in esame i presupposti richiesti per la facoltà di scavo e commercializzazione del materiale.
Egualmente si rileva la non fondatezza e genericità della doglianza con la quale i ricorrenti hanno chiesto la determinazione di un'indennità, da liquidarsi in via quantitativa, a fronte della circostanza che al momento dello spossessamento i ricorrenti erano impegnati in una causa con i confinanti per l'utilizzo di un pozzo di irrigazione.
Quanto all'indennità per occupazione legittima si osserva quanto segue:
-il soggetto tenuto alla sua corresponsione è per le medesime Controparte_2 argomentazioni sopra esposte;
-è stata valutata la quantificazione dell'indennità effettuata dal CTU prendendo in considerazione la superficie considerata nel decreto di acquisizione sanante;
-il Ctu ha quantificato l'indennizzo per occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per l'intero arco temporale in una somma pari a 20.426,40 €.
Con riferimento invece alla indennità per occupazione temporanea illegittima si rileva in primo luogo che, come già accertato da questa Corte in altri giudizi (cfr. sentenza n. 1467/2022 cit.), nel caso di specie, la concessione intervenuta tra ANAS e ha natura di “concessione traslativa” in quanto lo Controparte_4 schema di convenzione è stato approvato con la legge n. 101/2008, avente natura di legge-provvedimento.
Avendo, pertanto, riguardo, per un verso, al fatto che nei decreti di occupazione si è qualificata “quale soggetto beneficiario e Controparte_4 promotore dell'espropriazione”, specificando di essere “stata equiparata all'autorità espropriante ex art. 3 comma 1 lett. B e 6 commi 1 e 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327”, e, per altro verso, alla natura c.d. traslativa della concessione, la legittimazione in relazione al pagamento della indennità di occupazione competeva a tale società, che era stata delegata ad esercitare in nome proprio il potere espropriativo.
Fermo restando quanto precedentemente osservato circa la peculiarità del caso di specie venendo in rilievo un'ipotesi di acquisizione sanante, ed in adesione alle conclusioni affermate dal TAR Brescia nella pronuncia intervenuta fra le parti, si ritiene che il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità dovuta per occupazione senza titolo sia in quanto beneficiario e Controparte_4 promotore dell'espropriazione nel periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità.
pagina 21 di 24 A quest'ultimo riguardo, va rilevato che la concessione, originariamente scaduta il 1° ottobre 2011, è stata prorogata sino al 30 settembre 2013, “e comunque fino alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario ai sensi dell'art. 5 comma 4 della convenzione”; nell' “atto aggiuntivo alla convenzione” del 1° agosto 2012 ANAS e dando atto che la concessione era già scaduta il 30 Controparte_4 settembre 2011, a definizione del contenzioso amministrativo tra di esse intercorso hanno convenuto che,“a specifica modifica ed integrazione di quanto previsto nella convenzione il presente atto aggiuntivo disciplina il rapporto tra la concedente ed il concessionario a partire dalla data del 1° ottobre 2011 fino al 30 settembre 2013 e comunque fino alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Convenzione”.
La convenzione richiamata, come già ricordato, integra una fattispecie di convenzione traslativa.
Pertanto, non solo non vi è traccia della limitazione del ruolo dell' Controparte_4
a mero delegato che agisce in nome e per conto della concessionaria
[...]
ANAS, ma viene specificatamente ribadita la prosecuzione del rapporto tra concedente e concessionario secondo i termini della convenzione, modificata solamente in relazione al termine di durata, all'aggiornato piano economico finanziario ed agli impegni della concedente con riferimento ai valori di subentro.
Quanto alla quantificazione dell'indennità la ctu effettuata ha accertato che l'occupazione illegittima è intercorsa fra il 10/11/2012 ed il 08/03/2023, ed ha determinato l'indennizzo nella misura pari al 5% annuo sul valore venale del bene, ovvero pari alla somma di €. 24.494,49.
Tutto quanto considerato il Collegio condanna i seguenti soggetti al deposito presso il MEF (gestione ex Cassa depositi e prestiti) dell'integrale importo accertato o dell'eventuale differenza fra l'importo già versato e quello accertato, oltre interessi: dell'indennità per illegittima occupazione Controparte_4 temporanea quantificata in €. 24.494,49;
-la società dell'indennizzo per l'acquisizione Controparte_2 sanante, ex 42 bis Tu Espropri, quantificato in €.47.442,24 per il pregiudizio patrimoniale ragguagliato al valore venale del bene;
di €. €4.744,22 per il pregiudizio non patrimoniale calcolato in misura pari al 10% del valore venale del bene;
in di
€.1024,32 per l'indennizzo del soprassuolo arboreo;
- la società di all'indennizzo per occupazione Controparte_2 d'urgenza preordinata all'espropriazione pari ad € 20.426,40€;
-la società di al deposito in favore di Controparte_2 Parte_4 e dell'indennità dovuta al proprietario coltivatore diretto
[...] Parte_3 pari a €. 24.806,40.
Quanto agli interessi si precisa che sulle somme di cui viene disposto il deposito competono ai ricorrenti gli interessi, al tasso legale nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma cod.civ., dalla data di emissione del decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2011 (Cass. 3274/2021) e nella misura prevista dall'art. 1284 cod.civ. quarto comma cod. civ. a far data dalla domanda giudiziale fino a quella del deposito. pagina 22 di 24 ***
Infine va, poi, dichiarata la inammissibilità della proposizione in questa sede della domanda di “manleva” formulata da nei confronti Controparte_4 di e del poichè in Controparte_2 Controparte_1 tema di espropriazione per pubblica utilità, la competenza eccezionale in unico grado attribuita al giudice dell'opposizione alla stima, e cioè alla corte d'appello competente per territorio, è circoscritta alla domanda di determinazione dell'indennità dovuta al proprietario del bene espropriato ed a quelle accessorie di pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno per il ritardato adempimento, ma non comprende anche la domanda - diversa ed autonoma per "petitum" e "causa petendi" - diretta a stabilire chi sia, nei rapporti interni, il soggetto che, in via di regresso, debba sopportare l'onere economico dell'indennità corrisposta all'espropriato, appartenendo il relativo giudizio al giudice di primo grado, secondo gli ordinari criteri della competenza.
(Cass. 25718/2011, 24036/2015).
