CA
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 23.3.2022
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Belligoli, giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio telematico, con domicilio digitale pec Email_1
Appellante
Contro
, in qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Persona_1
Giancarlo Moro giusta mandato rilasciato in primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marghera, via Pacinotti n.4
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 780/2019 del 14.11.2019 nonché avverso la sentenza definitiva n. 701/2021 del 14.12.2021 del Tribunale del Lavoro di Padova.
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni: Per parte appellante: “”nel merito: in accoglimento dell'appello proposto e in riforma delle sentenze appellate, respingersi le domande proposte dalla sig.ra nei CP_1
1 confronti dell'appellante. Con integrale rifusione di spese e compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio””
Per parte appellata: “”rigettarsi tutte le domande svolte da Controparte_2 con il ricorso in appello e conseguentemente confermarsi le sentenze di primo grado del
Tribunale di Padova. In via subordinata. Si ripropongono integralmente, ai sensi dell'art. 346 cpc le domande e le istanze istruttorie contenute nel ricorso del primo grado o presenti nelle verbalizzazioni di causa.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza non definitiva n. 780/2019 del 14.11.2019 il Tribunale del Lavoro di
Padova, accertata la illegittimità delle riduzioni unilaterali operate dalla cooperativa Pt_1
[...
dell'orario di lavoro e della retribuzione, ha riconosciuto il diritto di ad CP_1 ottenere le differenze spettanti in ragione di quanto previsto per l'orario di lavoro a tempo pieno e quanto percepito per le ore di lavoro effettivamente svolto.
1.1 Il primo giudice, dato atto che il ricorrente ( ) era socio lavoratore della Persona_1 cooperativa convenuta, in forza di contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operaio e mansioni di facchino ed inquadramento nel 4° livello CCNL settore cooperative trasporti/facchinaggio, che aveva sempre prestato attività lavorativa nell'ambito dell'appalto commissionato alla Cooperativa dal Comune di Padova, che era stato utilizzato dalla Cooperativa solo nelle concrete occasioni di lavoro che si presentavano di volta in volta e che era stato conseguentemente retribuito solo per la attività lavorativa effettivamente resa, disattesa la eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, non ha ritenuto fondata la tesi esposta dalla a sostegno della legittimità della CP_2 riduzione unilaterale delle ore di lavoro.
1.2 Ha precisato che in base alla L. 142/01 le cooperative possono liberamente scegliere la tipologia di rapporto che intendono attuare con i soci lavoratori, demandando la legge ad un regolamento interno, approvato dall'assemblea, la definizione delle suddette tipologie lavorative. Una volta, però, attribuita ai soci una particolare tipologia di rapporto di lavoro nell'ambito di quelle previste dal Regolamento, ad essa è applicabile la disciplina giuridica propria della tipologia stessa.
Rispetto alla posizione della cooperativa circa la prevalenza del rapporto mutualistico rispetto al rapporto di lavoro subordinato con la conseguenza di non potersi estendere automaticamente al socio lavoratore tutta la disciplina del rapporto di lavoro, ha richiamato gli artt. 3 e 6 della legge n. 142 del 2001, rilevando come la possibilità della deroga in peius alle garanzie del rapporto di lavoro subordinato instaurato trovava accesso solo in caso di crisi aziendale e previa delibera assembleare, mentre nel caso di specie non vi era stata alcuna delibera dell'assemblea della cooperativa connessa ad una eventuale crisi della stessa che potesse giustificare la riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente rispetto al previsto full time.
Lo stesso Statuto adottato dalla escludeva che vi potesse essere sospensione o CP_2 riduzione dell'attività lavorativa del socio in assenza di un intervento degli organi sociali. Del tutto generica risultava, inoltre, la affermazione della cooperativa della necessità di garantire a tutti i soci lavoratori un'equa ripartizione delle occasioni di lavoro disponibili e di conseguire una più razionale organizzazione ed allocazione delle risorse atteso che ogni
2 singolo cantiere richiedeva la presenza di determinate professionalità, competenze ed esperienze. Non assumeva, altresì, rilievo l'asserita omessa mora accipiendi del datore di lavoro, nel senso che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro, non avrebbe mai comunicato al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento full time delle prestazioni lavorative atteso che il diritto a lavorare e ad essere retribuito a tempo pieno derivava dalle previsioni del contratto di lavoro.
1.3 In considerazione delle contestazioni sollevate dalla società convenuta riguardo ai conteggi depositati dal ricorrente, il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione delle somme effettivamente spettanti al lavoratore.
2. Espletata consulenza tecnica, con successiva sentenza definitiva n. 701/2021 del
14.12.2021 il Tribunale ha condannato la società cooperativa al pagamento in favore di della somma di € 17.458,96 con interessi e rivalutazione dalle singole rate CP_1 di maturazione al saldo dando, altresì, atto che alla data del 30.6.2016 il Tfr maturato da ammontava ad € 6.874,82. Persona_1
Ha condannato alla rifusione delle spese di lite oltre a quelle di Parte_1
CTU.
3. Avverso entrambe le decisioni ha proposto appello la con tre Parte_1 motivi.
succeduta nel processo quale erede di ha contestato le CP_1 Persona_1 ragioni di impugnazione insistendo per la conferma delle decisioni di primo grado.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 27 marzo 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo la società ha reiterato la eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi in data anteriore al primo atto interruttivo (notifica del ricorso del
14.10.2016) maturando il normale decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro in quanto assistito dalla garanzia di stabilità e richiamando, sul punto, precedenti di legittimità: Cass 17989/2018. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per un'errata lettura, ai sensi degli artt.1262 e ss c.c., del contratto di lavoro dell'appellato e per aver dichiarato il diritto del socio lavoratore ad essere remunerato a tempo pieno nonostante la mancata esecuzione di prestazioni lavorative nonché per violazione nell'interpretazione del Regolamento interno, dello Statuto della Cooperativa, del contratto individuale di lavoro e della legge 142/2001 nell'individuazione della disciplina applicabile al socio lavoratore. Ha sostenuto che il contratto, alla voce “orario di lavoro”, prevedeva testualmente: “Lei mette a disposizione la sua capacità professionale in relazione alla quantità di prestazioni disponibili per la Cooperativa. Entro tali limiti la sua disponibilità dichiarata all'atto dell'iscrizione a socio è: a full time”. Secondo l'appellante tale clausola andava interpretata non come previsione di un rapporto a tempo pieno, ma di un orario di lavoro completamente dipendente dalla “quantità di prestazioni disponibili” per la e, quindi, non fisso e predeterminato. CP_2
La disponibilità del socio trovava un limite massimo, in questa prospettiva, nella misura oraria del “tempo pieno”; di conseguenza nessuna riduzione dell'orario pattuito era stata operata dalla cooperativa.
