Articolo 6 della Legge 27 novembre 1980, n. 815
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 dicembre 1980
Art. 6. Presentazione delle domande

La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata ad uno degli istituti di credito di cui all'articolo 4. La domanda deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessaria per l'istruttoria, ferma restando la facolta' per gli istituti di credito di richiedere ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria stessa.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1980