Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 40/2024 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore);
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 40/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto reclamo avverso decreto di omologazione di concordato fallimentare, vertente tra:
(codice fiscale: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
4.7.1943, in proprio (in quanto socio di maggioranza) e in qualità di amministratore pro tempore della società Re Mida s.r.l. (partita i.v.a.: ), avente sede legale a P.IVA_1
Cosenza, in via Montegrappa, n. 35/B, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura ad litem posta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso contenente il reclamo, dagli avvocati Iolanda Giordanelli e Valerie
Stella De Caro Giordanelli, elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Luigi Pallone, sito a Catanzaro, in via Citriniti, n. 5, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata del proprio procuratore:
e al numero di telefax 0984.21981 Email_1
1
e
(partita i.v.a.: ), in persona del curatore, dott. Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso, in forza di autorizzazione del giudice delegato Controparte_2
del fallimento del 24.1.2024, allegata in atti e di mandato alle liti posto su foglio separato e materialmente congiunto alla memoria di costituzione nel giudizio di reclamo, dall'avv.
Salvatore Bencivinni, elettivamente domiciliato presso il proprio studio professionale, sito a TR (CS), in via F. Pirrino, n. 10, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e numero di fax: 0982.91882 Email_2
Reclamata
e
(partita i.v.a.: ), avente sede legale a Vibo Valentia, in via Controparte_3 P.IVA_2
Hipponion, n. 54, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa, come da mandato posto su Controparte_4
foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di reclamo, dall'avv. Agostino Caridà, elettivamente domiciliata presso il proprio studio professionale, sito a Vibo Valentia, in viale Kennedy, n. 87, con indiritto di posta elettronica certificata: e numero di Email_3
fax: 0963.993223
Reclamata
Conclusioni delle parti:
per i procuratori del reclamante in proprio e in qualità di amministratore Parte_1 pro tempore della Re Mida s.r.l.: “1) Come da memoria congiunta depositata il 7.4.2025, si ribadisce la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio con la seguente regolamentazione delle spese: a) sulle spese del giudizio di primo grado: “La società
[...]
rinuncia espressamente alla corresponsione delle spese legali dei gradi e CP_3 dei giudizi già definiti tra le stesse parti (con ord. dell'11.10.2023 del Trib. di Cosenza e
n. 1897/2023 RG Corte App. CZ), si impegna a pagare direttamente quelle liquidate in
2 favore della Curatela del , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Controparte_1
Bencivinni del Foro di Paola (C.F. ed a carico del Sig. il C.F._2 Pt_1
quale verrà, inoltre, tenuto indenne da qualsiasi ulteriore spesa (ivi incluse eventuali spese di registrazione) derivante dalla definizione del giudizio rinunciato e dai gradi e giudizi precedenti inerenti l'omologa del concordato fallimentare, anche nei confronti della Curatela del fallimento Re Mida s.r.l. come sopra rappresentata”; 2) sulle spese del presente giudizio di reclamo: “compensazione tra tutte le parti, che accettano la rinuncia, delle spese di giudizio …. La società riconosce (si accolla le) Controparte_3 spese relative all'attività professionale del CTU nominato dalla Corte d'Appello, Ing.