3 Ha contestato la sentenza nella parte in cui afferma che “una volta … instaurato coi soci una particolare tipologia di rapporto di lavoro…ad essa è applicabile la disciplina giuridica propria della tipologia contrattuale prescelta” considerando tale conclusione in contrasto con l'art.1 comma 3 della legge n. 142 del 2001. Ha dedotto che al socio lavoratore non si estende automaticamente tutta la disciplina propria del rapporto di lavoro posto in essere con la cooperativa, ma solo quella che superi la valutazione di compatibilità (prevedendo la norma ora richiamata una verifica con riguardo agli “altri effetti giuridici” “in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore”). La Cooperativa ha imputato, quindi, alla sentenza un'inversione del processo logico che presiede all'inquadramento del rapporto lavorativo in quanto “ l'interprete è chiamato, prima, a definire esattamente le caratteristiche peculiari e specifiche del “lavoro cooperativo” delineato, con norme speciali, dal legislatore e, poi, sulla base di dette peculiari e speciali caratteristiche, valutare quali siano le ordinarie ed usuali norme che con tale peculiare e speciale sistema normativo non sono confliggenti.”. In particolare, il giudice non aveva considerato l'elemento caratterizzante l'attività della cooperativa condizionato dalle occasioni lavorative nel tempo variabili;
ha richiamato, in questa prospettiva, la previsione dell'art.1, comma 2, lett. d) della legge n.142 (“I soci lavoratori di cooperativa (…) d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”). Tale inquadramento del rapporto lavorativo del socio risente della relazione speciale che sussiste tra la posizione di socio e quella di lavoratore con la preminenza della prima (tanto che la delibera di esclusione da socio ha un automatico effetto in ordine alla risoluzione del rapporto lavorativo collegato, mentre la previsione di legge individua la relazione strumentale tra il rapporto di lavoro e il raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 1 legge cit.). Sotto un diverso profilo ha richiamato la previsione del proprio regolamento secondo il quale, all'art.1, è previsto che tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro: Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio (…) rimanendo fermo che, attraverso i citati contratti, il socio mette a disposizione le proprie capacità professionali in relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa (diposizione del tutto coerente con quella legale dell'art.1, comma 2, lett. d). Ha reputato inconferente ed errato il richiamo del primo giudice alle previsioni degli artt.3
e 6 della legge n.142; riferendosi alla prima ha puntualizzato che si tratta di norma che regolamenta solo ed esclusivamente la misura del corrispettivo della prestazione lavorativa e non quella della prestazione lavorativa, dovendosi tenere distinti i due piani: quantità della prestazione lavorativa dal contratto e “valore economico” della prestazione. Quanto alla seconda disposizione, in materia di regolamentazione delle situazioni di crisi, ha osservato che si tratta di disposizione del tutto inconferente rispetto all'esame della questione di causa, trattando delle ipotesi che legittimano una deroga in peius ai minimali retributivi rispetto al tema, del tutto diverso, della quantità di lavoro regolata dal contratto di lavoro.
Ha richiamato, infine, il precedente di questa Corte (sentenza n.606 del 2014) in tema di sospensione unilaterale da parte della cooperativa del rapporto lavorativo in caso di mancanza di occasioni di lavoro da offrire. Ha invocato, altresì, la previsione regolamentare di cui all'art.9 (in tema di raccolta delle occasioni lavorative della distribuzione delle attività connesse in ragione dei profili e qualità professionali dei soci), di talché si tratta di caratterizzazione del lavoro cooperativo che esula del tutto dalle situazioni di crisi a cui ha erroneamente rinviato la sentenza nell'esaminare la domanda. Ha evidenziato che il lavoratore giammai potrebbe pretendere il pagamento di retribuzioni per prestazioni lavorative non effettuate per mancanza di ulteriori occasioni lavorative e che
4 a erano state proposte tutte le occasioni lavorative originate dall'appalto in Persona_1 essere con il Controparte_3
Con il terzo motivo ha censurato la decisione per aver ritenuto irrilevante la necessità dell'offerta della prestazione lavorativa ai fini della costituzione in mora del datore di lavoro e del conseguente diritto al pagamento della retribuzione per le ore non lavorate.
Nel caso di specie il rapporto non era da considerarsi a tempo pieno e le parti si erano contrattualmente obbligate a dare e ricevere le prestazioni resesi in concreto disponibili.
Risultava pertanto indispensabile un formale atto di messa in mora per attivare il sinallagma contrattuale con le caratteristiche volute dalla norma inderogabile a dispetto della difforme ed illegittima volontà negoziale. Con il quarto motivo ha censurato la decisione impugnata per vizio di ultrapetizione avendo il lavoratore rivendicato esclusivamente il diritto al pagamento delle ore non lavorate fino al tempo pieno.
Il CTU avrebbe dovuto solamente quantificare le retribuzioni spettanti per le ore non lavorate (determinate in € 1.646,32) e non rimettere in discussione il trattamento economico di fatto praticato al lavoratore per le ore lavorate ovvero accertando l'esistenza del TFR nell'ammontare aggiornato come indicato nella relazione tecnica così individuando differenze retributive anche ad altri titoli non azionati in giudizio ed andando ben oltre il quesito sottopostogli.
6. L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione rilevando, quanto al primo motivo, la irrilevanza della sentenza della Cassazione in punto prescrizione richiamata dall'appellante, riguardando tale decisione una fattispecie di esclusione e di licenziamento del lavoratore da parte della CP_2
Riguardo al secondo motivo ha richiamato, sostanzialmente, il contenuto della decisione impugnata ribadendo la assoluta carenza di qualsivoglia allegazione e prova delle ragioni di mercato, produttive e organizzative che avrebbero potuto (in presenza di delibera assembleare) giustificare una riduzione dell'orario di lavoro, non venendo fatto accenno ad alcuna situazione di crisi della cooperativa nel periodo di causa o di diminuzione e/o riduzione delle commesse tali da determinare una sospensione dell'attività di lavoro. Avuto riguardo alla mancata comunicazione di messa in mora del datore di lavoro in punto prestazioni lavorative e del conseguente diritto al pagamento della retribuzione per le ore non lavorate, di cui al terzo motivo, ha richiamato la motivazione della decisione impugnata ribadendo come nella fattispecie vi era un contratto full time ab initio che non necessitava da parte del lavoratore di dimostrare la propria disponibilità all'esecuzione di un lavoro full time. Sul quarto motivo ha rilevato come il CTU avesse correttamente operato, anche ampliando il campo di disamina, per rispondere al quesito sottopostogli dal primo giudice evidenziando, altresì, che rispetto al modus operandi, non vi era stata alcuna contestazione da parte del CTP della resistente che aveva accettato il contradditorio ed aveva formulato anche specifiche osservazioni al quale il CTU aveva poi compiutamente risposto e precisando, inoltre, che alcuna eccezione era stata sollevata in tal senso dalla odierna appellante nella prima udienza utile successiva al deposito della relazione peritale.
7. L'appello è parzialmente fondato limitatamente alla eccezione di prescrizione sollevata con il primo motivo di impugnazione.
8. In adesione all'orientamento di legittimità richiamato dall'appellante e ad altri precedenti di questa Corte in fattispecie assimilabili (per tutte sent. 296/2024), con riferimento alla questione della decorrenza della prescrizione dei diritti del socio lavoratore di cooperativa in corso di rapporto di lavoro, il Collegio richiama, ex art 118 disp. att. c.p.c., Cass. 17989/2018 (orientamento ribadito da Cass. 27783/2022) ed in ordine al quale non sono stati addotti in questa sede argomenti che inducano a discostarsi.
