Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2025, n. 1909
CASS
Sentenza 27 gennaio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 16 gennaio 2025, con numero di registro generale 24150/2021. Le parti in causa sono Star s.p.a., ricorrente, e UnipolSai Assicurazioni s.p.a., controricorrente. La questione centrale riguarda la legittimazione di Star s.p.a. a impugnare la sentenza della Corte d'Appello di Torino, che aveva parzialmente accolto la sua domanda di risarcimento danni per un cedimento strutturale, rigettando però la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per prescrizione.

Star s.p.a. sosteneva di avere diritto a far valere direttamente la polizza assicurativa stipulata dall'appaltatrice ES RI s.p.a. a suo favore, mentre UnipolSai eccepiva la prescrizione dell'azione. La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la polizza assicurativa avesse natura di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, conferendo legittimazione a Star s.p.a. per impugnare la sentenza. La Corte ha sottolineato che l'accertamento della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. era rilevante per l'operatività della polizza, e ha ordinato un nuovo esame della questione da parte della Corte d'Appello, evidenziando la necessità di valutare la conoscenza del danno da parte di Star s.p.a. al momento della denuncia. La sentenza si conclude con un rinvio per un nuovo esame della domanda risarcitoria e delle spese legali.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

La polizza assicurativa decennale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 122 del 2005 ha natura di assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta, con conseguente legittimazione del terzo assicurato a far valere i diritti derivanti dal contratto, e non di assicurazione della responsabilità civile, sia per la specifica previsione testuale, secondo cui essa deve essere stipulata dal costruttore "a beneficio dell'acquirente", sia per la ratio complessiva della disciplina legislativa, volta a garantire che la tutela dei diritti patrimoniali dell'acquirente dell'immobile da costruire non resti frustrata dalle vicende sostanziali, processuali ed eventualmente concorsuali del costruttore.

In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

Commentari13

Mostra tutto (13)
  • 1Giurisprudenza
    https://www.dirittobancario.it/

  • 2Polizza del costruttore, cosa succede quando l’acquirente è una societàAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 28 gennaio 2025

  • 3Legittimazione diretta e concorrente nell’assicurazione contro i danni a beneficio dell’acquirente di immobili da costruireAccesso limitato
    Emiliobufano · https://rivistapactum.it/ · 17 novembre 2025

  • 4Sulla natura della polizza decennale postuma
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 12 febbraio 2025

  • 5Guida al diritto (7/2025)
    Carmine Spadavecchia · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 13 marzo 2025
Mostra tutto (13)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2025, n. 1909
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1909
Data del deposito : 27 gennaio 2025

Testo completo