Ordinanza cautelare 24 novembre 2022
Sentenza 17 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 17/08/2023, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/08/2023
N. 00239/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la EM Romagna
sezione staccata di RM (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2022, proposto da
AV IL, in proprio e quale legale rappresentante dell’Associazione Acque Chiare - Bazzarole, BA DR, AR LI, ZZ RG, NA ER, NA IA, RI AO, US UC NE, US SE, RI ER, EL ET RI, ON FE, RN NZ, CH RI, NI IS, AP EF, OL NN, HU Irina, rappresentati e difesi dall’avvocato Giacomo Cresci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di GI Nell’EM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Annalisa Corradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l’Energia dell’EM-Romagna - ARPAE, non costituita in giudizio;
nei confronti
Wind RE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento Dirigenziale del Comune di GI EM - Servizio Ambiente Energia Sostenibilità, dell’8 giugno 2022 rif. PG 128186/2020 con cui è stata rilasciata alla società Wind RE S.p.A. l’autorizzazione all’esecuzione delle opere consistenti in stazione radio base (SRB) per telefonia mobile sita in GI nell’EM in Via G. Lambrakis parcheggio comunale, foglio 2016 mappale 387, come da domanda presentata in data 7 agosto 2020, con indicazione del termine di 12 mesi per la realizzazione delle opere come da progetto presentato, pena la decadenza dell’autorizzazione concessa;
- del provvedimento Dirigenziale del Comune di GI nell’EM - Servizio Ambiente Energia Sostenibilità, RUAD n. 469 del 18 marzo 2022, con cui è stato disposto l’annullamento d'ufficio dell'atto dirigenziale PG 177531 del 4 novembre 2020 recante diniego di autorizzazione all’installazione di SRB per telefonia mobile da realizzarsi dalla ditta Wind RE PA in GI EM Via Lambrakis - parcheggio comunale;
- del parere ARPAE indicato di data 5 maggio 2022 su PG 111214, ed in quanto occorrer possa del parere ARPAE indicato di data 9 settembre 2020 su PG 142599;
- di tutti gli atti del procedimento che hanno portato ai provvedimenti impugnati, necessari connessi e/o conseguenti, ivi comprese le risultanze istruttore e gli eventuali pareri acquisiti, tra i quali - in quanto occorrer possa - quello asseritamente reso dal Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana in data 23 settembre 2020 con PG 150197, di contenuto sconosciuto e mai comunicato, oltre all'atto di tardiva ostensione dei documenti chiesti in accesso in data 6 marzo 2022 ed inviati soltanto in data 10 giugno 2022 a seguito dell'emanazione dell'atto di autorizzazione in questa sede impugnato;
- del silenzio inadempimento sull’istanza presentata per l'avvio di procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in autotutela dell'atto autorizzativo di data 8 giugno 2022 nonché del precedente atto di annullamento d'ufficio del diniego di autorizzazione, di data 18 marzo2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di GI Nell'EM e di Wind RE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni ricorrenti sono cittadini che risiedono tutti nel Comune di GI EM, in prossimità del parcheggio pubblico di Via Lambrakis, zona di Bazzarola, ove insiste il parco delle Acque Chiare; in tale zona il Comune di GI EM, odierno resistente, col provvedimento dell’8 giugno 2022, rif PG 128186 del 7 agosto 2020, ha autorizzato la società Wind RE S.p.A., odierna controinteressata, alla realizzazione delle opere indicate nell’istanza della stessa del 7 agosto 2020 e relativa alla installazione di una grande antenna SRB per telefonia mobile ubicata tra gli stalli di sosta del predetto parcheggio pubblico di Via Lambrakis.
Con riferimento a tale impianto, va ricordato che la società Wind RE S.p.A., in data 7 agosto 2020, ha presentato al Comune di GI EM un’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. n. 259/2003, acquisita agli atti comunali al P.G. 128186 del 7 agosto 2020, per la realizzazione di una nuova Stazione Radio Base (d’ora in poi, SRB) di telefonia mobile, denominata “RE180 BAZZAROLA”, stazione sita, appunto, in Via Lambrakis a GI EM, all’interno di un parcheggio comunale.
Il Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità del Comune di GI EM ha dunque avviato il relativo procedimento amministrativo, inviando agli istanti la propria comunicazione in data 12 agosto 2020.
Nella medesima data il Comune provvedeva poi a richiedere i pareri di competenza ad ARPAE e AUSL e, tramite il gestionale di posta interna tra Servizi, al Servizio di Rigenerazione Urbana del Comune ed all’Ufficio Progetti Sismici del Comune.
Il Comune eseguiva inoltre, ai sensi di legge, la pubblicazione dell’istanza all’Albo Pretorio dal 3 settembre 2020 al 3 ottobre 2020.
In data 9 settembre 2020 ARPAE trasmetteva al Comune il proprio parere favorevole, acquisito agli atti comunali al P.G. n. 142599 del 9 settembre 2020, avente ad oggetto “ Valutazione tecnica preventiva in merito al progetto di installazione di una nuova SRB WINDTRE da realizzarsi in Via Lambrakis c/o parcheggio comunale in Comune di GI EM (cod. sito: RE180 BAZZAROLA) .”, ove nelle conclusioni si evidenziava: “ il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 08.07.2003 e successive modifiche e integrazioni. La vigente normativa in materia di protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici emessi dall’impianto in oggetto risulta pertanto rispettata. ”.
Il Servizio Rigenerazione Urbana del Comune, con nota P.G. 150197 del 23 settembre 2020, chiedeva al Servizio Ambiente, Energia e Sostenibilità del medesimo Comune, al fine di esprimere un’idonea valutazione del progetto dal punto di vista della sua conformità urbanistica, un’integrazione documentale “ con foto inserimento dell’impianto che dia evidenza dell’impatto visivo da ogni lato di osservazione, al fine di evidenziarne l’incidenza .” ed integrazione degli “ elaborati presentati con un adeguato studio di inserimento paesaggistico che metta in evidenza gli impatti sui valori percettivi e sulle emergenze storico-culturali del territorio, nonché le mitigazioni previste. ”.
Cosicché il Servizio Ambiente Energia e Sostenibilità del Comune, in data 23 settembre 2020, inviava tale richiesta di integrazioni alla società Wind RE S.p.A., comunicandole la sospensione dei termini del procedimento fino alla ricezione delle integrazioni richieste.
