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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1098/19, pubblicata in data 11 giugno 2019, iscritto al n. 142/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025 e pendente
T R A
l' (c.f.: ), con sede in Colliano (SA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Salle n. 5, in persona dell'omonimo titolare p.t. , rappresenta e difesa Parte_1
dall'avv. Salvatore Paolino (c.f.: ) - APPELLANTE - C.F._1
E il (c.f.: ), con sede in Montella (AV) alla Piazza degli Controparte_1 P.IVA_2
Irpini, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saggese
(c.f.: ) - APPELLATO - C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 20 febbraio 2017, l' Parte_1
(d'ora in poi anche solo ) conveniva in giudizio dinnanzi al
[...] Parte_1
Tribunale di Avellino il chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1
dell'importo di 59.990,96 € oltre iva a titolo di riserva n. 1 del 16 dicembre 2014 iscritta Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
nel registro di contabilità relativo al SAL n. 3 e quantificata in data 23 dicembre 2014, chiedendo al Tribunale di “- accertare e dichiarare che il registro di contabilità relativo al III SAL del 16/12/14, nella parte in cui non reca la contabilizzazione degli oneri sostenuti dall' per lo smaltimento in discarica Parte_1
autorizzata dei n.
2.276 mc di materiale da risulta, presenta un errore contabile imputabile esclusivamente alla negligenza della Stazione Appaltante, ovvero che la riserva n. 1 del 16/12/14 è conforme a legge;
- per effetto della declaratoria di cui sopra, condannare il , in persona del legale rap.te p.t., al Controparte_1
pagamento in favore dell' , in persona dell'omonimo Parte_1
titolare, Sig. , delle somme specificate nella riserva n. 1 del 16/12/14, Parte_1
quantificate in complessivi € 59.990,96, oltre iva, e/o nella maggiore o minore somma che dovesse essere determinata in corso di causa dall'eventuale ctu, e/o nella maggiore
o minore somma che dovesse essere ritenuta congrua dall'Ill.mo Giudicante. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legale e moratori maturati e maturandi dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo”, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.1. A tal proposito, esponeva:
- di essersi resa aggiudicataria della gara d'appalto indetta dal CP_1
per la realizzazione dei lavori di sistemazione di via Piedipastini e del relativo
[...]
ponte, aggiudicandosela con un ribasso del 31,072 % dell'importo a base d'asta.
Pertanto, in data 27 marzo 2008, la stessa aveva stipulato con il il Controparte_1
contratto di appalto rep. n. 10/08 per l'importo complessivo di 280.118,01 €;
- che, successivamente, al fine di garantire l'esecuzione di alcuni lavori integrativi, l'ente comunale aveva redatto due perizie di variante per l'importo di
72.696,82 €;
- che, nelle more dell'esecuzione di tali lavori, con delibera di Giunta Regionale
Campania n. 508 del 4 ottobre 2011, l'Amministrazione regionale aveva deliberato di eliminare dall'edizione 2011 della tariffa il capitolo “E.01.60 Smaltimenti” prevedendo
“che - fino all'approvazione del nuovo prezzario dei lavori pubblici e/o all'introduzione delle corrispondenti voci di prezzo per mc - tali oneri sarebbero stati quantificati e rimborsati applicando una maggiorazione del 15% sulle relative fatture”;
- che, con delibera della Giunta regionale Campania n. 25 del 29 gennaio 2013,
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- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
era stato adottato il “Prezzario dei Lavori Pubblici – Edizione 2013” nel quale era stata monetizzata la voce “E.01.50.10.a.” relativa al trasporto a discarica autorizzata dei materiali provenienti dagli scavi, demolizione e rimozioni, “stabilendo per tali lavorazioni il prezzo di listino di € 69,75/mc”;
- che, con delibera di G.R. Campania n. 234 del 19 luglio 2013, erano state apportate modifiche al predetto tariffario ed, in particolare, era stato ridotto il prezzo di listino della voce E.01.50.10.a. da € 69,75/mc ad € 38,24/mc;
- che, nel corso delle lavorazioni relative al III Stato di Avanzamento dei Lavori, essa aveva smaltito presso una discarica autorizzata “ben n.
2.276 mc di materiali di risulta”, tuttavia, in data 16 dicembre 2014, “la Stazione appaltante presentava la contabilità relativa al III SAL a tutto l'11/12/14, omettendo illegittimamente di inserirvi gli oneri sostenuti dall'impresa ai fini del regolare conferimento a discarica Pt_1
autorizzata dei n.
2.276 mc di materiale da risulta, con grave danno per la stessa”,
- che, in conseguenza di quanto sopra, essa aveva iscritto nel registro di contabilità relativo al III SAL la riserva n. 1 del 16 dicembre 2014, relativa al mancato inserimento in contabilità del conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti da scavi demolizioni e rimozioni, specificando, in data 23 dicembre 2014, che tale riserva ammontava a complessivi 59.990,96 € oltre iva. Evidenziava, altresì, di aver confermato la suddetta riserva sia nel registro di contabilità relativo al successivo
IV SAL che nel conto finale relativo al V ed ultimo SAL;
- che, dinnanzi all'inerzia dell'Amministrazione, l' l'aveva Parte_1
diffidata con raccomandate del 14-18 ottobre 2016, all'immediato pagamento di tale credito, nonché, in subordine, ad avviare il procedimento bonario di cui agli artt. 239 e
240 de d.lgs. n. 163/2006 e ss. mod.;
- che, a fronte di ciò, con nota prot. n. 15375 del 14 novembre 2016, il RUP (cd. responsabile unico del procedimento), pur ritenendo fondata la riserva, aveva formulato una proposta di accordo bonario per complessivi 39.215,00 € oltre iva.