Spese
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. la Corte condanna, in solido fra loro, Controparte_2
e alla rifusione delle spese di lite a favore della parte Controparte_4 ricorrente, ripartendole nei rapporti interni per i 2/3 in capo ad Controparte_2
e 1/3 in capo ad liquidate ai sensi del DM 147 Controparte_4
/2022, in base al valore del decisum, applicando lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
Egualmente l'onere della CTU viene posto in via definitiva a carico per i 2/3 di e per il restante 1/3 a carico di Controparte_2 Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: detratto da quanto testè disposto l'importo già precedentemente depositato,
-dichiara tenuta al deposito presso il MEF (gestione Controparte_4 ex Cassa depositi e prestiti) della somma dovuta per l'indennità per illegittima occupazione temporanea quantificata in €. 24.494,49, oltre interessi al tasso legale nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma cod.civ., dalla data di emissione del decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2011 e nella misura prevista dall'art. 1284 cod.civ. quarto comma cod. civ. a far data dalla domanda giudiziale fino a quella del deposito;
pagina 23 di 24 -la società tenuta al deposito presso il MEF Controparte_2 (gestione ex Cassa depositi e prestiti) dell'indennità dovuta per l'acquisizione sanante, ex 42 bis Tu Espropri, quantificata in €.47.442,24 per il pregiudizio patrimoniale ragguagliato al valore venale del bene, in €4.744,22 per il pregiudizio non patrimoniale calcolato in misura pari al 10% del valore venale del bene;
in
€.1024,32 per l'indennizzo del soprassuolo arboreo. Alla somma complessiva vanno computati gli interessi dovuti al tasso legale nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma cod.civ., dalla data di emissione del decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2011 e nella misura prevista dall'art. 1284 cod.civ. quarto comma cod. civ. a far data dalla domanda giudiziale fino a quella del deposito;
-la società di tenuta al deposito presso il MEF Controparte_2 (gestione ex Cassa depositi e prestiti) dell'indennità dovuta al proprietario coltivatore diretto in favore di e pari a €. 24.806,40, oltre Parte_4 Parte_3 interessi al tasso legale nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma cod.civ., dalla data di emissione del decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2011 e nella misura prevista dall'art. 1284 cod.civ. quarto comma cod. civ. a far data dalla domanda giudiziale fino a quella del deposito;
- la società di all'indennizzo per occupazione Controparte_2 d'urgenza preordinata all'espropriazione pari ad € 20.426,40€, oltre interessi al tasso legale nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma cod.civ., dalla data di emissione del decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2011 e nella misura prevista dall'art. 1284 cod.civ. quarto comma cod. civ. a far data dalla domanda giudiziale fino a quella del deposito;
-dichiara inammissibile la proposizione in questa sede da parte di Controparte_4 delle domande di manleva;
[...]
-condanna in solido fra loro e Controparte_2 Controparte_4 alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, ponendole rispettivamente per i 2/3 a carico di e per 1/3 a carico di Controparte_2
liquidate complessivamente per l'intero in € Controparte_4 2.977,00 per la fase di studio;
in € 1.911,00 per la fase introduttiva, in €. 4.326,00 per la fase istruttoria e in €. 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Pone l'onere della CTU definitivamente a carico di e di Controparte_2
rispettivamente nella misura di 2/3 a carico di Controparte_4
e di 1/3 a carico di Controparte_2 Controparte_4
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 24 di 24
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile,
composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Espropriazione (Codice: 106003)
nella causa civile n. R.G.427/2023 promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281
decies c.p.c. e art. 29 d. lgs. n. 150/2011 depositato in data 4 maggio 2023 e
posta in decisione all'udienza collegiale del 11 dicembre 2024
d a
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
pagina 1 di 24 (c.f. , Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SALVADORI C.F._5
ALBERTO (C.F. ) del Foro di Brescia, procuratore C.F._6
domiciliatario come da procura in atti.
RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. , presso i cui P.IVA_2
uffici è legalmente domiciliato in Brescia, via Santa Caterina n. 6.
RESISTENTE
e
(C.F. Controparte_2
, con sede legale in Tortona (AL), Strada Provinciale 211 della P.IVA_3
Lomellina, 3/13 in persona del Dott. , nella sua qualità di Controparte_3
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RENNA UR (C.F. ), dall'avv. C.F._7
SABBINI NICOLA (C.F. ), dall'avv. BOLOGNINI C.F._8
LUCIA (C.F. e dall'avv. AMATI DANIELA (C.F. C.F._9
) tutti del Foro di Milano, con domicilio digitale C.F._10
come da PEC da Registri di Giustizia.
pagina 2 di 24 RESISTENTE
e rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
SGROI MARCO (C.F. del Foro di Piacenza, C.F._11
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MEINI DARIO (C.F.
in Brescia, Borgo Pietro Wuhrer n. 81. C.F._12
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
“I ricorrenti, riportandosi a quanto dedotto nel ricorso e nella memoria
autorizzata, insistono affinché la Corte accolga le seguenti
CONCLUSIONI
(A) riconvochi innanzitutto il CTU al fine di calcolare il giusto indennizzo
dell'area con riferimento alla questione della ghiaia contenuta nelle aree
espropriate. Si ricorda infatti che il CTU, nella seconda perizia, ha
interpretato il quesito nel senso di valutare quel valore solo se le aree dei
ricorrenti fossero state ricomprese nel Piano Cave e sulla base di questo
ragionamento ha assegnato euro ZERO al valore che qui rileva, dal momento
che dette aree non rientrano nel Piano Cave.
In realtà il quesito era diretto a verificare se le aree fossero state ricomprese
pagina 3 di 24 in
“ambito estrattivo”.
Ebbene, il progetto dell'infrastruttura approvato dal CIPE e allegato nella
stessa perizia di CTU riconosce manifestamente che le aree dei ricorrenti
avessero valenza “estrattiva”. Si riposta di seguito il seguente passaggio
““3.4. CAVE Per tutta la tratta di nuova costruzione non si è previsto di
ricorrere ad acquisizione di inerti da cave in esercizio in quanto i materiali
scavati nella parte in trincea verranno utilizzati a totale compenso per
costruire i rilevati. […]
4. SICUREZZA-AREE ED ATTIVITÀ DI CANTIERE La ingente quantità
di inerti (circa 2 milioni di mc) di ottima qualità proveniente dagli scavi del
tratto in trincea (Ghedi - Castenedolo) verrà trasportata in sede definitiva
(formazione di rilevati) in una prima fase utilizzando percorsi esistenti
comunque non interessanti centri abitati e, ad opere d'arte ultimate,
servendosi del sedime della nuova strada.
Si insiste, pertanto, per la riconvocazione del CTU limitatamente a
quest'aspetto. Ed all'uopo si ricorda quanto disposto dalla Corte nell'analogo
procedimento R.G. 688/2019 (cfr. ordinanza versata in atti)
(B) Si insiste per l'escussione dei tesi con riferimento ai capitoli di prova già
ammessi, come indicato nella relativa ordinanza di questa Corte.
(C) Accolga il ricorso e per l'effetto accerti il giusto indennizzo in favore dei
ricorrenti sulla scorta delle già rassegnate conclusioni, di seguito riportate:
pagina 4 di 24 - dichiarare erronea e/o annullare la stima compiuta dalla società
[...]
per le ragioni suesposte;
CP_2
- procedere alla determinazione delle giuste indennità dovute ai ricorrenti per
l'occupazione legittima temporanea, per l'occupazione illegittima
temporanea, per l'acquisizione sanante dei terreni e per il ristoro di tutti i
danni indicati in parte motiva, quantificati in complessivi € 311.759,00 o nella
maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa,
condannando le resistenti, ognuno per quanto di competenza, a versare la
giusta e ragionevole indennità;
- ordinare il deposito e/o integrazione alla Cassa Depositi e Prestiti, delle
indennità come sopra richieste e come verranno determinate, con interessi
legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, dando le disposizioni del
caso e di legge, ferma l'imputazione all'Ente Espropriante e/o beneficiario e/o
promotore dell'esproprio delle spese legali di cui al presente procedimento,
ivi compresi gli oneri fiscali, contributo unificato spese di C.T.U. e di C.T.P.”
Controparte_5
“Voglia la Corte d'Appello adita, previa dichiarazione dell'inammissibilità
della domanda proposta quanto all'indennità di occupazione legittima,
ritenere che, rispetto ad essa, il Controparte_1
difetta di legittimazione passiva, con conseguente infondatezza della pretesa,
dichiarando, in ogni caso, la stessa totalmente, o comunque, parzialmente
pagina 5 di 24 prescritta, ex art. 2946 cod. civ. quanto al periodo antecedente al decennio
rispetto alla notifica della proposta opposizione.