La società Wind RE S.p.A. provvedeva così a fornire tutte le integrazioni documentali richieste e il Servizio Ambiente suddetto, in data 7 ottobre 2020, inviava il progetto corredato di tutti i relativi elaborati al Servizio Rigenerazione Urbana “ per l’acquisizione del parere CQAP (Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio) e la prosecuzione dell’iter per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dei lavori da parte di Wind RE S.p.A ”.
La CQAP, in data 26 ottobre 2020, rinviava la pratica per un supplemento di istruttoria.
In data 27 ottobre 2020, l’Ufficio Progetti Sismici presso il Servizio Rigenerazione Urbana del Comune di GI EM esprimeva il suo parere favorevole, ritenendo condivisibile l’asseverazione sottoscritta dal progettista architettonico e strutturale dell’intero intervento.
Successivamente il Servizio Ambiente, Energia e Sostenibilità del Comune di GI EM, con provvedimento P.G. 177531 del 4 novembre 2020, esprimeva il proprio diniego alla richiesta di installazione della SRB e lo comunicava a Wind RE; in particolare il predetto diniego era emesso dopo aver acquisito “ il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in data 27/10/2020 con PG 171987 che ha rinviato la pratica “per supplemento di istruttoria” giudicando non idonea la localizzazione centralizzata dell’intervento in progetto rispetto al contesto urbanistico in cui si interviene ”, il parere “ di conformità urbanistica Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana in data 23/09/2020 con PG 150197 ” e dopo aver acquisito “ la valutazione non favorevole del Servizio Mobilità in quanto è stato ritenuto condivisibile il parere espresso dalla Commissione CQAP ed in considerazione dell’impatto sulla fruibilità dei parcheggi tangenti alla struttura ”.
Il sopra menzionato provvedimento non veniva impugnato da parte di Wind RE S.p.A.
Veniva così presentata da parte della controinteressata nuova localizzazione, in area privata, e precisamente in Via A. Cugini (Foglio 216, mappale 76), con l’Amministrazione comunale che avviava il relativo iter procedimentale per valutare il rilascio o il diniego di autorizzazione.
In tale procedimento era coinvolta l’Associazione odierna ricorrente che, con proprie osservazioni di data 18 novembre 2021 e 5 dicembre 2021, rappresentava la sussistenza di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata dalla società Wind RE S.p.A., e il relativo procedimento si concludeva con il diniego all’installazione del richiesto impianto SRB.
Poco dopo, a seguito di una verifica da parte degli uffici tecnici comunali dell’intero procedimento relativo all’istanza presentata da Wind RE S.p.A. per l’impianto da realizzarsi nel parcheggio di via Lambrakis, il Comune di GI EM emetteva il provvedimento RUAD n. 469 del 18 marzo 2022, di cui in epigrafe, con cui annullava in autotutela il diniego sopra menzionato, emesso in data 4 novembre 2020, e ciò in quanto il parere della “ Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio era stato illegittimamente richiesto in quanto la localizzazione dell’impianto oggetto dell’istanza non avveniva su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ” e, inoltre, “ il parere di conformità urbanistica del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana in data 23/09/2020 con PG 150197….era illegittimo nei limiti in cui condizionava il rilascio dell’autorizzazione a tutele diverse da quelle richieste dalla normativa citata trattandosi, con riguardo all’impianto in questione, di localizzazione che non avviene su “edifici di valore storico – architettonico… ” e, infine, “ la valutazione non favorevole del Servizio Mobilità per condivisione del parere espresso dalla Commissione CQAP ed in considerazione dell’impatto sulla fruibilità dei parcheggi tangenti alla struttura, era da considerarsi illegittima nei limiti in cui condizionava il rilascio dell’autorizzazione ad un parere, quello della CQAP, non dovuto ed a tutele diverse da quelle richieste dalla normativa, come esposto nei paragrafi precedenti ”.
Con nota in pari data, il Comune di GI EM comunicava alla società Wind RE S.p.A. il suddetto provvedimento dirigenziale di annullamento del diniego, chiedendo alla società di confermare il proprio interesse per l’impianto di via Lambrakis e affermando che, in caso di persistenza dell’interesse, il Comune di GI EM avrebbe di nuovo interessato ARPAE al fine di chiedere conferma alla stessa del proprio parere positivo in merito a tale impianto.
La società Wind RE S.p.A. a sua volta confermava, con nota acquisita agli atti del Comune al P.G. 77999 del 29 marzo 2022, la propria volontà di ottenere l’autorizzazione suddetta mantenendo il progetto invariato e chiedeva, pertanto, di procedere con la richiesta di conferma del parere favorevole di ARPAE, già espresso in data 9 settembre 2020 con nota P.G. 142599.
A tale adempimento il Comune di GI EM provvedeva con nota n. 90066 in data 6 aprile 2022, con cui chiedeva nuovamente il parere di competenza ad ARPAE che, in data 5 maggio 2022, si pronunciava di nuovo favorevolmente all’installazione dell’antenna in oggetto.
Preso atto di tale parere, il Comune di GI EM rilasciava, in data 8 giugno 2022, l’autorizzazione alla realizzazione della SRB a Wind RE S.p.A., di cui in epigrafe, per l’impianto da ubicarsi in Via Lambrakis a GI EM, in area di parcheggio comunale.
Successivamente, in data 25 luglio 2022, il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio Immobiliare del Comune di GI EM emanava il provvedimento dirigenziale RUAD 1319, con cui disponeva il rilascio della concessione dell’area pubblica ove doveva essere realizzato l’impianto per un’area di 50 mq, e successivamente veniva sottoscritto il contratto di concessione d’uso dell’area medesima per la realizzazione della SRB in argomento.
Nel frattempo gli odierni ricorrenti, in seguito ad accesso agli atti, venivano a conoscenza dei provvedimenti di cui in epigrafe e proponevano avverso essi ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato al Comune di GI EM in data 29 luglio 2022, con cui chiedevano l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti di cui in epigrafe.
In data 23 settembre 2022 veniva notificato a mezzo pec nel domicilio eletto formale atto di opposizione avverso il ricorso straordinario, con istanza per la sua trasposizione dinanzi al TAR dell’EM-Romagna, Sezione di RM, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R n. 1199/1971, da parte della società Wind RE S.p.A. e i ricorrenti provvedevano alla trasposizione del ricorso presso questo Tribunale in data 22 ottobre 2022.
