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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/06/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO STICOZZI, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliato in San Nicandro Garganico (FG) alla Via Silvia Pellico,
n.7
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI GIULIA ANTONIA, giusta procura CP_1
in atti, elettivamente domiciliato in San Nicandro Garganico (FG) alla Via Gelso, n.21
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 03.3.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., già acquisito il parere del Pubblico Ministero in data 20.5.2021.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 21.02.2018 Parte_1 conveniva in giudizio , deducendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in CP_1
San Nicandro Garganico in data 21.02.1985 e che da tale unione sono nati due figli: ER
(nata a San Marco in [...] il [...]) e (nato a San Marco in [...] il [...]); che PE
“da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale”; che, asseritamente, il avrebbe fatto venir meno “l'apporto materiale CP_1
e affettivo” sia nei confronti della che dei figli;
che, secondo il avrebbe contratto Pt_1 CP_1 alcuni prestiti e finanziamenti “all'insaputa dei familiari” e per necessità che sarebbero estranee ai bisogni della famiglia, senza dare a quest'ultima spiegazioni in merito;
che, secondo nell'agosto
2017 si sarebbe accorta di un finanziamento acceso dal marito e di “uno stillicidio di somme” che erano depositate sul conto corrente comune;
che, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il si sarebbe allontanato dalla casa coniugale, senza dare alcuna spiegazione e senza fare CP_1
ritorno, vivendo in altra abitazione sempre in San Nicandro Garganico;
che svolge la CP_1 professione di assistente amministrativo presso l'Istituto Scolastico I.S.I.S.S. Fiani – Leccisotti di
Torremaggiore, mentre lei è casalinga.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione con addebito della stessa al marito, ha chiesto: la corresponsione in proprio favore da parte del di un assegno di mantenimento di € 600,00 CP_1
mensili; la condanna del resistente alle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.5.2018 si è costituito , CP_1
opponendosi alla domanda di addebito della separazione e deducendo: che, asseritamente, la causa della dissoluzione del matrimonio sarebbe da ricercare nei comportamenti della che la Pt_1 fin “dall'inizio del matrimonio si è rivelata essere una persona del tutto arida e priva di Pt_1 sentimenti affettivi” nei suoi confronti;
che, asseritamente, la resistente non avrebbe compreso le sue esigenze, problematiche e coinvolto nelle decisioni di famiglia;
che, secondo la propria ricostruzione, la avrebbe rifiutato di avere rapporti con la famiglia di origine del che Pt_1 CP_1 il 17.8.2017 la ricorrente e il figlio gli avrebbero “intimato” di andare via di casa, perché PE
erano venuti a conoscenza che lui aveva contratto un nuovo prestito INPDAP di € 5.000,00; che, sempre secondo la propria ricostruzione, avrebbe detto al figlio e alla moglie che il prestito contratto sarebbe servito per acquistare una caldaia e un'autovettura, oltre a liquidare il disbrigo delle varie pratiche annesse;
che qualche giorno dopo sarebbe tornato nuovamente presso la casa coniugale per “cercare di riappacificarsi con la coniuge” e per “rappresentare ancora le sue ragioni” del prestito contratto, ma gli sarebbe stato intimato di nuovo di andare via di casa;
che la ricorrente, asseritamente, avrebbe restituito al solo “indumenti”, mentre avrebbe trattenuto CP_1
“oggetti personali in oro”; che sul conto corrente cointestato, secondo la propria tesi, vi sarebbe stato al 17.8.2017 un saldo attivo di € 8.000,00; che lui svolge attività amministrativa presso l'Istituto scolastico I.S.I.S.S Fiani – Leccisotti di Torremaggiore, percependo un reddito annuo di €
20.398,00; che ha contratto alcuni prestiti per un importo totale di € 15.000,00; che la moglie gli avrebbe corrisposto la sola somma di € 5,00 al giorno, a fronte della consegna alla stessa del suo intero stipendio;
che ha dovuto stipulare un contratto di locazione con un canone di € 200,00 mensili per l'affitto di una casa presso cui abitare;
che la non ha alcuna occupazione Pt_1
lavorativa, asseritamente, per una scelta della stessa;
che, secondo la propria tesi, la ricorrente percepirebbe “redditi occulti”.