Quanto alla pretesa inerente l'indennità aggiuntiva, quali coltivatori diretti,
in favore di e , ritenere e dichiarare la Parte_3 Parte_4
stessa infondata nel merito, in assenza e, comunque, in difetto di prove circa
la sussistenza dei relativi presupposti, dichiarando, in ogni caso, la
prescrizione della pretesa, ex art. 2946 cod. civ., quanto a , Parte_3
con determinazione, in via subordinata, della stessa sulla scorta di valori dei
beni al momento dell'occupazione.
In ordine all'indennità di occupazione illegittima, ritenere e dichiarare che
unico soggetto legittimato passivo rispetto ad essa, sul quale grava la relativa
obbligazione, è con accertamento, anche in Controparte_4
via riconvenzionale, che nulla è, a tale titolo, dovuto dal CP_1 [...]
nonché con dichiarazione, in ogni caso, Controparte_1
dell'intervenuta prescrizione della pretesa ex art. 2947, comma 1, quanto al
periodo antecedente al quinquennio rispetto all'attivazione del ricorso al
Giudice amministrativo, notificato all'Amministrazione in data 26 gennaio
2018.
Circa il merito dell'opposizione, previa rideterminazione, anche in via
riconvenzionale, dell'effettivo valore dell'area per cui è causa al momento di
adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ritemere e dichiarare
infondate tutte le censure formulate e le pretese avanzate mediante la stessa,
pagina 6 di 24 rigettandole, dichiarando, in ogni caso, inammissibile, essendosi formato
giudicato sotto tale profilo, ogni, ogni domanda inerente pretese “potenzialità
estrattive dei fondi”, comunque infondata, sia in linea di diritto, che di fatto,
anche in assenza di qualsivoglia prova a riguardo.
Spese rifuse”
Della Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis e disattesa ogni
avversaria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare:
• in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
adito in relazione alla domanda avversaria di riesame della consistenza dei
beni oggetto di acquisizione sanante;
• in via preliminare di merito, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto
all'indennità di occupazione legittima, quantomeno relativamente alla
occupazione decorrente dal 19 settembre 2007 al 19 settembre 2012;
• in ogni caso, nel merito, accertato il difetto di legittimazione passiva di
come esposto in atti, respingere il ricorso avversario perché CP_2
inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, e comunque respingere le
domande ed eccezioni avanzate nei confronti dell'esponente CP_2
da ogni controparte tanto in via principale, quanto in via subordinata;
• in accoglimento della domanda riconvenzionale del MIT, rideterminare gli
indennizzi ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001 sulla scorta delle valutazioni
pagina 7 di 24 compiute dal CTU, ponendo a carico esclusivo di ACP l'indennizzo per
l'occupazione senza titolo;
• in via istruttoria, respingere l'istanza dei ricorrenti di assunzione della
prova per testimoni, essendo i fatti oggetto di prova irrilevanti ai fini del
decidere.
Con vittoria di onorari, competenze, spese, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
Controparte_6
“«Piaccia alla Corte d'Appello Ecc .ma, contrariis reiectis: 1) accertata e
dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Controparte_4
e, comunque, accertato e dichiarato che
[...] [...]
non è tenuta al pagamento/deposito delle indennità Controparte_4
per cui è causa, disporne l'estromissione dal presente giudizio e, comunque,
respingere le domande, istanze ed eccezioni tutte proposte dagli attori e da
ogni altra controparte nei confronti della stessa Controparte_4
e, così, assolverla da ogni avversaria domanda;
[...]
2) in ogni caso: limitatamente alla domanda relativa all'indennità di
occupazione legittima, accertarne e dichiararne l'intervenuta prescrizione, in
toto o per le annualità anteriori al 2010, e per l'effetto rigettarla in tutto o in
parte; respingere altresì, per tutti gli importi e le indennità a qualunque titolo
dovute, l'avversaria domanda di rivalutazione monetaria;
3) in subordine, ed anche in via riconvenzionale, in ogni ipotesi di condanna
pagina 8 di 24 di
al pagamento/deposito delle Controparte_4
indennità per cui è causa, e, comunque, in ogni ipotesi di condanna, a
qualunque titolo, di ACP, in via disgiuntiva o in solido con altri coobbligati,
accertato e dichiarato che il Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, ed
[...] Controparte_2
con sede in 15057 Tortona (AL), Strada Provinciale 211, 3/13, in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, sono tenuti, in via solidale o
disgiuntiva e per le ragioni tutte di cui in esposto, a tenere indenne e
manlevare da ogni onere per le Controparte_4
indennità di cui trattasi, ad assumere tali oneri a proprio carico, e, comunque,
a tenere indenne e rifondere i ogni Controparte_4
importo da questa pagato o depositato per effetto dell'emananda sentenza,
nonché in ogni ipotesi di sua condanna a qualunque titolo, condannare i
predetti
[...]
in Controparte_7
persona e con sedi ut supra, in via solidale o disgiuntiva e per le ragioni tutte
di cui in esposto, a manlevare, tenere indenne e rifondere
[...]
di ogni importo da questa pagato o depositato a Controparte_4
titolo
di indennità a qualunque titolo per i terreni oggetto di causa, o, comunque, di
ogni importo da questa pagato o depositato per effetto dell'emananda pagina 9 di 24 sentenza, nonché in ogni ipotesi di sua condanna a qualunque titolo;
4) in ogni caso, respingere le domande, istanze ed eccezioni tutte avanzate nei
confronti di a ogni controparte Controparte_4
tanto in via principale, quanto in via subordinata, perché irrite, infondate,
inammissibili, prescritte, non provate e defatigatorie, e per l'effetto assolvere
la società esponente da ogni avversaria domanda.
Con vittoria di spese, e compensi professionali del giudizio».”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5
propongono ricorso in opposizione alla stima indicata nell'atto Parte_4 di acquisizione sanante ex art. 42 bis del DPR 327/2001, notificato in data 5 aprile
2023.
I ricorrenti deducono in fatto di essere comproprietari, nella misura di 1/5 ciascuno, di terreni agricoli siti nel Comune di Ghedi, all'epoca identificati ai mappali n.4, 5 e 21 fg. 1 NCT di Ghedi, con perimetro di mq. 3.542 (mapp. 21) e di mq 7.565 (mapp. 4 e 5).
I ricorrenti affermano che una parte di tali terreni è stata sottoposta a procedura espropriativa nell'ambito della realizzazione del raccordo autostradale fra il casello di Ospitaletto (A4), il casello di Poncarale (A21) e la viabilità di accesso all'aeroporto di Montichiari.
Il progetto definitivo dei lavori era stato approvato dal con deliberazione n. Per_1
24/05 del 18 marzo 2005 e in sua esecuzione aveva Controparte_4 assunto a carico dei ricorrenti il provvedimento di occupazione d'urgenza finalizzato all'esproprio. Conseguentemente in data 19 settembre 2007 avveniva l'immissione in possesso dei terreni.
I ricorrenti affermano che il perimetro dell'area occupata, così come indicato nel decreto di occupazione, era pari a mq. 3182.
A partire dalla data di immissione in possesso i ricorrenti espongono di aver perso definitivamente la disponibilità dei terreni, in quanto i lavori pubblici sono stati realizzati e ultimati, con conseguente trasformazione definitiva dei luoghi.
