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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1051/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi
ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. cc
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 1051/2022 R.G. posta in decisione all'udienza ex 1669 c.c.)
collegiale del 02/10/2024, promossa
DA
C.F. ), con sede in Brescia, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_2
Bondioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia via
Solferino n. 53, giusta delega allegata alla citazione in appello;
- APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 34 (C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
avv. Gianantonio Taddei e avv. Francesco Schettino del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Brescia via Martinengo
Cesaresco n. 1/b, giusta delega in atti;
- APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(P.I. che ha acquisito il Controparte_2 P.IVA_2
portafoglio di , già Controparte_3 Controparte_4
con sede in Milano, in persona del rappresentante generale per l'Italia dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Lombardi e avv. CP_5
Andrea Aletto con studio in Brescia via Diaz n. 13/C, in forza di delega in atti;
- APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Ponte di Controparte_6 P.IVA_3
Legno, in persona del legale rappresentante domiciliato in CP_7
Borgosatollo;
- CONTUMACE
a cui era riunita la causa iscritta al N. 1062/2022 R.G. promossa
DA
(P.I. che ha acquisito il Controparte_2 P.IVA_2
portafoglio di , già Controparte_8 Controparte_4
, con sede in Milano, in persona del rappresentante generale per l'Italia dott.
[...]
pagina 2 di 34 rappresentata e difesa come sopra;
CP_5
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
avv. Gianantonio Taddei e avv. Francesco Schettino del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Brescia via Martinengo
Cesaresco n. 1/b, giusta delega in atti,
- APPELLATO
NONCHE' CONTRO
C.F. ), con sede in Brescia, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_2
Bondioni come sopra;
- APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Ponte di Controparte_6 P.IVA_3
Legno, in persona del legale rappresentante domiciliato in CP_7
Borgosatollo;
- CONTUMACE
In punto: Appello alla sentenza N. 771/2022 emessa dal Tribunale di
Brescia e pubblicata in data 30.03.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante Pt_1 pagina 3 di 34 a) con riferimento alla causa R.G. 10705/2015
fermo l'inadempimento di e dell'ing. alle obbligazioni CP_6 CP_1
contrattuali assunte nei confronti della come accertato nella sentenza Pt_1
771/2022 rep. n. 1805/2022 del Tribunale di Brescia depositata in data 30 marzo
2022- RG n. 10705/2015, accogliere l'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale:
In via principale e nel merito: condannare l'ing. e la CP_1 CP_6
in via tra loro solidale, al risarcimento in favore di parte appellante dei danni da questa patiti a titolo di perdita di valore dell'immobile, spese per il riacquisto dei box da , danno per oneri finanziari conseguenti alla mancata CP_9
commercializzazione dei box – oneri conseguenti al finanziamento bancario e perdite di bilancio conseguenti alla mancata vendita dei box per effetto dell'inadempimento già accertato dalla sentenza 771/2022 rep. n. 1805/2022 del
Tribunale di Brescia, il tutto nella misura indicata in atti, ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che risulterà in corso di causa ovvero nella diversa misura nella quale sarà liquidato dall'Ecc.ma Corte anche in via equitativa.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: ... omissis…
b) con riferimento alla causa R.G. n. 2467/2016
accogliere l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del pagina 4 di 34 Tribunale di Brescia n. 771/2022, rep. n. 1805/2022 depositata in data 30 marzo
2022- RG n. 10705/2015:
In via principale e nel merito: dichiarare la non debenza della somma di €
58.553,94 oltre interessi di cui all'appellata sentenza e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla a il tutto per i Parte_1 CP_1
motivi esposti in atti.
In via istruttoria: si formula ogni riserva processualmente consentita e si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze: ... omissis …
C) con riferimento all'appello promosso da , già Controparte_4
rubricato al R.G. 1062/2022, ora riunito con il presente:
In via principale, nel merito: rigettare l'appello avversario per le motivazioni esposte in atti, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado relativamente ai capi impugnati da controparte.
In ogni caso: spese e competenze professionali integralmente rifusi, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed i.v.a.
Per parte appellata Controparte_2
Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello:
- In via istruttoria (come da pag. 20 atto di citazione):
1) Vero che in data 18.05.2012 si recava presso l'autorimessa di cui è causa in
Temù, Frazione Pontagna, via Tollarini per eseguire un sopralluogo su incarico di Parte_1
pagina 5 di 34 2) Vero che tale sopralluogo era finalizzato a rilevare la sussistenza dei pretesi vizi e difetti dell'opera.
3) Vero che sulla base del predetto sopralluogo Lei ha redatto la “Perizia di stima” del 28.05.2012 prodotta da questa difesa sub doc. 2, che Le si rammostra.
4) Vero che il predetto sopralluogo del 18.05.2012 si è tenuto in contraddittorio con l'ing. come indicato alla pagina 2 della predetta “Perizia di CP_1
stima”, che le si rammostra).
Nel merito:
a) riformare integralmente la sentenza nr. 771/2022 resa dal giudice del
Tribunale di Brescia dott.ssa Carla D'Ambrosio in data 30.03.2022, pubblicata in data 30.03.2022, non notificata, a definizione del giudizio n. 10705/2015 RG,
al quale è stato riunito il giudizio n. 2467/2016 R.G. e, conseguentemente,
rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. nei CP_1
confronti di e, comunque, di Controparte_10 Controparte_2
in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo le condizioni di
[...]
operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza Responsabilità Civile
Professionale “ nr. TAT- Controparte_11
01217-000-12-E, per tutti i motivi dedotti nel primo e secondo motivo di impugnazione della sentenza in esame;
b) riformare integralmente la sentenza nr. 771/2022 resa dal giudice del
Tribunale di Brescia dott.ssa Carla D'Ambrosio in data 30.03.2022, pubblicata in data 30.03.2022, non notificata, a definizione del giudizio n. 10705/2015 RG,
pagina 6 di 34 al quale è stato riunito il giudizio n. 2467/2016 RG e, per l'effetto, rigettare le domande formulate nei confronti dell'ing. in quanto infondate in CP_1
fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità professionale allo stesso riferibili nell'esecuzione del suo incarico in relazione alle problematiche dell'autorimessa di cui è causa.
c) in ogni caso, riformare la sentenza nr. 771/2022 resa dal giudice del Tribunale
di Brescia dott.ssa Carla D'Ambrosio in data 30.03.2022, pubblicata in data
30.03.2022, non notificata, a definizione del giudizio n. 10705/2015 RG, al quale è stato riunito il giudizio n. 2467/2016 RG e, accertare e dichiarare che l'ammontare dei costi per il ripristino delle opere di ripristino delle problematiche infiltrative di cui è causa è pari a € 27.000,00 e, per l'effetto,
statuire l'eventuale condanna dell'ing. a risarcire i danni in favore di CP_1
nei limiti del suddetto importo. Parte_1
Spese e compensi professionali rifusi.
Per parte appellata CP_1
(A) Quanto al procedimento RG 1051/2022, promosso dalla appellante Pt_3
[...]
In principalità e nel merito: per le ragioni di cui in espositiva, rigettare l'appello proposto con la conferma dell'impugnata sentenza anche nella parte in cui accoglie la domanda di manleva formulata dall'ing. nei confronti CP_1
della terza chiamata in manleva compagnia di assicurazioni
[...]
; Controparte_4
pagina 7 di 34 Anche in caso di riforma dell'impugnata sentenza, condannare la terza chiamata in manleva - compagnia di assicurazioni Controparte_4
a rifondere all'appellato e/o a pagare direttamente alla Controparte_12
appellata ogni somma che dovesse risultare dovuta all'esito del Parte_1
giudizio, a qualsiasi titolo ed anche in via equitativa e a titolo di spese.
In ogni caso: con la condanna della appellante alla rifusione, nei confronti dell'appellato, delle spese (anche generali) e del compenso professionale del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ex art. 696 c.p.c. del 28.05.2014 proponeva ricorso per Parte_1
accertamento tecnico preventivo esponendo che, con negozio del 21.05.2009,
aveva perfezionato con S.H.D. Costruzioni s.r.l. un contratto di appalto a corpo avente ad oggetto la realizzazione di alcuni garage in Comune di Temù (BS),
località Pontagna, al prezzo di € 680.000 da versare con le modalità indicate in contratto;
che il direttore dei lavori e progettista era l'ing. che CP_1
durante l'esecuzione dei lavori la società appaltatrice incaricata era stata dichiarata fallita e, con il suo consenso, il contratto era stato ceduto a
[...]
che aveva proseguito i lavori sino alla primavera del 2012; che Controparte_6
da una perizia di parte a firma dell'ing. la deducente aveva Persona_1
riscontrato numerosi vizi e infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura del manufatto.
Instaurato il contraddittorio, l'ing. sollevava le eccezioni di decadenza e CP_1
pagina 8 di 34 di prescrizione in quanto già la committente era a conoscenza dei vizi dal
28.05.2012. Il contraddittorio era esteso ad Controparte_4
in forza della polizza di Responsabilità Civile Professionale n. TAT-
[...]
01217000-12-E in essere con l'ing. soggetta a tacito rinnovo;
la chiamata CP_1
eccepiva l'inoperatività della polizza e comunque la mancata indicazione dei profili di responsabilità a carico del suo assicurato.
Il nominato consulente, ing. individuava in primis la Persona_2
consistenza dell'opera, ossia un'autorimessa interrata di due piani con parcheggi pubblici avente una superficie coperta di 950 mq. con la realizzazione di 47 box auto di cui 22 al primo livello, 25 al secondo e 26 sulla copertura;
circa i vizi lamentati confermava che l'autorimessa presentava importanti segni di infiltrazione localizzati in modo diffuso sia al primo che al secondo livello dovuti ad errori nel posizionamento della guaina progettata per terminare in corrispondenza dell'appoggio del solaio sul muro perimetrale;
accertava che lo scivolo di accesso si presentava assai ammalorato nella parte superficiale con sbriciolamento di quasi tutta la superficie e tanto a causa della cattiva esecuzione e l'utilizzo di materiali non idonei;
aggiungeva che i fondelli dei pannelli di solaio presentavano delle microfessurazioni e altre fessurazioni erano evidenti nei punti di contratto tra i pilastri e la pavimentazione, causate da una mancanza di adeguati giunti di dilatazione (tagli) tra pavimentazione e pilastri.
Da ultimo, l'ing. evidenziava le opere incomplete e mancanti ed Per_2
indicava i costi per ovviare ai difetti riscontrati, stimati in € 250.000 circa a pagina 9 di 34 seguito del recepimento di alcune osservazioni dei consulenti di parte,
puntualmente quantificate nel computo metrico estimativo (allegato 19) e da ultimo aggiungeva che “… i tempi e ritardi sulle vendite che la loro esecuzione
comporterebbe, l'immagine di opere risistemate, il c.t.u. ritiene che l'eventuale
minor valore dell'immobile allo stato attuale possa individuarsi in circa €
400.000”.
notificava nel giugno 2015 la citazione a e Parte_1 Controparte_6
all'ing. ove, sulla scorta del menzionato a.t.p., invocava la CP_1
concorrente e solidale responsabilità della costruttrice e del direttore dei lavori e progettista chiedendo il danno articolato nel costo per gli interventi di sistemazione, ossia € 250.000, il minor valore dell'opera, ossia € 400.000, il danno preteso da una delle acquirenti dei box, per € 289.000, i CP_13
maggiori oneri pagati alla per il mancato incasso dei Controparte_14
prezzi di vendita, esposto in € 92.790, e il danno per le perdite di bilancio.
Contestualmente la società attrice presentava altro ricorso per a.t.p. in corso di causa evidenziando di aver iniziato gli interventi indicati dall'ing. ma Per_2
che durante l'esecuzione delle opere erano emerse incongruenze tra gli elaborati depositati presso il Comune di Temù e la successiva variante 44/2011 e il reale stato di fatto e dunque era impossibile l'attuazione.