Pertanto, il resistente, non opponendosi alla separazione e formulando a sua volta domanda di addebito della stessa nei confronti della ha chiesto: di nulla disporsi come assegno di Pt_1
mantenimento in favore della;
di “ordinare alla sig.ra di Pt_1 Parte_1
consegnare i beni personali in oro del sig. e in suo favore, consistenti in: catenina CP_1
d'oro, fede nuziale, anello d'oro bianco, un bracciale in oro, orologio in oro, fermacravatte in oro, gemelli da polso in oro e regali personali, quali l'argenteria avuta in dono da sua madre”; di condannare la ricorrente delle spese del giudizio.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato davanti a sé la comparizione personale delle parti all'udienza del 22.6.2018, all'esito della quale ha nominato sé stessa come Giudice relatore e rimesso le parti davanti a sé all'udienza del 26.11.2018.
In tale udienza il precedente Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 27.5.2019, successivamente rinviata fino all'udienza del 08.7.2019.
All'udienza del 08.7.2019 il precedente Giudice, ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale nei limiti dell'ordinanza, ha rinviato per la loro escussione all'udienza del 27.01.2020.
Esperita parte dell'attività istruttoria, all'udienza del 17.5.2021 il Giudice, su concorde richiesta delle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Emessa sentenza non definitiva sullo status, con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per il proseguo dell'attività istruttoria e rinviata all'udienza del 06.11.2021
Terminata l'attività istruttoria, all'udienza del 18.9.2023, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.3.2025.
Con proprie note scritte di precisazioni delle conclusioni la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla sola domanda di addebito della separazione, avendo le parti già introdotto giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 03.3.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1) Sulla domanda di separazione.
Si ribadisce che è stata già emessa sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.1274/2021 del
22.5.2021 (pubbl. il 24.5.2021) sullo status, che ha già pronunciato la separazione. 2) Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti di , CP_1 fondando la sua pretesa sulla circostanza che quest'ultimo abbia contratto dei finanziamenti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia, finanziamenti che il non avrebbe giustificato. CP_1
Secondo la tesi della ricorrente il marito avrebbe speso il proprio denaro nel gioco ai video poker, distraendolo così alla famiglia. La ricorrente ha, infine, dedotto che in seguito ad un episodio di litigio dell'agosto 2017 il resistente ha abbandonato la casa coniugale, senza fare più ritorno. Il resistente si è difeso sostenendo che ha sempre mantenuto la famiglia e che i finanziamenti, da lui richiesti, sono serviti ad acquistare una caldaia e un'autovettura per i suoi spostamenti a
Torremaggiore dove lavora come assistente amministrativo presso una scuola. Inoltre, il ha CP_1
formulato anche lui domanda di addebito della separazione alla perché quest'ultima, Pt_1
insieme al figlio gli avrebbero intimato di andare via di casa. PE
Preliminarmente bisogna precisare che, con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di
Appello Beneventano del 23.12.2020, ha ottenuto la nullità del matrimonio religioso CP_1 per “esclusione della indissolubilità nell'attore (can. 1101, § 2)”. Il relativo procedimento di exequatur (rectius, delibazione) al fine del riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano degli effetti della sentenza straniera, avviato su istanza dell'odierno resistente, è stato rigettato con sentenza della Corte di Appello di Bari n.366/2023 del 07.3.2023, passata in cosa giudicata (cfr. certificato passaggio sentenza), per contrarietà della stessa sentenza ecclesiastica “all'ordine pubblico italiano”, inteso come il complesso “delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società” (Cort. Cost. 02.02.1982 n.18). Pertanto, la predetta sentenza ecclesiastica non produce effetti nel nostro ordinamento giuridico.
Detto ciò, può, ora, esaminarsi la domanda di addebito della separazione formulata reciprocamente da entrambe le parti, incominciando dalla disciplina codicistica dell'addebito e dalla sua ricostruzione giurisprudenziale.
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione. Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez.
n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord. n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis
Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023; Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent.
19328/2015).
Orbene, si tratterà dapprima la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente e successivamente quella formulata dal resistente.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Infatti, non vi è prova che abbia sottratto denaro alle esigenze della famiglia e sia CP_1
venuto meno, in tal modo, ai propri obblighi di assistenza materiale e contribuzione ai bisogni della famiglia. Inoltre, non vi è prova che questi comportamenti siano stati la causa della dissoluzione del matrimonio, che era già da tempo in crisi (cfr. ricorso : “da tempo i coniugi, per Pt_1
incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta
C insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto”; comparsa di costituzione e risposta “ la Pt_1 quale sin dall'inizio del matrimonio si è rivelata essere una persona del tutto arida e priva di sentimenti affettivi nei confronti del marito”).