Tuttavia, nonostante ciò non era stato mai emanato il decreto di esproprio.
pagina 10 di 24 Quanto alla pubblica utilità i ricorrenti precisano che essa veniva conferita dalla delibera CIPE n. 24/05 di approvazione del progetto definitivo (con scadenza in data
10 novembre 2010) e successivamente veniva prorogata con decreto del Presidente Anas 29 ottobre 2010 di due anni, con scadenza ultima improrogabile in data 10 novembre 2012.
A fronte della cessazione della pubblica utilità i ricorrenti si rivolgevano al Tar
Brescia chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della irreversibile trasformazione dei terreni.
Il Tar con sentenza n. 656/2022 accoglieva in parte il ricorso, ordinando all'attuale concessionario, ovvero di optare per la restituzione dei beni o Controparte_2 la loro acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 327/2001.
La società , in attuazione dell'ordine disposto dal Tar Brescia, Controparte_2 assumeva il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del TU espropri, liquidando l'indennità dovuta in complessivi €. 80.344,70.
I ricorrenti eccepiscono che l'indennità così liquidata è sottostimata e manchevole di alcune voci risarcitorie.
In via preliminare i ricorrenti osservano che aveva proposto Controparte_2 per la composizione bonaria della controversia la somma pari a €. 94.652,62 (di cui
€. 76.906 a titolo di indennità di acquisizione sanante e €. 17.745,00 a titolo di occupazione legittima, decorrente dal 2007 al 2012).
Tuttavia, in seguito nell'atto impugnato sono stati proposti 80.344,70 € (di cui €. 50.388,00 a titolo di indennità di acquisizione sanante;
€.5.038,00 a titolo di indennizzo per pregiudizio patrimoniale;
€. 24.917 a titolo di occupazione illegittima decorrente dal 2012 al 2022). Pertanto, lamentano che nell'atto impugnato sarebbe stata operata un'incomprensibile riduzione del valore degli immobili, e non si sarebbe indicata la voce economica maturata nell'ambito dell'occupazione legittima occorsa nel segmento temporale compreso fra l'immissione nel possesso (2007) e la cessazione della pubblica utilità (2012).
Inoltre, parte ricorrente eccepisce che nel decreto di occupazione l'area sottoposta ad occupazione temporanea viene indicata in complessivi mq. 3.182, mentre nel decreto di esproprio in complessivi mq 3.167.
In concreto, tuttavia, l'area occupata e poi espropriata è pari a 3.332 mq + il reliquato di 709 mq.
Parte ricorrente contesta la quantificazione dell'indennità riportata nell'atto di acquisizione sanante in quanto si tratterebbe di un valore sottostimato, che non considera le reali caratteristiche dei luoghi: infatti stando al listino di OB
(CCIAA Camera di Commercio di Brescia): i terreni seminativi irrigui della zona di
Ghedi hanno usualmente un valore che si interpone fra un massimo di 130.00/h e 85.000/h.
pagina 11 di 24 Parte ricorrente afferma che stante le caratteristiche del terreno il valore deve essere ricompreso nella quotazione massima di 130.000/h, per cui il solo valore della terra dovrà essere pari ad €. 50.388,00, e a tale somma dovrà poi essere applicato l'aumento del 10%, pari ad €. 5.038,00 per il ristoro del danno non patrimoniale, ai sensi del comma 1 dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 327/2001.
Inoltre, parte ricorrente afferma che a tali somme devono essere necessariamente aggiunte le seguenti voci:
-deve essere riconosciuta l'indennità aggiuntiva spettante ai coltivatori diretti e in quanto entrambi coltivavano la terra Parte_4 Parte_3 espropriata e coltivano tuttora la parte residuale rimasta in loro possesso. Pertanto, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del DPR n. 327/2001, considerato che il VAM della regione agraria n. 14 corrisponde a €. 7,14 mq deve versarsi almeno l'indennità di €. 27.674,00 ciascuno;
-come risulta dal verbale di immissione nel possesso emesso da Controparte_4 al momento dell'occupazione erano presenti sul terreno alcuni alberi, in
[...] particolare 55 robinie, n. 2 peschi, n. 7 salici, n. 1 rovere, n. 6 olmi e n. 20 platani. In considerazione di ciò la perizia di parte ha complessivamente stimato il loro valore in
€. 3.000;
-a causa dei lavori strutturali realizzati per tre annate agricole il mappale 23, di proprietà dei ricorrenti, è stato privato di dotazione irrigua, con conseguente impossibilità di coltivazione del mais. L'irrigazione è stata ripristinata unicamente nel 2015/2016; tuttavia il canale irriguo non è stato realizzato perfettamente e conseguentemente si sono verificati allagamenti con possibili gravi danni alle coltivazioni in pieno campo. Tenendo conto di tali circostanze il perito di parte ha stimato che il mappale 23 ha subito una diminuzione di valore, per perdita della fertilità, del 30%, pari a €. 16.626,00;
-i terreni dei ricorrenti sono collocati su un'area su cui insistono alcune cave ed hanno un potenziale estrattivo, trovandosi nel loro sottosuolo un'enorme quantità di ghiaia. L'intervento realizzato da ha dato luogo alla Controparte_4 escavazione della superficie prevista in esproprio, in considerazione della quale il perito di parte ha quantificato il valore del prodotto cavato pari a €. 135.350,00;
-nel decreto di esproprio, a differenza di quanto indicato nella proposta di composizione bonaria del 2020, non viene presa in considerazione l'indennità di occupazione legittima maturata dall'immissione in possesso nei terreni oggi espropriati sino alla cessazione della pubblica utilità. Parte ricorrente afferma che ai sensi dell'art. 50, comma 1 d.lgs. n. 327/2001 l'indennità di occupazione legittima ammonta ad €. 20.995,00;
-parte ricorrente afferma essere errata la quantificazione dell'occupazione usurpativa verificatasi, cioè in assenza di pubblica utilità. Ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. n. 327/2001 ai ricorrenti deve essere riconosciuto un danno patrimoniale pari a €.
27.713,00;
pagina 12 di 24 -parte ricorrente espone che nel verbale di immissione in possesso controparte ha dato atto che i ricorrenti erano impiegati in una causa con i confinanti per l'utilizzo di un pozzo di irrigazione, causa che è cessata per carenza di interesse essendo stati i terreni trasformati in autostrada. In considerazione di ciò i ricorrenti domandano un'indennità da liquidarsi in via equitativa dal giudice avente ad oggetto il rimborso delle spese legali.
***
Costituendosi in giudizio il Controparte_1 preliminarmente in fatto afferma che in data 31 maggio 2017 esso ha sottoscritto con la la Convenzione disciplinante il rapporto Controparte_2 fra il Concedente e il Concessionario per la gestione del collegamento autostradale
A21 Piacenza Cremona Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda, nonché per la realizzazione e gestione di nuovi interventi fra quali il raccordo autostradale
Ospitaletto- Montichiari.
Successivamente con Decreto interministeriale n. 453/2017 la Convenzione di concessione è stata approvata, e pertanto la summenzionata società è l'attuale concessionario, nonché il soggetto che ha provveduto all'adozione, nel caso in esame, del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis TU Espropri.
Inoltre il MIT rileva che con ricorso al TAR Brescia gli attuali opponenti hanno formulato richieste risarcitorie, ovvero restitutorie, da un lato quanto a porzioni di terreni di loro proprietà che sarebbero stati trasformati in autostrada previa escavazione e dall'altro in relazione a quelle che non sarebbero state oggetto di escavazione, con richiesta altresì di corresponsione della somma a titolo di risarcimento del danno in favore di per mancata percezione Parte_4 dell'indennità aggiuntiva asseritamente dovutagli in quanto coltivatore diretto.
