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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n.22/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “rivalutazione amianto”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia in grado di appello di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Stefano Russo Appellante Parte_1
contro
. , in persona del legale rappresentante p.t.,rappr. e dif. da avv. Andriulli, Battiato e Certomà CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 13 gennaio 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 21 luglio 2021 con cui era stata rigettata la domanda vòlta ad ottenere la rivalutazione (convenuto ) dei periodi contributivi relativi al periodo successivo al CP_1
31.12.1992 e sino al 31.12.2002, per esposizione all'amianto ex art. 13 comma 9 legge 257/92 e ss. modd., avendo maturato silenzio-rifiuto in via amministrativa dall'INAIL.
Si è costituito in questo giudizio di appello l' . CP_1 All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- L'appello è infondato, Condivide questa Corte la sentenza in cui il Giudice di prime cure dà atto che la certificazione all'INAIL era stata richiesta dal raffo nell'aprile 2002, con ciò dovendosi ritenere che già in quella data aveva piena consapevolezza del diritto al beneficio invocato, ma di aver proposto il ricorso nel gennaio 2016, cioè oltre dieci anni dopo il termine del periodo indicato, così incorrendo nella prescrizione estintiva. Non appare dotata di pregio la prospettazione dell'appellante a dir del quale “il Tribunale non ha considerato che la riliquidazione di una prestazione pensionistica in parte già riconosciuta non determina l'insorgenza di un nuovo diritto, ma solo il ricalcolo di quello in essere”, e che “se CP_ all' può essere rivolta una richiesta aggiuntiva rispetto a quella avanzata all'INAIL senza preliminarmente rivolgere a quest'ultimo una nuova istanza, significa che non vi è CP_2 correlazione fra la richiesta di accertamento all'INAIL e quella di rivalutazione all' e quindi CP_1
1 che nessuna prescrizione maturi ove tra la prima e la seconda sia decorso un termine ultradecennale se non per le singole mensilità”. Invero, per legge la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: e dall'anno 2002, momento di contezza da parte dell'appellante del proprio diritto, alla data di proposizione del ricorso in data gennaio 2016 la prescrizione decennale era ormai inevitabilmente spirata.
L'appello va pertanto rigettato
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'11 giugno 2025, nella causa avente ad oggetto “rivalutazione amianto”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia in grado di appello di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Stefano Russo Appellante Parte_1
contro
. , in persona del legale rappresentante p.t.,rappr. e dif. da avv. Andriulli, Battiato e Certomà CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 13 gennaio 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 21 luglio 2021 con cui era stata rigettata la domanda vòlta ad ottenere la rivalutazione (convenuto ) dei periodi contributivi relativi al periodo successivo al CP_1
31.12.1992 e sino al 31.12.2002, per esposizione all'amianto ex art. 13 comma 9 legge 257/92 e ss. modd., avendo maturato silenzio-rifiuto in via amministrativa dall'INAIL.
Si è costituito in questo giudizio di appello l' . CP_1 All'udienza dell'11 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- L'appello è infondato, Condivide questa Corte la sentenza in cui il Giudice di prime cure dà atto che la certificazione all'INAIL era stata richiesta dal raffo nell'aprile 2002, con ciò dovendosi ritenere che già in quella data aveva piena consapevolezza del diritto al beneficio invocato, ma di aver proposto il ricorso nel gennaio 2016, cioè oltre dieci anni dopo il termine del periodo indicato, così incorrendo nella prescrizione estintiva. Non appare dotata di pregio la prospettazione dell'appellante a dir del quale “il Tribunale non ha considerato che la riliquidazione di una prestazione pensionistica in parte già riconosciuta non determina l'insorgenza di un nuovo diritto, ma solo il ricalcolo di quello in essere”, e che “se CP_ all' può essere rivolta una richiesta aggiuntiva rispetto a quella avanzata all'INAIL senza preliminarmente rivolgere a quest'ultimo una nuova istanza, significa che non vi è CP_2 correlazione fra la richiesta di accertamento all'INAIL e quella di rivalutazione all' e quindi CP_1
1 che nessuna prescrizione maturi ove tra la prima e la seconda sia decorso un termine ultradecennale se non per le singole mensilità”. Invero, per legge la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: e dall'anno 2002, momento di contezza da parte dell'appellante del proprio diritto, alla data di proposizione del ricorso in data gennaio 2016 la prescrizione decennale era ormai inevitabilmente spirata.
L'appello va pertanto rigettato
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 11 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2