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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est. dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 6132/2022, avente ad oggetto divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Quarta Rizzato, come da mandato Parte_1 in atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Donato Parlangeli, come da Controparte_1 mandato in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.9.22 il esponeva di aver contratto, in data Pt_1
1.6.2002, matrimonio concordatario con la resistente, unitamente alla quale aveva generato due figlie, nate nel 2005 e nel 2008; evidenziava che la separazione consensuale della coppia fosse stata omologata con decreto del 24.7.20 e che non vi fossero possibilità di ricostituzione della comunità familiare;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi il divorzio, invocando l'affido condiviso delle minori, da collocarsi prevalentemente presso la madre cui doveva restare assegnata la casa coniugale, nonchè la regolamentazione del proprio diritto di visita;
chiedeva che il proprio contributo al sostentamento di ogni figlia fosse determinato in € 200,00 mensili, indicando di sostenere l'esborso di € 650,00 mensili per le rate di un mutuo ed un prestito;
instava affinchè le spese straordinarie fossero ripartite al 50% tra i genitori figli.
La resistente, costituendosi, aderiva alle condizioni delineate in ricorso con riferimento ai profili non economici;
invocava la conferma dell' importo del contributo di mantenimento alla prole a carico del padre convenuto in sede di separazione e la percezione integrale dell'assegno unico.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 10.1.2023, rilevato che non fossero state prospettate modifiche della condizione economica del ricorrente rispetto all'epoca della separazione consensuale, i rapporti tra le parti e con la prole venivano regolati in ossequio alle previsioni concordate in tal sede, con la precisazione che affido, collocamento e visita attenessero all'unica figlia ancora minore, quindi venivano adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del giudizio.
Con sentenza non definitiva emessa in data 21.7.23 veniva adottata la pronuncia inerente lo status;
nel prosieguo del procedimento, non avendo le parti formulato richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 6.11.24 i procuratori delle parti curavano il prefato incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La statuizione inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta già adottata nel corso del procedimento, sicchè devono valutarsi in questa sede unicamente i profili accessori.
Una delle figlie della coppia risulta attualmente maggiorenne;
le parti hanno formulato conclusioni sovrapponibili con riferimento all'affido condiviso della minore ed alla sua collocazione prevalente presso la madre, cui deve essere assegnata la casa coniugale;
in ragione dell'attuale età, costei potrà concordare direttamente con il padre le modalità di frequentazione.
Quanto ai profili economici, il ricorrente, in sede di comparsa conclusionale, ha aderito alla richiesta di conferma della misura del contributo di mantenimento paterno posto a suo carico in sede di separazione, pari, per ciascuna figlia, ad €
225,00 oltre rivalutazione annuale istat con decorrenza dall'omologa – importo determinato anche con l'ordinanza presidenziale in questa sede;
entrambe le parti, negli atti introduttivi, avevano insistito perché le spese straordinarie permanessero in carico a ciascuno di essi nella misura del 50%; la resistente in sede di precisazione delle conclusioni, non ha riproposto la precedente istanza inerente la fruizione integrale dell'assegno unico.
Conseguentemente, deve rilevarsi come le parti abbiano, sia pure nella fase decisoria, dato corso alla formulazione di conclusioni pienamente sovrapponibili: risulta, pertanto, opportuna la compensazione tra le medesime delle spese di lite.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Dispone l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna l' abitazione coniugale;
- Dispone che il padre e la medesima possano concordare liberamente le modalità di frequentazione;
- conferma l'obbligo paterno di contribuire al mantenimento delle figlie come già convenuto dalle parti in sede di separazione – ovvero con il versamento, per ciascuna, dell'importo di € 225,00, oltre rivalutazione annuale istat con decorrenza dall'omologa;
- Dispone che ciascuna delle figlie sostenga il 50% delle spese straordinarie inerenti la figlia, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- Compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.5.25
Il Giudice Est. La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)