A seguito del parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo ha demandato ad la scelta fra acquisizione del bene e restituzione Controparte_2 dello stesso, specificando che la prima opzione può ritenersi legittima unicamente se accompagnata dalla stima dell'attuale valore di mercato dello stesso.
Inoltre, il giudice amministrativo ha ritenuto che non debba essere preso in considerazione il valore del terreno asportato per l'esecuzione dei lavori, e che, mancando in capo ai ricorrenti alcuna facoltà di scavo e commercializzazione del materiale, non vi è diritto all'indennizzo.
Quanto poi al danno da occupazione senza titolo il TAR ha affermato che l'unico soggetto obbligato è in quanto beneficiario e promotore Controparte_8 dell'espropriazione nel periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità.
pagina 13 di 24 Nello specifico il TAR ha precisato che la circostanza che nella fase di proroga della concessione le convenzioni integrative e aggiuntive abbiano previsto unicamente la prosecuzione della gestione ordinaria dell'infrastruttura autostradale, senza nuovi investimenti, non esonerava dall'obbligo di Controparte_4 concludere le procedure espropriative per le aree già sottoposte a occupazione d'urgenza, considerato altresì che l'immissione in possesso risaliva al 19 settembre 2007.
Tali procedure non possono infatti essere considerate quali nuovi investimenti e non è ravvisabile un concorso di colpa del concedente.
Il MIT afferma che tale decisione è stata impugnata unicamente da
[...] con riferimento alla riconosciuta responsabilità esclusiva della Controparte_4 stessa quanto all'occupazione sine titolo, mentre nessuna impugnazione è stata proposta avverso le statuizioni ivi contenute dagli attuali ricorrenti, con conseguenti definitività delle stesse.
In esecuzione degli obblighi imposti dal Tar la società di Controparte_2 ha emesso atto di acquisizione sanante del diritto di proprietà ex art. 42 bis del
[...] DPR 327/2001 a fronte del deposito dell'importo dell'indennizzo determinato in €. 80.344,70, presso il MEF- Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza.
L'indennità ricomprende 50.388,00 € per l'acquisizione sanante dell'area complessiva di 3.876 mq, 5.038,80 € per pregiudizio non patrimoniale, 24.917,90 € a titolo di occupazione illegittima quanto al periodo temporale ricompreso fra l'11 novembre 2012 ed il 30 settembre 2022.
Al terreno è stato attribuito un valore pari a 13,00 €/m2, da ritenersi sovrastimato all'attualità e di cui conseguentemente si domanda la rideterminazione.
Il MIT osserva che, non contenendo il ricorso amministrativo alcuna richiesta di corresponsione dell'indennità di occupazione asseritamente dovuta quanto al periodo ricompreso fra il momento di immissione nel possesso, nell'anno 2007, e la scadenza dell'occupazione legittima, ogni pretesa al riguardo deve intendersi totalmente o comunque prevalentemente prescritta, ex art. 2946 c.c.
Circa la debenza della stessa il MIT eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque l'infondatezza della domanda attivata nei suoi confronti.
Infatti, ha assunto il ruolo di Ente espropriante, oltre che Controparte_4 promotore e beneficiario dell'espropriazione, e conseguentemente è l'unico soggetto titolare dell'obbligazione indennitaria.
Pertanto, è necessario escludere ogni concorrente responsabilità quanto all'obbligazione indennitaria inerente l'occupazione legittima in capo al MIT.
pagina 14 di 24 Inoltre, il MIT eccepisce che il concessionario ha posto in essere un grave inadempimento non solo per quanto concerne il completamento della procedura espropriativa ma anche rispetto agli obblighi assunti in virtù dell'accordo di definizione bonaria del 17 maggio 2010 sottoscritto, che, se fosse stato tempestivamente adempiuto, avrebbe impedito l'aggravamento dell'obbligazione, il cui onere in ogni caso è da porsi in capo ad Controparte_4
Quanto invece alla richiesta di indennità aggiuntiva a coltivatore diretto il MIT rileva che tale circostanza non è stata provata, ed in ogni caso risulta infondata, nonché prescritta quanto alla richiesta di , perché non formulata nel Parte_3 giudizio amministrativo. Ulteriormente il MIT contesta in ogni caso la quantificazione dell'indennità a tale titolo richiesta.
Quanto invece alla richiesta formulata relativamente al materiale estrattivo, il MIT ne chiede il rigetto a fronte della statuizione del Tar sul punto, non impugnata.
Egualmente il MIT eccepisce l'infondatezza delle pretese relative agli asseriti danni al soprasuolo, avendo ad oggetto piante essenzialmente prive di pregio.
***
Costituendosi in giudizio eccepisce in primo luogo Controparte_4 la propria carenza di legittimazione passiva relativamente agli importi determinati sia con riferimento al provvedimento di acquisizione sanante, sia con riguardo all'indennità di occupazione legittima. ritiene infatti che l'unico soggetto legittimato in Controparte_4 proposito è l'autorità acquisente, ovvero in quanto l'atto di Controparte_2 acquisizione, comportando il trasferimento dei beni de quibus nel suo patrimonio, non può che onerare quest'ultima dei versamenti conseguentemente dovuti alle controparti.
Inoltre, eccepisce l'assenza della propria Controparte_4 legittimazione passiva anche con riferimento all'indennità di occupazione legittima, non potendosi validamente ordinare il pagamento di un'indennità relativa ad un intervento espropriativo ad un soggetto che non ha alcun legame attualmente giuridicamente rilevante con esso. Il soggetto legittimato è colui che deve adottare l'atto di acquisizione sanante, ovvero nel caso in esame Controparte_2
Il difetto di legittimazione risulta confermato anche dalla sentenza del TAR Brescia intervenuta fra le parti.
Ulteriormente, espone che le vicende successive Controparte_4 intervenute nella modifica dei rapporti concessori hanno estromesso la società resistente dalle procedure espropriative in cui era stata coinvolta e conseguentemente essa ha perso ogni facoltà e competenza a riguardo.
Tale circostanza è confermata anche dal fatto sopravvenuto consistente nel subentro del nuovo concessionario, che giustifica di per sé la carenza di legittimazione passiva di e il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi Controparte_4 confronti. pagina 15 di 24 Considerato il contenuto degli accordi intervenuti Controparte_4 afferma che tutte le obbligazioni relative all'opera cui si riferisce il presente procedimento sono state trasferite in capo ad CP_2
Inoltre, la circostanza che gli oneri indennitari per cui è causa siano a carico di emerge anche dal comportamento della nuova concessionaria CP_2 CP_2 la quale ha provveduto direttamente alla liquidazione ed al versamento delle indennità dovute ai proprietari interessati.
In ogni caso, nella denegata ipotesi di soccombenza di Controparte_4
deve essere tenuta a manlevare e tenere indenne
[...] Controparte_2
Controparte_4
Egualmente, alla luce delle pattuizioni che hanno determinato il subentro del nuovo concessionario e dei rapporti intercorrenti fra ed Controparte_4 ANAS, e/o il MIT dovranno essere condannati all'eventuale Controparte_2 manleva di ovvero al rimborso di quanto dovesse Controparte_4 essere pagato o depositato.
Infine, eccepisce esser in ogni caso intervenuta la Controparte_4 prescrizione per tutte le annualità anteriori al 2010, non risultando validi atti interruttivi della prescrizione o ricognitivi del debito precedenti al 2020, nonché, tenuto conto che il debito indennitario è un debito di valuta, che alle somme eventualmente dovute non va applicata la rivalutazione monetaria.