Pertanto, con nota pec del 14 novembre 2016, l' aveva partecipato al Parte_1
procedimento di accordo bonario chiedendo al RUP di esplicitare criteri e metodologie di calcolo (e in particolare il perché dell'offerta di 39.215,00 € in luogo dei 59.990,96 € richiesti) e di comunicare, altresì, le eventuali determinazioni assunte dall'Ente;
- che, con nota prot. n. 15592 trasmessa a mezzo pec in data 17 novembre 2016,
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(già Prima Sezione Civile bis)
il RUP aveva comunicato che l'Amministrazione aveva poi rifiutato la proposta di accordo bonario sul rilievo che l' aveva sottoscritto - senza riserva - la Parte_1
seconda perizia di variante, approvata in data 3 dicembre 2014, rendendo così illegittima la successiva riserva n. 1 del 16 dicembre 2014, che peraltro, per essere valida, avrebbe dovuto essere confermata anche sullo stato finale dei lavori.
Tanto premesso, l' , rispettate le condizioni di procedibilità della Parte_1
domanda giudiziale ex art. 240, d.Lgs. n. 163/06, affermava che, ai sensi degli artt. 165
e 174 del D.P.R. n. 554/1999, la riserva n. 1 del 16 dicembre 2014 era stata tempestivamente formulata poiché essa aveva effettuato attività di smaltimento nel Par corso delle lavorazioni relative al III e, precisamente, sino all'11 dicembre 2014, sicché la predetta riserva avrebbe potuto essere iscritta soltanto nel registro di contabilità relativo al Sal n. 3 e non in quelli precedenti. A tanto aggiungeva, che tale riserva era stata poi specificata nei termini decadenziali indicati nelle citate norme, cioè in data 23 dicembre 2014, con l'indicazione dell'ammontare dei danni subiti a causa dell'errore contabile del CP_1
2. Costituitosi in giudizio con comparsa del 10 maggio 2017, il CP_1
resisteva alla domanda eccependo la inammissibilità, improcedibilità e/o
[...]
improponibilità della stessa per omessa instaurazione della procedura di risoluzione in via amministrativa della controversia nonché la propria carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, disconosceva documentazione attorea poiché “in semplice copia” e contestava la fondatezza della domanda perché:
a) l'attrice non aveva mai “provveduto a smaltire in discarica autorizzata materiale da risulta per n.
2.276 mc (o per qualsiasi altra quantità) per € 59.990,96 oltre IVA (o per qualsiasi altro importo)” né aveva proposto e/o iscritto tempestivamente riserve nei documenti contabili “destinati a questo scopo dalla legge
e dai regolamenti attuativi” in quanto quella iscritta dall'Impresa Goffredo era tardiva ed essa era decaduta dal diritto di farla valere;
b) l' , con atto di sottomissione n. 1 del 24 aprile 2015, aveva Parte_1
accettato le due perizie di variante presentate dalla direzione dei lavori, cioè quella approvata con determinazione n. 445 del 3 dicembre 2014 che prevedeva una variazione di importo contrattuale pari a 55.689, 71 €, e quella approvata con
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determinazione n. 455 del 3 dicembre 2014, che non prevedeva nessuna variazione contrattuale, e tanto configurava una rinuncia ad ogni altra pretesa da parte dell'appaltatrice.
3. Istruita la causa con espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale rigettava la domanda dell' condannandola “al pagamento delle spese di causa, che Parte_1
liquida(va) in € 6.500,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al
15% ed oltre spese ed onorario di CTU, nella misura già determinata con decreto del giudice del 19.4.2018”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice rilevava che:
- la riserva n. 1 era stata iscritta tardivamente nel registro di contabilità relativo al SAL n. 3 del 16 dicembre 2014, poiché, come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, l'attività di trasporto a discarica dei materiali di scavo e demolizione era terminata già l'8 maggio 2014, e pertanto, “il primo documento idoneo a ricevere la riserva in esame” era “il registro di contabilità n. 2 del 19.7.2014”. Da tanto, discendeva “la decadenza dell'appaltatrice (cfr. art. 191 co. 2 d.p.r. 207/2010)”;
- inoltre, la riserva in esame non era stata “confermata in maniera esauriente neanche con la successiva relazione del 23.12.2014” poiché, come rilevato dal c.t.u., la stessa non era stata esplicata “secondo le modalità previste dagli art. 165 (DPR 554/99)
e art. 190 DPR 207/2010 (Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità) e art.191 del Regolamento 5 ottobre 2010 n.207 e art.31 D.M. n. 145/2000 del
Regolamento recante Capitolato generale d'Appalto dei Lavori Pubblici ( Forma e contenute delle riserve
- infine, l' non aveva confermato tale riserva Parte_1
nel conto finale “nei modi previsti dall'art. 174 co. 3 d.p.r. 554/1999 e dall'art. 201 co.
3 d.p.r. 207/2010”.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato al Comune di il CP_1
13 gennaio 2020, l' ha proposto appello, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accogliere l'appello in forza di tutti i motivi innanzi indicati, dichiarando e riconoscendo, in annullamento/riforma della sentenza impugnata, che la riserva de quo è tempestiva, valida ed efficace;
b) per
l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1
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in favore dell' , in persona dell'omonimo titolare, Sig. Parte_1
, delle somme specificate nella riserva n. 1 del 16/12/14, quantificate Parte_1
in complessivi € 59.990,96 oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori maturati e maturandi dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, e/o nella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta congrua all'll.mo Giudicante,
e/o nella maggiore o minore somma che dovesse essere determinata in corso di causa
a seguito dell'eventuale rinnovazione della c.t.u. con sostituzione dell'ausiliare; c) disporre, laddove ritenuta necessaria, la rinnovazione della c.t.u. con sostituzione dell'ausiliare; d) condannare il , in persona del Sindaco p.t., alla Controparte_1
refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore in qualità di antistatario”.
5. Con comparsa del 18 maggio 2020, si è costituito in giudizio il CP_1
riproponendo tutte le eccezioni svolte nel primo grado di giudizio e
[...]
contestando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per la sua tardività
e per la sua genericità. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
6. All'udienza dell'11 febbraio 2025, la Corte ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_1
L'appello, infatti, si presenta sufficientemente specifico ed idoneo a delimitare il thema decidendum e ad evidenziare i vizi logici della motivazione che, a dire dell'appellante, potrebbero determinare la riforma della sentenza appellata nei termini richiesti.
II. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di tardività dell'atto di appello.
Difatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata l'11 giugno 2019 e non è stata notificata, mentre l'atto di appello è stato notificato, a mezzo servizio postale, con piego raccomandato a.r. spedito il 9 gennaio 2020 e ricevuto il 13 gennaio 2020 dal sicché assumendo la data del 9 gennaio 2020 come quella Controparte_1
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dell'impugnazione, risulta evidente che essa è stata tempestivamente proposta entro il termine lungo d'impugnazione, che scadeva l'11 gennaio 2020 (considerando la sospensione di un mese per il periodo feriale).
III. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
III.1. Con il primo ed il quinto motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente poiché intimamente connessi, l'appellante si duole :
i) del fatto che il primo Giudice abbia errato ad individuare la normativa ed i principi di diritto applicabili alla fattispecie, in quanto il contratto di appalto in esame era stato stipulato in data 27 marzo 2008 e, pertanto, esso doveva ritenersi disciplinato, anziché dal D.P.R. n. 207/10 come ritenuto dal primo Giudice, dal
“combinato disposto degli artt. 5, comma 3, della Legge Regione Campania n. 20/13, dell'art. 165, co. 1 del D.P.R. n. 554/99 e dell'art. 31, comma 2, del D.M. n. 145/00 nonché dei principi emergenti dalle delibere di G.R.C. nn. 508 del 04/10/11 e n. 25 del
29/01/13”, che, a suo dire, prescrivevano che “affinché la stazione appaltante possa/debba contabilizzare nei propri registri di contabilità gli oneri di smaltimento dei materiali da risulta mediante conferimento a discarica autorizzata e/o le imprese appaltatrici possano/debbano pretendere il pagamento delle relative lavorazioni mediante eventuale sottoscrizione con riserva del primo registro di contabilità utile […] non è sufficiente che si sia verificato il semplice trasporto dei materiali da risulta in discarica ma è indispensabile attendere che il direttore dei lavori verifichi/confermi le quantità dei materiali effettivamente smaltite mediante conferimento a discarico”, con la conseguenza che, nella specie, poiché solo in data 11 dicembre 2014 il direttore dei lavori aveva verificato i materiali da risulta prodotti in cantiere e smaltiti mediante conferimento a discarica, il primo documento utile ai fini della tempestiva iscrizione della riserva doveva ritenersi il registro di contabilità relativo al III SAL;
ii) del fatto che il Tribunale abbia omesso di motivare la sentenza impugnata aderendo acriticamente alle conclusioni del CTU, senza tenere in considerazione le specifiche e puntuali critiche formulate dall'appellante avverso l'elaborato tecnico del c.t.u.
Tali doglianze sono infondate.
Va innanzitutto evidenziato che il contratto in esame, stipulato in data 27 marzo
2008, è soggetto alla legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 (cd.
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legge Merloni)nonché al regolamento di attuazione di tale legge, adottato col d.P.R.
554/1999 nonché al capitolato generale dei lavori pubblici contenuto nel D.M. n.
145/2000.
Tale normativa in materia di apposizione di riserve è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella successiva, contenuta nel d.P.R. n. 207 del 2010, sicché il riferimento che il Tribunale ha fatto (anche) a tale ultima normativa non vale a viziare la decisione adottata.
Difatti, gli artt. 164 e 165 del D.P.R. 554/99 e gli artt. 31 e 32 del D.M. 145/2000, applicabili alla fattispecie, stabiliscono che la riserva deve essere tempestiva, rituale ed esplicativa, cioè contenere la chiara esposizione degli elementi che identificano la pretesa (fondatezza) e la precisa quantificazione delle somme richieste (congruità). In particolare, secondo quanto previsto all'art. 31, comma 2 del D.M. 145/2000 “le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”.
Anche la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, ha affermato che “ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.P.R. n. 554 del 1999 l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere
d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della
P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal
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rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico”
(così, Cass. 13500/2004; Cass.11188/2018; Cass. 27451/2022).
Ne consegue che la riserva in esame, iscritta in data 16 dicembre 2014 nel registro di contabilità relativo al Sal n. III dell'11 dicembre 2014, doveva e deve ritenersi apposta tardivamente, atteso che dalla documentazione esaminata (cfr. documenti di trasporto del materiale di risulta) è emerso che, al più tardi nel registro di contabilità relativo al SAL n. 1 (non prodotto in giudizio), ed in ogni caso, in quello relativo al Sal n. 2, quando cioè già erano terminate tutte le fasi del trasporto del materiale di risulta, l'appellante avrebbe potuto avvedersi del maggior onere derivato da tale trasporto e, conseguentemente, avrebbe potuto segnalare alla parte committente il presumibile maggiore esborso da affrontare;
anzi, addirittura tale maggiore esborso, poiché prevedibile - secondo la diligenza richiesta ad un imprenditore – già in fase antecedente, poteva essere contestato dall'appaltatore già in fase di consegna dei lavori del 24 maggio 2011, salvo poi precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive, o in sede di chiusura del conto finale, se la quantificazione era impossibile.
