Art. 6. Presentazione delle domande
La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata ad uno degli istituti di credito di cui all'articolo 4. La domanda deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessaria per l'istruttoria, ferma restando la facolta' per gli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria stessa.
La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata ad uno degli istituti di credito di cui all'articolo 4. La domanda deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessaria per l'istruttoria, ferma restando la facolta' per gli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria stessa.