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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 8519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8519 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
. 12392/2019 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 12392/2019 e 12396/2019 R.Gen.Aff.Cont. in decisione all'udienza del 15/09/2025
TRA (R.G. 12392/2019)
c.f.: , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Procida alla Via Libertà n.15 presso lo studio dell'Avv. Muro Luigi, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._2 in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
Controparte_1
– sede di Napoli, nella persona del Direttore
[...] dell'Ufficio, con domicilio in Napoli alla via A. Vespucci n. 168
- RESISTENTE
TRA (R.G. 12396/2019)
, c.f.: , quale titolare della Parte_2 C.F._3 omonima ditta individuale, elett.te dom.to in Procida alla Via Scialoja n.11 presso lo studio dell'Avv. Angelo Primario, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E Controparte_1
– sede di Napoli, nella persona del Direttore
[...] dell'Ufficio, con domicilio in Napoli alla via A. Vespucci n. 168
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative
Conclusioni: all'udienza del 15/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/04/2019 sia che Parte_1 Parte_2 quale titolare dell'omonima ditta, hanno proposto opposizione, ex artt.
[...]
22 e ss. L. n. 689/81, avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 30319 dell'01/04/2019 notificata il 17/04/2019 deducendo: a) La prescrizione del diritto;
b) la carenza di legittimazione di c) l'infondatezza Parte_1 nel merito della sanzione essendo l'installazione degli apparecchiautorizzata, e che alcuna prova era stata fornita in ordine al fatto che nell'esercizio commerciali si raccogliessero scommesse.
Fissata l'udienza di comparizione le due cause venivano riunite, e l' si è CP_2 costituita con memoria del 25/10/2019, depositando la documentazione richiesta e chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata la fase istruttoria la causa all'udienza del 15 Settembre 2025 veniva decisa.
Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza di ingiunzione di pagamento avente prot. n. 30319 dell'01/04/2019, con la quale l' Controparte_3
a seguito dell'accertamento effettuato il 21/03/2014 dalla Legione
[...]
Carabinieri di Procida, a e , il pagamento Parte_2 Parte_1 della somma di € 25.000.
La violazione contestata è quella dell'art. 110 comma 9 lettera f) bis e successive modificazioni, per aver esercitato l'attività di raccolta e gestione scommesse
- 2 - senza la prescritta licenza.
Detta ordinanza era stata emessa sulla base degli avvisi di accertamento nn.33746 e 33741 redatti, a seguito di controlli effettuati in data 21/03/2014 presso il Bar Mazziotti, di cui la era legale rappresentante. Pt_2
Vanno esaminati i singoli motivi di opposizione.
In ordine al primo motivo di opposizione relativo alla prescrizione del diritto sollevata esclusivamente dal e non dalla ,va Parte_1 Pt_2 osservato che gli avvisi di accertamento nn.33746 e 33741 furono notificati il
16/04/2014 e l'ordinanza ingiunzione, emessa l'01/04/2019, fu notificata a mezzo avviso in cassetta l'08/04/2019 e successivamente il plico riturato il
17/04/2019. Orbene quando l'agente postale non può recapitare il plico contenente un atto giudiziario per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, l'agente postale deposita l'atto presso l'ufficio postale. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale mediante avviso (CAD) in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e lasciando un avviso nella cassetta postale del destinatario o affisso alla porta d'ingresso. La notifica si perfeziona dopo dieci giorni dalla spedizione dell'avviso, il cosiddetto periodo di “compiuta giacenza”. Nella fattispecie l'avviso nella cassetta è stato immesso l'08/04/2019
e l'atto comunque riturato (prima della compiuta giacenza) il 17/04/2019, per cui in tale data si è perfezionata la notifica dell'atto nei confronti di Parte_1
[...]
