Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Arianna De Martino Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 377 /2023 promossa da:
quale titolare della ditta Idrotermica di IS AN ( , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Fanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato sito in AL AD (PG) alla Via Flaminia Km 189 con domicilio digitale all'indirizzo
PEC Email_1
APPELLANTE
contro
CF rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Gareggia con Controparte_1 C.F._2
domicilio eletto presso il suo studio in ST BR (06083 - PG), Via Roma n. 71, con domicilio digitale all'indirizzo pec Email_2
APPELLATO
avente ad
OGGETTO pagina 1 di 14
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione impugna la sentenza del Tribunale di Perugia n. 752/2023 del 12.5.2023 con la Parte_1
quale è stato condannato al pagamento, in favore di , della somma di euro Controparte_1
21.600,00 (più IVA se dovuta) quali costi stimati per il rifacimento dell'impianto termico, oltre alla refusione delle spese di lite e di CTU.
La aveva introdotto il giudizio di primo grado deducendo che , titolare CP_1 Parte_1
della Ditta Idrotermica di IS AN, realizzava presso la sua abitazione di nuova costruzione, sito in
Via Colbassano n. 6 Fossato di Vico, un impianto di riscaldamento;
tuttavia, da subito era evidente il Pt_ malfunzionamento dell'impianto poiché l'abitazione non si riscaldava adeguatamente;
il prendeva atto del malfunzionamento e riteneva necessario effettuare un lavaggio dei termosifoni che, tuttavia, non procurava alcun miglioramento;
a seguito del persistente malfunzionamento l'attrice sottoponeva l'impianto ad un termotecnico e dalle verifiche svolte emergeva l'inadeguatezza delle tubazioni di collegamento della caldaia al collettore, della tubazione di collegamento dei radiatori al collettore e del Pt_ numero e delle modalità di installazione degli elementi radianti necessari;
il , reso edotto di quanto era stato rilevato, secondo la tesi attorea riconosceva il malfunzionamento dell'impianto e le Pt_ sue cause e si impegnava ad intervenire per l'eliminazione del vizio;
in data 24/10/2018 il provvedeva ad effettuare un intervento sull'impianto, ma i termosifoni continuano a non scaldarsi tanto che con messaggio del 20/11/2018 l'attrice lamentava nuovamente il vizio;
a seguito della perizia redatta in data 3.7.2019 dall'Ing. emergeva che “l'impianto termoidraulico, Persona_1
attualmente costituito da una caldaia al piano sottotetto, da due collettori collegati con diametri dorsali insufficienti, da terminali di erogazione termica sottodimensionati, non risulta idoneo a garantire la corretta temperatura negli ambienti e il corretto funzionamento complessivo”; nella perizia la spesa per l'eliminazione dei vizi al fine di rendere l'impianto funzionante e di permettere il riscaldamento dei locali dell'abitazione della Sig.ra veniva indicata in € 16.998,53 Controparte_1
somma per la quale l'attrice ai sensi degli artt.. 1667 e 1669 c.c chiedeva la condanna del IS, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
pagina 2 di 14 Pt_ Il si costituiva negando la sussistenza dei vizi e difetti denunciati, anche per l'intervento successivo di altre ditte sull'impianto costruito, ed in via pregiudiziale eccepiva l'intervenuta decadenza dalla garanzia e prescrizione del relativo diritto al risarcimento del danno in quanto le prime contestazioni e lamentele dei vizi afferenti il predetto impianto risalivano soltanto al 2018, pur avendo la committenza già dal 2011 raggiunto un apprezzabile grado di conoscenza della gravità dei difetti stessi;