5
8.1 Per l'effetto, dovendosi individuare quale atto interruttivo utile della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (del 14 ottobre 2016) sono da considerarsi prescritte le differenze maturate in epoca antecedente all'ottobre 2011. In conseguenza l'importo capitale spettante per differenze retributive (da ottobre 2011) è pari ad € 15.142,53 (€ 17.458,96 indicati in sentenza detratti € 2.316,43 per differenze maturate da luglio 2010 a settembre 2011).
9. Rispetto agli altri motivi l'appello è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni che seguono.
10. Quanto alle questioni di merito, di cui al secondo e terzo motivo, si richiama, anche ai sensi dell'artt. 118 disp att. c.p.c., il recente pronunciamento di questa Corte in fattispecie sovrapponibile, di cui alla sentenza 738/2024: “” 3.1) Va precisato, quanto al primo motivo, che la clausola contrattuale non è affatto eloquente circa l'individuazione di un orario lavorativo escludente quello a tempo pieno.
Tale opzione implica che, pacifica la natura subordinata del rapporto di lavoro, esso fosse inquadrabile in base ad altri tipi contrattuali, quali il rapporto a tempo parziale ovvero cosiddetto a chiamata. Nessuna deduzione sul punto è svolta dall'appellante. 3.2) Va premesso che il quadro normativo che fa leva sulla legge n.142 del 2001 di riferimento deve essere completato con il richiamo al decreto legislativo n.61 del 2000 e
n.66 del 2003. Posto che la regola generale è fissata dall'art.3 del d.l.vo n.66 del 20023 in base al quale
“l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”, costituisce principio di diritto ormai consolidato quello in base al quale “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part- time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed
è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. 18 marzo 2004, n. 5518; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2033)” (in motivazione, più di recente, Sentenza n.14684 del 2016). 3.3) Tantomeno risulta regolato il regime di “disponibilità”. La fallacia della deduzione della società appellante si evidenzia già nell'affermazione in cui non vi sarebbe predeterminazione dell'orario di lavoro. Se così fosse è evidente che il rapporto di lavoro dovrebbe presumersi a tempo pieno. D'altra parte, una lettura coerente con il quadro normativo di riferimento impone di interpretare la clausola in commento da un lato come impegnativa per il lavoratore ad osservare un orario a tempo pieno e, dall'altro, impegnativa per la società a non richiedere un impegno lavorativo di durata superiore a quello previsto per il tempo pieno.
Nessun altro significato è consentito attribuire alla clausola. Non può determinare una revisione di tale lettura il riferimento alla “quantità di prestazioni disponibili per la Cooperativa.”. La formula, di contenuto obiettivamente ambiguo, non può essere utilizzata per ritenere che la disponibilità di prestazioni sia condizione necessaria affinché operi la chiamata del socio lavoratore, risolvendosi la previsione in una condizione meramente potestativa, in sintesi, così enucleabile: “ti chiamo a lavorare in quanto abbia lavoro da darti”, radicalmente incompatibile (e nulla: Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 6928 del 26/05/2000, Rv. 536936 - 01) con il tipo contrattuale prescelto, ossia quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3.4) La stessa giurisprudenza appena citata (relativa ad un rapporto di lavoro con una cooperativa sociale) prosegue il proprio ragionamento affermando: “In ordine poi alla variazione in diminuzione dell'orario lavorativo, si ritiene che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di
6 corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta;
ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo di una impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al predetto, perché non prevedibili, ne' evitabili, ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali e "salvo comunque un eventuale accordo tra le parti" (cfr., in tali termini, Cass. 19.1.2018 n. 1375, con richiamo a Cass. 16 aprile 2004, n. 7300).” (Cass. n.14684 cit.). 3.5) Sul punto è risultata del tutto carente la prova di tale impossibilità e, ancor, prima, un'adeguata deduzione a tale riguardo. La società si limita a rappresentare che il lavoratore era stato associati alla cooperativa ed assunto come lavoratori dipendenti proprio per far fronte alle esigenze di facchinaggio del Comune di Padova, loro iniziale sede di lavoro”. Tale limitazione, peraltro, non eloquente circa i limiti di disponibilità per il prosieguo del rapporto lavorativo, è in contrasto con la clausola indicante l'ammissione a socio contenuta nella lettera di assunzione (“Trasporti Facchinaggio Padova a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda della Cooperativa Solidarietà”). 3.6) Quanto al secondo motivo, incentrato, sul tema della compatibilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato con quello del socio lavoratore va rilevato che il regime derogatorio dell'art.2 della legge n.142 non esclude affatto la disciplina regolatrice dell'orario di lavoro sopra richiamata. Sul tema va ricordato, seguendo l'orientamento, anche di recente espresso dalla Corte di Cassazione, che “Come noto, attraverso l'adesione alla c.d. teoria dualistica dei due rapporti giuridici collegati, la legge n. 142/2001 si è proposta di rimuovere le incertezze che da sempre hanno caratterizzato sul piano della disciplina giuridica la posizione di socio lavoratore di cooperativa in merito alla fruizione di almeno talune garanzie giuslavoristiche, via via riconosciute dalla giurisprudenza e dallo stesso ordinamento, ma senza un corrispondente fondamento sistematico. Posto che si era fin lì ritenuto, secondo la c.d. teoria monista, che la prestazione di lavoro (pur necessaria ai fini della fattispecie) trovasse titolo nel contratto di società, nella cui causa giuridica veniva quindi ricondotta anche la prestazione di lavoro.
Prendendo posizione sul vivace e risalente dibattito che ha preceduto la sua emanazione, la legge n. 142 ha invece chiarito espressamente che lo scambio mutualistico avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio avviene sulla base di un
“distinto ed ulteriore” contratto (solo “ulteriore” dopo la legge n. 30/2003) da quello di società; sicché il lavoro cooperativo è divenuto il “luogo di convergenza di più cause contrattuali” (di cui parlano pure le Sez. unite di questa Corte nella sentenza n.27436/2017). Secondo l'art.