Pertanto tenuto conto che gli avvisi di accertamento sono stati notificati il
16/04/2014 e avendo, il ricorrente ricevuto notifica Parte_1 dell'ingiunzione solo il 17/04/2019, e cioè oltre il termine quinquennale, il credito va dichiarato prescritto. Né può ritenersi, che la prescrizione sia stata interrotta per effetto della consegna dell'atto di ingiunzione alle CP_4
(; ed invero, in materia di prescrizione, “la consegna all'ufficiale giudiziario
(o, come nel caso in esame, all' Postale) dell'atto da notificare non è CP_1
- 3 - idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza
n. 477 del 2002 della Corte cost. - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza
(legale, non necessariamente effettiva) del destinatario” (in tal senso Cass.
13588/09, nonché 9841/10).
Per i motivi sopra spiegati, deve ritenersi estinto per prescrizione il credito fatto valere dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1 con l'ingiunzione opposta n. 30319 dell'01/04/2019 che, va,
[...] pertanto, annullata.
Passando all'esame invece dei motivi di impugnazione di relativa Parte_2 alla mancanza dei presupposti per l'elevazione del verbale in quanto la presenza degli apparecchi era stata autorizzata dal nonché la mancanza di prova CP_5 in ordine alla raccolta delle scommesse va osservato che la nuova lettera f-bis) del comma 9 prevede la sanzione amministrativa "da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio" nei confronti di chiunque: - distribuisce;
- installa: - o comunque consente l'uso di apparecchi e congegni previsti dall'art. 110, qualora gli apparecchi siano distribuiti, installati o utilizzati “in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste". La condotta sanzionata dalla disposizione in esame - nelle diverse forme declinate dalla norma ("distribuisce o installa ... o comunque ne consente l'uso") - ha per oggetto gli apparecchi previsti dall'art. 110 ove questi siano collocati in: - luoghi pubblici;
- luoghi aperti al pubblico;
- circoli e associazioni di qualunque specie, nell'ipotesi in cui tali luoghi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni. La norma, così, viene a completare il panorama sanzionatorio delineato dal comma 9, che già punisce la distribuzione,
- 4 - l'installazione o, comunque, il consenso all'uso di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni di legge (lettera c) e di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori
(lettera d). Pertanto, in presenza di gioco effettuato mediante apparecchi
"irregolari", troveranno applicazione le disposizioni già vigenti, a prescindere dal luogo in cui tali apparecchi siano posizionati. La nuova disposizione sanzionatoria, infatti, opera quando il gioco, pur effettuato mediante apparecchi
"regolari", avviene in luoghi (pubblici, aperti al pubblico ovvero in circoli e associazioni di qualunque specie) "non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste". La ratio della norma è, quindi, quella di impedire che siano utilizzati apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi che non sono stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate. Si tratta, quindi, di locali in cui siano installati gli apparecchi in esame, privi delle autorizzazioni di cui ai citati articoli 86 e 88 (ove prescritte), con esclusione delle altre autorizzazioni inerenti gli esercizi pubblici, quali, ad esempio, quelle rilasciate da ASL o VV.FF. (fermo restando l'obbligo di segnalare le eventuali irregolarità riscontrate ai competenti uffici, qualora nel corso dell'attività di controllo si accerti la mancanza di tali autorizzazioni). "... La condotta sanzionata dalla lettera f- bis dell'art. 110 del T.U.L.P.S. si riferisce a
“chiunque sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni”.
Viene punita quindi anche la condotta di colui che installa gli apparecchi come nel caso di specie.
Il proprietario gestore di giochi non deve limitarsi solo ad un'attività di installazione dei giochi ed alla conseguente raccolta delle giocate, ma lo stesso è tenuto a verificare che l'esercizio in cui gli apparecchi vengono installati sia munito di tutte le licenze necessarie per l'esercizio dell'attività. Sussistono pertanto obblighi di verifica e controllo della sussistenza delle autorizzazioni
- 5 - prescritte dalla legge il cui inadempimento è fondato di responsabilità quanto meno colposa.
Nella fattispecie in esame dal verbale di accertamento, redatto da Pubblici
Ufficiali e che fa fede fino a querela di falso, si evince che il locale era adibito anche all'attività di raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione, come rilevato da elementi obiettivi riscontrati quali: le insegne ed i cartelli interni ed esterni, esposizioni di quote e palinsesti, mensole e mezzi per compilare la proposta di scommessa, l'organizzazione e la destinazione degli spazi e delle risorse, il banco di ricezione del cliente scommettitore provvisto di apparecchi telematici ad uso esclusivo del personale addetto.