in ogni caso, la perizia era palesemente tardiva, non era necessaria per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale perché il problema era di immediata percezione fin dal suo primo manifestarsi comunque la perizia interveniva su un manufatto/impianto profondamente modificato da interventi, anche sulla caldaia, che non erano Pt_ riconducibili al . Dunque parte attrice era incorsa nella prescrizione del proprio diritto ad agire sia ex art. 1667 c.c. sia ex art. 1669 c.c. Il convenuto deduceva, infine, che il problema denunciato derivava da problematiche progettuali in ordine all'efficienza energetica dell'edificio non risolvibili attraverso l'impianto di riscaldamento. Pt_ Il Giudice, espletata la CTU ed escussi i testi indotti dalle parti, riteneva che il avesse non solo riconosciuto i vizi dell'impianto ma anche assunto l'impegno di risolvere i vizi emersi, basandosi Pt_ sia sul tenore dei messaggi scambiati tra le parti nel 2018, dai quali emergeva che il si era più volte attivato per cercare di rimuovere i vizi denunciati impegnandosi per facta concludentia ad ovviare ai vizi, sia sull'esito dell'escussione testimoniale dei testi (compagno dell'attrice) e Testimone_1
(tecnico intervenuto per la sostituzione della caldaia), dunque che la prescrizione Testimone_2
fosse decennale per effetto dell'assunzione di autonoma obbligazione di facere che si affiancava all'originaria obbligazione di garanzia, decorrente dalla data di riconoscimento dei vizi;
in ogni caso evidenziava che neppure la CTU espletata era stata in grado di precisare le cause dell'insufficiente rendimento dell'impianto di riscaldamento, non potendosi quindi neanche far decorrere il dies a quo per la denuncia dei vizi. Accoglieva, quindi, le conclusioni della CTU e condannava il in via CP_2
equitativa - al pagamento della somma come sopra indicato quale ristoro del danno subito (€
21.600,00 oltre IVA se dovuta). Pt_ Con l'atto di appello il ritiene che il contratto intercorso tra le parti debba essere qualificato correttamente come contratto d'opera e non come appalto in quanto l'attività è stata Pt_ svolta dal quale artigiano-idraulico con lavoro esclusivamente proprio;
censura la sentenza là dove il Giudice afferma che un vizio dell'impianto termico costituisce grave difetto e ne imputa la Pt_ responsabilità all'impianto termico consegnato dal nel 2011, quando invece il Ctu conclude al pagina 3 di 14 punto 2) della perizia che “l'impianto non è verificabile sulla sua idoneità” e che “non è possibile determinare se presenta i vizi lamentati da parte attrice” e al punto 3) che “le cause delle problematiche sono descritte al punto D e sono dovute alla mancanza di un progetto energetico dell'immobile” ed eccepisce che nel giudizio la committente non ha provato un vizio dell'impianto termico, ma al più un problema inerente l'edificio e il CTU ha affermato che non è possibile verificare ..
l'adeguatezza dello stesso impianto relativamente alla potenzialità di riscaldamento...”, dunque non è dato sapere quali sarebbero i difetti dell'impianto, non è stato provato che sia l'impianto termico la causa del problema, dovendosi pertanto escludere l'applicabilità dell'art. 1669 c.c.
Con il secondo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di decadenza dalla garanzia e di prescrizione dell'azione contestando che nessun messaggio o comportamento, tantomeno la testimonianza del direttore dei lavori provano un riconoscimento di vizi, nessun sms né capitolo Tes_1
Pt_ di prova comprova il riferimento del ad un facere che sia collegato alla rimozione di vizi tanto meno un'assunzione di impegno, contestando altresì la non ammissibilità delle prove documentali
(stampa di messaggi whatsapp) perché riprodotte in modo illegittimo. Deduce di non vere mai riconosciuto alcuna responsabilità per il problema freddo, evidenzia che le diverse operazioni di tentato ripristino e miglioramento, cioè i lavaggi del 2011, la maggiorazione delle colonne portanti e la sostituzione della caldaia, erano opere suggerite per migliorare ma non per emendare il proprio lavoro tanto che egli eseguiva personalmente solo i lavaggi nel 2011, il resto veniva eseguito nel 2018 ma da Pt_ altro idraulico, senza che il dal 2011 avesse più avuto notizie. Pertanto, sia ex art. 1667 sia ex art.1669 la committente doveva agire o entro due anni dalla consegna avvenuta nel 2011 ex art.1667, oppure entro un anno dalla denunzia ex art.1669, che a monte dei documenti depositati da controparte sarebbe avvenuta ben prima del giugno 2018 mentre l'atto di citazione è del 25/07/2019, notificato il 06/08/2019.
Con il terzo motivo contesta la ritenuta necessità di procedere ad accertamenti tecnici per una corretta percezione del presunto vizio -ai fini della decorrenza dei termini di legge ex art.1669 C.C. – in quanto gli accertamenti tecnici non sono affatto necessari quando la percezione del problema/vizio è immediata;
la perizia di parte non è servita a percepire il vizio e la sua gravità, proponendo semplicemente un potenziamento dell'impianto, mentre l'omesso incarico a professionista per la redazione del progetto energetico dell'edificio, unica attività che consentirebbe di indagare il problema ed eventualmente offrire le soluzioni indicandone la cause (come dice il Ctu) è una inerzia grave della committente.
pagina 4 di 14 Pt_ Con il quarto motivo il denuncia la contraddittorietà della sentenza in quanto dapprima il
Giudice ha ritenuto impossibile verificare l'idoneità e l'adeguatezza dell'impianto, la conformità normativa e la potenzialità di riscaldamento, sulla base della CTU che afferma che solo alla redazione del progetto si potrà avere una quantificazione dettagliata delle opere da eseguire;
tuttavia ha poi ritenuto sussistente il vizio e quantificato un danno sulla base della perizia di parte che tuttavia non si basa sul progetto energetico dell'edificio.
Con il quinto motivo si lamenta omessa attività istruttoria e si chiede in via subordinata di svolgere nuova Ctu incaricando un tecnico abilitato ex legge 10/91.
Con il sesto motivo l'appellante ritiene erronea l'affermazione del Giudice circa l'illegittimità Pt_ delle certificazioni rilasciate dal , in quanto la ditta, in assenza di diverse indicazioni, eseguiva un impianto accettato dalla Direzione lavori e dalla committente, e le certificazioni prodotte dalla ditta sono conformi alla legge (nonché accettate dalla committenza, ed infatti controfirmate), perché rilasciate sulla base della legge 46/1990 e del successivo DM 37/2008, non sulla base della legge
10/91, di spettanza della committente. Né alcun documento del direttore dei lavori geom. che Tes_1
Pt_ aveva eseguito il progetto di quella casa, smentisce la totale accettazione dell'opera; quindi il ha eseguito e consegnato l'opera come commissionata ed approvata dal progettista e direttore dei lavori, che ha dato la fine lavori ma poi non ha depositato la relazione energetica.
Con il settimo motivo contesta l'ammontare del danno liquidato, sulla base della perizia di parte la quale non tiene conto di un progetto energetico;
inoltre si realizzerebbe un ingiustificato Pt_ arricchimento dell'attrice, che non ha provato il costo dell'impianto realizzato dal nel 201; né la misura del danno può essere fornita dai costi per la ricostruzione di un nuovo e diverso impianto ma solo, semmai, dalla cifra incassata allora e per quanto necessario, alla rimozione del suo impianto ovvero ad un cifra espressamente determinata in via equitativa ex art.1226 C.C.
Con l'ottavo motivo censura l'addebito della cifra di € 1.200,00 quale costo per la progettazione ex novo dell'impianto termico, evidenziando che tale progetto compete alla committenza. Pt_ L'appellata di contro sostiene che il ha sempre riconosciuto l'esistenza dei vizi ed CP_1
ha promesso di eliminarli, attivandosi a tal fine. In ogni caso la decorrenza dei termini postula una precisa cognizione dei vizi e delle difformità lamentati e, soprattutto, delle loro cause e ciò, ove rilevante, può dirsi avvenuto soltanto con l'esperimento della C.T.U.