***
Costituendosi in giudizio la eccepisce in Controparte_2 fatto che non ha mai adottato il decreto di esproprio e Controparte_4 che solo in data 11 gennaio 2022, a seguito della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio R.G.n. 114/2018 del TAR Brescia, ad Controparte_2
è stata formalizzata la richiesta di acquisizione sanante o di restituzione dei
[...] beni.
Inoltre, eccepisce che nel ricorso dinnanzi al giudice Controparte_2 amministrativo non è stato contestato l'atto di identificazione dei beni oggetto di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2021 e per quanto concerne la quantificazione dell'indennizzo la società resistente afferma di essersi attenuta alle indicazioni del Tar Brescia.
Inoltre, quanto all'indennizzo dell'occupazione senza titolo dall'11 novembre 2012 al 30 settembre 2022, afferma di aver effettuato il versamento Controparte_2 in nome e per conto del precedente concessionario, unico soggetto tenuto alla sua liquidazione, come riconosciuto anche dalla sentenza del Tar.
Fra le voci di ristoro non è stato considerato il valore del terreno asportato per l'esecuzione dei lavori, in quanto come affermato dal Tar, il valore venale può essere calcolato unicamente in relazione alle facoltà giuridiche già incorporate nel bene alla data dell'immissione nel possesso e nel caso di specie non sussisteva in capo ai ricorrenti alcuna facoltà di scavo e commercializzazione del materiale.
pagina 16 di 24 Inoltre, non è stata considerata l'indennità aggiuntiva ex art. 40, comma 5 del Tu espropri, non avendo i ricorrenti fornito, nel corso del procedimento, la documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei presupposti di legge.
In diritto, contesta la fondatezza delle doglianze di parte Controparte_2 ricorrente.
In particolare, quanto all'indennità di occupazione legittima dal 2007 al 2012,
eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto Controparte_2 la concessione stipulata il 31 maggio 2017 con il MIT è divenuta efficace a decorrere dal 1° marzo 2018, dunque in epoca successiva alla cessazione della occupazione legittima. Pertanto, non ha occupato le aree in questione nel CP_2 CP_2 periodo per il quale gli odierni ricorrenti chiedono la corresponsione dell'indennità di occupazione legittima. Tale occupazione è stata infatti disposta da Controparte_4
unico soggetto che deve ritenersi responsabile delle obbligazioni
[...] indennitarie concesse nel legittimo esercizio del potere espropriativo.
Nel caso in esame non si è verificata una successione nelle obbligazioni facenti capo ad né è subentrata nel Controparte_4 Controparte_2 procedimento espropriativo avviato dal precedente cessionario, né si è realizzata una prosecuzione da parte di dell'originario iter espropriativo Controparte_2 condotto da Non può quindi concepirsi una CP_4 Controparte_4 prosecuzione da parte di nell'originario iter espropriativo Controparte_2 condotto da in quanto il procedimento ex art. 42 bis Controparte_4 del TU Espropri ha carattere autonomo e speciale rispetto al procedimento espropriativo ordinario.
In ogni caso eccepisce che la pretesa creditoria risulta in larga Controparte_2 parte prescritta, in quanto parte ricorrente domanda l'indennità per occupazione legittima per il periodo intercorrente fra il 19 settembre 2007 e il 10 novembre 2010, ma non sono stati effettuati atti interruttivi della prescrizione prima della proposizione del presente ricorso, considerato che l'azione risarcitoria introdotta al TAR Brescia non era volta ad ottenere l'indennità per l'occupazione legittima, così che il diritto fatto valere deve ritenersi prescritto quantomeno relativamente all'occupazione decorrente dal 19 settembre 2007 al 19 settembre 2011.
Inoltre, contesta anche i criteri di valorizzazione dell'indennità Controparte_2 di occupazione legittima dedotti dai ricorrenti.
-Identificazione ed estensione dei terreni oggetto di acquisizione sanante. Difetto di giurisdizione del giudice adito. Violazione a falsa applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.: osserva che i ricorrenti contestano che l'area Controparte_2 concretamente occupata sia più estesa di quella indicata nel decreto di acquisizione sanante, censura che tuttavia attiene al corretto esercizio del potere amministrativo e che pertanto avrebbe dovuto essere devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1 lett. g) c.p.a..
pagina 17 di 24 -Sulla presunta sottostima del valore dei terreni. Infondatezza e illogicità dell'opposizione: in merito alla doglianza concernente la sottostima del valore dei terreni ne eccepisce l'infondatezza essendosi attenuta, come Controparte_2 evincibile dai conteggi matematici, al prezzo al mq stimato dal ricorrente. Tale doglianza risulta inoltre contraddittoria, in quanto i ricorrenti se da un lato si dolgono di una generale sottostima, dall'altro riconoscono la correttezza delle voci di indennizzo liquidate da per l'acquisizione sanante e il pregiudizio CP_2 patrimoniale.
-Sull'indennità di coltivatore diretto: eccepisce il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva rispetto a tale pretesa per le medesime argomentazioni sopra citate. In ogni caso la pretesa risulta infondata in quanto i soggetti interessati non hanno fornito la documentazione utile a dimostrare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità ex art. 40, comma 4 del TU Espropri. Ulteriormente tale indennità non risulta dovuta per una pluralità di ragioni: in primo luogo poiché la valorizzazione dei terreni ablati operata al prezzo di mercato appare incompatibile con la previsione dell'indennità dovuta ex art. 40, comma 4 del TU Espropri che il legislatore ha concepito come aggiuntiva del Valore
Agricolo Medio;
inoltre il riscontro della qualità di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto non risultano comprovati né dalla iscrizione nella sezione Coltivatori diretti dell'INPS, avente valenza unicamente a fini previdenziali, né dall'iscrizione nel registro delle imprese, avente valenza unicamente dichiarativa.
Infine, afferma essere errato il metodo di calcolo prospettato Controparte_2 dai ricorrenti, e da ritenersi infondata la pretesa di duplicazione dell'indennità calcolata da controparte, considerato che l'importo del VAM applicato all'estensione dei terreni acquisiti dovrebbe essere suddiviso pro quota fra i presunti co-legittimati all'indennità aggiuntiva e non moltiplicato per il numero degli asseriti aventi titolo.
-Sull'omessa valutazione del soprassuolo. Violazione dell'art. 42 bis, comma 3 del TU Espropri. Inammissibilità della doglianza per mancato superamento della
“prova di resistenza”: eccepisce che i ricorrenti non hanno Controparte_2 dimostrato che il pregiudizio non è stato ristorato da quanto già riconosciuto a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo.
-Sull'omessa valutazione dell'asserito danno per privazione della dotazione irrigua, nonché delle spese legali inutilmente sostenute per una lite con i confinanti. Violazione dell'art. 42 bis, comma 3 del TU Espropri. Inammissibilità della doglianza per mancato superamento della prova di resistenza: Controparte_2 afferma che, pur non essendo il soggetto obbligato a indennizzare i ricorrenti per il periodo di occupazione illegittima, ha offerto la somma di €. 24.917,90 ai sensi dell'art. 42 bis, comma 3 del TU Espropri. Nel caso di specie i ricorrenti hanno dedotto un pregiudizio per la pregressa occupazione senza titolo che avrebbe generato un danno di €. 16.626,00, somma ampiamente ricompresa nella cifra forfettariamente determinata nella misura del 5% del valore venale del bene.
pagina 18 di 24 -sull'indennità per capacità reddituali potenziali. Infondatezza e in ogni caso eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c.: eccepisce che nel caso Controparte_2 di specie risulta pacifico che alla data di immissione in possesso in capo ai ricorrenti non sussisteva alcuna facoltà di scavo e commercializzazione di materiale di cava.