Lo svolgimento di attività di scommessa, quindi, era del tutto evidente.
Irrilevante è quanto dichiarato dal teste della parte ricorrente sig.ra Tes_1 alla udienza dell'08/07/2021 che ha affermato che nel locale non si
[...] effettuavano scommesse, ma la prova su questo capo non era stata ammessa
(verbale di udienza del 13/02/2020) non vi è in ogni caso prova che il soggetto sentito fosse l'unica dipendente del bar.
Il motivo pertanto è infondato.
Per tutti questi motivi complessivamente considerati l'opposizione di Parte_2
è infondata e come tale va rigettata.
[...]
In ordine alle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1 sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle tenuto conto che la difesa è stata incentrata esclusivamente su un motivo di ricorso diverso da quello per il quale invece è stato accolto (l'estraneità del alla attività del Bar Parte_1
Mazziotti pur essendo l'unica persona presente al momento dell'ispezione dei
Carabinieri), mentre le spese tra e tenuto Parte_2 Controparte_1 conto che la stessa si si è costituita tramite un legale bensì a mezzo di un funzionario delegato, sicché in tale ipotesi essa avrebbe diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 2.9.2005, n. 17708), che nel caso di specie non risulta depositata.
- 6 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Decima Sezione civile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie il ricorso di e per l'effetto annulla la Parte_1 ordinanza ingiunzione n. prot. n. 30319 dell'01/04/2019 emessa dalla
,nei Parte_3 sui confronti;
b) Rigetta il ricorso proposto da in proprio e nella qualità; Parte_2
c) Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Parte_3
[...]
d) nulla per le spese tra e Parte_2 Parte_3
Così deciso in Napoli, il 29/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 12392/2019 e 12396/2019 R.Gen.Aff.Cont. in decisione all'udienza del 15/09/2025
TRA (R.G. 12392/2019)
c.f.: , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Procida alla Via Libertà n.15 presso lo studio dell'Avv. Muro Luigi, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._2 in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E
Controparte_1
– sede di Napoli, nella persona del Direttore
[...] dell'Ufficio, con domicilio in Napoli alla via A. Vespucci n. 168
- RESISTENTE
TRA (R.G. 12396/2019)
, c.f.: , quale titolare della Parte_2 C.F._3 omonima ditta individuale, elett.te dom.to in Procida alla Via Scialoja n.11 presso lo studio dell'Avv. Angelo Primario, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
- RICORRENTE
E Controparte_1
– sede di Napoli, nella persona del Direttore
[...] dell'Ufficio, con domicilio in Napoli alla via A. Vespucci n. 168
- RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sanzioni amministrative
Conclusioni: all'udienza del 15/09/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/04/2019 sia che Parte_1 Parte_2 quale titolare dell'omonima ditta, hanno proposto opposizione, ex artt.
[...]
22 e ss. L. n. 689/81, avverso l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 30319 dell'01/04/2019 notificata il 17/04/2019 deducendo: a) La prescrizione del diritto;
b) la carenza di legittimazione di c) l'infondatezza Parte_1 nel merito della sanzione essendo l'installazione degli apparecchiautorizzata, e che alcuna prova era stata fornita in ordine al fatto che nell'esercizio commerciali si raccogliessero scommesse.
Fissata l'udienza di comparizione le due cause venivano riunite, e l' si è CP_2 costituita con memoria del 25/10/2019, depositando la documentazione richiesta e chiedendo il rigetto del ricorso.
Espletata la fase istruttoria la causa all'udienza del 15 Settembre 2025 veniva decisa.
Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza di ingiunzione di pagamento avente prot. n. 30319 dell'01/04/2019, con la quale l' Controparte_3
a seguito dell'accertamento effettuato il 21/03/2014 dalla Legione
[...]
Carabinieri di Procida, a e , il pagamento Parte_2 Parte_1 della somma di € 25.000.
