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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/12/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°2293/2024 R.G.
TRA
, nato/a a ATRI (TE) il 28/06/1976, rappresentato/a e Parte_1 difeso/a dagli Avv.RINALDI GIOVANNI e ZAMPIERI NICOLA ( ) Indirizzo Telematico;
AN BI C.F._1 ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2 ( ) Indirizzo Telematico;
, come da procura in atti C.F._3
CONTRO
, Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ha pronunciato sentenza col seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• dichiara il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui in ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro- Controparte_1 CP_3 tempore, a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive maturate a tale titolo, pari ad 1/30 dell'importo mensile pro tempore vigente per ciascuno dei giorni di effettiva prestazione del servizio da parte della ricorrente indicati nella memoria difensiva dell'Amministrazione e nei limiti della percentuale di part time corrispondente all'orario di lavoro effettivamente osservato in forza dei singoli contratti di lavoro, come indicato nella memoria difensiva dell'Amministrazione, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici FOI dalle singole scadenze sino al soddisfo;
• condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese processuali, che liquida in complessivi €. 325,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 29/11/2024
[...]
ha dedotto di aver sottoscritto plurimi contratti a tempo determinato, Parte_1 per durate inferiori a quella dell'intero anno scolastico, con orario variante a seconda dei periodi. Il/La ricorrente ha rivendicato il diritto, sulla base del CCNL comparto scuola, applicabile anche ai lavoratori a tempo determinato, ma con esclusione di quelli incaricati di supplenze brevi e saltuarie, ad ottenere il riconoscimento della retribuzione professionale docenti e la liquidazione delle differenze retributive maturate e non percepite.
Ha quindi chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale per i periodi indicati con condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Reiectis adversis
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, Controparte_1
Per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1 delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 628,77 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
[…]”.
L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio ed ha dedotto di essersi uniformata al disposto dell'art.25 del C.C.N.I. del 1999, nel quale si prevede quanto segue:
“A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
2 di 7 b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale…”.
L'Amministrazione ha concluso con le seguenti richieste:
“1) In via principale e nel merito, rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e , per l'effetto, rigettare la pretesa al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di R.P.D.;
2) In ogni caso, ai fini della quantificazione delle spese di lite, si chiede di prendere in considerazione la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente e il carattere seriale della controversia”.
***
Nessuna contestazione concerne l'individuazione dei periodi dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, che risultano peraltro provati per tabulas.
Ai fini del decidere occorre, pertanto, esaminare solo la questione, essenzialmente di diritto, che riguarda la conformità al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva n.1999/70 CE del Consiglio, e, in caso di ritenuta difformità da essa, l'individuazione delle relative conseguenze, con riferimento alla disposizione contrattuale collettiva del comparto scuola appresso indicata.
L'art. 7 CCNL 2001 prevede che: "ART.
7 - Retribuzione professionale docenti 1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
3 di 7 La Suprema Corte (ord. n.20015/2018) ha statuito che: "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.24 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo."
La Corte di Cassazione ha così motivato l'enunciazione di tale principio di diritto: "L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016, n.22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26,11,2015, .24173 e Cass. 11.1.2016, n.196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici
4 di 7 quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011, n.3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il principio Per_1 di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (R. D., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); Per_2
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.8.2.2016, n.2469);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
5 di 7 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art.384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"
Il giudicante reputa di dover prestare adesione a tali principi, facendone proprie le motivazioni, ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.
In conformità con tale orientamento della Suprema Corte, dunque, la domanda di parte ricorrente risulta fondata nell'an.
Circa il quantum, atteso che nessuna contestazione investe il computo dei giorni di effettiva prestazione del servizio da parte della ricorrente indicati nella memoria difensiva dell'Amministrazione, è a tale indicazione che ci si deve attenere al fine della determinazione della somma dovuta.
Per quanto attiene alla determinazione delle somme, la stessa si presta ad essere effettuata in sede di esecuzione in base ai seguenti parametri che assicurano la specificità della liquidazione: retribuzione professionale docenti in base al CCNL pro tempore vigente, divisa per 30 e moltiplicata per il numero dei giorni di servizio prestato dalla parte ricorrente in qualità di docente precario/a indicati in ricorso, con riproporzionamento della somma in tal modo determinata in base alla percentuale di part time corrispondente all'orario di lavoro effettivamente osservato dalla parte ricorrente in ciascun periodo di supplenza.
Le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda, sono poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in misura quasi dimidiata rispetto al valore medio di tariffa, stante la natura di contenzioso “seriale” di quello concernente il diritto alla retribuzione professionale docenti a favore del personale precario della scuola impiegato con contratti di lavoro di durata breve e di natura saltuaria.
6 di 7 Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
7 di 7
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°2293/2024 R.G.