pagina 5 di 14 Inoltre la appella in via incidentale la sentenza, in quanto il giudice a quo ha liquidato a CP_1
titolo di risarcimento del danno la somma di € 21.600,00 in conformità delle risultanze della CTU (€
1.200,00 per la redazione di un progetto tecnico ed € 20.400,00 per il rifacimento dell'impianto termico) senza nulla disporre in ordine all'IVA. Inoltre il Tribunale ha ritenuto non dovuta all'attrice alcuna somma a titolo di spesa per demolizione e rimozione dell'impianto istallato dal convenuto, mentre il CTU, il quale, in sede di esame delle osservazioni di parte attrice e risposta ad esse, a fronte di una richiesta del CT di parte attrice di € 15.000,00 per la demolizione ed il rifacimento di pavimenti e battiscopa |(CTU p.11), ha risposto che: “il costo effettivo può essere effettuato solamente dopo la redazione di un progetto di risparmio energetico (p.12). Dunque, il CTU non ha ritenuto non dovuto un tale importo, ma semplicemente non quantificabile allo stato e il Giudice avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione di detto danno ulteriore in via equitativa o previo rinnovo sul punto della CTU. Pt_ Conclude per il rigetto dell'appello e per la condanna del , in accoglimento dell'appello incidentale, al versamento dell'IVA e CAP, ove dovuti, sull'importo di € 1.200,00 per la spesa relativa alla redazione di un progetto ex art. l.10/91 e sulla somma di € 20.400,00 liquidata per rifacimento dell'impianto, oltre alla condanna dell'appellante al versamento delle somme necessarie per la demolizione e il rifacimento dei pavimenti e battiscopa nella misura di € 15.000,00 (oltre IVA) o nella diversa somma di giustizia in via equitativa.
Preliminarmente osserva la Corte:
- che appare corretta la qualificazione offerta dal Giudice di prime cure del rapporto come Pt_ contratto di appalto posto che il ha fornito i materiali e realizzato un progett (seppure “standard”) per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento, e non solo eseguito un'opera commissionata
- che il vizio denunciato, per come descritto dalla parte (ed emerso in corso di CTU), è stato correttamente qualificato come grave difetto ex art. 1669 c.c., con termine per la denuncia di un anno dalla scoperta del vizio e per la proposizione dell'azione, a pena di prescrizione, di un anno dalla denuncia (responsabilità qualificata dalla giurisprudenza come extra contrattuale);
- che è pienamente utilizzabile la documentazione offerta dalla parte attrice a sostegno della deduzione di avvenuta tempestiva denuncia dei vizi ,in quanto la Suprema Corte (Ord. n. 1254/2025) ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati, e sono considerati riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, che assumono efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà; nel caso di specie tale conformità
pagina 6 di 14 Pt_ non viene contestata ed anzi è lo stesso che fa riferimento al contenuto di tali messaggi a sostegno della propria tesi difensiva.
Passando al merito, è pacifico che sin dal 2011 l'abitazione dell'attrice risultava fredda, la temperatura massima interna durante il periodo invernale non superava i 16 gradi, l'attrice era stata costretta ad acquistare una stufa a pellet per il riscaldamento almeno della zona giorno.
Il lavaggio dei termosifoni -prima soluzione suggerita in quello stesso periodo dal si era Pt_1
rivelato del tutto inutile e ancor prima non necessario, così come la sostituzione della caldaia e dei tubi Pt_ esterni volti a potenziare l'impianto -opzioni procedurali che vengono indicate dallo stesso ma operate entrambe dal (sul punto si evidenzia che deve ritenersi più attendibile la Tes_2
testimonianza del che ricorda espressamente di avere operato lui stesso la sostituzione dei Tes_2
tubi, rispetto alla testimonianza dell' che riporta informazioni assunte de relato dall'attrice ed in Tes_1
alcuni casi assai generiche).
Deve a questo punto evidenziarsi che il CTU nominato in primo grado ha rilevato la mancanza di un progetto energetico e di una dichiarazione di conformità dell'impianto termico sul fascicolo tecnico del fabbricato, seppur obbligatorie, nonché l'incompletezza della dichiarazione di conformità dell'impianto termico e gas rilasciata dal convenuto in data 04/04/2011 in quanto priva degli allegati obbligatori relativi al progetto energetico e allo schema dell'impianto.
Il progetto energetico (che valuta le caratteristiche dell'involucro del fabbricato, le finestre dell'immobile e dimensiona adeguatamente l'impianto termico di riscaldamento dell'intero fabbricato)
è di competenza del progettista abilitato e deve essere fornito alle imprese esecutrici. Copia di tale progetto deve essere depositato in comune, prima della presentazione dell'Agibilità, insieme alle certificazioni di conformità degli impianti realizzati.
