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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/02/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14463/2024 R.G.; promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CASETTA e dall'Avv. Fabio Parte_1
CRAMAROSSA del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino alla via Oddino Morgari n. 31, in forza di procura speciale su foglio a parte;
-PARTE RICORRENTE OPPONENTE-
contro
:
, in persona del legale RT rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia ZECCHINI, per procura generale alle liti rogito dott. del 23.1.2023 ed elettivamente domiciliato in Persona_1
Torino presso l'ufficio di appartenenza sito in Torino alla Via Arcivescovado n.9,
-PARTE RESISTENTE OPPOSTA-
avente ad oggetto: Opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.
n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 11
Per la parte ricorrente opponente (nelle note scritte depositate in data 20.02.2025):
“Voglia il Tribunale di Torino, preso atto dell'annullamento in autotutela dell'ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 00-001677116, pronunciare la cessata materia del contendere e condannare l' CP_1
al pagamento delle spese di lite in base al principio della “soccombenza virtuale”, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Per la parte resistente opposta (nelle note scritte depositate in data 07.02.2025 e nella comparsa di costituzione depositata in data 07.02.2025):
“Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo:
- dichiarare cessata la materia del contendere;
- con compensazione delle spese di lite, diritti e onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che, prima della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, la Cassazione aveva ritenuto legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III,
19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.
h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
pagina 2 di 11 Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte aveva ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020). L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte era stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav.,
31/05/2023, n.15311).
Anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 2, 6, 7 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, deve ritenersi ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n.
150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto che:
- l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
- inoltre, nel caso di specie, l'udienza di discussione non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1,
c.p.c.);
pagina 3 di 11 - infine, in tale udienza la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1, ultima parte, c.p.c.); la specifica disciplina prevista dagli artt. 6 e 7
D.Lgs. n. 150/2011, infatti, non prescrive la “presenza” personale delle parti all'udienza di discussione
(da intendersi come la presenza di fatto delle parti all'udienza e, dunque, da non confondersi con la diversa ipotesi, contemplata dall'art. 6, comma 9 e dall'art. 7, comma 8, della possibilità per l'opponente e per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di “stare in giudizio” personalmente, ossia della facoltà di non costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso datato 17.12.2025, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in pari data, la sopra indicata parte ricorrente opponente SI.ra ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. OI-001677116 relativa all'avviso di accertamento 8103.19/03/2019.0046319 del 19.03.2019 riferito all'anno 2017, ai sensi degli artt. CP_1
2, 6 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, proponendo i motivi di opposizione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare e pregiudiziale: disporre, sin d'ora, la sospensione dell'esecutorietà dell'Intimazione opposta, stante la palese nullità
e/o illegittimità
Nel merito: in via principale: dichiarare illegittima e/o nulla e/o inefficace e quindi annullare o revocare l'ORDINANZA
INGIUNZIONE N. OI-001677116 relativa all'avviso di accertamento n. CP_1
8103.19/03/2019.0046319 del 19 03 2019 riferito all'anno 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'infondatezza delle richieste dell' dichiarando altresì che nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1 CP_1 in relazione alle circostanze evidenziate nell'atto impugnato”.
pagina 4 di 11
1.3. Con provvedimento in data 31.12.2024 il Giudice designato:
- ha sospeso, ex art. 5 e 6, comma 7, D.Lgs. n. 150/2011, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (ordinanza ingiunzione n. OI-001677116 relativa all'avviso di accertamento CP_1
8103.19/03/2019.0046319 del 19.03.2019);
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte”:
“annullamento dell'Ordinanza ingiunzione impugnata in via di autotutela, a spese del presente giudizio compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese”
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 20.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della predetta udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
pagina 5 di 11 - ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte ricorrente opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del decreto;
- ha avvertito la parte resistente opposta di costituirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di una memoria difensiva, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.