In questo a.t.p. era nominato l'ing. . Persona_3
L'ing. riproponeva le medesime eccezioni di prescrizione e di decadenza;
CP_1
ribadiva che la committente era a conoscenza dei vizi e dei difetti sin dal maggio pagina 10 di 34 2012; che nel corso del rapporto aveva impartito numerose prescrizioni all'impresa costruttrice, da ritenere l'unica responsabile;
che il danno preteso era eccessivo tanto più che la mancata vendita dei garage non era dipesa dalle infiltrazioni, ma dal fatto che il mercato del luogo era saturo. Chiedeva la chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione, la quale in primis
allegava l'inoperatività della polizza in base all'art. III sezione A delle C.G.A. a mente del quale l'assicurazione non era operante per fatti noti, ossia per “le
richieste di risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in
parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo
contratto che l' conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente Parte_4
conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di
lui” e nel caso concreto l'assicurato già dal 18.05.2012 aveva avuto CP_1
contezza del problema delle infiltrazioni in occasione di un sopralluogo avvenuto alla sua presenza. Per il resto, la chiamata si associava alle difese nel merito del suo assicurato e contestava il quantum del danno.
Il nominato consulente ing. , dopo aver precisato che i posti Persona_3
auto insistenti sulla copertura erano stati ceduti al in forza della CP_15
convenzione del 12.02.2010 e che vi era stato il collaudo statico in data
30.10.2012 a firma dell'ing. confermava la presenza delle infiltrazioni sia Per_1
al primo che al secondo piano interrato e che la causa poteva essere attribuita alla mancata impermeabilizzazione dei muri contro terra e la probabile assenza di malte speciali isolanti in grado di bloccare le infiltrazioni dall'interno;
pagina 11 di 34 aggiungeva che “… la messa in opera di grigliati per soddisfare i requisiti di
aereazione dei locali, privi di protezione contro gli agenti atmosferici è causa di
infiltrazioni e costituisce una mancanza progettuale. È necessario rilevare che
al primo piano interrato non è stato previsto alcun impianto di smaltimento
dell'acqua che viene portata all'interno dei box dalle automobili in caso di
pioggia o di neve… Lo scivolo di accesso al secondo livello risulta assai
ammalorato nella parte superficiale con sbriciolamento di quasi tutta la
superficie antiscivolo. Ciò a causa della cattiva esecuzione e dell'utilizzo di
materiali non idonei … Da un esame in contraddittorio si rileva che la guaina
impermeabilizzante non è stata risvoltata sulle testate dei muri, sotto le
scossaline, ed in alcune zone risulta interrotta a livello dell'asfalto e priva di
protezione”. Senza redigere un computo preciso, il secondo consulente descriveva i lavori da eseguire che stimava in un importo compreso tra €
150.000 e € 230.000 e determinava il minor valore dell'opera in € 117.00, pari al
15% del complessivo contratto, poiché era impossibile eseguire l'impermeabilizzazione mancante dei muri a monte e a valle e a causa della mancanza parziale di impianto interno di smaltimento delle acque.
Lo stesso consulente quantificava nella misura del 70% la responsabilità
dell'impresa e del 30% quella del progettista e direttore dei lavori in quanto:
i) gli ordini di servizio controfirmati dall'impresa e non dal committente erano privi di qualsiasi indicazione necessaria per la soluzione dei problemi e le indicazioni erano state contraddittorie circa la corretta esecuzione e tipologia di pagina 12 di 34 impermeabilizzazione;
ii) era stata omessa la previsione della copertura a protezione dagli agenti atmosferici delle aperture orizzontali nel solaio;
iii) non era stata data indicazione in ordine alla foratura dei pannelli per favorire la fuoriuscita dell'acqua dal polistirolo per permettere una più rapida asciugatura;
iv) la posa della seconda cappa in calcestruzzo, installata per sopperire alla mancanza di armatura della prima cappa, aveva creato problemi gravi alle impermeabilizzazioni;
v) non era stato previsto l'impiego di materiali compositi, presenti sul mercato da venti anni, e l'installazione dell'impianto di smaltimento delle acque al primo piano interrato.
In data 4.10.2016, alla causa principale veniva riunita quella iscritta al N.
2647/2016 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
8057/15 ing. emesso dal Tribunale di Brescia con cui veniva ingiunto a Pt_1
di pagare all'ing. la somma di 60.694,73 oltre accessori quale
[...] CP_1
compenso residuo per le prestazioni professionali.
Nel suo atto in opposizione, evidenziava che nel disciplinare di incarico Pt_1
intercorso con l'ing. era stato previsto un compenso scontato di € 46.000 CP_1
da versare con determinate modalità e l'ing. aveva emesso quattro fatture CP_1
per un complessivo importo di € 61.340,69; che l'opera progettata e realizzata presentava numerosi vizi e difetti, come da a.t.p.; che la documentazione portata pagina 13 di 34 a corredo della pretesa monitoria era costituita solo da un parere espresso dall'Ordine degli Ingegneri di Brescia che non poteva costituire prova scritta;
eccepiva la prescrizione presuntiva e la continenza con la causa n. 1075/2015
R.G.
L'ing. resisteva sostenendo che l'ingiunzione riguardava diverse CP_1
prestazioni e che i pagamenti effettuati, regolarmente fatturati, rappresentavano acconti sulle maggiori somme dovute per incarichi che la controparte non contestava aver affidato, tra cui in primo luogo la variante in corso d'opera a permesso di costruire prot. N. 5610/2012 depositato in data 12.10.2012 e la pratica antincendio del gennaio 2014.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. previgente nel corso dell'istruttoria veniva acquisito un terzo a.t.p., iscritto al N. 14273/2016 R.G.,
con cui il , composto solo dai box realizzati da Controparte_16 Pt_1
lamentava le gravi infiltrazioni di acqua per via della mancata impermeabilizzazione dei muri;
nel contraddittorio con l'ing. e la sua CP_1
compagnia di assicurazione e con rimasta contumace anche in questo CP_6
procedimento, il nominato consulente arch. riscontrava i vizi Persona_4
e difetti già enunciati (mancato risvolto della guaina di copertura sul muro perimetrale, la mancata impermeabilizzazione dei muri contro terra, il degrado della rampa dello scivolo di accesso al secondo livello, la mancanza dell'impianto di smaltimento dell'acqua al primo livello ecc.); anche questo terzo consulente evidenziava che tra le cause vi era stata imperizia esecutiva e la pagina 14 di 34 mancata supervisione in modo adeguato da parte del direttore dei lavori;
proponeva quale rimedio l'uso di resine espansive per impermeabilizzare la struttura con un costo di € 24.168.
Senza dar corso ad altra attività istruttoria, il Tribunale, con la gravata sentenza,
disattese le eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione, ravvisava la concorrente respsoanbilità dell'impresa e del progettista e direttore dei lavori sulla scorta dei plurimi accertamenti tecnici eseguiti ripartendo il concorso nella misura del 70% a carico dell'appaltatrice e del 30% a carico dell'ing. CP_1
con riguardo al quantum il primo giudice riconosceva i costi necessari per gli interventi di ripristino quantificati in € 250.000, ma negava il riconoscimento di un danno per il minor valore dell'opera (che avrebbe costituto una duplicazione),
l'esborso di € 132.000 oltre i.v.a. versato alla società in esito ad un CP_13
accordo transattivo intercorso con detta società per la restituzione dei box venduti e negava il danno per maggiori oneri finanziari legati alla mancata commercializzazione dei box e per le perdite di bilancio. Quantificato il danno in complessivi € 278.140,34 con il riparto sopra detto, a seguito di rivalutazione ed interessi, il primo giudice riteneva che l'eccezione di inoperatività della polizza fosse infondata in quanto non si era verificata alcuna causa di esclusione della responsabilità e la semplice partecipazione dell'assicurato ing. al CP_1
sopralluogo del 18.05.2012 non poteva costituire fatto idoneo a renderlo edotto della presenza di circostanze atte a generare una successiva richiesta di risarcimento nei suoi confronti.
pagina 15 di 34 Con riguardo alla causa riunita, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento avanzata dall'ing. verso la sua committente il Tribunale riteneva CP_1 Pt_1
infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto pacificamente l'ingiunta aveva ammesso di non aver pagato e sosteneva che aveva Pt_1
ammesso il pagamento parziale;
rettificava la debenza in € 58.553,94 con revoca dell'ingiunzione.
Circa le spese, e erano condannati a Controparte_6 CP_1
versare all'attrice le spese dell'a.t.p. ante causam e le spese di lite, comprensive di quelle dell'a.t.p. in corso di causa;
condannava a Controparte_4
rifondere al suo assicurato le spese di lite di lite, mentre compensava le spese in relazione al terzo a.t.p.
e , che medio tempore aveva acquisito il Parte_1 Controparte_2
portafoglio di , già Controparte_10 Controparte_4
, proponevano due distinti appelli, successivamente riuniti.
[...]
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. e dichiarata la contumacia di
[...]
la causa era rinviata all'udienza 2.10.2024 per la precisazione Controparte_6
delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello di Parte_1
Con il primo motivo di appello, censura la quantificazione del danno Parte_1
operata dal Tribunale: allega che erroneamente non le era stato riconosciuto il pagina 16 di 34 danno da perdita di valore dell'immobile in quanto entrambi i consulenti tecnici
(ing. e avevano chiarito che le opere di Per_2 Per_3
impermeabilizzazione e gli interventi rimediali non sono tali da eliminare completamente il pregiudizio lamentato;
censura il mancato riconoscimento della voce di danno dovuta alla necessità di riacquistare i box venduti alla società con un esborso di € 132.000 oltre i.v.a. solo Parte_5
perché frutto di una transazione che si era imposta a fronte di una richiesta di danno ben maggiore;
censura il mancato riconoscimento delle altre voci derivanti per oneri finanziari e perdite di bilancio, evidenziando che la mancata commercializzazione dei box era dipesa dall'esistenza dei vizi e la società non era nelle condizioni economiche di eseguire gli interventi richiesti per carenza di risorse economiche.
Con il secondo motivo di appello, censura il sostanziale rigetto Parte_1
dell'opposizione a decreto ingiuntivo: allega che con l'ing. ha sottoscritto CP_1
un disciplinare di incarico con la previsione di un compenso di € 46.000 a fronte di tutte le prestazioni di assistenza e di direzione dei lavori, importo regolarmente fatturato e pagato. Deduce che dell'attività aggiuntiva per la quale l'ing. aveva preteso il pagamento dell'ulteriore somma di € 60.694,73 CP_1
non vi era alcuna prova e tale non poteva essere la loro descrizione di cui al doc.
1 allegato al giudizio di opposizione al decreto.
Appello di Controparte_2
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha Controparte_2
pagina 17 di 34 rigettato l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa per circostanza nota all'assicurato alla data di decorrenza del contratto di Responsabilità Civile
Professionale. Allega che ha errato il Tribunale nella parte in cui ha sostenuto la tesi che soltanto la presenza di denunce di responsabilità (anteriori alla sottoscrizione del contratto) ben circostanziate e tali da rendere il professionista consapevolmente edotto dell'esistenza di ragioni di danno a suo carico possono giustificare l'esclusione della garanzia. Sostiene che il suo assicurato aveva mosso diverse contestazioni a e in data 28.10.2011 aveva comunicato a CP_6
e alla committente la necessità di una riunione urgente al fine di CP_6 Pt_1
discutere delle problematiche emerse in corso d'opera, tra cui la mancata esecuzione a regola d'arte della posa delle guaine sopra la copertura dei box che avevano cagionato cospicue infiltrazioni e reso i box inidonei alla loro vendita e,
per giunta, aveva partecipato al sopralluogo tenutosi in data 18.05.2012 in cui il consulente di parte ing. aveva redatto la sua relazione. Pt_1 Per_1
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza nella Controparte_2
parte in cui ha ravvisato un concorso di colpa del suo assicurato nella misura del
30% in quanto l'ing. si è sempre recato in cantiere, ha impartito le CP_1
direttive per la realizzazione dell'opera in modo conforme al progetto e ha sempre tenuto informato il committente delle problematiche emerse in corso d'opera.