1.3 prima parte della legge n. 142/2001 il contratto di lavoro (avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative), capace di dischiudere, questa volta senza incertezze interpretative (ma nei termini e nei limiti previsti dalla stessa disciplina di legge), l'accesso all'agognato mondo del diritto di lavoro, potrà essere, a seconda dei casi, un contratto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 51/2015 ha riconosciuto che “con detta legge il legislatore ha portato a compimento e sviluppato precedenti indirizzi, espressi a livello sia normativo sia giurisprudenziale volti ad estendere la tutela propria del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative”. Ed invero, attraverso il riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro, la legge n. 142/2001 ha consentito di riconoscere –
7 lavoristiche regolate nella medesima legge ed inoltre tutte le diverse garanzie previste nell'ordinamento nelle altre normative di tutela del lavoro in generale, fatta salva una verifica di compatibilità rimessa all'interprete. Il 3° comma dell'art.1 della legge 142 prosegue infatti affermando che “dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”. Dunque ai soci lavoratori si applicano anzitutto le speciali regole previste dalla stessa legge n. 142/2001 (artt. 2, 3, 4, 5 e 6); ed in secondo luogo le regole comuni previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore come delineata dalla legge medesima. Ciò, appunto, attraverso la verifica di compatibilità rimessa all'interprete, il quale dovrà effettuarla con riferimento al rispetto della inscindibilità dei due rapporti ed alla funzionalizzazione di essi al raggiungimento degli scopi sociali. Ed invero non tutte le regole lavoristiche sono comunque applicabili al socio di lavoro. Alcune di esse sono escluse dalla stessa legge 142/2001 (ad es. secondo l'art.2 della l.142 non si applica l'art.18 dello Statuto ogni qualvolta venga a cessare col rapporto di lavoro quello associativo;
ed inoltre secondo l'art. 5 della legge con l'esclusione del rapporto associativo si estingue ex lege quello di lavoro, senza quindi la necessità di intimare alcun licenziamento). Mentre, come già detto, altre previsioni lavoristiche possono essere escluse sulla base della verifica di compatibilità che la legge rimette all'interprete.” (in motivazione Ordinanza n.26071 del 2024). 3.7) Con riguardo a tale criterio orientatore e alla sua applicazione al caso in esame la società si duole della mancata considerazione della peculiarità dello statuto della società cooperativa evidenziando che il regolamento e il contratto individuale, stabiliscono
“l'assai diverso diritto del socio lavoratore subordinato alla distribuzione, secondo equità, delle occasioni di lavoro concretamente ed effettivamente disponibili per la Cooperativa.”: tale condizione pone il sistema cooperativo (in cui ha rilievo centrale la “quantità delle prestazioni di lavoro disponibili” ex art.1 comma 2 lett. d) legge n.142 cit) in aperto contrasto con la disciplina invocata dal primo giudice.
Sul punto il collegio - in sostanziale adesione con l'argomento adottato dal primo giudice
- osserva che la scelta del tipo contrattuale ricade nell'ambito delle scelte organizzative della cooperativa come per qualsiasi datore di lavoro, per cui , la possibilità di optare per le più adeguate e flessibili forme contrattuali costituisce una lecita ed adeguata modalità di impego del socio (art.1, comma 3, legge n.142 cit.: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale…”). Si tratta di scelta che precede l'utilizzazione del socio lavoratore e, quindi, condiziona ed impegna con la propria organizzazione anche il datore di lavoro che opera nell'ambito del sistema cooperativo.
Non può ricadere, quindi, sul singolo socio una temporanea o ridotta disponibilità di attività lavorativa, se non nei limiti sopra delineati e, in questa sede, mai prospettatati come ricorrenti. Né il richiamo all'art.1 comma 2 lett. d) svolge un ruolo chiarificatore nei termini prospettai dall'appellante: si tratta di norma di carattere programmatico che impegna la società cooperativa, ma che nulla esplica circa i limiti di compatibilità con il tipo contrattuale del rapporto di lavoro subordinato e con la disciplina del tempo lavorativo ad esso connessa. Né può avere rilievo il carattere strumentale del lavoro del socio rispetto al perseguimento delle finalità sociali. Tal connotazione è propria di qualsiasi attività imprenditoriale mentre la peculiarità del rapporto del socio lavoratore trova compiuta regolamentazione per quanto concerne la cessazione del rapporto lavorativo nella previsione di legge (lo stesso articolo 2 della legge n.142) e nell'interpretazione che la giurisprudenza ne ha dato, senza che ciò interferisca con la questione qui dibattuta.
3.8) Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi assorbito il terzo motivo di impugnazione.
8 Non ha rilievo, infine, il precedente di questa Corte citato in cui la questione di causa atteneva alla legittimità della mancata retribuzione in costanza di una sospensione del rapporto di lavoro e del richiamo al regolamento della cooperativa che regolava i casi di sospensione, situazione, in questo caso neppure adombrata.””
11. Quanto al rilievo di ultrapetizione di cui al quarto motivo va osservato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente aveva lamentato e denunziato numerose irregolarità poste in essere dal datore di lavoro, prima tra tutte la prassi di ridurre unilateralmente ed arbitrariamente i tempi della prestazione lavorativa del dipendente oltre all'errato calcolo del lavoro straordinario, all'errata applicazione delle maggiorazioni per il lavoro svolto il sabato e la domenica ed alla mancata indicazione in busta paga dei rol. Dai conteggi prodotti dall'originario ricorrente a supporto della domanda proposta (doc 4a e 4b) emergevano chiaramente le differenze retributive rivendicate in base ai titoli precisati nel corpo dell'atto introduttivo, ed in particolare per paga oraria, per retribuzione giornaliera, per festività, per lavoro svolto nei giorni di sabato e domenica, per straordinario diurno, per lavoro festivo, per lavoro notturno e per 13^ mensilità. Nello stesso quesito posto al CTU in occasione del conferimento dell'incarico era stato richiesto al consulente, in maniera generica, di accertare, alla luce della sentenza non definitiva e sulla base della documentazione in atti, le differenze retributive spettanti alla parte ricorrente derivanti dalla differenza delle retribuzioni dovuta per il tempo pieno e quelle effettivamente corrisposte. Il CTU, nell'elaborato peritale, ha chiarito di aver utilizzato, nella predisposizione dei conteggi, esclusivamente i dati indicati nei LUL (per lavoro ordinario, straordinario feriale e festivo, rol), di aver preso in considerazione i CCNL in vigore succedutisi nel tempo e di aver calcolato il dovuto in relazione al mancato adeguamento della retribuzione a quella tabellare e all'errata percentuale applicata al lavoro straordinario individuando, per correlazione, anche il TFR maturato in conseguenza della maggiore retribuzione dovuta.
Non sono stati, dunque, utilizzati dati diversi da quelli comunicati dal datore di lavoro nei
LUL ed il CTU ha determinato le differenze sulla base del CCNL per tempo applicabile.
Peraltro, in occasione delle operazioni peritali svolte in contraddittorio con i consulenti di parte, non è stato mosso alcun rilievo rispetto ai criteri ed alle modalità utilizzate dal CTU per l'elaborazione dei conteggi, né successivamente al deposito in giudizio della consulenza e, tantomeno, nel prosieguo del processo di primo grado, sono state svolte osservazioni critiche o doglianze rispetto alle voci considerate, alla quantificazione operata ed alle modalità di calcolo della CTU. Quanto al TFR (indicato dal consulente nell'elaborato e richiamato nella decisione) la sentenza definitiva non contiene, sul punto, una statuizione di condanna ma si limita ad individuare l'esatto ammontare di tale emolumento maturato al giugno 2016 in base alle voci retributive che andavano effettivamente applicate e che influivano sulla corretta determinazione del suddetto trattamento.
Non risulta, dunque, realizzatosi alcun vizio di ultrapetizione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, conseguentemente, a carico della appellante e si liquidano in rapporto al valore di causa (da € 5.200,00 ad CP_2
€ 26.000,00) nel medio in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato costituito in giudizio per fattane anticipazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
9 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la intervenuta prescrizione delle differenze retributive maturate anteriormente al mese di ottobre 2011 rideterminando l'importo capitale in € 15.142,53;
2) conferma, per il resto la sentenza impugnata;
3) condanna la società appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed iva con distrazione in favore del procuratore costituito anticipatario.
Venezia, 27 marzo 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 23.3.2022
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giampiero Belligoli, giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio telematico, con domicilio digitale pec Email_1
Appellante
Contro
, in qualità di erede di , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Persona_1
Giancarlo Moro giusta mandato rilasciato in primo grado, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marghera, via Pacinotti n.4
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n. 780/2019 del 14.11.2019 nonché avverso la sentenza definitiva n. 701/2021 del 14.12.2021 del Tribunale del Lavoro di Padova.