1.4. Si è costituita la parte resistente opposta Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di
[...] costituzione e risposta nonché copia della documentazione attestante l'annullamento, in autotutela, dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. La parte ricorrente opponente ha depositato le proprie note scritte in data 20.02.2025, discutendo la causa e riferendo quanto segue: “Parte ricorrente prende atto dell'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Ingiunzione oggetto di causa, e non si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma chiede il pagamento delle spese legali, comprensive del contributo unificato (€ 237,00 + 27,00) in ragione della c.d. “soccombenza virtuale”, nella misura che Codesto
Giudice vorrà determinare, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
1.6. La parte resistente opposta ha depositato le proprie note scritte in data 07.02.2025, discutendo la causa e richiamandosi alle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 6 di 11
2. Sulla “cessazione della materia del contendere”.
2.1. Come si è detto, in comparsa di costituzione e risposta la parte resistente opposta ha dedotto e documentato l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza ingiunzione oggetto di causa, chiedendo che venga dichiarata “cessata la materia del contendere”.
A sua volta, nelle proprie note scritte depositate in data 20.02.2025 la parte ricorrente opponente ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'Ordinanza ingiunzione oggetto di causa, chiedendo di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Le suddette domande di “cessazione della materia del contendere” proposte da entrambe le parti risultano fondate e meritevoli di accoglimento (e fatta salva la regolamentazione delle spese processuali in base al criterio della “soccombenza virtuale”).
2.2. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
- la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con Sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
- in particolare, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio;
- la rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla “rinunzia agli atti del giudizio”, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte;
- inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306
c.p.c. (“rinuncia agli atti del giudizio”), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia pagina 7 di 11 deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose;
- in particolare, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere.
2.3. Per l'orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. VI, 03 ottobre 2018, n. 24083; Cass. civile sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19907; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 aprile 2018, n. 8980; Cass. civile sez. VI, 11 agosto 2017, n. 20071; Cass. civile sez. trib., 04 agosto
2017, n. 19568; Cass. civile sez. II, 03 maggio 2017, n. 10728; Cass. civile, Sezioni Unite, 28 aprile
2017, n. 10553; Cass. civile sez. II, 17 febbraio 2017, n. 4257; Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016,
n. 24234; Cass. civile sez. VI, 21 settembre 2016, n. 18530; Cass. civile sez. III, 09 giugno 2016, n.
11813; Cass. civile sez. II, 21 marzo 2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148;
Cass. civile sez. II, 05 febbraio 2016, n. 2292; Cass. civile, Sezioni Unite, 27 gennaio 2016, n. 1518;
Cass. civile sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312; Cass. civile sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309; Cass. civile sez. I, 02 aprile 2015, n. 6676; Cass. civile sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3598; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 10 maggio 2013 n. 3165 in Redazione– GIUFFRÈ 2013; Cass. civile, sez. I, 24 ottobre
2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n.
8448; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 luglio 2010, n. 16150;
Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650;
Cass. civile, sez. III, 22 maggio 2006, n. 11931; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in
Giurisprudenza Piemonte on line ed in Giuraemilia - UTET Giuridica on line;
Cass. civile, sez. I, 07 marzo 2006, n. 4883; Cass. civile, sez. I, 03 marzo 2006, n. 4714; Cass. civile, sez. lav., 07 settembre
2005, n. 17815; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. I, 10 settembre 2004,
n. 18255; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194;
Cass. civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194;
Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 dicembre 2003, n. 18956; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., Sezioni Unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572).
pagina 8 di 11 2.4. Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata la “cessazione della materia del contendere”, considerato che, come si è detto:
- nella propria comparsa di costituzione e risposta la parte resistente opposta
[...]
ha dato atto di aver provveduto in autotutela RT all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, chiedendo che venga dichiarata “cessata la materia del contendere”;
- a sua volta, nelle proprie note scritte depositate in data 20.02.2025 la parte ricorrente opponente ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'Ordinanza ingiunzione oggetto di causa, chiedendo di pronunciare la cessazione della materia del contendere;
- si conferma quindi l'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta dalla parte ricorrente opponente, residuando unicamente un contrasto sulle spese di lite.
