Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 03/03/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01692/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01928/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2022, proposto da
NA LV, NN OT, TO OT, ET OT, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. 18 del 7 marzo 2022 (notificato in pari data), con il quale il Comune di Torre del Greco ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile, con relativa area di sedime, sito in Torre del Greco alla via Montedoro n. 83/n, nonché del terreno antistante;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva dei ricorrenti, ivi compreso - se e per quanto occorra – il verbale di inottemperanza alle ingiunzioni a demolire della Polizia Municipale del 26 febbraio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Lorenzo Bruno Antonio Molinaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – I ricorrenti. - in qualità di comproprietari di un terreno con annesso fabbricato per civile abitazione in Torre del Greco alla via Montedoro, n. 83/N, distinto in catasto al foglio 1, p.lla 314-, hanno impugnato gli atti in epigrafe, in particolare, il provvedimento n. 18 del 7 marzo 2022, con cui il Comune di Torre del Greco ha disposto l’acquisizione delle opere al patrimonio comunale.
Hanno premesso che
- NA LV era comproprietaria con il coniuge BE OT, deceduto nel 2011, a cui sono succeduti i figli NN, ET e TO OT;
- sull’immobile venivano realizzati interventi sanzionati dal Comune, in quanto abusivi (ordinanze R.O. 1308/91; R.O. 783/1991, R.O. 652/1991, R.O. 472/1991);
- venivano presentate istanze di condono rigettate dall’amministrazione nel 2015;
- il ricorso avverso il diniego delle istanze di condono veniva definito con sentenza n. 4413 del 26 agosto 2019, di rigetto pronunciata da questo T.A.R.;
- in data 26 febbraio 2022 veniva accertata dalla Polizia locale l’inottemperanza alle suindicate ordinanze di demolizione;
- con ordinanza n. 18/2022 la civica amministrazione disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune sul presupposto del mancato spontaneo ripristino dello stato dei luoghi disposto con ordinanze del 1991 e del 1997.
2. - Avverso quest’ultimo provvedimento è stato proposto il ricorso in esame per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.
3.- Il Comune di Torre del Greco si è costituito in giudizio in data 20 luglio 2022 e ha depositato memoria e documenti per resistere al ricorso.
4. - Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. - I ricorrenti, attuali comproprietari (la madre e i figli eredi del defunto padre, anche egli comproprietario), impugnano il provvedimento adottato dal Comune di Torre Del Greco, all’esito di un procedimento sanzionatorio avverso abusi, volto all’acquisizione gratuita dei beni non demoliti al patrimonio dell’ente locale.
5.1. - Con il primo motivo deducono la violazione dell’art. 31 de d.P.R. 380/2001 per essere stata l’acquisizione disposta senza il necessario preventivo ordine di demolizione delle opere ritenute abusive, escludendo la perdurante efficacia delle ordinanze n. 472/R.O., n. 652/R.O., n. 783/R.O, n. 1308/R.O., n. 1767/R.O., in quanto ritenute superate ( rectius “caducate”) dalla successiva presentazione delle istanze di condono.
5.2. - Contestano, altresì, l’atto presupposto che ha determinato la diposizione di acquisizione avversata, in ragione della mancata notifica di un formale atto di accertamento dell’inottemperanza alle richiamate ordinanze di demolizione. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, si tratterebbe di atto necessario in quanto ad esso solo potrebbe ricondursi l’efficacia traslativa/acquisitiva da cui far discendere la pretesa della civica amministrazione alla immissione in possesso.
5.3. - Censurano ancora il provvedimento per mancata indicazione specifica delle aree acquisite e per aver previsto anche che la misura ablatoria abbia anche ad oggetto “sino a 24 volte l’area di sedime degli immobili abusivi ”, in asserita violazione del limite massimo del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita.
6. - Con il secondo motivo deducono la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 sotto diverso profilo, per essere stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale dell’intero immobile senza preventiva notifica delle ordinanze di demolizione a tutti i proprietari, ed in particolare al defunto coniuge di NA LV, ovvero BE OT (deceduto il 6 agosto 2011).
7. - Deducono, altresì, con il terzo motivo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell’art. 7 della l. 241/1990.