Si è costituito in giudizio, in data 10 novembre 2022, il Comune di GI EM, depositando poi relativa memoria in data 18 novembre 2022 con cui ha, in primis , eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza dell’interesse a ricorrere da parte dei ricorrenti e, poi, ne ha chiesto la reiezione nel merito in quanto infondato.
Si è costituita in giudizio, in data 15 novembre 2022, la società Wind RE S.p.A., depositando poi relativa memoria in data 18 novembre 2022 con cui ha eccepito anch’essa l’inammissibilità del ricorso per mancanza dell’interesse a ricorrere da parte dei ricorrenti e, poi, ha chiesto la reiezione dello stesso nel merito.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 23 novembre 2022 è stata emessa l’ordinanza n. 347/2022 con cui “ Ritenuto che la complessità delle questioni oggetto del giudizio richiede un approfondimento incompatibile con la sommarietà propria della fase cautelare ” è stata fissata la trattazione del merito della causa all’udienza pubblica del 5 aprile 2023, udienza “ nella quale potrà essere valutata la questione anche alla luce delle produzioni istruttorie richieste al Comune di GI EM nella discussione avvenuta in udienza ”.
Le parti hanno poi depositato documentazione nonché memorie finali ed infine, all’udienza pubblica del 5 aprile 2023, dopo articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0.1. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune di GI EM e dalla controinteressata Wind RE S.p.A. per mancanza di interesse ad agire da parte dei ricorrenti.
In particolare, secondo la prospettazione comunale “ Si eccepisce l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso per insufficienza della c.d. vicinitas a sorreggere un concreto ed attuale interesse a ricorrere ” e ciò in quanto “ nella fattispecie concreta non è dubbia l’esistenza della vicinitas siccome emergente dalla documentazione versata in atti e quindi della legitimatio ad causam ” ma, ciò premesso, “ nella fattispecie non sussiste alcuna prova concreta (o quantomeno un principio di prova) del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla sfera giuridica dei ricorrenti ”.
Analoga eccezione, come riportato nella parte in fatto, è stata svolta anche dalla società Wind RE S.p.A., la quale ha affermato nella propria memoria che “ Quanto all’eventuale danno alla salute, basti in tale sede rilevare che i ricorrenti, non solo nulla hanno allegato a dimostrazione del paventato danno, ma non hanno neanche articolato una specifica eccezione (ovvero uno specifico motivo) in tal senso ” e, inoltre, “ Egualmente priva di alcun principio probatorio l’asserita pericolosità alla pubblica incolumità ed alla sicurezza dell’impianto di tlc ”.
0.2. - Le sopra riportate eccezioni sono infondate.
Il Collegio rileva, sul punto, che, per stessa ammissione di parte resistente e della società controinteressata, rimane incontestata la vicinitas dei ricorrenti alla SRB di che trattasi.
Stabilito quanto sopra, con riferimento all’interesse dedotto dai ricorrenti il Collegio osserva che, nel peculiare caso di che trattasi, la SRB autorizzata risulta allocata in un parcheggio pubblico con concessione di una superficie pari a 50 mq di detta area, e, dunque, atteso che i ricorrenti sono tutti residenti nelle vicinanze, appare chiaro che l’interesse degli stessi è quello alla fruizione dei predetti parcheggi pubblici, che costituiscono un servizio reso dal Comune di GI EM agli abitanti al fine di consentire agli stessi la sosta dei propri automezzi.
Del resto, va evidenziato che proprio per tale collocazione dell’impianto SRB il Comune di GI EM ha richiesto un parere al proprio Ufficio Mobilità, parere ( rectius : valutazione) che è risultato negativo “ …in considerazione dell’impatto sulla fruibilità dei parcheggi tangenti alla struttura .”.
Risultano, pertanto, condivisibili sul punto le affermazioni di parte ricorrente secondo cui “ …è indubbio e comprovato (stante la nota del Servizio Mobilità richiamata anche negli atti dell’Ente e posta a base del diniego originario) l’impatto negativo sulla fruibilità del parcheggio pubblico della nuova SRB, che dunque comporta un deterioramento delle condizioni di vita e un peggioramento dei caratteri urbanistici che connotano l’area. ” e tale impatto negativo risulta determinante nell’incardinare in capo ai ricorrenti il necessario interesse ad agire in quanto gli stessi “ sono quotidiani utilizzatori del parcheggio di Via Lambrakis, che come affermato dal Servizio Mobilità dell’Ente subisce un pregiudizio in punto di fruibilità, e dunque v’è piena prova del pregiudizio concreto dall’installazione della SRB con tutto ciò che è a corredo della stessa ”.
In altri termini, come dedotto sempre da parte ricorrente, “ Non si comprende pertanto la considerazione svolta sull’insussistenza e/o la mancata prova del pregiudizio, trattandosi di prova desumibile dagli stessi atti emanati dalla PA resistente, il cui valore confessorio supera ogni profilo al riguardo sollevato da controparte ” e ciò in quanto la valutazione negativa espressa dal Servizio Mobilità del Comune di GI EM circa la realizzazione della SRB di che trattasi per l’interferenza della stessa coi parcheggi ad essa tangenti radica naturalmente in capo ai fruitori dei predetti parcheggi, fra cui gli odierni ricorrenti, l’interesse a ricorrere per l’impatto della struttura sui parcheggi, impatto che, si ribadisce, è stato confermato dallo stesso Comune di GI EM da ultimo con la nota depositata in data 23 febbraio 2023 dell’Area Sviluppo Territoriale del predetto Comune.
E’ stato più volte evidenziato dalla giurisprudenza che deve essere riconosciuto l’interesse ad agire dei soggetti residenti in immobili vicini a nuovi impianti per la telefonia mobile, i quali prospettino di poterne subire un danno anche solo in termini di apprezzabile scadimento della “qualità della vita” per trovarsi in durevole rapporto con la zona interessata.
Da quanto sopra esposto ne deriva, dunque, che nel presente caso sussiste pienamente per i ricorrenti l’interesse ad agire in giudizio.
1. - Precisato quanto sopra, il Collegio può passare all’esame del merito del ricorso e, al riguardo, osserva che lo stesso è in parte fondato, e va accolto, con riferimento all’impugnazione svolta avverso i provvedimenti comunali di revoca del precedente di diniego e di successiva autorizzazione alla realizzazione dell’impianto SRB, di cui in epigrafe, mentre è infondato, e va respinto, con riferimento all’impugnazione dei pareri di ARPAE di cui in epigrafe.