In merito, inoltre, si è conformata alla pronuncia del Tar Controparte_2
Brescia n. 656/2022, statuizione che, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato.
Ulteriormente osserva che tale domanda risulta incompatibile Controparte_2 con la richiesta dell'indennità aggiuntiva in favore dei coltivatori diretti.
Infine, si oppone alle richieste risarcitorie formulate. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio rileva che le domande formulate dai ricorrenti concernono la determinazione delle indennità dovute per l'occupazione legittima temporanea, l'occupazione illegittima temporanea, per l'acquisizione sanante dei terreni e per il ristoro dei danni patiti.
In primo luogo, con riferimento alla prescrizione, si osserva che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui, verificatasi l'occupazione acquisitiva in assenza di emissione del decreto ablatorio, l'espropriante proceda tuttavia alla determinazione dell'indennità di esproprio, ovvero all'offerta o al deposito di essa, gli atti ora menzionati, rivestendo natura tipica (e non meramente interna) e costituendo in ogni caso il riconoscimento del diritto dell'ex proprietario ad un ristoro patrimoniale, costituiscono atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto dominicale.” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 923/2013, in senso conforme Cassazione 3700/2008 e Cassazione n. 18858/2011).
Nel caso di specie, come rilevato anche dalla CTU svolta, in data 29/08/2016 il MIT ha consegnato ai ricorrenti una proposta di composizione bonaria, riconoscendo conseguentemente il diritto dei proprietari dei terreni ad ottenere le indennità conseguenti alla procedura espropriativa. Tale atto ha pertanto interrotto il termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., e conseguentemente nel caso in esame il Collegio rileva che non è maturata alcuna prescrizione rispetto alle indennità oggetto di causa.
Con riferimento alla indennità dovuta per l'acquisizione sanante del fondo ex art. 42 bis TU Espropri in primo luogo si osserva che:
pagina 19 di 24 -il soggetto tenuto alla corresponsione delle indennità è in Controparte_2 conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 656/2022del TAR Brescia intervenuta fra le parti ove è stato riconosciuto che “il compito di risolvere l'alternativa fra acquisizione e restituzione può spettare solo all'autorità che attualmente utilizza il bene occupato e trasformato, indipendentemente dalle vicende pregresse. Nello specifico, la competenza è quindi di . L'interesse pubblico riguarda CP_2 infatti la situazione presente, come valutata dal soggetto che ha la responsabilità di assicurare la continuità del servizio.”;
-devono essere tenute in considerazione le risultanze istruttorie concernenti la superficie indicata nel decreto di acquisizione sanante.
Quanto alla quantificazione il CTU ha determinato il pregiudizio patrimoniale, ragguagliato al valore venale del bene espropriato, in €. 47.442,24 ed il pregiudizio non patrimoniale in misura pari al 10% del valore venale del bene in €. 4.744,22.
A tali somme deve aggiungersi l'indennità per il soprassuolo arboreo quantificato dal CTU in €.1.024,32.
Ulteriormente deve essere riconosciuta l'indennità da esproprio ai sensi dell'art. 40, comma 4 TUE, prevista per i proprietari coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli, calcolata in funzione del valore Agricolo Medio corrispondente alla tipologia di coltura effettivamente praticata.
Presto atto della documentazione prodotta e della CTU svolta i sigg. Pt_3 e risultano essere iscritti all'INPS in qualità di
[...] Parte_4 lavoratori autonomi nella categoria CD (coltivatori diretti) ed al momento dell'occupazione di urgenza e del decreto di acquisizione sanante il sig. Parte_4 era proprietario in quota 1/5, conduttore dei terreni oggetto di esproprio,
[...] titolare di partita IVA, iscritto alla gestione separata dei lavoratori autonomi agricoli
(Coltivatori Diretti), mentre il sig. risulta proprietario in quota 1/5 Parte_3
e coadiuvante familiare iscritto alla gestione separata dei lavoratori autonomi agricoli
(Coltivatori Diretti).
Il Ctu ha quantificato l'indennità dovuta al proprietario in €. Parte_6
24.806,40.
Preso atto della completezza della valutazione istruttoria svolta in sede di CTU sul punto, si è ritenuto superfluo procedere all'espletamento della prova testimoniale.
Il Collegio rigetta invece la richiesta con la quale i ricorrenti domandano che nell'indennizzo quantificato sia considerata anche una somma relativa al valore del prodotto cavato.
L'integrazione della CTU svolta ha infatti evidenziato che i terreni di parte ricorrente non erano, al momento dell'occupazione di urgenza, inclusi in alcun ambito territoriale estrattivo, pertanto, i ricorrenti non possedevano alcun diritto di estrazione.
pagina 20 di 24 Inoltre, il rigetto della richiesta consegue anche alla statuizione contenuta nella pronuncia del Tar Brescia n. 656/2022 intervenuta fra le parti, e non oggetto di impugnazione sul punto, ove è stato stabilito che non doveva essere preso in considerazione il valore del terreno asportato per l'esecuzione dei lavori, non sussistendo nel caso in esame i presupposti richiesti per la facoltà di scavo e commercializzazione del materiale.
Egualmente si rileva la non fondatezza e genericità della doglianza con la quale i ricorrenti hanno chiesto la determinazione di un'indennità, da liquidarsi in via quantitativa, a fronte della circostanza che al momento dello spossessamento i ricorrenti erano impegnati in una causa con i confinanti per l'utilizzo di un pozzo di irrigazione.
Quanto all'indennità per occupazione legittima si osserva quanto segue:
-il soggetto tenuto alla sua corresponsione è per le medesime Controparte_2 argomentazioni sopra esposte;
-è stata valutata la quantificazione dell'indennità effettuata dal CTU prendendo in considerazione la superficie considerata nel decreto di acquisizione sanante;
-il Ctu ha quantificato l'indennizzo per occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione per l'intero arco temporale in una somma pari a 20.426,40 €.
Con riferimento invece alla indennità per occupazione temporanea illegittima si rileva in primo luogo che, come già accertato da questa Corte in altri giudizi (cfr. sentenza n. 1467/2022 cit.), nel caso di specie, la concessione intervenuta tra ANAS e ha natura di “concessione traslativa” in quanto lo Controparte_4 schema di convenzione è stato approvato con la legge n. 101/2008, avente natura di legge-provvedimento.
Avendo, pertanto, riguardo, per un verso, al fatto che nei decreti di occupazione si è qualificata “quale soggetto beneficiario e Controparte_4 promotore dell'espropriazione”, specificando di essere “stata equiparata all'autorità espropriante ex art. 3 comma 1 lett. B e 6 commi 1 e 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327”, e, per altro verso, alla natura c.d. traslativa della concessione, la legittimazione in relazione al pagamento della indennità di occupazione competeva a tale società, che era stata delegata ad esercitare in nome proprio il potere espropriativo.
