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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER MA OS, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1570/2023 R.G., promossa da
Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Bove e Fabrizio Tomei;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Pulsoni, Controparte_1
IA RE e TO IU;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 24.05.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la deducendo: Controparte_1
- di essere dipendente della convenuta dal 12.02.1985, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento al III livello del CCNL per le aziende della Distribuzione
Moderna Organizzata;
- che in data 17.10.2022 si era tenuta una riunione tra la le d il Ministero Controparte_1 Pt_2 del Lavoro per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 148/2015 finalizzato alla stipula in sede governativa del contratto di espansione ex art. 41 del citato decreto;
- che la Società in quella occasione rappresentava, tra le altre cose, di voler agevolare il turn over generazionale attraverso la cessazione non traumatica dei rapporti di lavoro di quei collaboratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici;
- che, sempre in data 17.10.2022, veniva stipulato il contratto di espansione nel quale l'odierna convenuta dichiarava di voler attuare un programma di uscite anticipate per i lavoratori che, nel limite di 160 unità, alla data del 31.03.2023 si sarebbero trovati a non più di 60 mesi dal conseguimento della pensione di vecchiaia (potendo contare su almeno 20 anni di contribuzione) o anticipata;
- che all'interno del predetto contratto, nel paragrafo denominato “scivolo pensionistico”, veniva stabilito che le “risorse alle quali sarà consentito l'accesso al Piano dovranno sottoscrivere accordi di non opposizione con esplicito consenso in forma scritta ai sensi dell'art. 2113 c.c. , oltre che con valore transattivo ai sensi degli artt.
410 e 411 del cpc”, che il lavoratore avrebbe dovuto manifestare la propria inderogabile adesione solo dopo aver preso visione dell'importo dell'assegno pensionistico e che successivamente, entro la data del 31.03.2023, avrebbe dovuto seguire la sottoscrizione dei singoli verbali di accordo;
- di aver quindi inviato alla odierna resistente, in data 30.11.2022, “richiesta di adesione e delega - contratto di espansione” e successivamente, presa visione dell'assegno pensionistico che avrebbe percepito, in data 22.01.2023, “comunicazione irrevocabile di accettazione – contratto di espansione”;
- che veniva quindi fissata la data del 14.03.2023 per la sottoscrizione dell'accordo tra le parti;
- di aver ricevuto dalla CA, qualche giorno prima di quella data (precisamente l'8.03.2023), la bozza del verbale di conciliazione in sede sindacale da sottoscrivere, predisposto dalla CP_1
nella quale veniva però prevista anche la rinuncia al contenzioso pendente tra le parti dinanzi
[...] all'intestato Tribunale ed iscritto al n. RG 866/2021, avente ad oggetto richiesta di risarcimento dei danni da mobbing, questione totalmente estranea alla risoluzione non traumatica del rapporto di lavoro che si stava convenendo;
- di aver quindi predisposto a sua volta un verbale di conciliazione, privo della predetta rinuncia ed ossequioso delle clausole prescritte nell'accordo ministeriale che regolava l'accesso allo scivolo pensionistico, e di averlo trasmesso in data 10.03.2023 alla CA e alla Società convenuta;
- che all'incontro del 14.03.2023 apprendeva il rifiuto della di sottoscrivere Controparte_1
l'accordo da lei predisposto, cui faceva seguito, in data 25.03.2023, l'invio, da parte di quest'ultima, di due missive, la prima avente ad oggetto la contestazione disciplinare alla ricorrente dell'illecita manomissione della proposta di accordo formulata dalla Società e la seconda avente ad oggetto la comunicazione di esclusione della dall'accesso allo scivolo pensionistico;
Pt_1
- che il procedimento disciplinare si concludeva con l'irrogazione, in data 26.04.2023, della sanzione conservativa di 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Censurato il contegno aziendale, asseritamente discriminatorio e mobbizzante, dedotte gravissime conseguenze pregiudizievoli a suo carico, rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto di al Parte_3 perfezionamento dello “scivolo pensionistico” a favore della Ricorrente come disciplinato nell'Accordo Ministeriale del 17/10/22 e quindi l'illegittimità della “esclusione dal contratto di espansione” comunicata in data 25/03/23.
B) Accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta al contratto di espansione del 17/10/22 e la violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c. durante le trattative
e l'esecuzione contrattuale tese alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro con la
Ricorrente.
C) Accertare e dichiarare che la mancata fruizione dello “scivolo pensionistico” di cui al contratto di espansione – con relativo differimento di quattro anni - è imputabile in via diretta ed immediata alle condotte ed inadempimenti datoriali di cui sopra.
D) Accertata e dichiarata la illegittimità/nullità/ inefficacia del procedimento e della sanzione disciplinare comminata il 26/04/23, annullare la stessa.
E) Accertare e dichiarare altresì la natura discriminatoria, persecutoria e/o ritorsiva delle condotte e dei provvedimenti datoriali subiti dalla Ricorrente nel periodo dedotto in causa.
Conseguentemente e per l'effetto delle statuizioni su precisate, si chiede: F) Condannare in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_3 risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dalla Ricorrente, come di seguito analiticamente quantificati:
- Danni da violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c., danni conseguenti all'annullamento della sanzione disciplinare e per la natura discriminatoria persecutoria e ritorsiva delle condotte datoriali nella misura complessiva di Euro 20.000,00 o quella minore o maggiore ritenuta equa.
- Danni da ritardato pensionamento: Euro 68.168,16 a titolo di danno patrimoniale,
Euro 160.000,00 a titolo di danno esistenziale, Euro 52.000,00 a titolo di danno biologico, o per gli importi maggiori o minori da accertarsi a mezzo CTU contabile e medico legale o ritenuti equi.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale Controparte_1 reiezione sulla base di varie ed articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Con l'odierno giudizio parte ricorrente introduce due distinte domande: una di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subìti a causa della sua illegittima e discriminatoria esclusione dallo 'scivolo pensionistico' di cui al contratto di espansione del 17.10.2022 e l'altra di impugnativa della sanzione disciplinare conservativa della sospensione per 10 giorni dalla prestazione e dalla retribuzione, comminatale dalla resistente in data 26.04.2023.
Le due azioni, per quanto afferiscano alla medesima vicenda sostanziale, impongono di assumere prospettive di indagine differenti, che condurranno infatti ad esiti decisionali coerentemente divergenti. Prendendo le mosse dalla prima domanda proposta, ossia quella risarcitoria, giova immediatamente evidenziare che il coacervo di pregiudizi di cui la invoca in questa sede il ristoro derivano Pt_1 dalla circostanza che tra le parti non si sia stato possibile raggiungere un accordo sulla risoluzione del rapporto lavorativo entro la scadenza del termine all'uopo previsto dal contratto di espansione, ossia entro il 31.03.2023.
Si tratta quindi di comprendere se il mancato perfezionamento dell'intesa conciliativa entro quel determinato argine temporale sia effettivamente imputabile ad una condotta ostruzionistica illegittima o discriminatoria della società convenuta.
Il fattore cronologico della durata delle trattative assume, insomma, una valenza dirimente ai fini del decidere, poiché il danno lamentato (di cui si invoca il risarcimento per equivalente) deriva proprio dal decorso del termine fissato per accedere allo 'scivolo pensionistico' e dalla conseguente preclusione all'accesso ai relativi benefici patrimoniali e non.
In questi termini prospettici impostata la questione, le doglianze attoree si rivelano, ad avviso del
Tribunale, manifestamente infondate.
Appare infatti di intuitiva evidenza che il termine del 31.03.2023 sia vanamente decorso senza che si giungesse all'accordo transattivo soltanto perché -in spregio ai canoni di buona fede, correttezza e trasparenza che devono conformare il comportamento delle parti nelle trattative contrattuali- la parte ricorrente, nel ritrasmettere all'azienda la proposta sottoscritta per accettazione, aveva taciuto la circostanza di aver apportato delle modifiche alla scheda negoziale inizialmente ricevuta, inducendo in tal guisa la controparte a qualificare erroneamente come 'accettazione' quella che in realtà era, ai sensi dell'art.1326, comma 5, c.c., una 'nuova proposta' contrattuale, senza premurarsi di esplicitare le correzioni apportate neppure a fronte delle espresse richieste formulate sul punto dalla società.
La tardiva emersione della difformità tra le proposte che le parti si erano scambiate, intervenuta quando ormai il termine per chiudere l'accordo era quasi integralmente decorso, è chiaramente imputabile a chi quella difformità aveva tentato di dissimulare, quindi senz'altro alla Pt_1
Se infatti quest'ultima avesse chiarito ed esplicitato sin dal primo momento la propria (pur legittima) volontà negoziale di non aderire alla proposta della società così come le era stata originariamente formulata, ci sarebbe stata l'opportunità di 'correggere il tiro' delle trattative nel rispetto del termine finale entro cui doveva perfezionarsi l'accordo o quantomeno si sarebbe potuta palesare, entro quello stesso termine, una posizione contrattuale delle parti consapevole e, a quel punto, suscettibile di essere sindacata dal Tribunale anche nella sua eventuale illegittimità o discriminatorietà.
L'opacità e l'evasività del contegno serbato dalla ricorrente ha invece condizionato, a monte, il dispiegarsi dell'autonomia negoziale delle parti nelle trattative, procrastinando la 'resa dei conti' a ridosso della scadenza del termine previsto dal contratto di espansione e pregiudicando così una tempestiva maturazione dell'accordo transattivo.
Le conseguenze pregiudizievoli dedotte in ricorso, pertanto, non possono imputarsi alla resistente e l'azione risarcitoria deve essere in definitiva respinta.
A diverse conclusioni -lo si è anticipato- conduce invece il vaglio dell'impugnativa della sanzione disciplinare conservativa irrogata alla ricorrente in data 26.04.2023.
Posto che in tema di sanzioni disciplinari, anche di carattere conservativo, grava sempre e pacificamente sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione della sanzione, la prospettiva d'indagine in questo caso muta ed induce il Tribunale a verificare se quella stessa 'opacità' comportamentale che ha ostacolato il procedimento di formazione dell'accordo sulla risoluzione del rapporto abbia assunto anche un disvalore disciplinarmente rilevante.
Ora, ad avviso del giudicante, la contestata manomissione della proposta aziendale compiuta
“arbitrariamente e con perizia” dalla integra senz'altro una chiara violazione del precetto di Pt_1 buona fede e correttezza nella fase precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c., clausola generale che impone ai futuri contraenti (nella specie della conciliazione in sede sindacale) di coltivare le trattative con serietà e trasparenza, sanzionando comportamenti idonei ad ingenerare affidamenti o convinzioni infondate.
Non può però ravvisarsi, nella medesima scorrettezza precontrattuale, anche una violazione dei canoni di buona fede che devono conformare l'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di lavoro, di cui all'art. 1375 c.c., e, più in generale, l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1175 c.c.
Pur venendo in rilievo due diverse declinazioni (precontrattuale e contrattuale) dello stesso principio generale della cd. 'buona fede in senso oggettivo', ricavabile dal dovere di solidarietà sociale presidiato dall'art. 2 Cost., l'una non può e non deve confondersi con l'altra.
La scorrettezza comportamentale serbata dalla contraente nelle trattative preordinate a Parte_4 raggiungere l'accordo di conciliazione in sede sindacale (e che ha portato ad imputare a lei la causa del mancato tempestivo perfezionamento dell'accordo) non può giustificare contemporaneamente anche la sanzione della nell'esecuzione del contratto di lavoro, poiché questo Parte_5 significherebbe sovrapporre le due differenti declinazioni del principio di buona fede e giungere ad un'ingiustificata dilatazione degli obblighi comportamentali che puntellano la fase precontrattuale.
In altri termini, dalla responsabilità precontrattuale della ricorrente rispetto alla conciliazione sindacale non può desumersi automaticamente anche una sua responsabilità disciplinare, poiché l'opacità comportamentale più volte richiamata, a ben vedere, ha leso l'interesse della società resistente a condurre delle trattative serie e trasparenti, come contraente, ma non anche i suoi interessi morali e materiali come datore, né appare idoneo a compromettere la sua fiducia sulla puntuale esecuzione da parte della delle prestazioni professionali dedotte nel contratto di lavoro. Pt_1
Ritenuta pertanto illegittima la trasmodazione della responsabilità precontrattuale in responsabilità disciplinare, deve concludersi per la radicale illegittimità della sanzione impugnata, i cui effetti dovranno essere rimossi mediante condanna della a corrispondere alla parte Controparte_1 ricorrente la somma trattenuta sulla retribuzione in sua esecuzione.
La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 10 irrogata dalla convenuta alla ricorrente in data 26.04.2023 e per l'effetto, condanna la convenuta rimuoverne gli effetti come in parte motiva;
rigetta il ricorso nel resto;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito
Il Giudice
ER MA OS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. ER MA OS, all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1570/2023 R.G., promossa da
Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Laura Bove e Fabrizio Tomei;
contro in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Pulsoni, Controparte_1
IA RE e TO IU;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 24.05.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la deducendo: Controparte_1
- di essere dipendente della convenuta dal 12.02.1985, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento al III livello del CCNL per le aziende della Distribuzione
Moderna Organizzata;
- che in data 17.10.2022 si era tenuta una riunione tra la le d il Ministero Controparte_1 Pt_2 del Lavoro per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 148/2015 finalizzato alla stipula in sede governativa del contratto di espansione ex art. 41 del citato decreto;
- che la Società in quella occasione rappresentava, tra le altre cose, di voler agevolare il turn over generazionale attraverso la cessazione non traumatica dei rapporti di lavoro di quei collaboratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici;
- che, sempre in data 17.10.2022, veniva stipulato il contratto di espansione nel quale l'odierna convenuta dichiarava di voler attuare un programma di uscite anticipate per i lavoratori che, nel limite di 160 unità, alla data del 31.03.2023 si sarebbero trovati a non più di 60 mesi dal conseguimento della pensione di vecchiaia (potendo contare su almeno 20 anni di contribuzione) o anticipata;
- che all'interno del predetto contratto, nel paragrafo denominato “scivolo pensionistico”, veniva stabilito che le “risorse alle quali sarà consentito l'accesso al Piano dovranno sottoscrivere accordi di non opposizione con esplicito consenso in forma scritta ai sensi dell'art. 2113 c.c. , oltre che con valore transattivo ai sensi degli artt.
410 e 411 del cpc”, che il lavoratore avrebbe dovuto manifestare la propria inderogabile adesione solo dopo aver preso visione dell'importo dell'assegno pensionistico e che successivamente, entro la data del 31.03.2023, avrebbe dovuto seguire la sottoscrizione dei singoli verbali di accordo;
- di aver quindi inviato alla odierna resistente, in data 30.11.2022, “richiesta di adesione e delega - contratto di espansione” e successivamente, presa visione dell'assegno pensionistico che avrebbe percepito, in data 22.01.2023, “comunicazione irrevocabile di accettazione – contratto di espansione”;
- che veniva quindi fissata la data del 14.03.2023 per la sottoscrizione dell'accordo tra le parti;
- di aver ricevuto dalla CA, qualche giorno prima di quella data (precisamente l'8.03.2023), la bozza del verbale di conciliazione in sede sindacale da sottoscrivere, predisposto dalla CP_1
nella quale veniva però prevista anche la rinuncia al contenzioso pendente tra le parti dinanzi
[...] all'intestato Tribunale ed iscritto al n. RG 866/2021, avente ad oggetto richiesta di risarcimento dei danni da mobbing, questione totalmente estranea alla risoluzione non traumatica del rapporto di lavoro che si stava convenendo;
- di aver quindi predisposto a sua volta un verbale di conciliazione, privo della predetta rinuncia ed ossequioso delle clausole prescritte nell'accordo ministeriale che regolava l'accesso allo scivolo pensionistico, e di averlo trasmesso in data 10.03.2023 alla CA e alla Società convenuta;
- che all'incontro del 14.03.2023 apprendeva il rifiuto della di sottoscrivere Controparte_1
l'accordo da lei predisposto, cui faceva seguito, in data 25.03.2023, l'invio, da parte di quest'ultima, di due missive, la prima avente ad oggetto la contestazione disciplinare alla ricorrente dell'illecita manomissione della proposta di accordo formulata dalla Società e la seconda avente ad oggetto la comunicazione di esclusione della dall'accesso allo scivolo pensionistico;
Pt_1
- che il procedimento disciplinare si concludeva con l'irrogazione, in data 26.04.2023, della sanzione conservativa di 10 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Censurato il contegno aziendale, asseritamente discriminatorio e mobbizzante, dedotte gravissime conseguenze pregiudizievoli a suo carico, rassegnava le seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto di al Parte_3 perfezionamento dello “scivolo pensionistico” a favore della Ricorrente come disciplinato nell'Accordo Ministeriale del 17/10/22 e quindi l'illegittimità della “esclusione dal contratto di espansione” comunicata in data 25/03/23.
B) Accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta al contratto di espansione del 17/10/22 e la violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c. durante le trattative
e l'esecuzione contrattuale tese alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro con la
Ricorrente.
C) Accertare e dichiarare che la mancata fruizione dello “scivolo pensionistico” di cui al contratto di espansione – con relativo differimento di quattro anni - è imputabile in via diretta ed immediata alle condotte ed inadempimenti datoriali di cui sopra.
D) Accertata e dichiarata la illegittimità/nullità/ inefficacia del procedimento e della sanzione disciplinare comminata il 26/04/23, annullare la stessa.
E) Accertare e dichiarare altresì la natura discriminatoria, persecutoria e/o ritorsiva delle condotte e dei provvedimenti datoriali subiti dalla Ricorrente nel periodo dedotto in causa.
Conseguentemente e per l'effetto delle statuizioni su precisate, si chiede: F) Condannare in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_3 risarcimento dei danni tutti patiti e patendi dalla Ricorrente, come di seguito analiticamente quantificati:
- Danni da violazione degli artt. 1337 e 1375 c.c., danni conseguenti all'annullamento della sanzione disciplinare e per la natura discriminatoria persecutoria e ritorsiva delle condotte datoriali nella misura complessiva di Euro 20.000,00 o quella minore o maggiore ritenuta equa.
- Danni da ritardato pensionamento: Euro 68.168,16 a titolo di danno patrimoniale,
Euro 160.000,00 a titolo di danno esistenziale, Euro 52.000,00 a titolo di danno biologico, o per gli importi maggiori o minori da accertarsi a mezzo CTU contabile e medico legale o ritenuti equi.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la resistendo al ricorso ed invocandone l'integrale Controparte_1 reiezione sulla base di varie ed articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Con l'odierno giudizio parte ricorrente introduce due distinte domande: una di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subìti a causa della sua illegittima e discriminatoria esclusione dallo 'scivolo pensionistico' di cui al contratto di espansione del 17.10.2022 e l'altra di impugnativa della sanzione disciplinare conservativa della sospensione per 10 giorni dalla prestazione e dalla retribuzione, comminatale dalla resistente in data 26.04.2023.
Le due azioni, per quanto afferiscano alla medesima vicenda sostanziale, impongono di assumere prospettive di indagine differenti, che condurranno infatti ad esiti decisionali coerentemente divergenti. Prendendo le mosse dalla prima domanda proposta, ossia quella risarcitoria, giova immediatamente evidenziare che il coacervo di pregiudizi di cui la invoca in questa sede il ristoro derivano Pt_1 dalla circostanza che tra le parti non si sia stato possibile raggiungere un accordo sulla risoluzione del rapporto lavorativo entro la scadenza del termine all'uopo previsto dal contratto di espansione, ossia entro il 31.03.2023.
Si tratta quindi di comprendere se il mancato perfezionamento dell'intesa conciliativa entro quel determinato argine temporale sia effettivamente imputabile ad una condotta ostruzionistica illegittima o discriminatoria della società convenuta.
Il fattore cronologico della durata delle trattative assume, insomma, una valenza dirimente ai fini del decidere, poiché il danno lamentato (di cui si invoca il risarcimento per equivalente) deriva proprio dal decorso del termine fissato per accedere allo 'scivolo pensionistico' e dalla conseguente preclusione all'accesso ai relativi benefici patrimoniali e non.
In questi termini prospettici impostata la questione, le doglianze attoree si rivelano, ad avviso del
Tribunale, manifestamente infondate.
Appare infatti di intuitiva evidenza che il termine del 31.03.2023 sia vanamente decorso senza che si giungesse all'accordo transattivo soltanto perché -in spregio ai canoni di buona fede, correttezza e trasparenza che devono conformare il comportamento delle parti nelle trattative contrattuali- la parte ricorrente, nel ritrasmettere all'azienda la proposta sottoscritta per accettazione, aveva taciuto la circostanza di aver apportato delle modifiche alla scheda negoziale inizialmente ricevuta, inducendo in tal guisa la controparte a qualificare erroneamente come 'accettazione' quella che in realtà era, ai sensi dell'art.1326, comma 5, c.c., una 'nuova proposta' contrattuale, senza premurarsi di esplicitare le correzioni apportate neppure a fronte delle espresse richieste formulate sul punto dalla società.
La tardiva emersione della difformità tra le proposte che le parti si erano scambiate, intervenuta quando ormai il termine per chiudere l'accordo era quasi integralmente decorso, è chiaramente imputabile a chi quella difformità aveva tentato di dissimulare, quindi senz'altro alla Pt_1
Se infatti quest'ultima avesse chiarito ed esplicitato sin dal primo momento la propria (pur legittima) volontà negoziale di non aderire alla proposta della società così come le era stata originariamente formulata, ci sarebbe stata l'opportunità di 'correggere il tiro' delle trattative nel rispetto del termine finale entro cui doveva perfezionarsi l'accordo o quantomeno si sarebbe potuta palesare, entro quello stesso termine, una posizione contrattuale delle parti consapevole e, a quel punto, suscettibile di essere sindacata dal Tribunale anche nella sua eventuale illegittimità o discriminatorietà.
L'opacità e l'evasività del contegno serbato dalla ricorrente ha invece condizionato, a monte, il dispiegarsi dell'autonomia negoziale delle parti nelle trattative, procrastinando la 'resa dei conti' a ridosso della scadenza del termine previsto dal contratto di espansione e pregiudicando così una tempestiva maturazione dell'accordo transattivo.
Le conseguenze pregiudizievoli dedotte in ricorso, pertanto, non possono imputarsi alla resistente e l'azione risarcitoria deve essere in definitiva respinta.
A diverse conclusioni -lo si è anticipato- conduce invece il vaglio dell'impugnativa della sanzione disciplinare conservativa irrogata alla ricorrente in data 26.04.2023.
Posto che in tema di sanzioni disciplinari, anche di carattere conservativo, grava sempre e pacificamente sul datore di lavoro l'onere di allegare e dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi, che hanno portato all'irrogazione della sanzione, la prospettiva d'indagine in questo caso muta ed induce il Tribunale a verificare se quella stessa 'opacità' comportamentale che ha ostacolato il procedimento di formazione dell'accordo sulla risoluzione del rapporto abbia assunto anche un disvalore disciplinarmente rilevante.
Ora, ad avviso del giudicante, la contestata manomissione della proposta aziendale compiuta
“arbitrariamente e con perizia” dalla integra senz'altro una chiara violazione del precetto di Pt_1 buona fede e correttezza nella fase precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c., clausola generale che impone ai futuri contraenti (nella specie della conciliazione in sede sindacale) di coltivare le trattative con serietà e trasparenza, sanzionando comportamenti idonei ad ingenerare affidamenti o convinzioni infondate.
Non può però ravvisarsi, nella medesima scorrettezza precontrattuale, anche una violazione dei canoni di buona fede che devono conformare l'esecuzione della prestazione dedotta nel contratto di lavoro, di cui all'art. 1375 c.c., e, più in generale, l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1175 c.c.
Pur venendo in rilievo due diverse declinazioni (precontrattuale e contrattuale) dello stesso principio generale della cd. 'buona fede in senso oggettivo', ricavabile dal dovere di solidarietà sociale presidiato dall'art. 2 Cost., l'una non può e non deve confondersi con l'altra.
La scorrettezza comportamentale serbata dalla contraente nelle trattative preordinate a Parte_4 raggiungere l'accordo di conciliazione in sede sindacale (e che ha portato ad imputare a lei la causa del mancato tempestivo perfezionamento dell'accordo) non può giustificare contemporaneamente anche la sanzione della nell'esecuzione del contratto di lavoro, poiché questo Parte_5 significherebbe sovrapporre le due differenti declinazioni del principio di buona fede e giungere ad un'ingiustificata dilatazione degli obblighi comportamentali che puntellano la fase precontrattuale.
In altri termini, dalla responsabilità precontrattuale della ricorrente rispetto alla conciliazione sindacale non può desumersi automaticamente anche una sua responsabilità disciplinare, poiché l'opacità comportamentale più volte richiamata, a ben vedere, ha leso l'interesse della società resistente a condurre delle trattative serie e trasparenti, come contraente, ma non anche i suoi interessi morali e materiali come datore, né appare idoneo a compromettere la sua fiducia sulla puntuale esecuzione da parte della delle prestazioni professionali dedotte nel contratto di lavoro. Pt_1
Ritenuta pertanto illegittima la trasmodazione della responsabilità precontrattuale in responsabilità disciplinare, deve concludersi per la radicale illegittimità della sanzione impugnata, i cui effetti dovranno essere rimossi mediante condanna della a corrispondere alla parte Controparte_1 ricorrente la somma trattenuta sulla retribuzione in sua esecuzione.
La reciprocità della soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa: dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 10 irrogata dalla convenuta alla ricorrente in data 26.04.2023 e per l'effetto, condanna la convenuta rimuoverne gli effetti come in parte motiva;
rigetta il ricorso nel resto;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Latina, data del deposito
Il Giudice
ER MA OS