3. Sulle spese processuali.
3.1. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso:
Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. II, 21 marzo 2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312; Cass. civile sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 01 aprile 2014 n. 2396 in Il Foro
Padano Ottobre/Dicembre 2015, Parte Prima, pag. 4237 ed in Il Caso.it on line, sez. I, doc. 11802 sul sito www.ilcaso.it; Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005,
n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734;
Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it;
Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734; Tribunale Torino,
Sent. 09 marzo 2006 in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it).
pagina 9 di 11 3.2. Nel caso di specie, per il principio della c.d. soccombenza virtuale, è ravvisabile una soccombenza della parte resistente opposta, risultando fondati i motivi di opposizione.
Come si evince dalla visura camerale della società ODER S.R.L. prodotta dalla ricorrente sub doc. 2), infatti, la sig.ra non è la legale rappresentante della ODER S.R.L., di cui è Parte_1
invece legale rappresentante la signora a far data dal 15/12/2014. Controparte_3
La ricorrente non avrebbe quindi potuto essere considerata responsabile del mancato versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali avvenuto nell'anno 2017.
3.3. Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte resistente opposta dev'essere dichiarata tenuta e RT
condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”, con riferimento ai valori minimi:
Euro 460,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 1.700,00, oltre alle spese documentate ed oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3.4. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dai difensori della parte ricorrente opponente, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in loro favore i compensi non riscossi e le spese che i difensori stessi hanno dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010)” (così, in motivazione, Cass. civile, 26 marzo 2019, n.
8436).
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
22946/2024 R.G. promossa dalla SI.ra (parte ricorrente opponente) contro Parte_1
l' , in persona del legale RT
rappresentante pro tempore (parte resistente opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte resistente opposta RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sensi dell'art. 91 c.p.c., a
[...]
rimborsare alla parte ricorrente opponente SI.ra le spese del presente Parte_1
giudizio di opposizione, liquidate in Euro 1.700,00 per compensi ed in Euro 264,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore degli Avvocati Paolo CASETTA e Fabio
CRAMAROSSA, difensori della parte ricorrente opponente SI.ra dei Parte_1
predetti compensi non riscossi e delle predette spese che i difensori stessi hanno dichiarato di avere anticipato.
Così deciso in Torino, in data 26 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14463/2024 R.G.; promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo CASETTA e dall'Avv. Fabio Parte_1
CRAMAROSSA del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Torino alla via Oddino Morgari n. 31, in forza di procura speciale su foglio a parte;
-PARTE RICORRENTE OPPONENTE-
contro
:
, in persona del legale RT rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia ZECCHINI, per procura generale alle liti rogito dott. del 23.1.2023 ed elettivamente domiciliato in Persona_1
Torino presso l'ufficio di appartenenza sito in Torino alla Via Arcivescovado n.9,
-PARTE RESISTENTE OPPOSTA-
avente ad oggetto: Opposizione avverso Ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 2, 6 e 34 D.Lgs.
n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
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Per la parte ricorrente opponente (nelle note scritte depositate in data 20.02.2025):
“Voglia il Tribunale di Torino, preso atto dell'annullamento in autotutela dell'ORDINANZA
INGIUNZIONE N. 00-001677116, pronunciare la cessata materia del contendere e condannare l' CP_1
al pagamento delle spese di lite in base al principio della “soccombenza virtuale”, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Per la parte resistente opposta (nelle note scritte depositate in data 07.02.2025 e nella comparsa di costituzione depositata in data 07.02.2025):
“Voglia il Giudice del Lavoro Ill.mo:
- dichiarare cessata la materia del contendere;
- con compensazione delle spese di lite, diritti e onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si deve premettere che, prima della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, la Cassazione aveva ritenuto legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III,
19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett.
h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020).