2. - Col primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti comunali impugnati formulando diverse censure.
2.1.1. - Con una prima censura di ordine procedimentale, parte ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti comunali impugnati in quanto “ Attesa la palese sussistenza di un pregiudizio per gli abitanti del luogo, non v’è dubbio che una iniziativa come quella intrapresa dal Comune di GI imponesse di coinvolgere nel procedimento l’associazione scrivente, visto il tenore letterale dell’art. 21 nonies L. 241/90. Sotto tale profilo, nel ricordare come l’interesse pubblico e la partecipazione (in particolare dell’associazione e degli abitanti dell’area di Bazzarola) risultano canoni il cui rispetto è ineludibile, l’omissione di cui si è resa responsabile la PA vizia insanabilmente sia il procedimento attivato per l’annullamento d’ufficio, che quello successivo culminato col rilascio in data 8/6/2022 dell’autorizzazione. ”.
Secondo parte ricorrente, difatti, “ il Comune di GI EM avrebbe dovuto coinvolgere la scrivente associazione sia in fase di valutazione in ordine all’annullamento d’ufficio in autotutela di un diniego di autorizzazione già cristallizzatosi per decorso del termine utile all’impugnazione, sia a maggior ragione in occasione del riavvio della procedura per il rilascio dell’autorizzazione, anche a motivo dell’istanza di accesso agli atti formalizzata dall’associazione e che dunque rendeva evidente e perfettamente percettibile il suo interesse al coinvolgimento ed alla previa conoscenza delle intenzioni della PA, antecedentemente all’adozione degli atti, avverso i quali non v’è altra strada della presente istanza e della proposizione d’impugnazione ” e tale obbligo del Comune di GI EM sussisteva in quanto, come dedotto da parte ricorrente nella memoria depositata in data 10 marzo 2023, l’annullamento d’ufficio disposto col provvedimento del 18 marzo 2022, “ qualificandosi come provvedimento di secondo grado la cui emanazione comporta la perdita di efficacia del provvedimento ”, configura una situazione in cui “ v’è l’obbligo da parte della PA di garantire con il riavvio del procedimento di valutazione, il contraddittorio con i soggetti terzi la cui posizione è ritenuta rilevante per espressa previsione regolamentare e che dunque non possono essere pretermessi ”.
2.1.2. - Il motivo è fondato.
Il Collegio rileva che non vi sono dubbi sul fatto che il procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 costituisce un autonomo procedimento rispetto a quello che ha portato all’emissione del provvedimento che si intende annullare e, dunque, per tale (autonomo) procedimento valgono le garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990.
Inoltre, con riferimento all’annullamento d’ufficio, va ricordato che l’art. 21-nonies espressamente dispone che “ 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge…. ”.
Ne deriva, dunque, che l’obbligo di coinvolgimento dei controinteressati è positivamente stabilito e, dunque, il Comune di GI EM vi si doveva attenere informando dell’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del diniego all’installazione della SRB di via Lambrakis anche l’associazione ricorrente che, come ricordato nel ricorso e non contestato dal Comune né dalla società controinteressata, aveva depositato istanza di accesso agli atti in data 6 marzo 2022 per la seconda SRB di Via Cugini, così dimostrando un concreto interesse per la localizzazione della SRB di Wind RE S.p.A. anch’essa situata in prossimità del Parco Acque Chiare, la cui tutela è perseguita dall’associazione ricorrente. Se anche si trattava di diverso impianto, insomma, ne emergevano in modo manifesto l’attenzione e la preoccupazione circa l’installazione di nuovi impianti nella zona, come si evince anche dalle “osservazioni” che la medesima associazione aveva presentato all’Amministrazione comunale nel novembre 2021 (v. all. 14 del deposito del 22/10/2022); e ciò, per trattarsi di ‘pratica’ di fatto collegata all’altra ovvero di una prosecuzione del relativo iter , avrebbe richiesto il preventivo coinvolgimento dell’associazione, del suo legale rappresentante (che qui agisce in proprio) e dei suoi aderenti, anche alla luce del generale principio di leale collaborazione fra Amministrazione e cittadino che rende il procedimento amministrativo la sede deputata a chiarire le rispettive posizioni fra le parti.
Risultano, pertanto, del tutto infondate sul punto le argomentazioni del Comune di GI EM secondo cui “ la comunicazione di avvio del procedimento era già stata emessa dal Comune in data 12/07/2020…e non doveva certo essere emanata una seconda volta, in quanto il procedimento era il medesimo, giacché Wind RE aveva confermato la medesima richiesta ed il medesimo progetto…e pure ARPAE aveva confermato il parere favorevole precedentemente rilasciato ” in quanto, come detto sopra, il procedimento di annullamento in autotutela costituisce un procedimento di secondo grado del tutto distinto dall’originario procedimento che ha condotto all’emissione del provvedimento che viene poi annullato.
Inoltre, sul punto, va rimarcato che il provvedimento di annullamento impugnato è del 18 marzo 2022 mentre l’originario diniego comunale (poi annullato) è del 4 novembre 2020, ossia di oltre un anno prima, e chiaramente tale diniego aveva chiuso il procedimento instaurato con l’istanza di Wind RE S.p.A. del 7 agosto 2020, risultando, come già detto sopra, del tutto autonomo il successivo procedimento di secondo grado, intrapreso a distanza di circa 16 mesi dall’emissione del provvedimento oggetto del procedimento di annullamento, all’esito del quale il Comune di GI EM ha proceduto all’annullamento del diniego precedentemente espresso.
Per tale ragione, poi, risultano infondate sul punto anche le argomentazioni della società controinteressata, secondo cui “ a seguito della pubblicazione dell’istanza, poi confluita nel provvedimento di diniego, i signori AV ed altri non hanno affatto – nello spazio temporale consentito – formulato osservazioni o controdeduzioni né sono intervenuti nel procedimento così dimostrando per facta concludentia di non avere, già a monte interessi contrastanti al progetto e comunque di averli abbandonati ”, atteso che, come già detto, i procedimenti di diniego e di annullamento in autotutela del predetto diniego risultano distinti e, dunque, necessitavano entrambi della comunicazione di avvio dei medesimi nelle forme dovute.