TRA
, nato/a a ATRI (TE) il 28/06/1976, rappresentato/a e Parte_1 difeso/a dagli Avv.RINALDI GIOVANNI e ZAMPIERI NICOLA ( ) Indirizzo Telematico;
AN BI C.F._1 ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2 ( ) Indirizzo Telematico;
, come da procura in atti C.F._3
CONTRO
, Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, ha pronunciato sentenza col seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• dichiara il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui in ricorso e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro- Controparte_1 CP_3 tempore, a corrispondere alla parte ricorrente le differenze retributive maturate a tale titolo, pari ad 1/30 dell'importo mensile pro tempore vigente per ciascuno dei giorni di effettiva prestazione del servizio da parte della ricorrente indicati nella memoria difensiva dell'Amministrazione e nei limiti della percentuale di part time corrispondente all'orario di lavoro effettivamente osservato in forza dei singoli contratti di lavoro, come indicato nella memoria difensiva dell'Amministrazione, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici FOI dalle singole scadenze sino al soddisfo;
• condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese processuali, che liquida in complessivi €. 325,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. depositato in data 29/11/2024
[...]
ha dedotto di aver sottoscritto plurimi contratti a tempo determinato, Parte_1 per durate inferiori a quella dell'intero anno scolastico, con orario variante a seconda dei periodi. Il/La ricorrente ha rivendicato il diritto, sulla base del CCNL comparto scuola, applicabile anche ai lavoratori a tempo determinato, ma con esclusione di quelli incaricati di supplenze brevi e saltuarie, ad ottenere il riconoscimento della retribuzione professionale docenti e la liquidazione delle differenze retributive maturate e non percepite.
Ha quindi chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale per i periodi indicati con condanna dell'amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive.
In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Reiectis adversis
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, Controparte_1
Per l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1 delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 628,77 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
[…]”.
L'Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio ed ha dedotto di essersi uniformata al disposto dell'art.25 del C.C.N.I. del 1999, nel quale si prevede quanto segue:
“A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
2 di 7 b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale…”.
L'Amministrazione ha concluso con le seguenti richieste:
“1) In via principale e nel merito, rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto e , per l'effetto, rigettare la pretesa al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di R.P.D.;
2) In ogni caso, ai fini della quantificazione delle spese di lite, si chiede di prendere in considerazione la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione, la quale in virtù del principio di legalità ha applicato la normativa vigente e il carattere seriale della controversia”.
***
Nessuna contestazione concerne l'individuazione dei periodi dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti, che risultano peraltro provati per tabulas.
Ai fini del decidere occorre, pertanto, esaminare solo la questione, essenzialmente di diritto, che riguarda la conformità al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato allegato alla direttiva n.1999/70 CE del Consiglio, e, in caso di ritenuta difformità da essa, l'individuazione delle relative conseguenze, con riferimento alla disposizione contrattuale collettiva del comparto scuola appresso indicata.
L'art. 7 CCNL 2001 prevede che: "ART.
7 - Retribuzione professionale docenti 1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995."
3 di 7 La Suprema Corte (ord. n.20015/2018) ha statuito che: "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.24 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo."
La Corte di Cassazione ha così motivato l'enunciazione di tale principio di diritto: "L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n.17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016, n.22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26,11,2015, .24173 e Cass. 11.1.2016, n.196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici
4 di 7 quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011, n.3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO;
8.9.2011, causa C-177/10 AD Santana); b) il principio Per_1 di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (R. D., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); Per_2
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.8.2.2016, n.2469);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
5 di 7 8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art.384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"
Il giudicante reputa di dover prestare adesione a tali principi, facendone proprie le motivazioni, ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.
In conformità con tale orientamento della Suprema Corte, dunque, la domanda di parte ricorrente risulta fondata nell'an.
Circa il quantum, atteso che nessuna contestazione investe il computo dei giorni di effettiva prestazione del servizio da parte della ricorrente indicati nella memoria difensiva dell'Amministrazione, è a tale indicazione che ci si deve attenere al fine della determinazione della somma dovuta.
Per quanto attiene alla determinazione delle somme, la stessa si presta ad essere effettuata in sede di esecuzione in base ai seguenti parametri che assicurano la specificità della liquidazione: retribuzione professionale docenti in base al CCNL pro tempore vigente, divisa per 30 e moltiplicata per il numero dei giorni di servizio prestato dalla parte ricorrente in qualità di docente precario/a indicati in ricorso, con riproporzionamento della somma in tal modo determinata in base alla percentuale di part time corrispondente all'orario di lavoro effettivamente osservato dalla parte ricorrente in ciascun periodo di supplenza.
Le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda, sono poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in misura quasi dimidiata rispetto al valore medio di tariffa, stante la natura di contenzioso “seriale” di quello concernente il diritto alla retribuzione professionale docenti a favore del personale precario della scuola impiegato con contratti di lavoro di durata breve e di natura saltuaria.
6 di 7 Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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