Anche le prove testimoniali esperite di e di , figli della coppia, non Testimone_1 Testimone_2
hanno evidenziato che si sia sottratto ai propri obblighi familiari. CP_1
Infatti, appaiono congetture e ipotesi del tutto personali della e Parte_1 Tes_2 che avesse impiegato il proprio denaro nel gioco delle slot machines o
[...] CP_1
avesse acceso un finanziamento per esigenze estranee alla famiglia (cfr. dichiarazioni udienza presidenziale Iannone “secondo me mio marito spende il suo danaro nel gioco d'azzardo ai video poker”; testimonianza “a casa c'erano sempre problemi economici, quindi deduco Testimone_2 che questi finanziamenti venivano contratti per esigenze esterne ai bisogni della famiglia”).
Come già detto, però, la ricorrente non ha fornito prova che , impiegando in tal CP_1
maniera il proprio stipendio, si sia sottratto ai propri obblighi di assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia. Inoltre, non vi è nemmeno prova che i finanziamenti accesi dal non siano serviti per esigenze della famiglia. CP_1
A tali circostanze, bisogna aggiungere che il contesto economico familiare, a cui contribuiva il solo resistente con il proprio stipendio di assistente amministrativo (cfr. dichiarazioni udienza presidenziale Iannone “io non ho mai lavorato”), sembra aver avuto nel corso della vita matrimoniale delle forti instabilità (cfr. testimonianza “a casa c'erano sempre Testimone_2 problemi economici”).
Infine, l'asserito allontanamento della casa coniugale del dell'agosto 2017 è derivato CP_1 dall'ultimo litigio con la (cfr. ricorso . L'abbandono della casa coniugale non è Pt_1 Pt_1
stato il motivo della dissoluzione del matrimonio, che, invece, era, come detto, già da tempo in crisi.
Pertanto, l'abbandono della casa coniugale appare l'effetto più che la causa della dissoluzione del matrimonio.
Infatti, dall'intero procedimento sono emersi incompatibilità caratteriali e profondi contrasti tra i coniugi, che se da una parte possono essere alla base di una pronuncia di separazione, dall'altra non sono sufficienti per quella di addebito, che presuppone non solo la violazione, cosciente e volontaria, degli obblighi discendenti dall'art. 143 c.c., ma anche che la loro violazione sia stata la causa determinante della dissoluzione del matrimonio.
Per tali motivi, la domanda formulata dalla ricorrente di addebito della separazione deve essere rigettata.
Come già detto, anche ha formulato domanda di addebito della separazione, CP_1
fondandola sulla violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale della , quando, Pt_1
in seguito ad un litigio nell'agosto del 2017, avrebbe allontanato dalla casa coniugale il CP_1
Orbene, la domanda di addebito della separazione formulata da deve essere rigettata CP_1
per i motivi che seguono.
non ha provato che la dissoluzione del matrimonio sia stata causata dall'intimazione, CP_1
da parte della di andare via di casa, ove pure tale intimazione vi fosse stata. Anzi è lo Pt_1
stesso resistente ad affermare un clima di profonda tensione con la ricorrente, che ha portato a vari litigi tra di loro, come quello dell'agosto del 2017. Pertanto, l'asserita “intimazione” di andare via dalla casa coniugale da parte della si inserisce in un momento successivo ad una crisi Pt_1
irreversibile del matrimonio, già da tempo in atto, e non appare essere il motivo della dissoluzione del matrimonio. Inoltre, appare una scelta condivisa anche dallo stesso resistente. Infatti, è pacifico che il non abbia più fatto ritorno presso l'abitazione coniugale, al di fuori di un primo CP_1 momento di tentata riappacificazione (cfr. comparsa di costituzione e risposta “il 21.08.2017 si recò nuovamente presso la casa coniugale per cercare di riappacificarsi con la coniuge e di rappresentare ancora le sue ragioni su quanto accaduto”).
Dall'intero procedimento e dalle dichiarazioni del invece, appare una incompatibilità CP_1
caratteriale tra i due coniugi e profondi disaccordi tra gli stessi che sono sintomo di un crisi matrimoniale già ampiamente in atto (cfr. comparsa di costituzione e risposta “la sig.ra la Pt_1 quale sin dall'inizio del matrimonio si è rivelata essere una persona del tutto arida e priva di sentimenti affettivi nei confronti del marito” e ancora “emarginandolo dalla vita affettiva e materiale della famiglia” e ancora “si rifiutava di avere frequentazioni con la di lui famiglia, impedendo che il marito potesse invitarla a casa anche per una semplice visita”; udienza presidenziale dichiarazioni “io per tutta una vita sono stato escluso dalle decisioni CP_1 economiche e non, che riguardavano la famiglia e i figli, in particolare”).