La violazione contestata è quella dell'art. 110 comma 9 lettera f) bis e successive modificazioni, per aver esercitato l'attività di raccolta e gestione scommesse
- 2 - senza la prescritta licenza.
Detta ordinanza era stata emessa sulla base degli avvisi di accertamento nn.33746 e 33741 redatti, a seguito di controlli effettuati in data 21/03/2014 presso il Bar Mazziotti, di cui la era legale rappresentante. Pt_2
Vanno esaminati i singoli motivi di opposizione.
In ordine al primo motivo di opposizione relativo alla prescrizione del diritto sollevata esclusivamente dal e non dalla ,va Parte_1 Pt_2 osservato che gli avvisi di accertamento nn.33746 e 33741 furono notificati il
16/04/2014 e l'ordinanza ingiunzione, emessa l'01/04/2019, fu notificata a mezzo avviso in cassetta l'08/04/2019 e successivamente il plico riturato il
17/04/2019. Orbene quando l'agente postale non può recapitare il plico contenente un atto giudiziario per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, l'agente postale deposita l'atto presso l'ufficio postale. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale mediante avviso (CAD) in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e lasciando un avviso nella cassetta postale del destinatario o affisso alla porta d'ingresso. La notifica si perfeziona dopo dieci giorni dalla spedizione dell'avviso, il cosiddetto periodo di “compiuta giacenza”. Nella fattispecie l'avviso nella cassetta è stato immesso l'08/04/2019
e l'atto comunque riturato (prima della compiuta giacenza) il 17/04/2019, per cui in tale data si è perfezionata la notifica dell'atto nei confronti di Parte_1
[...]
Pertanto tenuto conto che gli avvisi di accertamento sono stati notificati il
16/04/2014 e avendo, il ricorrente ricevuto notifica Parte_1 dell'ingiunzione solo il 17/04/2019, e cioè oltre il termine quinquennale, il credito va dichiarato prescritto. Né può ritenersi, che la prescrizione sia stata interrotta per effetto della consegna dell'atto di ingiunzione alle CP_4
(; ed invero, in materia di prescrizione, “la consegna all'ufficiale giudiziario
(o, come nel caso in esame, all' Postale) dell'atto da notificare non è CP_1
- 3 - idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza
n. 477 del 2002 della Corte cost. - secondo cui, quale sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione in quanto, perché l'atto, giudiziale o stragiudiziale, produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza
(legale, non necessariamente effettiva) del destinatario” (in tal senso Cass.
13588/09, nonché 9841/10).
Per i motivi sopra spiegati, deve ritenersi estinto per prescrizione il credito fatto valere dalla nei confronti di Controparte_1 Parte_1 con l'ingiunzione opposta n. 30319 dell'01/04/2019 che, va,
[...] pertanto, annullata.
Passando all'esame invece dei motivi di impugnazione di relativa Parte_2 alla mancanza dei presupposti per l'elevazione del verbale in quanto la presenza degli apparecchi era stata autorizzata dal nonché la mancanza di prova CP_5 in ordine alla raccolta delle scommesse va osservato che la nuova lettera f-bis) del comma 9 prevede la sanzione amministrativa "da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio" nei confronti di chiunque: - distribuisce;
- installa: - o comunque consente l'uso di apparecchi e congegni previsti dall'art. 110, qualora gli apparecchi siano distribuiti, installati o utilizzati “in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste". La condotta sanzionata dalla disposizione in esame - nelle diverse forme declinate dalla norma ("distribuisce o installa ... o comunque ne consente l'uso") - ha per oggetto gli apparecchi previsti dall'art. 110 ove questi siano collocati in: - luoghi pubblici;
- luoghi aperti al pubblico;
- circoli e associazioni di qualunque specie, nell'ipotesi in cui tali luoghi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni. La norma, così, viene a completare il panorama sanzionatorio delineato dal comma 9, che già punisce la distribuzione,
- 4 - l'installazione o, comunque, il consenso all'uso di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni di legge (lettera c) e di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori
(lettera d). Pertanto, in presenza di gioco effettuato mediante apparecchi
"irregolari", troveranno applicazione le disposizioni già vigenti, a prescindere dal luogo in cui tali apparecchi siano posizionati. La nuova disposizione sanzionatoria, infatti, opera quando il gioco, pur effettuato mediante apparecchi
"regolari", avviene in luoghi (pubblici, aperti al pubblico ovvero in circoli e associazioni di qualunque specie) "non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste". La ratio della norma è, quindi, quella di impedire che siano utilizzati apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi che non sono stati sottoposti ai prescritti controlli di polizia, tenuto conto della pericolosità di tali congegni e dell'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate. Si tratta, quindi, di locali in cui siano installati gli apparecchi in esame, privi delle autorizzazioni di cui ai citati articoli 86 e 88 (ove prescritte), con esclusione delle altre autorizzazioni inerenti gli esercizi pubblici, quali, ad esempio, quelle rilasciate da ASL o VV.FF. (fermo restando l'obbligo di segnalare le eventuali irregolarità riscontrate ai competenti uffici, qualora nel corso dell'attività di controllo si accerti la mancanza di tali autorizzazioni). "... La condotta sanzionata dalla lettera f- bis dell'art. 110 del T.U.L.P.S. si riferisce a
“chiunque sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni”.