La fornitura del progetto e la verifica di rispondenza del progetto all'impianto in corso di realizzazione spettava al Direttore dei Lavori nominato dalla committente;
era doveroso per l'appaltatore, in mancanza del progetto di risparmio energetico (L. 10/91), interrompere i lavori o chiedere alla committenza e D.L. indicazioni su come realizzare l'impianto, mentre è ammesso dallo Pt_ stesso che lo stesso in assenza di progetto decise di realizzare un “impianto standard” (non progettato né dimensionato da nessun progettista).
A fronte dell'assenza di tale fondamentale documento tecnico, che avrebbe dimensionato tutte le caratteristiche necessarie dell'impianto, il CTU non ha potuto verificare l'idoneità dell'impianto né determinare se esso presentasse effettivamente i vizi poi denunciati dall'attrice pagina 7 di 14 mediante perizia di parte, tuttavia ha ritenuto verosimile che l'impianto non riesca a riscaldare l'immobile (e di ciò vi è prova certa non solo in esito all'escussione testimoniale, ma anche perché ammesso più volte dalla parte appellante).
Quindi il CTU ha ritenuto che per risolvere le problematiche lamentate dall'attrice è necessario procedere alla stesura di un nuovo progetto che dimensioni adeguatamente l'intero impianto termico
(caldaia, tubazioni, collettori, etc.), e che lo stesso successivamente venga realizzato da una ditta installatrice specializzata, in conformità al progetto redatto, non essendo invece consentito dalla legislazione vigente in materia (L. n. 10/1991) la realizzazione di un impianto termico in assenza del prescritto Progetto energetico, con conseguente obbligo della rimozione e rifacimento di quello esistente in conformità alle normative vigenti.
Ciò posto, indipendentemente dalle carenze denunciate sul piano probatorio dall'appellante in merito all'individuazione dei vizi, al nesso causale e alla quantificazione del danno, non vi è dubbio che Pt_ il si era impegnato con la committenza a realizzare un impianto di riscaldamento dell'immobile
(egli decise di realizzarne uno “standard”, in difetto di piano energetico fornito dalla committenza), dunque a realizzare un manufatto che consentisse di svolgere la funzione di riscaldamento e fare Pt_ ottenere alla committente quel risultato finale. Altrettanto evidente, e neanche contestato dal ,
è che sin dall'inizio si sia manifestata una incapacità dell'impianto di riscaldamento di assolvere alla sua funzione, riscaldando adeguatamente l'immobile in tutti i suoi locali. Questa era, nella sostanza, il
“vizio” denunciato, a partire dal 2011 e successivamente come ribadito mediante i messaggi scambiati tra le parti nel 2018.
Quindi, l'attrice era consapevole sin da subito dell'inidoneità dell'impianto termico eseguito ad assolvere alla propria funzione di garantire un sufficiente riscaldamento dell'edificio; era tuttavia anche consapevole della circostanza, nella qualità di committente tenuta a consegnare all'appaltatore il progetto energetico, dell'assenza di questo.
Può tranquillamente affermarsi, pertanto, che vi fosse sin da subito -almeno dallo stesso anno di realizzazione dell'opera - un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità del difetto dell'impianto, come sopra inteso, e della derivazione di esso non già da elementi esterni o fortuiti, bensì dall'”imperfetta” esecuzione dell'opera (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 1909 del 27/01/2025), essendo da subito conclamata l'inidoneità dell'impianto, per come conformato, ad assicurare il corretto svolgimento della propria funzione. Non era dunque affatto necessaria una relazione tecnica, che peraltro è stata tardivamente richiesta pur a fronte del grave malfunzionamento mai risolto per pagina 8 di 14 diversi anni, ai fini della comprensione dell'inidoneità dell'impianto per come concepito e realizzato a svolgere la funzione propria e la piena comprensione dell'inadeguatezza di esso costituisce dato di fatto emerso sin da subito, che non necessitava di particolari accertamenti tecnici, e che era vieppiù corroborato dalla consapevolezza dell'assenza del piano energetico.
Non è un caso che lo scambio di messaggi whatsapp prodotti dall'attrice parta con l'affermazione della CP_1
[14/06/18, 13:11:30] AN: La caldaia non è una spesa che mi tocca .... ma sei libero di dire la tua.