Con il terzo motivo, lamenta l'eccessiva quantificazione del Controparte_2
danno in quanto l'arch. nel procedimento per a.t.p., ha quantificato il Per_4
pagina 18 di 34 danno in soli € 27.000.
Il primo motivo dell'appello principale di il secondo e il terzo Parte_1
motivo di possono essere trattati in via congiunta in quanto Controparte_2
connessi e solo il primo motivo di è in parte fondato e va, per quanto di Pt_1
ragione, accolto.
Senza ripercorrere tutto il complesso iter del fatto, in data 21.05.2009 Pt_1
perfezionava con S.H.D. il contratto di appalto per la
[...] Controparte_6
realizzazione di un'autorimessa in Temù composta da 48 box e con l'espressa indicazione che il direttore dei lavori era da individuare nella figura dell'ing.
in data 28.02.2011 interveniva atto di cessione di contratto tra CP_1
S.H.D. Costruzioni s.r.l. e Controparte_17
prima, e l'ing. avevano perfezionato un disciplinare di
[...] Pt_1 CP_1
incarico per la progettazione completa dell'autorimessa interrata de qua,
comprensiva di direzione dei lavori, della respsoanbilità per la sicurezza, la contabilità dei lavori e la richiesta per certificato di prevenzione incendi;
nel disciplinare erano indicate tutte le opere da eseguire e il compenso era convenuto in € 46.000 oltre accessori, a seguito di un consistente sconto accordato dal professionista. Erano escluse altre prestazioni da pagare a parte, se effettuate, tra cui la redazione tipo mappale, le schede catastali, il collaudo,
l'indagine geologica, la richiesta del certificato prevenzione incendi ai Vigili del
Fuoco, la richiesta agibilità, i rilievi topografici, i progetti in variante dalla seconda variazione in poi ecc. con la previsione del compenso aggiuntivo per pagina 19 di 34 ogni singola voce.
proseguiva le opere sino alla primavera del 2012, ma già alla data del CP_6
28.05.2012 il tecnico di parte ing. effettuava una relazione Pt_1 Persona_1
tecnica in cui, oltre a riscontrare l'incompletezza dei lavori, attestava che l'autorimessa presentava segni di infiltrazioni localizzate e diffuse ad ogni livello che avevano determinato il distacco della vernice, la comparsa di macchie e di efflorescenze saline con compromissione dei materiali di rivestimento;
il pavimento in battuto di cemento già presentava lesioni superficiali in prossimità
di ogni pilastro per la mancanza di adeguati tagli e problemi erano riscontrati anche per l'apertura delle porte.
Il primo consulente ing. confermava dette conclusioni, la Persona_2
notevole diffusone delle infiltrazioni, efflorescenze saline e “vere e proprie
stalattiti sul soffitto del piano interrato a dimostrazione della notevole entità del
fenomeno”; questo consulente rilevava anche errori nella progettazione in quanto la guaina era stata concepita per terminare in corrispondenza dell'appoggio del solaio perimetrale, scelta tecnicamente errata comportante l'accumulo di neve sul marciapiede;
accertava l'esistenza di fessurazioni presenti tra i pilastri e la pavimentazione causate dalla mancanza di adeguati giunti di dilatazione e l'assenza di alcune opere che avrebbero dovuto essere presenti.
Il secondo consulente ing. ribadiva l'esistenza di tutte le Persona_3
infiltrazioni, tali addirittura da rendere inservibili alcuni box, e individuava le probabili cause nella mancanza di impermeabilizzazione dei muri contro terra,
pagina 20 di 34 nell'omesso uso di malte speciali, nell'omessa protezione delle griglie poste per aerare i locali, la mancata previsione dell'impianto di smaltimento delle acque piovane, l'uso di materiali non adeguati, la posa in opera di canalette trasversali,
perpendicolari alla direzione di pendenza del solaio tali da generare ristagno di acqua ed altro.
Nel terzo a.t.p. la presenza dei vizi e dei difetti era ribadita, ma, a parere di questa Corte, questo accertamento tecnico preventivo non poteva essere acquisito in quanto intercorso tra soggetti parzialmente diversi e semmai la relazione dell'arch.
può essere utilizzata come prova atipica, di natura prettamente Per_4
indiziaria di cui, tuttavia, a fronte di due relazioni concordi che già danno ampia contezza dei gravi vizi rientranti nell'ambito dei cui all'art. 1669 c.c., non vi è
necessità di approfondita analisi. Basta rilevare che anche questo consulente confermava i rilevanti errori esecutivi e progettuali commessi, tra cui un'inadeguata posa della guaina che non era stata risvoltata sui muri perimetrali con sufficiente altezza, la mancata impermeabilizzazione dei muri contro terra,
la mancanza di un impianto di smaltimento dell'acqua al primo livello interrato ed altro.
La responsabilità dell'impresa costruttrice e dell'ing. nella qualità di CP_1
progettista e direttore dei lavori, è talmente evidente che non richiede particolare motivazione.
Come noto, se il danno subito dal committente è conseguenza dei concorrenti pagina 21 di 34 inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista,
entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le rispettive azioni o omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno, come avvenuto in caso concreto. Inoltre, la responsabilità del progettista ha natura contrattuale con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c. che impone al debitore di fornire la prova liberatoria.
L'obbligazione del progettista di redigere un progetto di ingegneria, pur avendo ad oggetto una prestazione professionale, è un'obbligazione di risultato in quanto l'opera deve essere concretamente realizzabile senza alcun vizio.
Nella fattispecie, le inadempienze dell'ing. sono state riscontrate sia nella CP_1
fase di progettazione che in quella di direzione dei lavori: le guaine di impermeabilizzazione sono state collocate senza l'adeguato risvolto, non sono state previste malte speciali isolanti in grado di bloccare le infiltrazioni nell'interno, la messa in opera di gigliati privi di protezione contro gli agenti atmosferici è stata una importante concausa delle infiltrazioni, non è stato previsto alcun impianto di smaltimento dell'acqua portata all'interno dell'autorimessa dai veicoli, sono stati impegnati materiali inidonei e tra i pilastri e la pavimentazione, non sono stati previsti giunti di dilatazione, errata è
stata la quota dello stato bituminoso di finitura che costituisce altra concausa delle infiltrazioni ecc.
Trattasi di errori talmente macroscopici rivelatori di un gravissimo inadempimento contrattuale che non esigono particolare commento.
pagina 22 di 34 La circostanza poi di aver impartito quale direttore dei lavori prescrizioni all'impresa appaltatrice non è elemento sufficiente per escludere la sua responsabilità, tanto che le prescrizioni di per sé non sono sufficienti occorrendo poi la puntuale verifica che quelle indicazioni siano state recepite ed attuate con onere, in caso di inadempimento dell'impresa costruttrice, di avvisare la committenza. Si aggiunga che l'ing. ha preso in esame queste Per_3
prescrizioni ritenendo che le stesse fossero assolutamente generiche e prive delle necessarie indicazioni per la concreta soluzione dei problemi e che “le mail
prodotte in atti da parte convenuta sono molto contraddittorie circa la corretta
esecuzione e tipologia dell'impermeabilizzazione”.
Se pertanto la concorrente responsabilità tra e ing. sussiste – e nei CP_6 CP_1
rapporti interni è stato previsto un riparto di responsabilità che non è stato censurato in questo grado – a confutazione del secondo motivo dell'appello incidentale della compagnia di assicurazione, con riguardo ai danni risarcibili,
ritiene la Corte che correttamente il primo giudice abbia riconosciuto i costi,
puntualmente dettagliati in apposito allegato dall'ing. necessari per le Per_2
opere di ripristino accordando poi sulla somma la rivalutazione monetaria e gli interessi, trattandosi di debito di valore.
Di certo, a tal fine, non può essere valorizzata la soluzione tecnica prospettata dall'arch. – non solo, come detto, questo a.t.p. è stato acquisito Per_4
erroneamente in quanto avvenuto tra soggetti parzialmente diversi – ma non esiste alcuna prova che l'inserimento di queste resine possa risolvere tutti i pagina 23 di 34 numerosi inconvenienti riscontrati e possa ovviare stabilmente al deficit di impermeabilizzazione, anche per via di scelte progettuali errate.
Per queste ragioni anche il terzo motivo dell'appello di è Controparte_2
infondato.
Se dunque rimane ferma la voce di danno già riconosciuta dal Tribunale, ritiene la Corte che possa accordato anche il danno da minor valore dell'opera. E' vero che in astratto riconoscere una somma per la sistemazione dei vizi e una per il minor valore del manufatto può determinare in concreto una duplicazione, ma invero occorre verificare se effettivamente i vizi sono eliminabili in toto ed allora sarà sufficiente una somma per gli interventi di sistemazione, se di converso i vizi non possono essere eliminati o per la riparazione occorrono interventi invasivi o assolutamente antieconomici potrà essere dato anche un risarcimento corrispondente al minor valore del manufatto.
Nel caso concreto, i consulenti hanno accertato che non tutto poteva essere ripristinato con gli interventi di sistemazione in quanto era comunque impossibile eseguire l'impermeabilizzazione mancante dei muri a monte e a valle ed era impossibile ovviare alla mancanza parziale di impianto di smaltimento delle acque. L'ing. quantificava questo danno Persona_3
nel 15% del valore dell'opera, ossia in € 117.000 – importo che viene riconosciuto e che va incrementato di rivalutazione dal giorno dell'accertamento ad oggi e di interessi legali sulla somma via via rivalutata per una debenza attuale di € 154.458 essendo maturati € 23.634 per rivalutazione monetaria ed €
pagina 24 di 34 13.824 per interessi legali. Sull'importo complessivo di € 154.458 decorrono gli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Con riguardo alle altre voci di danno di converso il gravame è infondato.
Con riguardo alla vendita intercorsa di alcuni box tra e Pt_1 Parte_5
in data 17.04.2013, rapporto poi risolto con accordo transattivo del Parte_5
5.10.2017, basta osservare che nel momento della vendita già erano presenti le infiltrazioni che parte acquirente avrebbe potuto notare;
che nell'accordo transattivo è prevista una permuta con reciproco accollo liberatorio da parte della banca e una di retrocessione di altri box. Da siffatto accordo non è possibile desumere, per assenza di adeguate allegazioni, quale sia stato il danno in concreto subito da – tanto più che il danno patrimoniale da mancato Parte_1
guadagno presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse adempiuta, esclusi i guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte e dunque la liquidazione di questo danno richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente (cfr. per caso simile la recente
Cass. 15.11.2024 n. 29486).
Orbene detti elementi nel caso di specie non sono stati neppure allegati e dunque non è dato sapere se dalla transazione intercorsa con l'appellante CP_13
abbia subito concretamente un danno.
Analogamente con riguardo alle perdite di bilancio e l'impossibilità di alienare i pagina 25 di 34 box per via delle infiltrazioni: certamente è da ritenere induttivamente che lo stato dei box non abbia agevolato la loro vendita, ma non è dato sapere se questa operazione fosse nel suo complesso foriera di remunerazione per la committente
- e in quali termini - e se vi siano state occasioni di vendita non andate a buon fine proprio in relazione alle infiltrazioni. Nei capitoli di prova, la parte attrice si
è limitata ad allegare alcuni atti di vendita (capitoli 6 e seguenti) e che ventotto box erano rimasti invenduti, ma detti capitoli, peraltro da apprezzare in via documentale, nulla dicono in termini di perdita di guadagno e di favorevoli occasioni di vendita che non si sono realizzate per effetto delle infiltrazioni.
Anzi la circostanza che nel corso del 2013 comunque numerosi box siano stati venduti, nonostante i vizi, lascia piuttosto intendere che il mercato fosse saturo,
come allegato dal convenuto.
Per lo stesso ordine di motivi, nessun danno può essere accordato in ordine alla necessità di pagare gli interessi alla banca in forza di un mutuo contratto proprio per questa edificazione nel suo complesso o per le perdite di bilancio non esistendo alcuna prova di una correlazione causale tra vizi del manufatto e queste voci di danno.