2.2.1. - Precisato quanto sopra con riferimento alla censura procedimentale svolta da parte ricorrente, il Collegio può passare all’esame della seconda censura, di natura sostanziale, formulata da parte ricorrente nel primo motivo di ricorso in base alla quale l’annullamento sarebbe illegittimo in quanto “ l’originario diniego di autorizzazione del 4/11/2020, cui il Comune è pervenuto a fronte di ben due pareri negativi provenienti da due uffici (uno soprattutto, quello del Servizio Mobilità) direttamente interessati per l’incidenza che l’installazione avrebbe avuto sulla mobilità cittadina e sul paesaggio, risulta atto non solo corretto nella forma, ma vieppiù doveroso nella sostanza, non potendo ignorare gli effetti specifici che l’installazione richiesta avrebbe cagionato sia sull’interesse pubblico alla sicurezza della viabilità e della salute pubblica ”.
Al riguardo, va ricordato che il Comune di GI EM ha emesso il provvedimento (di secondo grado) del 18 marzo 2022, recante annullamento dell’originario diniego del 4 novembre 2020, sostenendo che tale diniego sarebbe stato illegittimo (e, quindi, da annullare ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990) in quanto ai fini della decisione sull’istanza di installazione di una Stazione Radio Base presentata da Wind RE S.p.A. erano stati richiesti pareri endoprocedimentali che non dovevano essere richiesti e tali pareri, che avevano condotto poi all’emissione del diniego di installazione, viziavano il procedimento e, conseguentemente, il provvedimento finale che andava, appunto, annullato.
In particolare, come affermato dal Comune di GI EM nel provvedimento di annullamento del 18 marzo 2022 “ nel caso concreto l’unico parere obbligatorio e vincolante ai sensi della normativa richiamata (l’art. 87 del D. Lgs 01/08/2003, n. 259) era, come richiamato nelle premesse, quello favorevole di ARPAE ” e, dunque, non erano dovuti i pareri della Commissione Qualità Architettonica e del Paesaggio né quello del Servizio Mobilità del Comune né quello, infine, di Conformità Urbanistica asseritamente reso dal Servizio Rigenerazione Urbana con nota n. 150197 del 23 settembre 2020 in quanto lo stesso “ era illegittimo nei limiti in cui condizionava il rilascio dell’autorizzazione a tutele diverse da quelle richieste dalla normativa citata trattandosi, con riguardo all’impianto in questione, di localizzazione che non avviene su “edifici di valore storico – architettonico e monumentale assoggettati a vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2044, n. 42… ”.
Tale contenuto dispositivo del provvedimento di annullamento del 18 marzo 2022 è stato ribadito ed esplicitato dalla difesa del Comune nella propria memoria del 18 novembre 2022, in cui l’Ente locale ha affermato che “ poiché la Wind RE non ha mai chiesto di installare la SRB su “edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale”, ma bensì in area di parcheggio, il parere della CQAP non doveva essere acquisito. Il fatto che il Comune invece lo abbia acquisito e che il medesimo, essendo negativo, abbia determinato il diniego alla richiesta di Wind RE, ha fatto sì che l’ente abbia adottato un atto illegittimo (il diniego) e che dunque sia stato costretto ex lege ad annullarlo poi in autotutela, emettendo il provvedimento dirigenziale RUAD 469 del 18/03/2022 …impugnato. ”.
A fronte di tali argomentazioni, parte ricorrente ha sostenuto nel ricorso introduttivo che i “ pareri negativi al rilascio dell’autorizzazione non solo erano da acquisire, nella logica della valutazione precauzionale e preventiva dei rischi interferenziali di un’opera privata in area pubblica di parcheggio e servizi pubblici, ma vieppiù sono stati anche correttamente resi dai competenti uffici, mostrandosi pienamente logici e tecnicamente ineccepibili. Risulta pertanto erroneo ritenere che detti pareri non possono costituire presupposto per negare l’autorizzazione, ben potendo essere disattesi, perché la disposizione testé citata in tema di autotutela amministrativa richiede espressamente – ai fini dell’esercizio del potere da parte della PA – di perseguire l’interesse pubblico, e nel caso di specie il parere negativo reso dalla Direzione Mobilità è palesemente espressione di un interesse pubblico alla sicurezza, salute e corretta circolazione in area pubblica deputata al traffico veicolare ed alla sosta. ”.
2.2.2. - La censura è fondata nei termini in appresso indicati.
Il Collegio rileva che il provvedimento del 18 marzo 2022 di annullamento del diniego reca all’inizio l’elenco dei pareri acquisiti dal Comune di GI EM ai fini dell’emissione del diniego del 4 novembre 2020, evidenziando che i predetti pareri erano quello (favorevole) di ARPAE, quello di conformità urbanistica del Servizio Rigenerazione Urbana espresso con nota n. 150197 del 23 settembre 2020, quello della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio n. 171987 del 27 ottobre 2020 e, infine, il parere (non favorevole) del Servizio Mobilità del Comune.
Precisato quali pareri erano stati richiesti, il predetto provvedimento di annullamento del 18 marzo 2022 afferma che quello di ARPAE era dovuto ed era favorevole (e, quindi, non rilevante ai fini del successivo diniego), il parere della CQAP era non dovuto in quanto la localizzazione dell’impianto non avveniva su edifici classificati di interesse storico-architettonico mentre i pareri di conformità urbanistica del Servizio Rigenerazione e Qualità urbana e quello del Servizio Mobilità erano illegittimi per le ragioni ivi espresse.
2.2.2.1. - Il Collegio rileva che, per quanto concerne il parere di ARPAE, lo stesso (salvo quanto si dirà in appresso con riferimento al secondo motivo di ricorso) esula dalla presente vicenda in quanto era favorevole all’impianto e, dunque, non rilevante ai fini dell’emesso diniego del 4 novembre 2020.
2.2.2.2. - Con riferimento al parere di conformità urbanistica emesso dal Servizio Rigenerazione Urbana, il Collegio rileva che lo stesso non è presente agli atti e che il Comune di GI EM, puntualmente richiesto di tale produzione, non ha ottemperato in tal senso, atteso che la nota comunale n. 150197 del 23 settembre 2020, agli atti, non è il parere di conformità urbanistica del Servizio Rigenerazione Urbana ma la nota con cui il predetto Servizio ha richiesto al Servizio Mobilità, Ambiente, Housing Sociale e Progetti Speciali del Comune di GI EM un’integrazione documentale “ con foto inserimento dell’impianto che dia evidenza dell’impatto visivo da ogni lato di osservazione, al fine di evidenziarne l’incidenza .”.