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni: Per parte appellante: “”nel merito: in accoglimento dell'appello proposto e in riforma delle sentenze appellate, respingersi le domande proposte dalla sig.ra nei CP_1
1 confronti dell'appellante. Con integrale rifusione di spese e compensi di causa per entrambi i gradi del giudizio””
Per parte appellata: “”rigettarsi tutte le domande svolte da Controparte_2 con il ricorso in appello e conseguentemente confermarsi le sentenze di primo grado del
Tribunale di Padova. In via subordinata. Si ripropongono integralmente, ai sensi dell'art. 346 cpc le domande e le istanze istruttorie contenute nel ricorso del primo grado o presenti nelle verbalizzazioni di causa.
Con rifusione di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza non definitiva n. 780/2019 del 14.11.2019 il Tribunale del Lavoro di
Padova, accertata la illegittimità delle riduzioni unilaterali operate dalla cooperativa Pt_1
[...
dell'orario di lavoro e della retribuzione, ha riconosciuto il diritto di ad CP_1 ottenere le differenze spettanti in ragione di quanto previsto per l'orario di lavoro a tempo pieno e quanto percepito per le ore di lavoro effettivamente svolto.
1.1 Il primo giudice, dato atto che il ricorrente ( ) era socio lavoratore della Persona_1 cooperativa convenuta, in forza di contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di operaio e mansioni di facchino ed inquadramento nel 4° livello CCNL settore cooperative trasporti/facchinaggio, che aveva sempre prestato attività lavorativa nell'ambito dell'appalto commissionato alla Cooperativa dal Comune di Padova, che era stato utilizzato dalla Cooperativa solo nelle concrete occasioni di lavoro che si presentavano di volta in volta e che era stato conseguentemente retribuito solo per la attività lavorativa effettivamente resa, disattesa la eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, non ha ritenuto fondata la tesi esposta dalla a sostegno della legittimità della CP_2 riduzione unilaterale delle ore di lavoro.
1.2 Ha precisato che in base alla L. 142/01 le cooperative possono liberamente scegliere la tipologia di rapporto che intendono attuare con i soci lavoratori, demandando la legge ad un regolamento interno, approvato dall'assemblea, la definizione delle suddette tipologie lavorative. Una volta, però, attribuita ai soci una particolare tipologia di rapporto di lavoro nell'ambito di quelle previste dal Regolamento, ad essa è applicabile la disciplina giuridica propria della tipologia stessa.
Rispetto alla posizione della cooperativa circa la prevalenza del rapporto mutualistico rispetto al rapporto di lavoro subordinato con la conseguenza di non potersi estendere automaticamente al socio lavoratore tutta la disciplina del rapporto di lavoro, ha richiamato gli artt. 3 e 6 della legge n. 142 del 2001, rilevando come la possibilità della deroga in peius alle garanzie del rapporto di lavoro subordinato instaurato trovava accesso solo in caso di crisi aziendale e previa delibera assembleare, mentre nel caso di specie non vi era stata alcuna delibera dell'assemblea della cooperativa connessa ad una eventuale crisi della stessa che potesse giustificare la riduzione dell'orario di lavoro del ricorrente rispetto al previsto full time.
Lo stesso Statuto adottato dalla escludeva che vi potesse essere sospensione o CP_2 riduzione dell'attività lavorativa del socio in assenza di un intervento degli organi sociali. Del tutto generica risultava, inoltre, la affermazione della cooperativa della necessità di garantire a tutti i soci lavoratori un'equa ripartizione delle occasioni di lavoro disponibili e di conseguire una più razionale organizzazione ed allocazione delle risorse atteso che ogni
2 singolo cantiere richiedeva la presenza di determinate professionalità, competenze ed esperienze. Non assumeva, altresì, rilievo l'asserita omessa mora accipiendi del datore di lavoro, nel senso che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro, non avrebbe mai comunicato al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento full time delle prestazioni lavorative atteso che il diritto a lavorare e ad essere retribuito a tempo pieno derivava dalle previsioni del contratto di lavoro.
1.3 In considerazione delle contestazioni sollevate dalla società convenuta riguardo ai conteggi depositati dal ricorrente, il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria per la quantificazione delle somme effettivamente spettanti al lavoratore.
2. Espletata consulenza tecnica, con successiva sentenza definitiva n. 701/2021 del
14.12.2021 il Tribunale ha condannato la società cooperativa al pagamento in favore di della somma di € 17.458,96 con interessi e rivalutazione dalle singole rate CP_1 di maturazione al saldo dando, altresì, atto che alla data del 30.6.2016 il Tfr maturato da ammontava ad € 6.874,82. Persona_1
Ha condannato alla rifusione delle spese di lite oltre a quelle di Parte_1
CTU.
3. Avverso entrambe le decisioni ha proposto appello la con tre Parte_1 motivi.
succeduta nel processo quale erede di ha contestato le CP_1 Persona_1 ragioni di impugnazione insistendo per la conferma delle decisioni di primo grado.
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 27 marzo 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Con il primo motivo la società ha reiterato la eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi in data anteriore al primo atto interruttivo (notifica del ricorso del
14.10.2016) maturando il normale decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro in quanto assistito dalla garanzia di stabilità e richiamando, sul punto, precedenti di legittimità: Cass 17989/2018. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per un'errata lettura, ai sensi degli artt.1262 e ss c.c., del contratto di lavoro dell'appellato e per aver dichiarato il diritto del socio lavoratore ad essere remunerato a tempo pieno nonostante la mancata esecuzione di prestazioni lavorative nonché per violazione nell'interpretazione del Regolamento interno, dello Statuto della Cooperativa, del contratto individuale di lavoro e della legge 142/2001 nell'individuazione della disciplina applicabile al socio lavoratore. Ha sostenuto che il contratto, alla voce “orario di lavoro”, prevedeva testualmente: “Lei mette a disposizione la sua capacità professionale in relazione alla quantità di prestazioni disponibili per la Cooperativa. Entro tali limiti la sua disponibilità dichiarata all'atto dell'iscrizione a socio è: a full time”. Secondo l'appellante tale clausola andava interpretata non come previsione di un rapporto a tempo pieno, ma di un orario di lavoro completamente dipendente dalla “quantità di prestazioni disponibili” per la e, quindi, non fisso e predeterminato. CP_2
La disponibilità del socio trovava un limite massimo, in questa prospettiva, nella misura oraria del “tempo pieno”; di conseguenza nessuna riduzione dell'orario pattuito era stata operata dalla cooperativa.
3 Ha contestato la sentenza nella parte in cui afferma che “una volta … instaurato coi soci una particolare tipologia di rapporto di lavoro…ad essa è applicabile la disciplina giuridica propria della tipologia contrattuale prescelta” considerando tale conclusione in contrasto con l'art.1 comma 3 della legge n. 142 del 2001. Ha dedotto che al socio lavoratore non si estende automaticamente tutta la disciplina propria del rapporto di lavoro posto in essere con la cooperativa, ma solo quella che superi la valutazione di compatibilità (prevedendo la norma ora richiamata una verifica con riguardo agli “altri effetti giuridici” “in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore”). La Cooperativa ha imputato, quindi, alla sentenza un'inversione del processo logico che presiede all'inquadramento del rapporto lavorativo in quanto “ l'interprete è chiamato, prima, a definire esattamente le caratteristiche peculiari e specifiche del “lavoro cooperativo” delineato, con norme speciali, dal legislatore e, poi, sulla base di dette peculiari e speciali caratteristiche, valutare quali siano le ordinarie ed usuali norme che con tale peculiare e speciale sistema normativo non sono confliggenti.”. In particolare, il giudice non aveva considerato l'elemento caratterizzante l'attività della cooperativa condizionato dalle occasioni lavorative nel tempo variabili;
ha richiamato, in questa prospettiva, la previsione dell'art.1, comma 2, lett. d) della legge n.142 (“I soci lavoratori di cooperativa (…) d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”). Tale inquadramento del rapporto lavorativo del socio risente della relazione speciale che sussiste tra la posizione di socio e quella di lavoratore con la preminenza della prima (tanto che la delibera di esclusione da socio ha un automatico effetto in ordine alla risoluzione del rapporto lavorativo collegato, mentre la previsione di legge individua la relazione strumentale tra il rapporto di lavoro e il raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 1 legge cit.). Sotto un diverso profilo ha richiamato la previsione del proprio regolamento secondo il quale, all'art.1, è previsto che tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro: Subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio (…) rimanendo fermo che, attraverso i citati contratti, il socio mette a disposizione le proprie capacità professionali in relazione alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa (diposizione del tutto coerente con quella legale dell'art.1, comma 2, lett. d). Ha reputato inconferente ed errato il richiamo del primo giudice alle previsioni degli artt.3
e 6 della legge n.142; riferendosi alla prima ha puntualizzato che si tratta di norma che regolamenta solo ed esclusivamente la misura del corrispettivo della prestazione lavorativa e non quella della prestazione lavorativa, dovendosi tenere distinti i due piani: quantità della prestazione lavorativa dal contratto e “valore economico” della prestazione. Quanto alla seconda disposizione, in materia di regolamentazione delle situazioni di crisi, ha osservato che si tratta di disposizione del tutto inconferente rispetto all'esame della questione di causa, trattando delle ipotesi che legittimano una deroga in peius ai minimali retributivi rispetto al tema, del tutto diverso, della quantità di lavoro regolata dal contratto di lavoro.
Ha richiamato, infine, il precedente di questa Corte (sentenza n.606 del 2014) in tema di sospensione unilaterale da parte della cooperativa del rapporto lavorativo in caso di mancanza di occasioni di lavoro da offrire. Ha invocato, altresì, la previsione regolamentare di cui all'art.9 (in tema di raccolta delle occasioni lavorative della distribuzione delle attività connesse in ragione dei profili e qualità professionali dei soci), di talché si tratta di caratterizzazione del lavoro cooperativo che esula del tutto dalle situazioni di crisi a cui ha erroneamente rinviato la sentenza nell'esaminare la domanda. Ha evidenziato che il lavoratore giammai potrebbe pretendere il pagamento di retribuzioni per prestazioni lavorative non effettuate per mancanza di ulteriori occasioni lavorative e che
4 a erano state proposte tutte le occasioni lavorative originate dall'appalto in Persona_1 essere con il Controparte_3
Con il terzo motivo ha censurato la decisione per aver ritenuto irrilevante la necessità dell'offerta della prestazione lavorativa ai fini della costituzione in mora del datore di lavoro e del conseguente diritto al pagamento della retribuzione per le ore non lavorate.
Nel caso di specie il rapporto non era da considerarsi a tempo pieno e le parti si erano contrattualmente obbligate a dare e ricevere le prestazioni resesi in concreto disponibili.
Risultava pertanto indispensabile un formale atto di messa in mora per attivare il sinallagma contrattuale con le caratteristiche volute dalla norma inderogabile a dispetto della difforme ed illegittima volontà negoziale. Con il quarto motivo ha censurato la decisione impugnata per vizio di ultrapetizione avendo il lavoratore rivendicato esclusivamente il diritto al pagamento delle ore non lavorate fino al tempo pieno.
Il CTU avrebbe dovuto solamente quantificare le retribuzioni spettanti per le ore non lavorate (determinate in € 1.646,32) e non rimettere in discussione il trattamento economico di fatto praticato al lavoratore per le ore lavorate ovvero accertando l'esistenza del TFR nell'ammontare aggiornato come indicato nella relazione tecnica così individuando differenze retributive anche ad altri titoli non azionati in giudizio ed andando ben oltre il quesito sottopostogli.
6. L'appellato ha contestato le ragioni di impugnazione rilevando, quanto al primo motivo, la irrilevanza della sentenza della Cassazione in punto prescrizione richiamata dall'appellante, riguardando tale decisione una fattispecie di esclusione e di licenziamento del lavoratore da parte della CP_2
Riguardo al secondo motivo ha richiamato, sostanzialmente, il contenuto della decisione impugnata ribadendo la assoluta carenza di qualsivoglia allegazione e prova delle ragioni di mercato, produttive e organizzative che avrebbero potuto (in presenza di delibera assembleare) giustificare una riduzione dell'orario di lavoro, non venendo fatto accenno ad alcuna situazione di crisi della cooperativa nel periodo di causa o di diminuzione e/o riduzione delle commesse tali da determinare una sospensione dell'attività di lavoro. Avuto riguardo alla mancata comunicazione di messa in mora del datore di lavoro in punto prestazioni lavorative e del conseguente diritto al pagamento della retribuzione per le ore non lavorate, di cui al terzo motivo, ha richiamato la motivazione della decisione impugnata ribadendo come nella fattispecie vi era un contratto full time ab initio che non necessitava da parte del lavoratore di dimostrare la propria disponibilità all'esecuzione di un lavoro full time. Sul quarto motivo ha rilevato come il CTU avesse correttamente operato, anche ampliando il campo di disamina, per rispondere al quesito sottopostogli dal primo giudice evidenziando, altresì, che rispetto al modus operandi, non vi era stata alcuna contestazione da parte del CTP della resistente che aveva accettato il contradditorio ed aveva formulato anche specifiche osservazioni al quale il CTU aveva poi compiutamente risposto e precisando, inoltre, che alcuna eccezione era stata sollevata in tal senso dalla odierna appellante nella prima udienza utile successiva al deposito della relazione peritale.
7. L'appello è parzialmente fondato limitatamente alla eccezione di prescrizione sollevata con il primo motivo di impugnazione.
8. In adesione all'orientamento di legittimità richiamato dall'appellante e ad altri precedenti di questa Corte in fattispecie assimilabili (per tutte sent. 296/2024), con riferimento alla questione della decorrenza della prescrizione dei diritti del socio lavoratore di cooperativa in corso di rapporto di lavoro, il Collegio richiama, ex art 118 disp. att. c.p.c., Cass. 17989/2018 (orientamento ribadito da Cass. 27783/2022) ed in ordine al quale non sono stati addotti in questa sede argomenti che inducano a discostarsi.