Il secondo motivo di appello di è fondato. Parte_1
Come detto, l'ing. chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo CP_1
immediatamente esecutivo verso la committente esponendo dell'esistenza Pt_1
del rapporto professionale avente ad oggetto la realizzazione dell'autorimessa, la sua progettazione e la sua direzione lavori, nonché altro incarico avente ad pagina 26 di 34 oggetto opere per la rettifica del tracciato della SS 42 del Tonale e della
Mendola dal Km. 135+120 al km. 135+240 in Temù. A corredo allegava la parcella vidimata dal competente ordine professionale, i numerosi solleciti di pagamento e la visura camerale della società.
La committente, nel suo atto di opposizione, non ammetteva, come ritenuto dal primo giudice, l'effettiva esecuzione di queste opere aggiuntive, ma allegava che vi era stato un preciso disciplinare di incarico con la previsione di un compenso pari ad € 46.000, oltre accessori, regolarmente fatturato e pagato negli anni 2009
e 2011 per un totale di € 61.430 e che l'opera progettata dall'ing. CP_1
presentava vizi e difetti, come da accertamento tecnico ante causam. Sempre nel suo atto di opposizione, prima di eccepire la prescrzione presuntiva, Pt_1
allegava l'esaustività del disciplinare e che gli ulteriori incarichi diversi dovevano essere remunerati a parte solo se richiesti.
Proprio in relazione a questa difese, la Corte ritiene che l'ing. non CP_1
abbia dato la prova del suo credito per prestazioni diverse rispetto a quanto già
regolamentato nel disciplinare di incarico.
Non è stata rinvenuta nel fascicolo telematico documentazione da cui poter presumere la concreta effettuazione di questa attività diversa ed aggiuntiva rispetto al disciplinare in cui pure erano indicate le voci non comprese
(redazione tipo mappale, frazionamento, schede catastali, collaudo stativo di opere in cemento armato, indagine geologica, richiesta certificato prevenzione incendi ai VVFF, richiesta di agibilità, rilievi topografici, rendering e pagina 27 di 34 simulazioni fotografiche, progetti in variante dopo la seconda et similia) e soprattutto non esiste alcuna prova che tra le parti si sia perfezionato un accordo.
Agli atti vi è una cronistoria di 41 pagine redatta dall'ing. di riepilogo CP_1
delle prestazioni eseguite ed elenco di elaborati grafici, ma trattasi di documento di formazione unilaterale privo di valenza probatoria e, per giunta, non vi è stata alcuna utile capitolazione di prove tese a dimostrare il conferimento dell'incarico avente ad oggetto prestazioni non comprese nel disciplinare e la loro concreta effettuazione.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di primo grado, l'ing. si è CP_1
limitato a formulare un capitolo di prova del seguente tenore: “Vero che l'ing.
su incarico della società e a decorrere dall'anno 2008, ha CP_1 Parte_1
svolto le prestazioni professionali descritte e di cui agli elaborati sub. docc. 01,
02, 03 che si rammostrano al teste”; detto capitolo non solo è generico e irrilevante perché comprende anche le prestazioni già coperte dal disciplinare di incarico, ma neppure è stato riproposto in grado di appello.
La concreta impossibilità di valutare in concreto quali altre e diverse prestazioni abbia eseguito l'ing. e se le stesse rientrano nelle prestazioni escluse dal CP_1
disciplinare rende fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo che conseguentemente va revocato in toto senza alcuna condanna al pagamento di una minor somma.
Per giunta, non dato comprendere come mai le parti, dopo aver redatto un disciplinare molto particolareggiato, non abbiano sottoscritto un negozio scritto pagina 28 di 34 per gli ulteriori e diversi incarichi;
non è dato comprendere il motivo per cui l'ing. non abbia emesso alcuna fattura dopo quelle pagate e, soprattutto, il CP_1
motivo per cui ha dovuto ricorrere al competente ordine per la vidimazione della parella allorquando il disciplinare regolava già i corrispettivi per le prestazioni non comprese.
Il primo motivo dell'appello di involge l'operatività della Controparte_2
Polizza TAT-01217-000-12-E claims made contratta da con CP_1 [...]
avente validità dalle ore 24.00 del 30.11.2012 alle ore 24.00 del CP_2
30.11.2013 rinnovabile anno per anno.
Il motivo è fondato.
Dall'art. 3 rubricato “Esclusioni” era evidenziato che l'assicurazione non era operante per “1: Fatti noti: per le richieste di risarcimento causate da, oppure
connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od alla
data di decorrenza di questo contratto che l'assicurato conosceva o dalle quali
poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva
richiesta di risarcimento”. Nelle definizioni alla lett. p) rubricata “Circostanze”
era scritto che per circostanze si intende: a) qualsiasi manifestazione di
intenzione ad avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti
dell'assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi,
riguardanti la condotta dell'assicurato, da cui possa trarre origine una richiesta
di risarcimento;
c) qualsiasi atto o fatto di cui l'assicurato sia a conoscenza e
che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei
pagina 29 di 34 suoi confronti”.
Orbene, nel caso concreto, l'ing. ha taciuto alla compagnia di CP_1
assicurazione l'esistenza di questo cantiere in cui era stato progettista e direttore dei lavori che aveva presentato forti criticità. La compagnia, nell'appello riunito,
ha prodotto agli atti i vari ordini di servizi impartiti dall'ing. all'impresa CP_1
costruttrice dall'agosto 2011 in poi;
ha prodotto le e-mail con cui lo stesso direttore dei lavori segnalava alla committenza l'esistenza delle infiltrazioni in gran parte dipendenti dall'errata posa delle guaine di impermeabilizzazione e,
soprattutto, ha prodotto la perizia dell'ing. del 18.05.2012 (di sei mesi Per_1
anteriore alla stipula della polizza) avvenuta alla presenza dell'ing. in cui CP_1
il tecnico della committente descriveva con dovizia di particolari tutte le manchevolezze dell'opera: la mancata predisposizione degli presidi antincendio,
la presenza di guaine in molti punti esposte direttamente al sole e quindi con degrado precoce;
la realizzazione della copertina non a regola d'arte; le difformità della scala esterna di collegamento tra parcheggio e esterno;
la copiosa presenza di infiltrazioni in tutti i livelli;
la non corretta posa della guaina sul piazzale scoperto causante le infiltrazioni all'interno dell'autorimessa; il pavimento in battuto di cemento con fessurazioni e segni di assestamento dovute anche alla mancanza dei giunti;
la mancanza di porte RE 120; parapetti verticali e griglie poste a chiusura dei camini fuori piombo e mal fissate alla struttura in cemento armato;
vano scala tra il primo e il secondo piano con notevolissimi segni di infiltrazione tale da determinare il distacco dell'intonaco; al secondo pagina 30 di 34 livello la carenza delle impermeabilizzazioni per i camini di aerazione, l'assenza dei collari tagliafuoco, segni di scorrimento di acqua dovuti alla mancanza dello sgocciolatoio, basculanti prive dell'impianto di motorizzazione;
nel parcheggio esterno l'assenza della rete da collocare nel massetto in calcestruzzo tale da indurre l'impresa a realizzarne uno nuovo sovrastante con il determinarsi di problemi di carico e di impermeabilizzazione, rivestimenti esterni carenti,
l'errata collocazione delle griglie orizzontali di protezione dei camini ecc.
Se da un lato, l'ing. nonostante i numerosissimi vizi e difetti segnalati, non Per_1
ha specificamente evidenziato errori di progettazione dell'ing. CP_1
evidenziati poi negli a.t.p., di certo gli innumerevoli errori dell'impresa costruttrice, anche di notevole spessore, come ad es. la sovrapposizione di due massetti per sopperire all'errata posa del primo, erano chiaramente indicativi di un'evidente responsabilità dell'ing. nella qualità di direttore dei lavori per CP_1
non aver vigilato in maniera adeguata sulla corretta esecuzione delle opere. Si
tratta di fatti noti che ragionevolmente avrebbero condotto ad una richiesta risarcitoria, come infatti accaduto nel 2014, e certamente tali da essere compresi nella lettera p) sopra indicata che non richiede espressamente una richiesta giudiziale di danno, ma solo un atto o un fatto noto all'assicurato che potrebbe ragionevolmente dar luogo ad una richiesta risarcitoria.
Di tanto l'assicurato avrebbe dovuto informare la compagnia di assicurazione anche perché in genere dette omissioni determinano, se già non costituiscono causa di esclusione della responsabilità, la possibilità di chiedere l'annullamento pagina 31 di 34 del contratto ex art. 1892 c.c. Tale norma, infatti, onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità e tali sono, nell'ambito dei contratti di assicurazione claims made, come quello in esame, tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato (cfr. Cass. 18.07.2023 n.
20997).
Ne consegue che in effetti la polizza non è operativa e dunque non esiste alcun obbligo di di tenere indenne il suo assicurato dai capi Controparte_2
condannatori emessi nei riguardi di Parte_1
Con riguardo alle spese di lite, e vanno Controparte_6 CP_1
condannati in solido a rifondere le spese del doppio grado a per il Parte_1
primo grado può essere recepita la condanna già emessa dal Tribunale in quanto la parziale riforma della sentenza non incide sullo scaglione di valore e quindi il compenso per l'a.t.p. ante causam viene liquidato in € 3.645, il compenso per il giudizio di merito, comprensivo dell'a.t.p. in corso di causa in € 992,51 per borsuali ed € 19.030 per compensi (di cui € 13.430 per il giudizio di merito, €
1.620 per a.t.p. ed € 3.980 per la causa riunita), otre rimborso forfettario al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il presente grado le spese di lite vengono liquidate € 804 per borsuali ed € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio,
pagina 32 di 34 € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
, in ossequio al criterio della soccombenza deve rifondere le spese CP_1
di lite alla chiamata che liquida per il primo grado in € 14.200 Controparte_2
per la causa di merito, comprendendo l'a.t.p. in corso di causa (€ 2.900 per la fase studio, € 1.900 per la fase introduttiva, € 6.300 per la fase istruttoria ed €
3.100 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
come per legge, ed € 2.958 per compenso per il procedimento di istruzione preventiva ante causam (€ 1.063 fase studio, € 727 fase introduttiva ed € 1.168
per la fase istruttoria), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, per il presente grado, in € 1.848 per borsuali ed € 7.120 per compenso (€ 2.195 per la fase studio, € 1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649
per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
La liquidazione dei compensi agli ingg. e resta fermo Per_2 Per_3
anche con riguardo alle parti cui sono state addossate le spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 CP_2 Controparte_2
avverso la sentenza n. 771/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data
[...]
30.03.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, condanna e Controparte_6
pagina 33 di 34 ing. in solido tra loro e con il riparto interno nella misura già CP_1
accertata nella sentenza impugnata, a versare a l'ulteriore somma di Parte_1
€ 154.458 oltre gli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo;
- in parziale riforma della gravata sentenza, accoglie l'opposizione svolta Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8057/15 ing. del 3.12.2015 emesso in
[...]
favore di e per l'effetto revoca l'ingiunzione ed accerta che nulla CP_1
deve a in relazione a detta ingiunzione di pagamento;
Parte_1 CP_1
- in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda di manleva avanzata da verso;
CP_1 Controparte_2
- conferma nel resto la gravata sentenza;
- condanna e ing. in solido tra loro, a Controparte_6 CP_1
rifondere a le spese di lite, liquidate come in parte motiva;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite del CP_1 Controparte_2
doppio grado, come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 34 di 34
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi
ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. cc
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 1051/2022 R.G. posta in decisione all'udienza ex 1669 c.c.)
collegiale del 02/10/2024, promossa
DA
C.F. ), con sede in Brescia, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_2
Bondioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia via
Solferino n. 53, giusta delega allegata alla citazione in appello;
- APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 34 (C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
avv. Gianantonio Taddei e avv. Francesco Schettino del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Brescia via Martinengo
Cesaresco n. 1/b, giusta delega in atti;
- APPELLATO
NONCHE' CONTRO
(P.I. che ha acquisito il Controparte_2 P.IVA_2
portafoglio di , già Controparte_3 Controparte_4
con sede in Milano, in persona del rappresentante generale per l'Italia dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Lombardi e avv. CP_5
Andrea Aletto con studio in Brescia via Diaz n. 13/C, in forza di delega in atti;
- APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Ponte di Controparte_6 P.IVA_3
Legno, in persona del legale rappresentante domiciliato in CP_7
Borgosatollo;
- CONTUMACE
a cui era riunita la causa iscritta al N. 1062/2022 R.G. promossa
DA
(P.I. che ha acquisito il Controparte_2 P.IVA_2
portafoglio di , già Controparte_8 Controparte_4
, con sede in Milano, in persona del rappresentante generale per l'Italia dott.