Infatti, l'appalto in esame aveva ad oggetto i lavori di sistemazione di via
Piedipastini e del relativo ponte, che andava demolito, ed è, pertanto, indubbio che, un'impresa esperta, come si presume essere l'impresa aggiudicataria, già nella fase iniziale della consegna dei lavori avrebbe potuto prefigurarsi che dall'esecuzione dell'appalto sarebbero derivati materiali da risulta con conseguenti maggiori oneri a suo carico.
Quanto detto trova conferma nel fatto che i formulari di identificazioni rifiuti, prodotti dall'attore in primo grado, cioè i documenti di trasporto, riportano date che vanno dall'inizio delle lavorazioni dell'ottobre 2011 sino all'8 maggio 2014, data dell'ultimo formulario prodotto, sicché è evidente che la riserva contestata dall'appellante andava apposta al più tardi sul secondo registro di contabilità del 19 luglio 2014 in cui erano riportate le voci n. 46, 47 e 48 relative ai lavori di demolizione per mc (517,14+71,39+61,47). Né può esser accolta, in assenza di prova, la tesi dell'appellante secondo cui tali voci erano relative a materiali diversi da quelli da essa indicati in riserva.
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Non può neppure essere accolta la tesi dell'appellante, che cioè l'apposizione della riserva doveva ritenersi condizionata alla preventiva valutazione, non prevista da nessuna norma, del direttore dei lavori, del materiale trasportato in discarica, tanto potendo rendere incerto il termine per l'apposizione della riserva e vanificare la ratio della disciplina sulle riserve, cioè quella di consentire all'amministrazione la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese con immediatezza, assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, mettere l'amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino a esercitare la potestà di risoluzione unilaterale
(così, Cass. 23783/2008; Cass. 19802/2016).
A tal riguardo, l'adempimento prescritto dall'art. 5, co.
3. della legge Regione
Campania n. 20 del 9 dicembre 2013, pure citato dall'appellante, secondo cui ” Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all'ente competente l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento
o smaltimento” è prescritto solo per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono e rogo dei rifiuti, non certo per consentire all'appaltatore di apporre le sue riserve, e, in tale contesto, si inserisce la necessità che il direttore dei lavori, al termine delle lavorazioni, indichi l'effettiva produzione dei rifiuti generati dalle lavorazioni.
Né può sovvertire il giudizio del Tribunale sulla tardività della riserva apposta dall'appellante il fatto che – a suo dire - il primo Giudice abbia richiamato acriticamente le risultanze della consulenza d'ufficio senza nulla argomentare in ordine alle difese svolte dall'attrice in primo grado ovvero dal proprio consulente di parte.
Difatti, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli
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elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive" (Cass. 33742/2022).
E nella specie, non è contestato che l'appellante abbia avuto la possibilità di controdedurre alle conclusioni dl CTU, peraltro contestando, anche in quella sede, il fatto che la riserva doveva ritenersi subordinata all'intervento del direttore dei lavori, tesi che - come detto sopra- non è sostenuta da nessuna norma.
III.2. In conclusione, le considerazioni sopra espresse portano questa Corte a confermare il giudizio espresso dal Tribunale sulla tardività della riserva n. 1 del 16 dicembre 2014.
IV. L'affermata tardività della riserva determina l'assorbimento degli altri motivi di gravame, che pure riguardano tale riserva, e vertono sulla mancata conferma di tale riserva “in maniera esauriente” nella successiva relazione del 23 dicembre 2014, nonché nel conto finale dell'appalto “nei modi previsti dall'art. 174, co. 3 d.p.r.
554/1999 e dall'art. 201 co. 3 d.p.r. 207/2010”, sul fatto che la pretesa contenuta nella citata riserva risultava provata per tabulas “anche mediante atti di natura confessoria” del appellato, che – a dire dell'appellante – aveva confermato la fondatezza CP_1
delle pretese dell' , sia nella corrispondenza intercorsa con il Parte_1
Cont
sia mediante l'operato del direttore dei lavori, che aveva sottoscritto il registro riepilogativo dei formulari dei materiali da risulta.
V. In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
VI. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del , delle spese processuali del grado che vanno liquidate - Controparte_1
in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della
Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra
52.000,01 € ad 260.000,00 € - nel complessivo importo di 8.395,00 €, di cui 7.300,00 € per compensi (1.500,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva,
2.200,00 € per la fase di trattazione/istruzione, 2.600,00 € per la fase decisoria),
1.095,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
VII. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
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c. Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1098/2019, pubblicata l'11 giugno
2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento in favore del Parte_1
delle spese del giudizio d'appello che liquida in 8.395,00 €, di cui Controparte_1
7.300,00 € per compensi, 1.095,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 28 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno) (dr.ssa Caterina Molfino)
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c. Parte_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1098/19, pubblicata in data 11 giugno 2019, iscritto al n. 142/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025 e pendente
T R A
l' (c.f.: ), con sede in Colliano (SA) alla via Parte_1 P.IVA_1
Salle n. 5, in persona dell'omonimo titolare p.t. , rappresenta e difesa Parte_1
dall'avv. Salvatore Paolino (c.f.: ) - APPELLANTE - C.F._1
E il (c.f.: ), con sede in Montella (AV) alla Piazza degli Controparte_1 P.IVA_2
Irpini, in persona del suo Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Saggese
(c.f.: ) - APPELLATO - C.F._2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato il 20 febbraio 2017, l' Parte_1
(d'ora in poi anche solo ) conveniva in giudizio dinnanzi al
[...] Parte_1
Tribunale di Avellino il chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1
dell'importo di 59.990,96 € oltre iva a titolo di riserva n. 1 del 16 dicembre 2014 iscritta Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
nel registro di contabilità relativo al SAL n. 3 e quantificata in data 23 dicembre 2014, chiedendo al Tribunale di “- accertare e dichiarare che il registro di contabilità relativo al III SAL del 16/12/14, nella parte in cui non reca la contabilizzazione degli oneri sostenuti dall' per lo smaltimento in discarica Parte_1
autorizzata dei n.
2.276 mc di materiale da risulta, presenta un errore contabile imputabile esclusivamente alla negligenza della Stazione Appaltante, ovvero che la riserva n. 1 del 16/12/14 è conforme a legge;
- per effetto della declaratoria di cui sopra, condannare il , in persona del legale rap.te p.t., al Controparte_1
pagamento in favore dell' , in persona dell'omonimo Parte_1
titolare, Sig. , delle somme specificate nella riserva n. 1 del 16/12/14, Parte_1
quantificate in complessivi € 59.990,96, oltre iva, e/o nella maggiore o minore somma che dovesse essere determinata in corso di causa dall'eventuale ctu, e/o nella maggiore
o minore somma che dovesse essere ritenuta congrua dall'Ill.mo Giudicante. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legale e moratori maturati e maturandi dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo”, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
1.1. A tal proposito, esponeva:
- di essersi resa aggiudicataria della gara d'appalto indetta dal CP_1
per la realizzazione dei lavori di sistemazione di via Piedipastini e del relativo
[...]
ponte, aggiudicandosela con un ribasso del 31,072 % dell'importo a base d'asta.
Pertanto, in data 27 marzo 2008, la stessa aveva stipulato con il il Controparte_1
contratto di appalto rep. n. 10/08 per l'importo complessivo di 280.118,01 €;
- che, successivamente, al fine di garantire l'esecuzione di alcuni lavori integrativi, l'ente comunale aveva redatto due perizie di variante per l'importo di
72.696,82 €;
- che, nelle more dell'esecuzione di tali lavori, con delibera di Giunta Regionale
Campania n. 508 del 4 ottobre 2011, l'Amministrazione regionale aveva deliberato di eliminare dall'edizione 2011 della tariffa il capitolo “E.01.60 Smaltimenti” prevedendo
“che - fino all'approvazione del nuovo prezzario dei lavori pubblici e/o all'introduzione delle corrispondenti voci di prezzo per mc - tali oneri sarebbero stati quantificati e rimborsati applicando una maggiorazione del 15% sulle relative fatture”;
- che, con delibera della Giunta regionale Campania n. 25 del 29 gennaio 2013,
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(già Prima Sezione Civile bis)
era stato adottato il “Prezzario dei Lavori Pubblici – Edizione 2013” nel quale era stata monetizzata la voce “E.01.50.10.a.” relativa al trasporto a discarica autorizzata dei materiali provenienti dagli scavi, demolizione e rimozioni, “stabilendo per tali lavorazioni il prezzo di listino di € 69,75/mc”;
- che, con delibera di G.R. Campania n. 234 del 19 luglio 2013, erano state apportate modifiche al predetto tariffario ed, in particolare, era stato ridotto il prezzo di listino della voce E.01.50.10.a. da € 69,75/mc ad € 38,24/mc;
- che, nel corso delle lavorazioni relative al III Stato di Avanzamento dei Lavori, essa aveva smaltito presso una discarica autorizzata “ben n.
2.276 mc di materiali di risulta”, tuttavia, in data 16 dicembre 2014, “la Stazione appaltante presentava la contabilità relativa al III SAL a tutto l'11/12/14, omettendo illegittimamente di inserirvi gli oneri sostenuti dall'impresa ai fini del regolare conferimento a discarica Pt_1
autorizzata dei n.
2.276 mc di materiale da risulta, con grave danno per la stessa”,
- che, in conseguenza di quanto sopra, essa aveva iscritto nel registro di contabilità relativo al III SAL la riserva n. 1 del 16 dicembre 2014, relativa al mancato inserimento in contabilità del conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti da scavi demolizioni e rimozioni, specificando, in data 23 dicembre 2014, che tale riserva ammontava a complessivi 59.990,96 € oltre iva. Evidenziava, altresì, di aver confermato la suddetta riserva sia nel registro di contabilità relativo al successivo
IV SAL che nel conto finale relativo al V ed ultimo SAL;
- che, dinnanzi all'inerzia dell'Amministrazione, l' l'aveva Parte_1
diffidata con raccomandate del 14-18 ottobre 2016, all'immediato pagamento di tale credito, nonché, in subordine, ad avviare il procedimento bonario di cui agli artt. 239 e
240 de d.lgs. n. 163/2006 e ss. mod.;
- che, a fronte di ciò, con nota prot. n. 15375 del 14 novembre 2016, il RUP (cd. responsabile unico del procedimento), pur ritenendo fondata la riserva, aveva formulato una proposta di accordo bonario per complessivi 39.215,00 € oltre iva.
Pertanto, con nota pec del 14 novembre 2016, l' aveva partecipato al Parte_1
procedimento di accordo bonario chiedendo al RUP di esplicitare criteri e metodologie di calcolo (e in particolare il perché dell'offerta di 39.215,00 € in luogo dei 59.990,96 € richiesti) e di comunicare, altresì, le eventuali determinazioni assunte dall'Ente;
- che, con nota prot. n. 15592 trasmessa a mezzo pec in data 17 novembre 2016,
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il RUP aveva comunicato che l'Amministrazione aveva poi rifiutato la proposta di accordo bonario sul rilievo che l' aveva sottoscritto - senza riserva - la Parte_1
seconda perizia di variante, approvata in data 3 dicembre 2014, rendendo così illegittima la successiva riserva n. 1 del 16 dicembre 2014, che peraltro, per essere valida, avrebbe dovuto essere confermata anche sullo stato finale dei lavori.
Tanto premesso, l' , rispettate le condizioni di procedibilità della Parte_1
domanda giudiziale ex art. 240, d.Lgs. n. 163/06, affermava che, ai sensi degli artt. 165
e 174 del D.P.R. n. 554/1999, la riserva n. 1 del 16 dicembre 2014 era stata tempestivamente formulata poiché essa aveva effettuato attività di smaltimento nel Par corso delle lavorazioni relative al III e, precisamente, sino all'11 dicembre 2014, sicché la predetta riserva avrebbe potuto essere iscritta soltanto nel registro di contabilità relativo al Sal n. 3 e non in quelli precedenti. A tanto aggiungeva, che tale riserva era stata poi specificata nei termini decadenziali indicati nelle citate norme, cioè in data 23 dicembre 2014, con l'indicazione dell'ammontare dei danni subiti a causa dell'errore contabile del CP_1
2. Costituitosi in giudizio con comparsa del 10 maggio 2017, il CP_1
resisteva alla domanda eccependo la inammissibilità, improcedibilità e/o
[...]
improponibilità della stessa per omessa instaurazione della procedura di risoluzione in via amministrativa della controversia nonché la propria carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, disconosceva documentazione attorea poiché “in semplice copia” e contestava la fondatezza della domanda perché:
a) l'attrice non aveva mai “provveduto a smaltire in discarica autorizzata materiale da risulta per n.
2.276 mc (o per qualsiasi altra quantità) per € 59.990,96 oltre IVA (o per qualsiasi altro importo)” né aveva proposto e/o iscritto tempestivamente riserve nei documenti contabili “destinati a questo scopo dalla legge
e dai regolamenti attuativi” in quanto quella iscritta dall'Impresa Goffredo era tardiva ed essa era decaduta dal diritto di farla valere;
b) l' , con atto di sottomissione n. 1 del 24 aprile 2015, aveva Parte_1
accettato le due perizie di variante presentate dalla direzione dei lavori, cioè quella approvata con determinazione n. 445 del 3 dicembre 2014 che prevedeva una variazione di importo contrattuale pari a 55.689, 71 €, e quella approvata con
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determinazione n. 455 del 3 dicembre 2014, che non prevedeva nessuna variazione contrattuale, e tanto configurava una rinuncia ad ogni altra pretesa da parte dell'appaltatrice.
3. Istruita la causa con espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la stessa veniva decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale rigettava la domanda dell' condannandola “al pagamento delle spese di causa, che Parte_1
liquida(va) in € 6.500,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al
15% ed oltre spese ed onorario di CTU, nella misura già determinata con decreto del giudice del 19.4.2018”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice rilevava che:
- la riserva n. 1 era stata iscritta tardivamente nel registro di contabilità relativo al SAL n. 3 del 16 dicembre 2014, poiché, come rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, l'attività di trasporto a discarica dei materiali di scavo e demolizione era terminata già l'8 maggio 2014, e pertanto, “il primo documento idoneo a ricevere la riserva in esame” era “il registro di contabilità n. 2 del 19.7.2014”. Da tanto, discendeva “la decadenza dell'appaltatrice (cfr. art. 191 co. 2 d.p.r. 207/2010)”;
- inoltre, la riserva in esame non era stata “confermata in maniera esauriente neanche con la successiva relazione del 23.12.2014” poiché, come rilevato dal c.t.u., la stessa non era stata esplicata “secondo le modalità previste dagli art. 165 (DPR 554/99)
e art. 190 DPR 207/2010 (Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità) e art.191 del Regolamento 5 ottobre 2010 n.207 e art.31 D.M. n. 145/2000 del
Regolamento recante Capitolato generale d'Appalto dei Lavori Pubblici ( Forma e contenute delle riserve
- infine, l' non aveva confermato tale riserva Parte_1
nel conto finale “nei modi previsti dall'art. 174 co. 3 d.p.r. 554/1999 e dall'art. 201 co.
3 d.p.r. 207/2010”.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato al Comune di il CP_1
13 gennaio 2020, l' ha proposto appello, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accogliere l'appello in forza di tutti i motivi innanzi indicati, dichiarando e riconoscendo, in annullamento/riforma della sentenza impugnata, che la riserva de quo è tempestiva, valida ed efficace;
b) per
l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento Controparte_1
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in favore dell' , in persona dell'omonimo titolare, Sig. Parte_1
, delle somme specificate nella riserva n. 1 del 16/12/14, quantificate Parte_1
in complessivi € 59.990,96 oltre iva, rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori maturati e maturandi dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, e/o nella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta congrua all'll.mo Giudicante,
e/o nella maggiore o minore somma che dovesse essere determinata in corso di causa
a seguito dell'eventuale rinnovazione della c.t.u. con sostituzione dell'ausiliare; c) disporre, laddove ritenuta necessaria, la rinnovazione della c.t.u. con sostituzione dell'ausiliare; d) condannare il , in persona del Sindaco p.t., alla Controparte_1
refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore in qualità di antistatario”.
5. Con comparsa del 18 maggio 2020, si è costituito in giudizio il CP_1
riproponendo tutte le eccezioni svolte nel primo grado di giudizio e
[...]
contestando, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per la sua tardività
e per la sua genericità. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
6. All'udienza dell'11 febbraio 2025, la Corte ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal ai sensi dell'art. 342 c.p.c. CP_1
L'appello, infatti, si presenta sufficientemente specifico ed idoneo a delimitare il thema decidendum e ad evidenziare i vizi logici della motivazione che, a dire dell'appellante, potrebbero determinare la riforma della sentenza appellata nei termini richiesti.
II. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di tardività dell'atto di appello.
Difatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata l'11 giugno 2019 e non è stata notificata, mentre l'atto di appello è stato notificato, a mezzo servizio postale, con piego raccomandato a.r. spedito il 9 gennaio 2020 e ricevuto il 13 gennaio 2020 dal sicché assumendo la data del 9 gennaio 2020 come quella Controparte_1
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dell'impugnazione, risulta evidente che essa è stata tempestivamente proposta entro il termine lungo d'impugnazione, che scadeva l'11 gennaio 2020 (considerando la sospensione di un mese per il periodo feriale).
III. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
III.1. Con il primo ed il quinto motivo di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente poiché intimamente connessi, l'appellante si duole :
i) del fatto che il primo Giudice abbia errato ad individuare la normativa ed i principi di diritto applicabili alla fattispecie, in quanto il contratto di appalto in esame era stato stipulato in data 27 marzo 2008 e, pertanto, esso doveva ritenersi disciplinato, anziché dal D.P.R. n. 207/10 come ritenuto dal primo Giudice, dal
“combinato disposto degli artt. 5, comma 3, della Legge Regione Campania n. 20/13, dell'art. 165, co. 1 del D.P.R. n. 554/99 e dell'art. 31, comma 2, del D.M. n. 145/00 nonché dei principi emergenti dalle delibere di G.R.C. nn. 508 del 04/10/11 e n. 25 del
29/01/13”, che, a suo dire, prescrivevano che “affinché la stazione appaltante possa/debba contabilizzare nei propri registri di contabilità gli oneri di smaltimento dei materiali da risulta mediante conferimento a discarica autorizzata e/o le imprese appaltatrici possano/debbano pretendere il pagamento delle relative lavorazioni mediante eventuale sottoscrizione con riserva del primo registro di contabilità utile […] non è sufficiente che si sia verificato il semplice trasporto dei materiali da risulta in discarica ma è indispensabile attendere che il direttore dei lavori verifichi/confermi le quantità dei materiali effettivamente smaltite mediante conferimento a discarico”, con la conseguenza che, nella specie, poiché solo in data 11 dicembre 2014 il direttore dei lavori aveva verificato i materiali da risulta prodotti in cantiere e smaltiti mediante conferimento a discarica, il primo documento utile ai fini della tempestiva iscrizione della riserva doveva ritenersi il registro di contabilità relativo al III SAL;
ii) del fatto che il Tribunale abbia omesso di motivare la sentenza impugnata aderendo acriticamente alle conclusioni del CTU, senza tenere in considerazione le specifiche e puntuali critiche formulate dall'appellante avverso l'elaborato tecnico del c.t.u.
Tali doglianze sono infondate.
Va innanzitutto evidenziato che il contratto in esame, stipulato in data 27 marzo
2008, è soggetto alla legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994 (cd.
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legge Merloni)nonché al regolamento di attuazione di tale legge, adottato col d.P.R.
554/1999 nonché al capitolato generale dei lavori pubblici contenuto nel D.M. n.
145/2000.
Tale normativa in materia di apposizione di riserve è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a quella successiva, contenuta nel d.P.R. n. 207 del 2010, sicché il riferimento che il Tribunale ha fatto (anche) a tale ultima normativa non vale a viziare la decisione adottata.
Difatti, gli artt. 164 e 165 del D.P.R. 554/99 e gli artt. 31 e 32 del D.M. 145/2000, applicabili alla fattispecie, stabiliscono che la riserva deve essere tempestiva, rituale ed esplicativa, cioè contenere la chiara esposizione degli elementi che identificano la pretesa (fondatezza) e la precisa quantificazione delle somme richieste (congruità). In particolare, secondo quanto previsto all'art. 31, comma 2 del D.M. 145/2000 “le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”.
Anche la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, ha affermato che “ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.P.R. n. 554 del 1999 l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, ha l'onere
d'iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della
P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal
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rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico”
(così, Cass. 13500/2004; Cass.11188/2018; Cass. 27451/2022).
Ne consegue che la riserva in esame, iscritta in data 16 dicembre 2014 nel registro di contabilità relativo al Sal n. III dell'11 dicembre 2014, doveva e deve ritenersi apposta tardivamente, atteso che dalla documentazione esaminata (cfr. documenti di trasporto del materiale di risulta) è emerso che, al più tardi nel registro di contabilità relativo al SAL n. 1 (non prodotto in giudizio), ed in ogni caso, in quello relativo al Sal n. 2, quando cioè già erano terminate tutte le fasi del trasporto del materiale di risulta, l'appellante avrebbe potuto avvedersi del maggior onere derivato da tale trasporto e, conseguentemente, avrebbe potuto segnalare alla parte committente il presumibile maggiore esborso da affrontare;
anzi, addirittura tale maggiore esborso, poiché prevedibile - secondo la diligenza richiesta ad un imprenditore – già in fase antecedente, poteva essere contestato dall'appaltatore già in fase di consegna dei lavori del 24 maggio 2011, salvo poi precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive, o in sede di chiusura del conto finale, se la quantificazione era impossibile.
Infatti, l'appalto in esame aveva ad oggetto i lavori di sistemazione di via
Piedipastini e del relativo ponte, che andava demolito, ed è, pertanto, indubbio che, un'impresa esperta, come si presume essere l'impresa aggiudicataria, già nella fase iniziale della consegna dei lavori avrebbe potuto prefigurarsi che dall'esecuzione dell'appalto sarebbero derivati materiali da risulta con conseguenti maggiori oneri a suo carico.
Quanto detto trova conferma nel fatto che i formulari di identificazioni rifiuti, prodotti dall'attore in primo grado, cioè i documenti di trasporto, riportano date che vanno dall'inizio delle lavorazioni dell'ottobre 2011 sino all'8 maggio 2014, data dell'ultimo formulario prodotto, sicché è evidente che la riserva contestata dall'appellante andava apposta al più tardi sul secondo registro di contabilità del 19 luglio 2014 in cui erano riportate le voci n. 46, 47 e 48 relative ai lavori di demolizione per mc (517,14+71,39+61,47). Né può esser accolta, in assenza di prova, la tesi dell'appellante secondo cui tali voci erano relative a materiali diversi da quelli da essa indicati in riserva.
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Non può neppure essere accolta la tesi dell'appellante, che cioè l'apposizione della riserva doveva ritenersi condizionata alla preventiva valutazione, non prevista da nessuna norma, del direttore dei lavori, del materiale trasportato in discarica, tanto potendo rendere incerto il termine per l'apposizione della riserva e vanificare la ratio della disciplina sulle riserve, cioè quella di consentire all'amministrazione la verificazione dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese con immediatezza, assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, mettere l'amministrazione tempestivamente in grado di adottare altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino a esercitare la potestà di risoluzione unilaterale
(così, Cass. 23783/2008; Cass. 19802/2016).
A tal riguardo, l'adempimento prescritto dall'art. 5, co.
3. della legge Regione
Campania n. 20 del 9 dicembre 2013, pure citato dall'appellante, secondo cui ” Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve dichiarare all'ente competente l'effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento
o smaltimento” è prescritto solo per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono e rogo dei rifiuti, non certo per consentire all'appaltatore di apporre le sue riserve, e, in tale contesto, si inserisce la necessità che il direttore dei lavori, al termine delle lavorazioni, indichi l'effettiva produzione dei rifiuti generati dalle lavorazioni.
Né può sovvertire il giudizio del Tribunale sulla tardività della riserva apposta dall'appellante il fatto che – a suo dire - il primo Giudice abbia richiamato acriticamente le risultanze della consulenza d'ufficio senza nulla argomentare in ordine alle difese svolte dall'attrice in primo grado ovvero dal proprio consulente di parte.
Difatti, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli
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elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive" (Cass. 33742/2022).
E nella specie, non è contestato che l'appellante abbia avuto la possibilità di controdedurre alle conclusioni dl CTU, peraltro contestando, anche in quella sede, il fatto che la riserva doveva ritenersi subordinata all'intervento del direttore dei lavori, tesi che - come detto sopra- non è sostenuta da nessuna norma.
III.2. In conclusione, le considerazioni sopra espresse portano questa Corte a confermare il giudizio espresso dal Tribunale sulla tardività della riserva n. 1 del 16 dicembre 2014.
IV. L'affermata tardività della riserva determina l'assorbimento degli altri motivi di gravame, che pure riguardano tale riserva, e vertono sulla mancata conferma di tale riserva “in maniera esauriente” nella successiva relazione del 23 dicembre 2014, nonché nel conto finale dell'appalto “nei modi previsti dall'art. 174, co. 3 d.p.r.
554/1999 e dall'art. 201 co. 3 d.p.r. 207/2010”, sul fatto che la pretesa contenuta nella citata riserva risultava provata per tabulas “anche mediante atti di natura confessoria” del appellato, che – a dire dell'appellante – aveva confermato la fondatezza CP_1
delle pretese dell' , sia nella corrispondenza intercorsa con il Parte_1
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sia mediante l'operato del direttore dei lavori, che aveva sottoscritto il registro riepilogativo dei formulari dei materiali da risulta.
V. In definitiva, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
VI. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del , delle spese processuali del grado che vanno liquidate - Controparte_1
in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al decreto del Ministro della
Giustizia 55/2014 (come d.m. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra
52.000,01 € ad 260.000,00 € - nel complessivo importo di 8.395,00 €, di cui 7.300,00 € per compensi (1.500,00 € per la fase di studio, 1.000,00 € per la fase introduttiva,
2.200,00 € per la fase di trattazione/istruzione, 2.600,00 € per la fase decisoria),
1.095,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori.
VII. In considerazione dell'esito dell'appello, occorre dare atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del medesimo appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1098/2019, pubblicata l'11 giugno
2019, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento in favore del Parte_1
delle spese del giudizio d'appello che liquida in 8.395,00 €, di cui Controparte_1
7.300,00 € per compensi, 1.095,00 € per spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 28 maggio 2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno) (dr.ssa Caterina Molfino)
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