Fermo restando quanto precedentemente osservato circa la peculiarità del caso di specie venendo in rilievo un'ipotesi di acquisizione sanante, ed in adesione alle conclusioni affermate dal TAR Brescia nella pronuncia intervenuta fra le parti, si ritiene che il soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità dovuta per occupazione senza titolo sia in quanto beneficiario e Controparte_4 promotore dell'espropriazione nel periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità.
pagina 21 di 24 A quest'ultimo riguardo, va rilevato che la concessione, originariamente scaduta il 1° ottobre 2011, è stata prorogata sino al 30 settembre 2013, “e comunque fino alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario ai sensi dell'art. 5 comma 4 della convenzione”; nell' “atto aggiuntivo alla convenzione” del 1° agosto 2012 ANAS e dando atto che la concessione era già scaduta il 30 Controparte_4 settembre 2011, a definizione del contenzioso amministrativo tra di esse intercorso hanno convenuto che,“a specifica modifica ed integrazione di quanto previsto nella convenzione il presente atto aggiuntivo disciplina il rapporto tra la concedente ed il concessionario a partire dalla data del 1° ottobre 2011 fino al 30 settembre 2013 e comunque fino alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Convenzione”.
La convenzione richiamata, come già ricordato, integra una fattispecie di convenzione traslativa.
Pertanto, non solo non vi è traccia della limitazione del ruolo dell' Controparte_4
a mero delegato che agisce in nome e per conto della concessionaria
[...]
ANAS, ma viene specificatamente ribadita la prosecuzione del rapporto tra concedente e concessionario secondo i termini della convenzione, modificata solamente in relazione al termine di durata, all'aggiornato piano economico finanziario ed agli impegni della concedente con riferimento ai valori di subentro.
Quanto alla quantificazione dell'indennità la ctu effettuata ha accertato che l'occupazione illegittima è intercorsa fra il 10/11/2012 ed il 08/03/2023, ed ha determinato l'indennizzo nella misura pari al 5% annuo sul valore venale del bene, ovvero pari alla somma di €. 24.494,49.
Tutto quanto considerato il Collegio condanna i seguenti soggetti al deposito presso il MEF (gestione ex Cassa depositi e prestiti) dell'integrale importo accertato o dell'eventuale differenza fra l'importo già versato e quello accertato, oltre interessi: dell'indennità per illegittima occupazione Controparte_4 temporanea quantificata in €. 24.494,49;
-la società dell'indennizzo per l'acquisizione Controparte_2 sanante, ex 42 bis Tu Espropri, quantificato in €.47.442,24 per il pregiudizio patrimoniale ragguagliato al valore venale del bene;
di €. €4.744,22 per il pregiudizio non patrimoniale calcolato in misura pari al 10% del valore venale del bene;
in di
€.1024,32 per l'indennizzo del soprassuolo arboreo;
- la società di all'indennizzo per occupazione Controparte_2 d'urgenza preordinata all'espropriazione pari ad € 20.426,40€;
-la società di al deposito in favore di Controparte_2 Parte_4 e dell'indennità dovuta al proprietario coltivatore diretto
[...] Parte_3 pari a €. 24.806,40.
Quanto agli interessi si precisa che sulle somme di cui viene disposto il deposito competono ai ricorrenti gli interessi, al tasso legale nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma cod.civ., dalla data di emissione del decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2011 (Cass. 3274/2021) e nella misura prevista dall'art. 1284 cod.civ. quarto comma cod. civ. a far data dalla domanda giudiziale fino a quella del deposito. pagina 22 di 24 ***
Infine va, poi, dichiarata la inammissibilità della proposizione in questa sede della domanda di “manleva” formulata da nei confronti Controparte_4 di e del poichè in Controparte_2 Controparte_1 tema di espropriazione per pubblica utilità, la competenza eccezionale in unico grado attribuita al giudice dell'opposizione alla stima, e cioè alla corte d'appello competente per territorio, è circoscritta alla domanda di determinazione dell'indennità dovuta al proprietario del bene espropriato ed a quelle accessorie di pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno per il ritardato adempimento, ma non comprende anche la domanda - diversa ed autonoma per "petitum" e "causa petendi" - diretta a stabilire chi sia, nei rapporti interni, il soggetto che, in via di regresso, debba sopportare l'onere economico dell'indennità corrisposta all'espropriato, appartenendo il relativo giudizio al giudice di primo grado, secondo gli ordinari criteri della competenza.
(Cass. 25718/2011, 24036/2015).
Spese
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. la Corte condanna, in solido fra loro, Controparte_2
e alla rifusione delle spese di lite a favore della parte Controparte_4 ricorrente, ripartendole nei rapporti interni per i 2/3 in capo ad Controparte_2
e 1/3 in capo ad liquidate ai sensi del DM 147 Controparte_4
/2022, in base al valore del decisum, applicando lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
Egualmente l'onere della CTU viene posto in via definitiva a carico per i 2/3 di e per il restante 1/3 a carico di Controparte_2 Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: detratto da quanto testè disposto l'importo già precedentemente depositato,
-dichiara tenuta al deposito presso il MEF (gestione Controparte_4 ex Cassa depositi e prestiti) della somma dovuta per l'indennità per illegittima occupazione temporanea quantificata in €. 24.494,49, oltre interessi al tasso legale nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma cod.civ., dalla data di emissione del decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2011 e nella misura prevista dall'art. 1284 cod.civ. quarto comma cod. civ. a far data dalla domanda giudiziale fino a quella del deposito;
pagina 23 di 24 -la società tenuta al deposito presso il MEF Controparte_2 (gestione ex Cassa depositi e prestiti) dell'indennità dovuta per l'acquisizione sanante, ex 42 bis Tu Espropri, quantificata in €.47.442,24 per il pregiudizio patrimoniale ragguagliato al valore venale del bene, in €4.744,22 per il pregiudizio non patrimoniale calcolato in misura pari al 10% del valore venale del bene;
in
€.1024,32 per l'indennizzo del soprassuolo arboreo. Alla somma complessiva vanno computati gli interessi dovuti al tasso legale nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma cod.civ., dalla data di emissione del decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2011 e nella misura prevista dall'art. 1284 cod.civ. quarto comma cod. civ. a far data dalla domanda giudiziale fino a quella del deposito;
-la società di tenuta al deposito presso il MEF Controparte_2 (gestione ex Cassa depositi e prestiti) dell'indennità dovuta al proprietario coltivatore diretto in favore di e pari a €. 24.806,40, oltre Parte_4 Parte_3 interessi al tasso legale nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma cod.civ., dalla data di emissione del decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2011 e nella misura prevista dall'art. 1284 cod.civ. quarto comma cod. civ. a far data dalla domanda giudiziale fino a quella del deposito;
- la società di all'indennizzo per occupazione Controparte_2 d'urgenza preordinata all'espropriazione pari ad € 20.426,40€, oltre interessi al tasso legale nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma cod.civ., dalla data di emissione del decreto ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2011 e nella misura prevista dall'art. 1284 cod.civ. quarto comma cod. civ. a far data dalla domanda giudiziale fino a quella del deposito;
-dichiara inammissibile la proposizione in questa sede da parte di Controparte_4 delle domande di manleva;
[...]
-condanna in solido fra loro e Controparte_2 Controparte_4 alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, ponendole rispettivamente per i 2/3 a carico di e per 1/3 a carico di Controparte_2
liquidate complessivamente per l'intero in € Controparte_4 2.977,00 per la fase di studio;
in € 1.911,00 per la fase introduttiva, in €. 4.326,00 per la fase istruttoria e in €. 5.103,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Pone l'onere della CTU definitivamente a carico di e di Controparte_2
rispettivamente nella misura di 2/3 a carico di Controparte_4
e di 1/3 a carico di Controparte_2 Controparte_4
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Giuseppe Magnoli
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