, e del CTP nominato dal Sig. Ing. ; Persona_1 Pt_1 Persona_2
il procuratore della reclamata “nel ribadire congiuntamente la richiesta Controparte_3
di estinzione del giudizio, dichiarano che le spese sono state regolamentate tra le parti come segue: 1) sulle spese del giudizio di primo grado: “La società Controparte_3
rinuncia espressamente alla corresponsione delle spese legali dei gradi e dei giudizi già definiti tra le stesse parti (con ord. dell'11.10.2023 del Trib. di Cosenza e n. 1897/2023
RG Corte App. CZ), si impegna a pagare direttamente quelle liquidate in favore della
Curatela del , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Bencivinni Controparte_1
del Foro di Paola (C.F. ed a carico del Sig. il quale C.F._2 Pt_1
verrà, inoltre, tenuto indenne da qualsiasi ulteriore spesa (ivi incluse eventuali spese di registrazione) derivante dalla definizione del giudizio rinunciato e dai gradi e giudizi precedenti inerenti l'omologa del concordato fallimentare, anche nei confronti della
Curatela del fallimento Re Mida s.r.l. come sopra rappresentata”; 2) sulle spese del presente giudizio di reclamo: “Il sig. si obbliga a depositare telematicamente Pt_1 specifico atto di rinuncia, anche ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con cui chiederà l'estinzione del giudizio di reclamo pendente innanzi la Corte d'Appello di Catanzaro n. 40/2024
R.G., con compensazione tra tutte le parti, che accettano la rinuncia, delle spese di giudizio …. La società riconosce (si accolla le) spese relative all'attività Controparte_3 professionale del CTU nominato dalla Corte d'Appello, Ing. , e del CTP Persona_1
nominato dal Sig. Ing. ; Pt_1 Persona_2
il procuratore della reclamata “Insiste affinché la Corte adita Controparte_1 dichiari l'estinzione del giudizio, con spese compensate, come da dichiarazione di
3 accettazione della rinuncia agli atti del giudizio del 30.1.2025 e da memorie congiunte del 7.4.2025”;
Svolgimento del processo
Con decreto di omologazione del 6.12.2023, notificato in data 12.12.2023, il Tribunale di
Cosenza, accogliendo la proposta presentata dalla società del 22.3.2023, Controparte_3
successivamente integrata il 26.4.2023, a seguito del sopravvenuto aggiornamento dello stato passivo, ha omologato il concordato fallimentare della fallita Re Mida s.r.l., demandando al giudice delegato, anche in sostituzione del comitato dei creditori, ed al curatore, ai sensi dell'art. 136 del regio decreto n. 267/1942, l'esercizio di poteri di vigilanza e controllo, emanando le disposizioni accessorie.
Il Tribunale, in sintesi - richiamato il contenuto della proposta di omologazione avanzata dalla creditrice e richiamata, altresì, la relazione del curatore, in luogo del Controparte_3 comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 128 della legge fallimentare, con cui aveva espresso parere favorevole all'approvazione della predetta proposta;
nonché illustrato l'oggetto del giudizio - ha omologato la proposta di concordato fallimentare avanzata dalla società rilevando che, poiché, nel caso di specie, le opposizioni Controparte_3
spiegate avverso la stessa erano state respinte dal Tribunale con distinti provvedimenti notificati al curatore, rispettivamente, in data 3.11.2023 e 30.11.2023, non erano configurabili fattori ostativi all'omologazione, risultando la stessa e la procedura concordataria immuni da irritualità e da vizi invalidanti.
Con ricorso depositato telematicamente in data 11.1.2024 e notificato, unitamente al decreto di fissazione udienza, il 22.1.2024, avverso il suddetto decreto di omologazione ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 131 della legge fallimentare, in Parte_1
proprio (in quanto socio di maggioranza della fallita Re Mida s.r.l.) ed in qualità di amministratore pro tempore della predetta società, al fine di chiedere – previa sospensione della efficacia esecutiva del decreto impugnato e previo espletamento di una c.t.u. volta alla stima dell'immobile sito a Roma, in via degli Esterzili, e ad aggiornare i valori della perizia del 2005, allegata agli atti (avente ad oggetto la valutazione degli immobili inclusi nella massa attiva del concordato) – la declaratoria di inammissibilità o il rigetto della proposta di concordato avanzata dalla società perché Controparte_3
4 gravemente abusiva e lesiva dei diritti patrimoniali del socio e della società fallita, con conseguente revoca del decreto impugnato.