Al riguardo, il Comune di GI EM, nella memoria del 3 marzo 2023, ha confermato tale circostanza affermando che “ è stata effettuata una ricerca presso l’Archivio Generale del Comune dell’atto P.G. 150197 del 23/09/2020…ed è risultato che lo stesso non è un parere, ma bensì una richiesta di integrazione documentale, inoltrata dalla Dirigente del Servizio Rigenerazione Urbana Arch. LI RI al Dirigente del Servizio Ambiente, Energia e Sostenibilità Ing. David Zilioli, affinché lo stesso la inoltrasse poi a Wind RE per l’adempimento. ”.
Ne deriva, dunque, che il parere di conformità urbanistica non era presente nel procedimento in quanto l’atto indicato come tale nel provvedimento di annullamento del diniego (e, prima ancora, nello stesso provvedimento di diniego) era una mera richiesta di integrazioni istruttorie e non vi è stata l’espressione di alcun parere da parte degli Uffici comunali sulla conformità urbanistica della SRB in oggetto.
Ciò premesso in punto di fatto relativamente a tale parere, il Collegio osserva che lo stesso risulta, come affermato da parte ricorrente, un parere necessario da acquisire e ciò sulla base del fatto che la legge n. 36/2001, all’articolo 8, comma 6, prevede la possibilità per i Comuni di adottare un regolamento “ per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti… ” e, dunque, il parere di conformità urbanistica del Comune sull’impianto è dovuto in ragione del fatto che il Comune di GI EM ha adottato il regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile, come da produzione documentale di parte ricorrente.
Tale circostanza relativa alla doverosità dell’acquisizione del parere di conformità urbanistica nel presente caso da parte degli Uffici comunali risulta confermata, altresì, dallo stesso Comune di GI EM che, sempre nella memoria del 3 marzo 2023, ha affermato che “ il Servizio di Rigenerazione Urbana esamina le richieste di installazione di SRB alla luce delle disposizioni contenute nel “Regolamento Comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile” (Art. 8 - ubicazioni vietate) - doc. 20 - e del “Regolamento Edilizio”, Parte Seconda, Titolo III, Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche, (Art. 8 – telecomunicazioni) ”.
Acclarato quanto sopra, il Collegio osserva che, nel presente caso, risulta quindi errato il provvedimento di annullamento impugnato nella parte in cui afferma che “ nel caso concreto l’unico parere obbligatorio e vincolante ai sensi della normativa richiamata (l’art. 87 del D. Lgs 01/08/2003, n. 259) era, come richiamato nelle premesse, quello favorevole di ARPAE ”, atteso che, oltre al D.Lgs. n. 259/2003, vi sono anche altre disposizioni normative relative alla installazione di SRB di cui tenere conto, fra cui la legge n. 36/2001 (peraltro citata dal Comune di GI EM nella sua memoria) che prevede la possibilità per i Comuni di adottare un regolamento che disciplini l’insediamento degli impianti e tale regolamento, come confermato dallo stesso Comune di GI EM, è stato adottato dal medesimo Comune e viene utilizzato dagli uffici al fine dell’esame delle istanze di realizzazione di SRB.
Inoltre, su tale punto, il Collegio rileva che tale circostanza risulta ulteriormente confermata anche dalla produzione documentale depositata dal Comune di GI EM in data 23 febbraio 2023, in particolare la nota dell’Ufficio Mobilità la quale espressamente afferma, con riferimento all’istruttoria delle istanze relative alla installazione di Stazioni Radio Base, che “ La prassi prevedeva che il “Servizio Ambiente, energia, sostenibilità” si occupasse della raccolta a livello endoprocedimentale dei pareri o delle valutazioni di altri eventuali Servizi e Uffici comunali coinvolti potenzialmente dalle varie istanze, prima dell’emissione dell’atto autorizzativo finale. In pratica a seconda della localizzazione o degli impatti venivano di volta in volta coinvolti i relativi Servizi Comunali .”, così confermando che anche gli altri uffici comunali dovevano esprimere le valutazioni di competenza, e ciò tenendo conto in particolare del regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile.
Su tale punto, dunque, va ribadito che il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui afferma che non erano dovuti altri pareri, e cioè non andavano valutati altri interessi pubblici, oltre a quello di ARPAE e risultano irrilevanti le considerazioni espresse dal Comune di GI EM nella memoria del 3 marzo 2023 circa il fatto che, per le caratteristiche dell’impianto di che trattasi, esso era conforme alla disciplina urbanistica del Comune di GI EM atteso che si tratta di considerazioni estranee al provvedimento impugnato nonché anche al diniego di installazione del 4 novembre 2020 e, pertanto, costituiscono una motivazione postuma inammissibile.
2.2.2.3. - Con riferimento, poi, al parere non favorevole del Servizio Mobilità del Comune di GI EM, il Collegio rileva, in primis , che lo stesso non è stato prodotto in giudizio dal Comune di GI EM, il quale ha depositato unicamente una nota in cui il dirigente del Servizio Mobilità del Comune di GI EM in carica al momento dell’emissione del diniego del 4 novembre 2020 ha affermato che “ Il sottoscritto … durante le fasi istruttorie della istanza in oggetto (agosto-ottobre 2020) era dirigente del “Servizio Ambiente, energia, sostenibilità” oltre che dirigente anche del “Servizio Mobilità”, pertanto nella stessa persona corrispondevano sia le analisi delle istruttorie ambientali, che quelle inerenti alla mobilità. Nel caso specifico, considerato che l’istanza riguardava l’installazione di un manufatto all'interno di un parcheggio comunale, si sono quindi preliminarmente e congiuntamente valutati (come esplicitato nella nota PG 177531 del 04.11.2020 a mia firma) anche gli aspetti inerenti gli impatti negativi sulla mobilità, rispetto alla fruibilità di parcheggi che sarebbero stati tangenti alla struttura proposta. Pertanto non è stato redatto a parte un vero e proprio distinto parere relativo all’aspetto suddetto, ma, all’interno del mio atto di diniego del 04/11/2020… ho semplicemente acquisito anche “la valutazione non favorevole del Servizio Mobilità in quanto è stato ritenuto condivisibile il parere espresso dalla Commissione CQAP ed in considerazione dell’impatto sulla fruibilità dei parcheggi tangenti alla struttura.”. ”.