[...]
pagina 2 di 34 rappresentata e difesa come sopra;
CP_5
- APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
avv. Gianantonio Taddei e avv. Francesco Schettino del foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Brescia via Martinengo
Cesaresco n. 1/b, giusta delega in atti,
- APPELLATO
NONCHE' CONTRO
C.F. ), con sede in Brescia, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_2
Bondioni come sopra;
- APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), con sede in Ponte di Controparte_6 P.IVA_3
Legno, in persona del legale rappresentante domiciliato in CP_7
Borgosatollo;
- CONTUMACE
In punto: Appello alla sentenza N. 771/2022 emessa dal Tribunale di
Brescia e pubblicata in data 30.03.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante Pt_1 pagina 3 di 34 a) con riferimento alla causa R.G. 10705/2015
fermo l'inadempimento di e dell'ing. alle obbligazioni CP_6 CP_1
contrattuali assunte nei confronti della come accertato nella sentenza Pt_1
771/2022 rep. n. 1805/2022 del Tribunale di Brescia depositata in data 30 marzo
2022- RG n. 10705/2015, accogliere l'appello proposto dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale:
In via principale e nel merito: condannare l'ing. e la CP_1 CP_6
in via tra loro solidale, al risarcimento in favore di parte appellante dei danni da questa patiti a titolo di perdita di valore dell'immobile, spese per il riacquisto dei box da , danno per oneri finanziari conseguenti alla mancata CP_9
commercializzazione dei box – oneri conseguenti al finanziamento bancario e perdite di bilancio conseguenti alla mancata vendita dei box per effetto dell'inadempimento già accertato dalla sentenza 771/2022 rep. n. 1805/2022 del
Tribunale di Brescia, il tutto nella misura indicata in atti, ovvero nel diverso importo, anche maggiore, che risulterà in corso di causa ovvero nella diversa misura nella quale sarà liquidato dall'Ecc.ma Corte anche in via equitativa.
In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli: ... omissis…
b) con riferimento alla causa R.G. n. 2467/2016
accogliere l'appello proposto dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del pagina 4 di 34 Tribunale di Brescia n. 771/2022, rep. n. 1805/2022 depositata in data 30 marzo
2022- RG n. 10705/2015:
In via principale e nel merito: dichiarare la non debenza della somma di €
58.553,94 oltre interessi di cui all'appellata sentenza e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla a il tutto per i Parte_1 CP_1
motivi esposti in atti.
In via istruttoria: si formula ogni riserva processualmente consentita e si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze: ... omissis …
C) con riferimento all'appello promosso da , già Controparte_4
rubricato al R.G. 1062/2022, ora riunito con il presente:
In via principale, nel merito: rigettare l'appello avversario per le motivazioni esposte in atti, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza di primo grado relativamente ai capi impugnati da controparte.
In ogni caso: spese e competenze professionali integralmente rifusi, oltre spese generali 15%, c.p.a. ed i.v.a.
Per parte appellata Controparte_2
Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello:
- In via istruttoria (come da pag. 20 atto di citazione):
1) Vero che in data 18.05.2012 si recava presso l'autorimessa di cui è causa in
Temù, Frazione Pontagna, via Tollarini per eseguire un sopralluogo su incarico di Parte_1
pagina 5 di 34 2) Vero che tale sopralluogo era finalizzato a rilevare la sussistenza dei pretesi vizi e difetti dell'opera.
3) Vero che sulla base del predetto sopralluogo Lei ha redatto la “Perizia di stima” del 28.05.2012 prodotta da questa difesa sub doc. 2, che Le si rammostra.
4) Vero che il predetto sopralluogo del 18.05.2012 si è tenuto in contraddittorio con l'ing. come indicato alla pagina 2 della predetta “Perizia di CP_1
stima”, che le si rammostra).
Nel merito:
a) riformare integralmente la sentenza nr. 771/2022 resa dal giudice del
Tribunale di Brescia dott.ssa Carla D'Ambrosio in data 30.03.2022, pubblicata in data 30.03.2022, non notificata, a definizione del giudizio n. 10705/2015 RG,
al quale è stato riunito il giudizio n. 2467/2016 R.G. e, conseguentemente,
rigettare la domanda di manleva e garanzia svolta dall'ing. nei CP_1
confronti di e, comunque, di Controparte_10 Controparte_2
in quanto infondata in fatto e in diritto, non sussistendo le condizioni di
[...]
operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza Responsabilità Civile
Professionale “ nr. TAT- Controparte_11
01217-000-12-E, per tutti i motivi dedotti nel primo e secondo motivo di impugnazione della sentenza in esame;
b) riformare integralmente la sentenza nr. 771/2022 resa dal giudice del
Tribunale di Brescia dott.ssa Carla D'Ambrosio in data 30.03.2022, pubblicata in data 30.03.2022, non notificata, a definizione del giudizio n. 10705/2015 RG,
pagina 6 di 34 al quale è stato riunito il giudizio n. 2467/2016 RG e, per l'effetto, rigettare le domande formulate nei confronti dell'ing. in quanto infondate in CP_1
fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità professionale allo stesso riferibili nell'esecuzione del suo incarico in relazione alle problematiche dell'autorimessa di cui è causa.
c) in ogni caso, riformare la sentenza nr. 771/2022 resa dal giudice del Tribunale
di Brescia dott.ssa Carla D'Ambrosio in data 30.03.2022, pubblicata in data
30.03.2022, non notificata, a definizione del giudizio n. 10705/2015 RG, al quale è stato riunito il giudizio n. 2467/2016 RG e, accertare e dichiarare che l'ammontare dei costi per il ripristino delle opere di ripristino delle problematiche infiltrative di cui è causa è pari a € 27.000,00 e, per l'effetto,
statuire l'eventuale condanna dell'ing. a risarcire i danni in favore di CP_1
nei limiti del suddetto importo. Parte_1
Spese e compensi professionali rifusi.
Per parte appellata CP_1
(A) Quanto al procedimento RG 1051/2022, promosso dalla appellante Pt_3
[...]
In principalità e nel merito: per le ragioni di cui in espositiva, rigettare l'appello proposto con la conferma dell'impugnata sentenza anche nella parte in cui accoglie la domanda di manleva formulata dall'ing. nei confronti CP_1
della terza chiamata in manleva compagnia di assicurazioni
[...]
; Controparte_4
pagina 7 di 34 Anche in caso di riforma dell'impugnata sentenza, condannare la terza chiamata in manleva - compagnia di assicurazioni Controparte_4
a rifondere all'appellato e/o a pagare direttamente alla Controparte_12
appellata ogni somma che dovesse risultare dovuta all'esito del Parte_1
giudizio, a qualsiasi titolo ed anche in via equitativa e a titolo di spese.
In ogni caso: con la condanna della appellante alla rifusione, nei confronti dell'appellato, delle spese (anche generali) e del compenso professionale del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ex art. 696 c.p.c. del 28.05.2014 proponeva ricorso per Parte_1
accertamento tecnico preventivo esponendo che, con negozio del 21.05.2009,
aveva perfezionato con S.H.D. Costruzioni s.r.l. un contratto di appalto a corpo avente ad oggetto la realizzazione di alcuni garage in Comune di Temù (BS),
località Pontagna, al prezzo di € 680.000 da versare con le modalità indicate in contratto;
che il direttore dei lavori e progettista era l'ing. che CP_1
durante l'esecuzione dei lavori la società appaltatrice incaricata era stata dichiarata fallita e, con il suo consenso, il contratto era stato ceduto a
[...]
che aveva proseguito i lavori sino alla primavera del 2012; che Controparte_6
da una perizia di parte a firma dell'ing. la deducente aveva Persona_1
riscontrato numerosi vizi e infiltrazioni di acqua provenienti dalla copertura del manufatto.
Instaurato il contraddittorio, l'ing. sollevava le eccezioni di decadenza e CP_1
pagina 8 di 34 di prescrizione in quanto già la committente era a conoscenza dei vizi dal
28.05.2012. Il contraddittorio era esteso ad Controparte_4
in forza della polizza di Responsabilità Civile Professionale n. TAT-
[...]
01217000-12-E in essere con l'ing. soggetta a tacito rinnovo;
la chiamata CP_1
eccepiva l'inoperatività della polizza e comunque la mancata indicazione dei profili di responsabilità a carico del suo assicurato.
Il nominato consulente, ing. individuava in primis la Persona_2
consistenza dell'opera, ossia un'autorimessa interrata di due piani con parcheggi pubblici avente una superficie coperta di 950 mq. con la realizzazione di 47 box auto di cui 22 al primo livello, 25 al secondo e 26 sulla copertura;
circa i vizi lamentati confermava che l'autorimessa presentava importanti segni di infiltrazione localizzati in modo diffuso sia al primo che al secondo livello dovuti ad errori nel posizionamento della guaina progettata per terminare in corrispondenza dell'appoggio del solaio sul muro perimetrale;
accertava che lo scivolo di accesso si presentava assai ammalorato nella parte superficiale con sbriciolamento di quasi tutta la superficie e tanto a causa della cattiva esecuzione e l'utilizzo di materiali non idonei;
aggiungeva che i fondelli dei pannelli di solaio presentavano delle microfessurazioni e altre fessurazioni erano evidenti nei punti di contratto tra i pilastri e la pavimentazione, causate da una mancanza di adeguati giunti di dilatazione (tagli) tra pavimentazione e pilastri.
Da ultimo, l'ing. evidenziava le opere incomplete e mancanti ed Per_2
indicava i costi per ovviare ai difetti riscontrati, stimati in € 250.000 circa a pagina 9 di 34 seguito del recepimento di alcune osservazioni dei consulenti di parte,
puntualmente quantificate nel computo metrico estimativo (allegato 19) e da ultimo aggiungeva che “… i tempi e ritardi sulle vendite che la loro esecuzione
comporterebbe, l'immagine di opere risistemate, il c.t.u. ritiene che l'eventuale
minor valore dell'immobile allo stato attuale possa individuarsi in circa €
400.000”.
notificava nel giugno 2015 la citazione a e Parte_1 Controparte_6
all'ing. ove, sulla scorta del menzionato a.t.p., invocava la CP_1
concorrente e solidale responsabilità della costruttrice e del direttore dei lavori e progettista chiedendo il danno articolato nel costo per gli interventi di sistemazione, ossia € 250.000, il minor valore dell'opera, ossia € 400.000, il danno preteso da una delle acquirenti dei box, per € 289.000, i CP_13
maggiori oneri pagati alla per il mancato incasso dei Controparte_14
prezzi di vendita, esposto in € 92.790, e il danno per le perdite di bilancio.
Contestualmente la società attrice presentava altro ricorso per a.t.p. in corso di causa evidenziando di aver iniziato gli interventi indicati dall'ing. ma Per_2
che durante l'esecuzione delle opere erano emerse incongruenze tra gli elaborati depositati presso il Comune di Temù e la successiva variante 44/2011 e il reale stato di fatto e dunque era impossibile l'attuazione.
In questo a.t.p. era nominato l'ing. . Persona_3
L'ing. riproponeva le medesime eccezioni di prescrizione e di decadenza;
CP_1
ribadiva che la committente era a conoscenza dei vizi e dei difetti sin dal maggio pagina 10 di 34 2012; che nel corso del rapporto aveva impartito numerose prescrizioni all'impresa costruttrice, da ritenere l'unica responsabile;
che il danno preteso era eccessivo tanto più che la mancata vendita dei garage non era dipesa dalle infiltrazioni, ma dal fatto che il mercato del luogo era saturo. Chiedeva la chiamata in causa della sua compagnia di assicurazione, la quale in primis
allegava l'inoperatività della polizza in base all'art. III sezione A delle C.G.A. a mente del quale l'assicurazione non era operante per fatti noti, ossia per “le
richieste di risarcimento causate da, oppure connesse o conseguenti in tutto o in
parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo
contratto che l' conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente Parte_4
conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di
lui” e nel caso concreto l'assicurato già dal 18.05.2012 aveva avuto CP_1
contezza del problema delle infiltrazioni in occasione di un sopralluogo avvenuto alla sua presenza. Per il resto, la chiamata si associava alle difese nel merito del suo assicurato e contestava il quantum del danno.
Il nominato consulente ing. , dopo aver precisato che i posti Persona_3
auto insistenti sulla copertura erano stati ceduti al in forza della CP_15
convenzione del 12.02.2010 e che vi era stato il collaudo statico in data
30.10.2012 a firma dell'ing. confermava la presenza delle infiltrazioni sia Per_1
al primo che al secondo piano interrato e che la causa poteva essere attribuita alla mancata impermeabilizzazione dei muri contro terra e la probabile assenza di malte speciali isolanti in grado di bloccare le infiltrazioni dall'interno;
pagina 11 di 34 aggiungeva che “… la messa in opera di grigliati per soddisfare i requisiti di
aereazione dei locali, privi di protezione contro gli agenti atmosferici è causa di
infiltrazioni e costituisce una mancanza progettuale. È necessario rilevare che
al primo piano interrato non è stato previsto alcun impianto di smaltimento
dell'acqua che viene portata all'interno dei box dalle automobili in caso di
pioggia o di neve… Lo scivolo di accesso al secondo livello risulta assai
ammalorato nella parte superficiale con sbriciolamento di quasi tutta la
superficie antiscivolo. Ciò a causa della cattiva esecuzione e dell'utilizzo di
materiali non idonei … Da un esame in contraddittorio si rileva che la guaina
impermeabilizzante non è stata risvoltata sulle testate dei muri, sotto le
scossaline, ed in alcune zone risulta interrotta a livello dell'asfalto e priva di
protezione”. Senza redigere un computo preciso, il secondo consulente descriveva i lavori da eseguire che stimava in un importo compreso tra €
150.000 e € 230.000 e determinava il minor valore dell'opera in € 117.00, pari al
15% del complessivo contratto, poiché era impossibile eseguire l'impermeabilizzazione mancante dei muri a monte e a valle e a causa della mancanza parziale di impianto interno di smaltimento delle acque.
Lo stesso consulente quantificava nella misura del 70% la responsabilità
dell'impresa e del 30% quella del progettista e direttore dei lavori in quanto:
i) gli ordini di servizio controfirmati dall'impresa e non dal committente erano privi di qualsiasi indicazione necessaria per la soluzione dei problemi e le indicazioni erano state contraddittorie circa la corretta esecuzione e tipologia di pagina 12 di 34 impermeabilizzazione;
ii) era stata omessa la previsione della copertura a protezione dagli agenti atmosferici delle aperture orizzontali nel solaio;
iii) non era stata data indicazione in ordine alla foratura dei pannelli per favorire la fuoriuscita dell'acqua dal polistirolo per permettere una più rapida asciugatura;
iv) la posa della seconda cappa in calcestruzzo, installata per sopperire alla mancanza di armatura della prima cappa, aveva creato problemi gravi alle impermeabilizzazioni;
v) non era stato previsto l'impiego di materiali compositi, presenti sul mercato da venti anni, e l'installazione dell'impianto di smaltimento delle acque al primo piano interrato.
In data 4.10.2016, alla causa principale veniva riunita quella iscritta al N.
2647/2016 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
8057/15 ing. emesso dal Tribunale di Brescia con cui veniva ingiunto a Pt_1
di pagare all'ing. la somma di 60.694,73 oltre accessori quale
[...] CP_1
compenso residuo per le prestazioni professionali.
Nel suo atto in opposizione, evidenziava che nel disciplinare di incarico Pt_1
intercorso con l'ing. era stato previsto un compenso scontato di € 46.000 CP_1
da versare con determinate modalità e l'ing. aveva emesso quattro fatture CP_1
per un complessivo importo di € 61.340,69; che l'opera progettata e realizzata presentava numerosi vizi e difetti, come da a.t.p.; che la documentazione portata pagina 13 di 34 a corredo della pretesa monitoria era costituita solo da un parere espresso dall'Ordine degli Ingegneri di Brescia che non poteva costituire prova scritta;
eccepiva la prescrizione presuntiva e la continenza con la causa n. 1075/2015
R.G.
L'ing. resisteva sostenendo che l'ingiunzione riguardava diverse CP_1
prestazioni e che i pagamenti effettuati, regolarmente fatturati, rappresentavano acconti sulle maggiori somme dovute per incarichi che la controparte non contestava aver affidato, tra cui in primo luogo la variante in corso d'opera a permesso di costruire prot. N. 5610/2012 depositato in data 12.10.2012 e la pratica antincendio del gennaio 2014.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. previgente nel corso dell'istruttoria veniva acquisito un terzo a.t.p., iscritto al N. 14273/2016 R.G.,
con cui il , composto solo dai box realizzati da Controparte_16 Pt_1
lamentava le gravi infiltrazioni di acqua per via della mancata impermeabilizzazione dei muri;
nel contraddittorio con l'ing. e la sua CP_1
compagnia di assicurazione e con rimasta contumace anche in questo CP_6
procedimento, il nominato consulente arch. riscontrava i vizi Persona_4
e difetti già enunciati (mancato risvolto della guaina di copertura sul muro perimetrale, la mancata impermeabilizzazione dei muri contro terra, il degrado della rampa dello scivolo di accesso al secondo livello, la mancanza dell'impianto di smaltimento dell'acqua al primo livello ecc.); anche questo terzo consulente evidenziava che tra le cause vi era stata imperizia esecutiva e la pagina 14 di 34 mancata supervisione in modo adeguato da parte del direttore dei lavori;
proponeva quale rimedio l'uso di resine espansive per impermeabilizzare la struttura con un costo di € 24.168.
Senza dar corso ad altra attività istruttoria, il Tribunale, con la gravata sentenza,
disattese le eccezioni preliminari di decadenza e di prescrizione, ravvisava la concorrente respsoanbilità dell'impresa e del progettista e direttore dei lavori sulla scorta dei plurimi accertamenti tecnici eseguiti ripartendo il concorso nella misura del 70% a carico dell'appaltatrice e del 30% a carico dell'ing. CP_1
con riguardo al quantum il primo giudice riconosceva i costi necessari per gli interventi di ripristino quantificati in € 250.000, ma negava il riconoscimento di un danno per il minor valore dell'opera (che avrebbe costituto una duplicazione),
l'esborso di € 132.000 oltre i.v.a. versato alla società in esito ad un CP_13
accordo transattivo intercorso con detta società per la restituzione dei box venduti e negava il danno per maggiori oneri finanziari legati alla mancata commercializzazione dei box e per le perdite di bilancio. Quantificato il danno in complessivi € 278.140,34 con il riparto sopra detto, a seguito di rivalutazione ed interessi, il primo giudice riteneva che l'eccezione di inoperatività della polizza fosse infondata in quanto non si era verificata alcuna causa di esclusione della responsabilità e la semplice partecipazione dell'assicurato ing. al CP_1
sopralluogo del 18.05.2012 non poteva costituire fatto idoneo a renderlo edotto della presenza di circostanze atte a generare una successiva richiesta di risarcimento nei suoi confronti.
pagina 15 di 34 Con riguardo alla causa riunita, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento avanzata dall'ing. verso la sua committente il Tribunale riteneva CP_1 Pt_1
infondata l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto pacificamente l'ingiunta aveva ammesso di non aver pagato e sosteneva che aveva Pt_1
ammesso il pagamento parziale;
rettificava la debenza in € 58.553,94 con revoca dell'ingiunzione.
Circa le spese, e erano condannati a Controparte_6 CP_1
versare all'attrice le spese dell'a.t.p. ante causam e le spese di lite, comprensive di quelle dell'a.t.p. in corso di causa;
condannava a Controparte_4
rifondere al suo assicurato le spese di lite di lite, mentre compensava le spese in relazione al terzo a.t.p.
e , che medio tempore aveva acquisito il Parte_1 Controparte_2
portafoglio di , già Controparte_10 Controparte_4
, proponevano due distinti appelli, successivamente riuniti.
[...]
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. e dichiarata la contumacia di
[...]
la causa era rinviata all'udienza 2.10.2024 per la precisazione Controparte_6
delle conclusioni e quindi rimessa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello di Parte_1
Con il primo motivo di appello, censura la quantificazione del danno Parte_1
operata dal Tribunale: allega che erroneamente non le era stato riconosciuto il pagina 16 di 34 danno da perdita di valore dell'immobile in quanto entrambi i consulenti tecnici
(ing. e avevano chiarito che le opere di Per_2 Per_3
impermeabilizzazione e gli interventi rimediali non sono tali da eliminare completamente il pregiudizio lamentato;
censura il mancato riconoscimento della voce di danno dovuta alla necessità di riacquistare i box venduti alla società con un esborso di € 132.000 oltre i.v.a. solo Parte_5
perché frutto di una transazione che si era imposta a fronte di una richiesta di danno ben maggiore;
censura il mancato riconoscimento delle altre voci derivanti per oneri finanziari e perdite di bilancio, evidenziando che la mancata commercializzazione dei box era dipesa dall'esistenza dei vizi e la società non era nelle condizioni economiche di eseguire gli interventi richiesti per carenza di risorse economiche.
Con il secondo motivo di appello, censura il sostanziale rigetto Parte_1
dell'opposizione a decreto ingiuntivo: allega che con l'ing. ha sottoscritto CP_1
un disciplinare di incarico con la previsione di un compenso di € 46.000 a fronte di tutte le prestazioni di assistenza e di direzione dei lavori, importo regolarmente fatturato e pagato. Deduce che dell'attività aggiuntiva per la quale l'ing. aveva preteso il pagamento dell'ulteriore somma di € 60.694,73 CP_1
non vi era alcuna prova e tale non poteva essere la loro descrizione di cui al doc.
1 allegato al giudizio di opposizione al decreto.
Appello di Controparte_2
Con il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha Controparte_2
pagina 17 di 34 rigettato l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa per circostanza nota all'assicurato alla data di decorrenza del contratto di Responsabilità Civile
Professionale. Allega che ha errato il Tribunale nella parte in cui ha sostenuto la tesi che soltanto la presenza di denunce di responsabilità (anteriori alla sottoscrizione del contratto) ben circostanziate e tali da rendere il professionista consapevolmente edotto dell'esistenza di ragioni di danno a suo carico possono giustificare l'esclusione della garanzia. Sostiene che il suo assicurato aveva mosso diverse contestazioni a e in data 28.10.2011 aveva comunicato a CP_6
e alla committente la necessità di una riunione urgente al fine di CP_6 Pt_1
discutere delle problematiche emerse in corso d'opera, tra cui la mancata esecuzione a regola d'arte della posa delle guaine sopra la copertura dei box che avevano cagionato cospicue infiltrazioni e reso i box inidonei alla loro vendita e,
per giunta, aveva partecipato al sopralluogo tenutosi in data 18.05.2012 in cui il consulente di parte ing. aveva redatto la sua relazione. Pt_1 Per_1
Con il secondo motivo di appello, censura la sentenza nella Controparte_2
parte in cui ha ravvisato un concorso di colpa del suo assicurato nella misura del
30% in quanto l'ing. si è sempre recato in cantiere, ha impartito le CP_1
direttive per la realizzazione dell'opera in modo conforme al progetto e ha sempre tenuto informato il committente delle problematiche emerse in corso d'opera.
Con il terzo motivo, lamenta l'eccessiva quantificazione del Controparte_2
danno in quanto l'arch. nel procedimento per a.t.p., ha quantificato il Per_4
pagina 18 di 34 danno in soli € 27.000.
Il primo motivo dell'appello principale di il secondo e il terzo Parte_1
motivo di possono essere trattati in via congiunta in quanto Controparte_2
connessi e solo il primo motivo di è in parte fondato e va, per quanto di Pt_1
ragione, accolto.
Senza ripercorrere tutto il complesso iter del fatto, in data 21.05.2009 Pt_1
perfezionava con S.H.D. il contratto di appalto per la
[...] Controparte_6
realizzazione di un'autorimessa in Temù composta da 48 box e con l'espressa indicazione che il direttore dei lavori era da individuare nella figura dell'ing.
in data 28.02.2011 interveniva atto di cessione di contratto tra CP_1
S.H.D. Costruzioni s.r.l. e Controparte_17
prima, e l'ing. avevano perfezionato un disciplinare di
[...] Pt_1 CP_1
incarico per la progettazione completa dell'autorimessa interrata de qua,
comprensiva di direzione dei lavori, della respsoanbilità per la sicurezza, la contabilità dei lavori e la richiesta per certificato di prevenzione incendi;
nel disciplinare erano indicate tutte le opere da eseguire e il compenso era convenuto in € 46.000 oltre accessori, a seguito di un consistente sconto accordato dal professionista. Erano escluse altre prestazioni da pagare a parte, se effettuate, tra cui la redazione tipo mappale, le schede catastali, il collaudo,
l'indagine geologica, la richiesta del certificato prevenzione incendi ai Vigili del
Fuoco, la richiesta agibilità, i rilievi topografici, i progetti in variante dalla seconda variazione in poi ecc. con la previsione del compenso aggiuntivo per pagina 19 di 34 ogni singola voce.
proseguiva le opere sino alla primavera del 2012, ma già alla data del CP_6
28.05.2012 il tecnico di parte ing. effettuava una relazione Pt_1 Persona_1
tecnica in cui, oltre a riscontrare l'incompletezza dei lavori, attestava che l'autorimessa presentava segni di infiltrazioni localizzate e diffuse ad ogni livello che avevano determinato il distacco della vernice, la comparsa di macchie e di efflorescenze saline con compromissione dei materiali di rivestimento;
il pavimento in battuto di cemento già presentava lesioni superficiali in prossimità
di ogni pilastro per la mancanza di adeguati tagli e problemi erano riscontrati anche per l'apertura delle porte.
Il primo consulente ing. confermava dette conclusioni, la Persona_2
notevole diffusone delle infiltrazioni, efflorescenze saline e “vere e proprie
stalattiti sul soffitto del piano interrato a dimostrazione della notevole entità del
fenomeno”; questo consulente rilevava anche errori nella progettazione in quanto la guaina era stata concepita per terminare in corrispondenza dell'appoggio del solaio perimetrale, scelta tecnicamente errata comportante l'accumulo di neve sul marciapiede;
accertava l'esistenza di fessurazioni presenti tra i pilastri e la pavimentazione causate dalla mancanza di adeguati giunti di dilatazione e l'assenza di alcune opere che avrebbero dovuto essere presenti.
Il secondo consulente ing. ribadiva l'esistenza di tutte le Persona_3
infiltrazioni, tali addirittura da rendere inservibili alcuni box, e individuava le probabili cause nella mancanza di impermeabilizzazione dei muri contro terra,
pagina 20 di 34 nell'omesso uso di malte speciali, nell'omessa protezione delle griglie poste per aerare i locali, la mancata previsione dell'impianto di smaltimento delle acque piovane, l'uso di materiali non adeguati, la posa in opera di canalette trasversali,
perpendicolari alla direzione di pendenza del solaio tali da generare ristagno di acqua ed altro.
Nel terzo a.t.p. la presenza dei vizi e dei difetti era ribadita, ma, a parere di questa Corte, questo accertamento tecnico preventivo non poteva essere acquisito in quanto intercorso tra soggetti parzialmente diversi e semmai la relazione dell'arch.
può essere utilizzata come prova atipica, di natura prettamente Per_4
indiziaria di cui, tuttavia, a fronte di due relazioni concordi che già danno ampia contezza dei gravi vizi rientranti nell'ambito dei cui all'art. 1669 c.c., non vi è
necessità di approfondita analisi. Basta rilevare che anche questo consulente confermava i rilevanti errori esecutivi e progettuali commessi, tra cui un'inadeguata posa della guaina che non era stata risvoltata sui muri perimetrali con sufficiente altezza, la mancata impermeabilizzazione dei muri contro terra,
la mancanza di un impianto di smaltimento dell'acqua al primo livello interrato ed altro.
La responsabilità dell'impresa costruttrice e dell'ing. nella qualità di CP_1
progettista e direttore dei lavori, è talmente evidente che non richiede particolare motivazione.
Come noto, se il danno subito dal committente è conseguenza dei concorrenti pagina 21 di 34 inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista,
entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le rispettive azioni o omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno, come avvenuto in caso concreto. Inoltre, la responsabilità del progettista ha natura contrattuale con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c. che impone al debitore di fornire la prova liberatoria.
L'obbligazione del progettista di redigere un progetto di ingegneria, pur avendo ad oggetto una prestazione professionale, è un'obbligazione di risultato in quanto l'opera deve essere concretamente realizzabile senza alcun vizio.
Nella fattispecie, le inadempienze dell'ing. sono state riscontrate sia nella CP_1
fase di progettazione che in quella di direzione dei lavori: le guaine di impermeabilizzazione sono state collocate senza l'adeguato risvolto, non sono state previste malte speciali isolanti in grado di bloccare le infiltrazioni nell'interno, la messa in opera di gigliati privi di protezione contro gli agenti atmosferici è stata una importante concausa delle infiltrazioni, non è stato previsto alcun impianto di smaltimento dell'acqua portata all'interno dell'autorimessa dai veicoli, sono stati impegnati materiali inidonei e tra i pilastri e la pavimentazione, non sono stati previsti giunti di dilatazione, errata è
stata la quota dello stato bituminoso di finitura che costituisce altra concausa delle infiltrazioni ecc.
Trattasi di errori talmente macroscopici rivelatori di un gravissimo inadempimento contrattuale che non esigono particolare commento.
pagina 22 di 34 La circostanza poi di aver impartito quale direttore dei lavori prescrizioni all'impresa appaltatrice non è elemento sufficiente per escludere la sua responsabilità, tanto che le prescrizioni di per sé non sono sufficienti occorrendo poi la puntuale verifica che quelle indicazioni siano state recepite ed attuate con onere, in caso di inadempimento dell'impresa costruttrice, di avvisare la committenza. Si aggiunga che l'ing. ha preso in esame queste Per_3
prescrizioni ritenendo che le stesse fossero assolutamente generiche e prive delle necessarie indicazioni per la concreta soluzione dei problemi e che “le mail
prodotte in atti da parte convenuta sono molto contraddittorie circa la corretta
esecuzione e tipologia dell'impermeabilizzazione”.
Se pertanto la concorrente responsabilità tra e ing. sussiste – e nei CP_6 CP_1
rapporti interni è stato previsto un riparto di responsabilità che non è stato censurato in questo grado – a confutazione del secondo motivo dell'appello incidentale della compagnia di assicurazione, con riguardo ai danni risarcibili,
ritiene la Corte che correttamente il primo giudice abbia riconosciuto i costi,
puntualmente dettagliati in apposito allegato dall'ing. necessari per le Per_2
opere di ripristino accordando poi sulla somma la rivalutazione monetaria e gli interessi, trattandosi di debito di valore.
Di certo, a tal fine, non può essere valorizzata la soluzione tecnica prospettata dall'arch. – non solo, come detto, questo a.t.p. è stato acquisito Per_4
erroneamente in quanto avvenuto tra soggetti parzialmente diversi – ma non esiste alcuna prova che l'inserimento di queste resine possa risolvere tutti i pagina 23 di 34 numerosi inconvenienti riscontrati e possa ovviare stabilmente al deficit di impermeabilizzazione, anche per via di scelte progettuali errate.
Per queste ragioni anche il terzo motivo dell'appello di è Controparte_2
infondato.
Se dunque rimane ferma la voce di danno già riconosciuta dal Tribunale, ritiene la Corte che possa accordato anche il danno da minor valore dell'opera. E' vero che in astratto riconoscere una somma per la sistemazione dei vizi e una per il minor valore del manufatto può determinare in concreto una duplicazione, ma invero occorre verificare se effettivamente i vizi sono eliminabili in toto ed allora sarà sufficiente una somma per gli interventi di sistemazione, se di converso i vizi non possono essere eliminati o per la riparazione occorrono interventi invasivi o assolutamente antieconomici potrà essere dato anche un risarcimento corrispondente al minor valore del manufatto.
Nel caso concreto, i consulenti hanno accertato che non tutto poteva essere ripristinato con gli interventi di sistemazione in quanto era comunque impossibile eseguire l'impermeabilizzazione mancante dei muri a monte e a valle ed era impossibile ovviare alla mancanza parziale di impianto di smaltimento delle acque. L'ing. quantificava questo danno Persona_3
nel 15% del valore dell'opera, ossia in € 117.000 – importo che viene riconosciuto e che va incrementato di rivalutazione dal giorno dell'accertamento ad oggi e di interessi legali sulla somma via via rivalutata per una debenza attuale di € 154.458 essendo maturati € 23.634 per rivalutazione monetaria ed €
pagina 24 di 34 13.824 per interessi legali. Sull'importo complessivo di € 154.458 decorrono gli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo.
Con riguardo alle altre voci di danno di converso il gravame è infondato.
Con riguardo alla vendita intercorsa di alcuni box tra e Pt_1 Parte_5
in data 17.04.2013, rapporto poi risolto con accordo transattivo del Parte_5
5.10.2017, basta osservare che nel momento della vendita già erano presenti le infiltrazioni che parte acquirente avrebbe potuto notare;
che nell'accordo transattivo è prevista una permuta con reciproco accollo liberatorio da parte della banca e una di retrocessione di altri box. Da siffatto accordo non è possibile desumere, per assenza di adeguate allegazioni, quale sia stato il danno in concreto subito da – tanto più che il danno patrimoniale da mancato Parte_1
guadagno presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse adempiuta, esclusi i guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte e dunque la liquidazione di questo danno richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente (cfr. per caso simile la recente
Cass. 15.11.2024 n. 29486).
Orbene detti elementi nel caso di specie non sono stati neppure allegati e dunque non è dato sapere se dalla transazione intercorsa con l'appellante CP_13
abbia subito concretamente un danno.
Analogamente con riguardo alle perdite di bilancio e l'impossibilità di alienare i pagina 25 di 34 box per via delle infiltrazioni: certamente è da ritenere induttivamente che lo stato dei box non abbia agevolato la loro vendita, ma non è dato sapere se questa operazione fosse nel suo complesso foriera di remunerazione per la committente
- e in quali termini - e se vi siano state occasioni di vendita non andate a buon fine proprio in relazione alle infiltrazioni. Nei capitoli di prova, la parte attrice si
è limitata ad allegare alcuni atti di vendita (capitoli 6 e seguenti) e che ventotto box erano rimasti invenduti, ma detti capitoli, peraltro da apprezzare in via documentale, nulla dicono in termini di perdita di guadagno e di favorevoli occasioni di vendita che non si sono realizzate per effetto delle infiltrazioni.
Anzi la circostanza che nel corso del 2013 comunque numerosi box siano stati venduti, nonostante i vizi, lascia piuttosto intendere che il mercato fosse saturo,
come allegato dal convenuto.
Per lo stesso ordine di motivi, nessun danno può essere accordato in ordine alla necessità di pagare gli interessi alla banca in forza di un mutuo contratto proprio per questa edificazione nel suo complesso o per le perdite di bilancio non esistendo alcuna prova di una correlazione causale tra vizi del manufatto e queste voci di danno.
Il secondo motivo di appello di è fondato. Parte_1
Come detto, l'ing. chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo CP_1
immediatamente esecutivo verso la committente esponendo dell'esistenza Pt_1
del rapporto professionale avente ad oggetto la realizzazione dell'autorimessa, la sua progettazione e la sua direzione lavori, nonché altro incarico avente ad pagina 26 di 34 oggetto opere per la rettifica del tracciato della SS 42 del Tonale e della
Mendola dal Km. 135+120 al km. 135+240 in Temù. A corredo allegava la parcella vidimata dal competente ordine professionale, i numerosi solleciti di pagamento e la visura camerale della società.
La committente, nel suo atto di opposizione, non ammetteva, come ritenuto dal primo giudice, l'effettiva esecuzione di queste opere aggiuntive, ma allegava che vi era stato un preciso disciplinare di incarico con la previsione di un compenso pari ad € 46.000, oltre accessori, regolarmente fatturato e pagato negli anni 2009
e 2011 per un totale di € 61.430 e che l'opera progettata dall'ing. CP_1
presentava vizi e difetti, come da accertamento tecnico ante causam. Sempre nel suo atto di opposizione, prima di eccepire la prescrzione presuntiva, Pt_1
allegava l'esaustività del disciplinare e che gli ulteriori incarichi diversi dovevano essere remunerati a parte solo se richiesti.
Proprio in relazione a questa difese, la Corte ritiene che l'ing. non CP_1
abbia dato la prova del suo credito per prestazioni diverse rispetto a quanto già
regolamentato nel disciplinare di incarico.
Non è stata rinvenuta nel fascicolo telematico documentazione da cui poter presumere la concreta effettuazione di questa attività diversa ed aggiuntiva rispetto al disciplinare in cui pure erano indicate le voci non comprese
(redazione tipo mappale, frazionamento, schede catastali, collaudo stativo di opere in cemento armato, indagine geologica, richiesta certificato prevenzione incendi ai VVFF, richiesta di agibilità, rilievi topografici, rendering e pagina 27 di 34 simulazioni fotografiche, progetti in variante dopo la seconda et similia) e soprattutto non esiste alcuna prova che tra le parti si sia perfezionato un accordo.
Agli atti vi è una cronistoria di 41 pagine redatta dall'ing. di riepilogo CP_1
delle prestazioni eseguite ed elenco di elaborati grafici, ma trattasi di documento di formazione unilaterale privo di valenza probatoria e, per giunta, non vi è stata alcuna utile capitolazione di prove tese a dimostrare il conferimento dell'incarico avente ad oggetto prestazioni non comprese nel disciplinare e la loro concreta effettuazione.
Nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di primo grado, l'ing. si è CP_1
limitato a formulare un capitolo di prova del seguente tenore: “Vero che l'ing.
su incarico della società e a decorrere dall'anno 2008, ha CP_1 Parte_1
svolto le prestazioni professionali descritte e di cui agli elaborati sub. docc. 01,
02, 03 che si rammostrano al teste”; detto capitolo non solo è generico e irrilevante perché comprende anche le prestazioni già coperte dal disciplinare di incarico, ma neppure è stato riproposto in grado di appello.
La concreta impossibilità di valutare in concreto quali altre e diverse prestazioni abbia eseguito l'ing. e se le stesse rientrano nelle prestazioni escluse dal CP_1
disciplinare rende fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo che conseguentemente va revocato in toto senza alcuna condanna al pagamento di una minor somma.
Per giunta, non dato comprendere come mai le parti, dopo aver redatto un disciplinare molto particolareggiato, non abbiano sottoscritto un negozio scritto pagina 28 di 34 per gli ulteriori e diversi incarichi;
non è dato comprendere il motivo per cui l'ing. non abbia emesso alcuna fattura dopo quelle pagate e, soprattutto, il CP_1
motivo per cui ha dovuto ricorrere al competente ordine per la vidimazione della parella allorquando il disciplinare regolava già i corrispettivi per le prestazioni non comprese.
Il primo motivo dell'appello di involge l'operatività della Controparte_2
Polizza TAT-01217-000-12-E claims made contratta da con CP_1 [...]
avente validità dalle ore 24.00 del 30.11.2012 alle ore 24.00 del CP_2
30.11.2013 rinnovabile anno per anno.
Il motivo è fondato.
Dall'art. 3 rubricato “Esclusioni” era evidenziato che l'assicurazione non era operante per “1: Fatti noti: per le richieste di risarcimento causate da, oppure
connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima od alla
data di decorrenza di questo contratto che l'assicurato conosceva o dalle quali
poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva
richiesta di risarcimento”. Nelle definizioni alla lett. p) rubricata “Circostanze”
era scritto che per circostanze si intende: a) qualsiasi manifestazione di
intenzione ad avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti
dell'assicurato; b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi,
riguardanti la condotta dell'assicurato, da cui possa trarre origine una richiesta
di risarcimento;
c) qualsiasi atto o fatto di cui l'assicurato sia a conoscenza e
che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei
pagina 29 di 34 suoi confronti”.
Orbene, nel caso concreto, l'ing. ha taciuto alla compagnia di CP_1
assicurazione l'esistenza di questo cantiere in cui era stato progettista e direttore dei lavori che aveva presentato forti criticità. La compagnia, nell'appello riunito,
ha prodotto agli atti i vari ordini di servizi impartiti dall'ing. all'impresa CP_1
costruttrice dall'agosto 2011 in poi;
ha prodotto le e-mail con cui lo stesso direttore dei lavori segnalava alla committenza l'esistenza delle infiltrazioni in gran parte dipendenti dall'errata posa delle guaine di impermeabilizzazione e,
soprattutto, ha prodotto la perizia dell'ing. del 18.05.2012 (di sei mesi Per_1
anteriore alla stipula della polizza) avvenuta alla presenza dell'ing. in cui CP_1
il tecnico della committente descriveva con dovizia di particolari tutte le manchevolezze dell'opera: la mancata predisposizione degli presidi antincendio,
la presenza di guaine in molti punti esposte direttamente al sole e quindi con degrado precoce;
la realizzazione della copertina non a regola d'arte; le difformità della scala esterna di collegamento tra parcheggio e esterno;
la copiosa presenza di infiltrazioni in tutti i livelli;
la non corretta posa della guaina sul piazzale scoperto causante le infiltrazioni all'interno dell'autorimessa; il pavimento in battuto di cemento con fessurazioni e segni di assestamento dovute anche alla mancanza dei giunti;
la mancanza di porte RE 120; parapetti verticali e griglie poste a chiusura dei camini fuori piombo e mal fissate alla struttura in cemento armato;
vano scala tra il primo e il secondo piano con notevolissimi segni di infiltrazione tale da determinare il distacco dell'intonaco; al secondo pagina 30 di 34 livello la carenza delle impermeabilizzazioni per i camini di aerazione, l'assenza dei collari tagliafuoco, segni di scorrimento di acqua dovuti alla mancanza dello sgocciolatoio, basculanti prive dell'impianto di motorizzazione;
nel parcheggio esterno l'assenza della rete da collocare nel massetto in calcestruzzo tale da indurre l'impresa a realizzarne uno nuovo sovrastante con il determinarsi di problemi di carico e di impermeabilizzazione, rivestimenti esterni carenti,
l'errata collocazione delle griglie orizzontali di protezione dei camini ecc.
Se da un lato, l'ing. nonostante i numerosissimi vizi e difetti segnalati, non Per_1
ha specificamente evidenziato errori di progettazione dell'ing. CP_1
evidenziati poi negli a.t.p., di certo gli innumerevoli errori dell'impresa costruttrice, anche di notevole spessore, come ad es. la sovrapposizione di due massetti per sopperire all'errata posa del primo, erano chiaramente indicativi di un'evidente responsabilità dell'ing. nella qualità di direttore dei lavori per CP_1
non aver vigilato in maniera adeguata sulla corretta esecuzione delle opere. Si
tratta di fatti noti che ragionevolmente avrebbero condotto ad una richiesta risarcitoria, come infatti accaduto nel 2014, e certamente tali da essere compresi nella lettera p) sopra indicata che non richiede espressamente una richiesta giudiziale di danno, ma solo un atto o un fatto noto all'assicurato che potrebbe ragionevolmente dar luogo ad una richiesta risarcitoria.
Di tanto l'assicurato avrebbe dovuto informare la compagnia di assicurazione anche perché in genere dette omissioni determinano, se già non costituiscono causa di esclusione della responsabilità, la possibilità di chiedere l'annullamento pagina 31 di 34 del contratto ex art. 1892 c.c. Tale norma, infatti, onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità e tali sono, nell'ambito dei contratti di assicurazione claims made, come quello in esame, tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato (cfr. Cass. 18.07.2023 n.
20997).
Ne consegue che in effetti la polizza non è operativa e dunque non esiste alcun obbligo di di tenere indenne il suo assicurato dai capi Controparte_2
condannatori emessi nei riguardi di Parte_1
Con riguardo alle spese di lite, e vanno Controparte_6 CP_1
condannati in solido a rifondere le spese del doppio grado a per il Parte_1
primo grado può essere recepita la condanna già emessa dal Tribunale in quanto la parziale riforma della sentenza non incide sullo scaglione di valore e quindi il compenso per l'a.t.p. ante causam viene liquidato in € 3.645, il compenso per il giudizio di merito, comprensivo dell'a.t.p. in corso di causa in € 992,51 per borsuali ed € 19.030 per compensi (di cui € 13.430 per il giudizio di merito, €
1.620 per a.t.p. ed € 3.980 per la causa riunita), otre rimborso forfettario al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il presente grado le spese di lite vengono liquidate € 804 per borsuali ed € 9.991 per compenso (€ 2.977 per la fase studio,
pagina 32 di 34 € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
, in ossequio al criterio della soccombenza deve rifondere le spese CP_1
di lite alla chiamata che liquida per il primo grado in € 14.200 Controparte_2
per la causa di merito, comprendendo l'a.t.p. in corso di causa (€ 2.900 per la fase studio, € 1.900 per la fase introduttiva, € 6.300 per la fase istruttoria ed €
3.100 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.
come per legge, ed € 2.958 per compenso per il procedimento di istruzione preventiva ante causam (€ 1.063 fase studio, € 727 fase introduttiva ed € 1.168
per la fase istruttoria), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, e, per il presente grado, in € 1.848 per borsuali ed € 7.120 per compenso (€ 2.195 per la fase studio, € 1.276 per la fase introduttiva ed € 3.649
per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
La liquidazione dei compensi agli ingg. e resta fermo Per_2 Per_3
anche con riguardo alle parti cui sono state addossate le spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 CP_2 Controparte_2
avverso la sentenza n. 771/2022 emessa dal Tribunale di Brescia in data
[...]
30.03.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, condanna e Controparte_6
pagina 33 di 34 ing. in solido tra loro e con il riparto interno nella misura già CP_1
accertata nella sentenza impugnata, a versare a l'ulteriore somma di Parte_1
€ 154.458 oltre gli interessi legali ex art. 1284 primo comma c.c. dalla data della sentenza al saldo;
- in parziale riforma della gravata sentenza, accoglie l'opposizione svolta Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 8057/15 ing. del 3.12.2015 emesso in
[...]
favore di e per l'effetto revoca l'ingiunzione ed accerta che nulla CP_1
deve a in relazione a detta ingiunzione di pagamento;
Parte_1 CP_1
- in parziale riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda di manleva avanzata da verso;
CP_1 Controparte_2
- conferma nel resto la gravata sentenza;
- condanna e ing. in solido tra loro, a Controparte_6 CP_1
rifondere a le spese di lite, liquidate come in parte motiva;
Parte_1
- condanna a rifondere a le spese di lite del CP_1 Controparte_2
doppio grado, come liquidate in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11.02.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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