5
8.1 Per l'effetto, dovendosi individuare quale atto interruttivo utile della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., la notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (del 14 ottobre 2016) sono da considerarsi prescritte le differenze maturate in epoca antecedente all'ottobre 2011. In conseguenza l'importo capitale spettante per differenze retributive (da ottobre 2011) è pari ad € 15.142,53 (€ 17.458,96 indicati in sentenza detratti € 2.316,43 per differenze maturate da luglio 2010 a settembre 2011).
9. Rispetto agli altri motivi l'appello è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni che seguono.
10. Quanto alle questioni di merito, di cui al secondo e terzo motivo, si richiama, anche ai sensi dell'artt. 118 disp att. c.p.c., il recente pronunciamento di questa Corte in fattispecie sovrapponibile, di cui alla sentenza 738/2024: “” 3.1) Va precisato, quanto al primo motivo, che la clausola contrattuale non è affatto eloquente circa l'individuazione di un orario lavorativo escludente quello a tempo pieno.
Tale opzione implica che, pacifica la natura subordinata del rapporto di lavoro, esso fosse inquadrabile in base ad altri tipi contrattuali, quali il rapporto a tempo parziale ovvero cosiddetto a chiamata. Nessuna deduzione sul punto è svolta dall'appellante. 3.2) Va premesso che il quadro normativo che fa leva sulla legge n.142 del 2001 di riferimento deve essere completato con il richiamo al decreto legislativo n.61 del 2000 e
n.66 del 2003. Posto che la regola generale è fissata dall'art.3 del d.l.vo n.66 del 20023 in base al quale
“l'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali”, costituisce principio di diritto ormai consolidato quello in base al quale “il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part- time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed
è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa (Cass. 18 marzo 2004, n. 5518; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2033)” (in motivazione, più di recente, Sentenza n.14684 del 2016). 3.3) Tantomeno risulta regolato il regime di “disponibilità”. La fallacia della deduzione della società appellante si evidenzia già nell'affermazione in cui non vi sarebbe predeterminazione dell'orario di lavoro. Se così fosse è evidente che il rapporto di lavoro dovrebbe presumersi a tempo pieno. D'altra parte, una lettura coerente con il quadro normativo di riferimento impone di interpretare la clausola in commento da un lato come impegnativa per il lavoratore ad osservare un orario a tempo pieno e, dall'altro, impegnativa per la società a non richiedere un impegno lavorativo di durata superiore a quello previsto per il tempo pieno.
Nessun altro significato è consentito attribuire alla clausola. Non può determinare una revisione di tale lettura il riferimento alla “quantità di prestazioni disponibili per la Cooperativa.”. La formula, di contenuto obiettivamente ambiguo, non può essere utilizzata per ritenere che la disponibilità di prestazioni sia condizione necessaria affinché operi la chiamata del socio lavoratore, risolvendosi la previsione in una condizione meramente potestativa, in sintesi, così enucleabile: “ti chiamo a lavorare in quanto abbia lavoro da darti”, radicalmente incompatibile (e nulla: Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 6928 del 26/05/2000, Rv. 536936 - 01) con il tipo contrattuale prescelto, ossia quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3.4) La stessa giurisprudenza appena citata (relativa ad un rapporto di lavoro con una cooperativa sociale) prosegue il proprio ragionamento affermando: “In ordine poi alla variazione in diminuzione dell'orario lavorativo, si ritiene che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di
6 corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta;
ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo di una impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al predetto, perché non prevedibili, ne' evitabili, ne' riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali e "salvo comunque un eventuale accordo tra le parti" (cfr., in tali termini, Cass. 19.1.2018 n. 1375, con richiamo a Cass. 16 aprile 2004, n. 7300).” (Cass. n.14684 cit.). 3.5) Sul punto è risultata del tutto carente la prova di tale impossibilità e, ancor, prima, un'adeguata deduzione a tale riguardo. La società si limita a rappresentare che il lavoratore era stato associati alla cooperativa ed assunto come lavoratori dipendenti proprio per far fronte alle esigenze di facchinaggio del Comune di Padova, loro iniziale sede di lavoro”. Tale limitazione, peraltro, non eloquente circa i limiti di disponibilità per il prosieguo del rapporto lavorativo, è in contrasto con la clausola indicante l'ammissione a socio contenuta nella lettera di assunzione (“Trasporti Facchinaggio Padova a seguito dell'acquisto del ramo d'azienda della Cooperativa Solidarietà”). 3.6) Quanto al secondo motivo, incentrato, sul tema della compatibilità della disciplina del rapporto di lavoro subordinato con quello del socio lavoratore va rilevato che il regime derogatorio dell'art.2 della legge n.142 non esclude affatto la disciplina regolatrice dell'orario di lavoro sopra richiamata. Sul tema va ricordato, seguendo l'orientamento, anche di recente espresso dalla Corte di Cassazione, che “Come noto, attraverso l'adesione alla c.d. teoria dualistica dei due rapporti giuridici collegati, la legge n. 142/2001 si è proposta di rimuovere le incertezze che da sempre hanno caratterizzato sul piano della disciplina giuridica la posizione di socio lavoratore di cooperativa in merito alla fruizione di almeno talune garanzie giuslavoristiche, via via riconosciute dalla giurisprudenza e dallo stesso ordinamento, ma senza un corrispondente fondamento sistematico. Posto che si era fin lì ritenuto, secondo la c.d. teoria monista, che la prestazione di lavoro (pur necessaria ai fini della fattispecie) trovasse titolo nel contratto di società, nella cui causa giuridica veniva quindi ricondotta anche la prestazione di lavoro.
Prendendo posizione sul vivace e risalente dibattito che ha preceduto la sua emanazione, la legge n. 142 ha invece chiarito espressamente che lo scambio mutualistico avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio avviene sulla base di un
“distinto ed ulteriore” contratto (solo “ulteriore” dopo la legge n. 30/2003) da quello di società; sicché il lavoro cooperativo è divenuto il “luogo di convergenza di più cause contrattuali” (di cui parlano pure le Sez. unite di questa Corte nella sentenza n.27436/2017). Secondo l'art.
1.3 prima parte della legge n. 142/2001 il contratto di lavoro (avente ad oggetto la prestazione di attività lavorative), capace di dischiudere, questa volta senza incertezze interpretative (ma nei termini e nei limiti previsti dalla stessa disciplina di legge), l'accesso all'agognato mondo del diritto di lavoro, potrà essere, a seconda dei casi, un contratto di lavoro subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui il socio contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 51/2015 ha riconosciuto che “con detta legge il legislatore ha portato a compimento e sviluppato precedenti indirizzi, espressi a livello sia normativo sia giurisprudenziale volti ad estendere la tutela propria del lavoro subordinato ai soci lavoratori delle cooperative”. Ed invero, attraverso il riferimento all'ulteriore rapporto di lavoro, la legge n. 142/2001 ha consentito di riconoscere –
7 lavoristiche regolate nella medesima legge ed inoltre tutte le diverse garanzie previste nell'ordinamento nelle altre normative di tutela del lavoro in generale, fatta salva una verifica di compatibilità rimessa all'interprete. Il 3° comma dell'art.1 della legge 142 prosegue infatti affermando che “dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”. Dunque ai soci lavoratori si applicano anzitutto le speciali regole previste dalla stessa legge n. 142/2001 (artt. 2, 3, 4, 5 e 6); ed in secondo luogo le regole comuni previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro, in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore come delineata dalla legge medesima. Ciò, appunto, attraverso la verifica di compatibilità rimessa all'interprete, il quale dovrà effettuarla con riferimento al rispetto della inscindibilità dei due rapporti ed alla funzionalizzazione di essi al raggiungimento degli scopi sociali. Ed invero non tutte le regole lavoristiche sono comunque applicabili al socio di lavoro. Alcune di esse sono escluse dalla stessa legge 142/2001 (ad es. secondo l'art.2 della l.142 non si applica l'art.18 dello Statuto ogni qualvolta venga a cessare col rapporto di lavoro quello associativo;
ed inoltre secondo l'art. 5 della legge con l'esclusione del rapporto associativo si estingue ex lege quello di lavoro, senza quindi la necessità di intimare alcun licenziamento). Mentre, come già detto, altre previsioni lavoristiche possono essere escluse sulla base della verifica di compatibilità che la legge rimette all'interprete.” (in motivazione Ordinanza n.26071 del 2024). 3.7) Con riguardo a tale criterio orientatore e alla sua applicazione al caso in esame la società si duole della mancata considerazione della peculiarità dello statuto della società cooperativa evidenziando che il regolamento e il contratto individuale, stabiliscono
“l'assai diverso diritto del socio lavoratore subordinato alla distribuzione, secondo equità, delle occasioni di lavoro concretamente ed effettivamente disponibili per la Cooperativa.”: tale condizione pone il sistema cooperativo (in cui ha rilievo centrale la “quantità delle prestazioni di lavoro disponibili” ex art.1 comma 2 lett. d) legge n.142 cit) in aperto contrasto con la disciplina invocata dal primo giudice.
Sul punto il collegio - in sostanziale adesione con l'argomento adottato dal primo giudice
- osserva che la scelta del tipo contrattuale ricade nell'ambito delle scelte organizzative della cooperativa come per qualsiasi datore di lavoro, per cui , la possibilità di optare per le più adeguate e flessibili forme contrattuali costituisce una lecita ed adeguata modalità di impego del socio (art.1, comma 3, legge n.142 cit.: “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale…”). Si tratta di scelta che precede l'utilizzazione del socio lavoratore e, quindi, condiziona ed impegna con la propria organizzazione anche il datore di lavoro che opera nell'ambito del sistema cooperativo.
Non può ricadere, quindi, sul singolo socio una temporanea o ridotta disponibilità di attività lavorativa, se non nei limiti sopra delineati e, in questa sede, mai prospettatati come ricorrenti. Né il richiamo all'art.1 comma 2 lett. d) svolge un ruolo chiarificatore nei termini prospettai dall'appellante: si tratta di norma di carattere programmatico che impegna la società cooperativa, ma che nulla esplica circa i limiti di compatibilità con il tipo contrattuale del rapporto di lavoro subordinato e con la disciplina del tempo lavorativo ad esso connessa. Né può avere rilievo il carattere strumentale del lavoro del socio rispetto al perseguimento delle finalità sociali. Tal connotazione è propria di qualsiasi attività imprenditoriale mentre la peculiarità del rapporto del socio lavoratore trova compiuta regolamentazione per quanto concerne la cessazione del rapporto lavorativo nella previsione di legge (lo stesso articolo 2 della legge n.142) e nell'interpretazione che la giurisprudenza ne ha dato, senza che ciò interferisca con la questione qui dibattuta.
3.8) Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi assorbito il terzo motivo di impugnazione.
8 Non ha rilievo, infine, il precedente di questa Corte citato in cui la questione di causa atteneva alla legittimità della mancata retribuzione in costanza di una sospensione del rapporto di lavoro e del richiamo al regolamento della cooperativa che regolava i casi di sospensione, situazione, in questo caso neppure adombrata.””
11. Quanto al rilievo di ultrapetizione di cui al quarto motivo va osservato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente aveva lamentato e denunziato numerose irregolarità poste in essere dal datore di lavoro, prima tra tutte la prassi di ridurre unilateralmente ed arbitrariamente i tempi della prestazione lavorativa del dipendente oltre all'errato calcolo del lavoro straordinario, all'errata applicazione delle maggiorazioni per il lavoro svolto il sabato e la domenica ed alla mancata indicazione in busta paga dei rol. Dai conteggi prodotti dall'originario ricorrente a supporto della domanda proposta (doc 4a e 4b) emergevano chiaramente le differenze retributive rivendicate in base ai titoli precisati nel corpo dell'atto introduttivo, ed in particolare per paga oraria, per retribuzione giornaliera, per festività, per lavoro svolto nei giorni di sabato e domenica, per straordinario diurno, per lavoro festivo, per lavoro notturno e per 13^ mensilità. Nello stesso quesito posto al CTU in occasione del conferimento dell'incarico era stato richiesto al consulente, in maniera generica, di accertare, alla luce della sentenza non definitiva e sulla base della documentazione in atti, le differenze retributive spettanti alla parte ricorrente derivanti dalla differenza delle retribuzioni dovuta per il tempo pieno e quelle effettivamente corrisposte. Il CTU, nell'elaborato peritale, ha chiarito di aver utilizzato, nella predisposizione dei conteggi, esclusivamente i dati indicati nei LUL (per lavoro ordinario, straordinario feriale e festivo, rol), di aver preso in considerazione i CCNL in vigore succedutisi nel tempo e di aver calcolato il dovuto in relazione al mancato adeguamento della retribuzione a quella tabellare e all'errata percentuale applicata al lavoro straordinario individuando, per correlazione, anche il TFR maturato in conseguenza della maggiore retribuzione dovuta.
Non sono stati, dunque, utilizzati dati diversi da quelli comunicati dal datore di lavoro nei
LUL ed il CTU ha determinato le differenze sulla base del CCNL per tempo applicabile.
Peraltro, in occasione delle operazioni peritali svolte in contraddittorio con i consulenti di parte, non è stato mosso alcun rilievo rispetto ai criteri ed alle modalità utilizzate dal CTU per l'elaborazione dei conteggi, né successivamente al deposito in giudizio della consulenza e, tantomeno, nel prosieguo del processo di primo grado, sono state svolte osservazioni critiche o doglianze rispetto alle voci considerate, alla quantificazione operata ed alle modalità di calcolo della CTU. Quanto al TFR (indicato dal consulente nell'elaborato e richiamato nella decisione) la sentenza definitiva non contiene, sul punto, una statuizione di condanna ma si limita ad individuare l'esatto ammontare di tale emolumento maturato al giugno 2016 in base alle voci retributive che andavano effettivamente applicate e che influivano sulla corretta determinazione del suddetto trattamento.
Non risulta, dunque, realizzatosi alcun vizio di ultrapetizione.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, conseguentemente, a carico della appellante e si liquidano in rapporto al valore di causa (da € 5.200,00 ad CP_2
€ 26.000,00) nel medio in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato costituito in giudizio per fattane anticipazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
9 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la intervenuta prescrizione delle differenze retributive maturate anteriormente al mese di ottobre 2011 rideterminando l'importo capitale in € 15.142,53;
2) conferma, per il resto la sentenza impugnata;
3) condanna la società appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%, cap ed iva con distrazione in favore del procuratore costituito anticipatario.
Venezia, 27 marzo 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
10