La circostanza relativa all’insussistenza del parere del Servizio Mobilità del Comune di GI EM è stata, poi, confermata dallo stesso Comune di GI EM il quale, nella propria memoria del 3 marzo 2023, ha affermato che “ Il Servizio Mobilità (per la precisione “Servizio Reti, Infrastrutture, Mobilità) non ha mai espresso un vero e proprio parere negativo all’installazione della SRB di Wind in Via Lambrakis a GI EM, bensì ha effettuato una mera valutazione non favorevole, sulla scorta del rinvio espresso dalla CQAP in data 26/10/2020 ”.
Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio rileva che il parere negativo ( rectius : valutazione negativa) del Servizio Mobilità del Comune di GI EM era un parere dovuto all’interno del procedimento di installazione della SRB in via Lambrakis atteso che la stessa veniva realizzata su suolo comunale adibito a parcheggio ( rectius : in tangenza a parcheggi pubblici esistenti) e, dunque, la struttura presentava un (almeno potenziale) impatto sulla mobilità che andava valutato in quanto struttura, appunto, non realizzata, come di solito, in area privata o area pubblica già adibita a tale funzione (e, pertanto, non interessata dal transito veicolare o dallo stazionamento di veicoli).
Stabilito quanto sopra in merito alla doverosità del parere del Servizio Mobilità del Comune di GI EM sulla SRB di via Lambrakis per le sue (possibili) interferenze col traffico veicolare, il Collegio rileva che non risultano conseguentemente condivisibili le argomentazioni espresse dal Comune di GI EM secondo cui “ anche la valutazione del Servizio Mobilità, espressa in conseguenza al rinvio della CQAP, non era vincolante in merito al rilascio dell’autorizzazione de qua. ” atteso che l’interferenza della SRB con il traffico veicolare imponeva all’Ente la valutazione di tale impatto con la mobilità, come peraltro chiaramente affermato nel provvedimento di diniego del 4 novembre 2020 in cui è affermato che è stata acquisita “ la valutazione non favorevole del Servizio Mobilità” e che tale valutazione era negativa “in quanto è stato ritenuto condivisibile il parere espresso dalla Commissione CQAP ” e, inoltre, per la (diversa ed ulteriore) ragione consistente nella “ considerazione dell’impatto sulla fruibilità dei parcheggi tangenti alla struttura. ”.
In altri termini, vista la collocazione della SRB e la sua notevole consistenza, era preciso dovere del Comune di GI EM valutare gli impatti di tale stazione sul traffico urbano e sul parcheggio pubblico presente, anche in considerazione del fatto che, trattandosi di area pubblica comunale, la società Wind RE S.p.A. non aveva la disponibilità della stessa al momento della presentazione dell’istanza in quanto solo a seguito dell’espletamento del relativo iter istruttorio il proprietario dell’area ove realizzare la SRB, ossia lo stesso Comune di GI EM, si è determinato nel concedere la predetta area alla società Wind RE S.p.A. con contratto di concessione del 27 luglio 2022 (contratto di concessione che, per inciso, viene stipulato per l’utilizzo di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile, ossia un bene adibito al servizio pubblico che, in questo caso, come detto sopra, consisteva nel servizio di parcheggio pubblico dell’area).
Né risultano rilevanti, sul punto, le argomentazioni del Comune di GI EM secondo cui l’allora dirigente del Servizio Mobilità “ operò inizialmente una mera valutazione negativa relativa alla fruibilità del parcheggio, con riferimento ad una possibile diminuzione degli stalli di sosta a causa dell’innalzamento del traliccio…, ma poi…gli stalli di sosta non sono mai stati toccati e l’antenna è stata progettata ed ora realizzata…sull’aiuola verde che separa le due file di stalli di sosta del parcheggio. Dunque il parere negativo dell’Ufficio Mobilità, seppur non obbligatorio né vincolante, è stato superato dalla localizzazione dell’antenna su area verde (aiuola) e non più quindi sugli stalli di sosta riservati alle automobili. ” atteso che tali considerazioni non riguardano la doverosità dell’emissione del parere da parte del Servizio Mobilità del Comune ma il contenuto del medesimo, di cui vengono contestate le conclusioni.
Il provvedimento di annullamento impugnato, però, non ha riprovveduto sul parere del Servizio Mobilità intervenendo sul contenuto del medesimo perché ritenuto errato, ma ha semplicemente affermato che tale parere non era dovuto mentre lo stesso, per le motivazioni sopra esposte, era chiaramente dovuto in quanto incombeva sul Comune l’obbligo di considerare l’impatto della realizzazione della SRB di che trattasi (si ripete, di dimensioni consistenti) rispetto al traffico veicolare nelle strade e nel parcheggio pubblico ove l’opera doveva essere realizzata, atteso che tale compito relativo al traffico ed alla mobilità spetta al Comune che deve, quindi, valutare ogni realizzazione di opera che impatti sul predetto traffico veicolare, anche in considerazione del fatto che lo stesso impattava su un parcheggio pubblico comunale.
Inoltre, come detto sopra, l’area ove insiste la SRB è di proprietà comunale e, dunque, ben poteva il Comune di GI EM esprimere la propria valutazione circa l’opportunità di tale realizzazione in quanto proprietario dell’area richiesta, ossia decidere di non concedere, in qualità appunto di proprietario, detta sua area per proprie ragioni fra cui, anche, le valutazioni relative all’impatto negativo di tale opera sul traffico e sul servizio dei parcheggi.
2.2.2.4. - Infine, per quanto attiene al parere della CQAP, il Collegio rileva che lo stesso non è stato espresso, avendo la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio rinviato la pratica per supplemento di istruttoria, e che, comunque, sulla doverosità dell’acquisizione di tale parere parte ricorrente nulla ha dedotto.
2.3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il primo motivo di ricorso è fondato nei termini sopra indicati, ossia per le violazioni procedurali in cui è incorso il Comune di GI EM nel procedimento (di secondo grado) di annullamento in autotutela (mancata notifica ai controinteressati) e per aver proceduto all’annullamento di un diniego asseritamente illegittimo per aver richiesto pareri non dovuti che, invece, per quanto sopra detto, erano dovuti in quanto relativi alla conformità urbanistica dell’intervento ed alla sua incidenza sul traffico veicolare, in particolare per la possibile riduzione di fruibilità del parcheggio pubblico di via Lambrakis.