Pertanto, per tali motivi deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dal CP_1
3) Sull'assegno di mantenimento.
Su tale questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: le parti hanno affermato che tra le stesse pende giudizio di divorzio R.G. n.5244/2021 nell'ambito del quale è stata già emessa l'ordinanza presidenziale ex art. 4 L. 898/1970 e pronunciata sentenza non definitiva sullo status; infatti, una volta adottata l'ordinanza ex art. 4 L. n. 898/1970 in contemporanea pendenza del giudizio di separazione, la competenza a disciplinare i rapporti personali ed economici delle parti e dei figli spetta unicamente al giudice del divorzio (cfr., ex multis, Trib. Foggia
20.9.2016; Trib. Bari 20.1.2014).
In particolare, nel caso in cui, nelle more del giudizio di separazione, sia stato proposto dai coniugi giudizio di divorzio, in cui il Presidente abbia già adottato i relativi provvedimenti necessari ed urgenti, si determina, relativamente al giudizio di separazione, una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, Cass. n. 7547/2020; Cass. n. 27205 del 2019; Cass., n.
4516/2018; Cass., n. 5062/2017; Cass., n. 19555/2013; Cass. n. 1779/2012). Infatti, il Presidente del giudizio di divorzio, benché sia ancora pendente il processo di separazione, è legittimato ad emettere provvedimenti che possono corrispondere all'intero thema decidendum del giudizio di separazione. Ne consegue - in applicazione del principio secondo cui non è ammissibile la duplicazione di tutela sulle medesime questioni - che le emissioni dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di divorzio precludono ulteriori provvedimenti analoghi in quello di separazione e comportano la cessazione di quelli già pronunciati, con l'ulteriore conseguenza della cessazione della materia del contendere se il processo non è stato ancora definito e se le parti non prospettano uno specifico interesse alla sua definizione, come per esempio, nel caso di specie,
l'addebito della separazione (si veda Cass. civ. 4516/2018 secondo la quale vi è una eccezione al principio su esposto: “la sentenza di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione ed in quello di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, ma a condizione che sussista un interesse delle parti (es. assegno pregresso)”).
In conclusione, se il sistema consente l'anticipazione di tutto (o in parte) gli effetti del divorzio, è evidente che la pronuncia presidenziale va vista come nuova regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli, con conseguente revoca (anche implicita) delle precedenti statuizioni adottate nel processo di separazione o in quello di modifica delle condizioni.
4) Sulla restituzione dei beni.
Il resistente ha chiesto di “ordinare alla sig.ra di consegnare i beni Parte_1 personali in oro del sig. e in suo favore, consistenti in: catenina d'oro, fede nuziale, CP_1 anello d'oro bianco, un bracciale in oro, orologio in oro, fermacravatte in oro, gemelli da polso in oro e regali personali, quali l'argenteria avuta in dono da sua madre”.
La domanda formulata dal resistente è inammissibile. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di separazione o divorzio e di restituzione di beni o somme di denaro, che sono soggette al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009;
Cass. Sez. 1 n.2155/2010).
5) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del processo, con reciproca soccombenza sulla domanda di addebito della separazione con la cessata materia del contendere sulla domanda di assegno di mantenimento e l'inammissibilità di quella di restituzione, le spese del giudizio, compreso quelle del reclamo alla
Corte di Appello di Bari, possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• dà atto che con sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.1274/2021 del 22.5.2021
(pubbl. il 24.5.2021) è stata già dichiarata la separazione personale tra i coniugi;
• rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
• rigetta la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente;
• dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di assegno di mantenimento, così come da parte motiva;
• dichiara inammissibile la domanda di restituzione dei beni formulata dal resistente, così come da parte motiva;
• compensa interamente le spese del giudizio, compreso quello di reclamo alla Corte di
Appello di Bari.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 16.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ANTONIO STICOZZI, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliato in San Nicandro Garganico (FG) alla Via Silvia Pellico,
n.7
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. PETRUCCI GIULIA ANTONIA, giusta procura CP_1
in atti, elettivamente domiciliato in San Nicandro Garganico (FG) alla Via Gelso, n.21
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 03.3.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., già acquisito il parere del Pubblico Ministero in data 20.5.2021.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 21.02.2018 Parte_1 conveniva in giudizio , deducendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in CP_1
San Nicandro Garganico in data 21.02.1985 e che da tale unione sono nati due figli: ER
(nata a San Marco in [...] il [...]) e (nato a San Marco in [...] il [...]); che PE
“da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale”; che, asseritamente, il avrebbe fatto venir meno “l'apporto materiale CP_1
e affettivo” sia nei confronti della che dei figli;
che, secondo il avrebbe contratto Pt_1 CP_1 alcuni prestiti e finanziamenti “all'insaputa dei familiari” e per necessità che sarebbero estranee ai bisogni della famiglia, senza dare a quest'ultima spiegazioni in merito;
che, secondo nell'agosto
2017 si sarebbe accorta di un finanziamento acceso dal marito e di “uno stillicidio di somme” che erano depositate sul conto corrente comune;
che, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, il si sarebbe allontanato dalla casa coniugale, senza dare alcuna spiegazione e senza fare CP_1
ritorno, vivendo in altra abitazione sempre in San Nicandro Garganico;
che svolge la CP_1 professione di assistente amministrativo presso l'Istituto Scolastico I.S.I.S.S. Fiani – Leccisotti di
Torremaggiore, mentre lei è casalinga.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione con addebito della stessa al marito, ha chiesto: la corresponsione in proprio favore da parte del di un assegno di mantenimento di € 600,00 CP_1
mensili; la condanna del resistente alle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.5.2018 si è costituito , CP_1
opponendosi alla domanda di addebito della separazione e deducendo: che, asseritamente, la causa della dissoluzione del matrimonio sarebbe da ricercare nei comportamenti della che la Pt_1 fin “dall'inizio del matrimonio si è rivelata essere una persona del tutto arida e priva di Pt_1 sentimenti affettivi” nei suoi confronti;
che, asseritamente, la resistente non avrebbe compreso le sue esigenze, problematiche e coinvolto nelle decisioni di famiglia;
che, secondo la propria ricostruzione, la avrebbe rifiutato di avere rapporti con la famiglia di origine del che Pt_1 CP_1 il 17.8.2017 la ricorrente e il figlio gli avrebbero “intimato” di andare via di casa, perché PE
erano venuti a conoscenza che lui aveva contratto un nuovo prestito INPDAP di € 5.000,00; che, sempre secondo la propria ricostruzione, avrebbe detto al figlio e alla moglie che il prestito contratto sarebbe servito per acquistare una caldaia e un'autovettura, oltre a liquidare il disbrigo delle varie pratiche annesse;
che qualche giorno dopo sarebbe tornato nuovamente presso la casa coniugale per “cercare di riappacificarsi con la coniuge” e per “rappresentare ancora le sue ragioni” del prestito contratto, ma gli sarebbe stato intimato di nuovo di andare via di casa;
che la ricorrente, asseritamente, avrebbe restituito al solo “indumenti”, mentre avrebbe trattenuto CP_1
“oggetti personali in oro”; che sul conto corrente cointestato, secondo la propria tesi, vi sarebbe stato al 17.8.2017 un saldo attivo di € 8.000,00; che lui svolge attività amministrativa presso l'Istituto scolastico I.S.I.S.S Fiani – Leccisotti di Torremaggiore, percependo un reddito annuo di €
20.398,00; che ha contratto alcuni prestiti per un importo totale di € 15.000,00; che la moglie gli avrebbe corrisposto la sola somma di € 5,00 al giorno, a fronte della consegna alla stessa del suo intero stipendio;
che ha dovuto stipulare un contratto di locazione con un canone di € 200,00 mensili per l'affitto di una casa presso cui abitare;
che la non ha alcuna occupazione Pt_1
lavorativa, asseritamente, per una scelta della stessa;
che, secondo la propria tesi, la ricorrente percepirebbe “redditi occulti”.
Pertanto, il resistente, non opponendosi alla separazione e formulando a sua volta domanda di addebito della stessa nei confronti della ha chiesto: di nulla disporsi come assegno di Pt_1
mantenimento in favore della;
di “ordinare alla sig.ra di Pt_1 Parte_1
consegnare i beni personali in oro del sig. e in suo favore, consistenti in: catenina CP_1
d'oro, fede nuziale, anello d'oro bianco, un bracciale in oro, orologio in oro, fermacravatte in oro, gemelli da polso in oro e regali personali, quali l'argenteria avuta in dono da sua madre”; di condannare la ricorrente delle spese del giudizio.