Ricordo che una volta mi già detto: non so come mai non mi uccidi... (a testimoniare la consapevolezza in entrambi dell'esistenza di un grave problema) per poi passare a parlare del problema della caldaia e della scheda, dei problemi sulle colonne montanti, della necessità di maggiorare il radiatore basso, del numero dei termosifoni insufficiente, della valutazione delle schede tecniche dei radiatori, della misurazione dei vani e del calcolo delle calorie da parte di un
Termotecnico: tutti argomenti da cui si evince la piena consapevolezza dell'esistenza di inidoneità dell'impianto, evidentemente acquisita già prima dello scambio di messaggi avvenuta nel 2018.
Che la poi, fosse consapevole dell'inidoneità dell'impianto e dell'attribuibilità del CP_1
Pt_ problema al emerge da altri spezzoni dei messaggi, allorché la chiedeva sostanzialmente CP_1
Pt_ al di accollarsi i costi di sostituzione della caldaia:
[20/08/18, 12:02:17] Andre nemmeno io volevo che succedesse a me che tanto più vivo Per_2
nella merda più assoluta e non avrei nemmeno voluto che succedesse con te. Se chiedo i soldi della caldaia e sistemare queste due cose è perché mi sembra giusto
[20/08/18, 12:02:46] Dopo tutti i problemi che ho avuto con questo impianto non mi Per_2
sembra di chiedere chissà cosa
[20/08/18, 12:03:05] AN: Lo sai bene che potevo fare di più Pt_ Pe
[20/08/18, 12:03:15] : Si ma ... se invece di chiamare altri avevi chiamato me, non era meglio?
[20/08/18, 12:03:22] AN: Certo
[20/08/18, 12:03:51] AN: Se solo però andrea in questi anni avessi visto da parte tua
l'impegno a sistemare o trovare una soluzione
[20/08/18, 12:03:58] AN: Sapevi che non funzionava
[20/08/18, 12:04:09] In più la caldaia scarica in un secchio da otto anni Per_2
pagina 9 di 14 [20/08/18, 12:04:24] AN: Non mi dire che hai fatto cio che si poteva
[20/08/18, 12:04:31] AN: Solo il lavaggio abbiamo fatto
[20/08/18, 12:04:57] Io credo che se ci sta un problema e tanto più da un amico uno fa Per_2
di tutto per risolvere
[20/08/18, 12:05:57] IS: Io mi pare che ogni volta chemi hai chiamato sono venuto sempre, e dopo lavaggi io non ho saputo piu nulla... altrimenti non sarei venuto neanche per il gas, per il lavandino... o sbaglio?
[20/08/18, 12:07:06] AN: dopo il lavaggio sapevi benissimo che non andavano Pt_1
[20/08/18, 12:07:19] E te l'ho ripetuto anche quando sei tornato Per_2
La denuncia dei vizi di per sé appare essere tempestiva se non altro considerato che l'appaltatore ha preso atto dell'inidoneità dell'impianto a scaldare sufficientemente tutti gli ambienti, proponendo anche delle soluzioni alla committenza (nel 2011 consigliò l'esecuzione del lavaggio dei termosifoni, poi nel 2018 convenne su tutta una serie di proposte fatte dalla committente o consigliate da altri artigiani).
Tuttavia, dallo stesso tenore dei messaggi si capisce chiaramente che, dopo il primo intervento Pt_ (inutile) del lavaggio dei termosifoni, il era sparito e non si era più occupato della vicenda, anche perché la si era rivolta ad altri tecnici per la soluzione del problema ([20/08/18, 11:51:15] CP_1
il bagno è gelido e sia il che gli altri idraulici che hanno fatto il sopralluogo Per_2 CP_3 Parte_2
hanno detto che è inesistente il termoarredo e infatti non basta devo accendere la stufetta;
[20/08/18,
11:51:41] Il termosifone basso dalla sala ne dovremo parlare e valutare comunque ci sono dei Per_2
lavora da fare; [20/08/18, 11:52:09] : E prima di sostituire le colonne e bucare tutto volevo Per_2
riallacciare i tubi normali come prima e fare una prova tutte soluzioni suggerite da altri tecnici a seguito di sopralluoghi).