Dalla fondatezza delle sopra menzionate censure ne deriva, dunque, l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela n. 469 del 18 marzo 2022 e, conseguentemente, del successivo provvedimento comunale dell’8 giugno 2022, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione alla società Wind RE S.p.A. alla realizzazione dell’impianto di che trattasi, per illegittimità derivata dello stesso che reca, fra le sue premesse necessarie, proprio il provvedimento n. 469 del 18 marzo 2022 il cui annullamento travolge, con effetto caducante, la successiva autorizzazione dell’8 giugno 2022.
3. - Stabilito quanto sopra con riferimento al primo motivo di ricorso, il Collegio può passare, per completezza di esame, allo scrutinio del secondo motivo di ricorso.
3.1.1. - Con tale motivo parte ricorrente ha, in primis , contestato al Comune di GI EM la violazione nei provvedimenti impugnati di proprie norme del “ Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile ”, in particolare quelli relativi alla partecipazione della cittadinanza.
3.1.2. - Al riguardo il Collegio rileva che, con riferimento alla partecipazione dei ricorrenti al procedimento di che trattasi, valgono le considerazioni già sopra svolte con riferimento al primo motivo di ricorso.
Per quanto attiene, invece, alla asserita violazione dell’articolo 2, comma 3, del predetto regolamento, relativo alla realizzazione di strutture in co-siting, il Collegio osserva che, sul punto, risultano fondate le argomentazioni della società controinteressata secondo cui “ si evidenzia come la norma non escluda a priori la possibilità di realizzazione di impianti per un unico gestore, stabilendo che, nel valutare l’istanza di autorizzazione presentata, il Comune debba soltanto “privilegiare” l’utilizzo plurimo della medesima struttura ”.
Con riferimento, poi, alla circostanza che “ Niente è poi dato sapere in ordine al programma annuale delle installazioni di telefonia mobile, pur essendo un dato importante visto l’obbligo imposto ad ogni operatore di localizzare eventuali nuovi impianti in punto dove è già presente ”, il Collegio rileva che anche in tale caso risultano condivisibili le osservazioni della controinteressata secondo cui “ si evidenzia come il Legislatore ha utilizzato la locuzione “di norma” ritenendo che il potere autorizzativo dell’Ente non sia condizionato dalla preventiva presentazione del programma annuale ”.
Per quanto attiene, poi, alla censura relativa al “ mancato rispetto dei valori che connotano l’area ”, censura con cui parte ricorrente ha affermato che “ Il territorio delle Acque Chiare deve pertanto essere salvaguardato sotto il profilo ambientale e paesaggistico per le sue ben note caratteristiche ”, il Collegio ritiene sul punto condivisibili ancora una volta le argomentazioni della società controinteressata secondo cui “ quanto all’asserita violazione dei vincoli imposti sull’area basti in tale sede rilevare che, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione comunale, l’area oggetto di intervento non è interessata da alcun vincolo paesaggistico-monumentale .”.
3.2.1. - Nel secondo motivo di ricorso, poi, parte ricorrente svolge alcune censure avverso i provvedimenti di ARPAE in epigrafe indicati, provvedimenti anch’essi oggetto di impugnazione da parte dei ricorrenti ma nei cui confronti gli stessi nulla avevano dedotto nel primo motivo di ricorso.
In particolare parte ricorrente sostiene che la conclusione di ARPAE nel proprio parere risulta “ affetta da errore nei presupposti e travisamento dei fatti, oltre che da contraddittorietà nei dati rilevati, per cui l’Ente locale non potrà che rilevare l’inidoneità di tale parere, provvedendo ad annullare il titolo autorizzatorio rilasciato in favore di WinRE PA ”.
In particolare, secondo parte ricorrente il parere di ARPAE del 5 maggio 2022 risulta contraddittorio in quanto “ al punto 1, nel descrivere le caratteristiche dell’intervento si certifica il luogo in cui dovrà avvenire qualificandolo come punto in cui “sono presenti numerosi edifici a destinazione residenziale, lavorativa e commerciale aventi altezza al colmo non superiori a 16.5 metri rispetto alla base SRB”, per poi certificare al punto 4.2 della relazione “volume inerente il valore di attenzione e obbiettivo di qualità” che “il superamento dei 6 V/m è previsto per altezze superiori a 13 metri dalla base SRB” di talché è erronea la conclusione raggiunta circa il non interessamento degli edifici da effetti negativi derivanti dalla messa in funzione della SRB, atteso che vi sono edifici presenti nella zona considerata la cui altezza è superiore a 13 metri dalla base SRB, raggiungendo altezze fino a 16,5 metri, con conseguente ostatività al rilascio del titolo in questa sede contestato ”.
3.2.2. - La censura è infondata.
Il Collegio osserva che il provvedimento di ARPAE impugnato, al punto 4.2 dello stesso, afferma, oltre a quanto riportato da parte ricorrente, che “ dall’analisi della planimetria dell’area di controllo e della tabella che la correda, nonché del volume di cui alla tabella 3 sopra riportata e di ulteriori approfondimenti (trova quote) rivolti ad una definizione più accurata e di maggiore aderenza alla realtà del volume succitato, si evince che tutti gli edifici, in conseguenza della loro collocazione o dell’altezza o di entrambe, non vengono interessati dal reale volume definito dall’insieme dei punti in cui si raggiungono e si superano i 6 V/m. Pertanto non sono stati evidenziati edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere con relative pertinenze esterne e luoghi all’aperto intensamente frequentati in cui si stimano valori di campo elettrico uguali o superiori a 6 V/m ”.
Tale esplicazione risulta, dunque, non contraddittoria e logica nel definire le misurazioni effettuate da ARPAE e, conseguentemente, i provvedimenti della stessa risultano immuni dalla dedotta illegittimità.
4. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio è fondato nel merito, e va accolto, con riferimento all’impugnazione dei provvedimenti comunali di cui in epigrafe mentre lo stesso è infondato, e va respinto, con riferimento all’impugnazione dei provvedimenti di ARPAE in epigrafe indicati.
5. - Sussistono i presupposti di legge, anche in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, salvo l’obbligo per il Comune di GI EM di procedere al rimborso del contributo unificato pagato dai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EM-Romagna, Sezione staccata di RM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti del Comune di GI EM di cui in epigrafe, mentre lo respinge con riferimento all’impugnazione dei pareri ARPAE di cui in epigrafe.
Spese compensate, con obbligo di refusione ai ricorrenti del Contributo Unificato da parte del Comune di GI EM.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in RM nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Jessica Bonetto, Consigliere
Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Baraldi | Italo Caso |
IL SEGRETARIO