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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/10/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa BA De Bonis, all'udienza del 30 ottobre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2140/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a Rionero in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Gitto ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Rionero in Vulture, alla via
Foggia n. 12, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_1
OPPOSTO CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 12.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto n. 170/2024 emesso dal
Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 7.491,89 a titolo di indebito, scaturito dalla percezione dell'assegno mensile di assistenza in misura maggiore in relazione al periodo dal 01.01.2013 al 31.01.2015 per superamento dei limiti reddituali riferiti all'anno 2012, deducendo la irripetibilità della somme richieste;
la mancanza di dolo dell'accipiens; la conoscibilità dei redditi da parte dell' ; la mancanza dei presupposti formali e sostanziali all'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare l'impugnato decreto ingiuntivo (n. 170/2014
Trib. Potenza – sez. lavoro – n. 1114/2014 R.G. lav.) giacché nullo, improponibile, inammissibile, infondato in fatto ed in diritto;
di accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 170/2024 emesso il 27/05/2024 (R.G. lav. n. 1114/2024) dal Giudice del Tribunale di
Potenza –Sezione Civile –Sottosezione Lavoro e Previdenza Dott. Eugenio
Facciolla, nei confronti della , in favore dell' in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. e notificato alla ricorrente, per le causali sopra dedotto ed in quanto infondato in fatto ed in diritto;
di accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentate p.t., per le causali dedotte in narrativa per i titoli dedotti e per le causali poste a fondamento della domanda;
di accertare e dichiarare in ragioni delle causali dedotte, l'insussistenza e/o inesigibilità del credito vantato da , CP_1 in persona del legale rappresentantep.t., e per l'effetto che nulla è dovuto dalla
, attuale ricorrente opponente, all' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentate p.t.; con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
2 Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 30 ottobre
2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'opposizione merita accoglimento per il motivo di seguito esposto.
E' consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia.
Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, parte opposta ha ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante, atteso che risulta agli atti che l' CP_1 abbia fondato la richiesta del decreto ingiuntivo, concesso dall'intestato
Tribunale ed opposto in questa sede, sulla documentazione attestante la percezione in misura superiore dell'importo complessivo di € 7.491,89 a titolo di
3 assegno di invalidità civile in relazione al periodo dal 01.01.2013 al 31.01.2015 per superamento dei limiti reddituali riferiti all'anno 2012.
Tale fatto costitutivo del credito, oltre che provato, è stato esplicitamente ammesso dalla parte opponente, la cui difesa, peraltro, è stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento dello stesso (Cass. civ., sez. III, del 17.11.2003 n. 17371).
Parte opponente, titolare di assegno di invalidità civile, non ha contestato il credito nell'an, ma ha domandato di accertare l'irripetibilità dell'importo ingiunto, comunicato dall' con provvedimento del 19.12.2014 e notificato il CP_1
15.01.2015.
In tema di indebito assistenziale riconnesso alla carenza del requisito reddituale, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e condivisibile ha statuito che: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui
è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 28771 del 9.11.2018, nonché Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 26036 del 15.10.2019 “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato”).
4 Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando al caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che parte opponente sia titolare di assegno di invalidità civile, cat INVCIV n. 07052210; che in relazione al periodo da gennaio 2013 a gennaio 2015 abbia superato i limiti di reddito;
che l' , con CP_1 provvedimento del 19.12.2014, abbia accertato l'insussistenza del requisito reddituale, notificando ritualmente l'indebito il 15.01.2015.
Orbene, in applicazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale, accertata la insussistenza del dolo in capo alla ricorrente, atteso che risulta agli atti di causa la piena conoscibilità da parte dell' della condizione reddituale della sig.ra CP_1
; verificato che il provvedimento di accertamento dell' , adottato Parte_1 CP_1 il 19.12.2014, risulta notificato il 15.01.2015, ne consegue che va esclusa la ripetizione per i ratei corrisposti anteriormente a tale ultima data e, quindi, dell'importo ingiunto.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la insussistenza del diritto dell' alla ripetizione dell'indebito maturato nel periodo CP_1 antecedente il 15.01.2015, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
170/2024.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto delle fasi espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa BA De Bonis, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 170/2024, proposta da , Parte_1 con ricorso depositato il 12.07.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 170/2024;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.200,00
5 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 30 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa BA De Bonis
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