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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2838 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.15976/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CARBONE GIUSEPPE)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti MOSTACCHI SILVANA e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 18/06/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- rigetta l'opposizione, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della presente fase del giudizio da liquidarsi separatamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 04/11/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità di cui all'art. 3 commi 1 e 3, L. 104/1992);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento e per la disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, riconoscendo invece la sussistenza del requisito sanitario previsto per la disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, le domande sono prive di fondamento. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento e per la disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, confermando le conclusioni del ctu della fase di ATP;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.15976/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. CARBONE GIUSEPPE)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv.ti MOSTACCHI SILVANA e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 18/06/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- rigetta l'opposizione, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/1992 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in complessivi € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU della presente fase del giudizio da liquidarsi separatamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 04/11/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità di cui all'art. 3 commi 1 e 3, L. 104/1992);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento e per la disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, riconoscendo invece la sussistenza del requisito sanitario previsto per la disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, le domande sono prive di fondamento. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento e per la disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, confermando le conclusioni del ctu della fase di ATP;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso per accertamento tecnico preventivo;
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno