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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 30950/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. DI BENEDETTO GIUSEPPE) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art.1, l.
n.18/1980, non riconosciuto nel precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo meglio indicato in ricorso, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori di legge fino al saldo. Deduceva, a sostegno della domanda di non aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di versare nelle condizioni legittimanti il diritto al riconoscimento. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza fissata per la discussione con decreto di questo giudice, con le modalità della trattazione scritta di cui all'art.127 ter c.p.c., nessuna delle parti depositava le note sostitutive dell'udeienza, né veniva versato nel fascicolo telematico alcun documento attestante la rituale instaurazione del contraddittorio, cosicchè la causa veniva decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
Deve darsi atto che l'esame degli atti di causa, evidenzia la parte convenuta non si sia costituita in giudizio, né che il ricorso sia stato notificato.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
20504/2008, secondo cui: “il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame
- applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine”.
In particolare, per l'ipotesi della mancata prova della notifica alla controparte, conseguente alla mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza, la
Suprema Corte ha ritenuto l'ammissibilità di una pronuncia di mero rito;
difatti, “nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pagina 2 di 3 pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo (cfr. Cass. Sez. lav. n. 21587 del 2008)”.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara l'improcedibile del ricorso;
- nulla sulle spese.
Roma, 19 dicembre 2024
Il giudice
Antonianna Colli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. pronunciando nella causa n. 30950/2024 R.G.A.C. promossa da
(Avv. DI BENEDETTO GIUSEPPE) Parte_1
contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendone la condanna al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art.1, l.
n.18/1980, non riconosciuto nel precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo meglio indicato in ricorso, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre accessori di legge fino al saldo. Deduceva, a sostegno della domanda di non aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla predetta prestazione a seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445 bis c.p.c.; di versare nelle condizioni legittimanti il diritto al riconoscimento. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza fissata per la discussione con decreto di questo giudice, con le modalità della trattazione scritta di cui all'art.127 ter c.p.c., nessuna delle parti depositava le note sostitutive dell'udeienza, né veniva versato nel fascicolo telematico alcun documento attestante la rituale instaurazione del contraddittorio, cosicchè la causa veniva decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
Deve darsi atto che l'esame degli atti di causa, evidenzia la parte convenuta non si sia costituita in giudizio, né che il ricorso sia stato notificato.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.
20504/2008, secondo cui: “il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame
- applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine”.
In particolare, per l'ipotesi della mancata prova della notifica alla controparte, conseguente alla mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza, la
Suprema Corte ha ritenuto l'ammissibilità di una pronuncia di mero rito;
difatti, “nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pagina 2 di 3 pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo (cfr. Cass. Sez. lav. n. 21587 del 2008)”.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara l'improcedibile del ricorso;
- nulla sulle spese.
Roma, 19 dicembre 2024
Il giudice
Antonianna Colli
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