Con un unico motivo di impugnazione, in particolare, i reclamanti hanno lamentato che il
Tribunale, nell'omologare la proposta di concordato fallimentare avanzata dalla creditrice aveva ingiustamente avallato un'operazione posta in essere in Controparte_3
danno della società fallita e del proprio socio di maggioranza, giacché: la proponente aveva dolosamente sovradimensionato l'ammontare dello stato passivo e aveva, altresì, omesso di menzionare una parte rilevante dello stato attivo, omettendo di includervi l'immobile sito a Roma, in via degli Esterzili e, sulla base di una perizia risalente a 20 anni prima, stimando in difetto il valore dell'immobile sito a Cosenza, in via Monte
Grappa, n. 31/b; erra errata, anche, la stima del valore dell'immobile sito a Spezzano della Sila (CS), frazione di Camigliatello, giacché la società fallita non era proprietaria soltanto del 50 % del predetto immobile, bensì dell'intera nuda proprietà, oltre il 50 % dell'usufrutto; il Tribunale, inoltre, aveva omesso di rilevare, nella stima dell'attivo, le disponibilità liquide, i beni mobili e i crediti, per un totale di ulteriori euro 33.400,00; gli organi della procedura non avevano proceduto alla vendita di alcun bene immobile nell'arco dell'intera durata della procedura fallimentare;
la stima del passivo indicato nella proposta di concordato fallimentare era esagerata, essendo inesistente, in particolare, il debito nei confronti della società “Intrum s.p.a.” (pari ad euro 106.000,00), così come ingiustificata era l'ulteriore spesa preventivata per le spese di un ricorso per cassazione che, tuttavia, non era stato mai proposto.
Con memorie di costituzione depositate telematicamente, rispettivamente, il 15.3.2024 ed il 23.3.2024, si sono costituiti nel presente giudizio di reclamo il Controparte_1
in persona del curatore, dott. , e la società in
[...] Controparte_2 Controparte_3 persona dell'amministratore unico, , resistendo all'avverso Controparte_4
reclamo, di cui hanno chiesto il rigetto perché inammissibile e infondato.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, con ordinanza del 15.7.2024, questa Corte - dopo aver rilevato che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato non era stata riproposta nelle note di trattazione scritta e, quindi, doveva intendersi implicitamente abbandonata - ha accolto l'istanza del reclamante di ammissione di una c.t.u. estimativa, nominando per la sua esecuzione l'ing.
[...]
, cui è stato demandato di accertare il reale valore di mercato, al momento della Per_1 presentazione dell'istanza di concordato fallimentare (aprile 2023), degli immobili
5 acquisiti all'attivo del concordato e da destinare alla sua esecuzione (cfr. ordinanza in atti).
Pervenuti l'accettazione dell'incarico e il giuramento telematico da parte dell'ing.
, con ordinanza del 16.9.2024 sono stati assegnati al predetto c.t.u. i termini per Per_1
l'espletamento delle operazioni peritali, successivamente, prorogati.
Nelle more dell'espletamento dell'incarico peritale, con istanza presentata il 31.1.2025, i procuratori di parte reclamante - dopo aver premesso di aver depositato atto di rinunzia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. da parte di con accettazione della Parte_1
resistente notificata alla Curatela del fallimento della Re Mida s.r.l., Controparte_3
nonché dichiarazione di accettazione alla rinuncia degli atti del giudizio da parte della
Curatela e provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla rinuncia - ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di giudizio, come da accordo già raggiunto.
Con ordinanza del 3.2.2025, questa Corte, nel riservare il compiuto esame dell'istanza suddetta all'udienza fissata per il 23.4.2025, ha disposto l'immediata sospensione dell'attività peritale di stima in corso, invitando il c.t.u. a depositare istanza di liquidazione del compenso professionale spettantegli e delle spese sostenute per l'attività peritale svolta;
nonché le parti a documentare compiutamente l'accordo raggiunto, con particolare riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado e del presente procedimento di reclamo (cfr. ordinanza in atti).
In data 5.2.2025 l'ing. ha depositato istanza di liquidazione del compenso. Per_1
Il 7.4.2025, i procuratori di tutte le parti hanno depositato una memoria a firma congiunta, in cui hanno affermato che: 1) quanto alle spese del giudizio di primo grado, la società rinunciava espressamente alla corresponsione delle spese legali Controparte_3
dei gradi e dei giudizi già definiti tra le stesse parti (con ordinanza dell'11.10.2023 del
Tribunale di Cosenza e n. 1897/2023 R.G. Corte di Appello di Catanzaro); 2) la suddetta società si impegnava a pagare direttamente quelle liquidate in favore della Curatela del
Fallimento Re Mida s.r.l. ed a carico di il quale sarebbe stato, inoltre, tenuto Parte_1
indenne da qualsiasi ulteriore spesa (ivi incluse eventuali spese di registrazione) derivante dalla definizione del giudizio rinunciato e dai gradi e giudizi precedenti inerenti l'omologa del concordato fallimentare, anche nei confronti della Curatela del fallimento della Re Mida s.r.l.; 2) quanto alle spese del presente giudizio di reclamo, si Parte_1
obbligava a presentare atto di rinuncia, anche ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con cui avrebbe
6 chiesto l'estinzione del presente giudizio di reclamo (n. 40/2024 r.g.a.c.), con compensazione tra tutte le parti, che accettavano la rinuncia, delle spese di giudizio;
3) la società si accollava le spese relative all'attività professionale del c.t.u. Controparte_3 nominato dalla Corte d'Appello (ing. ) e del c.t.p. nominato da Persona_1 Pt_1
ing. Le parti, quindi, hanno concordemente chiesto
[...] Persona_2
l'estinzione del presente giudizio di reclamo, con compensazione delle spese come da accordi raggiunti.
All'esito dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note (i procuratori del reclamante hanno ribadito quanto richiesto nella memoria a firma congiunta del 4.4.2025 e lo stesso ha fatto il procuratore della reclamata Curatela del fallimento di Re Mida s.r.l.).
Motivi della decisione
Per come sopra esposto - tenuto conto: a) dell'istanza presentata il 31.1.2025 dai procuratori degli odierni reclamanti e della allegata documentazione (rinuncia agli atti del presente giudizio, avanzata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., dalle parti reclamanti, con accettazione del legale rappresentante della società e del proprio Controparte_3 procuratore;
b) dell'accettazione della predetta rinuncia, anche, da parte della Curatela del fallimento della Re Mida s.r.l. (sottoscritta dall'avv. Salvatore Bencivinni, munito di procura speciale anche per accettare rinunce agli atti) e dell'autorizzazione del giudice delegato del 30.1.2025 ad accettare la rinuncia;
c) delle ulteriori precisazioni, in ordine all'accordo raggiunto sulle spese di giudizio e di consulenza tecnica d'ufficio e di parte, contenute nella memoria congiunta a firma dei procuratori delle parti, presentata il
7.4.2025 - risulta formalizzata la rinuncia agli atti del giudizio di reclamo di parte reclamante e la accettazione delle parti reclamate, da cui consegue la declaratoria di estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Quanto alle spese del giudizio, deve rammentarsi che l'art. 306, comma 4°, c.p.c. dispone che “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie, emerge dagli atti di rinuncia ed accettazione e, in particolare, dalla memoria del 4.4.2025 (presentata il 7.4.2025), sottoscritta congiuntamente dai procuratori di tutte le parti del presente giudizio di reclamo (tutti muniti di procura
7 speciale anche a transigere, quietanzare, rinunciare agli atti e accettare la rinuncia), che, a seguito della transazione intercorsa fra le parti, queste ed i loro difensori hanno raggiunto l'intesa, anche, per la compensazione delle spese di lite e delle spese di c.t.u., per come sopra illustrato.
Sulla scorta di tale accordo, deve essere disposta la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di reclamo (per i giudizi precedenti, compreso il primo grado del procedimento, vale l'accordo raggiunto dalle parti e dai propri procuratori), mentre le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, devono essere poste in solido a carico delle parti e, nei rapporti tra loro, a carico della società CP_3
al pari di quelle relative alla consulenza tecnica di parte dei reclamanti.
[...]
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da in proprio e in qualità di amministratore pro tempore Parte_1
della Re Mida s.r.l., avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare emesso dal Tribunale di Cosenza, nell'ambito del giudizio r.g. fallimenti n. 38/2003, in data 6.12.2023 e notificato in data 12.12.2023, così provvede:
- dichiara l'estinzione del presente giudizio di reclamo;
- compensa fra tutte le parti le spese del presente giudizio di reclamo, per come indicato dalle parti nella memoria del 4.4.2025, presentata il 7.4.2025;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, in solido, a carico di tutte le parti e, quanto ai rapporti tra le stesse, a carico della società la al pari di quelle di CP_3
consulenza tecnica di parte di parte reclamante, liquidate come da apposito accordo tra le parti.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 24.4.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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