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Ordinanza 10 marzo 2025
Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9727 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9727 /2024 promossa da:
Parte_1
-Avv. Alessandro Mager-
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
Controparte_1
-Avv. Giulia Orlando e Avv. Katia Marras-
CONVENUTA OPPOSTA
*****
Sciogliendo la riserva in data 6.3.2025; esaminati gli atti e i documenti;
sentiti i difensori delle parti;
OSSERVA
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, è stata condannata al Parte_1 pagamento della somma di € 49.299,74 a titolo di canoni di affitto d'azienda, oltre spese di procedura, in favore della Controparte_1 Controparte_2
Parte ingiunta ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Genova, ai sensi degli artt. 21 e 447 bis c.p.c, in favore del Tribunale di Imperia quale luogo in cui l'azienda è sita. Con ordinanza in data 5.11.2024, ritenuta l'eccezione di incompetenza per territorio non del tutto sfornita di fondamento, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Costituendosi nel giudizio di merito, parte creditrice ha aderito all'eccezione di incompetenza per territorio, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di causa e la concessione di un termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al
Tribunale di Imperia e la compensazione delle spese;
Nel corso dell'udienza del 6.3.2025, parte opponente ha ribadito la propria eccezione preliminare, opponendosi tuttavia alla compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
L'eccezione di incompetenza per territorio è fondata, trattandosi di foro inderogabile individuato dagli artt. 21 e 447-bis comma 2 c.p.c. in base al luogo in cui l'azienda è sita.
Occorre quindi dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Imperia, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge, e revocare il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, essendo la pronuncia di revoca del decreto conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso (cass. 10586/1995).
Quanto alle spese di lite, occorre osservare che il foro individuato dagli artt. 21 e 447-bis comma 2 c.p.c. è inderogabile e, pertanto, non sussistono le condizioni per la compensazione delle spese (in questi termini, Cass. 17187/2019 “l'ordinanza che accoglie
l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento e, conformemente, Cass. n. 32003/2021; Cass., 11/11/2021, n. 33439 e cass. 15699/2024).
Parte convenuta opposta deve quindi essere condannata alla refusione delle spese di lite della presente fase in favore di parte opponente.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014 e dal successivo D.M. 147/2022 per la fase di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore compreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro, ridotte in ragione della particolare semplicità della questione, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
1) Dichiara l'incompetenza del tribunale di Genova a favore del tribunale di Imperia.
2) Revoca il decreto n. 1864/2024 emesso dal Tribunale di Genova in data 22 luglio
2024; 3) Condanna Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 1.700,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Parte_1
cpa come per legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Genova, 7.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Paola Zampieri ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9727 /2024 promossa da:
Parte_1
-Avv. Alessandro Mager-
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
Controparte_1
-Avv. Giulia Orlando e Avv. Katia Marras-
CONVENUTA OPPOSTA
*****
Sciogliendo la riserva in data 6.3.2025; esaminati gli atti e i documenti;
sentiti i difensori delle parti;
OSSERVA
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, è stata condannata al Parte_1 pagamento della somma di € 49.299,74 a titolo di canoni di affitto d'azienda, oltre spese di procedura, in favore della Controparte_1 Controparte_2
Parte ingiunta ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Genova, ai sensi degli artt. 21 e 447 bis c.p.c, in favore del Tribunale di Imperia quale luogo in cui l'azienda è sita. Con ordinanza in data 5.11.2024, ritenuta l'eccezione di incompetenza per territorio non del tutto sfornita di fondamento, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Costituendosi nel giudizio di merito, parte creditrice ha aderito all'eccezione di incompetenza per territorio, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di causa e la concessione di un termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al
Tribunale di Imperia e la compensazione delle spese;
Nel corso dell'udienza del 6.3.2025, parte opponente ha ribadito la propria eccezione preliminare, opponendosi tuttavia alla compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso si osserva quanto segue.
L'eccezione di incompetenza per territorio è fondata, trattandosi di foro inderogabile individuato dagli artt. 21 e 447-bis comma 2 c.p.c. in base al luogo in cui l'azienda è sita.
Occorre quindi dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Imperia, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge, e revocare il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio, essendo la pronuncia di revoca del decreto conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso (cass. 10586/1995).
Quanto alle spese di lite, occorre osservare che il foro individuato dagli artt. 21 e 447-bis comma 2 c.p.c. è inderogabile e, pertanto, non sussistono le condizioni per la compensazione delle spese (in questi termini, Cass. 17187/2019 “l'ordinanza che accoglie
l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento e, conformemente, Cass. n. 32003/2021; Cass., 11/11/2021, n. 33439 e cass. 15699/2024).
Parte convenuta opposta deve quindi essere condannata alla refusione delle spese di lite della presente fase in favore di parte opponente.
Le spese vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014 e dal successivo D.M. 147/2022 per la fase di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore compreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro, ridotte in ragione della particolare semplicità della questione, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
1) Dichiara l'incompetenza del tribunale di Genova a favore del tribunale di Imperia.
2) Revoca il decreto n. 1864/2024 emesso dal Tribunale di Genova in data 22 luglio
2024; 3) Condanna Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 1.700,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Parte_1
cpa come per legge.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Genova, 7.3.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Paola Zampieri