Da tali messaggi si ha conferma della tempestiva denuncia del cattivo e insufficiente Pt_ funzionamento dell'impianto, dell'impegno fattivo solo iniziale del nel 2011, del suo essersi reso latitante dopo un primo intervento, dell'assenza da parte sua dell'assunzione di impegni/iniziative per cercare di risolvere i pur evidenti problemi, comportamento questo che aveva indotto la a CP_1
cercare altri tecnici per la risoluzione dei problemi, nonché, infine, del tentennamento della CP_1
rispetto ad iniziative legali in virtù di un rapporto amicale tra le parti (peraltro non è neanche emerso quanto sia stato pagato l'impianto).
E difatti in uno degli ultimi messaggi più significativi la crive: CP_1
pagina 10 di 14 [09/11/18, 10:10:25] Ciao , io credo di essermi comportata nel migliore dei modi Per_2 Pt_1
e nel massimo rispetto della nostra amicizia. Sono ormai mesi che devi sistemarmi quella situazione e te lo dico onestamente già negli anni indietro mi aspettavo tu facessi di tutto ,ma di tutto di tutto pur di trovare una soluzione e invece vedo che anche adesso nonostante avrei potuto litigare molto e fare molto peggio, non ti sei nemmeno degnato ne di rispondere ne di prendere iniziativa.
Secondo la Suprema Corte (ord. 18 dicembre 2024 n. 33053) il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale;
ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto” (Sez. 2, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022, Rv. 664999-02).
Occorre, dunque, tenere distinto il profilo del riconoscimento dei vizi dal ben diverso profilo dell'assunzione dell'impegno a rimuoverli, che comporta la conseguente assunzione di una obbligazione diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, svincolata dal termine decadenziale e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario (dieci anni).
In definitiva, il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore esclude solamente l'onere di effettuare la denuncia, ma non equivale all'assunzione da parte sua dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione (due anni) previsti in tema di appalto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15283 del 21/07/2005 –
Rv. 582730-01). Pt_ Dai colloqui sopra riportati non emerge affatto l'assunzione di un impegno da parte del , ed anzi a fronte della indicazione di possibili soluzioni egli si rifiuta sia di sostenere i costi di sostituzione della caldaia, sia di seguire pedissequamente le indicazioni del Termotecnico, sia di pagare degli interventi di riparazione -tanto meno egli si impegna espressamente a farli – sia infine di restituire quello che presumibilmente è stato il costo complessivo dell'impianto (3000 € dei quali all'ultimo la hiede fortemente la restituzione): CP_1
[20/08/18, 11:56:48] AN: Faremo fate il conto al Termotecnico e decidiamo
[20/08/18, 11:57:17] AN: Magari lo faccio venire e ti dico così a tavolino si decide il da farsi
pagina 11 di 14 Pt_
[20/08/18, 12:00:06] : Si ma con i coefficenti giusti pero Fra... no come diceva lui che bisogna dargli 70 80 calorie a metro cubo... cioè parliamo di una casa di 10 anno fa no do 100. Se si ragiona nella normalità io vengo incontro a tutto, basta non andare fiori limiti... e parli del termo tecnico. A te ti capisco benissimo... e tutto avrei voluto meno che sarebbe successo questo,specialmente con te.
[20/08/18, 12:00:39] AN: Sì certo con i valori giusti
[20/08/18, 12:02:17] AN: Andre nemmeno io volevo che succedesse a me che tanto più vivo nella merda più assoluta e non avrei nemmeno voluto che succedesse con te. Se chiedo i soldi della caldaia e sistemare queste due cose è perché mi sembra giusto
[20/08/18, 12:02:46] Dopo tutti i problemi che ho avuto con questo impianto non mi Per_2
sembra di chiedere chissà cosa
[20/08/18, 12:03:05] AN: Lo sai bene che potevo fare di più Pt_ Pe
[20/08/18, 12:03:15] : Si ma ... se invece di chiamare altri avevi chiamato me, non era meglio?
[20/08/18, 12:03:22] AN: Certo
[20/08/18, 12:03:51] AN: Se solo però andrea in questi anni avessi visto da parte tua
l'impegno a sistemare o trovare una soluzione
[20/08/18, 12:03:58] AN: Sapevi che non funzionava.
Né le testimonianze assunte aggiungono elementi di segno contrario, posto che dalla testimonianza di , ex - compagno della geometra che ha progettato l'edificio Testimone_1 CP_1
Pt_ e D.L. rispetto ai lavori di installazione dell'impianto si ricava che il , a dispetto delle insistenti lamentele della era intervenuto saltuariamente per verificare il malfunzionamento (non certo CP_1
per porvi rimedio, posto che dopo il lavaggio inutile dei termosifoni la sostituzione della caldaia e dei tubi fu effettuata da ) mentre altre circostanze sono riferite de relato per averle il Testimone_2
teste apprese dalla sono generiche perché prive di esatto riferimento temporale (cap. 12) e CP_1
Pt_ inattendibili là dove fa riferimento ad impegni assunti in via del tutto generica dal , perché in contrasto con la prova diretta e sicuramente veridica costituita dalla chat tra le parti. Pt_ Anche la testimonianza del che attesta che nel novembre del 2017 il si recò Tes_2
Pt_ dalla ed insieme verificarono la caldaia, il verificò che la caldaia non era riparabile ed il CP_1
provvide alla sostituzione, non solo non fornisce chiare indicazioni sulla genesi del difetto Tes_2
(“la caldaia era completamente nera e piena di fuliggine”, ma non è comprovato in atti per quale pagina 12 di 14 motivo, perché sul punto le versioni di committente e appaltatore, nella chat, divergono e al Tes_2
Pt_ viene posta domanda incentrata sull'invito al a recarsi presso l'abitazione della per CP_1
visionare la caldaia e verificare il difetto di montaggio, ma la risposta è troppo generica per consentire Pt_ di attribuire effettivamente il vizio all'opera del , considerato che risulta anche dalla chat che sulla caldaia erano stati effettuati altri interventi;
la dichiarazione dell' sul punto, che riferisce di un Tes_1
Pt_
“difetto di montaggio”, è riferita de relato e dunque non attendibile e comunque il nelle chat immediatamente successive nega esplicitamente la riferibilità del difetto della caldaia a sé), ma Pt_ esclude che il si fosse impegnato a garantire vizi dell'impianto, posto che l'unica indicazione in tal senso si ha nella proposta formulata di ripassare le colonne nuove e maggiorare il radiatore basso
(chat del 20.8.2018): in realtà fu il a mettere dei tubi esterni di collegamento dalla caldaia al Tes_2
Pt_ collettore (attività alla quale, secondo espressa dichiarazione, il non era presente) per cercare di risolvere il problema dello scarso riscaldamento, dopo avere sostituito la caldaia (risposta al capitolo Pt_ 13 di parte attrice, verbale di udienza del 17.6.2022), mentre la ropose al un altro tipo di CP_1
intervento: “[20/08/18, 11:52:09] AN: E prima di sostituire le colonne e bucare tutto volevo Pt_ riallacciare i tubi normali come prima e fare una prova” quindi l'intervento del agevolava la nel tentativo di trovare una soluzione e ripristinare l'impianto originario, ma non costituiva CP_1
Pt_ certo un impegno da parte del ad emendare vizi che egli non ha mai riconosciuto come imputabili alla sua opera.
Dunque, può concludersi nel senso che la denuncia dell'inidoneità dell'impianto fu tempestiva, ed avvenne già nel 2011, ma a seguito di essa, la parte non ha tempestivamente agito nei termini di cui all'art. 1669 c.c., perché non può ritenersi che l'appaltatore abbia assunto espressamente l'impegno di rimediare ai vizi dell'opera.
Deve quindi accogliersi l'appello nel senso dell'intervenuta prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi dell'impianto.
I restanti motivi di appello principale restano assorbiti.
L'appello incidentale, per effetto della declaratoria di prescrizione del diritto al risarcimento, deve essere rigettato.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza.
Le spese di CTU di primo grado debbono essere poste a carico della parte appellata.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in accoglimento dell'appello
- rigetta la domanda proposta da Controparte_1
-condanna al rimborso in favore di Idrotermica di IS AN delle spese di lite del Controparte_1
doppio grado di giudizio, liquidate come in sentenza impugnata quanto al primo grado, ed in € 1.948 per il presente grado di giudizio per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap
e Iva come per legge;
Le spese di CTU di primo grado devono gravare sulla parte appellata.
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato per la parte appellante incidentale.
Perugia, 23/06/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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