Con proprio decreto il Presidente ha fissato davanti a sé la comparizione personale delle parti all'udienza del 22.6.2018, all'esito della quale ha nominato sé stessa come Giudice relatore e rimesso le parti davanti a sé all'udienza del 26.11.2018.
In tale udienza il precedente Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. e rinviato all'udienza del 27.5.2019, successivamente rinviata fino all'udienza del 08.7.2019.
All'udienza del 08.7.2019 il precedente Giudice, ammesso l'interrogatorio formale e la prova testimoniale nei limiti dell'ordinanza, ha rinviato per la loro escussione all'udienza del 27.01.2020.
Esperita parte dell'attività istruttoria, all'udienza del 17.5.2021 il Giudice, su concorde richiesta delle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Emessa sentenza non definitiva sullo status, con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per il proseguo dell'attività istruttoria e rinviata all'udienza del 06.11.2021
Terminata l'attività istruttoria, all'udienza del 18.9.2023, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.3.2025.
Con proprie note scritte di precisazioni delle conclusioni la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla sola domanda di addebito della separazione, avendo le parti già introdotto giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 03.3.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1) Sulla domanda di separazione.
Si ribadisce che è stata già emessa sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.1274/2021 del
22.5.2021 (pubbl. il 24.5.2021) sullo status, che ha già pronunciato la separazione. 2) Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti di , CP_1 fondando la sua pretesa sulla circostanza che quest'ultimo abbia contratto dei finanziamenti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia, finanziamenti che il non avrebbe giustificato. CP_1
Secondo la tesi della ricorrente il marito avrebbe speso il proprio denaro nel gioco ai video poker, distraendolo così alla famiglia. La ricorrente ha, infine, dedotto che in seguito ad un episodio di litigio dell'agosto 2017 il resistente ha abbandonato la casa coniugale, senza fare più ritorno. Il resistente si è difeso sostenendo che ha sempre mantenuto la famiglia e che i finanziamenti, da lui richiesti, sono serviti ad acquistare una caldaia e un'autovettura per i suoi spostamenti a
Torremaggiore dove lavora come assistente amministrativo presso una scuola. Inoltre, il ha CP_1
formulato anche lui domanda di addebito della separazione alla perché quest'ultima, Pt_1
insieme al figlio gli avrebbero intimato di andare via di casa. PE
Preliminarmente bisogna precisare che, con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di
Appello Beneventano del 23.12.2020, ha ottenuto la nullità del matrimonio religioso CP_1 per “esclusione della indissolubilità nell'attore (can. 1101, § 2)”. Il relativo procedimento di exequatur (rectius, delibazione) al fine del riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano degli effetti della sentenza straniera, avviato su istanza dell'odierno resistente, è stato rigettato con sentenza della Corte di Appello di Bari n.366/2023 del 07.3.2023, passata in cosa giudicata (cfr. certificato passaggio sentenza), per contrarietà della stessa sentenza ecclesiastica “all'ordine pubblico italiano”, inteso come il complesso “delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società” (Cort. Cost. 02.02.1982 n.18). Pertanto, la predetta sentenza ecclesiastica non produce effetti nel nostro ordinamento giuridico.
Detto ciò, può, ora, esaminarsi la domanda di addebito della separazione formulata reciprocamente da entrambe le parti, incominciando dalla disciplina codicistica dell'addebito e dalla sua ricostruzione giurisprudenziale.
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione. Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez.
n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord. n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis
Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023; Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent.
19328/2015).
Orbene, si tratterà dapprima la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente e successivamente quella formulata dal resistente.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere rigettata.
Infatti, non vi è prova che abbia sottratto denaro alle esigenze della famiglia e sia CP_1
venuto meno, in tal modo, ai propri obblighi di assistenza materiale e contribuzione ai bisogni della famiglia. Inoltre, non vi è prova che questi comportamenti siano stati la causa della dissoluzione del matrimonio, che era già da tempo in crisi (cfr. ricorso : “da tempo i coniugi, per Pt_1
incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, è divenuta
C insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto”; comparsa di costituzione e risposta “ la Pt_1 quale sin dall'inizio del matrimonio si è rivelata essere una persona del tutto arida e priva di sentimenti affettivi nei confronti del marito”).