pagina 2 di 11 Con specifico riguardo al rito del lavoro, la Suprema Corte aveva ritenuto ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, consentendo la relativa normativa di derogare alle previsioni del codice di rito, come l'art. 429 c.p.c., per cui “l'udienza di discussione orale in presenza o la partecipazione dei difensori e delle parti possono essere evitate, a condizione che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e purché siano garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”; né vi osta la previsione della partecipazione delle parti personalmente per procedere al tentativo di conciliazione, rappresentando tale partecipazione una possibilità per gli interessati, non necessaria ai fini dello svolgimento dell'udienza; in particolare, “non è prospettabile una violazione dell'art. 6 CEDU (e dei vari parametri costituzionali), atteso che la normativa citata garantisce appieno il diritto di difesa, ben potendo le parti depositare note scritte.” (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav., 29/11/2022, n.
35109, che ha affermato tali principi con riguardo allo svolgimento dell'udienza mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 27/2020). L'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione nel rito del lavoro con il deposito di note scritte era stata ribadita dalla Cassazione, affermando che nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita dalla cd. trattazione scritta di cui all'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, introdotto dalla Legge n. 77/2020, attualmente recepita anche all'interno del codice di rito dall'art. 127-ter c.p.c. con alcune minime modificazioni, realizza in sostanza una sostituzione dell'udienza con la trattazione secondo modalità scritte che consistono nel deposito di note che a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza -udienza che, com'è noto, nel rito speciale è sempre potenzialmente udienza di discussione- (cfr. in tal senso: Cassazione civile sez. lav.,
31/05/2023, n.15311).
Anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia di cui al D.Lgs. n. 149/2022 e del successivo “correttivo” di cui al D.Lgs. n. 164/2024, nel procedimento di opposizione a sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 2, 6, 7 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, deve ritenersi ammissibile la sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n.
150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto che:
- l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
- inoltre, nel caso di specie, l'udienza di discussione non richiede la presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1,
c.p.c.);
pagina 3 di 11 - infine, in tale udienza la presenza personale delle parti non “è prescritta dalla legge o disposta dal giudice” (cfr. art. 127-ter, comma 1, ultima parte, c.p.c.); la specifica disciplina prevista dagli artt. 6 e 7
D.Lgs. n. 150/2011, infatti, non prescrive la “presenza” personale delle parti all'udienza di discussione
(da intendersi come la presenza di fatto delle parti all'udienza e, dunque, da non confondersi con la diversa ipotesi, contemplata dall'art. 6, comma 9 e dall'art. 7, comma 8, della possibilità per l'opponente e per l'autorità che ha emesso l'ordinanza di “stare in giudizio” personalmente, ossia della facoltà di non costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore).
Pertanto, in forza dell'art. 127-ter c.p.c. la Sentenza può essere depositata telematicamente entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti).
1.2. Ciò premesso, con ricorso datato 17.12.2025, depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in pari data, la sopra indicata parte ricorrente opponente SI.ra ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. OI-001677116 relativa all'avviso di accertamento 8103.19/03/2019.0046319 del 19.03.2019 riferito all'anno 2017, ai sensi degli artt. CP_1
2, 6 e 34 D.Lgs. n. 150/2011 e della Legge n. 689/1981, proponendo i motivi di opposizione di cui infra e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare e pregiudiziale: disporre, sin d'ora, la sospensione dell'esecutorietà dell'Intimazione opposta, stante la palese nullità
e/o illegittimità
Nel merito: in via principale: dichiarare illegittima e/o nulla e/o inefficace e quindi annullare o revocare l'ORDINANZA
INGIUNZIONE N. OI-001677116 relativa all'avviso di accertamento n. CP_1
8103.19/03/2019.0046319 del 19 03 2019 riferito all'anno 2017 e, per l'effetto, accertare e dichiarare
l'infondatezza delle richieste dell' dichiarando altresì che nulla è dovuto dal ricorrente all' CP_1 CP_1 in relazione alle circostanze evidenziate nell'atto impugnato”.
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1.3. Con provvedimento in data 31.12.2024 il Giudice designato:
- ha sospeso, ex art. 5 e 6, comma 7, D.Lgs. n. 150/2011, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (ordinanza ingiunzione n. OI-001677116 relativa all'avviso di accertamento CP_1
8103.19/03/2019.0046319 del 19.03.2019);
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte”:
“annullamento dell'Ordinanza ingiunzione impugnata in via di autotutela, a spese del presente giudizio compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese”
- ha fissato l'udienza di discussione e decisione della causa, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), richiamando sul punto i principi giurisprudenziali e normativi sopra indicati al punto 1.1. e rilevando che, nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
➢ in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
➢ in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato termine perentorio fino al 20.02.2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo:
➢ che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine assegnato il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fisserà udienza e che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel nuovo termine o comparirà all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;
➢ che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha ordinato all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della predetta udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;
pagina 5 di 11 - ha mandato alla Cancelleria di provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto alla parte ricorrente opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza entro 10 (dieci) giorni dalla data di deposito del decreto;
- ha avvertito la parte resistente opposta di costituirsi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza, mediante deposito di una memoria difensiva, a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.
1.4. Si è costituita la parte resistente opposta Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, depositando comparsa di
[...] costituzione e risposta nonché copia della documentazione attestante l'annullamento, in autotutela, dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. La parte ricorrente opponente ha depositato le proprie note scritte in data 20.02.2025, discutendo la causa e riferendo quanto segue: “Parte ricorrente prende atto dell'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Ingiunzione oggetto di causa, e non si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma chiede il pagamento delle spese legali, comprensive del contributo unificato (€ 237,00 + 27,00) in ragione della c.d. “soccombenza virtuale”, nella misura che Codesto
Giudice vorrà determinare, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
1.6. La parte resistente opposta ha depositato le proprie note scritte in data 07.02.2025, discutendo la causa e richiamandosi alle conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 6 di 11
2. Sulla “cessazione della materia del contendere”.
2.1. Come si è detto, in comparsa di costituzione e risposta la parte resistente opposta ha dedotto e documentato l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza ingiunzione oggetto di causa, chiedendo che venga dichiarata “cessata la materia del contendere”.
A sua volta, nelle proprie note scritte depositate in data 20.02.2025 la parte ricorrente opponente ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'Ordinanza ingiunzione oggetto di causa, chiedendo di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Le suddette domande di “cessazione della materia del contendere” proposte da entrambe le parti risultano fondate e meritevoli di accoglimento (e fatta salva la regolamentazione delle spese processuali in base al criterio della “soccombenza virtuale”).
2.2. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
- la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con Sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
- in particolare, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio;
- la rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla “rinunzia agli atti del giudizio”, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte;
- inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306
c.p.c. (“rinuncia agli atti del giudizio”), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia pagina 7 di 11 deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose;
- in particolare, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere.
2.3. Per l'orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. VI, 03 ottobre 2018, n. 24083; Cass. civile sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19907; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 aprile 2018, n. 8980; Cass. civile sez. VI, 11 agosto 2017, n. 20071; Cass. civile sez. trib., 04 agosto
2017, n. 19568; Cass. civile sez. II, 03 maggio 2017, n. 10728; Cass. civile, Sezioni Unite, 28 aprile
2017, n. 10553; Cass. civile sez. II, 17 febbraio 2017, n. 4257; Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016,
n. 24234; Cass. civile sez. VI, 21 settembre 2016, n. 18530; Cass. civile sez. III, 09 giugno 2016, n.
11813; Cass. civile sez. II, 21 marzo 2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148;
Cass. civile sez. II, 05 febbraio 2016, n. 2292; Cass. civile, Sezioni Unite, 27 gennaio 2016, n. 1518;
Cass. civile sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312; Cass. civile sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309; Cass. civile sez. I, 02 aprile 2015, n. 6676; Cass. civile sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3598; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 10 maggio 2013 n. 3165 in Redazione– GIUFFRÈ 2013; Cass. civile, sez. I, 24 ottobre
2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n.
8448; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 luglio 2010, n. 16150;
Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650;
Cass. civile, sez. III, 22 maggio 2006, n. 11931; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in
Giurisprudenza Piemonte on line ed in Giuraemilia - UTET Giuridica on line;
Cass. civile, sez. I, 07 marzo 2006, n. 4883; Cass. civile, sez. I, 03 marzo 2006, n. 4714; Cass. civile, sez. lav., 07 settembre
2005, n. 17815; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. I, 10 settembre 2004,
n. 18255; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194;
Cass. civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194;
Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 dicembre 2003, n. 18956; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., Sezioni Unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572).
pagina 8 di 11 2.4. Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata la “cessazione della materia del contendere”, considerato che, come si è detto:
- nella propria comparsa di costituzione e risposta la parte resistente opposta
[...]
ha dato atto di aver provveduto in autotutela RT all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, chiedendo che venga dichiarata “cessata la materia del contendere”;
- a sua volta, nelle proprie note scritte depositate in data 20.02.2025 la parte ricorrente opponente ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'Ordinanza ingiunzione oggetto di causa, chiedendo di pronunciare la cessazione della materia del contendere;
- si conferma quindi l'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta dalla parte ricorrente opponente, residuando unicamente un contrasto sulle spese di lite.
3. Sulle spese processuali.
3.1. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso:
Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. II, 21 marzo 2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312; Cass. civile sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 01 aprile 2014 n. 2396 in Il Foro
Padano Ottobre/Dicembre 2015, Parte Prima, pag. 4237 ed in Il Caso.it on line, sez. I, doc. 11802 sul sito www.ilcaso.it; Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005,
n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734;
Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it;
Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734; Tribunale Torino,
Sent. 09 marzo 2006 in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it).
pagina 9 di 11 3.2. Nel caso di specie, per il principio della c.d. soccombenza virtuale, è ravvisabile una soccombenza della parte resistente opposta, risultando fondati i motivi di opposizione.
Come si evince dalla visura camerale della società ODER S.R.L. prodotta dalla ricorrente sub doc. 2), infatti, la sig.ra non è la legale rappresentante della ODER S.R.L., di cui è Parte_1
invece legale rappresentante la signora a far data dal 15/12/2014. Controparte_3
La ricorrente non avrebbe quindi potuto essere considerata responsabile del mancato versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali avvenuto nell'anno 2017.
3.3. Pertanto, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte resistente opposta dev'essere dichiarata tenuta e RT
condannata a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”, con riferimento ai valori minimi:
Euro 460,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 851,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 1.700,00, oltre alle spese documentate ed oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3.4. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dai difensori della parte ricorrente opponente, unitamente alla condanna alle spese devono essere distratti in loro favore i compensi non riscossi e le spese che i difensori stessi hanno dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. .
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, “In tema di spese giudiziali, il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondi, agisce per un diritto proprio e autonomo, con la conseguenza che il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente e che per disporre la distrazione è sufficiente la sua dichiarazione, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero della stessa (Cass. n. 21070/2009; n. 6184/2010)” (così, in motivazione, Cass. civile, 26 marzo 2019, n.
8436).
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
22946/2024 R.G. promossa dalla SI.ra (parte ricorrente opponente) contro Parte_1
l' , in persona del legale RT
rappresentante pro tempore (parte resistente opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte resistente opposta RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sensi dell'art. 91 c.p.c., a
[...]
rimborsare alla parte ricorrente opponente SI.ra le spese del presente Parte_1
giudizio di opposizione, liquidate in Euro 1.700,00 per compensi ed in Euro 264,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore degli Avvocati Paolo CASETTA e Fabio
CRAMAROSSA, difensori della parte ricorrente opponente SI.ra dei Parte_1
predetti compensi non riscossi e delle predette spese che i difensori stessi hanno dichiarato di avere anticipato.
Così deciso in Torino, in data 26 febbraio 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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