8. - Con il quarto contestano il provvedimento, per essere stato inteso quale atto dovuto anche per necessità di conformazione alle statuizioni del giudice penale, che aveva ingiunto a sua volta la demolizione (procedimento RE.SA. n. 392/05). Sostengono l’autonomia tra procedimenti penali ed amministrativi.
9. - Il Comune ha replicato ai motivi di ricorso argomentando a favore della legittimità dell’operato dell’amministrazione.
10.- Ai fini di una più compiuta ricostruzione della vicenda oggetto di contenzioso occorre premettere alcune precisazioni, derivanti dall’esame documentazione in atti:
- il provvedimento di acquisizione impugnato è stato adottato nei confronti di tutti i comproprietari (oltre ad NA LV, anche dei figli, NN, TO ed ET OT, coeredi del defunto coniuge), e notificato ad NA LV in data 8 marzo 2022;
- l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune è stata disposta sul presupposto di ordinanze di demolizione rimaste ineseguite, e segnatamente la n. 472/R.O. del 26.04.1991, la n. 652/R.O. del 07.06.1991, la n. 783/R.O. del 15.07.1991, la n. 1308/R.O. del 17.12.1991 e la n. 1767/R.O. del 14.11.1997, tutte, come ammesso dal Comune nella memoria depositata in data 20 luglio 2022, notificate unicamente ad NA LV;
- gli abusi sanzionati con le ordinanze di demolizione adottate nel 1991 sono stati oggetto di istanze di condono, presentate ai sensi della L. n. 724/94 e rigettate con provvedimento del 16.06.2015, consolidato per effetto della sentenza n. 4413 del 26 agosto 2019, con cui è stato rigettato il ricorso presentato innanzi a questa Sezione del T.A.R.;
- il Comune, nella memoria depositata il 20 luglio 2022, riferisce della presentazione di una istanza di autodemolizione.
11. – Sulla base di quanto ricostruito il ricorso si rivela meritevole di favorevole apprezzamento per quanto di seguito precisato.
11.1. – Per giurisprudenza ampiamente consolidata, la presentazione di un'istanza di condono edilizio, avvenuta dopo l'emanazione di un'ordinanza di demolizione e di eventuali atti repressivi consequenziali, comporta l'inefficacia di tali provvedimenti (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VI, 16/04/2021, n. 3124 e sez. II , 27/09/2019 , n. 6464).
Per i condoni edilizi di cui alle speciali discipline contenute nell' art. 31 e ss. della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e succ. modd., nell' art. 39 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e nell' art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326 , a differenza che per le istanze di accertamento di conformità di cui all' art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, è, dunque, pacifico che il sopraggiunto provvedimento di diniego del condono comporta il dovere per il Comune di emettere una nuova ordinanza di demolizione con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi.
Ne consegue che il sopraggiunto provvedimento di rigetto del condono comportava il dovere per il Comune di emettere una nuova ordinanza di demolizione con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi (Cons. di Stato n. 1702/2023).
Nel caso in esame le ordinanze adottate dal Comune nel 1991, pertanto, sono state poste illegittimamente a fondamento della disposta acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente dei beni abusivi contestati, in ragione dell’onere a carico dell’amministrazione di adottare, dopo il diniego delle istanze di condono, nuove ordinanze di demolizione.
Per questa parte il ricorso è, pertanto, fondato.
12. – Resta da esaminare la tenuta del provvedimento di acquisizione gratuita impugnato, con riferimento alla parte riferita agli abusi oggetto dell’ordinanza di demolizione del 1997 (relativa alla realizzazione di una “ piattaforma in csl occupante una superficie di mq. 21,00 ”), successiva alla presentazione delle istanze di condono.
Il provvedimento impugnato, anche per questa parte, si rivela meritevole di favorevole apprezzamento, sia pure sotto un diverso profilo.
12.1. – Fondate si rivelano le doglianze relative alla notifica dell’ordinanza di demolizione alla sola NA LV.
Giova rilevare, innanzitutto, che tale assunto è stato confermato dal Comune nella memoria di costituzione.