Viene punita quindi anche la condotta di colui che installa gli apparecchi come nel caso di specie.
Il proprietario gestore di giochi non deve limitarsi solo ad un'attività di installazione dei giochi ed alla conseguente raccolta delle giocate, ma lo stesso è tenuto a verificare che l'esercizio in cui gli apparecchi vengono installati sia munito di tutte le licenze necessarie per l'esercizio dell'attività. Sussistono pertanto obblighi di verifica e controllo della sussistenza delle autorizzazioni
- 5 - prescritte dalla legge il cui inadempimento è fondato di responsabilità quanto meno colposa.
Nella fattispecie in esame dal verbale di accertamento, redatto da Pubblici
Ufficiali e che fa fede fino a querela di falso, si evince che il locale era adibito anche all'attività di raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione, come rilevato da elementi obiettivi riscontrati quali: le insegne ed i cartelli interni ed esterni, esposizioni di quote e palinsesti, mensole e mezzi per compilare la proposta di scommessa, l'organizzazione e la destinazione degli spazi e delle risorse, il banco di ricezione del cliente scommettitore provvisto di apparecchi telematici ad uso esclusivo del personale addetto.
Lo svolgimento di attività di scommessa, quindi, era del tutto evidente.
Irrilevante è quanto dichiarato dal teste della parte ricorrente sig.ra Tes_1 alla udienza dell'08/07/2021 che ha affermato che nel locale non si
[...] effettuavano scommesse, ma la prova su questo capo non era stata ammessa
(verbale di udienza del 13/02/2020) non vi è in ogni caso prova che il soggetto sentito fosse l'unica dipendente del bar.
Il motivo pertanto è infondato.
Per tutti questi motivi complessivamente considerati l'opposizione di Parte_2
è infondata e come tale va rigettata.
[...]
In ordine alle spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1 sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensarle tenuto conto che la difesa è stata incentrata esclusivamente su un motivo di ricorso diverso da quello per il quale invece è stato accolto (l'estraneità del alla attività del Bar Parte_1
Mazziotti pur essendo l'unica persona presente al momento dell'ispezione dei
Carabinieri), mentre le spese tra e tenuto Parte_2 Controparte_1 conto che la stessa si si è costituita tramite un legale bensì a mezzo di un funzionario delegato, sicché in tale ipotesi essa avrebbe diritto solo alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 2.9.2005, n. 17708), che nel caso di specie non risulta depositata.
- 6 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Decima Sezione civile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie il ricorso di e per l'effetto annulla la Parte_1 ordinanza ingiunzione n. prot. n. 30319 dell'01/04/2019 emessa dalla
,nei Parte_3 sui confronti;
b) Rigetta il ricorso proposto da in proprio e nella qualità; Parte_2
c) Compensa le spese di lite tra e Parte_1 Parte_3
[...]
d) nulla per le spese tra e Parte_2 Parte_3
Così deciso in Napoli, il 29/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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