Anche le prove testimoniali esperite di e di , figli della coppia, non Testimone_1 Testimone_2
hanno evidenziato che si sia sottratto ai propri obblighi familiari. CP_1
Infatti, appaiono congetture e ipotesi del tutto personali della e Parte_1 Tes_2 che avesse impiegato il proprio denaro nel gioco delle slot machines o
[...] CP_1
avesse acceso un finanziamento per esigenze estranee alla famiglia (cfr. dichiarazioni udienza presidenziale Iannone “secondo me mio marito spende il suo danaro nel gioco d'azzardo ai video poker”; testimonianza “a casa c'erano sempre problemi economici, quindi deduco Testimone_2 che questi finanziamenti venivano contratti per esigenze esterne ai bisogni della famiglia”).
Come già detto, però, la ricorrente non ha fornito prova che , impiegando in tal CP_1
maniera il proprio stipendio, si sia sottratto ai propri obblighi di assistenza materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia. Inoltre, non vi è nemmeno prova che i finanziamenti accesi dal non siano serviti per esigenze della famiglia. CP_1
A tali circostanze, bisogna aggiungere che il contesto economico familiare, a cui contribuiva il solo resistente con il proprio stipendio di assistente amministrativo (cfr. dichiarazioni udienza presidenziale Iannone “io non ho mai lavorato”), sembra aver avuto nel corso della vita matrimoniale delle forti instabilità (cfr. testimonianza “a casa c'erano sempre Testimone_2 problemi economici”).
Infine, l'asserito allontanamento della casa coniugale del dell'agosto 2017 è derivato CP_1 dall'ultimo litigio con la (cfr. ricorso . L'abbandono della casa coniugale non è Pt_1 Pt_1
stato il motivo della dissoluzione del matrimonio, che, invece, era, come detto, già da tempo in crisi.
Pertanto, l'abbandono della casa coniugale appare l'effetto più che la causa della dissoluzione del matrimonio.
Infatti, dall'intero procedimento sono emersi incompatibilità caratteriali e profondi contrasti tra i coniugi, che se da una parte possono essere alla base di una pronuncia di separazione, dall'altra non sono sufficienti per quella di addebito, che presuppone non solo la violazione, cosciente e volontaria, degli obblighi discendenti dall'art. 143 c.c., ma anche che la loro violazione sia stata la causa determinante della dissoluzione del matrimonio.
Per tali motivi, la domanda formulata dalla ricorrente di addebito della separazione deve essere rigettata.
Come già detto, anche ha formulato domanda di addebito della separazione, CP_1
fondandola sulla violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale della , quando, Pt_1
in seguito ad un litigio nell'agosto del 2017, avrebbe allontanato dalla casa coniugale il CP_1
Orbene, la domanda di addebito della separazione formulata da deve essere rigettata CP_1
per i motivi che seguono.
non ha provato che la dissoluzione del matrimonio sia stata causata dall'intimazione, CP_1
da parte della di andare via di casa, ove pure tale intimazione vi fosse stata. Anzi è lo Pt_1
stesso resistente ad affermare un clima di profonda tensione con la ricorrente, che ha portato a vari litigi tra di loro, come quello dell'agosto del 2017. Pertanto, l'asserita “intimazione” di andare via dalla casa coniugale da parte della si inserisce in un momento successivo ad una crisi Pt_1
irreversibile del matrimonio, già da tempo in atto, e non appare essere il motivo della dissoluzione del matrimonio. Inoltre, appare una scelta condivisa anche dallo stesso resistente. Infatti, è pacifico che il non abbia più fatto ritorno presso l'abitazione coniugale, al di fuori di un primo CP_1 momento di tentata riappacificazione (cfr. comparsa di costituzione e risposta “il 21.08.2017 si recò nuovamente presso la casa coniugale per cercare di riappacificarsi con la coniuge e di rappresentare ancora le sue ragioni su quanto accaduto”).
Dall'intero procedimento e dalle dichiarazioni del invece, appare una incompatibilità CP_1
caratteriale tra i due coniugi e profondi disaccordi tra gli stessi che sono sintomo di un crisi matrimoniale già ampiamente in atto (cfr. comparsa di costituzione e risposta “la sig.ra la Pt_1 quale sin dall'inizio del matrimonio si è rivelata essere una persona del tutto arida e priva di sentimenti affettivi nei confronti del marito” e ancora “emarginandolo dalla vita affettiva e materiale della famiglia” e ancora “si rifiutava di avere frequentazioni con la di lui famiglia, impedendo che il marito potesse invitarla a casa anche per una semplice visita”; udienza presidenziale dichiarazioni “io per tutta una vita sono stato escluso dalle decisioni CP_1 economiche e non, che riguardavano la famiglia e i figli, in particolare”).
Pertanto, per tali motivi deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dal CP_1
3) Sull'assegno di mantenimento.
Su tale questione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere: le parti hanno affermato che tra le stesse pende giudizio di divorzio R.G. n.5244/2021 nell'ambito del quale è stata già emessa l'ordinanza presidenziale ex art. 4 L. 898/1970 e pronunciata sentenza non definitiva sullo status; infatti, una volta adottata l'ordinanza ex art. 4 L. n. 898/1970 in contemporanea pendenza del giudizio di separazione, la competenza a disciplinare i rapporti personali ed economici delle parti e dei figli spetta unicamente al giudice del divorzio (cfr., ex multis, Trib. Foggia
20.9.2016; Trib. Bari 20.1.2014).
In particolare, nel caso in cui, nelle more del giudizio di separazione, sia stato proposto dai coniugi giudizio di divorzio, in cui il Presidente abbia già adottato i relativi provvedimenti necessari ed urgenti, si determina, relativamente al giudizio di separazione, una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis, Cass. n. 7547/2020; Cass. n. 27205 del 2019; Cass., n.
4516/2018; Cass., n. 5062/2017; Cass., n. 19555/2013; Cass. n. 1779/2012). Infatti, il Presidente del giudizio di divorzio, benché sia ancora pendente il processo di separazione, è legittimato ad emettere provvedimenti che possono corrispondere all'intero thema decidendum del giudizio di separazione. Ne consegue - in applicazione del principio secondo cui non è ammissibile la duplicazione di tutela sulle medesime questioni - che le emissioni dei provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di divorzio precludono ulteriori provvedimenti analoghi in quello di separazione e comportano la cessazione di quelli già pronunciati, con l'ulteriore conseguenza della cessazione della materia del contendere se il processo non è stato ancora definito e se le parti non prospettano uno specifico interesse alla sua definizione, come per esempio, nel caso di specie,
l'addebito della separazione (si veda Cass. civ. 4516/2018 secondo la quale vi è una eccezione al principio su esposto: “la sentenza di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione ed in quello di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, ma a condizione che sussista un interesse delle parti (es. assegno pregresso)”).
In conclusione, se il sistema consente l'anticipazione di tutto (o in parte) gli effetti del divorzio, è evidente che la pronuncia presidenziale va vista come nuova regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli, con conseguente revoca (anche implicita) delle precedenti statuizioni adottate nel processo di separazione o in quello di modifica delle condizioni.
4) Sulla restituzione dei beni.
Il resistente ha chiesto di “ordinare alla sig.ra di consegnare i beni Parte_1 personali in oro del sig. e in suo favore, consistenti in: catenina d'oro, fede nuziale, CP_1 anello d'oro bianco, un bracciale in oro, orologio in oro, fermacravatte in oro, gemelli da polso in oro e regali personali, quali l'argenteria avuta in dono da sua madre”.
La domanda formulata dal resistente è inammissibile. Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione
(art. 31, 32, 34, 35 e 36) così escludendo la possibilità di proporre più domande aventi oggetto e riti diversi, come la domanda di separazione o divorzio e di restituzione di beni o somme di denaro, che sono soggette al rito ordinario (cfr. ex multis Cass. Sez. 1 n.6660/2001; Cass. Sez. 1 n. 11828/2009;
Cass. Sez. 1 n.2155/2010).
5) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del processo, con reciproca soccombenza sulla domanda di addebito della separazione con la cessata materia del contendere sulla domanda di assegno di mantenimento e l'inammissibilità di quella di restituzione, le spese del giudizio, compreso quelle del reclamo alla
Corte di Appello di Bari, possono essere compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• dà atto che con sentenza non definitiva del Tribunale di Foggia n.1274/2021 del 22.5.2021
(pubbl. il 24.5.2021) è stata già dichiarata la separazione personale tra i coniugi;
• rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
• rigetta la domanda di addebito formulata in via riconvenzionale dal resistente;
• dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di assegno di mantenimento, così come da parte motiva;
• dichiara inammissibile la domanda di restituzione dei beni formulata dal resistente, così come da parte motiva;
• compensa interamente le spese del giudizio, compreso quello di reclamo alla Corte di
Appello di Bari.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 16.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro