Articolo 5 della Legge 23 dicembre 1996, n. 663
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 marzo 1997
Art. 5. 1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell' articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 , e' complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1997 in lire 3.600 miliardi, al netto degli effetti di cui all' articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , di cui lire 575 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37.
Conseguentemente, la somma di cui all' articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , resta determinata per l'anno 1997 in lire 23.806 miliardi, ed e' assegnata per lire 17.811 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.218 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.261 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.429 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 4 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 83 miliardi all'ENPALS.
2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1997 in lire 83.100 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.
Entrata in vigore il 2 marzo 1997