Ebbene, ai sensi del terzo comma dell'art. 31, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
Per pacifica giurisprudenza “ affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Risponde infatti ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa, dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale, all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica e ai quali dunque, per definizione, non possa imputarsi l’inosservanza. Con la sanzione dell'acquisizione, inoltre, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile una spoliazione solo pro quota (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 13 novembre 2020 n. 7008; sez. VI, 22 luglio 2022 n. 6425; C.G.A.R.S. 27 giugno 2016, n. 642).
3.4. È stato altresì precisato che perché un bene immobile abusivo possa legittimamente essere oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. È evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell'immobile costituisce una garanzia per lo stesso, visto che quest'ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell'area in caso di inottemperanza ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020 n. 7008).” (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. 2898 del 22.03.2023, cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 2 ottobre 2023, n. 5354; Tar Sicilia, Palermo, Sez. II, 17 aprile 2023, n.1267; da ultimo, T.A.R: Lazio, Roma, sent.12259 del 17 giugno 2024).
Diversamente opinando, si finirebbe infatti per mettere il contitolare nelle condizioni di subire a sua insaputa la confisca del bene e dell’area di sedime. Ne consegue che il soggetto nel cui interesse è prevista detta comunicazione può legittimamente censurare la relativa omissione, che assume un valore sostanziale e non meramente procedimentale o processuale; ciò in ragione della funzione assolta dall’istituto, consistente nell'esigenza di portare a conoscenza dell'atto il suo destinatario.
12.2. - Nel caso in esame, come sopra già riferito, il Comune afferma nella memoria depositata il 20 luglio 2022 che “le ordinanze di demolizione a monte dei decreti di acquisizione risultano notificate solo ad un comproprietario dell'immobile LV NA ”.
Nessuna notifica in favore del coniuge BE OT, né successivamente degli eredi ET, NN e TO OT.
La notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari, seppur non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione stesso, è, invero, condizione necessaria per l’operatività dell’effetto acquisitivo conseguente alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di cui all’art. 31, d.P.R. n. 380/2001.
Né idoneo a superare il dedotto vizio, può risultare quanto argomentato dalla difesa della civica amministrazione circa l’asserita conoscenza dell’ordine demolitorio avuta “ aliunde ” dal comproprietario pretermesso dalla notifica, essendo l’amministrazione tenuta alla formale notifica dell’ordinanza ingiuntiva a tutti i comproprietari. Né si può sottrarre a tale onere affermando genericamente una presunzione di conoscenza destituita di alcun fondamento giuridico.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la mancata formale notificazione dell’ingiunzione di demolizione dell’opera edilizia abusivamente realizzata a tutti i comproprietari della stessa non costituisce vizio di legittimità dell’atto, che rimane quindi valido ed efficace, in quanto la notificazione costituisce una condizione legale di efficacia dell’ordinanza demolitoria (trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi ai sensi dell’art. 21 bis, l. n. 241 del 1990), vale a dire un presupposto di operatività dell’atto nei confronti dei suoi diretti destinatari, con la conseguenza che la relativa omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione stessa è posta. Tanto in ragione della funzione assolta dall’istituto, consistente nell’esigenza di portare a conoscenza dell’atto del suo destinatario, onde ottenere la sua personale e soggettiva collaborazione necessaria per il conseguimento del fine (Cons. Stato, Sez. II, sent. 7008 del 13.11.2020. E, appunto, nel caso di specie, gli odierni ricorrenti sono tutti incontestatamente coeredi del precedente comproprietario OT BE, pretermesso dalla notifica delle ordinanze di demolizione.
13. – Per tutto quanto esposto - assorbite le ulteriori censure comunque inidonee a fondare un diverso esito del giudizio- il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento n. 18 del 7 marzo 2022, con il quale il Comune di Torre del Greco ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile.
14. – Le spese, liquidate in dispositivo, secondo le regole della soccombenza sono poste a carico del Comune di Torre Del Greco.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di quanto precisato in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento n. 18 del 7 marzo 2022.
Condanna il Comune di Torre del Greco al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, con attribuzione al legale dichiaratosi antistatario, liquidate nella complessiva somma di euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato se versato e dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cesira Casalanguida | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO